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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex art. 420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1446 / 2020 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Galante, procuratore domiciliatario;
- opponente -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dai funzionari Azzone Maria Pia, Farina Francesco, Morciano
Patrizia, Tedeschini Simonetta e Manti Addolorata;
- opposto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.02.2020 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 14/2020 prot. 2027 del 20.01.2020 nonchè l'atto presupposto costituito dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 8 del 27/11/2015 della
GdF, in virtù dei quali l' di gli aveva ingiunto il Controparte_1 CP_1
pagamento della complessiva di € 18.213,00 a titolo di sanzione per l'omessa consegna ai lavoratori della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, l'omessa registrazione sul libro unico del lavoro e l'omessa comunicazione all'ufficio competente del rapporto di lavoro subordinato di diversi lavoratori rinvenuti nell'esercizio della prestazione la notte tra il 21 ed il 22 agosto 2015 presso lo stabilimento balneare
Buenaventura sito nel Comune di Vernole, deducendone l'illegittimità per l'inosservanza del termine previsto dall'art. 14 L. 689/81, l'omessa motivazione dell'ordinanza impugnata, e per gli ulteriori motivi già proposti dinanzi al Tribunale di Lecce – Sezione
Lavoro nel giudizio n. 10114/2016 R.G. proposto nei confronti dell' ma fondato CP_2
sull'identico accertamento.
Con comparsa depositata in data 19.3.2021 si costituiva in giudizio l' evocato CP_1
al fine di resistere all'opposizione.
Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il 05.8.2021, con ordinanza del 21.6.2022 il Tribunale ha ammesso i mezzi di prova richiesti dalle parti, alla cui assunzione ha proceduto il 24.11.2022, il 23.3.2023 ed il 26.10.2023.
Quindi, atteso il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio n.
10114/2016 R.G., all'esito della discussione all'udienza del 13.5.2025, celebrata ex art. 127ter c.p.c., ha deciso la causa come da sentenza contestualmente depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'opposizione meriti accoglimento.
Sebbene infatti sia da reputarsi inammissibile l'invocato annullamento del processo verbale di contestazione del 27.11.2015, privo di autonoma impugnabilità (Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, n.8872), e non possa ravvisarsi alcun effetto di giudicato nel presente giudizio della decisione conclusiva di quello recante il n. 10114/2016 R.G. fondato sul medesimo accertamento (Cassazione civile sez. lav., 16/07/2021, n.20395), non risultano minimamente contestate da parte dell'Istituto opposto nella presente sede ed appaiono integralmente condivisibili le motivazioni sia della sentenza Tribunale di
Lecce - Sezione Lavoro n. 2208/2021 R.S., che quelle della sentenza della Corte
d'Appello di Lecce n. 283/2024 R.G., che hanno complessivamente annullato integralmente l'avviso di addebito notificato dall' sulla base del medesimo verbale CP_2
del 27.11.2015 posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata.
Invero, alla luce del disposto di cui agli artt. 70 e 72 D.Lgs 276/03 e dell'interpretazione data a tali norme dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 4/2013, va esclusa la ravvisabilità con riferimento ai lavoratori , Controparte_3 Persona_1 Per_2
dei presupposti per ipotizzare la
[...] Persona_3 Persona_4
2 trasformazione del rapporto di lavoro da accessorio in subordinato, con conseguente insussistenza degli addebiti contestati sub A, B e C che presuppongono un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Inoltre, quanto ai lavoratori e , come CP_4 Controparte_5 Controparte_6
argomentato dalla difesa dell'opponente sin dall'atto introduttivo, non appare applicabile il disposto di cui all'art. 49 D.Lgs 81/2015, risultando la sanzione di cui al co. 3 introdotta in forza dell'art. 1 co. 1 lett. b) D.Lgs 185/2016, entrato in vigore l'08.10.2016
(cfr. art. 6), ovvero successivamente all'epoca di commissione della condotta contestata.
Per tutti questi motivi conclude il Tribunale per l'accoglimento dell'opposizione, con condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo in base al valore della sanzione inflitta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'opposizione formulata da
[...]
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 14/2020 prot. 2027 del 20.01.2020 Parte_1
dell' : Controparte_1
1) Accoglie l'opposizione, e per l'effetto annulla l'ordinanza impugnata;
2) Condanna l' di al pagamento in Controparte_1 CP_1
favore di delle spese di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € Parte_1
5.077,00, oltre € 237,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 14/05/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex art. 420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1446 / 2020 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Galante, procuratore domiciliatario;
- opponente -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dai funzionari Azzone Maria Pia, Farina Francesco, Morciano
Patrizia, Tedeschini Simonetta e Manti Addolorata;
- opposto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.02.2020 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 14/2020 prot. 2027 del 20.01.2020 nonchè l'atto presupposto costituito dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 8 del 27/11/2015 della
GdF, in virtù dei quali l' di gli aveva ingiunto il Controparte_1 CP_1
pagamento della complessiva di € 18.213,00 a titolo di sanzione per l'omessa consegna ai lavoratori della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, l'omessa registrazione sul libro unico del lavoro e l'omessa comunicazione all'ufficio competente del rapporto di lavoro subordinato di diversi lavoratori rinvenuti nell'esercizio della prestazione la notte tra il 21 ed il 22 agosto 2015 presso lo stabilimento balneare
Buenaventura sito nel Comune di Vernole, deducendone l'illegittimità per l'inosservanza del termine previsto dall'art. 14 L. 689/81, l'omessa motivazione dell'ordinanza impugnata, e per gli ulteriori motivi già proposti dinanzi al Tribunale di Lecce – Sezione
Lavoro nel giudizio n. 10114/2016 R.G. proposto nei confronti dell' ma fondato CP_2
sull'identico accertamento.
Con comparsa depositata in data 19.3.2021 si costituiva in giudizio l' evocato CP_1
al fine di resistere all'opposizione.
Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il 05.8.2021, con ordinanza del 21.6.2022 il Tribunale ha ammesso i mezzi di prova richiesti dalle parti, alla cui assunzione ha proceduto il 24.11.2022, il 23.3.2023 ed il 26.10.2023.
Quindi, atteso il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio n.
10114/2016 R.G., all'esito della discussione all'udienza del 13.5.2025, celebrata ex art. 127ter c.p.c., ha deciso la causa come da sentenza contestualmente depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'opposizione meriti accoglimento.
Sebbene infatti sia da reputarsi inammissibile l'invocato annullamento del processo verbale di contestazione del 27.11.2015, privo di autonoma impugnabilità (Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, n.8872), e non possa ravvisarsi alcun effetto di giudicato nel presente giudizio della decisione conclusiva di quello recante il n. 10114/2016 R.G. fondato sul medesimo accertamento (Cassazione civile sez. lav., 16/07/2021, n.20395), non risultano minimamente contestate da parte dell'Istituto opposto nella presente sede ed appaiono integralmente condivisibili le motivazioni sia della sentenza Tribunale di
Lecce - Sezione Lavoro n. 2208/2021 R.S., che quelle della sentenza della Corte
d'Appello di Lecce n. 283/2024 R.G., che hanno complessivamente annullato integralmente l'avviso di addebito notificato dall' sulla base del medesimo verbale CP_2
del 27.11.2015 posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata.
Invero, alla luce del disposto di cui agli artt. 70 e 72 D.Lgs 276/03 e dell'interpretazione data a tali norme dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 4/2013, va esclusa la ravvisabilità con riferimento ai lavoratori , Controparte_3 Persona_1 Per_2
dei presupposti per ipotizzare la
[...] Persona_3 Persona_4
2 trasformazione del rapporto di lavoro da accessorio in subordinato, con conseguente insussistenza degli addebiti contestati sub A, B e C che presuppongono un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Inoltre, quanto ai lavoratori e , come CP_4 Controparte_5 Controparte_6
argomentato dalla difesa dell'opponente sin dall'atto introduttivo, non appare applicabile il disposto di cui all'art. 49 D.Lgs 81/2015, risultando la sanzione di cui al co. 3 introdotta in forza dell'art. 1 co. 1 lett. b) D.Lgs 185/2016, entrato in vigore l'08.10.2016
(cfr. art. 6), ovvero successivamente all'epoca di commissione della condotta contestata.
Per tutti questi motivi conclude il Tribunale per l'accoglimento dell'opposizione, con condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo in base al valore della sanzione inflitta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'opposizione formulata da
[...]
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 14/2020 prot. 2027 del 20.01.2020 Parte_1
dell' : Controparte_1
1) Accoglie l'opposizione, e per l'effetto annulla l'ordinanza impugnata;
2) Condanna l' di al pagamento in Controparte_1 CP_1
favore di delle spese di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € Parte_1
5.077,00, oltre € 237,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 14/05/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
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