Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 01/10/2025, n. 16922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16922 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16922/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09949/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9949 del 2022, proposto da
IA De GE, rappresentata e difesa dall'avvocato Giannicola Scarciolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Teramo, via G. Galilei n. 118/A;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Pesce e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pesce in Roma, via Bocca di Leone;
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dello Sviluppo Economico, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento “Comunicazione ai sensi del D.M. 16.02.2016, relativa all'intervento identificato con il codice CT00258473. Soggetto Responsabile: RI DE GE. Codice Fiscale / P.IVA: [...]. – Rigetto della Richiesta” Prot. n. GSE/276373 del 07.06.2022, notificato il 07.06.2022, a firma del Direttore, Luca Barberis, a mezzo del quale il GSE disponeva il rigetto della richiesta di riconoscimento e ammissione di cui al DM 16 febbraio 2016, per l'intervento identificato con il codice CT00258473 (All. A – provvedimento impugnato);
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali,
nonché,
per la conseguente condanna al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Sig.ra IA De GE ha impugnato il provvedimento, ai sensi del D.M. 16.02.2016, con il quale il GSE ha disposto il rigetto della richiesta di riconoscimento e ammissione per l’intervento identificato con il codice CT00258473 e relativo alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti, con generatori alimentati da biomassa (in sostituzione di una Stufa a Pellet).
A seguito dell’istruttoria effettuata e dopo diverse richieste di integrazioni fornite dalla ricorrente, con la nota (prot. n. GSE/P20220012886) del 10 maggio 2022, il GSE ha richiesto alla Sig.ra De GE l’esibizione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, contenente le dichiarazioni contenute nella domanda degli incentivi già presentata e, ciò, entro 20 gg. dalla ricezione della stessa richiesta.
La ricorrente sostiene di aver ottemperato a detta richiesta di integrazione, con la raccomandata del 25 maggio 2022 e ricevuta il 30 maggio 2022.
Il GSE ha invece comunicato il rigetto della richiesta di riconoscimento di cui al DM 16 febbraio 2016, per l’intervento identificato con il codice CT00258473, sostenendo che il beneficiario non avrebbe inviato “… la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante l’autenticità dei documenti inviati, delle sottoscrizioni apposte e della veridicità delle dichiarazioni rese nell’ambito della richiesta di concessione degli incentivi, secondo quanto comunicato con il provvedimento del 10.05.2022, entro il predetto termine di venti giorni decorrente dalla data di ricezione della medesima ”.
Con un’unica ma articolata censura si sostiene il venire in essere di vari profili di eccesso di potere e il travisamento dei fatti, oltre alla carenza di istruttoria ed irragionevolezza, in quanto al contrario di quanto sostenuto dal GSE S.p.A., la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà contenente tutte le “dichiarazioni” richieste, non solo sarebbe stata regolarmente e tempestivamente inviata con la raccomandata del 25 maggio 2022, ma pure regolarmente ricevuta da GSE il 30 maggio 2022.
Si è costituito il GSE contestando le argomentazioni proposte e sostenendo che la documentazione depositata in giudizio non sarebbe utile a integrare quanto richiesto, in quanto la dichiarazione depositata sarebbe priva di una firma della ricorrente e in assenza di elementi di prova idonei a dimostrare l’avvenuta ricezione da parte di GSE della stessa raccomandata.
All’udienza straordinaria e di riduzione dell’arretrato del 26 settembre 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
1.1 Con la documentazione depositata in giudizio la ricorrente ha dimostrato l’effettivo invio e la ricezione della documentazione richiesta da parte del GSE.
1.2 Contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione, la ricorrente ha provveduto all’invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’autenticità dei documenti inviati, le sottoscrizioni apposte e la veridicità delle dichiarazioni rese nell’ambito della richiesta di concessione degli incentivi, secondo quanto richiesto dal provvedimento del 10 maggio 2022 e, ciò, entro il termine di venti giorni decorrente dalla data di ricezione della stessa richiesta.
1.3 La dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà contenente tutte le dichiarazioni richieste, non solo è stata regolarmente e tempestivamente inviata con la raccomandata del 25 maggio 2022, ma è stata pure regolarmente ricevuta il 30 maggio 2022.
1.4 La data di ricezione è provata dalla circostanza che l'avviso di ricevimento della raccomandata A/R n. 20011432882-0 reca il timbro e la data dell'ufficio postale di Roma Prati CPO, attestante la consegna avvenuta il 30 maggio 2022.
Tale circostanza non solo non è stata smentita dal GSE, ma fa riferimento ad un’attestazione di ricezione posta in essere da un l'agente postale nell'esercizio delle sue funzioni che, in quanto tale, fa piena prova fino a querela di falso, della data e del luogo dell'avvenuta consegna.
1.5 Vi è anche una prova dell’avvenuta consegna al destinatario, avendo l’agente postale sbarrato l’apposita casella riservata alla consegna “multipla” per il destinatario, non essendo necessaria la sottoscrizione del ricevente su ogni singola “cartolina di ritorno”.
1.6 Si consideri, ad ogni modo, che la ricorrente ha prodotto l'“Esito della Spedizione” rilasciato dal sistema informatico di Poste Italiane, che certifica la consegna avvenuta il 30 maggio 2022.
Sul punto va ricordato che per un costante orientamento giurisprudenziale “ in materia di trasmissione di comunicazioni mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la giurisprudenza stabilisce che la presentazione del solo avviso di ricevimento è sufficiente per dimostrare l'avvenuta consegna, stante la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, salvo prova contraria che dimostri l'impossibilità di prenderne cognizione senza sua colpa (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, Sentenza, 29/04/2025, n. 749art. 1335 c.c.)”.
1.7 Anche l’argomentazione circa la pretesa nullità della copia della dichiarazione sostitutiva depositata in giudizio della ricorrente non è condivisibile, in quanto la mancata apposizione di una firma autografa è da ricondurre al fatto che la ricorrente ha provveduto a depositare in giudizio solo una copia dell’originale spedito al GSE.
1.8 Va ricordato che precedenti pronunce hanno chiarito che “ la produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata, unitamente all'avviso di ricevimento della stessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/01/2025, n. 964)”.
1.9 In ragione del fatto che il provvedimento di rigetto è unicamente fondato sulla mancata ricezione della documentazione integrativa (successivamente smentita dalla ricorrente) è evidente l’errore di fatto in cui è incorsa l’Amministrazione e di conseguenza l’illegittimità del provvedimento di rigetto ora impugnato.
2. È altrettanto evidente che in ragione dell’avvenuto deposito della documentazione richiesta la ricorrente ha diritto ad ottenere il beneficio di cui all’istanza di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti e, ciò, con l’effetto che l’emissione del provvedimento favorevole risulta suscettibile di soddisfare anche la domanda di risarcimento del danno in forma specifica.
2.1 In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui alla parte motiva.
Condanna l’Amministrazione costituita al pagamento di euro 2.000,00 (duemila//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
Luca Biffaro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO