Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 31/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3080/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3080/2024 promossa congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente dagli Avv. ti DONELLA BONCIANI e
ALESSIA SALATINO ed elettivamente domiciliata in Montevarchi (AR), via Sante Tani, 26/4
e da
, nato a [...] il [...] ( ), anch'essa Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'Avv. DEBORA GUARNIERI ed elettivamente domiciliato in San
Giovanni Valdarno (AR), Via G. Da San Giovanni n.87
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 9/12/2024 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “
1.Il figlio verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e verrà collocato Per_1 prevalentemente presso la madre, nell'abitazione familiare sita in Montevarchi (AR), Via delle
Padulette n.69/1;
2. La casa familiare sita in Montevarchi (AR), Via delle Padulette n.69/1, di proprietà dei genitori della Sig.ra verrà assegnata alla madre;
Pt_1
3. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative, ad esempio, all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre ciascuno dei genitori adotterà autonomamente le scelte di ordinaria amministrazione;
Il diritto di visita e di intrattenimento dei genitori con il figlio, verranno disciplinati come segue:
- trascorrerà con il padre fine settimana alternati: nel fine settimana di sua pertinenza, il Per_1
padre potrà intrattenersi con il figlio dalle ore 18:00 del venerdì, sino alla domenica dopo cena, quando il Sig. riaccompagnerà il minore presso l'abitazione della madre;
Pt_2
- Nel periodo infrasettimanale, quando il fine settimana sarà di pertinenza della madre, il padre potrà stare con il martedì ed il venerdì, dall'uscita da scuola sino al dopo cena, quando il Sig. Per_1 riaccompagnerà il minore presso l'abitazione della madre;
quando il fine settimana, invece, Pt_2 sarà di pertinenza del padre, il Sig. potrà intrattenersi con il figlio il martedì dall'uscita da Pt_2 scuola sino al dopo cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
- Qualora uno dei genitori sia impossibilitato (per sopravvenuti motivi di lavoro, malattia, impegni familiari improrogabili, etc.) ad intrattenersi con il figlio nei giorni di sua spettanza, i genitori concordano che il figlio si intrattenga presso l'altro genitore;
qualora entrambi i genitori siano impossibilitati ad intrattenersi con il figlio per i medesimi motivi sopra, gli stessi concordano che il minore venga affidato alternativamente ai nonni materni, alla zia o ad amici di famiglia individuati di volta in volta dai genitori di comune Per_2 accordo;
in mancanza di ognuna delle figure summenzionate, i genitori concordano che venga di comune accordo individuata una baby-sitter.
Qualora, in casi di carattere eccezionale, uno dei genitori sia impossibilitato ad intrattenersi con il figlio per un giorno intero o più, le parti concordano che questi possa recuperare il tempo non trascorso con il figlio in giorni concordemente individuati dai genitori.
Ogni variazione rispetto al calendario pattuito, dovrà essere comunicato tempestivamente all'altro genitore. I genitori, in ogni caso, si impegnano a modificare saltuariamente il suddetto calendario in caso di malattia e/o esigenze del minore, oltre che ad assecondare quando possibile le sue richieste di spostamento e consentire che, nei giorni di spettanza di un genitore, l'altro possa far visita al figlio.
Ciascun genitore si impegna a rispondere prontamente a chiamate/messaggi dell'altro genitore, nell'interesse preminente del figlio.
Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio almeno una settimana di vacanza, da comunicare all'altro entro il mese di maggio di ogni anno.
Per i restanti giorni delle vacanze estive, le parti pattuiscono che venga mantenuto il calendario di cui sopra, salvo garantire che ciascun genitore, nei giorni di rispettiva spettanza, possa trascorrere con il figlio anche le ore durante le quali lo stesso avrebbe dovuto essere a scuola, facendo anche ricorso, quando necessario, all'aiuto dei nonni materni, della zia , della baby-sitter o degli Per_2
amici di famiglia individuati di volta in volta dai genitori di comune accordo. Le parti concordano altresì che il figlio, ogni estate, partecipi ai campi estivi concordemente individuati da entrambi.
Infine le parti pattuiscono che, durante il predetto periodo estivo, venga garantito a ciascun genitore il diritto di visitare il figlio mentre si trovi presso l'altro genitore.
trascorrerà con ciascun genitore esattamente il 50% del periodo natalizio, in particolare Per_1
trascorrendo Natale e Capodanno con ciascun genitore ad anni alterni;
nel periodo pasquale, invece,
trascorrerà ad anni alterni quattro giorni (di cui il giorno di Pasqua) con un genitore e tre Per_1
giorni (di cui il giorno di Pasquetta) con l'altro; le altre vacanze ed i ponti durante il corso dell'anno verranno trascorse con l'uno o con l'altro genitore previo accordo tra le parti, ad anni alterni con ciascun genitore;
i genitori si accorderanno di volta in volta per quanto riguarda altre eventuali ricorrenze (ad es., compleanni dei nonni, dei genitori, di altri parenti, etc.). Invece, entrambi i genitori trascorreranno insieme al figlio tutti i compleanni di quest'ultimo.
5. I Sigg.ri e prestano sin da ora il proprio e reciproco consenso per ottenere e/o Pt_1 Pt_2 rinnovare passaporto e/o documenti per l'espatrio del figlio ed a portare quest'ultimo all'estero, previo congruo preavviso all'altro genitore;
6. Entrambi i genitori dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, per questo motivo, concordano che ciascuno provvederà al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva spettanza;
7.L'importo dell'assegno unico verrà percepito da entrambi nella misura del 50 % e, nella stessa misura, entrambi potranno godere delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per il figlio;
8. Entrambi i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie necessarie al minore, come meglio precisato nel protocollo del Tribunale di Arezzo.
Ove non urgenti, dette spese dovranno essere preventivamente concordate dalle parti. Con specifico riferimento alle spese sanitarie, le parti pattuiscono che ogni importo verrà diviso a metà tra i genitori, con doppia fatturazione intestata a ciascuno dei due;
9.Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese dai genitori in via autonoma nei rispettivi giorni di permanenza del figlio presso di loro. Le decisioni di straordinaria amministrazione e quelle che, in ogni caso, siano destinate ad incidere durevolmente e notevolmente sulla vita del figlio, saranno invece assunte da entrambi i genitori di comune accordo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: riassetto a seguito di mutamento residenza di uno dei genitori, ricorso a lezioni private, soggiorni all'estero, uso del telefono cellulare, acquisto del motorino, tipo di taglio di capelli, etc.).
10. I genitori si impegneranno a non ostacolare i rapporti familiari di con ascendenti e Per_1
parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché con quanti abbiano costruito con lui significativi legami.
Ciascun genitore si impegna a comunicare preventivamente all'altro, di volta in volta, le occasioni in cui il minore si intrattenga con parenti, ascendenti e simili.
11. Ciascun genitore, nell'interesse preminente del figlio, si impegna a comunicare all'altro il nome dell'eventuale nuovo partner stabile (intendendosi per tale il/la compagno/a che intrattenga con l'uno o l'altro genitore una relazione di almeno 5/6 mesi). Il genitore potrà far conoscere il proprio partner al figlio solo qualora la relazione sia duratura, stabile e non rechi pregiudizio al minore.
12. Con riferimento ai rapporti patrimoniali ed economici intercorsi tra le parti durante il periodo di convivenza, le parti pattuiscono che la Sig.ra versi al Sig. la metà dell'importo a Pt_1 Pt_2
suo tempo sostenuto dal medesimo per la ristrutturazione della casa familiare sita in Montevarchi, via delle Padulette 69/1. In particolare, la stessa verserà al Sig. la cifra di euro 8.000,00 in Pt_2
rate mensili di euro 1.000,00 a partire dal mese di febbraio 2025, sino al mese di settembre 2025.
13. Ad eccezione di quanto al punto 12, le parti dichiarano di aver sistemato tra loro ogni altra questione relativa alla divisione dei beni oggetto di comproprietà e di aver definito ogni eventuale rapporto di ordine economico tra loro.” Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 9/12/2024, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 31.01.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni