Articolo 9 della Legge 3 maggio 1967, n. 315
Articolo 8Articolo 10
Versione
11 giugno 1967
Art. 9.
La pensione indiretta o di riversibilita' si determina prendendo a base la corrispondente pensione diretta calcolata in applicazione degli articoli 6, 7 e 8.
Il trattamento di quiescenza annuo lordo diretto composto dalla pensione teorica e dalla rendita vitalizia aggiuntiva di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 6, e' riversibile secondo le aliquote previste dal comma primo dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965 .
Sulle prime lire 195.000 l'aliquota di riversibilita' non puo', pero', essere inferiore all'80 per cento.
In nessun caso la pensione annua lorda indiretta o di riversibilita' risultante dalla applicazione del comma precedente puo' considerarsi interiore a lire 351.000.
L'importo della pensione indiretta di privilegio, nonche' quello della pensione di riversibilita' della pensione diretta di privilegio quando il sanitario sia morto per la stessa causa che ha dato luogo al conferimento dello assegno diretto privilegiato, e' pari al corrispondente importo della pensione diretta.
Nei casi di riversibilita' di pensione diretta di privilegio non contemplati dal precedente comma, il minimo previsto dal comma terzo e' elevato da lire 351.000 a lire 395.700 annue lorde.
Entrata in vigore il 11 giugno 1967