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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1852/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1852/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STEFANO ANTONELLI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ALESSANDRO PIANIGIANI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
FRANCESCO AMERINI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Grosseto n. 332/2021 pubblicata in data 14 Aprile 2021 dal Tribunale di Grosseto, accogliere l'appello proposto dalla signora e, per l'effetto: Parte_1
1 In via istruttoria: qualora ritenuto opportuno, disporre la rinnovazione dell'esame del testimone , già sentito all'udienza dell'8.11.2018 nel giudizio di primo Testimone_1 grado;
Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2043 c.c. del
[...]
, in persona del suo amministratore, dei danni subiti da Controparte_1
nel sinistro di cui è causa, condannarlo al pagamento in favore Parte_1 dell'attrice della somma di € 8.559,00 o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del primo grado e del secondo grado.”
Per il : CP_1
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze:
-in tesi, respingere l'appello perché infondato nel merito;
-in ipotesi, considerato il concorso di colpa dell'attrice, fissare il quantum nel minor importo di giustizia rispetto a quanto richiesto;
-in caso di accoglimento parziale o totale della domanda condannarsi
[...]
a rilevare indenne il Condominio da ogni esborso;
Controparte_2
-con vittoria delle spese di causa di entrambi i gradi del giudizio.”
Per Controparte_3
“Voglia la Corte di Appello di Firenze – rigettata ogni contraria istanza (e la inammissibile domanda nuova tentata dal nella prima comparsa conclusionale del 29 CP_1 gennaio 2024) - respingere la domanda di garanzia proposta dal
[...]
contro la società “ Controparte_1 Controparte_2
In ogni caso contenere l'entità delle somme che “ dovesse essere Controparte_2 condannata a corrispondere in attuazione dei patti di polizza, tenuto conto del concorso di colpa ascrivibile al comportamento della stessa appellante, Parte_1 riguardo la determinazione dell'evento storico così come delle conseguenze patologiche derivate;
liquidando il danno nei limiti consentiti dalle conclusioni del C.T.U medico legale”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 332/2021 del Tribunale di Grosseto, in materia di responsabilità da cose in custodia e/o per omessa manutenzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
2 conveniva innanzi al Tribunale di Grosseto il per Parte_1 Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lei subiti a seguito di caduta nel parcheggio limitrofo al centro commerciale EMI.
Esponeva che il giorno 2.2.2013 (ma la data potrebbe essere frutto di un refuso perché nei capitoli di prova è indicata la data del 3.2.2013), mentre stava scendendo dall'auto condotta dal figlio, appena parcheggiata, aveva messo un piede all'interno di uno scavo probabilmente al servizio di impianti elettrici, privo di copertura, cadendo rovinosamente a terra.
Il si costituiva in giudizio contestando la domanda, sia in punto di an che di CP_1 quantum, ed evidenziando che i parcheggi prospicenti i negozi del non Controparte_1 erano di proprietà del convenuto, ma dei singoli condomini. Previa CP_1 autorizzazione, chiamava comunque in causa la propria compagnia di assicurazioni,
per essere dalla stessa garantito in caso di condanna. Controparte_2
L'assicuratore si costituiva, evidenziando la mancanza dei presupposti della responsabilità del , che non risultava proprietario dell'area di parcheggio in oggetto. CP_1
Contestava anche il quantum e rilevava come la polizza non coprisse i danni relativi ad aree esterne non edificate, ancorché affidate alla gestione . CP_4
In via istruttoria venivano prodotti documenti e assunte testimonianze;
veniva poi disposta una ctu medico-legale sulla persona della all'esito, il tribunale, Parte_1 rilevato che parte attrice non aveva provato la qualità di proprietario e/o di custode del con riferimento alla porzione di parcheggio in cui essa era caduta, e che CP_1 tuttavia la fattispecie di responsabilità era inquadrabile nell'ambito dell'art. 2043 c.c., avendo il convenuto riconosciuto di essere comunque addetto alla CP_1 manutenzione dell'area di parcheggio composta dalle varie pertinenze alle proprietà private, respingeva la domanda, rilevando che non vi era prova che la caduta fosse avvenuta a causa del tombino;
condannava inoltre l'attrice alle spese di lite in favore tanto della convenuta che della terza chiamata.
La ha impugnato tale sentenza, facendo valere un unico motivo d'appello, con Parte_1 cui ha affermato che, pur essendo condivisibile la riconduzione del caso all'art. 2043 c.c., era errata l'affermazione del primo giudice che il teste non avesse Testimone_1 confermato che la propria madre era caduta mettendo un piede nel tombino scoperto, ed ha evidenziato come tale deposizione fosse chiara e concludente;
in subordine, ha chiesto la rinnovazione dell'esame del teste, ex art. 257 c.p.c.
Il costituito, chiedendo la conferma della sentenza appellata, ed in CP_5 particolare rilevando che non vi erano ulteriori testi che confermassero la deposizione del figlio della danneggiata, e che questa non aveva immediatamente contattato i Vigili né si
3 era subito recata al P.S.; per la denegata ipotesi di condanna, ha riproposto la domanda di manleva nei confronti di Controparte_6
Anche s'è costituita, chiedendo la conferma della sentenza appellata e comunque, CP_2 in subordine, eccependo un concorso colposo della danneggiata, che era scesa dall'auto senza guardare dove stava appoggiando i piedi. Ha altresì riproposto le proprie difese in punto di difetto di copertura assicurativa.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta e poi rimessa sul ruolo a causa della prolungata malattia del Relatore dott. Covini.
Quindi, è stata trattenuta nuovamente in decisione con ordinanza in data 25.2.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Il perimetro della decisione.
Come anticipato, il primo giudice ha negato che in capo al fosse ravvisabile CP_1 una posizione di custodia, e che dunque ai fatti in oggetto fosse applicabile l'art. 2051
c.c., e poiché tale capo della decisione non è stato impugnato tale statuizione è divenuta incontrovertibile.
Il tribunale, poi, ha ulteriormente affermato che in capo al era ravvisabile un CP_1 obbligo di manutenzione dell'area ove era avvenuto il sinistro, e che dunque ai fatti in oggetto era applicabile l'art. 2043 c.c.; poiché non è stata proposta da alcuno degli appellati impugnazione incidentale anche tale statuizione è divenuta incontrovertibile.
Dunque, ai fini del decidere occorre valutare se in capo al sia ravvisabile un CP_1 fatto colposo fonte del danno azionato dalla Parte_1
3. Il primo e unico motivo d'impugnazione: la ricostruzione della dinamica del sinistro.
Il primo giudice ha affermato che: “Il testimone che premetteva di essere il figlio Testimone_1 dell'attrice, ha confermato che il 3.02.2013 aveva accompagnato la madre al centro commerciale EMI in CP_1
e che l'attrice, dopo essere sceda dall'auto era caduta rovinosamente. A tale ultimo proposito il teste ha
[...] specificato “quando ero ancora seduto all'interno della macchina ho visto mia madre scendere dall'auto e subito cadere. Sono quindi andato per soccorrerla e l'ho vista in terra e aveva dietro alle gambe il tombino aperto”.
Riconosceva quindi nelle foto in atti il tombino privo di copertura in cui riteneva che la madre fosse caduta.
Tanto premesso, nel caso di specie, l'unico teste introdotto, non ha assistito alla esatta dinamica della caduta, avendo visto dall'interno dell'auto solo che la stessa cadeva subito dopo essere scesa e avendo osservato, nel mentre che la soccorreva, che dietro le sue gambe vi era il tombino aperto raffigurato nelle fotografie prodotte in atti.
Tale unico elemento indiziario, consistente nella vicinanza delle gambe della donna caduta rispetto al tombino aperto, non può essere ritenuto sufficiente per ritenere provato che vi sia stata connessione causale tra la caduta ed il 4 tombino, ovvero che l'attrice sia caduta come conseguenza dell'apposizione del piede nel tombino, neppure essendo nota la posizione dell'auto rispetto allo stesso”.
La ha censurato tale valutazione, rilevando che il teste era stato Parte_1 Tes_1 chiarissimo nel confermare che essa era caduta proprio a causa dell'appoggio del piede nel tombino scoperto, per averlo visto, e che comunque anche sul piano indiziario non si poteva dubitare di tale dinamica;
in subordine, ha chiesto che il teste venisse nuovamente escusso ex art. 257 c.p.c.
Il motivo d'appello è fondato.
Il teste infatti, alla domanda “vero che la signora subito Tes_1 Parte_1 dopo essere scesa dall'autovettura parcheggiata nel parcheggio davanti al centro commerciale EMI, metteva il piede in uno scavo privo del tombino di copertura e cadeva rovinosamente a terra?”; ha risposto: “si è vero”; ha altresì chiarito che quando era ancora seduto all'interno della macchina aveva visto sua madre scendere dall'auto e subito cadere;
era quindi andato a soccorrerla verificando che la medesima, sdraiata a terra, aveva dietro alle gambe il tombino aperto.
Allora, in primo luogo si deve rilevare che, accertato che la cadde appena Parte_1 appoggiato un piede fuori dalla vettura, ciò non può che essere avvenuto quando la portiera dell'auto era ancora aperta, quindi è plausibile che il conducente abbia visto la madre mettere il piede nel tombino.
Peraltro, se anche così non fosse (e dunque senza che sia necessario rinnovare l'esame del teste per chiarire tale profilo), il teste, che ha subito soccorso la propria congiunta, ha comunque confermato che essa era caduta in avanti ed aveva proprio dietro ai suoi piedi il tombino;
poiché, poi, da tale deposizione si comprende che la donna rimase a terra accanto alla macchina, si deve desumere che il tombino fosse immediatamente accanto alla portiera lato passeggero e che la posizione della non lasciasse dubbi sul Parte_1 fatto che per scendere la medesima aveva dovuto appoggiare il piede sullo scavo lasciato privo di copertura.
Gli stessi appellati, del resto, non hanno offerto una diversa lettura di tale deposizione e, piuttosto, hanno lamentato che essa non sarebbe stata suffragata da quella di ulteriori testimoni e che, provenendo dal figlio dell'infortunata, peccherebbe, per ciò solo, di inattendibilità.
In realtà, così non è, perché se è vero che nessun altro teste è stato escusso, è vero anche che i Vigili Urbani recatisi sui luoghi di causa dopo il sinistro, a distanza prima di 5
e poi di 18 giorni, hanno trovato il tombino scoperchiato, così confermando le dichiarazioni del teste Tes_1
5 Essi hanno anche provveduto a scattare delle fotografie, che appare opportuno riportare proprio perché danno ben conto dello stato dei luoghi:
6 Il solo fatto, poi, che la non si sia recata al Pronto Soccorso immediatamente, Parte_1 ma all'indomani del fatto (il 4.2.2013, dunque il giorno successivo al sinistro o, al massimo, due giorni dopo), appare ben spiegabile con la speranza della medesima che il dolore passasse (e poi con la presa di coscienza che così non era), ed anche compatibile con il tipo di lesione - non estremamente grave - riportata: “distorsione della caviglia con infrazione dello scafoide tarsale”.
Che, infine, tale attesa avrebbe in ipotesi aggravato la lesione, come dedotto dal
, è affermazione la cui fondatezza doveva essere dimostrata dal convenuto e CP_1 che è rimasta invece del tutto sfornita di prova.
Dunque, il fatto per come descritto appare puntualmente dimostrato.
E' poi ravvisabile anche la colpa del - quale ente preposto alla manutenzione CP_1 dello spazio antistante il supermercato Emi, che ancorché di esclusiva proprietà di tale società (quale pertinenza della sua unità immobiliare) era però gravato da servitù di passo e parcheggio e soggetto ad uso comune, come risulta per tabulas dal regolamento
. CP_4
Invero, da un canto tale spazio era palesemente aperto all'utilizzo di un pubblico indistinto, e presumibilmente nutrito, di talché il controllo della sicurezza dell'area avrebbe dovuto essere effettuato quotidianamente da parte del gestore - che invece non ha affatto allegato che la rimozione del coperchio fosse avvenuta poco prima del sinistro e che dunque esso fosse nell'impossibilità di un tempestivo ripristino;
dall'altro, la circostanza, rilevata dalla Polizia Municipale, che ancora dopo molti giorni il tombino non fosse stato chiuso appare sintomatica di un protratto stato d'incuria e sostanziale abbandono.
Pertanto, il Condominio è responsabile ex art. 2043 c.c. per la caduta della Parte_1
Al contempo, però, appare fondata pure l'eccezione (in senso lato, rilevabile anche d'ufficio) di circa la sussistenza di un concorso di colpa della danneggiata, ex art. CP_2
1227 comma primo c.c.
Chi si accinge a scendere da una macchina deve infatti assicurarsi che non ci siano anomalie del selciato;
nel caso di specie, poi, il tombino era ben visibile e se solo l'appellante avesse guardato dove andava a posare i piedi l'avrebbe visto.
Tuttavia, la presenza di un tombino scoperchiato (diversamente dalla presenza di piccole buche e sconnessioni che verosimilmente non avrebbero fatto cadere la è Parte_1 circostanza difficile da ipotizzare e, per converso, lasciare un tombino scoperchiato è un contegno sciagurato, ben più grave della disattenzione della danneggiata.
Dunque, in concreto, alla va attribuito un concorso di colpa del 25%, mentre il Parte_1
75% di responsabilità dev'essere ascritto al . CP_1
7 Pertanto, il credito risarcitorio della sarà pari ai 3/4 del danno patito. Parte_1
4. La quantificazione del danno.
Il c.t.u. dott. con motivazione coerente, fondata su dati obiettivi e non Persona_1 censurata da alcuna delle parti, ha quantificato la durata della malattia patita dalla perizianda in 20 giorni di invalidità totale al 100%, 15 giorni al 70% e 15 giorni al 35%, ed ha quantificato i postumi permanenti nella misura del 3%.
Tanto premesso, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 7126/2021), la liquidazione del danno non patrimoniale, come figura unitaria, deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente e quest'ultima è suscettibile di valutazione dal momento in cui, dopo il decorso della cessazione della malattia, l'individuo abbia riacquistato la sua 'validità', con relativa stabilizzazione dei postumi. Entrambi i profili di danno non patrimoniale andranno quindi esaminati sia dal punto di vista dinamico relazionale, sia sotto il profilo delle eventuali conseguenti sofferenze morali patite a causa delle suddette invalidità, pervenendo ad una valutazione unitaria complessiva.
In particolare, la liquidazione deve avvenire sulla base della c.d. tabella milanese vigente, posto che in primo grado non vi è stato alcun risarcimento del danno e che la liquidazione fatta per la prima volta in appello presuppone la valutazione all'attualità, con valori aggiornati secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito” (cfr., ex multis, Cass.
n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del
11/05/2012).
Poiché l'appellante al momento del fatto aveva 58 anni (ancorché non ancora compiuti, ovvero era nel suo cinquantottesimo anno, dovendosi appunto considerare il primo anno di vita come 1 anno e così a seguire, come si desume dalle tabelle che non partono da zero, ma da un anno), il danno non patrimoniale permanente, derivante dalla valutazione sia del danno biologico dinamico-relazionale, sia della componente di sofferenza soggettiva interiore secondo il parametro medio, ordinariamente conseguente alla lesione all'integrità psicofisica accertata e correlata tanto al dolore fisico quanto alla percezione della compromissione della propria salute, ammonta ad euro 4.203,00 (di cui euro
3.362,00 a titolo di danno biologico, il resto a titolo di danno morale).
Ad esso, si deve aggiungere un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno conseguente l'invalidità temporanea;
l'attuale tabella milanese stabilisce un valore base
8 di euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% (aumentabile fino al
50% in caso di comprovate peculiarità).
Poiché non è stato indicato alcun peculiare motivo di incremento e, anzi, in primo grado è stata chiesta la diaria di 99,00 euro, che all'epoca rappresentava il valore base, si deve riconoscere a titolo di temporanea un danno pari ad euro 4.111,25.
Il complessivo danno non patrimoniale ammonta dunque ad euro 8.314,25.
Considerato il riconosciuto concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro, nella misura del 25%, il credito risarcitorio andrà in tal senso proporzionalmente ridotto, ammontando pertanto all'importo di euro 6.235,68.
Tale somma, oggetto di un'obbligazione di valore, è già liquidata all'attualità; su di essa non si debbono computare gli interessi compensativi perché non richiesti.
Invero, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali (cfr. Cass. 16/02/2023 n. 4938;
17/04/2024 n. 10376), in difetto di un'espressa domanda non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma rivalutata, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno da ritardato pagamento, che deve essere allegato e provato.
L'attrice ha poi sostenuto spese mediche, documentate (v. docc. da 8 a 10) e ritenute congrue dal c.t.u., per € 860,00; il suo credito a tale titolo è dunque di euro 645,00
(860 x ¾).
Anche per tale importo l'appellante non ha domandato la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi.
Tuttavia, poiché il credito risarcitorio ha natura di credito di valore (sottratto al principio nominalistico di cui all'art 1277 c.c., dovendo l'obbligazione pecuniaria essere adempiuta come elemento succedaneo o sostitutivo in luogo di una attività o di una cosa diversa dal denaro), la rivalutazione monetaria dev'essere disposta anche d'ufficio (cfr. Cass.
10/03/2021 n. 6.711); per converso, come già esposto, in difetto di un'espressa domanda non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi. Dunque, a titolo di danno patrimoniale è dovuta la somma di euro 781,10.
In conclusione, il credito della è pari all'importo complessivo di euro Parte_1
7.016,78.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
5. La copertura assicurativa.
In conseguenza dell'accoglimento della pretesa risarcitoria della si deve Parte_1 esaminare la riproposta domanda del verso l'assicuratore, rimasta assorbita CP_1 in primo grado.
9 Nel caso di specie, è pacifico e comunque documentale che tra le parti sia stata stipulata la polizza assicurativa numero 344.014.0000900981 – dedicata al Controparte_1
- che copre anche la responsabilità civile.
[...]
Secondo , tuttavia, la polizza non coprirebbe il sinistro in esame, per plurimi CP_2 motivi.
In primo luogo perché, come già dedotto in primo grado, la polizza azionata coprirebbe solo il rischio collegato alla struttura edificata, composta da due piani “fuori terra”; in particolare, poiché il documento contrattuale riguardava il “fabbricato a corpo unico con caratteristiche di classe A, elevato due piani fuori terra adibito: - piano superiore: uffici ed esercizi commerciali per mc 4.000 (n. 10) - Piano terra: esercizi commerciali per mc.
24.000 (numero 6)”, allora l'area teatro del sinistro, scoperta, ne risultava esclusa.
Poi, perché si era formato il giudicato sull'accertamento dell'estraneità dell'area antistante il centro commerciale EMI alla proprietà ed alla custodia del Controparte_1
, ciò che si rifletteva sul rapporto assicurativo. Benvero, il era
[...] CP_1 convenuto in responsabilità civile non in relazione al fabbricato condominiale, bensì in relazione alla gestione di altri beni che condominiali non erano, ma che nondimeno – per volontà dei proprietari - erano gestiti contabilmente, quanto al riparto delle spese, “come se” condominiali fossero.
Se anche i singoli proprietari di queste aree, esterne e separate dal fabbricato, erano liberi di organizzarne la gestione contabile unitaria, tuttavia, secondo l'assicuratore, si trattava di beni gestiti in condominio quale “centro di costo”, ciò che collocava il sinistro fuori dalla gamma del “rischio condominiale” coperto dalla polizza: in altre parole, poiché non si era costituito un condominio sull'area esterna, che non era indivisa, la polizza condominiale non era operativa.
Tale seconda deduzione appare condivisibile e dirimente.
Intanto, è opportuno rilevare che essa, ancorché compiutamente sviluppata solo in questo grado, è indubbiamente ammissibile: benvero, come chiarito dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. 05/06/2024 n. 15653; 05/12/2023 n. 34053), il divieto ex art. 345 c.p.c. concerne le sole eccezioni in senso stretto, cioè riservate in via esclusiva alla parte e non rilevabili d'ufficio, non anche le eccezioni in senso lato, sempre che queste ultime riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, non essendo invece necessario (pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato) che tali fatti siano stati oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva.
Certamente, la contestazione dell'operatività della polizza non costituisce eccezione in senso stretto, ma questione rilevabile d'ufficio, perché nel nostro ordinamento
10 le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare.
Anzi, a ben vedere, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce neppure un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto (così ex plurimis Cass. 12/07/2019 n. 18742; 03/07/2014 n. 15228).
Poi, nel merito, tale eccezione è fondata.
Invero, se anche si volesse ritenere che, al di là dell'angusto tenore contrattuale che parrebbe limitare la garanzia al “fabbricato” condominiale (con esclusione delle parti non edificate), per interpretare la volontà negoziale si debba far riferimento anche alle CGA, che fanno riferimento anche a recinzioni e dipendenze, o, addirittura, alla pagina web,
(riportata qui sotto: v. doc. 10 del ) CP_1
che fa riferimento agli spazi adiacenti al fabbricato condominiale, si dovrebbe rilevare che si deve trattare di spazi pertinenziali, aventi comunque natura condominiale.
Nel caso in esame, invece, ancorché gravata da servitù, l'area in oggetto è di proprietà esclusiva di EMI, che ben avrebbe potuto gestirla in prima persona, e che invece ne ha conferito (in forza del regolamento condominiale) la gestione al Condominio.
Ciò, però, lungi dall'aver impresso natura condominiale ad un bene che tale natura non ha, non vale ad attrarre nell'ambito della polizza per la r.c. del Condominio un rischio che avrebbe in ipotesi dovuto essere espressamente pattuito.
Che, poi, in prima battuta abbia negato l'indennizzo alla dichiarando di CP_2 Parte_1 non avere “ravvisato elementi di responsabilità imputabili al nostro assicurato”, contrariamente a quanto sostenuto dal non vale ad ampliare il chiaro tenore CP_1 contrattuale, tanto più che si tratta di comunicazione effettuata in un ambito precontenzioso, in cui non aveva alcun onere di completezza Controparte_2 argomentativa.
Quindi, si deve respingere la domanda di manleva.
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
11 Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi, la
è risultata vittoriosa, salvo il concorso di colpa nella misura del 25%. Parte_1
A ciò consegue che le spese dei due gradi debbano essere compensate per un quarto e il condannato a corrispondere all'appellante i residui 3/4 di esse, sulla base CP_1 del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22.
Pertanto, applicato lo scaglione da 5.201 a 26.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto, si devono liquidare:
per il primo grado, secondo i valori medi, comprese le fasi di mediazione e negoziazione assistita, e dato l'aumento del 30% ex art. 4 c. 2 DM 55/14, euro 5.580,00 per compenso professionale (7.440,10 x ¾) ed euro 208,50 per spese esenti (278,00 x ¾);
per il secondo grado, sulla base del medesimo scaglione, applicati i valori medi e la maggiorazione ex art. 4 secondo comma, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), euro 3.866,85 per compenso professionale (5.155,80x ¾) ed euro 286,87 per spese esenti (382,50 x ¾).
Le spese di lite tra il e invece, considerata l'estrema CP_1 Controparte_3 peculiarità della situazione fattuale che ha condotto a negare la copertura assicurativa e rilevato che ha contestato tale copertura solo in giudizio, debbono essere CP_2 integralmente compensate per entrambi i gradi.
Parimenti, le spese della ctu medico-legale espletata in primo grado devono gravare sul per i ¾ e sulla per ¼. CP_1 Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 332/21 del Tribunale Parte_1
12 di Grosseto, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello, dichiara sussistente la responsabilità del
per il sinistro di causa e, riconosciuto un concorso di colpa della CP_1 danneggiata nella misura del 25%, condanna il a corrispondere alla CP_1 la somma di euro 7.016,78, oltre interessi legali dalla presente Parte_1 sentenza al saldo;
Respinge la domanda di manleva del verso l'assicuratore; CP_1
Compensa per ¼ le spese di lite tra e e condanna il Parte_1 CP_1
a rifondere alla i residui ¾ di tali spese, che liquida nella CP_1 Parte_1 somma già proporzionata di euro 5.580,00 a titolo di compenso professionale ed euro 208,50 a titolo di spese esenti, per il primo grado, e di euro 3.866,85 a titolo di compenso professionale ed euro 286,87 a titolo di spese esenti, per
l'appello, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
Compensa le spese di lite dei due gradi tra e CP_1 Controparte_2
Dispone che le spese della ctu medico-legale espletata in primo grado in via definitiva gravino sul per ¾ e sulla per ¼. CP_1 Parte_1
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'8.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1852/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STEFANO ANTONELLI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ALESSANDRO PIANIGIANI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
FRANCESCO AMERINI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Grosseto n. 332/2021 pubblicata in data 14 Aprile 2021 dal Tribunale di Grosseto, accogliere l'appello proposto dalla signora e, per l'effetto: Parte_1
1 In via istruttoria: qualora ritenuto opportuno, disporre la rinnovazione dell'esame del testimone , già sentito all'udienza dell'8.11.2018 nel giudizio di primo Testimone_1 grado;
Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2043 c.c. del
[...]
, in persona del suo amministratore, dei danni subiti da Controparte_1
nel sinistro di cui è causa, condannarlo al pagamento in favore Parte_1 dell'attrice della somma di € 8.559,00 o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del primo grado e del secondo grado.”
Per il : CP_1
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze:
-in tesi, respingere l'appello perché infondato nel merito;
-in ipotesi, considerato il concorso di colpa dell'attrice, fissare il quantum nel minor importo di giustizia rispetto a quanto richiesto;
-in caso di accoglimento parziale o totale della domanda condannarsi
[...]
a rilevare indenne il Condominio da ogni esborso;
Controparte_2
-con vittoria delle spese di causa di entrambi i gradi del giudizio.”
Per Controparte_3
“Voglia la Corte di Appello di Firenze – rigettata ogni contraria istanza (e la inammissibile domanda nuova tentata dal nella prima comparsa conclusionale del 29 CP_1 gennaio 2024) - respingere la domanda di garanzia proposta dal
[...]
contro la società “ Controparte_1 Controparte_2
In ogni caso contenere l'entità delle somme che “ dovesse essere Controparte_2 condannata a corrispondere in attuazione dei patti di polizza, tenuto conto del concorso di colpa ascrivibile al comportamento della stessa appellante, Parte_1 riguardo la determinazione dell'evento storico così come delle conseguenze patologiche derivate;
liquidando il danno nei limiti consentiti dalle conclusioni del C.T.U medico legale”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 332/2021 del Tribunale di Grosseto, in materia di responsabilità da cose in custodia e/o per omessa manutenzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
2 conveniva innanzi al Tribunale di Grosseto il per Parte_1 Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lei subiti a seguito di caduta nel parcheggio limitrofo al centro commerciale EMI.
Esponeva che il giorno 2.2.2013 (ma la data potrebbe essere frutto di un refuso perché nei capitoli di prova è indicata la data del 3.2.2013), mentre stava scendendo dall'auto condotta dal figlio, appena parcheggiata, aveva messo un piede all'interno di uno scavo probabilmente al servizio di impianti elettrici, privo di copertura, cadendo rovinosamente a terra.
Il si costituiva in giudizio contestando la domanda, sia in punto di an che di CP_1 quantum, ed evidenziando che i parcheggi prospicenti i negozi del non Controparte_1 erano di proprietà del convenuto, ma dei singoli condomini. Previa CP_1 autorizzazione, chiamava comunque in causa la propria compagnia di assicurazioni,
per essere dalla stessa garantito in caso di condanna. Controparte_2
L'assicuratore si costituiva, evidenziando la mancanza dei presupposti della responsabilità del , che non risultava proprietario dell'area di parcheggio in oggetto. CP_1
Contestava anche il quantum e rilevava come la polizza non coprisse i danni relativi ad aree esterne non edificate, ancorché affidate alla gestione . CP_4
In via istruttoria venivano prodotti documenti e assunte testimonianze;
veniva poi disposta una ctu medico-legale sulla persona della all'esito, il tribunale, Parte_1 rilevato che parte attrice non aveva provato la qualità di proprietario e/o di custode del con riferimento alla porzione di parcheggio in cui essa era caduta, e che CP_1 tuttavia la fattispecie di responsabilità era inquadrabile nell'ambito dell'art. 2043 c.c., avendo il convenuto riconosciuto di essere comunque addetto alla CP_1 manutenzione dell'area di parcheggio composta dalle varie pertinenze alle proprietà private, respingeva la domanda, rilevando che non vi era prova che la caduta fosse avvenuta a causa del tombino;
condannava inoltre l'attrice alle spese di lite in favore tanto della convenuta che della terza chiamata.
La ha impugnato tale sentenza, facendo valere un unico motivo d'appello, con Parte_1 cui ha affermato che, pur essendo condivisibile la riconduzione del caso all'art. 2043 c.c., era errata l'affermazione del primo giudice che il teste non avesse Testimone_1 confermato che la propria madre era caduta mettendo un piede nel tombino scoperto, ed ha evidenziato come tale deposizione fosse chiara e concludente;
in subordine, ha chiesto la rinnovazione dell'esame del teste, ex art. 257 c.p.c.
Il costituito, chiedendo la conferma della sentenza appellata, ed in CP_5 particolare rilevando che non vi erano ulteriori testi che confermassero la deposizione del figlio della danneggiata, e che questa non aveva immediatamente contattato i Vigili né si
3 era subito recata al P.S.; per la denegata ipotesi di condanna, ha riproposto la domanda di manleva nei confronti di Controparte_6
Anche s'è costituita, chiedendo la conferma della sentenza appellata e comunque, CP_2 in subordine, eccependo un concorso colposo della danneggiata, che era scesa dall'auto senza guardare dove stava appoggiando i piedi. Ha altresì riproposto le proprie difese in punto di difetto di copertura assicurativa.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta e poi rimessa sul ruolo a causa della prolungata malattia del Relatore dott. Covini.
Quindi, è stata trattenuta nuovamente in decisione con ordinanza in data 25.2.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Il perimetro della decisione.
Come anticipato, il primo giudice ha negato che in capo al fosse ravvisabile CP_1 una posizione di custodia, e che dunque ai fatti in oggetto fosse applicabile l'art. 2051
c.c., e poiché tale capo della decisione non è stato impugnato tale statuizione è divenuta incontrovertibile.
Il tribunale, poi, ha ulteriormente affermato che in capo al era ravvisabile un CP_1 obbligo di manutenzione dell'area ove era avvenuto il sinistro, e che dunque ai fatti in oggetto era applicabile l'art. 2043 c.c.; poiché non è stata proposta da alcuno degli appellati impugnazione incidentale anche tale statuizione è divenuta incontrovertibile.
Dunque, ai fini del decidere occorre valutare se in capo al sia ravvisabile un CP_1 fatto colposo fonte del danno azionato dalla Parte_1
3. Il primo e unico motivo d'impugnazione: la ricostruzione della dinamica del sinistro.
Il primo giudice ha affermato che: “Il testimone che premetteva di essere il figlio Testimone_1 dell'attrice, ha confermato che il 3.02.2013 aveva accompagnato la madre al centro commerciale EMI in CP_1
e che l'attrice, dopo essere sceda dall'auto era caduta rovinosamente. A tale ultimo proposito il teste ha
[...] specificato “quando ero ancora seduto all'interno della macchina ho visto mia madre scendere dall'auto e subito cadere. Sono quindi andato per soccorrerla e l'ho vista in terra e aveva dietro alle gambe il tombino aperto”.
Riconosceva quindi nelle foto in atti il tombino privo di copertura in cui riteneva che la madre fosse caduta.
Tanto premesso, nel caso di specie, l'unico teste introdotto, non ha assistito alla esatta dinamica della caduta, avendo visto dall'interno dell'auto solo che la stessa cadeva subito dopo essere scesa e avendo osservato, nel mentre che la soccorreva, che dietro le sue gambe vi era il tombino aperto raffigurato nelle fotografie prodotte in atti.
Tale unico elemento indiziario, consistente nella vicinanza delle gambe della donna caduta rispetto al tombino aperto, non può essere ritenuto sufficiente per ritenere provato che vi sia stata connessione causale tra la caduta ed il 4 tombino, ovvero che l'attrice sia caduta come conseguenza dell'apposizione del piede nel tombino, neppure essendo nota la posizione dell'auto rispetto allo stesso”.
La ha censurato tale valutazione, rilevando che il teste era stato Parte_1 Tes_1 chiarissimo nel confermare che essa era caduta proprio a causa dell'appoggio del piede nel tombino scoperto, per averlo visto, e che comunque anche sul piano indiziario non si poteva dubitare di tale dinamica;
in subordine, ha chiesto che il teste venisse nuovamente escusso ex art. 257 c.p.c.
Il motivo d'appello è fondato.
Il teste infatti, alla domanda “vero che la signora subito Tes_1 Parte_1 dopo essere scesa dall'autovettura parcheggiata nel parcheggio davanti al centro commerciale EMI, metteva il piede in uno scavo privo del tombino di copertura e cadeva rovinosamente a terra?”; ha risposto: “si è vero”; ha altresì chiarito che quando era ancora seduto all'interno della macchina aveva visto sua madre scendere dall'auto e subito cadere;
era quindi andato a soccorrerla verificando che la medesima, sdraiata a terra, aveva dietro alle gambe il tombino aperto.
Allora, in primo luogo si deve rilevare che, accertato che la cadde appena Parte_1 appoggiato un piede fuori dalla vettura, ciò non può che essere avvenuto quando la portiera dell'auto era ancora aperta, quindi è plausibile che il conducente abbia visto la madre mettere il piede nel tombino.
Peraltro, se anche così non fosse (e dunque senza che sia necessario rinnovare l'esame del teste per chiarire tale profilo), il teste, che ha subito soccorso la propria congiunta, ha comunque confermato che essa era caduta in avanti ed aveva proprio dietro ai suoi piedi il tombino;
poiché, poi, da tale deposizione si comprende che la donna rimase a terra accanto alla macchina, si deve desumere che il tombino fosse immediatamente accanto alla portiera lato passeggero e che la posizione della non lasciasse dubbi sul Parte_1 fatto che per scendere la medesima aveva dovuto appoggiare il piede sullo scavo lasciato privo di copertura.
Gli stessi appellati, del resto, non hanno offerto una diversa lettura di tale deposizione e, piuttosto, hanno lamentato che essa non sarebbe stata suffragata da quella di ulteriori testimoni e che, provenendo dal figlio dell'infortunata, peccherebbe, per ciò solo, di inattendibilità.
In realtà, così non è, perché se è vero che nessun altro teste è stato escusso, è vero anche che i Vigili Urbani recatisi sui luoghi di causa dopo il sinistro, a distanza prima di 5
e poi di 18 giorni, hanno trovato il tombino scoperchiato, così confermando le dichiarazioni del teste Tes_1
5 Essi hanno anche provveduto a scattare delle fotografie, che appare opportuno riportare proprio perché danno ben conto dello stato dei luoghi:
6 Il solo fatto, poi, che la non si sia recata al Pronto Soccorso immediatamente, Parte_1 ma all'indomani del fatto (il 4.2.2013, dunque il giorno successivo al sinistro o, al massimo, due giorni dopo), appare ben spiegabile con la speranza della medesima che il dolore passasse (e poi con la presa di coscienza che così non era), ed anche compatibile con il tipo di lesione - non estremamente grave - riportata: “distorsione della caviglia con infrazione dello scafoide tarsale”.
Che, infine, tale attesa avrebbe in ipotesi aggravato la lesione, come dedotto dal
, è affermazione la cui fondatezza doveva essere dimostrata dal convenuto e CP_1 che è rimasta invece del tutto sfornita di prova.
Dunque, il fatto per come descritto appare puntualmente dimostrato.
E' poi ravvisabile anche la colpa del - quale ente preposto alla manutenzione CP_1 dello spazio antistante il supermercato Emi, che ancorché di esclusiva proprietà di tale società (quale pertinenza della sua unità immobiliare) era però gravato da servitù di passo e parcheggio e soggetto ad uso comune, come risulta per tabulas dal regolamento
. CP_4
Invero, da un canto tale spazio era palesemente aperto all'utilizzo di un pubblico indistinto, e presumibilmente nutrito, di talché il controllo della sicurezza dell'area avrebbe dovuto essere effettuato quotidianamente da parte del gestore - che invece non ha affatto allegato che la rimozione del coperchio fosse avvenuta poco prima del sinistro e che dunque esso fosse nell'impossibilità di un tempestivo ripristino;
dall'altro, la circostanza, rilevata dalla Polizia Municipale, che ancora dopo molti giorni il tombino non fosse stato chiuso appare sintomatica di un protratto stato d'incuria e sostanziale abbandono.
Pertanto, il Condominio è responsabile ex art. 2043 c.c. per la caduta della Parte_1
Al contempo, però, appare fondata pure l'eccezione (in senso lato, rilevabile anche d'ufficio) di circa la sussistenza di un concorso di colpa della danneggiata, ex art. CP_2
1227 comma primo c.c.
Chi si accinge a scendere da una macchina deve infatti assicurarsi che non ci siano anomalie del selciato;
nel caso di specie, poi, il tombino era ben visibile e se solo l'appellante avesse guardato dove andava a posare i piedi l'avrebbe visto.
Tuttavia, la presenza di un tombino scoperchiato (diversamente dalla presenza di piccole buche e sconnessioni che verosimilmente non avrebbero fatto cadere la è Parte_1 circostanza difficile da ipotizzare e, per converso, lasciare un tombino scoperchiato è un contegno sciagurato, ben più grave della disattenzione della danneggiata.
Dunque, in concreto, alla va attribuito un concorso di colpa del 25%, mentre il Parte_1
75% di responsabilità dev'essere ascritto al . CP_1
7 Pertanto, il credito risarcitorio della sarà pari ai 3/4 del danno patito. Parte_1
4. La quantificazione del danno.
Il c.t.u. dott. con motivazione coerente, fondata su dati obiettivi e non Persona_1 censurata da alcuna delle parti, ha quantificato la durata della malattia patita dalla perizianda in 20 giorni di invalidità totale al 100%, 15 giorni al 70% e 15 giorni al 35%, ed ha quantificato i postumi permanenti nella misura del 3%.
Tanto premesso, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 7126/2021), la liquidazione del danno non patrimoniale, come figura unitaria, deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente e quest'ultima è suscettibile di valutazione dal momento in cui, dopo il decorso della cessazione della malattia, l'individuo abbia riacquistato la sua 'validità', con relativa stabilizzazione dei postumi. Entrambi i profili di danno non patrimoniale andranno quindi esaminati sia dal punto di vista dinamico relazionale, sia sotto il profilo delle eventuali conseguenti sofferenze morali patite a causa delle suddette invalidità, pervenendo ad una valutazione unitaria complessiva.
In particolare, la liquidazione deve avvenire sulla base della c.d. tabella milanese vigente, posto che in primo grado non vi è stato alcun risarcimento del danno e che la liquidazione fatta per la prima volta in appello presuppone la valutazione all'attualità, con valori aggiornati secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito” (cfr., ex multis, Cass.
n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del
11/05/2012).
Poiché l'appellante al momento del fatto aveva 58 anni (ancorché non ancora compiuti, ovvero era nel suo cinquantottesimo anno, dovendosi appunto considerare il primo anno di vita come 1 anno e così a seguire, come si desume dalle tabelle che non partono da zero, ma da un anno), il danno non patrimoniale permanente, derivante dalla valutazione sia del danno biologico dinamico-relazionale, sia della componente di sofferenza soggettiva interiore secondo il parametro medio, ordinariamente conseguente alla lesione all'integrità psicofisica accertata e correlata tanto al dolore fisico quanto alla percezione della compromissione della propria salute, ammonta ad euro 4.203,00 (di cui euro
3.362,00 a titolo di danno biologico, il resto a titolo di danno morale).
Ad esso, si deve aggiungere un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno conseguente l'invalidità temporanea;
l'attuale tabella milanese stabilisce un valore base
8 di euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% (aumentabile fino al
50% in caso di comprovate peculiarità).
Poiché non è stato indicato alcun peculiare motivo di incremento e, anzi, in primo grado è stata chiesta la diaria di 99,00 euro, che all'epoca rappresentava il valore base, si deve riconoscere a titolo di temporanea un danno pari ad euro 4.111,25.
Il complessivo danno non patrimoniale ammonta dunque ad euro 8.314,25.
Considerato il riconosciuto concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro, nella misura del 25%, il credito risarcitorio andrà in tal senso proporzionalmente ridotto, ammontando pertanto all'importo di euro 6.235,68.
Tale somma, oggetto di un'obbligazione di valore, è già liquidata all'attualità; su di essa non si debbono computare gli interessi compensativi perché non richiesti.
Invero, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali (cfr. Cass. 16/02/2023 n. 4938;
17/04/2024 n. 10376), in difetto di un'espressa domanda non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma rivalutata, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno da ritardato pagamento, che deve essere allegato e provato.
L'attrice ha poi sostenuto spese mediche, documentate (v. docc. da 8 a 10) e ritenute congrue dal c.t.u., per € 860,00; il suo credito a tale titolo è dunque di euro 645,00
(860 x ¾).
Anche per tale importo l'appellante non ha domandato la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi.
Tuttavia, poiché il credito risarcitorio ha natura di credito di valore (sottratto al principio nominalistico di cui all'art 1277 c.c., dovendo l'obbligazione pecuniaria essere adempiuta come elemento succedaneo o sostitutivo in luogo di una attività o di una cosa diversa dal denaro), la rivalutazione monetaria dev'essere disposta anche d'ufficio (cfr. Cass.
10/03/2021 n. 6.711); per converso, come già esposto, in difetto di un'espressa domanda non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi. Dunque, a titolo di danno patrimoniale è dovuta la somma di euro 781,10.
In conclusione, il credito della è pari all'importo complessivo di euro Parte_1
7.016,78.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
5. La copertura assicurativa.
In conseguenza dell'accoglimento della pretesa risarcitoria della si deve Parte_1 esaminare la riproposta domanda del verso l'assicuratore, rimasta assorbita CP_1 in primo grado.
9 Nel caso di specie, è pacifico e comunque documentale che tra le parti sia stata stipulata la polizza assicurativa numero 344.014.0000900981 – dedicata al Controparte_1
- che copre anche la responsabilità civile.
[...]
Secondo , tuttavia, la polizza non coprirebbe il sinistro in esame, per plurimi CP_2 motivi.
In primo luogo perché, come già dedotto in primo grado, la polizza azionata coprirebbe solo il rischio collegato alla struttura edificata, composta da due piani “fuori terra”; in particolare, poiché il documento contrattuale riguardava il “fabbricato a corpo unico con caratteristiche di classe A, elevato due piani fuori terra adibito: - piano superiore: uffici ed esercizi commerciali per mc 4.000 (n. 10) - Piano terra: esercizi commerciali per mc.
24.000 (numero 6)”, allora l'area teatro del sinistro, scoperta, ne risultava esclusa.
Poi, perché si era formato il giudicato sull'accertamento dell'estraneità dell'area antistante il centro commerciale EMI alla proprietà ed alla custodia del Controparte_1
, ciò che si rifletteva sul rapporto assicurativo. Benvero, il era
[...] CP_1 convenuto in responsabilità civile non in relazione al fabbricato condominiale, bensì in relazione alla gestione di altri beni che condominiali non erano, ma che nondimeno – per volontà dei proprietari - erano gestiti contabilmente, quanto al riparto delle spese, “come se” condominiali fossero.
Se anche i singoli proprietari di queste aree, esterne e separate dal fabbricato, erano liberi di organizzarne la gestione contabile unitaria, tuttavia, secondo l'assicuratore, si trattava di beni gestiti in condominio quale “centro di costo”, ciò che collocava il sinistro fuori dalla gamma del “rischio condominiale” coperto dalla polizza: in altre parole, poiché non si era costituito un condominio sull'area esterna, che non era indivisa, la polizza condominiale non era operativa.
Tale seconda deduzione appare condivisibile e dirimente.
Intanto, è opportuno rilevare che essa, ancorché compiutamente sviluppata solo in questo grado, è indubbiamente ammissibile: benvero, come chiarito dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. 05/06/2024 n. 15653; 05/12/2023 n. 34053), il divieto ex art. 345 c.p.c. concerne le sole eccezioni in senso stretto, cioè riservate in via esclusiva alla parte e non rilevabili d'ufficio, non anche le eccezioni in senso lato, sempre che queste ultime riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, non essendo invece necessario (pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato) che tali fatti siano stati oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva.
Certamente, la contestazione dell'operatività della polizza non costituisce eccezione in senso stretto, ma questione rilevabile d'ufficio, perché nel nostro ordinamento
10 le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare.
Anzi, a ben vedere, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce neppure un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto (così ex plurimis Cass. 12/07/2019 n. 18742; 03/07/2014 n. 15228).
Poi, nel merito, tale eccezione è fondata.
Invero, se anche si volesse ritenere che, al di là dell'angusto tenore contrattuale che parrebbe limitare la garanzia al “fabbricato” condominiale (con esclusione delle parti non edificate), per interpretare la volontà negoziale si debba far riferimento anche alle CGA, che fanno riferimento anche a recinzioni e dipendenze, o, addirittura, alla pagina web,
(riportata qui sotto: v. doc. 10 del ) CP_1
che fa riferimento agli spazi adiacenti al fabbricato condominiale, si dovrebbe rilevare che si deve trattare di spazi pertinenziali, aventi comunque natura condominiale.
Nel caso in esame, invece, ancorché gravata da servitù, l'area in oggetto è di proprietà esclusiva di EMI, che ben avrebbe potuto gestirla in prima persona, e che invece ne ha conferito (in forza del regolamento condominiale) la gestione al Condominio.
Ciò, però, lungi dall'aver impresso natura condominiale ad un bene che tale natura non ha, non vale ad attrarre nell'ambito della polizza per la r.c. del Condominio un rischio che avrebbe in ipotesi dovuto essere espressamente pattuito.
Che, poi, in prima battuta abbia negato l'indennizzo alla dichiarando di CP_2 Parte_1 non avere “ravvisato elementi di responsabilità imputabili al nostro assicurato”, contrariamente a quanto sostenuto dal non vale ad ampliare il chiaro tenore CP_1 contrattuale, tanto più che si tratta di comunicazione effettuata in un ambito precontenzioso, in cui non aveva alcun onere di completezza Controparte_2 argomentativa.
Quindi, si deve respingere la domanda di manleva.
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
11 Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi, la
è risultata vittoriosa, salvo il concorso di colpa nella misura del 25%. Parte_1
A ciò consegue che le spese dei due gradi debbano essere compensate per un quarto e il condannato a corrispondere all'appellante i residui 3/4 di esse, sulla base CP_1 del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22.
Pertanto, applicato lo scaglione da 5.201 a 26.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto, si devono liquidare:
per il primo grado, secondo i valori medi, comprese le fasi di mediazione e negoziazione assistita, e dato l'aumento del 30% ex art. 4 c. 2 DM 55/14, euro 5.580,00 per compenso professionale (7.440,10 x ¾) ed euro 208,50 per spese esenti (278,00 x ¾);
per il secondo grado, sulla base del medesimo scaglione, applicati i valori medi e la maggiorazione ex art. 4 secondo comma, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), euro 3.866,85 per compenso professionale (5.155,80x ¾) ed euro 286,87 per spese esenti (382,50 x ¾).
Le spese di lite tra il e invece, considerata l'estrema CP_1 Controparte_3 peculiarità della situazione fattuale che ha condotto a negare la copertura assicurativa e rilevato che ha contestato tale copertura solo in giudizio, debbono essere CP_2 integralmente compensate per entrambi i gradi.
Parimenti, le spese della ctu medico-legale espletata in primo grado devono gravare sul per i ¾ e sulla per ¼. CP_1 Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 332/21 del Tribunale Parte_1
12 di Grosseto, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello, dichiara sussistente la responsabilità del
per il sinistro di causa e, riconosciuto un concorso di colpa della CP_1 danneggiata nella misura del 25%, condanna il a corrispondere alla CP_1 la somma di euro 7.016,78, oltre interessi legali dalla presente Parte_1 sentenza al saldo;
Respinge la domanda di manleva del verso l'assicuratore; CP_1
Compensa per ¼ le spese di lite tra e e condanna il Parte_1 CP_1
a rifondere alla i residui ¾ di tali spese, che liquida nella CP_1 Parte_1 somma già proporzionata di euro 5.580,00 a titolo di compenso professionale ed euro 208,50 a titolo di spese esenti, per il primo grado, e di euro 3.866,85 a titolo di compenso professionale ed euro 286,87 a titolo di spese esenti, per
l'appello, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
Compensa le spese di lite dei due gradi tra e CP_1 Controparte_2
Dispone che le spese della ctu medico-legale espletata in primo grado in via definitiva gravino sul per ¾ e sulla per ¼. CP_1 Parte_1
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'8.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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