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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/10/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi n.271 del 21.02.2023 Oggetto: accantonamenti del TFR N. R.G. 440/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione lavoro Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente S E N T E N Z A nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Andrisano e Roberto Itta Parte_1
Appellante e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 Marcella Mattia
Appellato Nonché
Controparte_2
Appellata contumace FATTO
Con ricorso depositato il 21.01.2021 innanzi al Tribunale di Brindisi , aveva Parte_1 dedotto: -che aveva lavorato, dapprima, alle dipendenze di e poi, ex art.2112 c.c, di Parte_2 ; -che, sebbene egli avesse dichiarato di voler destinare il proprio Controparte_2 maturando trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare, tuttavia era risultato che da gennaio 2007 a ottobre 2016 i relativi importi erano stati versati al Fondo di Tesoreria dell' ;- CP_1 che al 20.10.2016, data di cessazione del rapporto, la Società in liquidazione aveva comunicato che il TFR maturato era pari a € 6.380,98 e in data 30.11.2016 aveva presentato all' apposita CP_1 domanda per il pagamento del TFR nell'interesse del lavoratore;
-che l' con nota del CP_1 12.12.2016 l'aveva respinta, stante “la scelta irrevocabile del lavoratore di destinare il proprio TFR alla previdenza complementare”. Tanto premesso, il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di accertare il suo diritto ad ottenere il pagamento del TFR che illegittimamente era stato versato dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria dell' e dall' illegittimamente trattenuto, e, per CP_1 CP_1 l'effetto, di condannare l' e la Società in liquidazione, in solido tra loro, al pagamento della CP_3 somma di € 6.380,98 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Costituitosi in giudizio, l' aveva eccepito l'infondatezza e, prioritariamente, CP_1 l'inammissibilità della domanda giudiziale perché coperta dal giudicato della sentenza n.164/2019 resa tra e dal Tribunale di Brindisi. Aveva precisato che la domanda per la medesima CP_1 Pt_1 prestazione era stata già proposta da e aveva dato luogo all'emissione del decreto Parte_1 ingiuntivo n.596 del 18.7.2017 il quale, tuttavia, in accoglimento dell'opposizione dell' , era CP_3 stato revocato con la predetta sentenza n.164/2019, divenuta definitiva.
era rimasta contumace. CP_2
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, condannando al pagamento, in favore del ricorrente, della somma accantonata a titolo di CP_2 TFR pari a € 6.380,98 ed al pagamento delle spese di lite;
ha invece ritenuto inammissibile la domanda nei confronti dell' , stante la sussistenza di precedente sentenza, passata in giudicato, CP_1 su una domanda giudiziale avente ad oggetto lo stesso petitum e la stessa causa petendi. Quanto al rapporto processuale con la Società datrice di lavoro al pagamento delle somme accantonate sul TFR il Tribunale ha rilevato che, a fronte della scelta del lavoratore di destinare il proprio TFR al fondo di previdenza complementare, erroneamente la Società dal 2013 al 2016 aveva versato CP_2 CP_ le quote di trattamento di fine rapporto al Fondo di Tesoreria dell' nella misura complessiva di
€ 6.380,98, e che quindi era la stessa Società a dover pagare al tale importo, salva Parte_1 restando la facoltà, per la medesima, di chiedere all' la restituzione di quanto indebitamente CP_1 versato al Fondo.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello lamentandone l'erroneità Parte_1 nella parte in cui non si era espressa sulla istanza di chiamata in causa della società Intesa Sanpaolo Vita, quale gestore del Fondo di previdenza complementare, formulata ai sensi degli artt.106 269 c.p.c., e nella parte in cui aveva omesso di considerare che la domanda giudiziale proposta con il ricorso del 21.1.2021 era differente rispetto a quella proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo nel 2017. L'appellante ha sostenuto (v. pag.14 atto di appello) che non vi è un giudicato che statuisca che il TFR rimanga “nella titolarità dell' ” e che invece il giudicato afferisce solo ad CP_1 una domanda di TFR proposta “senza tener conto della destinazione assegnata, prescelta”, con la conseguenza che (v. pag.18 atto di appello) ammissibile sarebbe la domanda proposta nel presente giudizio che invece ha riguardo alla destinazione del TFR al fondo complementare. L'appellante ha inoltre lamentato che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle circostanze del caso concreto evidenziate nell'atto introduttivo, ovvero del fatto che la Società datrice di lavoro avesse già richiesto invano all' la restituzione delle somme in questione e che la stessa Società, CP_1 essendo ormai inattiva, fosse impossibilitata ad adempiere. Nel merito ha sostenuto l'erroneità della tesi dell' sull'asserita irreversibilità della scelta di destinazione del TFR al fondo di previdenza CP_1 complementare alla luce degli artt. 11 e 14 del D.lgs. n. 252/2005 ed eccepito l'illegittimità del comportamento dello stesso che, avendo incassato somme non dovute, le tratteneva senza CP_3 titolo e in tal modo impediva il riscatto ex art. 11 d.lgs.252/2005. Ha dedotto la complessità e lacunosità della normativa in materia con riferimento alla tutela del lavoratore nel rapporto tra i vari soggetti coinvolti nel meccanismo della previdenza complementare e, a tal fine, ha richiamato alcune argomentazioni contenute nella pronuncia n.154/2021 della Corte Costituzionale. ha quindi chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, e previa chiamata in Parte_1 causa ex artt.106 e 269 c.p.c. della società Intesa Sanpaolo Vita quale titolare del Fondo Complementare, fossero accolte le domanda proposte in primo grado “al fine di realizzare la giusta Destinazione nel Fondo Complementare”.
Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e chiedendone CP_1 il rigetto.
non si è costituita. Controparte_2 Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, all'udienza di discussione dell'1.10.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
Preliminarmente si rileva che il Tribunale ha respinto con ordinanza resa all'udienza del 13.07.2021 l'istanza di chiamata in causa della società Intesa Sanpaolo Vita, individuata da
[...] quale titolare del fondo di previdenza complementare e che tale provvedimento non Pt_1 merita censura, poiché dal ricorso introduttivo di primo grado non emergono domande che giustifichino l'evocazione in giudizio di tale società, neppure ai soli fini della futura opponibilità della decisione giudiziale.
I motivi di appello vengono esaminati congiuntamente, salvi i profili che restano assorbiti dalle argomentazioni che seguono.
Deve essere confermata l'impugnata pronuncia di inammissibilità della domanda proposta in questo giudizio nei confronti dell' , stante l'esistenza di pregresso giudicato formatosi sulla CP_1 sentenza n.164/2019, resa dal Tribunale di Brindisi in data 29.1.2019, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo n.596/2017 ottenuto dal nei confronti dell' . Parte_1 CP_1
Non è fondata la tesi dell'appellante secondo cui l'azione proposta nel presente giudizio sarebbe differente, per causa petendi, rispetto a quella proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo nel 2017. In particolare, sostiene che in tale ricorso egli avrebbe fatto valere il diritto a conseguire dall' il pagamento dell'importo di € 6.380,98 per TFR “senza tener conto della destinazione CP_1 assegnata, prescelta”, mentre nel presente giudizio avrebbe ad oggetto il TFR in considerazione della sua destinazione al fondo complementare.
Occorre, tuttavia osservare, che già nel ricorso introduttivo del procedimento monitorio
[...]
aveva dedotto che egli non intendeva “revocare la propria scelta di destinare il TFR Pt_1 alla previdenza complementare” e che “il diniego opposto dall' determina da un lato una CP_1 indebita locupletazione dell' , dall'altro un grave pregiudizio in capo al lavoratore”; CP_4 quindi il ricorrente aveva posto alla base della domanda giudiziale formulata nel 2017 per ottenere il pagamento dell'importo di € 6.380,98, seppur in via maniera più sintetica, gli stessi elementi di fatto e di diritto che sono a fondamento della domanda proposta nel giudizio introdotto con il ricorso del 21.2.2021, ora all'esame di questa Corte.
A ciò si aggiunga che il giudicato intervenuto tra le stesse parti copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, per la quale "l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito)" (Cass., sez. L, 13/05/2000, n. 6160; Cass., sez. L, 30/06/2009, n. 15343). Con la conseguenza che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Cass., sez. 3, ord. 26/02/2019, n. 5486)” (n.32547/2024).
Nella vicenda in esame non è ravvisabile un differente petitum, né una differente causa petendi tra le due azioni proposte da nei confronti dell' , poiché alla base di entrambi i Pt_1 CP_1 ricorsi sono stati dedotti gli stessi elementi, ossia l'esistenza della scelta del lavoratore di destinare il TFR al fondo di previdenza complementare, l'erroneo versamento degli accantonamenti di TFR al Fondo di Tesoreria dell' , l'illegittimo comportamento dell' che trattiene l'importo di € CP_1 CP_1 6.380,98 indebitamente versatogli, il diritto del lavoratore di percepire dall' il predetto CP_1 importo.
Contrariamente rispetto a quanto sembra voler sostenere l'appellante, con il suo ricorso del 2021 non è stata formulata una domanda diretta ad ottenere l'attuazione della sua scelta di destinare gli accantonamenti di TFR al fondo di previdenza complementare, considerato che è stata ivi chiesta la condanna, in via solidale, di e della Società datrice di lavoro al pagamento della CP_1 somma in questione in suo favore.
Ne consegue che la decisione contenuta nella menzionata sentenza n.164 del 20.1.2019 risulta ormai definitiva e vincolante, e che non è consentito riesaminare nel merito il rapporto diretto tra e CP_1 Parte_1
Né può ritenersi corretta l'affermazione dell'appellante (pag.18 dell'atto di appello), secondo cui la sentenza impugnata avrebbe avallato l'illegittimità del comportamento dell' , ossia la
CP_1 mancata restituzione di ciò che indebitamente l' ha ricevuto, posto che nella stessa sentenza è
CP_1 stato espressamente chiarito che l' è tenuto alla restituzione, pur spettando l'azione restitutoria
CP_1 all'impresa che ha effettuato il versamento indebito. La circostanza che in concreto la Società datrice di lavoro sia rimasta inerte in via giudiziale costituisce un ostacolo di mero fatto, inidoneo a consentire superare la precedente pronuncia che è passata in giudicato e che regola il rapporto giuridico diretto tra e .
CP_1 Parte_1
Gli argomenti fin qui esposti assorbono ogni altra questione di merito.
L'appello deve quindi essere respinto.
Tenuto conto della peculiarità della situazione esaminata, le spese di questo grado sono compensate tra le parti ai sensi dell'art.92 c.p.c. letto alla luce della sentenza di Corte Cost. n.77/2018.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 21.06.2023 da nei confronti di Parte_1
e di , avverso la sentenza del 21.2.2023 n.271 del Tribunale di CP_1 Controparte_2 Brindisi, così provvede: a) Rigetta l'appello; b) Dichiara compensate le spese del secondo grado.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater, del D.P.R. n. 115/2021, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 01/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione lavoro Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente S E N T E N Z A nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Andrisano e Roberto Itta Parte_1
Appellante e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 Marcella Mattia
Appellato Nonché
Controparte_2
Appellata contumace FATTO
Con ricorso depositato il 21.01.2021 innanzi al Tribunale di Brindisi , aveva Parte_1 dedotto: -che aveva lavorato, dapprima, alle dipendenze di e poi, ex art.2112 c.c, di Parte_2 ; -che, sebbene egli avesse dichiarato di voler destinare il proprio Controparte_2 maturando trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare, tuttavia era risultato che da gennaio 2007 a ottobre 2016 i relativi importi erano stati versati al Fondo di Tesoreria dell' ;- CP_1 che al 20.10.2016, data di cessazione del rapporto, la Società in liquidazione aveva comunicato che il TFR maturato era pari a € 6.380,98 e in data 30.11.2016 aveva presentato all' apposita CP_1 domanda per il pagamento del TFR nell'interesse del lavoratore;
-che l' con nota del CP_1 12.12.2016 l'aveva respinta, stante “la scelta irrevocabile del lavoratore di destinare il proprio TFR alla previdenza complementare”. Tanto premesso, il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di accertare il suo diritto ad ottenere il pagamento del TFR che illegittimamente era stato versato dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria dell' e dall' illegittimamente trattenuto, e, per CP_1 CP_1 l'effetto, di condannare l' e la Società in liquidazione, in solido tra loro, al pagamento della CP_3 somma di € 6.380,98 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Costituitosi in giudizio, l' aveva eccepito l'infondatezza e, prioritariamente, CP_1 l'inammissibilità della domanda giudiziale perché coperta dal giudicato della sentenza n.164/2019 resa tra e dal Tribunale di Brindisi. Aveva precisato che la domanda per la medesima CP_1 Pt_1 prestazione era stata già proposta da e aveva dato luogo all'emissione del decreto Parte_1 ingiuntivo n.596 del 18.7.2017 il quale, tuttavia, in accoglimento dell'opposizione dell' , era CP_3 stato revocato con la predetta sentenza n.164/2019, divenuta definitiva.
era rimasta contumace. CP_2
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, condannando al pagamento, in favore del ricorrente, della somma accantonata a titolo di CP_2 TFR pari a € 6.380,98 ed al pagamento delle spese di lite;
ha invece ritenuto inammissibile la domanda nei confronti dell' , stante la sussistenza di precedente sentenza, passata in giudicato, CP_1 su una domanda giudiziale avente ad oggetto lo stesso petitum e la stessa causa petendi. Quanto al rapporto processuale con la Società datrice di lavoro al pagamento delle somme accantonate sul TFR il Tribunale ha rilevato che, a fronte della scelta del lavoratore di destinare il proprio TFR al fondo di previdenza complementare, erroneamente la Società dal 2013 al 2016 aveva versato CP_2 CP_ le quote di trattamento di fine rapporto al Fondo di Tesoreria dell' nella misura complessiva di
€ 6.380,98, e che quindi era la stessa Società a dover pagare al tale importo, salva Parte_1 restando la facoltà, per la medesima, di chiedere all' la restituzione di quanto indebitamente CP_1 versato al Fondo.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello lamentandone l'erroneità Parte_1 nella parte in cui non si era espressa sulla istanza di chiamata in causa della società Intesa Sanpaolo Vita, quale gestore del Fondo di previdenza complementare, formulata ai sensi degli artt.106 269 c.p.c., e nella parte in cui aveva omesso di considerare che la domanda giudiziale proposta con il ricorso del 21.1.2021 era differente rispetto a quella proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo nel 2017. L'appellante ha sostenuto (v. pag.14 atto di appello) che non vi è un giudicato che statuisca che il TFR rimanga “nella titolarità dell' ” e che invece il giudicato afferisce solo ad CP_1 una domanda di TFR proposta “senza tener conto della destinazione assegnata, prescelta”, con la conseguenza che (v. pag.18 atto di appello) ammissibile sarebbe la domanda proposta nel presente giudizio che invece ha riguardo alla destinazione del TFR al fondo complementare. L'appellante ha inoltre lamentato che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle circostanze del caso concreto evidenziate nell'atto introduttivo, ovvero del fatto che la Società datrice di lavoro avesse già richiesto invano all' la restituzione delle somme in questione e che la stessa Società, CP_1 essendo ormai inattiva, fosse impossibilitata ad adempiere. Nel merito ha sostenuto l'erroneità della tesi dell' sull'asserita irreversibilità della scelta di destinazione del TFR al fondo di previdenza CP_1 complementare alla luce degli artt. 11 e 14 del D.lgs. n. 252/2005 ed eccepito l'illegittimità del comportamento dello stesso che, avendo incassato somme non dovute, le tratteneva senza CP_3 titolo e in tal modo impediva il riscatto ex art. 11 d.lgs.252/2005. Ha dedotto la complessità e lacunosità della normativa in materia con riferimento alla tutela del lavoratore nel rapporto tra i vari soggetti coinvolti nel meccanismo della previdenza complementare e, a tal fine, ha richiamato alcune argomentazioni contenute nella pronuncia n.154/2021 della Corte Costituzionale. ha quindi chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, e previa chiamata in Parte_1 causa ex artt.106 e 269 c.p.c. della società Intesa Sanpaolo Vita quale titolare del Fondo Complementare, fossero accolte le domanda proposte in primo grado “al fine di realizzare la giusta Destinazione nel Fondo Complementare”.
Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e chiedendone CP_1 il rigetto.
non si è costituita. Controparte_2 Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, all'udienza di discussione dell'1.10.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
Preliminarmente si rileva che il Tribunale ha respinto con ordinanza resa all'udienza del 13.07.2021 l'istanza di chiamata in causa della società Intesa Sanpaolo Vita, individuata da
[...] quale titolare del fondo di previdenza complementare e che tale provvedimento non Pt_1 merita censura, poiché dal ricorso introduttivo di primo grado non emergono domande che giustifichino l'evocazione in giudizio di tale società, neppure ai soli fini della futura opponibilità della decisione giudiziale.
I motivi di appello vengono esaminati congiuntamente, salvi i profili che restano assorbiti dalle argomentazioni che seguono.
Deve essere confermata l'impugnata pronuncia di inammissibilità della domanda proposta in questo giudizio nei confronti dell' , stante l'esistenza di pregresso giudicato formatosi sulla CP_1 sentenza n.164/2019, resa dal Tribunale di Brindisi in data 29.1.2019, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo n.596/2017 ottenuto dal nei confronti dell' . Parte_1 CP_1
Non è fondata la tesi dell'appellante secondo cui l'azione proposta nel presente giudizio sarebbe differente, per causa petendi, rispetto a quella proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo nel 2017. In particolare, sostiene che in tale ricorso egli avrebbe fatto valere il diritto a conseguire dall' il pagamento dell'importo di € 6.380,98 per TFR “senza tener conto della destinazione CP_1 assegnata, prescelta”, mentre nel presente giudizio avrebbe ad oggetto il TFR in considerazione della sua destinazione al fondo complementare.
Occorre, tuttavia osservare, che già nel ricorso introduttivo del procedimento monitorio
[...]
aveva dedotto che egli non intendeva “revocare la propria scelta di destinare il TFR Pt_1 alla previdenza complementare” e che “il diniego opposto dall' determina da un lato una CP_1 indebita locupletazione dell' , dall'altro un grave pregiudizio in capo al lavoratore”; CP_4 quindi il ricorrente aveva posto alla base della domanda giudiziale formulata nel 2017 per ottenere il pagamento dell'importo di € 6.380,98, seppur in via maniera più sintetica, gli stessi elementi di fatto e di diritto che sono a fondamento della domanda proposta nel giudizio introdotto con il ricorso del 21.2.2021, ora all'esame di questa Corte.
A ciò si aggiunga che il giudicato intervenuto tra le stesse parti copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, per la quale "l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito)" (Cass., sez. L, 13/05/2000, n. 6160; Cass., sez. L, 30/06/2009, n. 15343). Con la conseguenza che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Cass., sez. 3, ord. 26/02/2019, n. 5486)” (n.32547/2024).
Nella vicenda in esame non è ravvisabile un differente petitum, né una differente causa petendi tra le due azioni proposte da nei confronti dell' , poiché alla base di entrambi i Pt_1 CP_1 ricorsi sono stati dedotti gli stessi elementi, ossia l'esistenza della scelta del lavoratore di destinare il TFR al fondo di previdenza complementare, l'erroneo versamento degli accantonamenti di TFR al Fondo di Tesoreria dell' , l'illegittimo comportamento dell' che trattiene l'importo di € CP_1 CP_1 6.380,98 indebitamente versatogli, il diritto del lavoratore di percepire dall' il predetto CP_1 importo.
Contrariamente rispetto a quanto sembra voler sostenere l'appellante, con il suo ricorso del 2021 non è stata formulata una domanda diretta ad ottenere l'attuazione della sua scelta di destinare gli accantonamenti di TFR al fondo di previdenza complementare, considerato che è stata ivi chiesta la condanna, in via solidale, di e della Società datrice di lavoro al pagamento della CP_1 somma in questione in suo favore.
Ne consegue che la decisione contenuta nella menzionata sentenza n.164 del 20.1.2019 risulta ormai definitiva e vincolante, e che non è consentito riesaminare nel merito il rapporto diretto tra e CP_1 Parte_1
Né può ritenersi corretta l'affermazione dell'appellante (pag.18 dell'atto di appello), secondo cui la sentenza impugnata avrebbe avallato l'illegittimità del comportamento dell' , ossia la
CP_1 mancata restituzione di ciò che indebitamente l' ha ricevuto, posto che nella stessa sentenza è
CP_1 stato espressamente chiarito che l' è tenuto alla restituzione, pur spettando l'azione restitutoria
CP_1 all'impresa che ha effettuato il versamento indebito. La circostanza che in concreto la Società datrice di lavoro sia rimasta inerte in via giudiziale costituisce un ostacolo di mero fatto, inidoneo a consentire superare la precedente pronuncia che è passata in giudicato e che regola il rapporto giuridico diretto tra e .
CP_1 Parte_1
Gli argomenti fin qui esposti assorbono ogni altra questione di merito.
L'appello deve quindi essere respinto.
Tenuto conto della peculiarità della situazione esaminata, le spese di questo grado sono compensate tra le parti ai sensi dell'art.92 c.p.c. letto alla luce della sentenza di Corte Cost. n.77/2018.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 21.06.2023 da nei confronti di Parte_1
e di , avverso la sentenza del 21.2.2023 n.271 del Tribunale di CP_1 Controparte_2 Brindisi, così provvede: a) Rigetta l'appello; b) Dichiara compensate le spese del secondo grado.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater, del D.P.R. n. 115/2021, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 01/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi