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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 29/05/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 889/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Parte_1 Parte_2 corrente in 38122 Trento – Via Berlino n. 10 (C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa – P.IVA_1 rilasciata ai sensi dell'art. 83 secondo comma cpc su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto al Ricorso avverso l'accertamento esecutivo in materia di canone pubblicitario dd. 25-26.07.2022 (R.G. n. 2006/2022 Giudice di Pace di Trento) con gli strumenti informatici previsti dalle normative regolamentari del PCT – dello Controparte_1
(C.F. ), in persona dei soci avv. Nicola Giuliano (C.F. , avv. Andrea P.IVA_2 C.F._1
Merler ( C.F. e avv. Nicola Tomasi (C.F. ) e presso la sede C.F._2 C.F._3 dello Studio Legale in 38122 Trento – Viale Rovereto n. 67 Controparte_2 elettivamente domiciliata;
APPELLANTE CONTRO
con sede legale in Roma - via Lungo Tevere della Vittoria n. 9 Controparte_3
(C.F. P.IVA ), nella persona del proprio Amministratore Unico, legale P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentante pro-tempore, Rag. (C.F. nato a [...] il CP_4 C.F._4
03.06.1952, ivi residente in [...], rappresentato e difeso, per delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Enrico Bocchino (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]
Privata Gaggianego n. 34/A e (C.F. nata a [...] il [...] e CP_5 C.F._6 residente in [...] – entrambi del Foro della Spezia – e con loro elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia n. 136 – 19124 La Spezia, in qualità di concessionaria per il comune di Trento del servizio di accertamento e riscossione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del
Canone mercatale (detto anche Canone Unico Patrimoniale e, d'ora in avanti, breviter, CUP), pagina 1 di 6 introdotto a decorrere dal 2021 dall'art. 1, comma 816 e ss., L. 160/2019 (Legge Bilancio 2020), in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, D. Lgs 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
APPELLATA
IN PUNTO: impugnazione avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Trento n. 328/2022 dd. 16.12.2022, depositata il 23.12.2022 e comunicata via PEC in data 24.12.2022 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE
-in via principale, per i fatti, le causali e le ragioni esposte in narrativa dell'atto di citazione in appello dd. 24.03.2023, in riforma dell'ordinanza impugnata, affermare la Giurisdizione del Giudice Ordinario ed accertare e dichiarare illegittimo e disporre l'annullamento dell'accertamento esecutivo n.
13599315 dd. 25.05.2022 di cui in epigrafe dell'atto di citazione in appello dd. 24.03.2023 per violazione di legge e di regolamento, nonché di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali, e accertare e dichiarare che il relativo pagamento non è dovuto;
-in ogni caso con refusione di compensi e spese legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, CNPA ed IVA come per legge, oltre alle spese di registrazione e successive tutte occorrende. CONCLUSIONI DELL'APPELLATA
-in via principale, accertare e dichiarare infondato l'appello avverso e, per l'effetto confermare l'ordinanza del Giudice di Pace di Trento n. 328/2022 del 16.12.2022;
-in via subordinata, nell'ipotesi in cui il Giudice ritenesse sussistente la giurisdizione ordinaria, rimettere la causa sul ruolo avanti al Giudice di Pace di Trento per il proseguo dell'istruttoria;
-in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui il Giudice ritenesse di decidere nel merito, accertare e dichiarare legittimo l'avviso di accertamento n. 303 ID Pratica 13599315 del 25.05.2022 per tutti i motivi esposti in primo grado, e qui integralmente riproposti.
Vinte le spese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che con “ricorso avverso l'accertamento esecutivo in materia di canone pubblicitario” datato 25.07.2022, depositato presso il Giudice di Pace di Trento in data 26.07.2022, conveniva in giudizio chiedendo previa sospensiva Parte_1 CP_3 dell'esecutività e dell'atto impugnato, “dichiarare illegittimo e disporre l'annullamento dell'accertamento esecutivo di cui in epigrafe per violazione di legge e di regolamento, nonché di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali e dichiarare che il relativo pagamento non è dovuto”; spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare la ricorrente a sostegno delle domande anzidette: A) che in data 27.05.2022 notificava alla società Controparte_3 Parte_1
“accertamento esecutivo per omesso/tardivo versamento del Canone unico annuale” n. 13599315 dd.
25.05.2022 per l'anno 2022 (v. doc. 1); B) che contestava ad CP_3 Parte_1 quale contribuente, l'omesso pagamento del canone unico annuale per € 18,00 oltre ad accessori, e pagina 2 di 6 contestualmente irrogava una sanzione pecuniaria per omesso versamento pari ad € 5,40, per complessivi € 29,00; C) che in particolare, nel dettaglio degli importi per l'anno 2022, veniva elencata la seguente voce “Freccia con titolo: Ufficio Direzione” (mq. 1,00), oggetto di imposizione. In punto di diritto la ricorrente rammentava che il Canone Unico Patrimoniale aveva sostituito l'imposta comunale sulla pubblicità ai sensi dell'art. 1 co. 816-836 e 846-847 L. n. 160/2019, demandando al giudice ordinaria competente per valore e territorio la tutela giurisdizionale per l'opposizione ai provvedimenti e che in attuazione dell'art. 1 co. 821 L. n. 160/2019 ed ai sensi dell'art. 52 D. L.vo n. 446/1997, il Comune di Trento aveva approvato il nuovo “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria del canone Mercatale” (v. doc. 2).
Nel richiamare l'art. 4 del predetto Regolamento (“ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato”), la ricorrente eccepiva il difetto del presupposto della natura pubblicitaria in quanto la scritta “Uffici
”, oggetto dell'accertamento, costituiva una mera insegna che si limitava a segnalare Parte_3 all'utenza la presenza degli uffici di in prossimità del casello autostradale di Parte_1
Trento Nord, presso i quali venivano erogati i servizi per gli utenti dell'autostrada.
Ad ogni buon conto evidenziava la ricorrente che l'art. 14 co. 1 lett. n. del Regolamento anzidetto prevedeva espressamente l'esenzione dal pagamento del predetto canone annuale nel caso di
“insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”, come, quindi, nella fattispecie in esame, ove la dimensione dell'insegna era pari a mq. 1,00. Da ultimo rappresentava che il giudizio instaurato con ricorso Parte_1 presentato dalla stessa avanti il Giudice di Pace di Trento avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 13013125 dd. 22.12.2021 notificato da parte di (v. 406/2022 R.G.) si era concluso con CP_3 declaratoria della cessazione della materia del contendere (v. doc. 4), a seguito dell'attestazione dell'annullamento d'ufficio in autotutela di detto avviso di accertamento (v. doc. 5) da parte di
[...] CP_
Quanto all'avviso di accertamento oggetto del giudizio la ricorrente faceva presente che in data 21.06.2022 aveva notificato, tramite il proprio legale, l'istanza di riesame in sede di autotutela (v. doc.
6), che tuttavia era rimasta priva di riscontro.
Costituitosi con comparsa in data 11.10.2022 la convenuta nel Controparte_3 riprodurre a pag. 3 “l'immagine del mezzo pubblicitario accertato”, confermava la legittimità dell'avviso di accertamento emesso, in ragione degli artt. 4,7 e 12 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria del canone mercatale per l'anno 2022, adottate dal Comune di Trento con deliberazione di c.c. n. 158 dd.
11.11.2021 (v. doc. 3), trattandosi di preinsegna / freccia segnaletica, come tale soggetta al pagamento del canone.
pagina 3 di 6 Chiedeva, pertanto, nel merito, accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'opposizione, per l'effetto, rigettarla, con conseguente conferma dell'avviso di accertamento esecutivo;
in via cautelare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia cautelare dell'atto opposto;
spese di giudizio rifuse.
Con decreto in data 26.07.2022 il Giudice di Pace accoglieva “la domanda di sospensiva fino alla prima udienza ex art. 5 del D. Lgs n. 150/2011” fissata per il 17.10.2022.
Con ordinanza n. 328/2022 in data 16.12.2022 depositata il 23.12.2022, il giudicante affermava testualmente: “letti gli atti, rilevato che il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari ha natura tributaria e la competenza appartiene alla Commissione Tributaria (Rif. Anche Corte Cost. sent. 8 maggio 2009);
P.Q.M.
autorizza la riassunzione entro il termine di giorni 90 decorrente della comunicazione via PEC”. Avverso detta ordinanza proponeva gravame con atto di citazione in Parte_1 appello datato 24.03.2023, notificato in pari data, chiedendo, in riforma dell'ordinanza impugnata, in via principale, affermare la giurisdizione del giudice ordinario ed accertare e dichiarare illegittimo e disporre l'annullamento dell'accertamento esecutivo n. 13599315 dd. 25.05.2022 per violazione di legge e di regolamento, nonché di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali, ed accertare e dichiarare che il relativo pagamento non è dovuto;
spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
A sostegno dell'impugnazione l'appellante deduceva l'erroneità dell'inquadramento giuridico operato dal primo giudice, atteso che l'oggetto del giudizio non era il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP, abrogata), quanto il canone unico patrimoniale introdotto con L. n. 160/2019 ed attuato dal Comune di Trento con “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone Mercatale”, considerato peraltro che nello stesso avviso opposto si faceva in riferimento “a quanto disposto dalla legge 160 del 2019 art. 1 comma 821”; Di talché, se correttamente qualificato l'oggetto del giudizio, la domanda dell'originaria ricorrente avrebbe dovuta essere vagliata nel merito dell'autorità giudiziaria ordinaria.
D'altro canto rammentava l'appellante che l'art. 1 co. 792 L. n. 160/2019 richiamava l'art. 32 D. L. vo n. 150/2011 che disciplina l'opposizione avverso le ingiunzioni di pagamento di entrate patrimoniali, degli enti pubblici da proporsi avanti il giudice ordinario. Del tutto inconferente alla fattispecie in esame si appalesa la sentenza della Corte Costituzionale n.
141 dd. 08.05.2009 richiamata dal primo giudice nell'ordinanza impugnata in quanto attinenti alla diversa materia di C.I.M.P (canone per l'installazione di mezzi pubblicitari), tributo non più in vigore in quanto sostituito dal nuovo Canone unico patrimoniale, oggetto del presente giudizio, le cui disposizioni normative sono state espressamente abrogate con l'introduzione del nuovo Canone.
Nel merito l'appellante, nel richiamarsi agli atti del primo grado di giudizio, deduceva l'illegittimità dell'accertamento stante il difetto del presupposto oggettivo per l'applicazione del Canone unico
Patrimoniale ex art. 1 co. 819 L. n. 160/2019, ovvero la diffusione di messaggi pubblicitari, così come precisato dall'art. 4 del Regolamento del Comune di Trento cit., non ravvisabili nel caso di specie,
pagina 4 di 6 considerato, peraltro, che aveva omesso di applicare il regime di esenzione previsto CP_3 dall'art. 14 co. 1 lett. n.) di detto Regolamento.
Costituitasi con comparsa dd. 21.07.2023 l'appellata nel Controparte_3 rimettersi, quanto alla giurisdizione, alla decisione del giudice di appello, chiedeva, in via principale, accertare e dichiarare infondato l'appello avverso e, per l'effetto, confermare l'ordinanza del Giudice di Pace di Trento n. 328 (2022 dd. 16.12.2022; in via subordinata, qualora ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria, rimettere la causa sul ruolo avanti il Giudice di Pace di Trento per il prosieguo dell'istruttoria; in via ulteriormente subordinata, quanto al merito, accertare e dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento opposto;
spese di giudizio rifuse.
All'udienza dd. 10.07.2024 il G.I., su concorde richiesta delle parti, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo in termini di cui all'art. 189 cpc. All'udienza dd.14.05.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, l'appello, fondato, va accolto. Invero, l'impugnazione de qua ha ad oggetto l'unico capo dell'ordinanza n. 328/2022 dd. 16.12.2022, depositata il 23.12.2022 e comunicata a mezzo PEC in data 24.12.2022, con la quale il Giudice di Pace di Trento, nel premettere che “il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari ha natura tributarie e la competenza appartiene alla Commissione Tributaria”, “autorizza la riassunzione entro il termine di giorni 90 decorrenti dalla comunicazione via PEC”.
E' di tutta evidenza, tuttavia, l'erroneità della ricostruzione dei fatti e dell'inquadramento giuridico operati dal primo giudice, avendo questi ritenuto, quale oggetto del giudizio, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ( abrogata), e non correttamente il Canone Unico CP_6
Patrimoniale introdotto con L n. 160/2019, come risulta dall'avvioso di accertamento esecutivo n. 13599315 dd. 25.05.2022, notificato all'attuale appellante, ove si fa riferimento “a quanto disposto dalla legge 160 del 2019 art. 1 comma 821”. Si rammenta a tal riguardo che l'art. 1 co. 816 e segg. L. n. 160/2019 ha previsto che “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, va denominato
“canone”, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane”, e che la stessa sostituisce, tra gli altri, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (ex . CP_6
La natura patrimoniale del canone unico, qualificato in tal senso dallo stesso legislatore, trova ulteriore conferma: A) nell'art. 1 co. 847 L. n. 160/2019 che ha abrogato la maggior parte delle entrate locali di natura tributaria, ora sostituite dal nuovo Canone unico avente natura patrimoniale;
B) nell'art. 1 co. 817 L. n. 160/2019, il quale prevede che detto Canone è disciplinato, applicato e quantificato dagli Enti, assicurando un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti dallo stesso, in base al sistema tariffario, che tipicamente contraddistingue le entrate patrimoniali degli enti;
C) nell'art. 1 co. 792 L. n. 160/2019, il quale richiama espressamente l'art. 32 D. L. vo n. 150/2011 che disciplina l'opposizione avverso le ingiunzioni di pagamento di entrate patrimoniali degli enti pubblici, da proporsi avanti il giudice ordinario. Circa la natura patrimoniale di detto Canone e la conseguente giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, a confutazione della decisione adottata dal primo giudice, vale richiamare: 1) la sentenza n. 223 dd. 12.09.2022, con cui la Commissione Tributaria Provinciale Sez. II di Udine ha affermato che “il pagina 5 di 6 legislatore ha abbandonato la configurazione Tributaria del prelievo, di talchè il nuovo canone è attualmente modellato come un'entità di natura patrimoniale, sostitutiva sia di canoni e tributi inerenti a occupazione di suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria, sia di qualunque altro canone concessorio” dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario;
2) la sentenza n. 553/2022, pubblicata il 09.06.2022, con cui il ha dichiarato il difetto di CP_7 giurisdizione con riguardo all'avviso di accertamento esecutivo avente ad oggetto il nuovo Canone unico patrimoniale ex art. 1 co. 816 e segg. L. n. 160/2019, affermando la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle controversie attinenti al pagamento dello stesso;
3) la sentenza del Tribunale di Trento n. 160/2025 dd. 19.02.2025 che ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, decidendo la causa anche nel merito;
4) la sentenza del Tribunale di Trento n. 51/2024 DD. 17.01.2024 che ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario;
5) la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 362/2023 dd. 13.12.2023 che, nell'accogliere l'opposizione presentata da , ha confermato la natura patrimoniale del Canone e la Parte_1 sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario;
6) la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 33/2025 dd. 04.02.2025, che, nell'accogliere l'opposizione proposta da , Parte_1 ha confermato la natura patrimoniale del Canone e la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. A ciò si aggiunga che la stessa concessionaria indicava al contribuente CP_3 Parte_4
, nell'avviso di accertamento esecutivo opposto, la possibilità di proporre opposizione
[...] avverso il medesimo mediate ricorso entro il termine di gg. 60 decorrente dalla notifica “avanti l'Autorità giudiziaria Ordinaria… a norma del Codice di Procedura Civile”, qualificando quindi correttamente il nostro Canone unico come entrata di natura patrimoniale. Sul punto preme evidenziare, ai soli fini di completezza, che nella comparsa conclusionale dell'appellata dd. 14.04.2025 si legge testualmente: “Nello specifico, sulla giurisdizione, si CP_8 ribadisce la posizione di che, nei propri atti, ritiene di aver correttamente indicato l'Autorità CP_3 giudiziaria ordinaria come competente a decidere sulla materia”. Ne consegue che ai sensi dell'art. 353 cpc va annullata l'ordinanza del Giudice di Pace impugnata e, per l'effetto, il procedimento deve essere rimesso avanti il primo giudice, nel rispetto del termine di tre mesi per la riassunzione. Le spese di giudizio vanno integralmente compensate, considerato che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario era stato rilevato d'ufficio dal Giudice di Pace.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento, in sede di giudice di appello, così provvede:
-annulla ai sensi dell'art. 353 cpc l'ordinanza del Giudice di Pace di Trento n. 328/2022 dd. 16.12.2022;
-rimette il procedimento avanti il Giudice di Pace di Trento, concedendo all'uopo il termine di tre mesi per la riassunzione;
-compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. Trento, 28.05.2025 Dott. M. Morandini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Parte_1 Parte_2 corrente in 38122 Trento – Via Berlino n. 10 (C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa – P.IVA_1 rilasciata ai sensi dell'art. 83 secondo comma cpc su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto al Ricorso avverso l'accertamento esecutivo in materia di canone pubblicitario dd. 25-26.07.2022 (R.G. n. 2006/2022 Giudice di Pace di Trento) con gli strumenti informatici previsti dalle normative regolamentari del PCT – dello Controparte_1
(C.F. ), in persona dei soci avv. Nicola Giuliano (C.F. , avv. Andrea P.IVA_2 C.F._1
Merler ( C.F. e avv. Nicola Tomasi (C.F. ) e presso la sede C.F._2 C.F._3 dello Studio Legale in 38122 Trento – Viale Rovereto n. 67 Controparte_2 elettivamente domiciliata;
APPELLANTE CONTRO
con sede legale in Roma - via Lungo Tevere della Vittoria n. 9 Controparte_3
(C.F. P.IVA ), nella persona del proprio Amministratore Unico, legale P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentante pro-tempore, Rag. (C.F. nato a [...] il CP_4 C.F._4
03.06.1952, ivi residente in [...], rappresentato e difeso, per delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Enrico Bocchino (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]
Privata Gaggianego n. 34/A e (C.F. nata a [...] il [...] e CP_5 C.F._6 residente in [...] – entrambi del Foro della Spezia – e con loro elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia n. 136 – 19124 La Spezia, in qualità di concessionaria per il comune di Trento del servizio di accertamento e riscossione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del
Canone mercatale (detto anche Canone Unico Patrimoniale e, d'ora in avanti, breviter, CUP), pagina 1 di 6 introdotto a decorrere dal 2021 dall'art. 1, comma 816 e ss., L. 160/2019 (Legge Bilancio 2020), in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, D. Lgs 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
APPELLATA
IN PUNTO: impugnazione avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Trento n. 328/2022 dd. 16.12.2022, depositata il 23.12.2022 e comunicata via PEC in data 24.12.2022 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE
-in via principale, per i fatti, le causali e le ragioni esposte in narrativa dell'atto di citazione in appello dd. 24.03.2023, in riforma dell'ordinanza impugnata, affermare la Giurisdizione del Giudice Ordinario ed accertare e dichiarare illegittimo e disporre l'annullamento dell'accertamento esecutivo n.
13599315 dd. 25.05.2022 di cui in epigrafe dell'atto di citazione in appello dd. 24.03.2023 per violazione di legge e di regolamento, nonché di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali, e accertare e dichiarare che il relativo pagamento non è dovuto;
-in ogni caso con refusione di compensi e spese legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, CNPA ed IVA come per legge, oltre alle spese di registrazione e successive tutte occorrende. CONCLUSIONI DELL'APPELLATA
-in via principale, accertare e dichiarare infondato l'appello avverso e, per l'effetto confermare l'ordinanza del Giudice di Pace di Trento n. 328/2022 del 16.12.2022;
-in via subordinata, nell'ipotesi in cui il Giudice ritenesse sussistente la giurisdizione ordinaria, rimettere la causa sul ruolo avanti al Giudice di Pace di Trento per il proseguo dell'istruttoria;
-in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui il Giudice ritenesse di decidere nel merito, accertare e dichiarare legittimo l'avviso di accertamento n. 303 ID Pratica 13599315 del 25.05.2022 per tutti i motivi esposti in primo grado, e qui integralmente riproposti.
Vinte le spese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che con “ricorso avverso l'accertamento esecutivo in materia di canone pubblicitario” datato 25.07.2022, depositato presso il Giudice di Pace di Trento in data 26.07.2022, conveniva in giudizio chiedendo previa sospensiva Parte_1 CP_3 dell'esecutività e dell'atto impugnato, “dichiarare illegittimo e disporre l'annullamento dell'accertamento esecutivo di cui in epigrafe per violazione di legge e di regolamento, nonché di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali e dichiarare che il relativo pagamento non è dovuto”; spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare la ricorrente a sostegno delle domande anzidette: A) che in data 27.05.2022 notificava alla società Controparte_3 Parte_1
“accertamento esecutivo per omesso/tardivo versamento del Canone unico annuale” n. 13599315 dd.
25.05.2022 per l'anno 2022 (v. doc. 1); B) che contestava ad CP_3 Parte_1 quale contribuente, l'omesso pagamento del canone unico annuale per € 18,00 oltre ad accessori, e pagina 2 di 6 contestualmente irrogava una sanzione pecuniaria per omesso versamento pari ad € 5,40, per complessivi € 29,00; C) che in particolare, nel dettaglio degli importi per l'anno 2022, veniva elencata la seguente voce “Freccia con titolo: Ufficio Direzione” (mq. 1,00), oggetto di imposizione. In punto di diritto la ricorrente rammentava che il Canone Unico Patrimoniale aveva sostituito l'imposta comunale sulla pubblicità ai sensi dell'art. 1 co. 816-836 e 846-847 L. n. 160/2019, demandando al giudice ordinaria competente per valore e territorio la tutela giurisdizionale per l'opposizione ai provvedimenti e che in attuazione dell'art. 1 co. 821 L. n. 160/2019 ed ai sensi dell'art. 52 D. L.vo n. 446/1997, il Comune di Trento aveva approvato il nuovo “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria del canone Mercatale” (v. doc. 2).
Nel richiamare l'art. 4 del predetto Regolamento (“ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato”), la ricorrente eccepiva il difetto del presupposto della natura pubblicitaria in quanto la scritta “Uffici
”, oggetto dell'accertamento, costituiva una mera insegna che si limitava a segnalare Parte_3 all'utenza la presenza degli uffici di in prossimità del casello autostradale di Parte_1
Trento Nord, presso i quali venivano erogati i servizi per gli utenti dell'autostrada.
Ad ogni buon conto evidenziava la ricorrente che l'art. 14 co. 1 lett. n. del Regolamento anzidetto prevedeva espressamente l'esenzione dal pagamento del predetto canone annuale nel caso di
“insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”, come, quindi, nella fattispecie in esame, ove la dimensione dell'insegna era pari a mq. 1,00. Da ultimo rappresentava che il giudizio instaurato con ricorso Parte_1 presentato dalla stessa avanti il Giudice di Pace di Trento avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 13013125 dd. 22.12.2021 notificato da parte di (v. 406/2022 R.G.) si era concluso con CP_3 declaratoria della cessazione della materia del contendere (v. doc. 4), a seguito dell'attestazione dell'annullamento d'ufficio in autotutela di detto avviso di accertamento (v. doc. 5) da parte di
[...] CP_
Quanto all'avviso di accertamento oggetto del giudizio la ricorrente faceva presente che in data 21.06.2022 aveva notificato, tramite il proprio legale, l'istanza di riesame in sede di autotutela (v. doc.
6), che tuttavia era rimasta priva di riscontro.
Costituitosi con comparsa in data 11.10.2022 la convenuta nel Controparte_3 riprodurre a pag. 3 “l'immagine del mezzo pubblicitario accertato”, confermava la legittimità dell'avviso di accertamento emesso, in ragione degli artt. 4,7 e 12 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria del canone mercatale per l'anno 2022, adottate dal Comune di Trento con deliberazione di c.c. n. 158 dd.
11.11.2021 (v. doc. 3), trattandosi di preinsegna / freccia segnaletica, come tale soggetta al pagamento del canone.
pagina 3 di 6 Chiedeva, pertanto, nel merito, accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'opposizione, per l'effetto, rigettarla, con conseguente conferma dell'avviso di accertamento esecutivo;
in via cautelare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia cautelare dell'atto opposto;
spese di giudizio rifuse.
Con decreto in data 26.07.2022 il Giudice di Pace accoglieva “la domanda di sospensiva fino alla prima udienza ex art. 5 del D. Lgs n. 150/2011” fissata per il 17.10.2022.
Con ordinanza n. 328/2022 in data 16.12.2022 depositata il 23.12.2022, il giudicante affermava testualmente: “letti gli atti, rilevato che il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari ha natura tributaria e la competenza appartiene alla Commissione Tributaria (Rif. Anche Corte Cost. sent. 8 maggio 2009);
P.Q.M.
autorizza la riassunzione entro il termine di giorni 90 decorrente della comunicazione via PEC”. Avverso detta ordinanza proponeva gravame con atto di citazione in Parte_1 appello datato 24.03.2023, notificato in pari data, chiedendo, in riforma dell'ordinanza impugnata, in via principale, affermare la giurisdizione del giudice ordinario ed accertare e dichiarare illegittimo e disporre l'annullamento dell'accertamento esecutivo n. 13599315 dd. 25.05.2022 per violazione di legge e di regolamento, nonché di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali, ed accertare e dichiarare che il relativo pagamento non è dovuto;
spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
A sostegno dell'impugnazione l'appellante deduceva l'erroneità dell'inquadramento giuridico operato dal primo giudice, atteso che l'oggetto del giudizio non era il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP, abrogata), quanto il canone unico patrimoniale introdotto con L. n. 160/2019 ed attuato dal Comune di Trento con “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone Mercatale”, considerato peraltro che nello stesso avviso opposto si faceva in riferimento “a quanto disposto dalla legge 160 del 2019 art. 1 comma 821”; Di talché, se correttamente qualificato l'oggetto del giudizio, la domanda dell'originaria ricorrente avrebbe dovuta essere vagliata nel merito dell'autorità giudiziaria ordinaria.
D'altro canto rammentava l'appellante che l'art. 1 co. 792 L. n. 160/2019 richiamava l'art. 32 D. L. vo n. 150/2011 che disciplina l'opposizione avverso le ingiunzioni di pagamento di entrate patrimoniali, degli enti pubblici da proporsi avanti il giudice ordinario. Del tutto inconferente alla fattispecie in esame si appalesa la sentenza della Corte Costituzionale n.
141 dd. 08.05.2009 richiamata dal primo giudice nell'ordinanza impugnata in quanto attinenti alla diversa materia di C.I.M.P (canone per l'installazione di mezzi pubblicitari), tributo non più in vigore in quanto sostituito dal nuovo Canone unico patrimoniale, oggetto del presente giudizio, le cui disposizioni normative sono state espressamente abrogate con l'introduzione del nuovo Canone.
Nel merito l'appellante, nel richiamarsi agli atti del primo grado di giudizio, deduceva l'illegittimità dell'accertamento stante il difetto del presupposto oggettivo per l'applicazione del Canone unico
Patrimoniale ex art. 1 co. 819 L. n. 160/2019, ovvero la diffusione di messaggi pubblicitari, così come precisato dall'art. 4 del Regolamento del Comune di Trento cit., non ravvisabili nel caso di specie,
pagina 4 di 6 considerato, peraltro, che aveva omesso di applicare il regime di esenzione previsto CP_3 dall'art. 14 co. 1 lett. n.) di detto Regolamento.
Costituitasi con comparsa dd. 21.07.2023 l'appellata nel Controparte_3 rimettersi, quanto alla giurisdizione, alla decisione del giudice di appello, chiedeva, in via principale, accertare e dichiarare infondato l'appello avverso e, per l'effetto, confermare l'ordinanza del Giudice di Pace di Trento n. 328 (2022 dd. 16.12.2022; in via subordinata, qualora ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria, rimettere la causa sul ruolo avanti il Giudice di Pace di Trento per il prosieguo dell'istruttoria; in via ulteriormente subordinata, quanto al merito, accertare e dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento opposto;
spese di giudizio rifuse.
All'udienza dd. 10.07.2024 il G.I., su concorde richiesta delle parti, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo in termini di cui all'art. 189 cpc. All'udienza dd.14.05.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, l'appello, fondato, va accolto. Invero, l'impugnazione de qua ha ad oggetto l'unico capo dell'ordinanza n. 328/2022 dd. 16.12.2022, depositata il 23.12.2022 e comunicata a mezzo PEC in data 24.12.2022, con la quale il Giudice di Pace di Trento, nel premettere che “il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari ha natura tributarie e la competenza appartiene alla Commissione Tributaria”, “autorizza la riassunzione entro il termine di giorni 90 decorrenti dalla comunicazione via PEC”.
E' di tutta evidenza, tuttavia, l'erroneità della ricostruzione dei fatti e dell'inquadramento giuridico operati dal primo giudice, avendo questi ritenuto, quale oggetto del giudizio, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ( abrogata), e non correttamente il Canone Unico CP_6
Patrimoniale introdotto con L n. 160/2019, come risulta dall'avvioso di accertamento esecutivo n. 13599315 dd. 25.05.2022, notificato all'attuale appellante, ove si fa riferimento “a quanto disposto dalla legge 160 del 2019 art. 1 comma 821”. Si rammenta a tal riguardo che l'art. 1 co. 816 e segg. L. n. 160/2019 ha previsto che “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, va denominato
“canone”, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane”, e che la stessa sostituisce, tra gli altri, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (ex . CP_6
La natura patrimoniale del canone unico, qualificato in tal senso dallo stesso legislatore, trova ulteriore conferma: A) nell'art. 1 co. 847 L. n. 160/2019 che ha abrogato la maggior parte delle entrate locali di natura tributaria, ora sostituite dal nuovo Canone unico avente natura patrimoniale;
B) nell'art. 1 co. 817 L. n. 160/2019, il quale prevede che detto Canone è disciplinato, applicato e quantificato dagli Enti, assicurando un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti dallo stesso, in base al sistema tariffario, che tipicamente contraddistingue le entrate patrimoniali degli enti;
C) nell'art. 1 co. 792 L. n. 160/2019, il quale richiama espressamente l'art. 32 D. L. vo n. 150/2011 che disciplina l'opposizione avverso le ingiunzioni di pagamento di entrate patrimoniali degli enti pubblici, da proporsi avanti il giudice ordinario. Circa la natura patrimoniale di detto Canone e la conseguente giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, a confutazione della decisione adottata dal primo giudice, vale richiamare: 1) la sentenza n. 223 dd. 12.09.2022, con cui la Commissione Tributaria Provinciale Sez. II di Udine ha affermato che “il pagina 5 di 6 legislatore ha abbandonato la configurazione Tributaria del prelievo, di talchè il nuovo canone è attualmente modellato come un'entità di natura patrimoniale, sostitutiva sia di canoni e tributi inerenti a occupazione di suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria, sia di qualunque altro canone concessorio” dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario;
2) la sentenza n. 553/2022, pubblicata il 09.06.2022, con cui il ha dichiarato il difetto di CP_7 giurisdizione con riguardo all'avviso di accertamento esecutivo avente ad oggetto il nuovo Canone unico patrimoniale ex art. 1 co. 816 e segg. L. n. 160/2019, affermando la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle controversie attinenti al pagamento dello stesso;
3) la sentenza del Tribunale di Trento n. 160/2025 dd. 19.02.2025 che ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, decidendo la causa anche nel merito;
4) la sentenza del Tribunale di Trento n. 51/2024 DD. 17.01.2024 che ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario;
5) la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 362/2023 dd. 13.12.2023 che, nell'accogliere l'opposizione presentata da , ha confermato la natura patrimoniale del Canone e la Parte_1 sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario;
6) la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 33/2025 dd. 04.02.2025, che, nell'accogliere l'opposizione proposta da , Parte_1 ha confermato la natura patrimoniale del Canone e la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. A ciò si aggiunga che la stessa concessionaria indicava al contribuente CP_3 Parte_4
, nell'avviso di accertamento esecutivo opposto, la possibilità di proporre opposizione
[...] avverso il medesimo mediate ricorso entro il termine di gg. 60 decorrente dalla notifica “avanti l'Autorità giudiziaria Ordinaria… a norma del Codice di Procedura Civile”, qualificando quindi correttamente il nostro Canone unico come entrata di natura patrimoniale. Sul punto preme evidenziare, ai soli fini di completezza, che nella comparsa conclusionale dell'appellata dd. 14.04.2025 si legge testualmente: “Nello specifico, sulla giurisdizione, si CP_8 ribadisce la posizione di che, nei propri atti, ritiene di aver correttamente indicato l'Autorità CP_3 giudiziaria ordinaria come competente a decidere sulla materia”. Ne consegue che ai sensi dell'art. 353 cpc va annullata l'ordinanza del Giudice di Pace impugnata e, per l'effetto, il procedimento deve essere rimesso avanti il primo giudice, nel rispetto del termine di tre mesi per la riassunzione. Le spese di giudizio vanno integralmente compensate, considerato che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario era stato rilevato d'ufficio dal Giudice di Pace.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento, in sede di giudice di appello, così provvede:
-annulla ai sensi dell'art. 353 cpc l'ordinanza del Giudice di Pace di Trento n. 328/2022 dd. 16.12.2022;
-rimette il procedimento avanti il Giudice di Pace di Trento, concedendo all'uopo il termine di tre mesi per la riassunzione;
-compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. Trento, 28.05.2025 Dott. M. Morandini
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