Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott. Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 07/02/2025 al n. 678/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. GHIZZI Parte_1 C.F._1
ELISA, elettivamente domiciliata in VIA G. CHIASSI 54 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. GHIZZI ELISA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. TENCA CP_1 C.F._2
MARCO, elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVALLOTTI 1 MANTOVA
presso lo studio dell'avv. TENCA MARCO
resistente avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1) La minore sarà Parte_1 CP_1 Persona_1
affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della medesima, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.;
sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia, con diritto per entrambi di esercitare la responsabilità
separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza della minore con ciascun genitore;
2) L'immobile adibito a residenza familiare, sito in Mantova (MN), Via
Francesco Agazzi, 3, resterà assegnato alla Sig.ra unitamente ai Parte_1
mobili e suppellettili che lo corredano, la quale continuerà ad abitarvi unitamente alla fi-glia. Il relativo contratto di locazione è già stato ceduto alla
Sig.ra la quale ora risulta unica intestataria. Eventuali successivi cambi Pt_1
di residenza di entrambi i genitori dovranno essere tempestivamente comunicati in modalità scritta entro 10 giorni dal medesimo cambio;
Il Sig. ha CP_1
concordemente lasciato l'abitazione nel mese di febbraio 2024 asportando i propri effetti personali e con-segnando alla Sig.ra le chiavi Parte_1
dell'immobile.
pagina 2 di 8 3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
salvo diversi accordi si procederà con alternanza tra settimana 1 e settimana 2
(precisando che i periodo di vacanza estiva o invernale come sotto regolamentati de-rogheranno alla predetta alternanza settimanale ( al termine dei periodi di permanenza dopo le vacanze si riprenderà l'alternanza settimanale). La settimana 1 il padre vedrà la bimba nel fine settimana dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola (attualmente dal nido) fino alla domenica sera alle 19,00, allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna. La settimana 2 il Sig. vedrà la bimba (con pernotto) dal post CP_1
scuola riaccompagnandola a scuola il giovedì mattina. I genitori concordano espressamente che laddove la minore sia malata o influenzata nei giorni in cui sarebbe prevista la permanenza presso il padre, per-manga presso la madre (più
vicina al pronto soccorso ed in ogni caso al fine di evitare alla bambina spostamenti in occasione di eventuali malesseri e problemi di salute). Previo
accordo tra i genitori saranno previste permanenze aggiuntive della minore presso il padre nell'ottica della gradualità: la Sig.ra avrà cura di Pt_1
agevolare e incrementare la permanenza della bimba presso il padre, nell'ottica della gradualità ma anche dell'effettiva opportunità per la bimba di trascorrere momenti aggiuntivi con il padre. Durante le vacanze estive la minore potrà
trascorrere due settimane non continuative con ciascun genitore, previo accordo tra i genitori in ordine ai giorni di permanenza, da concordarsi entro il 31
maggio di ogni anno. Si potranno gestire le ricorrenze della Vigilia di Natale e del Natale con alternanza annuale fermo restando che la giornata del 26
dicembre verrà trascorsa ogni anno con la madre. In aggiunta a ciò resterà con pagina 3 di 8 ciascun genitore, dal 27 al 31 dicembre mattina e dal 31 dicembre pomeriggio al
6 gennaio con il criterio dell'alternanza annuale. Quanto alle festività Pasquali,
i genitori suddivideranno i giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico in modo da tra-scorrere consecutivamente ciascuno la metà del periodo con la figlia.
4) I ricorrenti concordano la percezione al 100% dell'assegno unico da parte della Sig. ad oggi pari a circa 200 euro. Il sig. si obbliga a Parte_1 CP_1
sotto-scrivere la modulistica necessaria per la fruizione dell'assegno al 100% da parte della Sig.ra Pt_1
5) Dirsi obbligato il Sig. a corrispondere alla Sig.ra e un assegno di CP_1 Pt_1
mantenimento in favore della figlia minore, di € 400,00 (Quattrocentoeuro/00)
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT (la rivalutazione istat avrà
decorrenza dall'anno successivo e dunque dal mese di febbraio 2026). I
ricorrenti suddivideranno le spese relative alla figlia secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova di seguito riportato: Sono a carico di ciascun genitore per il 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) le spese straordinarie necessarie per la prole secondo il seguente schema:- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche:
• tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed pagina 4 di 8 erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
• quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
• quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
• tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
• acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
• corredo scolastico di inizio anno;
• spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
• spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
• spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.)
• spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); pagina 5 di 8 • spese per babysitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario,
familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
o spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola,
nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00);
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-
scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla prece-dente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della pagina 6 di 8 autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive,
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc..
Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
A parziale deroga del sopra esposto Protocollo i genitori concordano di inserire, tra le spese che non richiedono ulteriori accordi, la retta dell'Asilo
nido già concordemente individuato dai ricorrenti per la figlia, “Nel Per_2
Parco” di Mantova;
I genitori suddivideranno la relativa retta, al netto del bonus nido che continuerà ad essere erogato in favore della Sig.ra Pt_1
6) I ricorrenti hanno definito ogni altro rapporto economico e non avranno null'altro a pretendere, l'uno dall'altro, per qualsiasi altra ragione e/o titolo;
7) I genitori di comune accordo dichiarano che i provvedimenti inerenti all'affida-mento, al mantenimento ed al diritto di visita della figlia minore, sono rispondenti al suo interesse”;
- per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in pagina 7 di 8 relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti,
il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso tra cui la percezione al 100% dell'assegno unico da parte di Parte_1
(C.F. ); C.F._1
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 13/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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