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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/09/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
MARIANGELA MASTRO Presidente relatore
SILVIA CODISPOTI Giudice
LUCA BORDIN Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2621/2024 promossa da
, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PAOLA PETRELLA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Silvi (TE), Via Roma 457/A; ricorrente contro
), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. AUTILIA CAVEZZA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Castel Di Lama (AP) Via Vivaldi 3; resistente
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 3 settembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tribunale di Teramo
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via di estrema urgenza:
-adottare provvedimenti immediati, anche temporanei, con decreto ex art. 473 bis 38, sesto comma c.p.c., senza, se del caso, la preventiva convocazione delle parti, con ogni cautela necessaria a
Per_ tutelare l'integrità dei minori, ovvero disporre l'affidamento super esclusivo dei figli ed;
Per_2
-quindi disporre che i SS territorialmente competenti relazionino sull'ambiente fami-liare di entrambi i genitori, pronunciare il regime di visite e di incontri tra i minori ed il padre nella modalità ritenuta più confacente ai minori prevedendo tuttavia la pre-senza di un educatore tra il minore ed il sig. ; Per_2 CP_1
- in ogni caso, dichiarare tenuto il sig. al versamento in favore della CP_1 [...]
a titolo di contributo per il mantenimento dei minori e Parte_2 Per_2 [...]
della somma mensile di euro 1.000,00, rivalutabile secondo gli indici nonché al pagamento Per_3
delle spese straordinarie nella misura del 100%, come da proto-collo di codesto Tribunale. indi nel merito:
d) previa valutazione delle capacità genitoriali dei sigg. e e Parte_1 CP_1
quindi della loro idoneità genitoriale, assumere tutti i provvedimenti più op-portuni a tutela dei minori anche, se del caso, confermare l'affidamento super esclusi-vo alla signora . Parte_1
e) dichiarare tenuto il sig. al versamento in favore della a CP_1 Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento dei minori e , della somma mensile di Per_2 Persona_3
euro 1.000,00, rivalutabile secondo gli indici nonché al paga-mento delle spese straordinarie nella misura del 100%, come da protocollo di codesto Tribunale,
e) statuire che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla;
Parte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Con memoria difensiva depositata in data 17.1.2025 si è costituito in giudizio Controparte_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
2 Tribunale di Teramo
In via cautelare ed urgente, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia rigettare la richiesta di affidamento super esclusivo dei minori stante la assoluta mancanza di qualunque elemento e/o indizio da cui si possa dedurre un comportamento del Fiori idoneo a danneggiare la serenità degli stessi incidendo sul loro sano e corretto sviluppo psicologico e non essendovi, inoltre, alcun possibile pregiudizio imminente né futuro nè
Per_ irreparabile per e . Per_2
Si chiede, inoltre, che prima dell'emissione dei provvedimenti ex art 473 bis n. 22 cpc, l'ill.mo
Giudice adito Voglia disporre i più opportuni accertamenti da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti e del Consultorio familiare volti ad valutare le capacità genitoriali della sig.ra Parte_1
tenuto conto della manifestata inidoneità educativa della stessa alla sana crescita psicofisica dei figli minori per tutti i motivi espletati in narrativa e soprattutto per l'irrazionale tentativo di interrompere i rapporti padre figlio al fine di trarne un mero vantaggio per se stessa anche economico.
Nel merito Voglia l'Ill.mo Giudice adito – all'esito della relazione da parte del Servizio Sociale e del Consultorio familiare per le valutazioni psicodiagnostiche e delle capacità genitoriali delle parti e solo in caso di esito positivo della relazione sulle capacità genitoriali della : Parte_1
In via principale: disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori con collocazione prevalente degli stessi presso la madre subordinando – comunque - tale affidamento allo svolgimento di un percorso sulla genitorialità con esito positivo della ricorrente volta ad aiutarla a compiere una revisione critica dei propri comportamenti;
Stabilire che il possa tenere con se i figlie minori: CP_1
- nei fine settimana alternati e precisamente dal venerdì dopo scuola fino alla domenica sera;
- e due pomeriggi a settimana compresi i pernotti;
- durante le vacanze di Natale, ad anni alterni dal 23 al 28 dicembre oppure dal 31 dicembre al
4 gennaio;
inoltre, ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua, pasquetta, epifania e di ferragosto;
infine, durante le vacanze estive (giugno, luglio e agosto) i minori trascorreranno (due) settimane anche non consecutive con il padre e (due) settimane anche non consecutive con la madre;
i genitori potranno portare in vacanza con sé i minori comunicandolo entro il 30 maggio di ogni anno all'altro genitore;
- tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute dei figli minori verranno prese concordemente dai genitori;
3 Tribunale di Teramo
- disporre il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore dei figli a carico del CP_1 nella misura di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili ciascuno annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - ovvero in quella diversa somma maggiore o minore come ritenuto equo dall'Ill.mo giudice adito e all'esito dell'esame della documentazione fiscale richiesta ai sensi dell'art. 210 cpc il tutto in considerazione del tempo di permanenza degli stessi presso il padre, dell'assegnazione della casa familiare alla e della riduzione degli oneri di Parte_1
accudimento dei minori in capo alla stessa essendo ormai autonomi;
- disporre che il padre provveda al mantenimento in forma diretta dei minori nei giorni in cui gli stessi sono collocati presso di se;
- disporre che la madre sia unica beneficiaria dell'assegno unico erogato dall'INPS in favore dei figli;
- disporre che il padre partecipi alle spese straordinarie - come da protocollo del Tribunale di
Teramo; in subordine: ove abbiano esito negativo gli accertamenti sulle capacità genitoriali della disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori con Parte_1
collocazione prevalente degli stessi presso il padre, il tutto con modalità di visita della madre e compartecipazione al mantenimento secondo le modalità che vorrà indicare il giudice all'esito anche della produzione e valutazione della documentazione fiscale come sopra indicato.
Condannare la controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. per responsabilità aggravata da quantificarsi in euro 5.000,00
(cinquemila/00) o in altra maggiore o minore somma sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”
Così instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 27 marzo 2025 il giudice relatore ha effettuato Per_ l'audizione dei minori figli della coppia, e e, all'esito, ha formulato una proposta Per_2
transattiva alle parti rinviando ad altra data per la verifica.
All'udienza del 3 settembre 2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto una intesa transattiva, nei seguenti termini: affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i Persona_4 Persona_5
genitori, con collocamento prevalente in favore della madre;
4 Tribunale di Teramo
i minori e collocati in via prevalente presso la madre, Persona_4 Persona_5
trascorreranno fine settimana alternati con il padre dal venerdì sera alla domenica sera ore 22.00; eventuali ritardi o mutamenti di orario del rientro dovranno essere comunicati in tempi congrui alla madre dal padre;
nei fine settimana che i minori trascorreranno con la madre, pernotteranno con il padre nella notte tra il venerdì sera dalle ore 18.00 circa e il sabato mattina entro l'ora di pranzo;
quanto alle festività e alle vacanze estive l'organizzazione familiare avverrà in base agli accordi precedenti (scrittura privata del 18.10.2018, in atti); quanto alle statuizioni economiche, il padre verserà alla ricorrente € 900,00 complessivi (450,00
€ per ciascun figlio); il pagamento del mese corrente sarà effettuato entro il 28 di ogni mese;
spese straordinarie ripartite al 50% come da protocollo;
assegno unico al 100% in favore della ricorrente quale collocataria in via prevalente dei figli.
Hanno chiesto quindi la ratifica delle condizioni oggetto degli accordi adottati e il giudice relatore ha rimesso gli atti al Collegio.
L'accordo raggiunto dalle parti risulta conforme all'interesse dei minori e, pertanto, devono essere recepite dal Collegio le condizioni ivi previste con integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2621/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- recepisce la regolamentazione stabilita di comune accordo tra le parti così come riportata nel verbale d'udienza del 3 settembre 2025;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso, in Teramo, il giorno 22 settembre 2025.
Il Presidente
Mariangela Mastro
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
MARIANGELA MASTRO Presidente relatore
SILVIA CODISPOTI Giudice
LUCA BORDIN Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2621/2024 promossa da
, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PAOLA PETRELLA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Silvi (TE), Via Roma 457/A; ricorrente contro
), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. AUTILIA CAVEZZA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Castel Di Lama (AP) Via Vivaldi 3; resistente
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 3 settembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tribunale di Teramo
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via di estrema urgenza:
-adottare provvedimenti immediati, anche temporanei, con decreto ex art. 473 bis 38, sesto comma c.p.c., senza, se del caso, la preventiva convocazione delle parti, con ogni cautela necessaria a
Per_ tutelare l'integrità dei minori, ovvero disporre l'affidamento super esclusivo dei figli ed;
Per_2
-quindi disporre che i SS territorialmente competenti relazionino sull'ambiente fami-liare di entrambi i genitori, pronunciare il regime di visite e di incontri tra i minori ed il padre nella modalità ritenuta più confacente ai minori prevedendo tuttavia la pre-senza di un educatore tra il minore ed il sig. ; Per_2 CP_1
- in ogni caso, dichiarare tenuto il sig. al versamento in favore della CP_1 [...]
a titolo di contributo per il mantenimento dei minori e Parte_2 Per_2 [...]
della somma mensile di euro 1.000,00, rivalutabile secondo gli indici nonché al pagamento Per_3
delle spese straordinarie nella misura del 100%, come da proto-collo di codesto Tribunale. indi nel merito:
d) previa valutazione delle capacità genitoriali dei sigg. e e Parte_1 CP_1
quindi della loro idoneità genitoriale, assumere tutti i provvedimenti più op-portuni a tutela dei minori anche, se del caso, confermare l'affidamento super esclusi-vo alla signora . Parte_1
e) dichiarare tenuto il sig. al versamento in favore della a CP_1 Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento dei minori e , della somma mensile di Per_2 Persona_3
euro 1.000,00, rivalutabile secondo gli indici nonché al paga-mento delle spese straordinarie nella misura del 100%, come da protocollo di codesto Tribunale,
e) statuire che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla;
Parte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Con memoria difensiva depositata in data 17.1.2025 si è costituito in giudizio Controparte_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
2 Tribunale di Teramo
In via cautelare ed urgente, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia rigettare la richiesta di affidamento super esclusivo dei minori stante la assoluta mancanza di qualunque elemento e/o indizio da cui si possa dedurre un comportamento del Fiori idoneo a danneggiare la serenità degli stessi incidendo sul loro sano e corretto sviluppo psicologico e non essendovi, inoltre, alcun possibile pregiudizio imminente né futuro nè
Per_ irreparabile per e . Per_2
Si chiede, inoltre, che prima dell'emissione dei provvedimenti ex art 473 bis n. 22 cpc, l'ill.mo
Giudice adito Voglia disporre i più opportuni accertamenti da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti e del Consultorio familiare volti ad valutare le capacità genitoriali della sig.ra Parte_1
tenuto conto della manifestata inidoneità educativa della stessa alla sana crescita psicofisica dei figli minori per tutti i motivi espletati in narrativa e soprattutto per l'irrazionale tentativo di interrompere i rapporti padre figlio al fine di trarne un mero vantaggio per se stessa anche economico.
Nel merito Voglia l'Ill.mo Giudice adito – all'esito della relazione da parte del Servizio Sociale e del Consultorio familiare per le valutazioni psicodiagnostiche e delle capacità genitoriali delle parti e solo in caso di esito positivo della relazione sulle capacità genitoriali della : Parte_1
In via principale: disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori con collocazione prevalente degli stessi presso la madre subordinando – comunque - tale affidamento allo svolgimento di un percorso sulla genitorialità con esito positivo della ricorrente volta ad aiutarla a compiere una revisione critica dei propri comportamenti;
Stabilire che il possa tenere con se i figlie minori: CP_1
- nei fine settimana alternati e precisamente dal venerdì dopo scuola fino alla domenica sera;
- e due pomeriggi a settimana compresi i pernotti;
- durante le vacanze di Natale, ad anni alterni dal 23 al 28 dicembre oppure dal 31 dicembre al
4 gennaio;
inoltre, ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua, pasquetta, epifania e di ferragosto;
infine, durante le vacanze estive (giugno, luglio e agosto) i minori trascorreranno (due) settimane anche non consecutive con il padre e (due) settimane anche non consecutive con la madre;
i genitori potranno portare in vacanza con sé i minori comunicandolo entro il 30 maggio di ogni anno all'altro genitore;
- tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute dei figli minori verranno prese concordemente dai genitori;
3 Tribunale di Teramo
- disporre il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore dei figli a carico del CP_1 nella misura di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili ciascuno annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - ovvero in quella diversa somma maggiore o minore come ritenuto equo dall'Ill.mo giudice adito e all'esito dell'esame della documentazione fiscale richiesta ai sensi dell'art. 210 cpc il tutto in considerazione del tempo di permanenza degli stessi presso il padre, dell'assegnazione della casa familiare alla e della riduzione degli oneri di Parte_1
accudimento dei minori in capo alla stessa essendo ormai autonomi;
- disporre che il padre provveda al mantenimento in forma diretta dei minori nei giorni in cui gli stessi sono collocati presso di se;
- disporre che la madre sia unica beneficiaria dell'assegno unico erogato dall'INPS in favore dei figli;
- disporre che il padre partecipi alle spese straordinarie - come da protocollo del Tribunale di
Teramo; in subordine: ove abbiano esito negativo gli accertamenti sulle capacità genitoriali della disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori con Parte_1
collocazione prevalente degli stessi presso il padre, il tutto con modalità di visita della madre e compartecipazione al mantenimento secondo le modalità che vorrà indicare il giudice all'esito anche della produzione e valutazione della documentazione fiscale come sopra indicato.
Condannare la controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. per responsabilità aggravata da quantificarsi in euro 5.000,00
(cinquemila/00) o in altra maggiore o minore somma sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”
Così instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 27 marzo 2025 il giudice relatore ha effettuato Per_ l'audizione dei minori figli della coppia, e e, all'esito, ha formulato una proposta Per_2
transattiva alle parti rinviando ad altra data per la verifica.
All'udienza del 3 settembre 2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto una intesa transattiva, nei seguenti termini: affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i Persona_4 Persona_5
genitori, con collocamento prevalente in favore della madre;
4 Tribunale di Teramo
i minori e collocati in via prevalente presso la madre, Persona_4 Persona_5
trascorreranno fine settimana alternati con il padre dal venerdì sera alla domenica sera ore 22.00; eventuali ritardi o mutamenti di orario del rientro dovranno essere comunicati in tempi congrui alla madre dal padre;
nei fine settimana che i minori trascorreranno con la madre, pernotteranno con il padre nella notte tra il venerdì sera dalle ore 18.00 circa e il sabato mattina entro l'ora di pranzo;
quanto alle festività e alle vacanze estive l'organizzazione familiare avverrà in base agli accordi precedenti (scrittura privata del 18.10.2018, in atti); quanto alle statuizioni economiche, il padre verserà alla ricorrente € 900,00 complessivi (450,00
€ per ciascun figlio); il pagamento del mese corrente sarà effettuato entro il 28 di ogni mese;
spese straordinarie ripartite al 50% come da protocollo;
assegno unico al 100% in favore della ricorrente quale collocataria in via prevalente dei figli.
Hanno chiesto quindi la ratifica delle condizioni oggetto degli accordi adottati e il giudice relatore ha rimesso gli atti al Collegio.
L'accordo raggiunto dalle parti risulta conforme all'interesse dei minori e, pertanto, devono essere recepite dal Collegio le condizioni ivi previste con integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2621/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- recepisce la regolamentazione stabilita di comune accordo tra le parti così come riportata nel verbale d'udienza del 3 settembre 2025;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso, in Teramo, il giorno 22 settembre 2025.
Il Presidente
Mariangela Mastro
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