Articolo 10 della Legge 9 dicembre 1985, n. 705
Articolo 9Articolo 11
Versione
11 dicembre 1985
Art. 10.
L'articolo 51 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dei giudizi di idoneita' ivi previsti, e' consentita la costituzione di piu' commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare, in tal senso intendendosi il principio della diversa composizione delle commissioni in relazione al numero dei partecipanti, contenuto nell' articolo 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 .
Nota all' art. 10 :
L' art. 51 del D.P.R. n. 382/1980 riguarda: "Giudizio di idoneita'".
Entrata in vigore il 11 dicembre 1985
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