Ordinanza cautelare 15 luglio 2022
Sentenza 3 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 15/07/2022, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/07/2022
N. 00704/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 704 del 2022, proposto da
DA MA SA D'Onghia, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Losito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palagianello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza n. 28/2022, a firma del Dirigente della Polizia Locale del Comune di Palagianello,
nonché per l’annullamento del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, I. n. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso con nota PEC del 28.03.2022 ed acquisita al Protocollo del Comune resistente in data 29.03.2022, e per l’accertamento del diritto della ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione comunale resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a, di esibizione di tutta la documentazione relativa, come richiesta dalla ricorrente con l'istanza del 28.03.2022 a oggi rimasta inevasa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palagianello;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. A. Losito per la parte ricorrente, avv. G. Misserini per il Comune di Palagianello;
- ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda. Ciò alla luce dell’istruttoria espletata dall’Amministrazione – le cui risultanze, allo stato, non risultano revocate in dubbio da elementi di segno eguale e contrario – dal quale è emerso sia il disagio per la circolazione, derivante dal verificarsi di parcheggi in seconda fila, e sia l’opportunità, anzi l’indispensabilità, della regolamentazione della sosta a spina di pesce su un lato della carreggiata; per tali ragioni, non sembra che l’impugnato provvedimento sia attinto da palesi elementi di erroneità/irrazionalità, tali da giustificare l’intervento giurisdizionale sulle scelte tecnico-discrezionali amministrative;
- ritenuto pertanto di rigettare la domanda cautelare;
- ritenuto di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Sezione Seconda, rigetta la domanda di tutela cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO