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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/10/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1550 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da nata a [...] il [...] e residente in [...] "
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alC.F. 1 G. Almirante, n.2, c.f. " C.F. 2 ), del Foro di Castrovillari(CS) edricorso, dall'avv. Francesco Damiano( c.f. elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Salvador Allende, 14, 87075-Trebisacce(CS)
Ricorrente
contro
,con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma Controparte_1
P.IVA 1 ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato(RM), (CF:
e difeso dall'avvocato GILDA AVENA (C.F.: C.F. 3
t) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio PEC: Email 1
n ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza Loreto, Per_1
22/A 87100 COSENZA presso l'Avvocatura dell' CP_1
resistente Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 7.4.2025, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha introdotto giudizio ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., al fine di sentir accogliere, previa rinnovazione della CTU medico legale, le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare che la sig.ra è invalida civile con Parte 1
totale e permanente inabilità lavorativa al 100% (art. 12 della L. 118/1971 e art. 8 D.Lgs. 509/198) dalla data della domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso CTU, e per l'effetto riconoscere mediante sentenza il beneficio diritto alla pensione di inabilità, come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
L'CP 1 ha resistito al ricorso instando per il suo rigetto.
La causa, ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
12.3.2025, data deposito atto di dissenso 09.03.2025) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 7.4.2025.
Ciò posto, valga sempre in via preliminare rilevare che parte ricorrente chiede declaratoria del suo diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 della legge n. 118/71, previo accertamento del relativo requisito sanitario.
Sul punto, valga rilevare che è inammissibile il capo di domanda volto all'accertamento del diritto alla prestazione alla luce del consolidato orientamento della SC: In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L-
,Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di و
cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass.
n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo). Tanto ritenuto e chiarito che secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Tanto premesso, nel merito il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Si premette che dagli atti di causa si evince che la competente commissione medica, sottoposta la ricorrente, nella seduta del 9.11.2023, a visita di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari, ha valutato l'istante < Pt 2 con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art.2
e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88, percentuale 80%, data decorrenza 09/11/2023>, così non confermando la permanenza del requisito del 100 per cento (invalida civile in misura pari al 100%, come da precedente visita del 30.1.2023); introdotto giudizio ex art. 445 bis c.p.c., il CTU nominato, esaminata la documentazione sanitaria e sottoposta a visita la perizianda, ha concluso nel senso della ricorrenza di un'invalidità in misura pari all'86 per cento dal dicembre 2023.
Ciò posto, il ricorso si rivela inammissibile siccome le contestazioni proposte afferiscono a profili eccentrici rispetto al tema di causa;
invero, parte ricorrente - senza muovere specifiche contestazioni alla consulenza atte a denunciare lacune diagnostiche o erroneità del dato scientifico- denuncia il mancato rispetto dei termini di deposito che è circostanza che al più determina la riduzione del compenso del ctu o la sua sostituzione ma che non inficia la validità delle conclusioni medico legali.
Parte ricorrente prospetta un possibile oblio dei dettagli rilevanti a causa del tempo trascorso> senza al contempo alcuna specifica denuncia di omissioni diagnostiche;
inoltre, parte ricorrente denuncia il contrasto tra le conclusioni rassegnate dal CTU e quelle rese da altro ctu in precedente giudizio ma, osserva il giudice che nel pregresso giudizio l'ausiliare ha visitato la perizianda in epoca antecedente e, evidentemente, le condizioni patologiche nel tempo possono variare, tanto in senso peggiorativo quanto migliorativo.
Pertanto, l'erroneità della consulenza per "contrasto" con precedente consulenza appare argomento del tutto incongruo ad inficiare le conclusioni rese dall'ausiliare.
Valga richiamare, sul punto, l'insegnamento della SC secondo cui il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. prevede che nel ricorso introduttivo del giudizio debbano essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di a.t.p.o.. La previsione si pone in linea con il dichiarato fine dell' introduzione dell' art. 445 bis c.p.c.., che è stato quello di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa contribuisce quindi a scoraggiare giudizi di merito fondati su ragioni meramente contrappositive alle conclusioni del c.t.u, richiedendo che le argomentazioni che vengono formulate ("specificate") propongano le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dall'ausiliare del Giudice ed esplicitino in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte.
-Avuto riguardo ai su esposti principi, il ricorso stanti i motivi di opposizione proposti – si rivela del tutto infondato, non contenendo alcun confronto critico con le conclusioni dell'ausiliare.
Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Cosenza, il 9 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1550 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da nata a [...] il [...] e residente in [...] "
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alC.F. 1 G. Almirante, n.2, c.f. " C.F. 2 ), del Foro di Castrovillari(CS) edricorso, dall'avv. Francesco Damiano( c.f. elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Salvador Allende, 14, 87075-Trebisacce(CS)
Ricorrente
contro
,con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma Controparte_1
P.IVA 1 ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato(RM), (CF:
e difeso dall'avvocato GILDA AVENA (C.F.: C.F. 3
t) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio PEC: Email 1
n ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza Loreto, Per_1
22/A 87100 COSENZA presso l'Avvocatura dell' CP_1
resistente Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 7.4.2025, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha introdotto giudizio ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., al fine di sentir accogliere, previa rinnovazione della CTU medico legale, le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare che la sig.ra è invalida civile con Parte 1
totale e permanente inabilità lavorativa al 100% (art. 12 della L. 118/1971 e art. 8 D.Lgs. 509/198) dalla data della domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso CTU, e per l'effetto riconoscere mediante sentenza il beneficio diritto alla pensione di inabilità, come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
L'CP 1 ha resistito al ricorso instando per il suo rigetto.
La causa, ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
12.3.2025, data deposito atto di dissenso 09.03.2025) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 7.4.2025.
Ciò posto, valga sempre in via preliminare rilevare che parte ricorrente chiede declaratoria del suo diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 della legge n. 118/71, previo accertamento del relativo requisito sanitario.
Sul punto, valga rilevare che è inammissibile il capo di domanda volto all'accertamento del diritto alla prestazione alla luce del consolidato orientamento della SC: In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L-
,Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di و
cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass.
n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo). Tanto ritenuto e chiarito che secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Tanto premesso, nel merito il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Si premette che dagli atti di causa si evince che la competente commissione medica, sottoposta la ricorrente, nella seduta del 9.11.2023, a visita di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari, ha valutato l'istante < Pt 2 con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art.2
e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88, percentuale 80%, data decorrenza 09/11/2023>, così non confermando la permanenza del requisito del 100 per cento (invalida civile in misura pari al 100%, come da precedente visita del 30.1.2023); introdotto giudizio ex art. 445 bis c.p.c., il CTU nominato, esaminata la documentazione sanitaria e sottoposta a visita la perizianda, ha concluso nel senso della ricorrenza di un'invalidità in misura pari all'86 per cento dal dicembre 2023.
Ciò posto, il ricorso si rivela inammissibile siccome le contestazioni proposte afferiscono a profili eccentrici rispetto al tema di causa;
invero, parte ricorrente - senza muovere specifiche contestazioni alla consulenza atte a denunciare lacune diagnostiche o erroneità del dato scientifico- denuncia il mancato rispetto dei termini di deposito che è circostanza che al più determina la riduzione del compenso del ctu o la sua sostituzione ma che non inficia la validità delle conclusioni medico legali.
Parte ricorrente prospetta un possibile oblio dei dettagli rilevanti a causa del tempo trascorso> senza al contempo alcuna specifica denuncia di omissioni diagnostiche;
inoltre, parte ricorrente denuncia il contrasto tra le conclusioni rassegnate dal CTU e quelle rese da altro ctu in precedente giudizio ma, osserva il giudice che nel pregresso giudizio l'ausiliare ha visitato la perizianda in epoca antecedente e, evidentemente, le condizioni patologiche nel tempo possono variare, tanto in senso peggiorativo quanto migliorativo.
Pertanto, l'erroneità della consulenza per "contrasto" con precedente consulenza appare argomento del tutto incongruo ad inficiare le conclusioni rese dall'ausiliare.
Valga richiamare, sul punto, l'insegnamento della SC secondo cui il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. prevede che nel ricorso introduttivo del giudizio debbano essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di a.t.p.o.. La previsione si pone in linea con il dichiarato fine dell' introduzione dell' art. 445 bis c.p.c.., che è stato quello di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa contribuisce quindi a scoraggiare giudizi di merito fondati su ragioni meramente contrappositive alle conclusioni del c.t.u, richiedendo che le argomentazioni che vengono formulate ("specificate") propongano le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dall'ausiliare del Giudice ed esplicitino in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte.
-Avuto riguardo ai su esposti principi, il ricorso stanti i motivi di opposizione proposti – si rivela del tutto infondato, non contenendo alcun confronto critico con le conclusioni dell'ausiliare.
Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Cosenza, il 9 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti