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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/06/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
RG 1929/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu, Pt_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
Sergio Carboni, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via
Giuseppe Mazzini n. 1;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione ad ATP
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Parte ricorrente, con ricorso del 25 novembre 2024, ha introdotto il presente giudizio ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. a seguito della contestazione delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di accertamento tecnico preventivo.
2. Tale causa era stata introdotta dalla sig.ra per il riconoscimento della sussistenza CP_1
delle condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80, della pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/71 e per il riconoscimento dello stato di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, legge n. 104/92. 3. Il CTU, in ordine all'anamnesi, così riportava nell'elaborato peritale: “Attività lavorativa pregressa in qualità di collaboratrice domestica e governante di bambini. All'età di 30 anni in corso di gravidanza sviluppa una trombofilia per cui necessita di trattamento farmacologico cronico. Durante la pandemia OV ha sviluppato una grave insufficienza respiratoria da polmonite interstiziale bilaterale per cui ha necessitato di ricovero presso l'UO di Pneumologia di Alghero (gennaio 2022) da dove viene dimessa
o2 terapia domiciliare a lungo termine e residuo di dispnea per sforzi di lieve entità. In data 07/03/2022 viene inoltrata richiesta all' per il riconoscimento dell'invalidità Pt_1
civile ed in data 20/06/2022 viene sottoposta a valutazione dalla CM dell'ASL di Sassari e con diagnosi di: polmonite interstiziale bilaterale da SARS-COV2 in grave insufficienza respiratoria;
asma bronchiale;
obesità; sindrome delle apnee notturne riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80) a decorrere dal
07/03/2022 con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e programma di revisione nel mese di giugno 2023; portatrice di handicap in situazione di gravità comma
3 art.
3. In data 28/06/2023 il CML dell' di Sassari sottopone la ricorrente ad Pt_1
accertamento sugli atti a revisione e la valuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75% per disabilità respiratoria e capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”.
4. Con riferimento poi all'esame obiettivo, così si legge nella consulenza tecnica d'ufficio:
“Accede in ambulatorio con passo incerto e deficit a carico dello stazionamento in posizione eretta;
coxalgia destra da sofferenza oste necrotica (RM anca destra del
30/11/223) con ipotrofia muscolare a carico della fascia lata e del grande gluteo per cui è sottoposta a campi elettromagnetici pulsati ed ossigeno terapia iperbarica;
tale osteo necrosi è verosimilmente iatrogena da massive dosi di sostanza cortisoniche praticate per
OV. Rachide in atteggiamento scoliotico sinistro convesso antalgico e significativa compromissione dell'interspazio L5- S1 (RX colonna lombo sacrale del 06/09/2023).
Porta erogatore di O2 a 2l/m', dispnea per minimi sforzi: il polmone bilateralmente si presenta con spetti fibrotici mantellari ed ispessimento dei setti inter ed intra lobulari (TC torace del 24/10/2023). Obesa per un'altezza di cm 158 pesa oltre 100 kg. Anacusia sinistra”.
2 5. Il CTU poi esprimeva le seguenti considerazioni medico-legali: “Alla luce dell'attenta disamina di tali documenti e dall'esame clinico e l'anamnesi assunta posso affermare che la ricorrente è affetta da: CP_1
• Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico;
• Polmonite interstiziale da SARS-COV2 con ipossiemia e terapia O2 continua;
durante la notte CPAP per insorgenza di apnee notturne;
• Insufficienza statico dinamica del rachide ed osteonecrosi della testa del femore destro;
• Obesità acquisita iatrogena e da ipomobilità;
• Anacusia sinistra.
Tali affezioni sono croniche, non emendabile e progressive risalenti all'epoca dell'infezione da SARS-COV2 e denunciata in data 20/02/2022. Il provvedimento della
CML dell' in data 28/06/2023 appare non condivisibile. Per tale condizione la Pt_1
ricorrente non è in grado di provvedere autonomamente a se stessa, è fonte di grave limitazione deambulatoria e costituisce isolamento sociale”.
6. Il dott. ha quindi così concluso l'elaborato: “Alla luce di quanto argomentato posso Per_1 affermare, in risposta al quesito postomi dall'Ill.mo Sig. Giudice in materia di:
indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 e succ. mod.:
sulla base della documentazione medica prodotta agli atti, previa visita medica e compiuto ogni altro opportuno accertamento, la ricorrente si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non è più in grado di compiere da sola gli atti ordinari della vita, ed abbisogna di un'assistenza continua, dal
20/06/2022. I requisiti sanitari di legge erano sussistenti alla data della revoca del
28/06/2023.
condizione di handicap grave ex art. 3, co. 3, legge 104/92:
esaminati gli atti di causa, visitata la ricorrente e compiuta ogni necessaria indagine, la stessa versa in condizione di handicap grave di cui alla legge 104 del 1992 a decorrere dal 20/06/2022.”.
7. Successivamente al deposito della relazione peritale, l' ha introdotto l'odierno Pt_1
giudizio di opposizione, contestando la decorrenza del beneficio individuata dal CTU,
3 ritenendo che la stessa dovrebbe essere posticipata al 13 maggio 2024, ovverosia alla data della visita, siccome in tale sede sarebbe stato riscontrato l'aggravamento delle infermità cui è affetta l'interessata. Inoltre, parte ricorrente ha evidenziato che in ragione del possibile miglioramento nel tempo della condizione di obesità, con implicazioni sul quadro clinico complessivo della perizianda, sarebbe opportuna una revisione del beneficio a 5 anni.
8. L' ha quindi chiesto di accogliersi le presenti conclusioni: “- in via principale, previo Pt_1 rinnovo delle operazioni peritali, accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare insussistenti le condizioni sanitarie previste l'accesso all'assegno di invalidità civile, all'indennità di accompagnamento ed all'handicap grave ex art.3, comma 3 c.p.c
- con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
9. Si è ritualmente costituita nel presente giudizio , eccependo che la CP_1
controparte non aveva proposto osservazioni avverso la bozza di consulenza tecnica d'ufficio, e comunque rivendicando la sussistenza delle condizioni sanitarie per accedere ai benefici richiesti, con conferma delle conclusioni del CTU.
10. Istruita la controversia con richiesta di integrazione dell'elaborato peritale, la decisione viene poi assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
11. Il ricorso è infondato e va respinto.
12. Il giudicante ritiene che i profili di censura sollevati in ricorso costituiscano mero dissenso diagnostico rispetto a quanto osservato e concluso dal CTU, sulla base di puntuale e analitica argomentazione, di guisa che non è necessario disporre un approfondimento o una rinnovazione delle operazioni peritali.
13. Invero, parte ricorrente si limita a contestare l'elaborato peritale con riferimento alla data individuata quale decorrenza della prestazione, sostenendo che il quadro patologico si fosse aggravato successivamente alla visita di revisione, e che pertanto la data corretta sarebbe quella della visita.
14. Sennonché, si evidenzia che il dott. ha dato puntuale e precisa motivazione delle Per_1
ragioni che hanno condotto al riconoscimento della sussistenza delle condizioni sanitarie per accedere ai benefici, anche con riferimento all'individuazione della decorrenza, ancorata alla documentazione presente in atti e all'esame obiettivo della perizianda;
4 sicché, le condizioni della sig.ra non erano migliorate all'epoca della visita di CP_1
revisione.
15. Tanto è vero che il CTU ha chiaramente affermato che le gravi patologie cui è affetta la sig.ra risultano croniche, progressive e non emendabili, ragion per cui non ha CP_1
condiviso gli esiti della visita di revisione e ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
16. In senso contrario, la contestazione mossa dall' è da ritenersi invece generica, Pt_1
sostenendosi in ricorso che le condizioni patologiche cui è affetta la sig.ra CP_1
sarebbero peggiorate successivamente alla visita di revisione, senza tuttavia allegare alcunché a sostegno della propria deduzione, né operando alcun riferimento alla documentazione presente in atti.
17. Pertanto, non risulta smentita l'asserzione del CTU secondo cui le siffatte condizioni patologiche erano già presenti e risalgono all'epoca individuata quale decorrenza. Tanto è vero che tale stato patologico risultava sussistente già all'epoca del primo verbale dell' (doc. 4 fasc. convenuto), ed era stato ritenuto dallo stesso Istituto fonte della Pt_1 necessità dell'accompagnamento.
18. Il ragionamento dell'ausiliare non è stato allora adeguatamente censurato da parte del ricorrente, non avendo allegato prima e documentato poi l'eventuale devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale, così risolvendosi le deduzioni in un mero dissenso diagnostico.
19. Ne deriva, dunque, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni rassegnate dal
CTU nella precedente fase del giudizio, siccome adeguatamente motivate e lineari rispetto all'obiettività clinica riscontrata.
20. Sicché, va dichiarato che parte convenuta si trova nelle condizioni sanitarie per accedere ai benefici dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 e della pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/71, entrambe con decorrenza dalla data della revisione
(28.6.2023, come precisato dal CTU nella nota del 19 aprile 2025), nonché per il riconoscimento dello stato di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, legge n. 104/92, con decorrenza dal 20.6.2022.
21. La causa va dunque decisa come da dispositivo;
le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' . Allo stesso modo, le spese di CTU vengono Pt_1 definitivamente poste in capo all' . CP_2
5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso e per l'effetto:
- dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie per accedere ai CP_1
benefici dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 e della pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/71 con decorrenza dalla data della visita di revisione
(28.6.2023), nonché per il riconoscimento dello stato di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, legge n. 104/92 con decorrenza dal 20.6.2022;
- condanna l' al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in Pt_1 complessivi € 3.300,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . Pt_1
Sassari, 09/06/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu, Pt_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
Sergio Carboni, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via
Giuseppe Mazzini n. 1;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione ad ATP
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Parte ricorrente, con ricorso del 25 novembre 2024, ha introdotto il presente giudizio ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. a seguito della contestazione delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di accertamento tecnico preventivo.
2. Tale causa era stata introdotta dalla sig.ra per il riconoscimento della sussistenza CP_1
delle condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80, della pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/71 e per il riconoscimento dello stato di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, legge n. 104/92. 3. Il CTU, in ordine all'anamnesi, così riportava nell'elaborato peritale: “Attività lavorativa pregressa in qualità di collaboratrice domestica e governante di bambini. All'età di 30 anni in corso di gravidanza sviluppa una trombofilia per cui necessita di trattamento farmacologico cronico. Durante la pandemia OV ha sviluppato una grave insufficienza respiratoria da polmonite interstiziale bilaterale per cui ha necessitato di ricovero presso l'UO di Pneumologia di Alghero (gennaio 2022) da dove viene dimessa
o2 terapia domiciliare a lungo termine e residuo di dispnea per sforzi di lieve entità. In data 07/03/2022 viene inoltrata richiesta all' per il riconoscimento dell'invalidità Pt_1
civile ed in data 20/06/2022 viene sottoposta a valutazione dalla CM dell'ASL di Sassari e con diagnosi di: polmonite interstiziale bilaterale da SARS-COV2 in grave insufficienza respiratoria;
asma bronchiale;
obesità; sindrome delle apnee notturne riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80) a decorrere dal
07/03/2022 con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e programma di revisione nel mese di giugno 2023; portatrice di handicap in situazione di gravità comma
3 art.
3. In data 28/06/2023 il CML dell' di Sassari sottopone la ricorrente ad Pt_1
accertamento sugli atti a revisione e la valuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75% per disabilità respiratoria e capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”.
4. Con riferimento poi all'esame obiettivo, così si legge nella consulenza tecnica d'ufficio:
“Accede in ambulatorio con passo incerto e deficit a carico dello stazionamento in posizione eretta;
coxalgia destra da sofferenza oste necrotica (RM anca destra del
30/11/223) con ipotrofia muscolare a carico della fascia lata e del grande gluteo per cui è sottoposta a campi elettromagnetici pulsati ed ossigeno terapia iperbarica;
tale osteo necrosi è verosimilmente iatrogena da massive dosi di sostanza cortisoniche praticate per
OV. Rachide in atteggiamento scoliotico sinistro convesso antalgico e significativa compromissione dell'interspazio L5- S1 (RX colonna lombo sacrale del 06/09/2023).
Porta erogatore di O2 a 2l/m', dispnea per minimi sforzi: il polmone bilateralmente si presenta con spetti fibrotici mantellari ed ispessimento dei setti inter ed intra lobulari (TC torace del 24/10/2023). Obesa per un'altezza di cm 158 pesa oltre 100 kg. Anacusia sinistra”.
2 5. Il CTU poi esprimeva le seguenti considerazioni medico-legali: “Alla luce dell'attenta disamina di tali documenti e dall'esame clinico e l'anamnesi assunta posso affermare che la ricorrente è affetta da: CP_1
• Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico;
• Polmonite interstiziale da SARS-COV2 con ipossiemia e terapia O2 continua;
durante la notte CPAP per insorgenza di apnee notturne;
• Insufficienza statico dinamica del rachide ed osteonecrosi della testa del femore destro;
• Obesità acquisita iatrogena e da ipomobilità;
• Anacusia sinistra.
Tali affezioni sono croniche, non emendabile e progressive risalenti all'epoca dell'infezione da SARS-COV2 e denunciata in data 20/02/2022. Il provvedimento della
CML dell' in data 28/06/2023 appare non condivisibile. Per tale condizione la Pt_1
ricorrente non è in grado di provvedere autonomamente a se stessa, è fonte di grave limitazione deambulatoria e costituisce isolamento sociale”.
6. Il dott. ha quindi così concluso l'elaborato: “Alla luce di quanto argomentato posso Per_1 affermare, in risposta al quesito postomi dall'Ill.mo Sig. Giudice in materia di:
indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 e succ. mod.:
sulla base della documentazione medica prodotta agli atti, previa visita medica e compiuto ogni altro opportuno accertamento, la ricorrente si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non è più in grado di compiere da sola gli atti ordinari della vita, ed abbisogna di un'assistenza continua, dal
20/06/2022. I requisiti sanitari di legge erano sussistenti alla data della revoca del
28/06/2023.
condizione di handicap grave ex art. 3, co. 3, legge 104/92:
esaminati gli atti di causa, visitata la ricorrente e compiuta ogni necessaria indagine, la stessa versa in condizione di handicap grave di cui alla legge 104 del 1992 a decorrere dal 20/06/2022.”.
7. Successivamente al deposito della relazione peritale, l' ha introdotto l'odierno Pt_1
giudizio di opposizione, contestando la decorrenza del beneficio individuata dal CTU,
3 ritenendo che la stessa dovrebbe essere posticipata al 13 maggio 2024, ovverosia alla data della visita, siccome in tale sede sarebbe stato riscontrato l'aggravamento delle infermità cui è affetta l'interessata. Inoltre, parte ricorrente ha evidenziato che in ragione del possibile miglioramento nel tempo della condizione di obesità, con implicazioni sul quadro clinico complessivo della perizianda, sarebbe opportuna una revisione del beneficio a 5 anni.
8. L' ha quindi chiesto di accogliersi le presenti conclusioni: “- in via principale, previo Pt_1 rinnovo delle operazioni peritali, accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare insussistenti le condizioni sanitarie previste l'accesso all'assegno di invalidità civile, all'indennità di accompagnamento ed all'handicap grave ex art.3, comma 3 c.p.c
- con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
9. Si è ritualmente costituita nel presente giudizio , eccependo che la CP_1
controparte non aveva proposto osservazioni avverso la bozza di consulenza tecnica d'ufficio, e comunque rivendicando la sussistenza delle condizioni sanitarie per accedere ai benefici richiesti, con conferma delle conclusioni del CTU.
10. Istruita la controversia con richiesta di integrazione dell'elaborato peritale, la decisione viene poi assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
11. Il ricorso è infondato e va respinto.
12. Il giudicante ritiene che i profili di censura sollevati in ricorso costituiscano mero dissenso diagnostico rispetto a quanto osservato e concluso dal CTU, sulla base di puntuale e analitica argomentazione, di guisa che non è necessario disporre un approfondimento o una rinnovazione delle operazioni peritali.
13. Invero, parte ricorrente si limita a contestare l'elaborato peritale con riferimento alla data individuata quale decorrenza della prestazione, sostenendo che il quadro patologico si fosse aggravato successivamente alla visita di revisione, e che pertanto la data corretta sarebbe quella della visita.
14. Sennonché, si evidenzia che il dott. ha dato puntuale e precisa motivazione delle Per_1
ragioni che hanno condotto al riconoscimento della sussistenza delle condizioni sanitarie per accedere ai benefici, anche con riferimento all'individuazione della decorrenza, ancorata alla documentazione presente in atti e all'esame obiettivo della perizianda;
4 sicché, le condizioni della sig.ra non erano migliorate all'epoca della visita di CP_1
revisione.
15. Tanto è vero che il CTU ha chiaramente affermato che le gravi patologie cui è affetta la sig.ra risultano croniche, progressive e non emendabili, ragion per cui non ha CP_1
condiviso gli esiti della visita di revisione e ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
16. In senso contrario, la contestazione mossa dall' è da ritenersi invece generica, Pt_1
sostenendosi in ricorso che le condizioni patologiche cui è affetta la sig.ra CP_1
sarebbero peggiorate successivamente alla visita di revisione, senza tuttavia allegare alcunché a sostegno della propria deduzione, né operando alcun riferimento alla documentazione presente in atti.
17. Pertanto, non risulta smentita l'asserzione del CTU secondo cui le siffatte condizioni patologiche erano già presenti e risalgono all'epoca individuata quale decorrenza. Tanto è vero che tale stato patologico risultava sussistente già all'epoca del primo verbale dell' (doc. 4 fasc. convenuto), ed era stato ritenuto dallo stesso Istituto fonte della Pt_1 necessità dell'accompagnamento.
18. Il ragionamento dell'ausiliare non è stato allora adeguatamente censurato da parte del ricorrente, non avendo allegato prima e documentato poi l'eventuale devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale, così risolvendosi le deduzioni in un mero dissenso diagnostico.
19. Ne deriva, dunque, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni rassegnate dal
CTU nella precedente fase del giudizio, siccome adeguatamente motivate e lineari rispetto all'obiettività clinica riscontrata.
20. Sicché, va dichiarato che parte convenuta si trova nelle condizioni sanitarie per accedere ai benefici dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 e della pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/71, entrambe con decorrenza dalla data della revisione
(28.6.2023, come precisato dal CTU nella nota del 19 aprile 2025), nonché per il riconoscimento dello stato di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, legge n. 104/92, con decorrenza dal 20.6.2022.
21. La causa va dunque decisa come da dispositivo;
le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' . Allo stesso modo, le spese di CTU vengono Pt_1 definitivamente poste in capo all' . CP_2
5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso e per l'effetto:
- dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie per accedere ai CP_1
benefici dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 e della pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/71 con decorrenza dalla data della visita di revisione
(28.6.2023), nonché per il riconoscimento dello stato di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, legge n. 104/92 con decorrenza dal 20.6.2022;
- condanna l' al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in Pt_1 complessivi € 3.300,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . Pt_1
Sassari, 09/06/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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