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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 10.12.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2408/2024 R.G. e vertente
TRA
c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IO Cardile;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, contumace. CP_1 P.IVA_1
Oggetto: indennità di accompagnamento e art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.05.2024 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 22.06.2022 aveva presentato domanda, presso l' di Messina, per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento dello status di invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di accompagnamento e per il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, della Legge n. 104/1992;
- che in data 12.12.2023 veniva sottoposta a visita dalla competente Commissione Medica e veniva riconosciuta invalida (grave) nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento (con revisione a giugno 2023). Inoltre, veniva riconosciuta invalida ai sensi della Legge 104/92 nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 3, con l'ulteriore riconoscimento della connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992), con revisione parimenti a giugno 2023;
- che in data 29.06.2023 veniva sottoposta a visita di revisione dalla competente Commissione Medica e le veniva riconosciuta solo un'invalidità del 100%, senza il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed in seguito, con nota del 5.07.2023, l' comunicava la revoca del beneficio CP_1 predetto. Con la stessa visita di revisione non veniva riconosciuta la connotazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/1992), con conseguente mancata conferma del diritto ai benefici previsti dalla norma appena citata;
1 - che, avverso tali valutazioni la ricorrente, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al R.g. n. 6391/2023, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti sanitari necessari per ottenere (a decorrere dalla data della sospensione o revoca dei benefici suindicati) sia l'indennità di accompagnamento, sia i benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della
Legge n. 104/1992;
- che con provvedimento del 02.04.2024 il Giudice del Lavoro, ritenuto che il termine per la notifica del ricorso per a.t.p. fosse perentorio, aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso per a.t.p.
Premesso ciò contestava i giudizi espressi con i verbali impugnati rilevando che la Commissione Medica non aveva tenuto conto di tutte le infermità sofferte dalla ricorrente affetta da gravi patologie incidenti in maniera significativa sulle proprie capacità fisiche.
Chiedeva, pertanto, previa nomina della ctu medico-legale, di ritenere e dichiarare, in favore della ricorrente, la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti le pretese fatte valere (ossia l'indennità di accompagnamento ed i benefici previsti dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992), con decorrenza dalla data della revoca o sospensione delle stesse (giugno 2023) o, in subordine, da quella successiva da accertare in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
L'udienza del 10.12.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa richiamando, ex art. 118 disp. att. c.p.c., precedenti di questo
Tribunale (ex multis, sent. n. 963/2024).
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che sebbene regolarmente citata non si è CP_1 costituita in giudizio.
Va quindi rilevato che ai sensi dell'art. 42, comma 3, d. l. 269/2003, conv, con l. 326/2003, sono state abrogate le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici assistenziali ed è stato fissato, per la proposizione della domanda giudiziale, a pena di decadenza, il termine di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
Nel caso in esame la ricorrente era stata sottoposta a visita di revisione dalla competente Commissione
Medica in data 29.06.2023, la nota con cui l' revocava il beneficio dell'indennità di CP_1 accompagnamento e della connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/92) è stata comunicata alla ricorrente il 05.07.2023, mentre il ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Messina è stato depositato in data 02.05.2024, decorso il termine semestrale previsto dalla legge.
Va evidenziato che il suddetto termine non è stato interrotto, a giudizio di questo decidente, dalla presentazione del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (r.g. 6391/2023).
2 Nel caso di specie infatti risulta dagli atti che nel procedimento iscritto al n. 6391/2023 R.G. è stata pronunciata ordinanza con cui è stata ritenuta l'improcedibilità del ricorso per mancata notifica del ricorso nel termine assegnato.
Al riguardo, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “La domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, sicché l'esercizio dell'azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza, qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale..” (Cass. Civ. sez. lav., 7 novembre 2017, n. 26309 ord.); la Corte di
Cassazione, ha, inoltre, ritenuto che “La non estensione alla decadenza dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 2964 c.c., è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti..” (Cass. Civ. sez. lav., 7 novembre 2017, n. 26309 ord.).
A giudizio di questo decidente, anche nel caso di specie l'azione giudiziaria non sottrae il diritto alla decadenza, considerato che nel procedimento per atp non può ritenersi instaurato regolarmente il contraddittorio tra le parti, in quanto il giudizio è stato definito con ordinanza di improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine perentorio di notificazione fissato (v. ordinanza Trib. di Messina
2 aprile 2024 R.G. 6391/2023).
Va rilevato inoltre che la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente fa riferimento alla diversa fattispecie in cui il contraddittorio è stato regolarmente instaurato ed il giudizio si è concluso con pronuncia di inammissibilità.
Il presente ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile per intervenuta decadenza.
Nulla per le spese attesa la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- nulla per le spese.
Messina, 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 10.12.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2408/2024 R.G. e vertente
TRA
c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IO Cardile;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, contumace. CP_1 P.IVA_1
Oggetto: indennità di accompagnamento e art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.05.2024 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 22.06.2022 aveva presentato domanda, presso l' di Messina, per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento dello status di invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di accompagnamento e per il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, della Legge n. 104/1992;
- che in data 12.12.2023 veniva sottoposta a visita dalla competente Commissione Medica e veniva riconosciuta invalida (grave) nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento (con revisione a giugno 2023). Inoltre, veniva riconosciuta invalida ai sensi della Legge 104/92 nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 3, con l'ulteriore riconoscimento della connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992), con revisione parimenti a giugno 2023;
- che in data 29.06.2023 veniva sottoposta a visita di revisione dalla competente Commissione Medica e le veniva riconosciuta solo un'invalidità del 100%, senza il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed in seguito, con nota del 5.07.2023, l' comunicava la revoca del beneficio CP_1 predetto. Con la stessa visita di revisione non veniva riconosciuta la connotazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/1992), con conseguente mancata conferma del diritto ai benefici previsti dalla norma appena citata;
1 - che, avverso tali valutazioni la ricorrente, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al R.g. n. 6391/2023, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti sanitari necessari per ottenere (a decorrere dalla data della sospensione o revoca dei benefici suindicati) sia l'indennità di accompagnamento, sia i benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della
Legge n. 104/1992;
- che con provvedimento del 02.04.2024 il Giudice del Lavoro, ritenuto che il termine per la notifica del ricorso per a.t.p. fosse perentorio, aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso per a.t.p.
Premesso ciò contestava i giudizi espressi con i verbali impugnati rilevando che la Commissione Medica non aveva tenuto conto di tutte le infermità sofferte dalla ricorrente affetta da gravi patologie incidenti in maniera significativa sulle proprie capacità fisiche.
Chiedeva, pertanto, previa nomina della ctu medico-legale, di ritenere e dichiarare, in favore della ricorrente, la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti le pretese fatte valere (ossia l'indennità di accompagnamento ed i benefici previsti dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992), con decorrenza dalla data della revoca o sospensione delle stesse (giugno 2023) o, in subordine, da quella successiva da accertare in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
L'udienza del 10.12.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa richiamando, ex art. 118 disp. att. c.p.c., precedenti di questo
Tribunale (ex multis, sent. n. 963/2024).
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che sebbene regolarmente citata non si è CP_1 costituita in giudizio.
Va quindi rilevato che ai sensi dell'art. 42, comma 3, d. l. 269/2003, conv, con l. 326/2003, sono state abrogate le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici assistenziali ed è stato fissato, per la proposizione della domanda giudiziale, a pena di decadenza, il termine di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
Nel caso in esame la ricorrente era stata sottoposta a visita di revisione dalla competente Commissione
Medica in data 29.06.2023, la nota con cui l' revocava il beneficio dell'indennità di CP_1 accompagnamento e della connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/92) è stata comunicata alla ricorrente il 05.07.2023, mentre il ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Messina è stato depositato in data 02.05.2024, decorso il termine semestrale previsto dalla legge.
Va evidenziato che il suddetto termine non è stato interrotto, a giudizio di questo decidente, dalla presentazione del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (r.g. 6391/2023).
2 Nel caso di specie infatti risulta dagli atti che nel procedimento iscritto al n. 6391/2023 R.G. è stata pronunciata ordinanza con cui è stata ritenuta l'improcedibilità del ricorso per mancata notifica del ricorso nel termine assegnato.
Al riguardo, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “La domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, sicché l'esercizio dell'azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza, qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale..” (Cass. Civ. sez. lav., 7 novembre 2017, n. 26309 ord.); la Corte di
Cassazione, ha, inoltre, ritenuto che “La non estensione alla decadenza dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 2964 c.c., è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti..” (Cass. Civ. sez. lav., 7 novembre 2017, n. 26309 ord.).
A giudizio di questo decidente, anche nel caso di specie l'azione giudiziaria non sottrae il diritto alla decadenza, considerato che nel procedimento per atp non può ritenersi instaurato regolarmente il contraddittorio tra le parti, in quanto il giudizio è stato definito con ordinanza di improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine perentorio di notificazione fissato (v. ordinanza Trib. di Messina
2 aprile 2024 R.G. 6391/2023).
Va rilevato inoltre che la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente fa riferimento alla diversa fattispecie in cui il contraddittorio è stato regolarmente instaurato ed il giudizio si è concluso con pronuncia di inammissibilità.
Il presente ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile per intervenuta decadenza.
Nulla per le spese attesa la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- nulla per le spese.
Messina, 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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