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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/09/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia A campora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 2672/24
TRA
elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. A. Lauretta in Torre Annunziata alla piazza Parte 1 M. R. Imbriani 5 dal quale è rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente anche dall'avv.
Antonio Spiezia;
indirizzi PEC: e Emai_2. Controparte_1 itEmail_1 ricorrente
E
Controparte_2 in persona del 1.r.p.t. con sede legale in Roma via G. Grezar 14
Rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Malafronte presso il cui studio sito in Scafati al Corso Nazionale
330 è elettivamente domiciliata. Resistente
E
Controparte_3 in persona del 1.r.p.t. domto presso la sede legale sita in Piazza Plebiscito 22 in CP_3
Resistente-contumace
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
L'attore ha proposto opposizione all'esecuzione, in riassunzione, avverso l'intimazione di pagamento n. 05720239002921972 per l'importo di euro 24.205,64 afferente a sanzioni amministrative relative ad cartella di pagamento mai ricevuta e presuntivamente notificata il 29-8-2009; ha eccepito la prescrizione della pretesa;
la mancata notificazione del titolo (verbale di accertamento); violazione delle norme sulla notificazione degli atti;
motivazione insufficiente;
vinte le spese. Si costituiva
1 CP_4 la quale impugnava la domanda eccependone la tardività essendo decorso il termine di 30 giorni dalla notificazione per l'introduzione del ricorso ex art. 6 D. L. 150/2011; mentre la CP 3
[...] in persona del 1.r.p.t. restava contumace.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Il giudizio che ci occupa è stato introdotto innanzi al Giudice di Pace nei termini e correttamente riassunto in Tribunale nel rispetto dei termini vigenti;
Parte 1il resistente ha depositato relazioni di notifica risalenti al 2009 e destinate a residente a [...] del comune di Aprilia (sconosciuto al civico).
Tale circostanza è sufficiente a ritenere fondate le eccezioni del ricorrente e la conseguente prescrizione delle pretese contenute nell'intimazione impugnata;
all'accoglimento della domanda consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali che si quantificano nel dispositivo
P.Q.M.
Parte 1 nei confronti di CP 4 e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Controparte_3 ogni altra eccezione, deduzione disattesa così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n.
- 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
05720239002921972 per l'importo di euro 24.205,64 afferente a sanzioni amministrative relative ad cartella di pagamento presuntivamente notificata il 29-8-2009; condanna i resistenti in solido alla refusione delle spese di lite in favore di Parte 1 che si liquidano in complessivi euro 3.395,00, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione agli avv.ti Alessandro Lauretta e Antonio Spiezia, dichiaratisi antistatari.
Torre Annunziata 22-9-25 il Giudice o. dr.ssa Patrizia A campora
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia A campora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 2672/24
TRA
elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. A. Lauretta in Torre Annunziata alla piazza Parte 1 M. R. Imbriani 5 dal quale è rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente anche dall'avv.
Antonio Spiezia;
indirizzi PEC: e Emai_2. Controparte_1 itEmail_1 ricorrente
E
Controparte_2 in persona del 1.r.p.t. con sede legale in Roma via G. Grezar 14
Rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Malafronte presso il cui studio sito in Scafati al Corso Nazionale
330 è elettivamente domiciliata. Resistente
E
Controparte_3 in persona del 1.r.p.t. domto presso la sede legale sita in Piazza Plebiscito 22 in CP_3
Resistente-contumace
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
L'attore ha proposto opposizione all'esecuzione, in riassunzione, avverso l'intimazione di pagamento n. 05720239002921972 per l'importo di euro 24.205,64 afferente a sanzioni amministrative relative ad cartella di pagamento mai ricevuta e presuntivamente notificata il 29-8-2009; ha eccepito la prescrizione della pretesa;
la mancata notificazione del titolo (verbale di accertamento); violazione delle norme sulla notificazione degli atti;
motivazione insufficiente;
vinte le spese. Si costituiva
1 CP_4 la quale impugnava la domanda eccependone la tardività essendo decorso il termine di 30 giorni dalla notificazione per l'introduzione del ricorso ex art. 6 D. L. 150/2011; mentre la CP 3
[...] in persona del 1.r.p.t. restava contumace.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Il giudizio che ci occupa è stato introdotto innanzi al Giudice di Pace nei termini e correttamente riassunto in Tribunale nel rispetto dei termini vigenti;
Parte 1il resistente ha depositato relazioni di notifica risalenti al 2009 e destinate a residente a [...] del comune di Aprilia (sconosciuto al civico).
Tale circostanza è sufficiente a ritenere fondate le eccezioni del ricorrente e la conseguente prescrizione delle pretese contenute nell'intimazione impugnata;
all'accoglimento della domanda consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali che si quantificano nel dispositivo
P.Q.M.
Parte 1 nei confronti di CP 4 e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Controparte_3 ogni altra eccezione, deduzione disattesa così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n.
- 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
05720239002921972 per l'importo di euro 24.205,64 afferente a sanzioni amministrative relative ad cartella di pagamento presuntivamente notificata il 29-8-2009; condanna i resistenti in solido alla refusione delle spese di lite in favore di Parte 1 che si liquidano in complessivi euro 3.395,00, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione agli avv.ti Alessandro Lauretta e Antonio Spiezia, dichiaratisi antistatari.
Torre Annunziata 22-9-25 il Giudice o. dr.ssa Patrizia A campora