Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/06/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 9510/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 9510/2024 R.G., avente per oggetto: Modifica condizioni di divorzio, proposta da nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi n. 148, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Saporito che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
, nato ad [...] il [...] C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliata in Eboli (SA), alla via Madonn lo studio dell'avv. Anna Maria Conversano che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11 novembre 2024, ha Parte_1 premesso di aver addivenuto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio mediante convenzione di negoziazione assistita in occasione della quale le parti hanno concordato l'obbligo a proprio carico di corrispondere all'ex moglie la somma mensile di € 800,00 a titolo di assegno divorzile, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese delle utenze della casa coniugale. Al riguardo, il ricorrente ha chiesto la revoca, ovvero in subordine la modifica, delle condizioni di divorzio con la riduzione dell'assegno divorzile da corrispondere all'ex moglie nella misura di € 150,00 mensili;
ha inoltre richiesto la revoca dell'obbligo di contribuire alle spese per le utenze della casa familiare o, in subordine, la riduzione nella misura del 33%. A fondamento della propria istanza, il ricorrente ha dedotto di avere subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche, determinato sia dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare, sia dalla riduzione del reddito da lavoro dipendente percepito. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si e costituita , la Controparte_2 quale ha contestato le allegazioni dell'ex coniuge, precis ire alcun reddito diverso dall'assegno divorzile;
ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, deducendo a sua volta di versare in condizioni di difficolta economica.
2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, il Tribunale osserva che la sentenza di divorzio da luogo a un giudicato rebus sic stantibus, non suscettibile di modifiche in relazione a fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio. Analogamente, anche gli accordi negoziali sottoscritti in sede di divorzio congiunto — inclusi quelli conclusi mediante convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014 — non sono modificabili per fatti che le parti avrebbero dovuto considerare al momento della conclusione degli accordi. Tuttavia, sia la sentenza che gli accordi negoziali possono essere modificati in presenza di fatti sopravvenuti, oggettivamente nuovi e rilevanti, che abbiano inciso in modo significativo sulla situazione preesistente, alterando i presupposti in base ai quali erano state definite le condizioni economiche del divorzio. Tale principio è pacificamente riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, n. 11448/2008; Cass. civ., n. 2338/2006; Cass. civ., n. 19388/2024). Al riguardo, si precisa che, all'udienza del 9 maggio 2025, le parti hanno raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni di divorzio;
in particolare le parti hanno concordato quanto segue: a) il sig. si obbliga entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese Parte_1
a corris bonifico bancario la somma di €. 300,00 cadauno a titolo di contributo per il loro mantenimento da effettuarsi direttamente ai figli e Per_1
Per_2 b) La Sig.ra rinuncia irrevocabilmente all'assegno divorzile già Parte_2 disposto in do sulle condizioni del divorzio raggiunto in sede di negoziazione assistita nella somma mensile di euro 800,00 (ottocento//00), con conseguente revoca dello stesso a decorrere dal mese di gennaio 2026. A decorrere dal mese di gennaio 2026 nulla sarà più dovuto dal sig. alla sig.ra Pt_1 [...]
, per la rinuncia irrevocabile della stessa pretesa Parte_2
nei confronti del sig. ; Parte_1
c) La Sig.ra gnazione della casa familiare, sita Parte_2 alla via F. P 8 di Salerno, identificata al N.C.E.U. del Comune di Salerno, foglio 35 mappale 669 sub.2, di proprietà esclusiva del Sig. Parte_1 con conseguente revoca della stessa, con fissazione della data di del sig. l 30/10/2025; Parte_1
d) la si rinuncia ad ogni diritto relativamente all'immobile Parte_2 in Casalveli i non dovranno più concordare e comunicarsi le date di eventuali soggiorni presso il predetto immobile;
conseguitemene, dal 1° gennaio 2026, verrà meno l'obbligo del sig. del pagamento delle spese relative Pt_1 all'immobile in Casalvelino già previs nto 1 delle pattuizioni in merito agli immobili (cfr pag. 7 dell'accordo di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ) che resteranno tutte a carico dei proprietari , con conseguente modifica sul punto dell'accordo di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio nei termini di revoca di detta statuizione. La signora , non vantando più alcun diritto su quest'ultimo immobile, si Parte_2 impegna a utenze a lei intestate a favore di uno degli attuali proprietari entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. f) le spese del giudizio sono compensate tra le parti con rinuncia, nel contempo, con la sottoscrizione del presente atto, dei rispettivi legali al vincolo di solidarietà professionale. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare le spese integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica della convenzione assistita, trascritta nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Salerno (Anno 2021, Atto n. 20, Parte II, Serie C) dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi