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11 dicembre 1985
11 dicembre 1985
Art. 10.
L'articolo 51 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dei giudizi di idoneita' ivi previsti, e' consentita la costituzione di piu' commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare, in tal senso intendendosi il principio della diversa composizione delle commissioni in relazione al numero dei partecipanti, contenuto nell' articolo 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 .
Nota all' art. 10 :
L' art. 51 del D.P.R. n. 382/1980 riguarda: "Giudizio di idoneita'".
L'articolo 51 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dei giudizi di idoneita' ivi previsti, e' consentita la costituzione di piu' commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare, in tal senso intendendosi il principio della diversa composizione delle commissioni in relazione al numero dei partecipanti, contenuto nell' articolo 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 .
Nota all' art. 10 :
L' art. 51 del D.P.R. n. 382/1980 riguarda: "Giudizio di idoneita'".
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte Cost., sentenza 30/12/1987, n. 620Provvedimento: […] Comunque inammissibile ed infondata sotto il profilo dell'eccesso di delega si presenta l'estensione all'art. 10 della legge n. 705 del 1985 delle censure ed argomentazioni già proposte nei confronti dell'art. 51 del d.P.R. n. 382 del 1980, tant'è vero che detto art. 5 della legge n. 28 del 1980 non è stato deferito all'esame di questa Corte.Leggi di più...
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