Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
3806 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3806/2021 R.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
parte rappresentata e difesa dagli avv. Marco Mezzanoglio e Stefano Mezzanoglio , presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale in atti
-parte attrice-
Contro
nata a [...] il [...], cod. fisc. CP_1 C.F._2
parte rappresentata e difesa dall'avv. Erica Buttera, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale in atti;
Parte ammessa al PSS
-parte convenuta-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONGIUNTE DEFINITIVE DELLE PARTI dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Leinì (TO) in data 26.1.1986 con la signora alle seguenti CP_1
a) Prevedere l'obbligo del signor di concorrere al mantenimento della figlia Parte_1
tramite bonifico bancario disposto direttamente a favore di quest'ultima Controparte_2
dei seguenti importi:
- € 800,00 mensili rivalutabili, entro il giorno 5 di ogni mese, fino alla data del 31.12.2028;
- € 600,00 mensili rivalutabili, entro il giorno 5 di ogni mese, dal 1.1.2029 al 31.12.2030;
- € 400,00 mensili rivalutabili, entro il giorno 5 di ogni mese, dal 1.1.2031 al 31.12.2032. Salvo quanto previsto al punto successivo, alla data del 31.12.2032 l'obbligazione di mantenimento del signor cesserà automaticamente. Parte_1
b) In ogni caso, l'obbligo del signor di concorrere al mantenimento della Parte_1
figlia cesserà ipso iure al momento in cui la stessa si renderà autosufficiente CP_2
economicamente, anche laddove tale eventualità venisse a verificarsi prima del 31.12.2032.
c) Prevedere il rimborso da parte del signor a favore della signora Parte_1 CP_1
della metà delle spese mediche, scolastiche, ludico sportive e ricreative affrontate per la
[...]
figlia come da Protocollo. Controparte_2
d) Prevedere la rinuncia da parte della sig.ra al mantenimento da parte del CP_1
sig. . Parte_1
PER IL P.M. “V° Il Pubblico Ministero non rilevandosi il deposito di conclusioni congiunte, si accolgano le richieste attoree come precisate nella memoria 16.11.24 29/11/2024”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 CP_1
a Leinì il 26.1.1986, con atto trascritto nel medesimo Comune (Atto n. 5, Parte II, Serie A, anno
1986).
Per_ Dalla unione nascevano il 15.6.1986, , il 6.4.1989 e , il 12.5.2000. Per_1 CP_2
I coniugi si sono separati in virtù di verbale di comparizione coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Torino in data 16.1.2008, omologato con decreto in data 24.1.2008
Con ricorso iscritto a ruolo in data 1.12.2021 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte convenuta si è costituita.
Espletate le fasi presidenziale ed istruttoria, a seguito del deposito delle difese conclusionali, le parti, avendo trovato un accordo, instavano per la rimessione della causa in istruttoria, cosicchè, fissata all'uopo udienza per il giorno 27.11.2024 in trattazione scritta, le parti rassegnavano conclusioni congiunte definitive.
In data 29.11.2024, la causa veniva rimessa in decisione previa trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni, con fissazione dei termini di rito.
Il P.M. esprimeva il suo parere.
In data 16.1.2025 parte ricorrente depositava comparsa conclusionale con cui richiamava le note di trattazione scritta a conclusioni congiunte.
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico, anche con riguardo agli interessi della prole, o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione del raggiunto accordo, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, viste le conclusioni del
P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Leinì in data 26.1.1986, i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Leinì, di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396;
- prende atto delle conclusioni congiunte riportate in epigrafe e provvede in conformità.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 19.3.2025
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba