Art. 12.
(Sanzioni).
I fatti commessi in violazione delle disposizioni dell'articolo precedente sono puniti, salvo che costituiscano un piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire cinquemila.
(Sanzioni).
I fatti commessi in violazione delle disposizioni dell'articolo precedente sono puniti, salvo che costituiscano un piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire cinquemila.