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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/06/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2040/2022 R.G. avente ad oggetto “Appello avverso la sentenza n. 551/21 emessa dal Giudice di Pace di Lauro (AV) depositata il 17.11.2021” e vertente
TRA
(codice fiscale e partita I.V.A. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Massimo Zampese;
appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Controparte_1 C.F._1
Severino;
appellata
E
, in persona del Sindaco pro tempore (C.F. ; Controparte_2 P.IVA_2
appellata contumace
Conclusioni: Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9.7.2024, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, roponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 551/21, con la quale il Giudice di Pace di Lauro, in parziale accoglimento della domanda avanzata in primo grado dall'appellato rideterminava la somma oggetto Controparte_1 dell'intimazione di pagamento impugnata (avente ad oggetto il recupero di sanzioni amministrative irrigate per violazione del codice della strada) e condannava l'opponente al pagamento in favore della concessionaria convenuta in primo grado, del residuo importo di € 50,70, Parte_1 compensando le spese di lite.
Con l'atto di appello, l'appellante ha formulato le seguenti doglianze:
1. erroneo computo delle somme effettivamente dovute – violazione e falsa applicazione art. 203 comma 3 c.d.s.;
2. in via meramente subordinata – assenza di calcolo delle maggiorazioni e degli oneri di riscossione sulla somma di € 50,70 di cui al capo condannatorio della sentenza di prime cure. Tanto premesso, l'appellante chiedeva: - in via principale, nel merito, riformare la sentenza di prime cure impugnata, in quanto erronea ed illegittima e conseguentemente confermare integralmente l'ingiunzione di pagamento nr. 34302 del 30.07.2019 ed il diritto di credito ad esso sotteso comprensivo delle maggiorazioni, degli interessi e delle spese di notifica;
- in ogni caso, condannare l'attore al pagamento della somma di € 325,52 ovvero alla maggiore o minore somma che dovesse essere accertata, oltre alle spese e agli interessi dal dovuto al saldo.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 31.08.2022, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel Controparte_1 merito, eccepiva la nullità dell'ingiunzione per l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa relativa al verbale n. 5116/16 e per illegittima iscrizione a ruolo delle maggiorazioni. Concludeva chiedendo, in via principale, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cpc, oltre che il rigetto dell'appello perché inammissibile, improponibile ed infondato in fatto ed in diritto, condannando l'appellante alla rifusione di spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, autorizzata ed eseguita la rinotifica dell'atto di appello nei confronti del rimasto contumace, all'udienza del 9.7.2024, celebrata nelle Controparte_2 forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalla parte costituita nelle note scritte depositate, la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
***
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dall'appellata in relazione alla presunta violazione dell'art. 342 e dell'art. 348 ter c.p.c..
Occorre rammentare che, in ossequio all'interpretazione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, “L'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cass. ord. 10916/2017).
Si è sottolineato, in particolare, che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass.
Sez. Unite, 27199/2017; in termini Cass. 13535/2018).
Inoltre, gli ermellini in una recente sentenza, in tema di ammissibilità dell'appello, hanno chiarito che “In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” (Sentenza 16 febbraio 2022, n. 5114).
Nel caso di specie, l'atto principale soddisfa i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. in quanto contiene l'indicazione chiara delle censure, in fatto e in diritto, formulate nei confronti della sentenza.
La specificità dei motivi di appello esclude altresì la dedotta inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 348 ter c.p.c., potendosi escludere il requisito della “non ragionevole probabilità di accoglimento”.
Va parimenti respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata in relazione alla violazione del combinato disposto degli artt. 339 comma 3 c.p.c. e 113 c.p.c..
Va invero richiamato il principio di diritto per cui “La sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è impugnabile con l'appello non sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., in quanto, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2,
c.p.c., sicché non è possibile una pronuncia secondo equità” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza,
13/01/2022, n. 922).
Ciò posto, nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che il ha provveduto in data 24.8.2016, CP_1 ovvero entro il termine di 60 giorni dal perfezionamento del verbale di contestazione (avvenuto in data 12.8.2016), al pagamento della somma di euro134,80 anziché dell'importo dovuto di euro
185,50.
In conseguenza del pagamento solo parziale e non integrale dell'importo dovuto a titolo di sanzione nel termine di 60 giorni, trova applicazione nel caso in esame l'art. 203 comma 3 del CdS., in virtù del quale, in caso mancato versamento, il trasgressore è tenuto al pagamento della metà del massimo della sanzione edittale maggiorata delle spese di procedimento.
Invero, solo il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa per violazione stradale, effettuato nell'ammontare esatto indicato dall'amministrazione a titolo di sanzione e nel termine indicato dall'art. 202 CdS, esclude l'addebito del maggior importo di cui all'art. 203, comma 3, cod. strada.
Tale norma trova applicazione anche nel caso in cui l'ammontare richiesto nel verbale di accertamento sia stato in parte pagato. Ed infatti l'art. 389 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, prevede che “il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione”, stabilendo altresì che in tale evenienza l'ammontare versato da chi ha commesso l'infrazione è tenuto “in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice e l'acconto fornito”.
Tali norme permettono quindi all'amministrazione che abbia ricevuto un pagamento solo parziale dell'infrazione di emettere un ruolo per un ammontare pari alla differenza tra l'importo indicato dall'art.203 co.3 CdS (ossia la metà del massimo della sanzione edittale maggiorata delle spese di procedimento) e l'ammontare versato.
Se ne trae, peraltro, indiretta conferma dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che, investita della questione relativa alle conseguenze correlate al mancato pagamento dell'importo dovuto solo per le “spese del procedimento”, ha assunto posizioni divergenti sull'applicabilità in tali ipotesi dell'art. 203 comma 3 CdS (Cass. 14181/2012; contra, Cass. 9507/2014).
Ai fini qui involti, il Tribunale rileva che, nei casi esaminati dalla Suprema Corte, l'importo dovuto a titolo di sanzione era stato pagamento integralmente nel termine di 60 giorni.
Ne consegue che, se – come avvenuto nel caso di specie – l'importo da corrispondere entro i 60 giorni non è stato integralmente pagato, scatta la sanzione di cui all'art. 203 comma 3 Cds.
Per evitare l'applicazione dell'art. 203 comma 3 CdS, il nel termine di 60 giorni, avrebbe CP_1 dovuto corrispondere euro 185,50 anziché euro 134,80.
Ciò posto, l'importo indicato dell'intimazione di pagamento impugnata in prime cure risulta correttamente determinato, avendo parte appellante proceduto al computo: detraendo dall'importo di € 339,50 (pari alla metà del massimo edittale) l'importo di € 134,87 (pari a quanto già pagato dal
, applicando sulla differenza (pari ad € 204,70) le maggiorazioni semestrali ai sensi CP_1 dell'art. 27 comma 6 della L. n. 689/81 ( pari ad € 81,88), sommando, infine, quanto dovuto quale residuo (204,70) e a titolo di maggiorazioni (€ 81,88) con le spese di notifica (€ 16,50), gli interessi legali ( € 0,05), gli oneri di riscossione (pari ad € 9,09), e le spese di notifica dell'ingiunzione (€ 13,30), per un totale di € 325,52, pari all'ammontare richiesto.
In merito alle maggiorazioni semestrali di cui all'art. 27 comma 6 della . 689/81, va disatteso nella presente sede il motivo di opposizione avanzato in prime cure dal e reiterato (giacchè CP_1 assorbito) con la comparsa di risposta, secondo cui gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 27 delle n. 89 del 1981, non sarebbero applicabili in tema di sanzioni comminate per violazioni del Codice della Strada e non sarebbero cumulabili con la sanzione di cui all'art. 203 comma 3 CdS.
Il motivo è infondato e va disatteso, in quanto – come precisato da Cass. 35246/2021 in tema di violazioni del codice della strada – “…l'art. 203, comma 3, codice della strada non disciplina le sanzioni in caso di ritardo, ma le ipotesi di mancata proposizione del ricorso e di omesso pagamento della sanzione in misura ridotta, attribuendo in tali casi al verbale stesso, in deroga all'art. 17 legge n. 689 del 1981, efficacia di titolo esecutivo per una somma pari alla metà della sanzione edittale;
sul tema va altresì confermato l'orientamento, … secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della I. n. 689 del 1981 ( la cui applicazione è richiamata dall'art. 206 per le violazioni al codice della strada ), per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale ( Cass. n. 18347 del 2019; Cass.
n. 21259 del 2016 ).
Ancora, recentemente, si è ribadito che “le maggiorazioni previste dall'art. 27, comma sesto, della legge n. 689 del 1981 sono applicabili anche alle sanzioni conseguenti alle violazioni delle norme del codice della strada, in quanto non escluse dal regime sanzionatorio di cui all'art. 203 del detto codice. La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata in questo senso, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 308 del 1999, la quale ha affermato che la maggiorazione di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 riveste carattere di sanzione aggiuntiva
e deve dunque tenersi distinta dalla sanzione di cui all'art. 203 Cds, che ha natura di sanzione principale. (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16767 del 26/06/2018, non massimata;
Cass. Sez. 6 - 2,
Sentenza n. 1884 del 01/02/2016, Rv. 639142; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21259 del 20/10/2016, Rv.
642953; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8116 del 23/03/2021, Rv. 660824; Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 26308 del 29/09/2021, Rv. 662535)” (Cass. civ., 19/01/2023, n. 1545).
Parimenti non può essere accolta, perchè priva di qualsivoglia specificità, la doglianza reiterata in grado di appello dal relativamente alla nullità dell'ingiunzione per mancata indicazione CP_1 delle modalità di calcolo degli interessi, in quanto nell'ingiunzione impugnata è espressamente indicato che l'importo -peraltro irrisorio – di euro 0,05 è dovuto per interessi “legali” con decorrenza “dal 18/7/2019 al 30.7.2019”.
Priva di pregio, infine, è la doglianza del – anch'essa reiterata con la comparsa di risposta - CP_1 relativa all'omessa allegazione della documentazione posta a base dell'ingiunzione impugnata, non essendo contestato che il abbia avuto rituale notifica del verbale di contestazione da cui CP_1 origina l'ingiunzione.
Per quanto sopra esposto, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta in prime cure da va rigettata. Controparte_1
Stante la controvertibilità della materia che ha generato contrasti giurisprudenziali in sede interpretativa, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in persona del giudice unico, dott.ssa
Valentina Pierri, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 551/21 resa dal
Giudice di Pace di Lauro (AV), ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita,
così provvede:
1. accoglie l'appello proposto dalla , per l'effetto, in totale riforma della sentenza Parte_1 impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da;
Controparte_1
2. compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Avellino, 18.6.2025 Il Giudice dr.ssa Valentina Pierri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2040/2022 R.G. avente ad oggetto “Appello avverso la sentenza n. 551/21 emessa dal Giudice di Pace di Lauro (AV) depositata il 17.11.2021” e vertente
TRA
(codice fiscale e partita I.V.A. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Massimo Zampese;
appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Controparte_1 C.F._1
Severino;
appellata
E
, in persona del Sindaco pro tempore (C.F. ; Controparte_2 P.IVA_2
appellata contumace
Conclusioni: Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9.7.2024, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, roponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 551/21, con la quale il Giudice di Pace di Lauro, in parziale accoglimento della domanda avanzata in primo grado dall'appellato rideterminava la somma oggetto Controparte_1 dell'intimazione di pagamento impugnata (avente ad oggetto il recupero di sanzioni amministrative irrigate per violazione del codice della strada) e condannava l'opponente al pagamento in favore della concessionaria convenuta in primo grado, del residuo importo di € 50,70, Parte_1 compensando le spese di lite.
Con l'atto di appello, l'appellante ha formulato le seguenti doglianze:
1. erroneo computo delle somme effettivamente dovute – violazione e falsa applicazione art. 203 comma 3 c.d.s.;
2. in via meramente subordinata – assenza di calcolo delle maggiorazioni e degli oneri di riscossione sulla somma di € 50,70 di cui al capo condannatorio della sentenza di prime cure. Tanto premesso, l'appellante chiedeva: - in via principale, nel merito, riformare la sentenza di prime cure impugnata, in quanto erronea ed illegittima e conseguentemente confermare integralmente l'ingiunzione di pagamento nr. 34302 del 30.07.2019 ed il diritto di credito ad esso sotteso comprensivo delle maggiorazioni, degli interessi e delle spese di notifica;
- in ogni caso, condannare l'attore al pagamento della somma di € 325,52 ovvero alla maggiore o minore somma che dovesse essere accertata, oltre alle spese e agli interessi dal dovuto al saldo.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 31.08.2022, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel Controparte_1 merito, eccepiva la nullità dell'ingiunzione per l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa relativa al verbale n. 5116/16 e per illegittima iscrizione a ruolo delle maggiorazioni. Concludeva chiedendo, in via principale, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cpc, oltre che il rigetto dell'appello perché inammissibile, improponibile ed infondato in fatto ed in diritto, condannando l'appellante alla rifusione di spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, autorizzata ed eseguita la rinotifica dell'atto di appello nei confronti del rimasto contumace, all'udienza del 9.7.2024, celebrata nelle Controparte_2 forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalla parte costituita nelle note scritte depositate, la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
***
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dall'appellata in relazione alla presunta violazione dell'art. 342 e dell'art. 348 ter c.p.c..
Occorre rammentare che, in ossequio all'interpretazione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, “L'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cass. ord. 10916/2017).
Si è sottolineato, in particolare, che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass.
Sez. Unite, 27199/2017; in termini Cass. 13535/2018).
Inoltre, gli ermellini in una recente sentenza, in tema di ammissibilità dell'appello, hanno chiarito che “In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” (Sentenza 16 febbraio 2022, n. 5114).
Nel caso di specie, l'atto principale soddisfa i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. in quanto contiene l'indicazione chiara delle censure, in fatto e in diritto, formulate nei confronti della sentenza.
La specificità dei motivi di appello esclude altresì la dedotta inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 348 ter c.p.c., potendosi escludere il requisito della “non ragionevole probabilità di accoglimento”.
Va parimenti respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata in relazione alla violazione del combinato disposto degli artt. 339 comma 3 c.p.c. e 113 c.p.c..
Va invero richiamato il principio di diritto per cui “La sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è impugnabile con l'appello non sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., in quanto, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2,
c.p.c., sicché non è possibile una pronuncia secondo equità” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza,
13/01/2022, n. 922).
Ciò posto, nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che il ha provveduto in data 24.8.2016, CP_1 ovvero entro il termine di 60 giorni dal perfezionamento del verbale di contestazione (avvenuto in data 12.8.2016), al pagamento della somma di euro134,80 anziché dell'importo dovuto di euro
185,50.
In conseguenza del pagamento solo parziale e non integrale dell'importo dovuto a titolo di sanzione nel termine di 60 giorni, trova applicazione nel caso in esame l'art. 203 comma 3 del CdS., in virtù del quale, in caso mancato versamento, il trasgressore è tenuto al pagamento della metà del massimo della sanzione edittale maggiorata delle spese di procedimento.
Invero, solo il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa per violazione stradale, effettuato nell'ammontare esatto indicato dall'amministrazione a titolo di sanzione e nel termine indicato dall'art. 202 CdS, esclude l'addebito del maggior importo di cui all'art. 203, comma 3, cod. strada.
Tale norma trova applicazione anche nel caso in cui l'ammontare richiesto nel verbale di accertamento sia stato in parte pagato. Ed infatti l'art. 389 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, prevede che “il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione”, stabilendo altresì che in tale evenienza l'ammontare versato da chi ha commesso l'infrazione è tenuto “in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice e l'acconto fornito”.
Tali norme permettono quindi all'amministrazione che abbia ricevuto un pagamento solo parziale dell'infrazione di emettere un ruolo per un ammontare pari alla differenza tra l'importo indicato dall'art.203 co.3 CdS (ossia la metà del massimo della sanzione edittale maggiorata delle spese di procedimento) e l'ammontare versato.
Se ne trae, peraltro, indiretta conferma dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che, investita della questione relativa alle conseguenze correlate al mancato pagamento dell'importo dovuto solo per le “spese del procedimento”, ha assunto posizioni divergenti sull'applicabilità in tali ipotesi dell'art. 203 comma 3 CdS (Cass. 14181/2012; contra, Cass. 9507/2014).
Ai fini qui involti, il Tribunale rileva che, nei casi esaminati dalla Suprema Corte, l'importo dovuto a titolo di sanzione era stato pagamento integralmente nel termine di 60 giorni.
Ne consegue che, se – come avvenuto nel caso di specie – l'importo da corrispondere entro i 60 giorni non è stato integralmente pagato, scatta la sanzione di cui all'art. 203 comma 3 Cds.
Per evitare l'applicazione dell'art. 203 comma 3 CdS, il nel termine di 60 giorni, avrebbe CP_1 dovuto corrispondere euro 185,50 anziché euro 134,80.
Ciò posto, l'importo indicato dell'intimazione di pagamento impugnata in prime cure risulta correttamente determinato, avendo parte appellante proceduto al computo: detraendo dall'importo di € 339,50 (pari alla metà del massimo edittale) l'importo di € 134,87 (pari a quanto già pagato dal
, applicando sulla differenza (pari ad € 204,70) le maggiorazioni semestrali ai sensi CP_1 dell'art. 27 comma 6 della L. n. 689/81 ( pari ad € 81,88), sommando, infine, quanto dovuto quale residuo (204,70) e a titolo di maggiorazioni (€ 81,88) con le spese di notifica (€ 16,50), gli interessi legali ( € 0,05), gli oneri di riscossione (pari ad € 9,09), e le spese di notifica dell'ingiunzione (€ 13,30), per un totale di € 325,52, pari all'ammontare richiesto.
In merito alle maggiorazioni semestrali di cui all'art. 27 comma 6 della . 689/81, va disatteso nella presente sede il motivo di opposizione avanzato in prime cure dal e reiterato (giacchè CP_1 assorbito) con la comparsa di risposta, secondo cui gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 27 delle n. 89 del 1981, non sarebbero applicabili in tema di sanzioni comminate per violazioni del Codice della Strada e non sarebbero cumulabili con la sanzione di cui all'art. 203 comma 3 CdS.
Il motivo è infondato e va disatteso, in quanto – come precisato da Cass. 35246/2021 in tema di violazioni del codice della strada – “…l'art. 203, comma 3, codice della strada non disciplina le sanzioni in caso di ritardo, ma le ipotesi di mancata proposizione del ricorso e di omesso pagamento della sanzione in misura ridotta, attribuendo in tali casi al verbale stesso, in deroga all'art. 17 legge n. 689 del 1981, efficacia di titolo esecutivo per una somma pari alla metà della sanzione edittale;
sul tema va altresì confermato l'orientamento, … secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della I. n. 689 del 1981 ( la cui applicazione è richiamata dall'art. 206 per le violazioni al codice della strada ), per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale ( Cass. n. 18347 del 2019; Cass.
n. 21259 del 2016 ).
Ancora, recentemente, si è ribadito che “le maggiorazioni previste dall'art. 27, comma sesto, della legge n. 689 del 1981 sono applicabili anche alle sanzioni conseguenti alle violazioni delle norme del codice della strada, in quanto non escluse dal regime sanzionatorio di cui all'art. 203 del detto codice. La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata in questo senso, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 308 del 1999, la quale ha affermato che la maggiorazione di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 riveste carattere di sanzione aggiuntiva
e deve dunque tenersi distinta dalla sanzione di cui all'art. 203 Cds, che ha natura di sanzione principale. (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16767 del 26/06/2018, non massimata;
Cass. Sez. 6 - 2,
Sentenza n. 1884 del 01/02/2016, Rv. 639142; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21259 del 20/10/2016, Rv.
642953; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8116 del 23/03/2021, Rv. 660824; Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 26308 del 29/09/2021, Rv. 662535)” (Cass. civ., 19/01/2023, n. 1545).
Parimenti non può essere accolta, perchè priva di qualsivoglia specificità, la doglianza reiterata in grado di appello dal relativamente alla nullità dell'ingiunzione per mancata indicazione CP_1 delle modalità di calcolo degli interessi, in quanto nell'ingiunzione impugnata è espressamente indicato che l'importo -peraltro irrisorio – di euro 0,05 è dovuto per interessi “legali” con decorrenza “dal 18/7/2019 al 30.7.2019”.
Priva di pregio, infine, è la doglianza del – anch'essa reiterata con la comparsa di risposta - CP_1 relativa all'omessa allegazione della documentazione posta a base dell'ingiunzione impugnata, non essendo contestato che il abbia avuto rituale notifica del verbale di contestazione da cui CP_1 origina l'ingiunzione.
Per quanto sopra esposto, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta in prime cure da va rigettata. Controparte_1
Stante la controvertibilità della materia che ha generato contrasti giurisprudenziali in sede interpretativa, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in persona del giudice unico, dott.ssa
Valentina Pierri, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 551/21 resa dal
Giudice di Pace di Lauro (AV), ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita,
così provvede:
1. accoglie l'appello proposto dalla , per l'effetto, in totale riforma della sentenza Parte_1 impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da;
Controparte_1
2. compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Avellino, 18.6.2025 Il Giudice dr.ssa Valentina Pierri