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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/09/2025, n. 3301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3301 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 610/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 610 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019 riservata in decisione all'udienza del 18.7.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Afragola alla Parte_1 C.F._1
Via G. Rossini, 34 presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Tignola che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Terzigno alla Via A. Diaz, 54 presso lo studio dell'Avv. Concetta Ambrosio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 R.G. n. 610/2019
All'udienza del 18 luglio 2025, all'esito dell'ascolto delle minori, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi documenti, atti e conclusioni chiedendo la decisione della causa, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 30.7.2025 il P.M. chiedeva pronunciarsi la separazione tra i coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18-1-2019 e ritualmente notificato, il ricorrente (nato a [...] il 23-10-
1983) , premesso di avere contratto matrimonio in Napoli in data 30 settembre 2009, con la resistente (nata a [...] il [...]) e che dalla loro unione sono nate due figlie (nata a Per_1
Napoli il 27.1.2010) e (nata a [...] il [...])- deduceva che la prosecuzione Persona_2 della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile per le ragioni specificamente indicate nel ricorso.
In particolare, esponeva che: il matrimonio era stato caratterizzato da amore, affetto e stima reciproca fino all'anno 2017 allorché veniva a mancare il padre del ricorrente, figura di riferimento dei coniugi nei momenti di litigi e supporto anche economico della coppia;
al contempo in quell'anno il suocero
(padre della faceva ritorno nella villa familiare dove abitavano anche i coniugi;
fino ad CP_1 allora il ricorrente si era preso cura delle figlie essendo la resistente impegnata nella sua attività di gestione di call center; con il ritorno del suocero nella dimora familiare frequenti erano diventati i litigi a causa delle continue ingerenze nel ménage familiare e soprattutto nella gestione delle figlie tanto che il ricorrente si vedeva esautorato nel suo ruolo di padre;
per ovviare a tale situazione aveva proposto alla resistente di trasferirsi altrove ma ella aveva anteposto la famiglia di origine alla sua;
tale situazione aveva deteriorato il rapporto coniugale e costretto il ricorrente a lasciare l'abitazione per rasserenare il clima familiare, divenuto ormai insostenibile, ma soprattutto per assicurare il benessere psicofisico delle minori.
A tal fine chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. con addebito alla moglie;
l'affido condiviso delle minori con dimora prevalente presso la madre;
il diritto di visita compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche delle minori;
un assegno a titolo di mantenimento in favore delle due figlie di €.400,00 (€. 200,00 a figlia), oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e successivamente documentate;
con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio la resistente, contestando le circostanze dedotte in ricorso in ordine alle cause della rottura dell'unione familiare, deduceva che l'unione coniugale nonostante i caratteri diametralmente opposti dei coniugi, era, comunque, proseguita nel tempo tra alti e bassi;
negli ultimi due anni di vita coniugale però le differenze caratteriali si erano sempre più acuite e l'unione si era incrinata a causa dei comportamenti del ricorrente sempre più ormai distaccato dalla moglie;
il ricorrente, infatti, aveva mostrato, negli ultimi tempi, un progressivo, crescente disinteresse verso il
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coniuge, non condividendo più neanche le scelte lavorative, prelevando dal conto comune somme di denaro senza fornire spiegazioni, disinteressandosi al rapporto affettivo con la resistente con la quale finiva per non condividere più il talamo coniugale;
tali comportamenti avevano ingenerato nella resistente la convinzione che il marito avesse relazioni extraconiugali, come confermato nell'agosto del 2019, allorché il ricorrente, all'insaputa della moglie, andava in vacanza con le figlie, in compagnia di un'altra donna e dei figli della stessa, comunicandolo alle proprie figlie soltanto al momento della partenza;
nel gennaio del 2018 in seguito ad una comunicazione di una segnalazione in CAI (Centrale di allarme interbancaria), aveva scoperto che il marito aveva utilizzato l'intero importo della carta di credito a lei intestata, senza neanche avvisarla, rendendole impossibile il rimpinguamento del conto;
alle rimostranze della resistente sull'accaduto, il ricorrente, anziché fornire chiarimenti, aveva abbandonato la casa coniugale, senza provvedere nei mesi successivi, a versare alcunché, limitandosi a pagare la retta mensile della scuola frequentata dalle figlie.
A tal fine chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.c. con addebito al marito;
l'affido esclusivo delle minori, con diritto di visita in ambiente protetto;
l'assegnazione della casa familiare, di sua proprietà; un mantenimento per le due figlie non inferiore ad €. 2.000,00, oltre spese straordinarie;
un mantenimento per sé non inferiore ad €.1.000,00, in quanto economicamente non autosufficiente;
con vittoria di spese.
All'udienza presidenziale del 17 settembre 2019, entrambi comparivano, dinanzi al Presidente
(dott.ssa Garzo) il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava le figlie minori e ad entrambi i genitori in Per_1 Persona_2 regime di affidamento condiviso, con collocamento presso la madre;
disciplinava il diritto di visita padre-figlie, salvo diversi accordi;
assegnava la casa familiare -sita in Orta di Atella alla Via G.
Rossini, 7- alla resistente, collocatario delle figlie minori;
poneva a carico del ricorrente a titolo di mantenimento per le figlie minori il pagamento della somma di €. 1.200,00 (€.600,00 ciascuna) ed a titolo di mantenimento per la moglie la somma di €. 500,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile secondo indici annuali Istat;
oltre il 50% delle spese straordinarie;
infine nominava il GI e rinviava all'udienza del 13.12.2019.
Con memoria integrativa il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente;
l'accertamento della situazione patrimoniale delle parti tramite indagini di polizia tributaria, per il resto si riportava alle conclusioni precedenti.
Con comparsa di costituzione la resistente chiedeva l' affido condiviso delle minori;
per il resto si riportava alle precedenti conclusioni.
Concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., all'esito della comparizione delle parti all'udienza del
7.5.2021, attesa la conflittualità tra i coniugi in ordine alla gestione delle figlie minori venivano
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incaricati i SS territorialmente competenti al fine di predisporre un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali delle parti;
veniva, in parte, revocata l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori resa dalla dott.ssa (ordinanza del 29.5.2021 del precedente istruttore dott. . Per_3 Per_4
Espletata l'istruttoria con l'escussione dei testi, all'udienza del 27.9.2022 veniva delegata la Polizia
Tributaria per svolgere indagini sulla situazione patrimoniale delle parti (cfr. verbale di udienza del
27.9.2022).
Acquisite le relazioni, all'udienza del 10 novembre 2023 la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con ordinanza collegiale dell'11.3.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per il deposito del certificato di matrimonio del comune di celebrazione .
Acquisita la documentazione, all'udienza dell'11.9.2024, tenutasi in modalità cartolare, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione
Con ordinanza collegiale del 27.1.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per il deposito del certificato di matrimonio del comune di celebrazione non avendo le parti ottemperato a quanto richiesto.
Acquisita la documentazione, all'udienza del 18.4.2025, tenutasi in modalità cartolare, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione (cfr. ordinanza del 18/22 aprile 2025).
Con ordinanza collegiale del 17.6.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per l'ascolto delle minori, fissando l'udienza del 18.7.2025.
All'udienza del 18.7.2025, sentite le minori , sulle conclusioni in epigrafe rassegnate, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 30.7.2025 il P.M. chiedeva la pronuncia della separazione tra i coniugi.
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulle domande di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale
Per quanto concerne le domande di addebito della separazione avanzate reciprocamente da entrambe le parti, la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la c.d. comunione
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materiale e spirituale cui lo stesso dà vita ) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
“sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione,
Sez.I, sentenza n. 14840/2006).
Orbene, nel caso specifico la resistente ha fondato la domanda di addebito deducendo che la fine del rapporto matrimoniale era stata determinata dalla relazione extraconiugale che il marito intratteneva con altra donna, dall'abbandono da parte dello stesso dell'abitazione familiare con conseguente violazione degli obblighi di assistenza materiale e spirituale.
In riferimento, in particolare, all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (art.143,comma 2,c.c.) la giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale va data continuità (Cass. n.13747 del 2003; n.7859 del 2000; cfr. anche Cass. n.9472 del 1999), ha più volte affermato che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità e costituisce, di regola, causa della separazione personale.
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale;
in merito, poi, all'abbandono del tetto coniugale quale causa di addebito della separazione, rileva la Suprema Corte con orientamento condiviso dal tribunale che” “ L'abbandono del tetto coniugale deve comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis;
non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo tra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile” (cfr. ex plurimis Cass. 1224/2020 e Cass. 11162/2019)
Nel caso specifico, il Collegio osserva che non sono state provate le specifiche condotte poste dal ricorrente in violazione dei doveri coniugali eziologicamente riconducibili alla frattura dell'unione coniugale.
Il teste di parte resistente ( , fratello della resistente, escusso all'udienza del Testimone_1
19.11.22021) ha riferito : è vero, a gennaio 2018 è andato via e non è più tornato a vivere dalla
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moglie, me lo ha riferito mia sorella. È successo a seguito di un litigio. Mia sorella mi ha detto anche che il marito non l'ha aiutata economicamente successivamente, siamo stati noi familiari ad aiutarla, io. mio padre e mia madre. Anche attualmente ce ne occupiamo noi, la aiutiamo anche nella gestione dei figli…………il litigio a cui è conseguito l'abbandono della casa da parte del ricorrente è nato dal fatto che il aveva attivato on-line una carta di credito ad insaputa della moglie sul conto Pt_1 di quest'ultima. Si era quindi creato uno scoperto sul c/c di 2.000,00 euro a cui è seguita la Pers segnalazione a Crif e e per due anni mia sorella non ha potuto accedere a finanziamenti che sarebbero utili per attività commerciali che volevamo attivare io e lei”. In ordine alla relazione extraconiugale intrattenuta dal ricorrente ha riferito:“è vero, lo so perché me lo hanno riferito dei conoscenti comuni, non ricordo precisamente chi. Mi è capitato di vedere qualche foto in cui
[...]
e la donna in questione erano abbracciati. Le foto erano sui social………………… è vero, me Pt_1 lo hanno riferito dei conoscenti ed è capitato a me di vederlo con la compagna per strada o accompagnare i figli di quest'ultima a scuola”
L'altro teste vicina di casa della resistente, escussa all'udienza del 25.3.2022) Testimone_2 ha dichiarato: è vero, è andato via a gennaio 2018 ma io l'ho saputo qualche mese dopo,perché mio marito aveva problemi di salute in quel periodo. Mi fu detto da una vicina di casa e io chiamai la madre della , che mi raccontò i fatti. È vero che nei mesi successivi il CP_1 CP_2 [...]
non ha aiutato la moglie, posso dirlo perché le bambine sono sempre a casa mia. In ordine Pt_1 alla relazione extraconiugale del ricorrente ha riferito: : posso dire che sia iniziata la relazione perché me lo ha detto la bambina , che venne a casa mia e mi disse piangendo che il padre l'aveva Per_2 portata in vacanza in Calabria e le aveva fatto conoscere la compagna. Non so dire quando la relazione sia iniziata. La bambina me lo disse dopo l'estate 2019. Non ho mai visto il in Pt_1 compagnia di un'altra donna.”
In ordine alla domanda di addebito avanzata dal ricorrente, non specificatamente reiterata successivamente all'atto introduttivo, si rileva, comunque, che alcuna prova risulta fornita in ordine alla dedotta continua ingerenza nella vita dei coniugi da parte della famiglia di origine della resistente e, soprattutto, nella gestione delle figlie.
Dalle risultanze processuali non è emerso in modo chiaro l'invadenza dei suoceri nel menage familiare. In particolare il teste di parte ricorrente ( , amico di famiglia del ricorrente, Testimone_3 escusso all'udienza del 19.11.2021) ha riferito: “posso dire che una volta il ricorrente mi chiamò e mi chiese di andarlo a prendere. Andai a casa sua e ho assistito ad una discussione con la moglie in cui si lamentava della presenza dei suoceri e invitava la moglie a trasferirsi in un'altra casa.
L'episodio risale al 2018. In precedenza, avevo sentito parlare del problema il AP di e Pt_1 lo stesso posso dire che il AP di e anche stesso qualche Parte_1 Pt_1 Pt_1
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volta si sono lamentati per la presenza dei genitori della mi ha detto anche che CP_1 Pt_1 forse la soluzione era andarsene di casa con la sua famiglia.” Parimenti l'altro teste _4
, amico di famiglia del ricorrente, escusso all'udienza del 25.3.2022) ha, altresì, riferito:”
[...] posso dire che il AP di e anche stesso qualche volta si sono lamentati per la Pt_1 Pt_1 presenza dei genitori della mi ha detto anche che forse la soluzione era CP_1 Pt_1 andarsene di casa con la sua famiglia”
In ordine a tutte le circostanze oggetto di prova emerge, per entrambe le parti, una testimonianza de relato actoris o, comunque, riferite da altre persone, e, comunque, si tratta di episodi che si innestano in una situazione già irrimediabilmente compromessa.
Infatti, nella vicenda in esame, dalla stessa prospettazione di parte ricorrente e resistente emerge un'unione coniugale, comunque, caratterizzata da litigi tanto da giungere, negli ultimi anni, a non condividere più, neppure, il talamo coniugale (dalla relazione dei S.S. è emerso che già nel 2011 si verificava una prima separazione di fatto tra i coniugi, seguita, poi, da una riappacificazione e nel
2016 si registravano nuovamente problematiche che investivano la coppia).
Ne consegue che le domande di addebito devono essere rigettate e la separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art.151,comma 1, c.c.
Sull'affido delle figlie minori (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] Per_1 Persona_2 il 31.12.2010).
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere
l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il
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minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018
n. 30826).
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso delle minori e ,come disposto in via provvisoria;
del resto entrambe le parti hanno Per_1 Persona_2 avanzato richiesta in tal senso (cfr. comparsa di costituzione di parte resistente depositata il
2.12.2019; comparsa conclusionale depositata l'11.11.2024 ).
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata dei minori, ritiene il Collegio che vada confermato quella della madre.
Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita del padre con le figlie, occorre tener conto di quanto emerso dalla relazione dei SS (depositata in atti) . Significativo sul punto è la conclusione a cui gli operatori sono pervenuti in seguito a colloqui svolti con le minori. “Le ragazze pur mostrandosi molto critiche rispetto al comportamento del padre , che disapprovano, perché rivela il suo poco interesse a voler essere, anche nella separazione, un riferimento genitoriale presente .
Nonostante ciò non oppongono resistenze rigide alla possibilità di una ripresa degli incontri con lui, ma chiedono che il padre riveda il proprio modo di confrontarsi a loro nell'esercizio del proprio ruolo e del diritto di visita”
In sede di ascolto delle minori , all'udienza del 18.7.2025, è emersa l'aspettativa da parte delle stesse di un cambiamento della figura paterna, il desiderio di una maggiore presenza del padre nella loro vita …………Non abbiamo giorni fissi ……..Non ci sentiamo tutti i giorni……….Il rapporto è stato sempre così anzi adesso è migliorato, prima non si faceva neanche vedere e sentire . …………Però se lui cambiasse mi piacerebbe avere un rapporto con lui…………..Papà non si fa sentire anche per settimane……………Quando ci vediamo però ci vediamo tutti e tre insieme . Quando ci vediamo o sentiamo parliamo genericamente tipo come state, che state facendo………….Mi piacerebbe cambiare qualcosa nella situazione con AP ,tipo avere un rapporto più solido con AP.
Alla luce di quanto dichiarato è auspicabile, per il benessere delle minori, che il padre garantisca un rapporto costante e significativo con le stesse, accogliendo le istanze manifestate dalle figlie a
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condividere insieme una maggiore quotidianità , dimostrando una capacità di sintonizzarsi sui bisogni emotivi delle figlie e contribuendo in modo decisivo alla loro crescita equilibrata.
Pertanto, nell'esclusivo interesse delle minori, tenuto della loro età (15 e 14 anni) si prevedono visite libere, rimettendo alla volontà delle figlie ed alla sensibilità del padre ad accogliere le sollecitazioni di queste ultime, la scelta dei tempi e delle modalità , secondo soluzioni concordate di volta in volta con il padre, tenendo in prioritario conto le esigenze lavorative dello stesso e le esigenze delle minori oltre i loro impegni scolastici e ricreativi.
Il Collegio, in ossequio alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e al fine di scongiurare le conseguenze irrimediabili che il trascorrere del tempo può avere sulle relazioni genitore-figlie, ritiene, pertanto, di invitare il resistente, ove realmente intenzionato a costruire una relazione con le figlie a seguire un percorso educativo di potenziamento delle proprie competenze genitoriali per valutare l'effettiva serietà di motivazione, la idoneità delle capacità genitoriali e per sostenerlo in una adeguata riflessione sul proprio ruolo e sulle più corrette modalità di approccio delle minori.
Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.
Il titolo ad abitare per il coniuge è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Ne consegue che essendo la resistente il genitore collocatario delle figlie minori, la domanda di
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assegnazione della casa familiare - sita in Orta di Atella, alla via G.Rossini, 7- va accolta.
Sulla domanda di mantenimento della figlie minori (nata a [...] il [...]) e Per_1 [...]
(nata a [...] il [...]). Per_2
Relativamente all'obbligo di mantenimento del ricorrente nei confronti delle figlie, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti delle figlie, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie entrambe nate nel 2010), dei relativi impegni di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass.
n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza
1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi delle parti , il ricorrente nel corso del giudizio ha dedotto un peggioramento della propria situazione economica, ha dichiarato di percepire attualmente il reddito di cittadinanza;
in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di essere amministratore della società del padre (cfr. verbale di udienza del 2.3.2021);dalla relazione della GDF depositata in atti è emerso
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che non risulta intestatario di autoveicoli/motoveicoli , non risulta proprietario di beni immobili e/o terreni;
è risultato titolare di una partita iva attribuita in data 5.3.2013 – attività di commercio CP_ all'ingrosso di prodotti non alimentari- ha percepito dall' per l'anno 2022 (€.5.850,00); è risultato percettore di reddito di cittadinanza a far data dal mese di marzo del 2021 (€.5.000,00) , per l'anno 2022 ( €. 5.500,00 ) oltre €.200,00 (bonus luglio) e (€.150,00) per bonus novembre;
è risultato titolare di conti correnti, carte prepagate mentre la resistente ha dichiarato di essere disoccupata;
dalla relazione della GDF depositata è emerso che ha la nuda proprietà di due unità immobiliari;
è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato , data inizio 11/7/2020, con la società Evento
Franchising s.r.l, esercente attività di ristorazione;
è titolare di partecipazioni in due società; ha CP_ percepito per l'anno 2019 dall' ( €.3.477,11); ha percepito per l'anno 2020 redditi di lavoro dipendente tempo indeterminato €.1.905,80 ed a tempo determinato €.740,21 dalla società Evento
Franchising s.r.l. e redditi di lavoro dipendente tempo determinato €.156,64 dall' ; per l'anno CP_3
2021 redditi di lavoro dipendente tempo indeterminato €.569,14 dalla società Evento Franchising CP_ S.r.l. e redditi di lavoro tempo determinato €.8. 849,39 dall' ; vive, unitamente alle figlie minori, nell'abitazione familiare di cui ha la nuda proprietà (cfr. doc. in atti).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene fissare, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento delle figlie, la somma mensile di euro 600,00 -ossia € 300,00 ciascuna-, da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ciascun mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per le figlie come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Sulla domanda di mantenimento di parte resistente
Relativamente alla domanda di mantenimento proposta dalla resistente occorre in via preliminare verificare le capacità economiche delle parti, sia per valutare la sussistenza dell'an sia per valutare l'eventuale quantum.
In tema di separazione tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine
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economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato.
In giurisprudenza si è altresì affermato che “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione ( ex plurimis, Cass. N. 3974 del 2002;
n.4800 del 2002; n.5762 del 1997) e che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria e sufficiente ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali
e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle esigenze come sopra precisate (Cass. n. 3974 del 2002; n.4679 del 1998; n. 6612 del 1994; n. 11523 del 1990).
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario” (cfr.
Cass. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015)
Il Collegio, altresì, osserva che nel corso del giudizio non è emerso né è stato provato un tenore di vita particolarmente agiato della coppia in costanza di matrimonio (come viaggi o regali preziosi).
Tanto premesso, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè “i redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge , in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio ( in questi termini ex multis cfr. Cass.
4.12.2017 n. 28938; Cass. n. 12196 del16.5.2017).
Infine, il Collegio osserva che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, che costituisce la finalità precipua dell'assegno di cui all'art. 156 cod.civ..rappresenta, tuttavia, un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato, valutando non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal
12 R.G. n. 610/2019
reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti ( sul punto cfr.
Cass. 11.7.13 n.17199).
In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie, valutate le capacità patrimoniali di entrambi, considerato che la resistente è giovane (ha appena 35 anni) ; ha come titolo di studio un diploma di istruzione secondaria superiore, ha pregresse esperienze lavorative e, quindi, ha piena capacità lavorativa, il Collegio ritiene che non sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto della resistente all'assegno di mantenimento, con revoca dell'assegno previsto in sede presidenziale.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia (parziale soccombenza reciproca) le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]);
[...] Controparte_1
b) Rigetta le domande di addebito avanzate dalle parti;
c) Dispone l'affidamento delle figlie minori (nata a [...] il [...]) e Per_1 Persona_2
(nata a [...] il [...]) ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con diritto di visita del padre rimesso alla volontà delle parti ed all'esito di un positivo percorso per il
[...]
come indicato in parte motiva;
Pt_1
d) I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle figlie presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo; le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alle figlie, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.;
e) assegna ex art. 337 sexies c.c. la casa familiare -sita in Orta di Atella alla via G. Rossini ,7- alla resistente che l'abiterà unitamente alle figlie;
f) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Parte_1 Controparte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 600,00 (seicento,00) -ossia 300,00 euro ciascuna- per il mantenimento delle figlie (nata a [...] il [...]) e Per_1 Persona_2
(nata a [...] il [...]) oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa
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del 25-10-.2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
f) Nulla dispone a titolo di mantenimento per la resistente in assenza dei presupposti, con revoca, dal deposito della sentenza, dell'assegno di €.500,00 fissato in sede presidenziale;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per le annotazioni (atto n. 222, parte II, Serie
A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
h) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 17.9.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 610 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019 riservata in decisione all'udienza del 18.7.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Afragola alla Parte_1 C.F._1
Via G. Rossini, 34 presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Tignola che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Terzigno alla Via A. Diaz, 54 presso lo studio dell'Avv. Concetta Ambrosio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 R.G. n. 610/2019
All'udienza del 18 luglio 2025, all'esito dell'ascolto delle minori, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi documenti, atti e conclusioni chiedendo la decisione della causa, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 30.7.2025 il P.M. chiedeva pronunciarsi la separazione tra i coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18-1-2019 e ritualmente notificato, il ricorrente (nato a [...] il 23-10-
1983) , premesso di avere contratto matrimonio in Napoli in data 30 settembre 2009, con la resistente (nata a [...] il [...]) e che dalla loro unione sono nate due figlie (nata a Per_1
Napoli il 27.1.2010) e (nata a [...] il [...])- deduceva che la prosecuzione Persona_2 della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile per le ragioni specificamente indicate nel ricorso.
In particolare, esponeva che: il matrimonio era stato caratterizzato da amore, affetto e stima reciproca fino all'anno 2017 allorché veniva a mancare il padre del ricorrente, figura di riferimento dei coniugi nei momenti di litigi e supporto anche economico della coppia;
al contempo in quell'anno il suocero
(padre della faceva ritorno nella villa familiare dove abitavano anche i coniugi;
fino ad CP_1 allora il ricorrente si era preso cura delle figlie essendo la resistente impegnata nella sua attività di gestione di call center; con il ritorno del suocero nella dimora familiare frequenti erano diventati i litigi a causa delle continue ingerenze nel ménage familiare e soprattutto nella gestione delle figlie tanto che il ricorrente si vedeva esautorato nel suo ruolo di padre;
per ovviare a tale situazione aveva proposto alla resistente di trasferirsi altrove ma ella aveva anteposto la famiglia di origine alla sua;
tale situazione aveva deteriorato il rapporto coniugale e costretto il ricorrente a lasciare l'abitazione per rasserenare il clima familiare, divenuto ormai insostenibile, ma soprattutto per assicurare il benessere psicofisico delle minori.
A tal fine chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. con addebito alla moglie;
l'affido condiviso delle minori con dimora prevalente presso la madre;
il diritto di visita compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche delle minori;
un assegno a titolo di mantenimento in favore delle due figlie di €.400,00 (€. 200,00 a figlia), oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e successivamente documentate;
con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio la resistente, contestando le circostanze dedotte in ricorso in ordine alle cause della rottura dell'unione familiare, deduceva che l'unione coniugale nonostante i caratteri diametralmente opposti dei coniugi, era, comunque, proseguita nel tempo tra alti e bassi;
negli ultimi due anni di vita coniugale però le differenze caratteriali si erano sempre più acuite e l'unione si era incrinata a causa dei comportamenti del ricorrente sempre più ormai distaccato dalla moglie;
il ricorrente, infatti, aveva mostrato, negli ultimi tempi, un progressivo, crescente disinteresse verso il
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coniuge, non condividendo più neanche le scelte lavorative, prelevando dal conto comune somme di denaro senza fornire spiegazioni, disinteressandosi al rapporto affettivo con la resistente con la quale finiva per non condividere più il talamo coniugale;
tali comportamenti avevano ingenerato nella resistente la convinzione che il marito avesse relazioni extraconiugali, come confermato nell'agosto del 2019, allorché il ricorrente, all'insaputa della moglie, andava in vacanza con le figlie, in compagnia di un'altra donna e dei figli della stessa, comunicandolo alle proprie figlie soltanto al momento della partenza;
nel gennaio del 2018 in seguito ad una comunicazione di una segnalazione in CAI (Centrale di allarme interbancaria), aveva scoperto che il marito aveva utilizzato l'intero importo della carta di credito a lei intestata, senza neanche avvisarla, rendendole impossibile il rimpinguamento del conto;
alle rimostranze della resistente sull'accaduto, il ricorrente, anziché fornire chiarimenti, aveva abbandonato la casa coniugale, senza provvedere nei mesi successivi, a versare alcunché, limitandosi a pagare la retta mensile della scuola frequentata dalle figlie.
A tal fine chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.c. con addebito al marito;
l'affido esclusivo delle minori, con diritto di visita in ambiente protetto;
l'assegnazione della casa familiare, di sua proprietà; un mantenimento per le due figlie non inferiore ad €. 2.000,00, oltre spese straordinarie;
un mantenimento per sé non inferiore ad €.1.000,00, in quanto economicamente non autosufficiente;
con vittoria di spese.
All'udienza presidenziale del 17 settembre 2019, entrambi comparivano, dinanzi al Presidente
(dott.ssa Garzo) il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava le figlie minori e ad entrambi i genitori in Per_1 Persona_2 regime di affidamento condiviso, con collocamento presso la madre;
disciplinava il diritto di visita padre-figlie, salvo diversi accordi;
assegnava la casa familiare -sita in Orta di Atella alla Via G.
Rossini, 7- alla resistente, collocatario delle figlie minori;
poneva a carico del ricorrente a titolo di mantenimento per le figlie minori il pagamento della somma di €. 1.200,00 (€.600,00 ciascuna) ed a titolo di mantenimento per la moglie la somma di €. 500,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile secondo indici annuali Istat;
oltre il 50% delle spese straordinarie;
infine nominava il GI e rinviava all'udienza del 13.12.2019.
Con memoria integrativa il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente;
l'accertamento della situazione patrimoniale delle parti tramite indagini di polizia tributaria, per il resto si riportava alle conclusioni precedenti.
Con comparsa di costituzione la resistente chiedeva l' affido condiviso delle minori;
per il resto si riportava alle precedenti conclusioni.
Concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., all'esito della comparizione delle parti all'udienza del
7.5.2021, attesa la conflittualità tra i coniugi in ordine alla gestione delle figlie minori venivano
3 R.G. n. 610/2019
incaricati i SS territorialmente competenti al fine di predisporre un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali delle parti;
veniva, in parte, revocata l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori resa dalla dott.ssa (ordinanza del 29.5.2021 del precedente istruttore dott. . Per_3 Per_4
Espletata l'istruttoria con l'escussione dei testi, all'udienza del 27.9.2022 veniva delegata la Polizia
Tributaria per svolgere indagini sulla situazione patrimoniale delle parti (cfr. verbale di udienza del
27.9.2022).
Acquisite le relazioni, all'udienza del 10 novembre 2023 la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con ordinanza collegiale dell'11.3.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per il deposito del certificato di matrimonio del comune di celebrazione .
Acquisita la documentazione, all'udienza dell'11.9.2024, tenutasi in modalità cartolare, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione
Con ordinanza collegiale del 27.1.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per il deposito del certificato di matrimonio del comune di celebrazione non avendo le parti ottemperato a quanto richiesto.
Acquisita la documentazione, all'udienza del 18.4.2025, tenutasi in modalità cartolare, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione (cfr. ordinanza del 18/22 aprile 2025).
Con ordinanza collegiale del 17.6.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per l'ascolto delle minori, fissando l'udienza del 18.7.2025.
All'udienza del 18.7.2025, sentite le minori , sulle conclusioni in epigrafe rassegnate, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 30.7.2025 il P.M. chiedeva la pronuncia della separazione tra i coniugi.
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulle domande di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale
Per quanto concerne le domande di addebito della separazione avanzate reciprocamente da entrambe le parti, la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la c.d. comunione
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materiale e spirituale cui lo stesso dà vita ) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
“sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione,
Sez.I, sentenza n. 14840/2006).
Orbene, nel caso specifico la resistente ha fondato la domanda di addebito deducendo che la fine del rapporto matrimoniale era stata determinata dalla relazione extraconiugale che il marito intratteneva con altra donna, dall'abbandono da parte dello stesso dell'abitazione familiare con conseguente violazione degli obblighi di assistenza materiale e spirituale.
In riferimento, in particolare, all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (art.143,comma 2,c.c.) la giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale va data continuità (Cass. n.13747 del 2003; n.7859 del 2000; cfr. anche Cass. n.9472 del 1999), ha più volte affermato che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità e costituisce, di regola, causa della separazione personale.
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale;
in merito, poi, all'abbandono del tetto coniugale quale causa di addebito della separazione, rileva la Suprema Corte con orientamento condiviso dal tribunale che” “ L'abbandono del tetto coniugale deve comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis;
non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo tra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile” (cfr. ex plurimis Cass. 1224/2020 e Cass. 11162/2019)
Nel caso specifico, il Collegio osserva che non sono state provate le specifiche condotte poste dal ricorrente in violazione dei doveri coniugali eziologicamente riconducibili alla frattura dell'unione coniugale.
Il teste di parte resistente ( , fratello della resistente, escusso all'udienza del Testimone_1
19.11.22021) ha riferito : è vero, a gennaio 2018 è andato via e non è più tornato a vivere dalla
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moglie, me lo ha riferito mia sorella. È successo a seguito di un litigio. Mia sorella mi ha detto anche che il marito non l'ha aiutata economicamente successivamente, siamo stati noi familiari ad aiutarla, io. mio padre e mia madre. Anche attualmente ce ne occupiamo noi, la aiutiamo anche nella gestione dei figli…………il litigio a cui è conseguito l'abbandono della casa da parte del ricorrente è nato dal fatto che il aveva attivato on-line una carta di credito ad insaputa della moglie sul conto Pt_1 di quest'ultima. Si era quindi creato uno scoperto sul c/c di 2.000,00 euro a cui è seguita la Pers segnalazione a Crif e e per due anni mia sorella non ha potuto accedere a finanziamenti che sarebbero utili per attività commerciali che volevamo attivare io e lei”. In ordine alla relazione extraconiugale intrattenuta dal ricorrente ha riferito:“è vero, lo so perché me lo hanno riferito dei conoscenti comuni, non ricordo precisamente chi. Mi è capitato di vedere qualche foto in cui
[...]
e la donna in questione erano abbracciati. Le foto erano sui social………………… è vero, me Pt_1 lo hanno riferito dei conoscenti ed è capitato a me di vederlo con la compagna per strada o accompagnare i figli di quest'ultima a scuola”
L'altro teste vicina di casa della resistente, escussa all'udienza del 25.3.2022) Testimone_2 ha dichiarato: è vero, è andato via a gennaio 2018 ma io l'ho saputo qualche mese dopo,perché mio marito aveva problemi di salute in quel periodo. Mi fu detto da una vicina di casa e io chiamai la madre della , che mi raccontò i fatti. È vero che nei mesi successivi il CP_1 CP_2 [...]
non ha aiutato la moglie, posso dirlo perché le bambine sono sempre a casa mia. In ordine Pt_1 alla relazione extraconiugale del ricorrente ha riferito: : posso dire che sia iniziata la relazione perché me lo ha detto la bambina , che venne a casa mia e mi disse piangendo che il padre l'aveva Per_2 portata in vacanza in Calabria e le aveva fatto conoscere la compagna. Non so dire quando la relazione sia iniziata. La bambina me lo disse dopo l'estate 2019. Non ho mai visto il in Pt_1 compagnia di un'altra donna.”
In ordine alla domanda di addebito avanzata dal ricorrente, non specificatamente reiterata successivamente all'atto introduttivo, si rileva, comunque, che alcuna prova risulta fornita in ordine alla dedotta continua ingerenza nella vita dei coniugi da parte della famiglia di origine della resistente e, soprattutto, nella gestione delle figlie.
Dalle risultanze processuali non è emerso in modo chiaro l'invadenza dei suoceri nel menage familiare. In particolare il teste di parte ricorrente ( , amico di famiglia del ricorrente, Testimone_3 escusso all'udienza del 19.11.2021) ha riferito: “posso dire che una volta il ricorrente mi chiamò e mi chiese di andarlo a prendere. Andai a casa sua e ho assistito ad una discussione con la moglie in cui si lamentava della presenza dei suoceri e invitava la moglie a trasferirsi in un'altra casa.
L'episodio risale al 2018. In precedenza, avevo sentito parlare del problema il AP di e Pt_1 lo stesso posso dire che il AP di e anche stesso qualche Parte_1 Pt_1 Pt_1
6 R.G. n. 610/2019
volta si sono lamentati per la presenza dei genitori della mi ha detto anche che CP_1 Pt_1 forse la soluzione era andarsene di casa con la sua famiglia.” Parimenti l'altro teste _4
, amico di famiglia del ricorrente, escusso all'udienza del 25.3.2022) ha, altresì, riferito:”
[...] posso dire che il AP di e anche stesso qualche volta si sono lamentati per la Pt_1 Pt_1 presenza dei genitori della mi ha detto anche che forse la soluzione era CP_1 Pt_1 andarsene di casa con la sua famiglia”
In ordine a tutte le circostanze oggetto di prova emerge, per entrambe le parti, una testimonianza de relato actoris o, comunque, riferite da altre persone, e, comunque, si tratta di episodi che si innestano in una situazione già irrimediabilmente compromessa.
Infatti, nella vicenda in esame, dalla stessa prospettazione di parte ricorrente e resistente emerge un'unione coniugale, comunque, caratterizzata da litigi tanto da giungere, negli ultimi anni, a non condividere più, neppure, il talamo coniugale (dalla relazione dei S.S. è emerso che già nel 2011 si verificava una prima separazione di fatto tra i coniugi, seguita, poi, da una riappacificazione e nel
2016 si registravano nuovamente problematiche che investivano la coppia).
Ne consegue che le domande di addebito devono essere rigettate e la separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art.151,comma 1, c.c.
Sull'affido delle figlie minori (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] Per_1 Persona_2 il 31.12.2010).
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere
l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il
7 R.G. n. 610/2019
minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018
n. 30826).
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso delle minori e ,come disposto in via provvisoria;
del resto entrambe le parti hanno Per_1 Persona_2 avanzato richiesta in tal senso (cfr. comparsa di costituzione di parte resistente depositata il
2.12.2019; comparsa conclusionale depositata l'11.11.2024 ).
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata dei minori, ritiene il Collegio che vada confermato quella della madre.
Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita del padre con le figlie, occorre tener conto di quanto emerso dalla relazione dei SS (depositata in atti) . Significativo sul punto è la conclusione a cui gli operatori sono pervenuti in seguito a colloqui svolti con le minori. “Le ragazze pur mostrandosi molto critiche rispetto al comportamento del padre , che disapprovano, perché rivela il suo poco interesse a voler essere, anche nella separazione, un riferimento genitoriale presente .
Nonostante ciò non oppongono resistenze rigide alla possibilità di una ripresa degli incontri con lui, ma chiedono che il padre riveda il proprio modo di confrontarsi a loro nell'esercizio del proprio ruolo e del diritto di visita”
In sede di ascolto delle minori , all'udienza del 18.7.2025, è emersa l'aspettativa da parte delle stesse di un cambiamento della figura paterna, il desiderio di una maggiore presenza del padre nella loro vita …………Non abbiamo giorni fissi ……..Non ci sentiamo tutti i giorni……….Il rapporto è stato sempre così anzi adesso è migliorato, prima non si faceva neanche vedere e sentire . …………Però se lui cambiasse mi piacerebbe avere un rapporto con lui…………..Papà non si fa sentire anche per settimane……………Quando ci vediamo però ci vediamo tutti e tre insieme . Quando ci vediamo o sentiamo parliamo genericamente tipo come state, che state facendo………….Mi piacerebbe cambiare qualcosa nella situazione con AP ,tipo avere un rapporto più solido con AP.
Alla luce di quanto dichiarato è auspicabile, per il benessere delle minori, che il padre garantisca un rapporto costante e significativo con le stesse, accogliendo le istanze manifestate dalle figlie a
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condividere insieme una maggiore quotidianità , dimostrando una capacità di sintonizzarsi sui bisogni emotivi delle figlie e contribuendo in modo decisivo alla loro crescita equilibrata.
Pertanto, nell'esclusivo interesse delle minori, tenuto della loro età (15 e 14 anni) si prevedono visite libere, rimettendo alla volontà delle figlie ed alla sensibilità del padre ad accogliere le sollecitazioni di queste ultime, la scelta dei tempi e delle modalità , secondo soluzioni concordate di volta in volta con il padre, tenendo in prioritario conto le esigenze lavorative dello stesso e le esigenze delle minori oltre i loro impegni scolastici e ricreativi.
Il Collegio, in ossequio alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e al fine di scongiurare le conseguenze irrimediabili che il trascorrere del tempo può avere sulle relazioni genitore-figlie, ritiene, pertanto, di invitare il resistente, ove realmente intenzionato a costruire una relazione con le figlie a seguire un percorso educativo di potenziamento delle proprie competenze genitoriali per valutare l'effettiva serietà di motivazione, la idoneità delle capacità genitoriali e per sostenerlo in una adeguata riflessione sul proprio ruolo e sulle più corrette modalità di approccio delle minori.
Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.
Il titolo ad abitare per il coniuge è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Ne consegue che essendo la resistente il genitore collocatario delle figlie minori, la domanda di
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assegnazione della casa familiare - sita in Orta di Atella, alla via G.Rossini, 7- va accolta.
Sulla domanda di mantenimento della figlie minori (nata a [...] il [...]) e Per_1 [...]
(nata a [...] il [...]). Per_2
Relativamente all'obbligo di mantenimento del ricorrente nei confronti delle figlie, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti delle figlie, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie entrambe nate nel 2010), dei relativi impegni di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass.
n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza
1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi delle parti , il ricorrente nel corso del giudizio ha dedotto un peggioramento della propria situazione economica, ha dichiarato di percepire attualmente il reddito di cittadinanza;
in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di essere amministratore della società del padre (cfr. verbale di udienza del 2.3.2021);dalla relazione della GDF depositata in atti è emerso
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che non risulta intestatario di autoveicoli/motoveicoli , non risulta proprietario di beni immobili e/o terreni;
è risultato titolare di una partita iva attribuita in data 5.3.2013 – attività di commercio CP_ all'ingrosso di prodotti non alimentari- ha percepito dall' per l'anno 2022 (€.5.850,00); è risultato percettore di reddito di cittadinanza a far data dal mese di marzo del 2021 (€.5.000,00) , per l'anno 2022 ( €. 5.500,00 ) oltre €.200,00 (bonus luglio) e (€.150,00) per bonus novembre;
è risultato titolare di conti correnti, carte prepagate mentre la resistente ha dichiarato di essere disoccupata;
dalla relazione della GDF depositata è emerso che ha la nuda proprietà di due unità immobiliari;
è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato , data inizio 11/7/2020, con la società Evento
Franchising s.r.l, esercente attività di ristorazione;
è titolare di partecipazioni in due società; ha CP_ percepito per l'anno 2019 dall' ( €.3.477,11); ha percepito per l'anno 2020 redditi di lavoro dipendente tempo indeterminato €.1.905,80 ed a tempo determinato €.740,21 dalla società Evento
Franchising s.r.l. e redditi di lavoro dipendente tempo determinato €.156,64 dall' ; per l'anno CP_3
2021 redditi di lavoro dipendente tempo indeterminato €.569,14 dalla società Evento Franchising CP_ S.r.l. e redditi di lavoro tempo determinato €.8. 849,39 dall' ; vive, unitamente alle figlie minori, nell'abitazione familiare di cui ha la nuda proprietà (cfr. doc. in atti).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene fissare, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento delle figlie, la somma mensile di euro 600,00 -ossia € 300,00 ciascuna-, da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ciascun mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per le figlie come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Sulla domanda di mantenimento di parte resistente
Relativamente alla domanda di mantenimento proposta dalla resistente occorre in via preliminare verificare le capacità economiche delle parti, sia per valutare la sussistenza dell'an sia per valutare l'eventuale quantum.
In tema di separazione tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine
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economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato.
In giurisprudenza si è altresì affermato che “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione ( ex plurimis, Cass. N. 3974 del 2002;
n.4800 del 2002; n.5762 del 1997) e che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria e sufficiente ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali
e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle esigenze come sopra precisate (Cass. n. 3974 del 2002; n.4679 del 1998; n. 6612 del 1994; n. 11523 del 1990).
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario” (cfr.
Cass. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015)
Il Collegio, altresì, osserva che nel corso del giudizio non è emerso né è stato provato un tenore di vita particolarmente agiato della coppia in costanza di matrimonio (come viaggi o regali preziosi).
Tanto premesso, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè “i redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge , in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio ( in questi termini ex multis cfr. Cass.
4.12.2017 n. 28938; Cass. n. 12196 del16.5.2017).
Infine, il Collegio osserva che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, che costituisce la finalità precipua dell'assegno di cui all'art. 156 cod.civ..rappresenta, tuttavia, un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato, valutando non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal
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reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti ( sul punto cfr.
Cass. 11.7.13 n.17199).
In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie, valutate le capacità patrimoniali di entrambi, considerato che la resistente è giovane (ha appena 35 anni) ; ha come titolo di studio un diploma di istruzione secondaria superiore, ha pregresse esperienze lavorative e, quindi, ha piena capacità lavorativa, il Collegio ritiene che non sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto della resistente all'assegno di mantenimento, con revoca dell'assegno previsto in sede presidenziale.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia (parziale soccombenza reciproca) le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]);
[...] Controparte_1
b) Rigetta le domande di addebito avanzate dalle parti;
c) Dispone l'affidamento delle figlie minori (nata a [...] il [...]) e Per_1 Persona_2
(nata a [...] il [...]) ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con diritto di visita del padre rimesso alla volontà delle parti ed all'esito di un positivo percorso per il
[...]
come indicato in parte motiva;
Pt_1
d) I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle figlie presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo; le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alle figlie, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.;
e) assegna ex art. 337 sexies c.c. la casa familiare -sita in Orta di Atella alla via G. Rossini ,7- alla resistente che l'abiterà unitamente alle figlie;
f) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Parte_1 Controparte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 600,00 (seicento,00) -ossia 300,00 euro ciascuna- per il mantenimento delle figlie (nata a [...] il [...]) e Per_1 Persona_2
(nata a [...] il [...]) oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa
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del 25-10-.2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
f) Nulla dispone a titolo di mantenimento per la resistente in assenza dei presupposti, con revoca, dal deposito della sentenza, dell'assegno di €.500,00 fissato in sede presidenziale;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per le annotazioni (atto n. 222, parte II, Serie
A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
h) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 17.9.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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