Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 716/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 28/03/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 22/03/2025 da (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. MICHELA CAMPOLATTANO, e da ( C.F.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. VINCENZO DI SIMONE, tendente ad ottenere C.F._2
la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Marcianise (CE) in data 02/06/2001 dal quale Per_ sono nati due figli (il 06/04/2002) e (il 13/09/2007); Per_2
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Quanto alla separazione: autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Quanto alla casa coniugale: la casa coniugale sita in Marcianise (CE), via Giosuè Carducci n. 9, sarà assegnata alla SIa che vi vivrà unitamente ai figli. Quanto, invece, alle Parte_1
residue rate mensili del mutuo gravante sulla casa coniugale, considerata la piena proprietà del cespite in capo al SI e le disposizioni ipotecarie da questi effettuate a garanzia dei debiti Pt_2
fino alla sua naturale scadenza, con previsione dell'ultima rata al mese di giugno 2035.
Nel caso in cui l'immobile dovesse risultare oggetto di espropriazione forzata per inadempimento delle obbligazioni assunte in via esclusiva dal SI , viste le ipoteche iscritte e riportate nella Pt_2
premessa, quest'ultimo si obbliga a rimborsare la quota parte di mutuo versata dalla SIa , Pt_1
contitolare del mutuo ipotecario, a decorrere dal 30.11.2010, fino alla concorrenza del complessivo importo di € 50.000,00;
3. Quanto al trasferimento dell'immobile ricevuto in eredità dal SI dal defunto Parte_2
padre, SI : i coniugi concordano che, quale negozio di diritto familiare, senza Persona_3
corrispettivo, il SI promette di trasferire ai due figli , nato a [...]_1
Marcianise il 13.09.2007 e a , nato a Marcianise il [...], in [...] uguali tra loro, la Persona_3
quota immobiliare pari ad 1/3 del 50% di proprietà del defunto padre SI , ricevuta a Persona_3
seguito di successione ereditaria del 04.06.2014, dell'immobile sito in Marcianise (CE) alla Via
Madonna della Libera (scala B Int. 2 Piano T -1) identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Marcianise al Foglio 7 Part. 5289 Sub 17, (Rendita: Euro 503,55 Categoria A/2a, Classe 2, Consistenza
6,5 vani). L'atto pubblico notarile relativo al trasferimento immobiliare di cui sopra, sarà sottoscritto entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione e tutti i costi saranno interamente sostenuti in via esclusiva dal SI;
Parte_2
4. Quanto al mantenimento dei figli: il SI corrisponderà alla SIa sino Pt_2 Pt_1
all'indipendenza economica dei figli, l'importo mensile di complessivi € 600,00 (€ 300,00 per ogni figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, importo che sarà soggetto a rivalutazione annuale ISTAT. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i coniugi.
I diritti di visita tra padre e figlio, saranno regolati autonomamente e direttamente dagli stessi stante l'età di ormai prossimo alla maggiore età; Controparte_1
5. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: i coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, accettate e sottoscritte, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra;
6. Quanto alle spese della presente procedura: le spese legali sono interamente compensate tra le
Parti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse del figlio minore;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi
, nato il [...] in [...], e , nata il [...] in [...]_1
Marcianise;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MARCIANISE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 71, parte II, serie A, anno 2001);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 28/03/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio