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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/01/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27371/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 27371/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BARILE RUGGERO, elettivamente domiciliata in VIA SOTTOCORNO, 52 20129
MILANO presso lo studio del difensore
- parte attrice - nei confronti di con il RO patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliata in VIA
FREGUGLIA 1 20122 MILANO
Controparte_2
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
CAVICCHIOLI FABIO, elettivamente domiciliata in VIALE TIZIANO, 108 00196
e pertanto presso il domicilio digitale del difensore CP_1
Email_1
Controparte_3
(c. f. ), contumace
[...] P.IVA_3
(c. f. ), contumace RO P.IVA_4
(c. f. ), contumace Controparte_4 C.F._1
- parti convenute -
Conclusioni di parte attrice
pagina 1 di 15 Si chiede che il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione: previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
nel merito in via principale: accerti e dichiari la nullità, l'illegittimità ed infondatezza della cartella di pagamento notificata alla , dichiarando l'inesistenza del potere di riscossione e di esecuzione Pt_1
coattiva della pretesa verso il garante nelle forme attuate;
accerti e dichiari che la nulla deve all' in conseguenza delle Pt_1 RO
inadempienze contestate alla Sig.ra ed oggetto della cartella opposta, in Controparte_4 ragione della estraneità dell'inadempimento contrattuale ascritto al rivenditore autorizzato rispetto alle obbligazioni coperte dalla polizza ex art. 2 delle CGA.; Controparte_4
in subordine: accerti e dichiari che il diritto di credito della posto a fondamento RO dell'escussione della polizza ed oggetto della cartella opposta dovrà essere diminuito, anche se del caso in via equitativa, in ragione dell'accertato/ accertando concorso del fatto colposo della beneficiaria della prestazione garantita, ai sensi e per RO
gli effetti dell'art. 1227 comma II c.c.; accerti e dichiari che l'impegno di garanzia deve ritenersi circoscritto entro il massimale di
€ 70.000,00, ulteriormente ridottosi, nel frattempo, ad € 59.812,16, dichiarando irricevibile ed infondata ogni pretesa di pagamento eccedente l'importo di cui sopra;
in ogni caso: in ragione del pagamento nel frattempo eseguito dalla Compagnia in favore della
[...]
convenuta, in ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della presente CP_1
opposizione, dichiari tenuta e condanni l' di RO
in persona del Direttore pro tempore, a restituire alla esponente l'importo di € CP_1
227.948,73 o il diverso accertando importo, oltre interessi a far data dal pagamento
(25/10/2024) e sino al soddisfo;
in alternativa, per effetto del diritto di rivalsa maturato a termini di legge ed a termini di polizza in capo alla esponente in conseguenza del pagamento eseguito dichiari tenuti e condanni la Sig.ra e la in persona del suo legale Controparte_4 Controparte_2 rappresentante pro tempore, in solido, a rimborsare alla Compagnia esponente l'importo di
€ 227.948,73, o il diverso accertando importo, gravati di interessi convenzionali di mora ex art. 7 C.G.A. ovvero, in ogni caso, ex art. 1284 IV^ comma c.c. far data dal dovuto e sino pagina 2 di 15 all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari, gravati di I.V.A. e C.N.P.A.P..
Conclusioni di parte convenuta di RO CP_1
In via preliminare
Dichiarare il difetto di giurisdizione ordinaria del Tribunale di Milano in luogo della competente Corte di Giustizia Tributaria di Roma o di Milano e comunque l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in quanto competente il Tribunale di Roma;
Rigettare l'istanza cautelare per manifesta insussistenza dei presupposti;
Nel merito
Rigettare le domande, in quanto destituite di fondamento giuridico fattuale e per l'effetto condannare la parte attrice alla refusione integrale delle spese e degli onorari di lite anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 I e III comma c.p.c.
Conclusioni di parte convenuta
Controparte_2
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito
In via principale, annullare la cartella esattoriale n. 06820240091995688000 emessa dall' della provincia di Milano per il pagamento di € 225.089,92 Controparte_5
per violazione delle disposizioni della polizza fideiussoria collettiva n. 777A4136 emessa da;
Parte_1 in via subordinata, per la violazione da parte dell' dell'art. 1227 II RO comma ridurre nella misura ritenuta di giustizia l'importo dovuto per la cartella esattoriale n. 06820240091995688000 emessa dall' della provincia di Controparte_5
Milano per € 225.089,92, in ogni caso non superiore alla misura disposta dall'art.
7.7 della
Convenzione per l'adesione al servizio di riscossione in via telematica dei valori bollati;
in via ulteriormente subordinata ridurre ad € 70.000,00 l'importo dovuto perchè pari al massimo della garanzia individuale prevista nell'interesse della sig.ra in virtù CP_4
della polizza fideiussoria collettiva n. 777A4136 emessa da e Parte_1
della Convenzione per l'adesione al servizio di riscossione in via telematica dei valori bollati, detratti € 10.187,84, oggetto di escussione per omessi riversamenti pagata da Pt_1 con eventuale dovuto residuo € 59.812,16.
pagina 3 di 15 infine, nella ipotesi di condanna al pagamento della a Parte_1 beneficio dell'Agenzia delle Entrate, disporre il rimborso da parte di e della CP_2
sig.ra a beneficio di , con vincolo solidale fra loro. CP_4 Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 12.7.2024 Parte_1
ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 068 2024 00919956 88 000 a lei notificata il 29.5.2024 dall Controparte_6
su incarico Controparte_7
dell' con RO
la quale le è stato intimato di pagare € 225.089,92 (doc. 2) in forza di polizza fideiussoria stipulata il 18.12.2006 in forma collettiva dai rivenditori di valori bollati tramite Controparte_2
in favore dell
[...] CP_1
(doc. 3) al fine di svolgere il servizio regolato dalla convenzione sulla
[...]
riscossione in via telematica delle marche da bollo e del contributo unificato per spese di giustizia mediante rilascio di contrassegni sostitutivi (doc. 4), in conseguenza dell'omessa conservazione dei contrassegni sostitutivi emessi ed annullati da socia di nel corso degli Controparte_4 Controparte_2
anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 per complessivi € 204.099,82, oltre ad €
19.298,48 per interessi di mora maturati su tale importo ai sensi dell'art. 11, comma
8 e 7, comma 5, della convenzione.
2. L'opponente ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento ritenendo insussistente il diritto di credito vantato nei suoi confronti dall CP_1
e quindi abusiva l'escussione della garanzia, in ragione del fatto che:
[...]
a. l'inadempimento contestato dall a non CP_1 CP_4
rientrerebbe tra le obbligazioni garantite con la polizza fideiussoria prestata da , stipulata ad esclusiva garanzia Parte_1
dell'adempimento delle obbligazioni assunte dai rivenditori di valori bollati con l'art. 7, comma 2, della convenzione conclusa con CP_1
ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali di contratto (doc. 2),
[...]
laddove invece l'obbligo di conservazione dei contrassegni annullati è disciplinato nella convenzione all'art. 11 (doc. 3);
pagina 4 di 15 b. la creditrice garantita avrebbe concorso a cagionare il danno lamentato, del quale ha chiesto il pagamento al garante, non avendo dato corso a controlli sulla conservazione dei contrassegni dal 2018 e sino all'8.11.2023 pur potendolo fare secondo quanto previsto dall'art. 9 della convenzione (doc.
3), eccependo quindi l'estinzione parziale del credito garantito ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2 c.c.;
c. l'importo massimo garantito in relazione alla posizione di CP_4
tutelata tramite la polizza fideiussoria collettiva sarebbe inoltre pari esclusivamente ad € 70.000,00 ai sensi dell'art. 3, comma 2, e 4, comma 2 e
3, della convenzione e del prospetto allegato alla polizza prestato per la polizza fideiussoria (doc.ti 10 e 11); chiedendo, quindi, di accertare, previo annullamento della cartella a lei notificata,
l'insussistenza alcun debito nei confronti di in RO
conseguenza degli inadempimenti contestati a siccome Controparte_4
estranei a quelli garantiti dall'opponente oppure, in via subordinata, di accertare il proprio minor debito in ragione del concorso colposo della creditrice nella produzione del danno lamentato ed in ragione della prestazione di garanzia in favore di limitatamente all'importo di € 70.000,00, condannando inoltre CP_4
nel caso di accoglimento della domanda proposta in via subordinata ed alla restituzione a CP_4 Controparte_2 [...]
di tutte le somme pagate dall'opponente per effetto Parte_1
della notificazione della cartella esattoriale, oltre interessi convenzionali di mora ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di contratto e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dal dovuto al saldo effettivo.
3. La convenuta tempestivamente costituitasi nel presente Controparte_2
giudizio, ha aderito alle difese svolte dall'opponente evidenziando a. quale ulteriore motivo di abusività dell'escussione della garanzia,
l'irregolarità formale dell'escussione della garanzia eseguita tramite diffida ad adempiere ai sensi dell'art.
7.6 e dell'art. 2 della polizza fideiussoria (doc.
6) per mancanza di specifico riferimento nei documenti allegati alla diffida ad adempiere ai contrassegni annullati non conservati relativi all'anno 2018 ai primi sei mesi del 2019; nonché
pagina 5 di 15 b. l'estraneità dell'inadempimento contestato rispetto all'oggetto della garanzia prestata che troverebbe ulteriore conferma nella disparità di trattamento che altrimenti deriverebbe dall'inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 11 piuttosto che da quelli disciplinati dall'art. 7 della convenzione, per i quali l'escussione della garanzia deve necessariamente essere eseguita entro 120 giorni dall'inadempimento (art. 7, comma 8, convenzione) e che consentono all di sospendere automaticamente il RO
servizio fornito dal rivenditore, senza preavviso, quando quest'ultimo non effettua riversamenti dovuti per una somma superiore al 25% del massimale individuale della garanzia fideiussoria (art. 7, comma 7, convenzione); infine c. come dall'importo massimo garantito da in relazione alla posizione Pt_1
di er € 70.000,00 (doc.ti 7-10) debba essere ulteriormente CP_4
sottratto l'importo di € 10.187,84 già pagato nel corso del 2024 da Pt_1
per omessi riversamenti, fatto che ridurrebbe il massimo esigibile dalla garante sino alla concorrenza dell'importo di € 59.812,16; rinunciando per il resto a compiere qualsiasi difesa rispetto alla richiesta di regresso compiuta nei suoi confronti da parte di . Pt_1
4. Si è tempestivamente costituita inoltre tramite l'avvocatura distrettuale di Stato di
Milano l RO
eccependo, in via preliminare in rito,
[...]
a. il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte di Giustizia
Tributaria ai sensi degli artt. 2 e 19 d.lgs. 546/1992, deducendo che l'atto opposto (ossia l'escussione di polizza fideiussoria) avrebbe dovuto essere impugnato avanti alle Corti di Giustizia Tributarie in quanto “tributo di ogni genere e specie”, oggetto della giurisdizione tributaria, non avendo la cartella di pagamento funzione di atto dell'esecuzione forzata tributaria, che ha inizio con il pignoramento e rientra nell'ambito di cognizione riservato al giudice ordinario;
b. il difetto di competenza di questo Tribunale in favore di quello di CP_1
individuato come unico foro competente a conoscere le controversie sorte in relazione alla polizza fideiussoria dall'art. 4 di tale contratto e quale foro di esecuzione della prestazione rilevante ai sensi dell'art. 1182, comma 3,c.c. e
20 c.p.c.
pagina 6 di 15 Nel merito inoltre l ha dedotto l'infondatezza dei motivi di RO
opposizione proposti da poiché Parte_1
c. sia l'art. 3, comma 1, della convenzione che l'art. 4 della polizza fideiussoria prevedono che quest'ultima venga prestata a garanzia di tutti gli obblighi economici discendenti dalla convenzione, ivi compreso quindi quello prescritto dall'art. 11 della convenzione;
d. la garanzia sarebbe stata escussa nel termine di cui all'art. 2 della polizza, ossia entro 120 giorni dalla scoperta della mancata conservazione dei contrassegni annullati da parte di CP_4
e. il carattere autonomo della garanzia prestata da Parte_1
precluderebbe l'opponibilità dell'eccezione prevista dall'art. 1227 c.c., che è da ritenere in ogni caso infondata in ragione del fatto che l'esercizio di poteri ispettivi e controllo costituisce mero potere – ma non obbligo - dell'Agenzia ai sensi dell'art. 9 della convenzione, esercitato con normale diligenza;
f. l'importo massimo garantito è stato quantificato complessivamente dall'art. 1 delle condizioni generali di contratto in 15 milioni di euro ragioni tutte per le quali l'attrice, oltre al pagamento delle spese di lite, deve essere considerata tenuta al risarcimento dei danni da lite temeraria patiti dall'amministrazione convenuta ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
5. , RO Controparte_3
e
[...] Controparte_4
benché tempestivamente e ritualmente convenute in giudizio avendo ricevuto il
17.7.2024 la notificazione dell'atto di citazione eseguita dal difensore di parte attrice in proprio tramite comunicazione di posta elettronica certificata, non si sono costituiti né sono comparsi e sono stati dichiarati contumaci con decreto del
15.10.2024 compiuto all'esito delle verifiche preliminari.
6. In corso di causa è stata rigettata la richiesta di sospensione cautelare della cartella esattoriale con ordinanza pubblicata dalla Sezione Feriale del Tribunale il 9.9.2024
(doc. 14 att.) e successivamente l'opponente ha dato corso al pagamento integrale dell'importo oggetto della cartella di pagamento il 25.10.2024 (doc. 12), a seguito di pignoramento presso terzi cui aveva dato corso l Controparte_3
per l'importo di € 227.948.73.
pagina 7 di 15 7. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c., l'opponente ha contestato la fondatezza delle eccezioni di difetto di giurisdizione e competenza proposte dall RO
richiamando, con riguardo all'eccezione di difetto di giurisdizione,
[...]
l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione espresso con sentenza n.
1125/2023 nonché, con riguardo all'eccezione id difetto di competenza, deducendo l'applicabilità analogica all'opposizione a cartella dell'art. 480 e dall'art. 27, comma 3, c.p.c. e deducendo quindi la competenza territoriale del Tribunale di
Milano quale logo di notificazione della cartella esattoriale, chiedendo inoltre nel merito di condannare l' convenuta e l' RO [...]
, a restituire RO
l'importo di €227.948,73 oltre interessi dal pagamento (25.10.2024) al saldo e, documentando inoltre l'ulteriore pagamento eseguito a maggio 2024 nell'ambito della medesima garanzia (doc. 16 e 17), già allegato da Controparte_8
ragione per le quali ha modificato le conclusioni rassegnate anche in via subordinata chiedendo di accertare che l'importo massimo garantito ed esigibile in relazione alla cartella impugnata corrisponderebbe ad € 59.812,16 e chiedendo di condannare l a RO
restituire l'importo ricevuto indebitamente a seguito dell'escussione di garanzia maggiorato di interessi legali da computare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. dal pagamento al saldo effettivo.
8. La causa è stata istruita solo documentalmente ritenute inammissibili siccome non fondati su alcun fatto specifico i capitoli di prova testimoniale e per interrogatorio formale articolati da Controparte_8
9. L'eccezione preliminare proposta da RO
di difetto di giurisdizione è manifestamente
[...]
infondata e deve essere rigettata.
10. Come da orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a dirimere i conflitti di giurisdizione tra giudice ordinario e giudici speciali, “in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva pagina 8 di 15 lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (così testualmente Cass. Sez. Unite ord. 29.4.2021, n. 11293).
Nel caso oggetto del presente giudizio, l su RO
incarico conferito dalla sua al suo RO
AGENTE DI RISCOSSIONE , ha preteso il Controparte_7
pagamento da parte di di un credito fondato Parte_1
su polizza fideiussoria e quindi di un'obbligazione pecuniaria fondata su un contratto di diritto privato e non di un'imposta o tributo, con la conseguenza che non assume alcun rilievo la giurisdizione del giudice tributario come definita dagli artt. 2 e 19 d.lgs. 546/1992.
L'eccezione deve quindi essere rigettata siccome manifestamente infondata.
11. Anche l'eccezione preliminare di difetto di competenza per territorio è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Benché la polizza fideiussoria in forza della quale l
[...]
pretende il pagamento dell'importo RO
oggetto della cartella di pagamento da Parte_1
preveda, al suo art. 4, l'esclusiva competenza del foro in caso di controversie CP_1
fondate sulla polizza fideiussoria, l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 150/2011 prevede che nei casi di opposizione a procedura coattiva per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato e altri enti pubblici sia competente a conoscere la relativa controversia il giudice (ordinario) del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto oppure, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente, come previsto per effetto della sentenza additiva n. 158 del 25 giugno 2019 della Corte
Costituzionale che ha riconosciuto anche come sia consolidato principio di diritto maturato nella giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto che tali fori alternativi legali, siccome funzionali, siano da ritenere inderogabili. Essendo stata notificata la cartella di pagamento per il tramite di concessionario identificato nella cartella come Controparte_9
(cfr. pag. 1 e 9 doc. 2 att.),
[...]
pagina 9 di 15 questo Tribunale deve essere ritenuto inderogabilmente competente a conoscere la presente controversia, con conseguente irrilevanza del foro convenzionale oggetto dell'art. 4 della polizza fideiussoria costituente il titolo in forza del quale è stata emessa la cartella di pagamento in questa sede opposta a radicare la competenza presso altro foro.
12. Con riguardo al merito dell'opposizione proposta la stessa si è rivelata parzialmente fondata, nei limiti e per le ragioni che verranno di seguito esposte.
13. con la e RO RO
tramite l ha Controparte_7 preteso coattivamente da il pagamento di € Parte_1
225.095,70 (doc. 2 att.) a titolo di esatto adempimento agli obblighi derivanti da polizza fideiussoria stipulata da in rappresentanza dei Controparte_8
rivenditori di marche da bollo e contributi unificato (doc. 3) in relazione agli obblighi derivanti dalla convenzione da loro stipulata con l CP_1
per aderire al servizio di riscossione in via telematica dell'imposta di
[...]
bollo, del contributo unificato e di altri tributi mediante rilascio di contrassegno sostitutivo (doc. 4).
14. A fondamento del credito vantato e preteso coattivamente, CP_1
ha allegato che non ha conservato i contrassegni
[...] Controparte_4
annullati nel corso degli anni dal 2018 al 2023 nell'esercizio della richiamata attività di riscossione in violazione dell'art. 11.6 della convenzione, di tal che ai sensi dell'art. 11.8 della convenzione, tali contrassegni devono essere ritenuti venduti, con conseguente obbligo della rivenditrice di pagare all'
[...]
importo corrispondente al valore facciale dei contrassegni CP_1
annullati e non diligentemente conservati, pari ad € 223.398,30, oltre interessi calcolati ai sensi dell'art.
7.5 della convenzione, pari ad € 19.298,48.
Per effetto di tale inadempimento inoltre, accertato con verbale redatto l'8.11.2023,
è stata sospesa dal servizio di riscossione (doc. 6 conv. Controparte_4
Agenzia).
15. Con diffida ad adempiere del 16.1.2024, la
[...]
ha quindi escusso la garanzia prestata RO0
da (doc. 5, 6), trovando l'opposizione della Parte_1
contraente che ha contestato dapprima la tardività Controparte_8
pagina 10 di 15 dell'escussione per violazione dell'art. 2 della polizza fideiussoria (doc. 7 att.) e successivamente che la polizza non avrebbe avuto ad oggetto anche le obbligazioni pecuniarie consequenziali alla violazione di obblighi di cui all'art. 11 della convenzione (doc. 9 att.).
16. Né la debitrice principale, né la garante hanno pagato il credito vantato dall la RO
quale, dopo aver iscritto a ruolo il credito vantato nei confronti di CP_4
di quale fideiubente, tramite l per la Pt_1 Controparte_7
provincia di Milano ha notificato cartella di pagamento nei confronti di Pt_1
per € 225.095,70 (doc. 2 att.).
17. ha chiesto, previo accertamento della Parte_1
illegittimità della cartella di pagamento notificata, di accertare in primo luogo l'insussistenza di non essere debitrice di alcun importo nei confronti dell
[...]
per gli inadempimenti contestati a non CP_1 Controparte_4
avendo prestato alcuna garanzia in relazione agli obblighi gravanti sui rivenditori ai sensi dell'art. 11 della convenzione relativa al servizio di riscossione in via telematica dell'imposta di bollo, del contributo unificato e di altri tributi mediante rilascio di contrassegno sostitutivo.
18. Con la polizza fideiussoria prestata su richiesta di Controparte_2 Pt_1 ha prestato garanzia in favore dell' “di tutte le RO
somme dovute dai Rivenditori in dipendenza della convenzione di cui in premessa, per i quali il Contraente abbia rilasciato apposita attestazione al Beneficiario” (art. 1, doc. 2).
19. Benché all'art. 2 delle condizioni generali della polizza fideiussoria l'escussione della garanzia venga subordinata ad una serie di obblighi formali e termini nel caso in cui il credito garantito sia maturato in conseguenza dell'inadempimento da parte dei rivenditori di obblighi prescritti dall'art. 7 della convenzione, l'art. 1 della polizza è molto chiaro nel prevedere che tutte le somme dovute dai rivenditori in dipendenza della convenzione costituiscano l'oggetto del credito dell'
[...]
garantito, come del resto previsto anche nelle premesse della CP_1
polizza nelle quali si riconosce che in forza della convenzione che regola i rapporti tra l e il rivenditore di valori bollati, questi è tenuto RO
pagina 11 di 15 a presentare una fideiussione, bancaria o assicurativa, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla gestione del servizio.
Gli artt. 3 e 4 della convenzione prevedono infatti che ciascun rivenditore sia tenuto a prestare in favore dell una fideiussione bancaria o una polizza CP_1
fideiussoria amministrativa a garanzia di tutti gli obblighi economici che discendono dal rapporto contrattuale, che può essere sostituita da una fideiussione collettiva stipulata da un Ente per garantire i rivenditori associati (doc. 4 att.).
20. La circostanza che manchi nella polizza fideiussoria una disciplina espressa degli obblighi formali e dei termini entro quale escutere la garanzia nel caso di mancata conservazione dei contrassegni emessi ed annullati in violazione dell'art. 11 della convenzione, non può essere ritenuta inequivocabilmente sintomatica della volontà delle parti di escludere l'inadempimento a tali obblighi dall'oggetto della garanzia prestata con la polizza fideiussoria, sia in ragione del fatto che la garanzia definisce espressamente il suo oggetto avuto riguardo a tutti gli obblighi di pagamento gravanti sui rivenditori in forza della convenzione, sia in ragione del fatto che il tipo di accertamento necessario per riscontrare l'inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 11 della convenzione presuppone l'esercizio di poteri discrezionali ed ispettivi, a differenza da quello sufficiente per accertare il mancato versamento delle riscossioni effettuate e comunicate all in violazione RO
dell'art. 7 della convenzione che può agevolmente essere automatizzato.
21. Alla luce della chiara previsione dell'oggetto della garanzia desumibile dalle premesse e dall'art. 1 della polizza fideiussoria, oltre che dagli artt. 3 e 4 della convenzione, deve quindi ritenersi che la fideiussione sia stata escussa in relazione a un credito che rientra nell'ambito dell'oggetto della garanzia prestata da , Pt_1
nel rispetto delle forme convenzionalmente prescritte dall'art. 2 della polizza, per quanto compatibili, ossia con comunicazione inviata al contraente e, per conoscenza, al rivenditore, peraltro eseguita entro 120 giorni dalla formale scoperta dell'inadempimento (cfr.doc. 7 conv. . CP_1
22. Non avendo le parti, inoltre, previsto che l'escussione fosse subordinata alla specificazione dei singoli contrassegni annullati non conservati, la loro incompleta indicazione nella comunicazione con la quale è stata escussa la garanzia non esclude la validità dell'atto compiuto dalla creditrice garantita.
pagina 12 di 15 23. Allo stesso modo non essendo l'accertamento della conservazione dei contrassegni annullati un obbligo dell ma solo un potere a lei RO
conferito dall'art. 9 della convenzione, che può esercitare discrezionalmente nell'ambito della sua attività ispettiva e di accertamento, il mancato esercizio di tale potere non assume rilievo ai fini di escludere o limitare il credito vantato dall per effetto dell'inadempimento della rivenditrice RO0
i sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c. Parte_2
24. Nondimeno l'escussione compiuta dall
[...]
è manifestamente abusiva siccome RO
compiuta e pretesa, anche coattivamente, per un importo notevolmente superiore a quello garantito.
25. Benché l'art. 1 della polizza stabilisca “La garanzia è prestata con la presente polizza sino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di euro
15.000.000,00”, sia le premesse della polizza fideiussoria (doc. 2 att.), che la disciplina di dettaglio della polizza (art. 1, comma 2) e la stessa convenzione per l'esercizio del servizio di riscossione (doc. 4) stabiliscono chiaramente che l'importo massimo garantito genericamente indicato all'art. 1, comma 2, delle condizioni generali di garanzia sia quello riferibile nel complesso a tutti i rivenditori associati per conto dei quali è prestata la garanzia fideiussoria collettiva, la quale tuttavia garantisce ciascuno dei singoli rivenditori per un massimale specifico ed individuale stabilito, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della convenzione, in misura corrispondente al valore della media mensile delle riscossioni stimate ai sensi dell'art. 4 della convenzione.
Nel caso di specie l'attrice opponente (doc. 10) e la convenuta CP_8
(doc.ti 10) hanno documentato che il massimale individuale riferito a
[...] [...]
in relazione alla polizza prestata per il 2024 era pari ad € CP_4
70.000,00 e l'attrice ha inoltre documentato che l'importo del massimale garantito è stato in parte già destinato al pagamento di altro credito vantato dall
[...]
nei confronti di per 10.187,84, di tal che CP_1 CP_4
l'impegno di garanzia assunto da nei confronti dell Pt_1 CP_1
in relazione al servizio prestato da limitato sino alla
[...] CP_4
concorrenza dell'importo di € 59.812,16.
pagina 13 di 15 26. Di conseguenza, avendo l'attrice documentato di aver corrisposto all'
[...]
per conto Controparte_7
dell RO
l'importo di € 227.948,73 in conseguenza di pignoramento presso terzi promosso in forza della cartella esattoriale impugnata nel presente procedimento (doc.ti 12 e 13 att.), l RO
sarà tenuta a restituire a €
[...] Parte_1
168.136,57 oltre interessi da calcolare ai sensi dell'art. 2033 e tenuto conto del principio di presunzione di buonafede del ricevente dall'8.11.2024 (data di proposizione della relativa domanda) al saldo effettivo al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
27. Tenuto altresì conto del pagamento eseguito dalla garante e validamente eseguito il relazione al credito di € 59.812,16 effettivamente sussistente in capo all CP_1
, condanna altresì RO
e in solido, al pagamento di tale Controparte_2 Controparte_4
importo in favore di oltre interessi maturati Parte_1
dal pagamento (25.10.2024) al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1950, comma 3, c.c. da calcolare al saggio legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
28. Le spese di lite relative sia a questa fase che a quella cautelare vengono definitivamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione proposta, del rigetto delle eccezioni preliminari proposte dall RO
e della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria che deve essere compiuto in ragione della parziale fondatezza dell'opposizione alla cartella di pagamento e della mancata prova del patimento di alcun danno risarcibile ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., oltre che del comportamento processuale delle altre parti convenute, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile
pagina 14 di 15 definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione non espressamente richiamata, in accoglimento parziale delle domande proposte da
[...]
così provvede: Parte_1
1) accerta che in conseguenza delle inadempienze contestate con verbale dell'8.11.2023 dalla RO1
a RO
era tenuta al Controparte_4 Parte_1 pagamento di € 59.812,16 in favore dell'
[...]
; RO
2) condanna l' RO
a restituire a € 168.136,57, oltre
[...] Parte_1
interessi di mora da calcolare dall'8.11.2024 e sino al saldo effettivo al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.;
3) condanna altresì e a pagare, in solido, Controparte_4 Controparte_8
a 59.812,16 oltre interessi da calcolare al Parte_1
saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 25.10.2024 al saldo effettivo;
4) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Milano, 17 gennaio 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 27371/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BARILE RUGGERO, elettivamente domiciliata in VIA SOTTOCORNO, 52 20129
MILANO presso lo studio del difensore
- parte attrice - nei confronti di con il RO patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliata in VIA
FREGUGLIA 1 20122 MILANO
Controparte_2
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
CAVICCHIOLI FABIO, elettivamente domiciliata in VIALE TIZIANO, 108 00196
e pertanto presso il domicilio digitale del difensore CP_1
Email_1
Controparte_3
(c. f. ), contumace
[...] P.IVA_3
(c. f. ), contumace RO P.IVA_4
(c. f. ), contumace Controparte_4 C.F._1
- parti convenute -
Conclusioni di parte attrice
pagina 1 di 15 Si chiede che il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione: previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
nel merito in via principale: accerti e dichiari la nullità, l'illegittimità ed infondatezza della cartella di pagamento notificata alla , dichiarando l'inesistenza del potere di riscossione e di esecuzione Pt_1
coattiva della pretesa verso il garante nelle forme attuate;
accerti e dichiari che la nulla deve all' in conseguenza delle Pt_1 RO
inadempienze contestate alla Sig.ra ed oggetto della cartella opposta, in Controparte_4 ragione della estraneità dell'inadempimento contrattuale ascritto al rivenditore autorizzato rispetto alle obbligazioni coperte dalla polizza ex art. 2 delle CGA.; Controparte_4
in subordine: accerti e dichiari che il diritto di credito della posto a fondamento RO dell'escussione della polizza ed oggetto della cartella opposta dovrà essere diminuito, anche se del caso in via equitativa, in ragione dell'accertato/ accertando concorso del fatto colposo della beneficiaria della prestazione garantita, ai sensi e per RO
gli effetti dell'art. 1227 comma II c.c.; accerti e dichiari che l'impegno di garanzia deve ritenersi circoscritto entro il massimale di
€ 70.000,00, ulteriormente ridottosi, nel frattempo, ad € 59.812,16, dichiarando irricevibile ed infondata ogni pretesa di pagamento eccedente l'importo di cui sopra;
in ogni caso: in ragione del pagamento nel frattempo eseguito dalla Compagnia in favore della
[...]
convenuta, in ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della presente CP_1
opposizione, dichiari tenuta e condanni l' di RO
in persona del Direttore pro tempore, a restituire alla esponente l'importo di € CP_1
227.948,73 o il diverso accertando importo, oltre interessi a far data dal pagamento
(25/10/2024) e sino al soddisfo;
in alternativa, per effetto del diritto di rivalsa maturato a termini di legge ed a termini di polizza in capo alla esponente in conseguenza del pagamento eseguito dichiari tenuti e condanni la Sig.ra e la in persona del suo legale Controparte_4 Controparte_2 rappresentante pro tempore, in solido, a rimborsare alla Compagnia esponente l'importo di
€ 227.948,73, o il diverso accertando importo, gravati di interessi convenzionali di mora ex art. 7 C.G.A. ovvero, in ogni caso, ex art. 1284 IV^ comma c.c. far data dal dovuto e sino pagina 2 di 15 all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari, gravati di I.V.A. e C.N.P.A.P..
Conclusioni di parte convenuta di RO CP_1
In via preliminare
Dichiarare il difetto di giurisdizione ordinaria del Tribunale di Milano in luogo della competente Corte di Giustizia Tributaria di Roma o di Milano e comunque l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in quanto competente il Tribunale di Roma;
Rigettare l'istanza cautelare per manifesta insussistenza dei presupposti;
Nel merito
Rigettare le domande, in quanto destituite di fondamento giuridico fattuale e per l'effetto condannare la parte attrice alla refusione integrale delle spese e degli onorari di lite anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 I e III comma c.p.c.
Conclusioni di parte convenuta
Controparte_2
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito
In via principale, annullare la cartella esattoriale n. 06820240091995688000 emessa dall' della provincia di Milano per il pagamento di € 225.089,92 Controparte_5
per violazione delle disposizioni della polizza fideiussoria collettiva n. 777A4136 emessa da;
Parte_1 in via subordinata, per la violazione da parte dell' dell'art. 1227 II RO comma ridurre nella misura ritenuta di giustizia l'importo dovuto per la cartella esattoriale n. 06820240091995688000 emessa dall' della provincia di Controparte_5
Milano per € 225.089,92, in ogni caso non superiore alla misura disposta dall'art.
7.7 della
Convenzione per l'adesione al servizio di riscossione in via telematica dei valori bollati;
in via ulteriormente subordinata ridurre ad € 70.000,00 l'importo dovuto perchè pari al massimo della garanzia individuale prevista nell'interesse della sig.ra in virtù CP_4
della polizza fideiussoria collettiva n. 777A4136 emessa da e Parte_1
della Convenzione per l'adesione al servizio di riscossione in via telematica dei valori bollati, detratti € 10.187,84, oggetto di escussione per omessi riversamenti pagata da Pt_1 con eventuale dovuto residuo € 59.812,16.
pagina 3 di 15 infine, nella ipotesi di condanna al pagamento della a Parte_1 beneficio dell'Agenzia delle Entrate, disporre il rimborso da parte di e della CP_2
sig.ra a beneficio di , con vincolo solidale fra loro. CP_4 Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 12.7.2024 Parte_1
ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 068 2024 00919956 88 000 a lei notificata il 29.5.2024 dall Controparte_6
su incarico Controparte_7
dell' con RO
la quale le è stato intimato di pagare € 225.089,92 (doc. 2) in forza di polizza fideiussoria stipulata il 18.12.2006 in forma collettiva dai rivenditori di valori bollati tramite Controparte_2
in favore dell
[...] CP_1
(doc. 3) al fine di svolgere il servizio regolato dalla convenzione sulla
[...]
riscossione in via telematica delle marche da bollo e del contributo unificato per spese di giustizia mediante rilascio di contrassegni sostitutivi (doc. 4), in conseguenza dell'omessa conservazione dei contrassegni sostitutivi emessi ed annullati da socia di nel corso degli Controparte_4 Controparte_2
anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 per complessivi € 204.099,82, oltre ad €
19.298,48 per interessi di mora maturati su tale importo ai sensi dell'art. 11, comma
8 e 7, comma 5, della convenzione.
2. L'opponente ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento ritenendo insussistente il diritto di credito vantato nei suoi confronti dall CP_1
e quindi abusiva l'escussione della garanzia, in ragione del fatto che:
[...]
a. l'inadempimento contestato dall a non CP_1 CP_4
rientrerebbe tra le obbligazioni garantite con la polizza fideiussoria prestata da , stipulata ad esclusiva garanzia Parte_1
dell'adempimento delle obbligazioni assunte dai rivenditori di valori bollati con l'art. 7, comma 2, della convenzione conclusa con CP_1
ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali di contratto (doc. 2),
[...]
laddove invece l'obbligo di conservazione dei contrassegni annullati è disciplinato nella convenzione all'art. 11 (doc. 3);
pagina 4 di 15 b. la creditrice garantita avrebbe concorso a cagionare il danno lamentato, del quale ha chiesto il pagamento al garante, non avendo dato corso a controlli sulla conservazione dei contrassegni dal 2018 e sino all'8.11.2023 pur potendolo fare secondo quanto previsto dall'art. 9 della convenzione (doc.
3), eccependo quindi l'estinzione parziale del credito garantito ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2 c.c.;
c. l'importo massimo garantito in relazione alla posizione di CP_4
tutelata tramite la polizza fideiussoria collettiva sarebbe inoltre pari esclusivamente ad € 70.000,00 ai sensi dell'art. 3, comma 2, e 4, comma 2 e
3, della convenzione e del prospetto allegato alla polizza prestato per la polizza fideiussoria (doc.ti 10 e 11); chiedendo, quindi, di accertare, previo annullamento della cartella a lei notificata,
l'insussistenza alcun debito nei confronti di in RO
conseguenza degli inadempimenti contestati a siccome Controparte_4
estranei a quelli garantiti dall'opponente oppure, in via subordinata, di accertare il proprio minor debito in ragione del concorso colposo della creditrice nella produzione del danno lamentato ed in ragione della prestazione di garanzia in favore di limitatamente all'importo di € 70.000,00, condannando inoltre CP_4
nel caso di accoglimento della domanda proposta in via subordinata ed alla restituzione a CP_4 Controparte_2 [...]
di tutte le somme pagate dall'opponente per effetto Parte_1
della notificazione della cartella esattoriale, oltre interessi convenzionali di mora ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di contratto e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dal dovuto al saldo effettivo.
3. La convenuta tempestivamente costituitasi nel presente Controparte_2
giudizio, ha aderito alle difese svolte dall'opponente evidenziando a. quale ulteriore motivo di abusività dell'escussione della garanzia,
l'irregolarità formale dell'escussione della garanzia eseguita tramite diffida ad adempiere ai sensi dell'art.
7.6 e dell'art. 2 della polizza fideiussoria (doc.
6) per mancanza di specifico riferimento nei documenti allegati alla diffida ad adempiere ai contrassegni annullati non conservati relativi all'anno 2018 ai primi sei mesi del 2019; nonché
pagina 5 di 15 b. l'estraneità dell'inadempimento contestato rispetto all'oggetto della garanzia prestata che troverebbe ulteriore conferma nella disparità di trattamento che altrimenti deriverebbe dall'inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 11 piuttosto che da quelli disciplinati dall'art. 7 della convenzione, per i quali l'escussione della garanzia deve necessariamente essere eseguita entro 120 giorni dall'inadempimento (art. 7, comma 8, convenzione) e che consentono all di sospendere automaticamente il RO
servizio fornito dal rivenditore, senza preavviso, quando quest'ultimo non effettua riversamenti dovuti per una somma superiore al 25% del massimale individuale della garanzia fideiussoria (art. 7, comma 7, convenzione); infine c. come dall'importo massimo garantito da in relazione alla posizione Pt_1
di er € 70.000,00 (doc.ti 7-10) debba essere ulteriormente CP_4
sottratto l'importo di € 10.187,84 già pagato nel corso del 2024 da Pt_1
per omessi riversamenti, fatto che ridurrebbe il massimo esigibile dalla garante sino alla concorrenza dell'importo di € 59.812,16; rinunciando per il resto a compiere qualsiasi difesa rispetto alla richiesta di regresso compiuta nei suoi confronti da parte di . Pt_1
4. Si è tempestivamente costituita inoltre tramite l'avvocatura distrettuale di Stato di
Milano l RO
eccependo, in via preliminare in rito,
[...]
a. il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte di Giustizia
Tributaria ai sensi degli artt. 2 e 19 d.lgs. 546/1992, deducendo che l'atto opposto (ossia l'escussione di polizza fideiussoria) avrebbe dovuto essere impugnato avanti alle Corti di Giustizia Tributarie in quanto “tributo di ogni genere e specie”, oggetto della giurisdizione tributaria, non avendo la cartella di pagamento funzione di atto dell'esecuzione forzata tributaria, che ha inizio con il pignoramento e rientra nell'ambito di cognizione riservato al giudice ordinario;
b. il difetto di competenza di questo Tribunale in favore di quello di CP_1
individuato come unico foro competente a conoscere le controversie sorte in relazione alla polizza fideiussoria dall'art. 4 di tale contratto e quale foro di esecuzione della prestazione rilevante ai sensi dell'art. 1182, comma 3,c.c. e
20 c.p.c.
pagina 6 di 15 Nel merito inoltre l ha dedotto l'infondatezza dei motivi di RO
opposizione proposti da poiché Parte_1
c. sia l'art. 3, comma 1, della convenzione che l'art. 4 della polizza fideiussoria prevedono che quest'ultima venga prestata a garanzia di tutti gli obblighi economici discendenti dalla convenzione, ivi compreso quindi quello prescritto dall'art. 11 della convenzione;
d. la garanzia sarebbe stata escussa nel termine di cui all'art. 2 della polizza, ossia entro 120 giorni dalla scoperta della mancata conservazione dei contrassegni annullati da parte di CP_4
e. il carattere autonomo della garanzia prestata da Parte_1
precluderebbe l'opponibilità dell'eccezione prevista dall'art. 1227 c.c., che è da ritenere in ogni caso infondata in ragione del fatto che l'esercizio di poteri ispettivi e controllo costituisce mero potere – ma non obbligo - dell'Agenzia ai sensi dell'art. 9 della convenzione, esercitato con normale diligenza;
f. l'importo massimo garantito è stato quantificato complessivamente dall'art. 1 delle condizioni generali di contratto in 15 milioni di euro ragioni tutte per le quali l'attrice, oltre al pagamento delle spese di lite, deve essere considerata tenuta al risarcimento dei danni da lite temeraria patiti dall'amministrazione convenuta ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
5. , RO Controparte_3
e
[...] Controparte_4
benché tempestivamente e ritualmente convenute in giudizio avendo ricevuto il
17.7.2024 la notificazione dell'atto di citazione eseguita dal difensore di parte attrice in proprio tramite comunicazione di posta elettronica certificata, non si sono costituiti né sono comparsi e sono stati dichiarati contumaci con decreto del
15.10.2024 compiuto all'esito delle verifiche preliminari.
6. In corso di causa è stata rigettata la richiesta di sospensione cautelare della cartella esattoriale con ordinanza pubblicata dalla Sezione Feriale del Tribunale il 9.9.2024
(doc. 14 att.) e successivamente l'opponente ha dato corso al pagamento integrale dell'importo oggetto della cartella di pagamento il 25.10.2024 (doc. 12), a seguito di pignoramento presso terzi cui aveva dato corso l Controparte_3
per l'importo di € 227.948.73.
pagina 7 di 15 7. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c., l'opponente ha contestato la fondatezza delle eccezioni di difetto di giurisdizione e competenza proposte dall RO
richiamando, con riguardo all'eccezione di difetto di giurisdizione,
[...]
l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione espresso con sentenza n.
1125/2023 nonché, con riguardo all'eccezione id difetto di competenza, deducendo l'applicabilità analogica all'opposizione a cartella dell'art. 480 e dall'art. 27, comma 3, c.p.c. e deducendo quindi la competenza territoriale del Tribunale di
Milano quale logo di notificazione della cartella esattoriale, chiedendo inoltre nel merito di condannare l' convenuta e l' RO [...]
, a restituire RO
l'importo di €227.948,73 oltre interessi dal pagamento (25.10.2024) al saldo e, documentando inoltre l'ulteriore pagamento eseguito a maggio 2024 nell'ambito della medesima garanzia (doc. 16 e 17), già allegato da Controparte_8
ragione per le quali ha modificato le conclusioni rassegnate anche in via subordinata chiedendo di accertare che l'importo massimo garantito ed esigibile in relazione alla cartella impugnata corrisponderebbe ad € 59.812,16 e chiedendo di condannare l a RO
restituire l'importo ricevuto indebitamente a seguito dell'escussione di garanzia maggiorato di interessi legali da computare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. dal pagamento al saldo effettivo.
8. La causa è stata istruita solo documentalmente ritenute inammissibili siccome non fondati su alcun fatto specifico i capitoli di prova testimoniale e per interrogatorio formale articolati da Controparte_8
9. L'eccezione preliminare proposta da RO
di difetto di giurisdizione è manifestamente
[...]
infondata e deve essere rigettata.
10. Come da orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a dirimere i conflitti di giurisdizione tra giudice ordinario e giudici speciali, “in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva pagina 8 di 15 lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (così testualmente Cass. Sez. Unite ord. 29.4.2021, n. 11293).
Nel caso oggetto del presente giudizio, l su RO
incarico conferito dalla sua al suo RO
AGENTE DI RISCOSSIONE , ha preteso il Controparte_7
pagamento da parte di di un credito fondato Parte_1
su polizza fideiussoria e quindi di un'obbligazione pecuniaria fondata su un contratto di diritto privato e non di un'imposta o tributo, con la conseguenza che non assume alcun rilievo la giurisdizione del giudice tributario come definita dagli artt. 2 e 19 d.lgs. 546/1992.
L'eccezione deve quindi essere rigettata siccome manifestamente infondata.
11. Anche l'eccezione preliminare di difetto di competenza per territorio è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Benché la polizza fideiussoria in forza della quale l
[...]
pretende il pagamento dell'importo RO
oggetto della cartella di pagamento da Parte_1
preveda, al suo art. 4, l'esclusiva competenza del foro in caso di controversie CP_1
fondate sulla polizza fideiussoria, l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 150/2011 prevede che nei casi di opposizione a procedura coattiva per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato e altri enti pubblici sia competente a conoscere la relativa controversia il giudice (ordinario) del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto oppure, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente, come previsto per effetto della sentenza additiva n. 158 del 25 giugno 2019 della Corte
Costituzionale che ha riconosciuto anche come sia consolidato principio di diritto maturato nella giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto che tali fori alternativi legali, siccome funzionali, siano da ritenere inderogabili. Essendo stata notificata la cartella di pagamento per il tramite di concessionario identificato nella cartella come Controparte_9
(cfr. pag. 1 e 9 doc. 2 att.),
[...]
pagina 9 di 15 questo Tribunale deve essere ritenuto inderogabilmente competente a conoscere la presente controversia, con conseguente irrilevanza del foro convenzionale oggetto dell'art. 4 della polizza fideiussoria costituente il titolo in forza del quale è stata emessa la cartella di pagamento in questa sede opposta a radicare la competenza presso altro foro.
12. Con riguardo al merito dell'opposizione proposta la stessa si è rivelata parzialmente fondata, nei limiti e per le ragioni che verranno di seguito esposte.
13. con la e RO RO
tramite l ha Controparte_7 preteso coattivamente da il pagamento di € Parte_1
225.095,70 (doc. 2 att.) a titolo di esatto adempimento agli obblighi derivanti da polizza fideiussoria stipulata da in rappresentanza dei Controparte_8
rivenditori di marche da bollo e contributi unificato (doc. 3) in relazione agli obblighi derivanti dalla convenzione da loro stipulata con l CP_1
per aderire al servizio di riscossione in via telematica dell'imposta di
[...]
bollo, del contributo unificato e di altri tributi mediante rilascio di contrassegno sostitutivo (doc. 4).
14. A fondamento del credito vantato e preteso coattivamente, CP_1
ha allegato che non ha conservato i contrassegni
[...] Controparte_4
annullati nel corso degli anni dal 2018 al 2023 nell'esercizio della richiamata attività di riscossione in violazione dell'art. 11.6 della convenzione, di tal che ai sensi dell'art. 11.8 della convenzione, tali contrassegni devono essere ritenuti venduti, con conseguente obbligo della rivenditrice di pagare all'
[...]
importo corrispondente al valore facciale dei contrassegni CP_1
annullati e non diligentemente conservati, pari ad € 223.398,30, oltre interessi calcolati ai sensi dell'art.
7.5 della convenzione, pari ad € 19.298,48.
Per effetto di tale inadempimento inoltre, accertato con verbale redatto l'8.11.2023,
è stata sospesa dal servizio di riscossione (doc. 6 conv. Controparte_4
Agenzia).
15. Con diffida ad adempiere del 16.1.2024, la
[...]
ha quindi escusso la garanzia prestata RO0
da (doc. 5, 6), trovando l'opposizione della Parte_1
contraente che ha contestato dapprima la tardività Controparte_8
pagina 10 di 15 dell'escussione per violazione dell'art. 2 della polizza fideiussoria (doc. 7 att.) e successivamente che la polizza non avrebbe avuto ad oggetto anche le obbligazioni pecuniarie consequenziali alla violazione di obblighi di cui all'art. 11 della convenzione (doc. 9 att.).
16. Né la debitrice principale, né la garante hanno pagato il credito vantato dall la RO
quale, dopo aver iscritto a ruolo il credito vantato nei confronti di CP_4
di quale fideiubente, tramite l per la Pt_1 Controparte_7
provincia di Milano ha notificato cartella di pagamento nei confronti di Pt_1
per € 225.095,70 (doc. 2 att.).
17. ha chiesto, previo accertamento della Parte_1
illegittimità della cartella di pagamento notificata, di accertare in primo luogo l'insussistenza di non essere debitrice di alcun importo nei confronti dell
[...]
per gli inadempimenti contestati a non CP_1 Controparte_4
avendo prestato alcuna garanzia in relazione agli obblighi gravanti sui rivenditori ai sensi dell'art. 11 della convenzione relativa al servizio di riscossione in via telematica dell'imposta di bollo, del contributo unificato e di altri tributi mediante rilascio di contrassegno sostitutivo.
18. Con la polizza fideiussoria prestata su richiesta di Controparte_2 Pt_1 ha prestato garanzia in favore dell' “di tutte le RO
somme dovute dai Rivenditori in dipendenza della convenzione di cui in premessa, per i quali il Contraente abbia rilasciato apposita attestazione al Beneficiario” (art. 1, doc. 2).
19. Benché all'art. 2 delle condizioni generali della polizza fideiussoria l'escussione della garanzia venga subordinata ad una serie di obblighi formali e termini nel caso in cui il credito garantito sia maturato in conseguenza dell'inadempimento da parte dei rivenditori di obblighi prescritti dall'art. 7 della convenzione, l'art. 1 della polizza è molto chiaro nel prevedere che tutte le somme dovute dai rivenditori in dipendenza della convenzione costituiscano l'oggetto del credito dell'
[...]
garantito, come del resto previsto anche nelle premesse della CP_1
polizza nelle quali si riconosce che in forza della convenzione che regola i rapporti tra l e il rivenditore di valori bollati, questi è tenuto RO
pagina 11 di 15 a presentare una fideiussione, bancaria o assicurativa, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla gestione del servizio.
Gli artt. 3 e 4 della convenzione prevedono infatti che ciascun rivenditore sia tenuto a prestare in favore dell una fideiussione bancaria o una polizza CP_1
fideiussoria amministrativa a garanzia di tutti gli obblighi economici che discendono dal rapporto contrattuale, che può essere sostituita da una fideiussione collettiva stipulata da un Ente per garantire i rivenditori associati (doc. 4 att.).
20. La circostanza che manchi nella polizza fideiussoria una disciplina espressa degli obblighi formali e dei termini entro quale escutere la garanzia nel caso di mancata conservazione dei contrassegni emessi ed annullati in violazione dell'art. 11 della convenzione, non può essere ritenuta inequivocabilmente sintomatica della volontà delle parti di escludere l'inadempimento a tali obblighi dall'oggetto della garanzia prestata con la polizza fideiussoria, sia in ragione del fatto che la garanzia definisce espressamente il suo oggetto avuto riguardo a tutti gli obblighi di pagamento gravanti sui rivenditori in forza della convenzione, sia in ragione del fatto che il tipo di accertamento necessario per riscontrare l'inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 11 della convenzione presuppone l'esercizio di poteri discrezionali ed ispettivi, a differenza da quello sufficiente per accertare il mancato versamento delle riscossioni effettuate e comunicate all in violazione RO
dell'art. 7 della convenzione che può agevolmente essere automatizzato.
21. Alla luce della chiara previsione dell'oggetto della garanzia desumibile dalle premesse e dall'art. 1 della polizza fideiussoria, oltre che dagli artt. 3 e 4 della convenzione, deve quindi ritenersi che la fideiussione sia stata escussa in relazione a un credito che rientra nell'ambito dell'oggetto della garanzia prestata da , Pt_1
nel rispetto delle forme convenzionalmente prescritte dall'art. 2 della polizza, per quanto compatibili, ossia con comunicazione inviata al contraente e, per conoscenza, al rivenditore, peraltro eseguita entro 120 giorni dalla formale scoperta dell'inadempimento (cfr.doc. 7 conv. . CP_1
22. Non avendo le parti, inoltre, previsto che l'escussione fosse subordinata alla specificazione dei singoli contrassegni annullati non conservati, la loro incompleta indicazione nella comunicazione con la quale è stata escussa la garanzia non esclude la validità dell'atto compiuto dalla creditrice garantita.
pagina 12 di 15 23. Allo stesso modo non essendo l'accertamento della conservazione dei contrassegni annullati un obbligo dell ma solo un potere a lei RO
conferito dall'art. 9 della convenzione, che può esercitare discrezionalmente nell'ambito della sua attività ispettiva e di accertamento, il mancato esercizio di tale potere non assume rilievo ai fini di escludere o limitare il credito vantato dall per effetto dell'inadempimento della rivenditrice RO0
i sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c. Parte_2
24. Nondimeno l'escussione compiuta dall
[...]
è manifestamente abusiva siccome RO
compiuta e pretesa, anche coattivamente, per un importo notevolmente superiore a quello garantito.
25. Benché l'art. 1 della polizza stabilisca “La garanzia è prestata con la presente polizza sino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di euro
15.000.000,00”, sia le premesse della polizza fideiussoria (doc. 2 att.), che la disciplina di dettaglio della polizza (art. 1, comma 2) e la stessa convenzione per l'esercizio del servizio di riscossione (doc. 4) stabiliscono chiaramente che l'importo massimo garantito genericamente indicato all'art. 1, comma 2, delle condizioni generali di garanzia sia quello riferibile nel complesso a tutti i rivenditori associati per conto dei quali è prestata la garanzia fideiussoria collettiva, la quale tuttavia garantisce ciascuno dei singoli rivenditori per un massimale specifico ed individuale stabilito, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della convenzione, in misura corrispondente al valore della media mensile delle riscossioni stimate ai sensi dell'art. 4 della convenzione.
Nel caso di specie l'attrice opponente (doc. 10) e la convenuta CP_8
(doc.ti 10) hanno documentato che il massimale individuale riferito a
[...] [...]
in relazione alla polizza prestata per il 2024 era pari ad € CP_4
70.000,00 e l'attrice ha inoltre documentato che l'importo del massimale garantito è stato in parte già destinato al pagamento di altro credito vantato dall
[...]
nei confronti di per 10.187,84, di tal che CP_1 CP_4
l'impegno di garanzia assunto da nei confronti dell Pt_1 CP_1
in relazione al servizio prestato da limitato sino alla
[...] CP_4
concorrenza dell'importo di € 59.812,16.
pagina 13 di 15 26. Di conseguenza, avendo l'attrice documentato di aver corrisposto all'
[...]
per conto Controparte_7
dell RO
l'importo di € 227.948,73 in conseguenza di pignoramento presso terzi promosso in forza della cartella esattoriale impugnata nel presente procedimento (doc.ti 12 e 13 att.), l RO
sarà tenuta a restituire a €
[...] Parte_1
168.136,57 oltre interessi da calcolare ai sensi dell'art. 2033 e tenuto conto del principio di presunzione di buonafede del ricevente dall'8.11.2024 (data di proposizione della relativa domanda) al saldo effettivo al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
27. Tenuto altresì conto del pagamento eseguito dalla garante e validamente eseguito il relazione al credito di € 59.812,16 effettivamente sussistente in capo all CP_1
, condanna altresì RO
e in solido, al pagamento di tale Controparte_2 Controparte_4
importo in favore di oltre interessi maturati Parte_1
dal pagamento (25.10.2024) al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1950, comma 3, c.c. da calcolare al saggio legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
28. Le spese di lite relative sia a questa fase che a quella cautelare vengono definitivamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione proposta, del rigetto delle eccezioni preliminari proposte dall RO
e della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria che deve essere compiuto in ragione della parziale fondatezza dell'opposizione alla cartella di pagamento e della mancata prova del patimento di alcun danno risarcibile ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., oltre che del comportamento processuale delle altre parti convenute, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile
pagina 14 di 15 definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione non espressamente richiamata, in accoglimento parziale delle domande proposte da
[...]
così provvede: Parte_1
1) accerta che in conseguenza delle inadempienze contestate con verbale dell'8.11.2023 dalla RO1
a RO
era tenuta al Controparte_4 Parte_1 pagamento di € 59.812,16 in favore dell'
[...]
; RO
2) condanna l' RO
a restituire a € 168.136,57, oltre
[...] Parte_1
interessi di mora da calcolare dall'8.11.2024 e sino al saldo effettivo al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.;
3) condanna altresì e a pagare, in solido, Controparte_4 Controparte_8
a 59.812,16 oltre interessi da calcolare al Parte_1
saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 25.10.2024 al saldo effettivo;
4) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Milano, 17 gennaio 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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