TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 07.02.2025, svolta in presenza, lette le note difensive depositate dalle parti, all' esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.R.G. 1630/2024
TRA
Il sig. (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Duomo n. 296, nello studio dell'avv. Francesca Ammendola come in atti
Ricorrente
E
l' (C.F ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Maria Pia Tedeschi, e per la società di cartolarizzazione dei crediti CP_2
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pia Tedeschi ai CP_1 P.IVA_2 sensi dell'art.13 L.448/98, elettivamente domiciliati in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS, come in atti
Resistente
E
(C.F. e P.I. ), subentrata a Controparte_3 P.IVA_3 titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del , in persona di , procuratore speciale, Controparte_4 Controparte_5 nella sua qualità di Responsabile atti introduttivi del giudizio
[...] , con sede legale in Roma - 00142 - alla Via Giuseppe Controparte_6
Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Santeramo in olle alla Via Carmine n. 21, presso lo studio dell'avv. Michela Nocco come in atti
Resistente
S E N T E N Z A FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.01.2024 il sig. esponeva: Parte_1
Di aver proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2023 00123157 40 000, con cui l intimava al deducente, iscritto alla Gestione Artigiani, il pagamento CP_1 dell'importo complessivo, pari ad € 2.126,05, a titolo di contributi dovuti “a titolo di Gestione Artigiani”, in riferimento al periodo 01/2016 al 12/2016, stante l'asserito mancato versamento della I e della II rata dei contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale con riferimento all'anno 2016. Il ricorrente eccepiva di aver fornito la prova documentale, depositando i modelli F24 e le relative quietanze del regolare versamento, alle singole scadenze, dei contributi a percentuale riportati nella dichiarazione dei redditi 2017 - periodo d'imposta 2016 pretesi con l'avviso di addebito impugnato, deducendo, in ogni caso, l'inapplicabilità del regime sanzionatorio di cui all'art. 116, co. 8, lett. b) L. 388/2000 ivi applicato, non sussistendo alcuna ipotesi di evasione della contribuzione richiesta. La compilazione della sezione del Quadro LM dedicata al regime di vantaggio era frutto di evidente errore materiale e il sig. , in regime forfettario, aveva aderito al Pt_1 regime agevolato di cui all'art. 1 commi 77-84, L. n. 190/2014 come modificata dalla legge n. 208/2015, art. 1, comma 111 ss. all'uopo tempestivamente presentando apposita istanza mediante cassetto previdenziale in data 16.2.2016, e, aveva legittimamente beneficiato della riduzione contributiva del 35% sul reddito eccedente il minimale.
Pertanto, concludeva chiedendo: del tutto subordinata, previa audizione delle parti, la sospensione dell'esecuzione e dell'esecutorietà dell'avviso di addebito n. 371 2023 00123157 40 000, per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso, nel merito, accertare e dichiarare, per le considerazioni svolte nella presente opposizione, la nullità e l'illegittimità del predetto avviso e comunque l'infondatezza dei presupposti di fatto e di diritto posti alla base dell'avviso di addebito e degli addebiti e somme con esso richiesti dall' e, per CP_1
l'effetto, annullare, revocare o comunque dichiarare privo di effetti l'avviso di addebito opposto nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali>>. Instauratosi il contraddittorio, l' con memoria del 06.06.2024 Controparte_3 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva ritenendo che i motivi di opposizione attenevano alla irregolare formazione del titolo esecutivo sotteso al merito della debenza, quindi, dovevano essere rivolti all'ente creditore, titolare del credito che, per altro, era anche autore dell'accertamento, emissione e notifica dell'avviso di addebito. Pertanto, concludeva affinché l'istanza di sospensione della cartella, perchè carente dei presupposti di legge;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva del concessionario relativamente a tutti i motivi relativi al merito della debenza;
per motivi inerenti il merito della debenza, il Concessionario chiede di essere manlevato dall'ente creditore o da chi di ragione, anche in punto di spese. Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.>>
Dal canto suo, l' con memoria del 10.06.2024 nel costituirsi in giudizio anche per CP_1 conto della , eccepiva il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima CP_2 nonché l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto depositato trascorsi i termini di legge di 40 gg. dalla notifica dell'avviso di addebito opposto avvenuta in data 14.12.23. Nel merito, eccepiva l'infondatezza del ricorso sul presupposto che il ricorrente aveva parzialmente versato i contributi dovuti per l'anno 2016 per complessivi €. 2.309,60, omettendo di pagare i restanti €. 1.243,63, richiesti con l'avviso di addebito qui impugnato, precisando che il sig. con riferimento al Pt_1 periodo d'imposta 2016, aveva compilato il quadro LM sez. I aderendo al regime di vantaggio, in luogo della sez. II volta alla fruizione del regime forfettario, con la conseguente esclusione della riduzione pari al 35% dei contributi dovuti prevista esclusivamente per chi, aderendo al regime forfettario, chiedeva di aderire al regime agevolato per cui l'importo versato dal a titolo di contributi eccedenti il Pt_1 minimale pari a €. 2.309,60, era il risultato della detrazione che nel caso di specie non poteva trovare applicazione e che aveva comportato l'evasione per un importo di €. 1.243,63.
Concludeva perché contraria istanza, eccezione, richiesta e conclusione, voglia così provvedere, previa revoca del provvedimento di sospensione adottato per le ragioni esposte: in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della con sua CP_2 estromissione dal giudizio de quo e/o l'inammissibilità del ricorso avversario in quanto tardivo con vittoria di spese di lite;
in via subordinata rigettare il ricorso per tutti i motivi indicati, con vittoria di spese di lite.>>
Il Giudicante, rilevato che l'opposizione si fondava su prova scritta, confermava la sospensione del ruolo oggetto di esecuzione. All'udienza odierna la causa è stata quindi decisa dal Giudice, come da sentenza contestuale. L' opposizione è fondata .
In via preliminare va accolta l' eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' CP_7 atteso che l' opposizione ha ad oggetto un avviso di addebito inoltrato al contribuente dall' l' , che ancora non aveva posto in essere alcuna Parte_2 Controparte_3 azione esecutiva su impulso dell' ente creditore, non andava evocata in giudizio.
Nel merito l' opposizione, incentrata sulla contestazione del mancato versamento di parte dei contributi previdenziali dovuti alla gestione artigiani a tiolo di eccedenza sul reddito prodotto oltre il minimale per l' anno di imposta 2016 va accolta.
In premessa si richiama il quadro normativo di riferimento.
La legge 190/2014 (legge di Stabilità per il 2015) ha introdotto un nuovo regime forfettario di determinazione del reddito per gli esercenti in forma individuale di attività d'impresa/arti e professioni in possesso di determinati requisiti (art. 1 co. 54 e ss.) prevedendo, al contempo, uno specifico regime agevolato ai fini contributivi per coloro che, esercenti attività di impresa, fossero obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni artigiani e commercianti. La legge di bilancio per il 2023 ha previsto l'innalzamento a 85 mila euro della soglia di ricavi e compensi che consente di accedere al regime forfettario. A tale regime (articolo 1 legge 190/2014 co. 77-84) possono in genere accedere i contribuenti che nell'anno precedente hanno, contemporaneamente, conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (nuovo limite) e sostenuto spese di lavoro per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi. Possono accedere anche i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2023. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato", anche laddove sussistano le condizioni per l'accesso. In proposito la circolare 29/2015 al paragrafo 4 ha precisato che l'uscita dal regime CP_1 agevolato (con la conseguente preclusione di ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio) si può verificare in tre ipotesi: a) venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio;
b) scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
c) comunicazione all'Istituto da parte dell' in ordine al fatto che il Controparte_3 contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire. Il calcolo della riduzione contributiva si effettua applicando la riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all'eventuale parte di reddito eccedente il minimale.
Il reddito forfettario determinato ai sensi della presente normativa costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno la condizione di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussista la condizione di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto della condizione di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa.
Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall' i CP_1 soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza della condizione di cui al comma 54. Articolo 1 Comma 84 In vigore dal 01/01/2015. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l' CP_3
e l' stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei
[...] CP_1 dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato
Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale.
Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015), art. 1, commi 76-84, ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai precedenti commi 54 ss.
Con circolare n. 29/15, sono stati forniti gli opportuni chiarimenti in merito alla portata applicativa della citata norma.
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016), art. 1, comma 111, ha riformulato la disposizione di cui al comma 77 della legge n. 190/14, relativa alla quantificazione del contributo dovuto ed alle modalità di accredito.
Con la presente circolare, si forniscono istruzioni in ordine alla portata applicativa della novella.
1) Soggetti interessati, calcolo e accredito della contribuzione dovuta.
I soggetti interessati continuano ad essere individuati ai sensi dell'art. 1, comma 54 della legge n. 190/14, come riformulato dall'art. 1, comma 111, della citata legge 208/15, la quale ha aggiunto ulteriori specificazioni in merito ai requisiti richiesti per accedere al regime fiscale agevolato e poter optare, di conseguenza, per il regime previdenziale de quo.
Si tratta, pertanto, di persone fisiche esercenti attività d'impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, che nell'anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall'altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate.
Con riferimento alle attività imprenditoriali che attribuiscono il diritto ad usufruire dell'agevolazione, il relativo elenco, suddiviso per codice Ateco e già rubricato come Allegato 4 alla legge n. 190/14, è stato interamente sostituito dal comma 112 della novella .
Come il precedente regime agevolato, dunque, anche il nuovo regime introdotto dalla legge n. 208/2015 ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda;
analogamente a quanto previsto in precedenza, inoltre, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, la base imponibile è costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali.
La novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%. Ai fini dell'accredito della contribuzione versata, continua ad applicarsi l'art. 2 comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.
Conseguentemente, il calcolo del dovuto deriverà dall'applicazione della riduzione (- 35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all'eventuale parte di reddito eccedente il minimale.
Nel caso in cui l'importo complessivamente versato risulti inferiore all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
Ai fini dell'accredito di 12 mesi di contribuzione, dunque, dovrà essere versata una somma pari all'importo del contributo dovuto sul minimale. Ove venga effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%.
2) Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie.
Nessuna modifica è stata introdotta con riferimento ai commi 80 e 81 della legge n. 190/15, pertanto si rinvia a quanto già espresso al paragrafo 2 della circolare n. 29/15.
Permane infatti l'esclusione di alcuni benefici contributivi – in particolare quello previsto per i soggetti ultrasessantacinquenni di cui all'art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché la riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall'art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 per i soggetti di età inferiore ai 21 anni – per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato e per i relativi collaboratori familiari.
3) Modalità di entrata e di uscita dal regime agevolato e relativi termini.
L'accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l'onere di presentare all'Istituto, secondo le modalità già descritte nella circolare n. 29/15, paragrafo 3, cui si rinvia. Si ribadisce che per i soggetti già esercenti attività d'impresa, la presentazione del modulo di adesione dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell'anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l'accesso al regime agevolato non sarà consentito per l'anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell'anno successivo e l'agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.
Il termine decadenziale di cui sopra vale anche per coloro che, pur esercitando attività d'impresa prima dell'entrata in vigore della novella, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In tali casi andrà compilato l'apposito modello cartaceo -specificando l'attività esercitata attraverso l'indicazione del codice REA - allegato alla presente e da consegnare in sede.
Al contrario, i soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa dal 1° gennaio 2016 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presenteranno apposita dichiarazione di adesione - attraverso la procedura telematizzata all'uopo predisposta
- al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.
Orbene, l' non ha contestato i presupposti sostanziali del beneficio invocato dall' CP_1 opponente e che, dunque, egli si trovasse nelle condizioni per poter accedere al regime previdenziale agevolato con conseguente abbattimento del 35% della contribuzione dovuta sul reddito eccedente il minimale limitandosi ad eccepire che il , nella Pt_1 compilazione del modello Unico 2017 , relativo al periodo di imposta 2016“aveva compilato il quadro LM sez I, in luogo della sez. II”.
Trattasi, a ben vedere, di mero errore materiale, facilmente emendabile in sede amministrativa, atteso peraltro che il contribuente aveva presentato tempestivamente, in data 16.2.2016, domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali previste dall'art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss. come comprovato dal documento n. 11 allegato alla produz. di parte opponente in allegato alle note autorizzate in vista della presente udienza di decisione della causa in conseguenza delle difese ed eccezioni dell' CP_1
Pertanto l' ente previdenziale era stato posto in condizione di conoscere la scelta operata dal . Pt_1
L' opposizione va conseguentemente accolta con annullamento dell' avviso di addebito impugnato avendo l' opponente correttamente calcolato la contribuzione dovuta e provveduto a versarla integralmente nella misura opzionata. Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Accoglie l' opposizione, per l' effetto, annulla l'avviso di addebito n. 371 2023 00123157 40 000, notificato a a mezzo pec in data 14.12.2023; Parte_1 condanna l' alle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.560,00, oltre spese CP_1 generali, Iva e Cpa, con attribuzione. Napoli, il 7.2.2025. IL GDL Dott.ssa Clara Ruggiero
<