Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/03/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 121/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Manuela Esposito- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Domenico Sommario;
Parte 1
e
"con l'assistenza e difesa dell'Avv. Adolfo Controparte_1
Valente, del foro di Cosenza;
e
,anche in qualità di mandatario Controparte 2 della CP 3 di cartolarizzazione dei crediti con l'assistenza e difesa Controparte 4
dell'Avv. Marcello Carnovale, avv Carmela Filice, avv. Umberto Ferrato e Roberto Annovazzo.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12.01.2018 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420179010217533000 asseritamente notificata il 19.12.2017, con riferimento all'avviso di addebito n. 33420112001113120000.
Il ricorrente ha dedotto, preliminarmente, la regolarità dei pagamenti dei tributi richiesti ed ha, altresì, eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Si è costituito in giudizio CP_5 contestando, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva,
l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui ha, pertanto, chiesto il rigetto.
Si è, altresì, costituito 1 CP_4, anch'esso contestando la carenza di legittimazione passiva nonché la tardività del proposto ricorso con richiesta di rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, all'udienza odierna, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
***
di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema
Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione;
nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' CP_5 ui è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Ed ancora, in via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle seguenti partite di credito di cui all'avviso di addebito n. 33420112001113120000,
P.IVA 1 04 individuate, nell'estratto di ruolo agli atti, dall'identificativo partita n.
01667881991000610664, n. P.IVA 1 04 01667881991000610665, n. P.IVA 1 04
01667881993008586505, in quanto, essendo di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, sono stati automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss.,della 1. n.
197 del 2022, come modificato dall'art.
3-bis, comma 1, lettera d), del d. 1. 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito con modificazioni dalla 1. 24 febbraio 2023, n. 14.
Recita la norma: "Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (...)".
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico a quelle adottate in
-
precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a
9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema
Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass.
n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla 1. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023
e Cass. n. 18413 del 2023).
2 Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione ai restanti carichi sottesi all'avviso di addebito n. 33420112001113120000 (ruolo 2011 / 577, identificativo partita n. I P.IVA 1 04
01667881994008586506, identificativo partita n. P.IVA 1 04 01667881995008586507, identificativo partita n. P.IVA 1 01 01667881996108586508 e identificativo partita n.
P.IVA 1 01 01667881997108586509).
Ebbene, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge -a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs.
n. 46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 01). Ed infatti: "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata" (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di ("asserita” o “eventuale") notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 12.1.2018, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione avvenuta in data 19.12.2017 (cfr. relata notifica in allegati CP_5.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificato l'avviso di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzitutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019). CP Ebbene, a tal proposito, deve evidenziarsi che l' non è riuscito a dare prova, nel corso del giudizio, dell'effettiva notifica al ricorrente dell'avviso di addebito n. 33420112001113120000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, poiché negli atti prodotti dalla parte resistente è rinvenibile unicamente una relata di notifica risalente al gennaio 2012, ma la stessa non riporta alcun indirizzo di destinazione né alcun numero di identificazione che possano in quale modo ricondurre la detta ricevuta alla notifica dell'avviso in trattazione.
Pertanto, non essendo stata acclarata la ritualità della notifica dell'atto prodromico, la pretesa creditoria in essi contenuta non può essere ancora ritenuta incontrovertibile, essendo nella possibilità del ricorrente eccepire in tale nuova sede la eccezione di prescrizione che poteva essere mossa nei confronti dell'originario avviso di addebito, purché però la stessa sia stata proposta entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999.
Orbene, essendo stato il ricorso proposto nel rispetto del detto termine (il ricorso è stato depositato in data 12.1.2018 mentre la notifica dell'intimazione era intervenuta il 19.12.2017) è, pertanto, ammissibile il motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso.
La doglianza è, inoltre, fondata. Risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi. Come ribadito, non essendovi in atti prova della regolare notifica dell'avviso di addebito n. 33420112001113120000, il primo atto interruttivo che deve essere considerato ai fini del calcolo prescrizionale- è l'intimazione qui impugnata (non potendosi attribuire valore interruttivo neppure alla produzione di parte resistente
CP_5 relativa a ricevuta A/R del 2013, per la quale è controvertibile la riconducibilità della stessa ai crediti previdenziali oggetto del presente giudizio, in mancanza di allegazione assieme alla ricevuta della raccomandata dell'atto intimato;
in disparte le speculazioni sulla circostanza che risulterebbe, ad ogni buon conto, pervenuta oltre il termine prescrizionale dei tributi richiesti in pagamento afferenti appunto al periodo 1991-1997).
In conclusione, essendo stata l'intimazione impugnata notificata in data 19.12.2017, la medesima è certamente tardiva rispetto al termine prescrizionale dei tributi con esso ingiunti in pagamento. Non vi è, invece come già chiarito, prova inequivoca di notifica di atti medio tempore intervenuti. In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore nei titoli residui dell'avviso di addebito che non siano già oggetto di annullamento ope legis.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso in parte qua.
3. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, dato l'accoglimento parziale dell'opposizione, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 senza fase istruttoria), previa compensazione per metà, stante la parziale definizione ope legis della controversia. Stante, inoltre,
l'accoglimento del ricorso in punto di dichiarazione della prescrizione della pretesa creditoria per CP mancata prova della necessaria interruzione del termine da parte dell' la condanna alle spese si intende a carico del solo CP 6 Previdenza CP 2 con, invece, integrale compensazione nei confronti di Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Manuela Esposito - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle partite nn. n. P.IVA 1 04
01667881991000610664, n. P.IVA 1 04 01667881991000610665, n. P.IVA 1 04
01667881993008586505- sottese all'avviso di addebito n. 33420112001113120000; dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nei restanti carichi sottesi all'avviso di addebito n. 33420112001113120000 (ruolo 2011 / 577, identificativo partita n. P.IVA 1 04 01667881994008586506, identificativo partita n. P.IVA 1 04
01667881995008586507, identificativo partita n. P.IVA 1 01 01667881996108586508 e identificativo partita n. P.IVA 1 01 01667881997108586509);
CP
-dichiara compensate per la metà tra le parti le spese di lite e condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese del presente giudizio, che liquida in €
850,00, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
compensa le spese nei confronti della Controparte_7
Castrovillari, 31.3.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.