Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 23/12/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n. 137 /2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario, Dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio al n. 63211 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 6 febbraio 2025 e proposto dal Sig. RI ND (C.F. [...]), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Borri (C.F. [...], PEC avvgiorgioborri@puntopec.it) del Foro di Arezzo e Francesco PA (C.F. [...], PEC francesco.parenti@firenze.pecavvocati.it) del Foro di Firenze, elettivamente domiciliato presso lo Studio del secondo difensore in Firenze, Via Jacopo Nardi n. 21, come da procura in atti;
contro
- INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37875/i, raccolta n. 7313 del 24 marzo 2024 del notaio Roberto Fantini di Roma, depositata presso la Segreteria di questa Sezione, dagli Avv.ti Ilario Maio (C.F. [...]) e Antonella Francesca Paola Micheli (C.F. [...]), con i medesimi domiciliato ai seguenti indirizzi PEC ai sensi dell’art. 28 c.g.c.: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;
avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it.
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti del giudizio;
Uditi nella pubblica udienza del 22 ottobre 2025 - celebrata con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Simonetta Agostini – l’Avv. Giorgio Borri per il ricorrente e l’Avv. Antonella Francesca Micheli per INPS.
PREMESSO IN FATTO
I. Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2025 il Sig. ND adiva questo Giudice delle pensioni, rassegnando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il suo diritto al riscatto, ai fini pensionistici, delle maggiorazioni di cui all’art. 5 comma 3 D. Lgs. n. 165/1997, del periodo di servizio prestato quale agente ausiliario della Polizia di Stato dal 13.05.1983 al 12.05.1984, scomputando, ai medesimi fini pensionistici, le maggiorazioni eccedenti il quinquennio maturate successivamente al 01.01.1998 e già riconosciute.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali”.
II. In data 23 settembre 2025 si costituiva in giudizio INPS, insistendo per il rigetto integrale della domanda attorea, con compensazione delle spese di causa.
A supporto delle predette conclusioni, INPS sosteneva, in primo luogo, l’inapplicabilità all’odierno ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997.
Fermo restando tale prima eccezione, INPS argomentava per l’insussistenza, in ogni caso, di un periodo di pre-ruolo riscattabile e per la “sussistenza in capo al ricorrente del complessivo periodo suscettibile di maggiorazione, riscatto e valorizzazione”.
Per completezza difensiva, per il caso di accoglimento della domanda attorea, INPS evidenziava “che il ricorrente potrà eventualmente far valere il diritto a pensione per il periodi oggetto di riscatto solo a seguito del pagamento del relativo onere e successivo accredito sulla sua posizione assicurativa e nella stretta misura che saranno accertati in sede di esecuzione”, osservando altresì “che il riscatto ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 165/1997, comporterebbe l’acquisizione, a pagamento, della supervalutazione di un solo quinto del periodo oggetto di riscattato, quindi nel caso di specie solo il quinto del periodo del servizio militare e non già dell’intero periodo”.
Da ultimo, “per dovere di completezza e lealtà processuale”, INPS dava atto dei principi di diritto sanciti dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza n. 8/2025/QM.
III. All’odierna udienza, l’Avv. Borri per il ricorrente evidenziava che la sentenza n. 8/2025/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, intervenuta successivamente al deposito del ricorso introduttivo, risolveva la questione interpretativa oggetto di causa in senso favorevole al Sig. ND. Inoltre, l’Avv. Borri evidenziava che dalla motivazione della sentenza delle Sezioni Riunite risultava il riconoscimento del diritto di riscatto della maggiorazione anche per il servizio di leva.
L’Avv. Micheli per INPS argomentava per la correttezza dell’interpretazione dell’Istituto, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni in atti.
La causa veniva trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Sig. ND è fondato e merita accoglimento.
Anzitutto, deve essere evidenziata la manifesta infondatezza del primo argomento difensivo di INPS, per cui l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 non sarebbe applicabile al personale della Polizia di Stato, in quanto destinatario dell’art. 3, comma 5, della l. n. 284/1977 che non fa alcun riferimento al riscatto oneroso, né alla valorizzazione dei periodi svolti prima di essere assunti in ruolo.
Infatti, l’art. 1 del d.lgs. n. 165/1997 prevede espressamente che le “disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
Di conseguenza, in base agli ordinari principi della successione delle leggi nel tempo, l’originaria disciplina della l. n. 284/1977 deve essere interpretata alla luce delle ulteriori disposizioni, introdotte a distanza di 20 anni, dal d.lgs. n. 165/1997.
Pertanto, in applicazione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 deve essere riconosciuto il diritto del Sig. ND al riscatto oneroso della maggiorazione ivi prevista in relazione al periodo di servizio militare pre-ruolo, assolto quale agente ausiliario della Polizia di Stato dal 13 maggio 1983 al 12 maggio 1984, non ostandovi la circostanza che all’interessato “sono stati già riconosciuti 5 anni di maggiorazione come indicato nella determina di pensione” (provvedimento di reiezione della domanda di riscatto, doc. 5 del ricorrente), riferiti ad un periodo di servizio prestato successivamente rispetto a quello richiesto.
Infatti, la giurisprudenza maggioritaria di legittimità (ex multis, Corte dei conti, Sez. II Centrale d’Appello, sent. n. 223/2021) e di merito (Corte dei conti, Sez. giur. Toscana sent. n. 256/2022 e n. 36/2024, Sez. giur. Puglia sent. n. 345/2020 e sent. n. 21/2022, Sez. giur. Piemonte sent. n. 249/2019) ha da tempo chiarito che la disposizione in oggetto deve essere interpretata in conformità ai principi generali vigenti in materia pensionistica, per cui il diritto ad ottenere la maggiorazione del periodo del servizio sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto, rappresentato dall’effettivo svolgimento del servizio utile a tal fine, mentre la successiva proposizione della domanda di riscatto ed il pagamento del relativo onere rappresentano solo le modalità operative per esercitare un diritto già presente nella sfera giuridica del destinatario.
Tale interpretazione è stata, da ultimo, confermata anche dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede nomofilattica che con sentenza n. 8/2025/QM, depositata il 2 luglio 2025, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
“- il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e di poter esercitare la facoltà di riscatto ex art. 5 e 7 del d.lgs. 165/97 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della maggiorazione del periodo di servizio;
- la facoltà di riscatto ex art. 5 del d. lgs 165/97 dei “periodi di servizio comunque prestato” è consentita a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione;
- la valorizzazione dei periodi di servizio ex art. 7 del d. lgs 165/97 è consentita esclusivamente con riguardo ai “periodi di servizio con percezione delle relative indennità” a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, anche oltre il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione unicamente con riguardo ai periodi di servizio che si collocano cronologicamente totalmente prima della data dell’entrata in vigore del d.lgs 165/97, fermo restando il divieto di valorizzare periodi successivi a tale data”.
Peraltro, come evidenziato dalla difesa del ricorrente in udienza, il caso all’origine della predetta questione di massima riguardava il riscatto di una serie di periodi di servizio, tra cui anche il servizio di leva.
D’altro canto, l’espressione “periodi di servizio comunque prestato” – contenuta nell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 – fa riferimento testuale proprio al “servizio”, motivo per cui risulta del tutto priva di pregio la posizione di INPS volta a contestare la rilevanza, ai fini del riscatto, di “un mero rapporto di servizio” tra l’Amministrazione e l’agente ausiliario. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di INPS nella memoria di costituzione, la norma in esame non richiede al sussistenza di “un rapporto di pubblico impiego”, essendo sufficiente proprio un rapporto di servizio.
Con riferimento all’accertamento del periodo di servizio quale agente ausiliario effettivamente svolto dal Sig. ND, ai fini della presente decisione la relativa prova è da ritenersi raggiunta dalle produzioni documentali a supporto: lo stato di servizio rilasciato dal Ministero dell’Interno, Questura di Perugia (doc. 1 del ricorrente) e l’estratto contributivo INPS (doc. 4 del ricorrente).
Infatti, pur contestando la difesa di INPS la mancata certificazione del relativo periodo dall’amministrazione di appartenenza, in qualità di Ente datore di lavoro, come “servizi comunque prestati”, non è messo in contestazione l’effettivo svolgimento da parte del Sig. ND del servizio quale agente ausiliario della Polizia di Stato nel periodo interessato, lamentando, invece, INPS la mera mancanza di un atto certificativo formale che può quindi essere validamente sostituito dall’accertamento contenuto nella presente sentenza.
Da ultimo, sempre con riferimento alle richieste di precisazioni formulate in via subordinata nella memoria di costituzione di INPS, deve rilevarsi che è lo stesso ricorrente a chiedere, in relazione al periodo indicato, l’accertamento del diritto al riscatto delle sole maggiorazioni ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 ed a riconoscere, quale conseguenza del riscatto medesimo, lo scomputo ai fini pensionistici delle maggiorazioni eccedenti il quinquennio maturate successivamente al 1 gennaio 1998 e già riconosciute.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso del Sig. ND deve essere accolto, con l’accertamento del diritto del ricorrente al riscatto ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 del periodo di servizio prestato quale agente ausiliario della Polizia di Stato dal 13 maggio 1983 al 12 maggio 1984, scomputando, ai medesimi fini pensionistici, le maggiorazioni eccedenti il quinquennio maturate successivamente al 1 gennaio 1998 e già riconosciute.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – tenuto conto del mancato adeguamento spontaneo da parte dell’Amministrazione alla sentenza nomofilattica n. 8/2025/QM, depositata il 2 luglio 2025, delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, peraltro confermativa del maggioritario orientamento giurisprudenziale precedente di questa Corte – in misura di euro 3.000,00 (oltre al 4% CPA ed IVA di legge) a carico di INPS.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal Sig. RI ND e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente al riscatto ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 del periodo di servizio prestato quale agente ausiliario della Polizia di Stato dal 13 maggio 1983 al 12 maggio 1984, scomputando, ai medesimi fini pensionistici, le maggiorazioni eccedenti il quinquennio maturate successivamente al 1 gennaio 1998 e già riconosciute.
Condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento delle spese legali in misura di euro 3.000,00 (oltre al 4% CPA ed IVA di legge).
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Khelena Nikifarava f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 23/12/2025 Il Funzionario
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