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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/10/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2751/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA NA Presidente
AR NI Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 2751/2025 promosso congiuntamente da:
( ) nata il [...] a [...]_1 C.F._1
(Ucraina), rappresentata, difesa ed elett.te dom.ta da/presso avv. Annalisa Cecchetti, in virtù di procura alle liti in atti;
e
( ) nato il [...] ad [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato, difeso ed elett.te dom.to da/presso avv. Gianmarco Stefanetti, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO-Sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI
“A) Affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, secondo Persona_1 Persona_2 le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
- 1 - Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
In caso di trasferimento della residenza, entrambi i genitori saranno tenuti a darne notizia all'altra/o con congruo preavviso.
B) Il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di Parte_2 tenere con sé i figli almeno un giorno alla settimana, dalle ore 16:30 alle ore 21:00, indicativamente il venerdì. Il padre potrà, altresì, tenere con sé i figli nei fine settimana alternati, dalle ore 14:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, con pernottamento. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
C) Per quanto concerne le Festività Natalizie, il Sig. avrà la facoltà di Parte_2 trascorrere con i figli alternativamente il periodo di Natale podanno, ovvero i giorni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio e l'anno successivo viceversa. Relativamente alle Vacanze Pasquali, il padre avrà la facoltà di trascorrere con i figli un intero pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 21:00, in modo che i minori possano trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre ed il lunedì di Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con i figli almeno Parte_2
15 (quindici) giorni anche non con o compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del padre. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno i figli.
D) Il Sig. , a decorrere dal mese di giugno 2025 compreso, verserà alla Sig.ra Parte_2 corso per il mantenimento ordinario dei figli minori, la somma Parte_1 complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente, a far data dal deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione, mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla sig.ra acceso presso la Bper Banca Spa, entro e non oltre Parte_1 il giorno 25 di ogni mese solare.
La somma sopra indicata è così concordata in quanto la Sig.ra percepisce Pt_1 integralmente l'assegno unico INPS pari ad € 402,00 mensile per entrambi i fig . Parte_2
è onerato del rateo mensile pari ad € 313,00 relativo al finanziamento contratto con RCI BANQUE per l'acquisto dell'autovettura Renault Kangoo, intestata ed utilizzata esclusivamente dalla Sig.ra
Parte_1
E) Il Sig. , a decorrere dal mese di gennaio 2026, ovvero estinto integralmente Parte_2 il debito per il suddetto finanziamento, verserà alla Sig.ra a titolo di concorso per Parte_1 il mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 600,0 0 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente, a far data dal deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
F) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% Parte_2 Parte_1
(cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli secondo il protocollo, sottoscritto in data 10 luglio 2024, per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia in vigore presso il Tribunale di Ancona;
G) L'assegno unico INPS per i figli e continuerà ad essere percepito Per_1 Persona_2 integralmente dalla Sig.ra Parte_1
- 2 - H) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
I) Entrambi i genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli valida anche per l'espatrio nonché per il rilascio dei passaporti dei minori.
L) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”;
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il ricorso depositato congiuntamente, e Parte_2 Parte_1 premesso: - di aver avuto, dal 2003, una relazione sentimentale e una convivenza more uxorio dalla quale sono nati i figli (Ancona, 19/07/2007) e Persona_1 Persona_2
(Ancona il 05/01/2011), entrambi riconosciuti dai due genitori al momento della nascita;
- che negli ultimi anni tale relazione si è deteriorata e le parti hanno pertanto deciso di separarsi;
tanto premesso, hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 16/09/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei due figli, la primogenita divenuta nelle more maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, e il secondogenito ancora minorenne, in favore dei quali le parti hanno stabilito un contributo al mantenimento a carico del padre adeguato alle esigenze della prole e corrispondente alla condizione economica dell'onerato (con previsione di un aumento una volta estinto, da parte di , il finanziamento Parte_2 acceso per l'acquisto di un'autovettura intestata e utilizzata esclusivamente da Pt_1
).
[...]
Le parti hanno precisato nel ricorso la disciplina delle spese straordinarie, che seguirà, per quanto non espressamente specificato, quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Va precisato che le condizioni pattuite nel ricorso congiunto inerenti all'affidamento, collocazione, regolamentazione del diritto di visita del padre quale genitore non collocatario debbono intendersi riferite al solo figlio minore.
Il Tribunale rileva che nulla deve, sul punto, essere disposto con riguardo alla primogenita in quanto divenuta maggiorenne nelle more del procedimento.
Con riferimento invece al mantenimento di non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, valgono le condizioni concordate dalle parti.
- 3 - Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis. 4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto del minore posto che le condizioni concordate risultano Persona_2 rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. regolamentazione del diritto di visita del padre quale genitore non collocatario); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, con la precisazione di cui in motivazione circa la loro non operatività per la figlia delle parti, divenuta maggiorenne, con specifico riguardo alle condizioni afferenti all'affido, al collocamento e alla disciplina del diritto di visita, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'1/X/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
AR NI IA NA
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA NA Presidente
AR NI Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 2751/2025 promosso congiuntamente da:
( ) nata il [...] a [...]_1 C.F._1
(Ucraina), rappresentata, difesa ed elett.te dom.ta da/presso avv. Annalisa Cecchetti, in virtù di procura alle liti in atti;
e
( ) nato il [...] ad [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato, difeso ed elett.te dom.to da/presso avv. Gianmarco Stefanetti, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO-Sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI
“A) Affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, secondo Persona_1 Persona_2 le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
- 1 - Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
In caso di trasferimento della residenza, entrambi i genitori saranno tenuti a darne notizia all'altra/o con congruo preavviso.
B) Il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di Parte_2 tenere con sé i figli almeno un giorno alla settimana, dalle ore 16:30 alle ore 21:00, indicativamente il venerdì. Il padre potrà, altresì, tenere con sé i figli nei fine settimana alternati, dalle ore 14:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, con pernottamento. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
C) Per quanto concerne le Festività Natalizie, il Sig. avrà la facoltà di Parte_2 trascorrere con i figli alternativamente il periodo di Natale podanno, ovvero i giorni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio e l'anno successivo viceversa. Relativamente alle Vacanze Pasquali, il padre avrà la facoltà di trascorrere con i figli un intero pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 21:00, in modo che i minori possano trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre ed il lunedì di Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con i figli almeno Parte_2
15 (quindici) giorni anche non con o compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del padre. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno i figli.
D) Il Sig. , a decorrere dal mese di giugno 2025 compreso, verserà alla Sig.ra Parte_2 corso per il mantenimento ordinario dei figli minori, la somma Parte_1 complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente, a far data dal deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione, mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla sig.ra acceso presso la Bper Banca Spa, entro e non oltre Parte_1 il giorno 25 di ogni mese solare.
La somma sopra indicata è così concordata in quanto la Sig.ra percepisce Pt_1 integralmente l'assegno unico INPS pari ad € 402,00 mensile per entrambi i fig . Parte_2
è onerato del rateo mensile pari ad € 313,00 relativo al finanziamento contratto con RCI BANQUE per l'acquisto dell'autovettura Renault Kangoo, intestata ed utilizzata esclusivamente dalla Sig.ra
Parte_1
E) Il Sig. , a decorrere dal mese di gennaio 2026, ovvero estinto integralmente Parte_2 il debito per il suddetto finanziamento, verserà alla Sig.ra a titolo di concorso per Parte_1 il mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 600,0 0 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente, a far data dal deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
F) Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% Parte_2 Parte_1
(cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli secondo il protocollo, sottoscritto in data 10 luglio 2024, per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia in vigore presso il Tribunale di Ancona;
G) L'assegno unico INPS per i figli e continuerà ad essere percepito Per_1 Persona_2 integralmente dalla Sig.ra Parte_1
- 2 - H) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
I) Entrambi i genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli valida anche per l'espatrio nonché per il rilascio dei passaporti dei minori.
L) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”;
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il ricorso depositato congiuntamente, e Parte_2 Parte_1 premesso: - di aver avuto, dal 2003, una relazione sentimentale e una convivenza more uxorio dalla quale sono nati i figli (Ancona, 19/07/2007) e Persona_1 Persona_2
(Ancona il 05/01/2011), entrambi riconosciuti dai due genitori al momento della nascita;
- che negli ultimi anni tale relazione si è deteriorata e le parti hanno pertanto deciso di separarsi;
tanto premesso, hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 16/09/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei due figli, la primogenita divenuta nelle more maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, e il secondogenito ancora minorenne, in favore dei quali le parti hanno stabilito un contributo al mantenimento a carico del padre adeguato alle esigenze della prole e corrispondente alla condizione economica dell'onerato (con previsione di un aumento una volta estinto, da parte di , il finanziamento Parte_2 acceso per l'acquisto di un'autovettura intestata e utilizzata esclusivamente da Pt_1
).
[...]
Le parti hanno precisato nel ricorso la disciplina delle spese straordinarie, che seguirà, per quanto non espressamente specificato, quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Va precisato che le condizioni pattuite nel ricorso congiunto inerenti all'affidamento, collocazione, regolamentazione del diritto di visita del padre quale genitore non collocatario debbono intendersi riferite al solo figlio minore.
Il Tribunale rileva che nulla deve, sul punto, essere disposto con riguardo alla primogenita in quanto divenuta maggiorenne nelle more del procedimento.
Con riferimento invece al mantenimento di non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, valgono le condizioni concordate dalle parti.
- 3 - Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis. 4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto del minore posto che le condizioni concordate risultano Persona_2 rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. regolamentazione del diritto di visita del padre quale genitore non collocatario); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, con la precisazione di cui in motivazione circa la loro non operatività per la figlia delle parti, divenuta maggiorenne, con specifico riguardo alle condizioni afferenti all'affido, al collocamento e alla disciplina del diritto di visita, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'1/X/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
AR NI IA NA
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