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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/09/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 439/2023 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Rinaldo Sementa Parte_1
-ricorrente- contro
, e per esso l' Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Maria Elena Burgello
-resistente-
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., previsto per il giorno 10.09.2025.
Con ricorso depositato in data 06.03.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, collaboratrice scolastica a tempo indeterminato alle dipendenze del con decorrenza CP_3 giuridica ed economica dall'01.09.2011, premesso di aver prestato nel periodo di pre-ruolo
(dal 1994) una serie di servizi di supplenza a tempo determinato con il resistente, CP_1 chiedeva accertarsi il diritto alla ricostruzione integrale della carriera con pieno computo ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate.
Si costituiva il resistente, che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso CP_1 per assenza di domanda amministrativa;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. Eccepiva, inoltre, la prescrizione delle pretese vantate dalla 1 controparte. Con note di trattazione scritta depositate del corso del giudizio, eccepiva altresì
l'inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccepita inammissibilità del ricorso per omessa presentazione della domanda in via amministrativa.
Il , in particolare, sostiene che difetterebbe in capo alla ricorrente l'interesse ad CP_1 agire, non avendo quest'ultima richiesto all'Amministrazione la ricostruzione di carriera con il riconoscimento per intero del periodo pre-ruolo, bensì avendo presentato domanda, unicamente, di ricostruzione di carriera ai sensi della normativa vigente.
Orbene, ritiene questo giudice che la tesi sostenuta dal non possa condividersi, in CP_1 quanto, in primo luogo, alcuna disposizione normativa subordina la presentazione della domanda giudiziale finalizzata all'integrale riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo alla previa presentazione di una domanda in via amministrativa;
in secondo luogo, l'interesse ad agire in capo all'odierna parte ricorrente si radica proprio nella ricostruzione della carriera effettuata dall'amministrazione scolastica secondo la normativa vigente, della quale la ricorrente chiede la disapplicazione per contrasto con la normativa comunitaria.
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccepita inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato.
Ed invero, con sentenza n. 1389/2012 il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente, riunito al n. 237/2011 R.G., ha condannato il resistente CP_1
a corrispondere alla stessa e agli altri ricorrenti, ai fini risarcitori stante l'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, “le differenze retributive mensilmente maturate in ragione dell'incremento economico determinato dall'anzianità di servizio che decorre dal 24.6.2006, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al soddisfo”, senza nulla statuire in merito alla ricostruzione di carriera della sig.ra avvenuta solo successivamente, con decreto prot. 345 del Pt_2
19.09.2016, la cui legittimità è contestata in questa sede.
Venendo al merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
L'art. 569 d.lgs. n. 297/1994 prevede che “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2 Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”.
Detta disposizione deve essere letta unitamente a quella recata dall'art. 570, comma 1, d.lgs. cit., secondo la quale, ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
Sull'interpretazione della normativa richiamata e sulla esatta portata dei principi e delle regole che governano la materia del riconoscimento del servizio preruolo, sono intervenute sia la giurisprudenza europea, sia quella nazionale.
La prima, in particolare, si è occupata della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo indeterminato ed ha avuto modo di affermare che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Per_1
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione
[...] non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini
Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento Persona_2
3 ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-
302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore
a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
La giurisprudenza nazionale (in particolare, Cass. n. 31150/2019), dal canto suo, ha evidenziato che, “la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale
ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito". Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n.
124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del
T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere
i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perchè quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la 4 legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si
è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute” (Cassazione civile, sez. lav.,
28/11/2019, n. 31150).
Stante la peculiarità del sistema di riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dal personale ATA, che preclude ogni possibilità di paventata “discriminazione alla rovescia” atteso che, come già accennato, al personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può applicarsi la fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, L. n. 124 del 1999, la Cassazione ha evidenziato “Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento … che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi Per_3
e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”
(Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31150).
E' stato, quindi, enunciato il principio di diritto in virtù del quale “il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n.
31150).
Nel caso di specie, non risultano sussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo
5 dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una Pubblica Amministrazione, senza che emergano sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo.
All'assenza delle predette ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto eurounitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale, che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE.
Nel caso di specie, dall'esame del certificato di servizio del 03.10.2022 allegato al ricorso, emerge che la ricorrente ha effettivamente lavorato per istituzioni scolastiche statali, in virtù di contratti a tempo determinato, per anni 9 e mesi 8; mentre le è stata riconosciuta una anzianità di pre-ruolo pari ad anni 7, mesi 8, giorni 26.
Facendo, pertanto, applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, dai quali non v'è ragione di discostarsi, la ricorrente aveva diritto al riconoscimento dell'anzianità effettiva di servizio pre-ruolo come sopra indicata, anziché quella riconosciuta con decreto, e il CP_1 convenuto va condannato al riconoscimento dell'anzianità effettiva appena indicata.
Il deve essere, altresì, condannato a corrispondere alla ricorrente le differenze CP_3 retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto gli sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta, per un importo complessivo di € 1.819,62, come da conteggi in atti allegati al ricorso, immuni da vizi o censure e non contestati dalla controparte, liquidato tenuto conto della prescrizione quinquennale tempestivamente dal
. CP_1
Dagli atti di causa, infatti, emerge che parte ricorrente ha interrotto la prescrizione con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuta in data 28.02.2023. Risultano, pertanto, prescritte le differenze retributive anteriori al quinquennio antecedente all'avvenuta interruzione del termine prescrizionale (ossia, anteriori al 28.02.2018).
Deve essere escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, l. n.
412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
La domanda deve essere, dunque, accolta nei termini appena esposti.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il , in persona del l.r.p.t. a procedere al CP_3 riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'integrale anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo dall'odierna ricorrente, al collocamento della stessa nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato, nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive liquidate in complessivi € 1.819,62, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.100,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, li 10.09.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 439/2023 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Rinaldo Sementa Parte_1
-ricorrente- contro
, e per esso l' Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Maria Elena Burgello
-resistente-
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., previsto per il giorno 10.09.2025.
Con ricorso depositato in data 06.03.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, collaboratrice scolastica a tempo indeterminato alle dipendenze del con decorrenza CP_3 giuridica ed economica dall'01.09.2011, premesso di aver prestato nel periodo di pre-ruolo
(dal 1994) una serie di servizi di supplenza a tempo determinato con il resistente, CP_1 chiedeva accertarsi il diritto alla ricostruzione integrale della carriera con pieno computo ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate.
Si costituiva il resistente, che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso CP_1 per assenza di domanda amministrativa;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. Eccepiva, inoltre, la prescrizione delle pretese vantate dalla 1 controparte. Con note di trattazione scritta depositate del corso del giudizio, eccepiva altresì
l'inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccepita inammissibilità del ricorso per omessa presentazione della domanda in via amministrativa.
Il , in particolare, sostiene che difetterebbe in capo alla ricorrente l'interesse ad CP_1 agire, non avendo quest'ultima richiesto all'Amministrazione la ricostruzione di carriera con il riconoscimento per intero del periodo pre-ruolo, bensì avendo presentato domanda, unicamente, di ricostruzione di carriera ai sensi della normativa vigente.
Orbene, ritiene questo giudice che la tesi sostenuta dal non possa condividersi, in CP_1 quanto, in primo luogo, alcuna disposizione normativa subordina la presentazione della domanda giudiziale finalizzata all'integrale riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo alla previa presentazione di una domanda in via amministrativa;
in secondo luogo, l'interesse ad agire in capo all'odierna parte ricorrente si radica proprio nella ricostruzione della carriera effettuata dall'amministrazione scolastica secondo la normativa vigente, della quale la ricorrente chiede la disapplicazione per contrasto con la normativa comunitaria.
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccepita inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato.
Ed invero, con sentenza n. 1389/2012 il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente, riunito al n. 237/2011 R.G., ha condannato il resistente CP_1
a corrispondere alla stessa e agli altri ricorrenti, ai fini risarcitori stante l'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato, “le differenze retributive mensilmente maturate in ragione dell'incremento economico determinato dall'anzianità di servizio che decorre dal 24.6.2006, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al soddisfo”, senza nulla statuire in merito alla ricostruzione di carriera della sig.ra avvenuta solo successivamente, con decreto prot. 345 del Pt_2
19.09.2016, la cui legittimità è contestata in questa sede.
Venendo al merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
L'art. 569 d.lgs. n. 297/1994 prevede che “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2 Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”.
Detta disposizione deve essere letta unitamente a quella recata dall'art. 570, comma 1, d.lgs. cit., secondo la quale, ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
Sull'interpretazione della normativa richiamata e sulla esatta portata dei principi e delle regole che governano la materia del riconoscimento del servizio preruolo, sono intervenute sia la giurisprudenza europea, sia quella nazionale.
La prima, in particolare, si è occupata della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo indeterminato ed ha avuto modo di affermare che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Per_1
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione
[...] non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini
Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento Persona_2
3 ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-
302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore
a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
La giurisprudenza nazionale (in particolare, Cass. n. 31150/2019), dal canto suo, ha evidenziato che, “la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale
ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito". Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n.
124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del
T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere
i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perchè quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la 4 legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si
è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute” (Cassazione civile, sez. lav.,
28/11/2019, n. 31150).
Stante la peculiarità del sistema di riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dal personale ATA, che preclude ogni possibilità di paventata “discriminazione alla rovescia” atteso che, come già accennato, al personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può applicarsi la fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, L. n. 124 del 1999, la Cassazione ha evidenziato “Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento … che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi Per_3
e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”
(Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31150).
E' stato, quindi, enunciato il principio di diritto in virtù del quale “il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n.
31150).
Nel caso di specie, non risultano sussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo
5 dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una Pubblica Amministrazione, senza che emergano sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo.
All'assenza delle predette ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto eurounitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale, che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE.
Nel caso di specie, dall'esame del certificato di servizio del 03.10.2022 allegato al ricorso, emerge che la ricorrente ha effettivamente lavorato per istituzioni scolastiche statali, in virtù di contratti a tempo determinato, per anni 9 e mesi 8; mentre le è stata riconosciuta una anzianità di pre-ruolo pari ad anni 7, mesi 8, giorni 26.
Facendo, pertanto, applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, dai quali non v'è ragione di discostarsi, la ricorrente aveva diritto al riconoscimento dell'anzianità effettiva di servizio pre-ruolo come sopra indicata, anziché quella riconosciuta con decreto, e il CP_1 convenuto va condannato al riconoscimento dell'anzianità effettiva appena indicata.
Il deve essere, altresì, condannato a corrispondere alla ricorrente le differenze CP_3 retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto gli sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta, per un importo complessivo di € 1.819,62, come da conteggi in atti allegati al ricorso, immuni da vizi o censure e non contestati dalla controparte, liquidato tenuto conto della prescrizione quinquennale tempestivamente dal
. CP_1
Dagli atti di causa, infatti, emerge che parte ricorrente ha interrotto la prescrizione con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuta in data 28.02.2023. Risultano, pertanto, prescritte le differenze retributive anteriori al quinquennio antecedente all'avvenuta interruzione del termine prescrizionale (ossia, anteriori al 28.02.2018).
Deve essere escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, l. n.
412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
La domanda deve essere, dunque, accolta nei termini appena esposti.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il , in persona del l.r.p.t. a procedere al CP_3 riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'integrale anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo dall'odierna ricorrente, al collocamento della stessa nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato, nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive liquidate in complessivi € 1.819,62, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.100,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, li 10.09.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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