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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa Francesca Caputo Presidente est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4684/2023, avente ad oggetto “altri istituti di diritto di famiglia”
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Stefanizzi, come da mandato in atti Parte_1
-RICORRENTE-
E
rappresentato e difeso dall' avv. Benedetta Fiore, come da mandato in atti;
CP_1
-RESISTENTE-
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 3.3.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.6.2023, chiedeva che il rapporto genitoriale con il figlio Parte_1
, nato in data [...], fosse regolamentato in ossequio alle condizioni articolate in Persona_1 ricorso.
Con comparsa depositata in data 2.11.2023 si costituiva che, opponendosi alla CP_1 ricostruzione fattuale articolate dalla ricorrente, prospettava una normazione alternativa dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 3.3.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle questioni controverse, come di seguito riportato e trascritto:
Con la precisazione che nelle giornate di lunedì, a settimane alterne, il figlio si trattenga con il padre per due ore decorrenti dall'uscita da scuola o dal diverso orario che le parti converranno;
La causa, pertanto, è stata immediatamente trattenuta per la decisione.
Rileva il Tribunale che le condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, non siano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione convenuta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione;
quanto alla regolamentazione delle spese straordinarie, devono intendersi richiamate le previsioni delineate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.T.M.
- dispone che i rapporti tra le parti e il figlio minore vengano regolamentati in ossequio alle condizioni innanzi delineate;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Lecce, 16.4.2025
Il Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo)