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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/04/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 107/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 107/2019 R.G. vertente tra
(P.I.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Francesco
Clausi; appellante
e
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- CP1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Arcidiacono;
appellata
e
(C.F.: ); CP2 C.F._1
(C.F.: ); Controparte_3 C.F._2
VOCI (C.F.: ; Parte_2 C.F._3
appellati non costituiti
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1991/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 27.11.2018, avente ad oggetto azione di accertamento negativo del credito in materia di contratti bancari
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI: accogliere l'appello proposto da Parte_3 poiché fondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, riformare nel singolo capo censurato, la sentenza civile N° 1991/2018, emessa dal Tribunale di Catanzaro, in persona del Giudice Dott.ssa Wanda Romanò, nell'ambito del procedimento civile rubricato al N° 5996/2018 e notificata in data 11/12/2018, con pronuncia del seguente tenore: “Riconosciuta l'infondatezza della domanda spiegata da parte avversa in primo grado di giudizio, rigetta la relativa domanda con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, in via subordinata, riconoscere all'appellato la somma di € 5.079,99, con compensazione di spese e competenze”.
Per l'appellata: “Voglia l'On. Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto sulla base dei motivi sopra articolati ai sensi dell'art. 342 c.p.c; In via ancora preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello proposto sulla base dei motivi sopra articolati ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito respingere l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare
l'impugnata sentenza, sulla scorta delle motivazioni sopra espresse;
Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art.
93 c.p.c.”.
FATTO
1. Con atto di citazione notificato il 04/11/2015, l' in persona del suo CP1
legale rappresentante p.t. Sig. , premesso di aver stipulato con CP2 [...]
filiale di Catanzaro, un rapporto di conto corrente con apertura di CP4
credito n. 223801 in data 04/05/2009 e che l'Istituto di credito aveva addebitato illegittimamente interessi monetari passivi mediante il sistema della capitalizzazione trimestrale e commissioni di massimo scoperto non dovute, conveniva in giudizio per sentire accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o Controparte_4
inefficacia della clausola in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della commissione di massimo scoperto, della commissione disponibilità fondi;
accertare e dichiarare non dovute le spese, commissioni e remunerazioni
2 applicate;
nonché accertare e dichiarare, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto rapporto dare e avere tra le parti.
Si costituiva la a quale impugnava e contestava ogni avversa Controparte_4
istanza, chiedendone il rigetto. Chiedeva, altresì, di essere autorizzata alla chiamata in causa dei GG.ri , e quali Controparte_3 CP2 Parte_4
fideiussori della e con domanda riconvenzionale chiedeva la condanna CP1 dell'attrice e dei terzi in solido al pagamento del saldo passivo risultante dall'estratto conto pari ad €52.000,00 oltre interessi moratori, commissioni e accessori.
All'udienza del 20/10/2016 i terzi chiamati non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruita la causa con l'espletamento di c.t.u. contabile, con sentenza n. 1991/18 il
Tribunale così statuiva: “accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione
e, per l'effetto, condanna la Banca convenuta alla corresponsione, in favore di
[...]
CP
della somma di € 8.725,45, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
compensa le spese di lite, comprese quelle di C.T.U. già liquidate con separato decreto”.
Segnatamente, il giudice di prime cure, affermata la validità del contratto contenente la sola sottoscrizione del cliente, riteneva legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata dalla sino al 31.12.2013 in quanto CP4
conforme alle prescrizioni di cui alla delibera CICR del 09.02.2000, la escludeva invece dall'01.01.2014 secondo quanto previsto dall'art. 120 TUB e dalla delibera
CICR 3 agosto 2016, con conseguente rideterminazione del saldo in €49.248,48 (in luogo di €49.880,54).
Con riferimento alla censurata commissione di massimo scoperto e agli altri addebiti per commissione disponibilità fondi, il Tribunale rilevava che nel contratto di affidamento del 04.05.2009 non era stata pattuita la commissione di massimo scoperto ma le “spese trimestrali di gestione fidi” da calcolare e addebitare trimestralmente in ragione di determinati scaglioni;
che tali spese erano state addebitate solo nel secondo semestre 2009 perché a partire dal terzo trimestre 2009 era stata conteggiata la “spesa per servizio di affidamento in conto” pari all'1% annuo, non prevista nel contratto. Richiamata quindi la disciplina dettata dall'art. 2 bis legge n. 2/09, riteneva che la non avesse rispettato la disciplina della CP4
predeterminazione dei corrispettivi dovuti per la messa a disposizione dei fondi, adeguandosi alla normativa vigente in materia solo dal 30.06.2012, data in cui con
3 comunicazione espressa al correntista, aveva applicato la c.d. commissione omnicomprensiva, in conformità all'art. 117 bis TUB.
Il giudice di prime cure determinava quindi in €45.382,61 il saldo a debito del correntista a seguito della esclusione delle commissioni non previste in contratto ed addebitate sino al 30.06.2012 e, dato atto che in corso di causa la società aveva estinto il conto corrente attraverso un pagamento a mezzo bonifico del 30.03.2016 in favore della per €53.526,00 al solo fine di eliminare la segnalazione di CP4 sconfino operata presso la Centrale Rischi dall' convenuto e con espressa CP5
riserva di agire per ottenere la ripetizione – di fatto domandata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. – delle somme indebitamente corrisposte, condannava la alla restituzione in favore dell'attrice della somma di €8.725,45, oltre interessi CP4
legali.
2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
16.01.2019, nelle more subentrata a Parte_1 Controparte_4
lamentandone la erroneità nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che la CP4 al momento della stipula del contratto di conto corrente con l'appellata non aveva pattuito alcuna commissione di massimo scoperto ma “le spese trimestrali di gestione fidi” da calcolare e addebitare trimestralmente in ragione di determinati scaglioni e che solo successivamente al 30.6.2012 aveva applicato la c.d. “commissione omnicomprensiva” in conformità all'art. 117 bis TUB e rispettato la predetta normativa, posto che l'Istituto di credito aveva sempre rispettato le regole dettate in materia di trasparenza e buona fede in ossequio all'art. 6 della delibera CIRC
09/02/2000. Denunciava, inoltre, l'erroneità del conteggio eseguito dal Giudice di prime cure in relazione alle commissioni non previste in contratto ma addebitate fino al 30.6.2012 pari ad € 4.497,93, poiché l'appellata era sempre stata resa edotta di tutte le spese e commissioni da corrispondere e comunque il saldo da estratti conto al 30.9.2015 era pari ad € 49.880,54 mentre il saldo ricalcolato, alla medesima data, era € 44.800,500, per cui la differenza era pari ad € 5.079,99 e non pari ad € 8.725,45.
Chiedeva, quindi, che in riforma della sentenza impugnata, venisse riconosciuta l'infondatezza della domanda spiegata da parte avversa in primo grado di giudizio e rigettata la relativa domanda con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, ovvero in via subordinata che venisse riconosciuta all'appellato la somma di € 5.079,99, con compensazione di spese e competenze.
4 Con comparsa del 29.03.2019 si costituiva la società che eccepiva in CP1 via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito deduceva la totale infondatezza dello stesso, chiedendone il rigetto.
All'esito della prima udienza del 28.05.2019 la Corte rinviava al 10.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'11.03.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
2.Anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in
5 considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
3.L'appello non può trovare accoglimento.
Come è noto l'art. 2 bis del d.l. 185/2008 conv. in legge 2/09 ha stabilito la nullità della CMS e di tutte le clausole, anche diversamente denominate, che prevedano una remunerazione per la banca per la messa a disposizione di una linea di credito indipendentemente dal suo utilizzo, salvo che le clausole siffatte siano approvate per iscritto e con previsione del tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate in misura omnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento, con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo e con obbligo di rendicontazione. L'art. 117-bis del testo unico bancario, inserito dall'art.
6-bis del
D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011, disciplina ora la remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti: i contratti di apertura di credito possono prevedere, a pena di nullità di clausole difformi, esclusivamente una commissione onnicomprensiva, calcolata in misura proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, di ammontare non superiore allo 0,50%, per trimestre, della somma affidata, oltre a un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
Ora, come accertato dal c.t.u., il contratto di affidamento in controversia non conteneva la pattuizione della c.ms., bensì unicamente le spese trimestrali di gestione fidi e che solo a far data dal 30.06.2012 la banca si è adeguata alla citata normativa, mediante l'applicazione di una commissione omnicomprensiva calcolata nel rispetto del citato art. 117 bis TUB.
Risulta, pertanto, legittima l'espunzione degli addebiti a titolo di commissioni non previste in contratto pari ad €4.497,93.
Correttamente, dunque, il saldo del conto corrente è stato rideterminato in
€44.800,55, dovendo escludersi l'ulteriore somma di €582,06 per effetto della eliminazione di ogni capitalizzazione dall'01.01.2014.
6 Il Tribunale ha quindi condannato la banca alla restituzione, in favore della società
CP
, della somma di €8.725,45 quale differenza tra il saldo di chiusura pagato dalla correntista (pari ad €53.526,00) ed il saldo reale accertato dal TU (€44.800,00
“quale saldo finale risultante dai calcoli sopra illustrati, previa epurazione delle differenza per anatocismo e indebite commissioni”).
L'errore di calcolo denunciato con l'atto di gravame è dunque insussistente, avendo l'appellante omesso di considerare l'importo effettivamente pagato dalla società appellata.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione Parte_1
notificata il 16.01.2019, nei confronti di in persona del legale CP1
rappresentante pro-tempore, , e CP2 Controparte_3 Parte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1991/2018, pubblicata il
27.11.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle CP1
spese del presente grado che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Vincenzo Arcidiacono, dichiaratosi antistatario;
c) nulla sulle spese nei riguardi degli appellati non costituiti.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 107/2019 R.G. vertente tra
(P.I.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Francesco
Clausi; appellante
e
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- CP1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Arcidiacono;
appellata
e
(C.F.: ); CP2 C.F._1
(C.F.: ); Controparte_3 C.F._2
VOCI (C.F.: ; Parte_2 C.F._3
appellati non costituiti
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1991/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 27.11.2018, avente ad oggetto azione di accertamento negativo del credito in materia di contratti bancari
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI: accogliere l'appello proposto da Parte_3 poiché fondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, riformare nel singolo capo censurato, la sentenza civile N° 1991/2018, emessa dal Tribunale di Catanzaro, in persona del Giudice Dott.ssa Wanda Romanò, nell'ambito del procedimento civile rubricato al N° 5996/2018 e notificata in data 11/12/2018, con pronuncia del seguente tenore: “Riconosciuta l'infondatezza della domanda spiegata da parte avversa in primo grado di giudizio, rigetta la relativa domanda con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, in via subordinata, riconoscere all'appellato la somma di € 5.079,99, con compensazione di spese e competenze”.
Per l'appellata: “Voglia l'On. Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto sulla base dei motivi sopra articolati ai sensi dell'art. 342 c.p.c; In via ancora preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello proposto sulla base dei motivi sopra articolati ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito respingere l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare
l'impugnata sentenza, sulla scorta delle motivazioni sopra espresse;
Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art.
93 c.p.c.”.
FATTO
1. Con atto di citazione notificato il 04/11/2015, l' in persona del suo CP1
legale rappresentante p.t. Sig. , premesso di aver stipulato con CP2 [...]
filiale di Catanzaro, un rapporto di conto corrente con apertura di CP4
credito n. 223801 in data 04/05/2009 e che l'Istituto di credito aveva addebitato illegittimamente interessi monetari passivi mediante il sistema della capitalizzazione trimestrale e commissioni di massimo scoperto non dovute, conveniva in giudizio per sentire accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o Controparte_4
inefficacia della clausola in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della commissione di massimo scoperto, della commissione disponibilità fondi;
accertare e dichiarare non dovute le spese, commissioni e remunerazioni
2 applicate;
nonché accertare e dichiarare, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto rapporto dare e avere tra le parti.
Si costituiva la a quale impugnava e contestava ogni avversa Controparte_4
istanza, chiedendone il rigetto. Chiedeva, altresì, di essere autorizzata alla chiamata in causa dei GG.ri , e quali Controparte_3 CP2 Parte_4
fideiussori della e con domanda riconvenzionale chiedeva la condanna CP1 dell'attrice e dei terzi in solido al pagamento del saldo passivo risultante dall'estratto conto pari ad €52.000,00 oltre interessi moratori, commissioni e accessori.
All'udienza del 20/10/2016 i terzi chiamati non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruita la causa con l'espletamento di c.t.u. contabile, con sentenza n. 1991/18 il
Tribunale così statuiva: “accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione
e, per l'effetto, condanna la Banca convenuta alla corresponsione, in favore di
[...]
CP
della somma di € 8.725,45, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
compensa le spese di lite, comprese quelle di C.T.U. già liquidate con separato decreto”.
Segnatamente, il giudice di prime cure, affermata la validità del contratto contenente la sola sottoscrizione del cliente, riteneva legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata dalla sino al 31.12.2013 in quanto CP4
conforme alle prescrizioni di cui alla delibera CICR del 09.02.2000, la escludeva invece dall'01.01.2014 secondo quanto previsto dall'art. 120 TUB e dalla delibera
CICR 3 agosto 2016, con conseguente rideterminazione del saldo in €49.248,48 (in luogo di €49.880,54).
Con riferimento alla censurata commissione di massimo scoperto e agli altri addebiti per commissione disponibilità fondi, il Tribunale rilevava che nel contratto di affidamento del 04.05.2009 non era stata pattuita la commissione di massimo scoperto ma le “spese trimestrali di gestione fidi” da calcolare e addebitare trimestralmente in ragione di determinati scaglioni;
che tali spese erano state addebitate solo nel secondo semestre 2009 perché a partire dal terzo trimestre 2009 era stata conteggiata la “spesa per servizio di affidamento in conto” pari all'1% annuo, non prevista nel contratto. Richiamata quindi la disciplina dettata dall'art. 2 bis legge n. 2/09, riteneva che la non avesse rispettato la disciplina della CP4
predeterminazione dei corrispettivi dovuti per la messa a disposizione dei fondi, adeguandosi alla normativa vigente in materia solo dal 30.06.2012, data in cui con
3 comunicazione espressa al correntista, aveva applicato la c.d. commissione omnicomprensiva, in conformità all'art. 117 bis TUB.
Il giudice di prime cure determinava quindi in €45.382,61 il saldo a debito del correntista a seguito della esclusione delle commissioni non previste in contratto ed addebitate sino al 30.06.2012 e, dato atto che in corso di causa la società aveva estinto il conto corrente attraverso un pagamento a mezzo bonifico del 30.03.2016 in favore della per €53.526,00 al solo fine di eliminare la segnalazione di CP4 sconfino operata presso la Centrale Rischi dall' convenuto e con espressa CP5
riserva di agire per ottenere la ripetizione – di fatto domandata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. – delle somme indebitamente corrisposte, condannava la alla restituzione in favore dell'attrice della somma di €8.725,45, oltre interessi CP4
legali.
2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
16.01.2019, nelle more subentrata a Parte_1 Controparte_4
lamentandone la erroneità nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che la CP4 al momento della stipula del contratto di conto corrente con l'appellata non aveva pattuito alcuna commissione di massimo scoperto ma “le spese trimestrali di gestione fidi” da calcolare e addebitare trimestralmente in ragione di determinati scaglioni e che solo successivamente al 30.6.2012 aveva applicato la c.d. “commissione omnicomprensiva” in conformità all'art. 117 bis TUB e rispettato la predetta normativa, posto che l'Istituto di credito aveva sempre rispettato le regole dettate in materia di trasparenza e buona fede in ossequio all'art. 6 della delibera CIRC
09/02/2000. Denunciava, inoltre, l'erroneità del conteggio eseguito dal Giudice di prime cure in relazione alle commissioni non previste in contratto ma addebitate fino al 30.6.2012 pari ad € 4.497,93, poiché l'appellata era sempre stata resa edotta di tutte le spese e commissioni da corrispondere e comunque il saldo da estratti conto al 30.9.2015 era pari ad € 49.880,54 mentre il saldo ricalcolato, alla medesima data, era € 44.800,500, per cui la differenza era pari ad € 5.079,99 e non pari ad € 8.725,45.
Chiedeva, quindi, che in riforma della sentenza impugnata, venisse riconosciuta l'infondatezza della domanda spiegata da parte avversa in primo grado di giudizio e rigettata la relativa domanda con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, ovvero in via subordinata che venisse riconosciuta all'appellato la somma di € 5.079,99, con compensazione di spese e competenze.
4 Con comparsa del 29.03.2019 si costituiva la società che eccepiva in CP1 via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito deduceva la totale infondatezza dello stesso, chiedendone il rigetto.
All'esito della prima udienza del 28.05.2019 la Corte rinviava al 10.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'11.03.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
2.Anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in
5 considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
3.L'appello non può trovare accoglimento.
Come è noto l'art. 2 bis del d.l. 185/2008 conv. in legge 2/09 ha stabilito la nullità della CMS e di tutte le clausole, anche diversamente denominate, che prevedano una remunerazione per la banca per la messa a disposizione di una linea di credito indipendentemente dal suo utilizzo, salvo che le clausole siffatte siano approvate per iscritto e con previsione del tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate in misura omnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento, con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo e con obbligo di rendicontazione. L'art. 117-bis del testo unico bancario, inserito dall'art.
6-bis del
D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011, disciplina ora la remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti: i contratti di apertura di credito possono prevedere, a pena di nullità di clausole difformi, esclusivamente una commissione onnicomprensiva, calcolata in misura proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, di ammontare non superiore allo 0,50%, per trimestre, della somma affidata, oltre a un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
Ora, come accertato dal c.t.u., il contratto di affidamento in controversia non conteneva la pattuizione della c.ms., bensì unicamente le spese trimestrali di gestione fidi e che solo a far data dal 30.06.2012 la banca si è adeguata alla citata normativa, mediante l'applicazione di una commissione omnicomprensiva calcolata nel rispetto del citato art. 117 bis TUB.
Risulta, pertanto, legittima l'espunzione degli addebiti a titolo di commissioni non previste in contratto pari ad €4.497,93.
Correttamente, dunque, il saldo del conto corrente è stato rideterminato in
€44.800,55, dovendo escludersi l'ulteriore somma di €582,06 per effetto della eliminazione di ogni capitalizzazione dall'01.01.2014.
6 Il Tribunale ha quindi condannato la banca alla restituzione, in favore della società
CP
, della somma di €8.725,45 quale differenza tra il saldo di chiusura pagato dalla correntista (pari ad €53.526,00) ed il saldo reale accertato dal TU (€44.800,00
“quale saldo finale risultante dai calcoli sopra illustrati, previa epurazione delle differenza per anatocismo e indebite commissioni”).
L'errore di calcolo denunciato con l'atto di gravame è dunque insussistente, avendo l'appellante omesso di considerare l'importo effettivamente pagato dalla società appellata.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione Parte_1
notificata il 16.01.2019, nei confronti di in persona del legale CP1
rappresentante pro-tempore, , e CP2 Controparte_3 Parte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1991/2018, pubblicata il
27.11.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle CP1
spese del presente grado che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Vincenzo Arcidiacono, dichiaratosi antistatario;
c) nulla sulle spese nei riguardi degli appellati non costituiti.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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