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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 4153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4153 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 6761/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla udienza per la discussione.
Visto il terzo comma dell'art 281 sexies c.p.c.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 6761/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico
Dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6761 Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesione personale, appello avverso la sentenza n. 4723/2023, depositata in data 27/07/2023 dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, a de- finizione del giudizio R.G. n. 1685/2022, tra
, rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Parte_1
LO PU e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del di- fensore;
appellante
e
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 Parte_3
NN IA che agisce d'intesa con l'avv. Giusy Mariniello e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori;
appellati
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Cerullo e con Controparte_1 questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
appellato
e
non costituito;
CP_2 appellato contumace
e
non costituito;
Controparte_3 appellato contumace
2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
22.12.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello la proponeva Controparte_4 gravame avverso la sentenza n. 4723/2023 pronunciata dal Giudice di
Pace di Santa Maria Capua Vetere adducendo:
1. che con la sentenza im- pugnata, il Gdp di , in accoglimento della domanda proposta dai CP_5
Sigg.ri , , e Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_2 nei confronti del Sig. e dell'appellante Società
[...] Controparte_3 assicurativa, dichiarava l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Renault Clio tg. CZ571VV, di proprietà di Parte_4
, nella causazione del sinistro, condannando i convenuti in solido al
[...] risarcimento dei danni, oltre spese legali;
2. che la sentenza è ingiusta per omessa valutazione della “Ricostruzione Cinematica” del sinistro versata in atti dall'appellante, nonché delle note controdeduttive alla espletata
CTU tecnica;
3. l'omessa valutazione delle contestazioni afferenti le ri- sultanze del dispositivo satellitare installato sulla vettura del presunto re- sponsabile civile;
4. la violazione dell'art 145 bis Codice delle Assicura- zioni Private Richiesta di rinnovazione della CTU tecnica;
5. l'erronea valutazione del complesso degli atti di istruzione probatoria;
6. il manca- to superamento della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c.; 7.
l'erronea valutazione dei postumi invalidanti patiti dal Sig. Parte_5
[...
e l'omessa e/o carente valutazione delle osservazioni del consulente di parte UnipolSai, Dott. con richiesta di rinnovazione della Persona_1
CTU medico-legale;
8. la richiesta di sospensione della efficacia esecuti- va della sentenza impugnata.
Ciò posto, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le
Tribunale adito, contrariis reictis, previa sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nr.
4723/23, resa dal Giudice di Pace di Santa Maria C.V. in data 29/01/23,
3
depositata in data 27/07/23sentenza nr. 598/23, nonché previa acquisi- zione del fascicolo relativo al primo grado di giudizio R.G. nr. 1685/22 del Giudice di Pace di Santa Maria C.V.: A) in via principale ed in totale riforma della impugnata sentenza, previa rinnovazione della espletata
CTU tecnica, che tenga conto anche delle risultanze della “Ricostruzione
Cinematica” dell'incidente e, ancor prima di quelle del dispositivo satel- litare installato sul veicolo presunto responsabile civile, si chiede che il seguente passaggio della pronuncia appellata: “L'espletata istruttoria ha consentito di accertare le modalità di verificazione del sinistro così come dedotte da parte attrice in atto di citazione al presente giudizio. Da quanto esposto e confermato dal teste appare evidente la responsabilità del conducente del veicolo Renault Clio tg. CZ 571 VV di proprietà di per non aver osservato quanto norma e prudenza im- Controparte_3 pongono”, sia annullato e così sostituito: “Attese le risultanze del dispo- sitivo satellitare installato sulla vettura del presunto responsabile civile, aventi valore di prova legale, di cui parte attrice non ha provato il mal- funzionamento e/o la manomissione, che nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte non registravano alcun crash, deve ritenersi e dichiararsi che parte attrice ed interventrice non hanno compiutamente assolto all'onere probatorio sulle stesse incombenti, e per l'effetto rigetta inte- gralmente ogni e qualsiasi domanda proposta dai Sigg.ri Parte_2
, , e in quanto
[...] Parte_3 Controparte_1 CP_2 infondata e, comunque, poiché insufficientemente provata, disponendosi la restituzione di tutte le somme eventualmente corrisposte a qualsivoglia titolo e/o ragione, da agli odierni appellati, con Controparte_4 ogni conseguente statuizione di legge e con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”; B) in via subordinata ed in parziale riforma della impugnata sentenza, sempre e comunque previa rinnovazione della espletata CTU tecnica, che tenga conto anche delle risultanze della “Ricostruzione Cinematica” dell'incidente e, ancor pri- ma di quelle del dispositivo satellitare installato sul veicolo presunto re- sponsabile civile, oltre che della CTU medico-legale, si chiede che i se- guenti passaggi della pronuncia appellata: “L'espletata istruttoria ha consentito di accertare le modalità di verificazione del sinistro così come dedotte da parte attrice in atto di citazione al presente giudizio. Da
4
quanto esposto e confermato dal teste appare evidente la responsabilità del conducente del veicolo Renault Clio tg. CZ 571 VV di proprietà di per non aver osservato quanto norma e prudenza im- Controparte_3 pongono” e: “Per quanto riguarda le lesioni subite da , CP_2 possono essere accolte le conclusioni cui è pervenuto il CTU Dott.
[...]
, pertanto le stesse vanno così quantificate … omissis”, Persona_2 siano annullati e così sostituiti: “Non potendo considerarsi superata a presunzione di cui all'art. 2054 c.c., dichiara i conducenti la Peugeot
208, di proprietà del Sig. , e della Peugeot 3008, di pro- Controparte_1 prietà dei Sigg.ri ed , corresponsabili Parte_2 Pt_3 dell'incidente per cui è causa” con ogni conseguente statuizione di leg- ge, anche sul quantum da liquidarsi in favore dei predetti, disponendosi la restituzione di tutto quanto eventualmente in più già versato in favore dei riferiti appellati dalla istante società, a qualsiasi titolo e/o ragione, e con vittoria delle spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, nonché quanto alle lesioni patite dal Sig. “Atte- CP_2 se le risultanze della rinnovata CTU medico-legale condanna i convenuti in solido al pagamento di quanto di spettanza in ragione degli esiti in es- sa riportati, disponendosi la restituzione di tutto quanto eventualmente in più già versato in favore del riferito appellato dalla istante società, a qualsiasi titolo e/o ragione, e con vittoria delle spese e compensi profes- sionali del presente grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio opponendosi alla istanza inibi- Controparte_1 toria avanzata dall'appellante, non ricorrendo il presupposto dell'apparente fondatezza dell'appello e del periculum.
Si costituivano altresì in giudizio gli appellati e Parte_2 [...]
riportandosi alle precedenti difese ed insistendo per il ri- Parte_3 getto dell'appello, con il favore delle spese a carico della stessa appellan- te.
Con ordinanza del 21.12.2023, il Giudice rigettava l'istanza di sospen- sione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 19.02.2024, il Giudice, rilevandone la necessità, di- sponeva la rinnovazione della CTU, conferendo all'ausiliario nominato il seguente incarico: “
1. Esaminata la documentazione agli atti di causa, visionato il veicolo ed espletata ogni opportuna indagine, descriva il
5
C.T.U. i pregiudizi patiti dai veicoli sinistrati, trattando separatamente i danni quelli alla parte meccanica e quelli alla carrozzeria;
2. Accerti il
C.T.U. se i danni riscontrati siano obiettivamente riconducibili alla di- namica del fatto dannoso come descritta in citazione;
3. Riferisca il CTU se i dati registrati dalla scatola nera installata sul veicolo presunto re- sponsabile civile siano compatibili con la dinamica del sinistro narrata in citazione;
4. Indichi analiticamente il C.T.U. gli interventi – riparazioni e, se necessarie, sostituzioni di parti- occorrenti per il ripri- stino della integrale funzionalità del veicolo;
5. Quantifichi dettagliata- mente i costi, stimati all'attualità, per il compimento di tali operazioni, con distinta specificazione degli importi per pezzi di ricambio e per ore di manodopera”.
La causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In via preliminare va dichiarata la contumacia degli appellati CP_2
e i quali, nonostante la regolarità della citazione,
[...] Controparte_3 non si sono costituiti nel presente giudizio.
Nel merito, la CTU espletata nel presente giudizio ha confermato la di- namica del sinistro denunciato da parte attrice e i danni lamentati, nonché il nesso causale tra sinistro e danni. Nello specifico, il CTU a seguito dell'analisi degli elementi probanti forniti dalle parti, ha descritto la di- namica del sinistro:
“
1-Renault Clio Targata CZ517VV guidata dal sig. per- Controparte_1 correva la via Provinciale S.P. n° 229 direzione da Casaluce verso il
Real Sito di Carditello mentre lo precedeva il veicolo Peugeot 208 targa- ta GE844GV guidato dal sig. con passeggero Controparte_1 CP_2
mentre la Peugeot 3008 targata FH971WY proveniva nell'altra
[...] corsia in opposta direzione.
2-Per cause imprecisate la Renault Clio Targata CZ517VV tamponava A
GIUDIZIO DEL CTU IN MODO LIEVE la Peugeot 208 targata
GE844GV come è possibile riscontrare esaminando il paraurti di tale autovettura che presenta centralmente solo delle ABRASIONI e non dan- ni da compressione da giustificare un impatto di una certa rilevanza
3-Ad adiuvandum qual ulteriore conferma del Controparte_6
[...
e' il referto del pronto soccorso dove è stato visitato il conducente
6
del Peugeot 208 sig. richiamato dall'Avv. LO PU CP_2 per la nell'appello che di seguito si riporta in stralcio CP_4
4-Il conducente della Renault Clio Targata CZ517VV A Controparte_3
PARERE DEL CTU non è riuscito a controllare la su autovettura nono- stante il tamponamento fosse di e pertanto invadeva in CP_7 parte la carreggiata opposta sulla quale sopraggiungeva la Peugeot
3008 targata FH971WY guidata da uno dei germani Parte_2
5-La Renault Clio Targata CZ517VV pertanto impattava con lo spigolo anteriore sinistro del paraurti con lo spigolo anteriore sinistro della
Peugeot 3008 targata FH971WY (poi confermato anche dalla compatibi- lità dei danni (Vedi Paragr. n°5.4 a pag. 19 e pag. 20)”.
In conclusione, il CTU ha ritenuto che la responsabilità della causazione del sinistro sia da ripartire nei seguenti termini: “Punto ( 1 ) – La respon- sabilità e causa principale del sinistro l' 80 % è da imputare al Sig.
[...]
che guidava la Renault Clio Targata CZ517VV che ha CP_8 tamponato la Peugeot 208 targata GE844GV Punto ( 2 ) – Un minimo di responsabilità del 20% è da imputare alla imperizia del Controparte_1 che se pur in presenza di un LIEVE TAMPONAMENTO non è riuscito a tenere il controllo dell'autovettura per poter cosi evitare l'impatto con la
Peugeot 3008 targata FH971WY guidata da uno dei germani Parte_2 tale manovra però è stata anche agevolata dalla ridotta dimensione della carreggiata e quindi dalla vicinanza fra i tre veicoli coinvolti . Punto ( 3
) – In ordine agli atti disponibili il guidatore della Peugeot 3008 targata
FH971WY non ha alcuna responsabilità specifica in quanto percorreva nella sua corsia il tratto di strada dal Real Sito verso Casaluce”.
Il CTU ha altresì confermato la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro riferendo sul punto: “E' evidente dalle metriche della
[...] fra i danni da abrasione del paraurti della Peugeot 208 Parte_6 prodotti dal tamponamento con il paraurti della Renault Clio Targata
CZ517VV (cfr pag.19 CTU). Anche in questa comparazione risulta evi- dente la COMPATIBILITA' dei danni con la ipotesi della ricostruzione della dinamica del sinistro ed in particolare dell'impatto fra i due veicoli che hanno subito i danni entrambi nella zona dell'avantreno ed in parti- colare nello spigolo sinistro del paraurti anteriore (cfr. pag. 20 CTU).”
Il sinistro è risultato compatibile anche con il raffronto dei dati riportati
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dalla scatola nera installata sull'auto: “In relazione di quanto descritto e riportato nel report del dispositivo istallata sulla Re- Persona_3 nault Clio Targata CZ517VV si conclude che effettivamente il veicolo
Renault Clio Targata CZ517VV era nella zona indicata negli atti di cau- sa nella quale è avvenuto il sinistro. Ma non trova riscontro invece il che non registra urti da parte della Renault Clio Targata CP_9
CZ517VV, elemento che è stato oggetto di valutazione più approfondita dal CTU nel paragrafo specifico 5.4 di compatibilità dei danni autovettu- re con la dinamica del sinistro.” Il medesimo circa l'assenza del rilievo del crash evidenzia che tale evenienza è compatibile con le circostanze del caso concreto in quanto l'urto si verificava in modo lieve e compati- bile con l'assenza di rilevazione della scatola nera, cfr. pag. 18 circa
l'assenza di crash rilevato dalla scatola nera in quanto l'urto e' stato di
CP_7
Circa i danni e gli interventi di riparazione dei veicoli, il CTU ha elenca- to le riparazioni da eseguire sulla Peugeot 208 quantificandole in €.
1.812,00 per la parte posteriore ed €. 5.279,30 per la parte anteriore, per un totale di €. 7.091,30 (cfr. pagg. 27-28 CTU).
Mentre per la Peugeot 3008 gli interventi di riparazione sono stati quanti- ficati in €. 4.273,05 (cfr. pag. 29 CTU).
Il consulente, sulla base degli atti e degli elementi raccolti, tenuto conto delle osservazioni formulate dalle parti e dai loro consulenti, è giunto alle suddette conclusioni, dalle quali non vi è motivo di discostarsi, essendo compiutamente e correttamente motivate ed immuni da vizi logici.
Tali conclusioni confermano, peraltro, le risultanze della CTU svolta in primo grado e, conseguentemente la decisione del giudice di prime cure ad esclusione dell'accertamento della corresponsabilità del sig. , CP_1 nella misura del 20%, nella causazione del sinistro, come accertato dalla rinnovata CTU e che, pertanto, va modificata sul punto.
Tale accertamento deve ritenersi ammissibile in quanto emerso dalle ri- sultanze peritali, che hanno evidenziato fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce del principio della domanda, deve ritenersi che il campo di indagine entro cui opera il
CTU non possa estendersi ai cosiddetti “fatti avventizi” “ovvero ai fatti
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costitutivi della domanda e, oppostamente, ai fatti modificativi o estintivi che non siano stati oggetto dell'attività deduttiva delle parti”. Infatti, i poteri del consulente d'ufficio sono gli stessi che potrebbe esercitare il giudice se disponesse delle competenze tecnico-scientifiche necessarie a decidere la causa. Pertanto, sia il giudice che il CTU sono soggetti al principio ne eat iudex ultra petita partium (il giudice non deve andare ol- tre le richieste delle parti). Anche nel caso della consulenza percipiente, la giurisprudenza ritiene che, ove il consulente sia chiamato ad accertare i fatti costitutivi, è pur sempre necessario che “la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto” (Cass. 3717/2019). A parzia- le temperamento di quanto sopra, le Sezioni Unite, hanno affermato che nel caso in cui il consulente, nel corso delle proprie indagini, apprenda fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, non dedotti dalla parte, il giudi- ce può porli a fondamento della propria decisione.
Pertanto, deve affermarsi che è immune da vizi la decisione che, rece- pendo le risultanze peritali, ne valorizzi anche quei profili che evidenzino fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa, i quali, ancorché non dedotti dalla parte, siano stati accertati dal consulente nell'espleta- mento dell'incarico. Inoltre, il limite all'indagine del CTU riguarda i fatti principali – che possono essere dedotti solo dalla parte – non già i fatti secondari, i quali sono privi di efficacia probatoria diretta ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali. Infatti, il consulente è legittimato ad acquisire tutti gli elementi necessari a rispondere al quesito sottoposto dal giudice, purché si tratti di fatti accessori che rientrano nell'ambito tecnico della consulenza, e “non di fatti e situazioni che, essendo posti di- rettamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (Cass. 21926/2021).
Per quanto sopra va riconosciuta una responsabilità concorrente, nella misura del 20%, in capo al sig. con conseguente decur- Controparte_1 tazione dell'indennizzo riconosciuto, nella medesima misura percentuale e, pertanto, i convenuti in primo grado vanno condannati in solido al pa- gamento della somma di €. 5.673,04 a titolo di indennizzo in favore di ed €. 4.273,05 in favore di e Controparte_1 Parte_2 [...]
. Parte_7
Stante l'accoglimento parziale della domanda proposta nel giudizio di
9
prime cure si ritengono sussistenti i giustificati motivi per disporne la compensazione nella misura della metà ponendosi la rimanente parte a carico dei convenuti nel giudizio di primo grado.
Le spese di lite del presente giudizio, stante l'accoglimento parziale dell'appello, si dichiarano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4723/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, dichiara la responsabilità concorrente, nella misura del 20%, del condu- cente dell'autovettura Peugeot 208 tg. GE844GV di proprietà di CP_1
nella causazione del sinistro per cui è causa;
[...]
- Accoglie la domanda principale e per l'effetto condanna i convenuti in primo grado, in solido, al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 5.673,04, iva compresa, per i danni subiti dal veicolo Peu- geot 208, ed in favore di e della Parte_2 Parte_3 somma di € 5.673,04, iva compresa, per i danni subiti dal veicolo Peu- geot 3008;
- Dichiara compensate tra le parti nella misura della metà le spese del pri- mo grado di giudizio
- Condanna i convenuti nel giudizio di prime cure in solido al pagamento della metà delle spese di lite sopportate da parte attrice e interveniente, che si liquidano in complessivi Euro 1.045,00 oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei rispettivi procura- tori dichiaratisi anticipatari
- Pone le spese di CTU del giudizio di prime cure a carico delle parti in so- lido
- Pone le spese di CTU del presente giudizio a carico delle parti in solido;
- Dichiara compensate le spese di lite del presente grado di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 26.12.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 6761/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla udienza per la discussione.
Visto il terzo comma dell'art 281 sexies c.p.c.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 6761/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico
Dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6761 Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesione personale, appello avverso la sentenza n. 4723/2023, depositata in data 27/07/2023 dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, a de- finizione del giudizio R.G. n. 1685/2022, tra
, rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Parte_1
LO PU e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del di- fensore;
appellante
e
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 Parte_3
NN IA che agisce d'intesa con l'avv. Giusy Mariniello e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori;
appellati
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Cerullo e con Controparte_1 questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
appellato
e
non costituito;
CP_2 appellato contumace
e
non costituito;
Controparte_3 appellato contumace
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
22.12.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello la proponeva Controparte_4 gravame avverso la sentenza n. 4723/2023 pronunciata dal Giudice di
Pace di Santa Maria Capua Vetere adducendo:
1. che con la sentenza im- pugnata, il Gdp di , in accoglimento della domanda proposta dai CP_5
Sigg.ri , , e Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_2 nei confronti del Sig. e dell'appellante Società
[...] Controparte_3 assicurativa, dichiarava l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Renault Clio tg. CZ571VV, di proprietà di Parte_4
, nella causazione del sinistro, condannando i convenuti in solido al
[...] risarcimento dei danni, oltre spese legali;
2. che la sentenza è ingiusta per omessa valutazione della “Ricostruzione Cinematica” del sinistro versata in atti dall'appellante, nonché delle note controdeduttive alla espletata
CTU tecnica;
3. l'omessa valutazione delle contestazioni afferenti le ri- sultanze del dispositivo satellitare installato sulla vettura del presunto re- sponsabile civile;
4. la violazione dell'art 145 bis Codice delle Assicura- zioni Private Richiesta di rinnovazione della CTU tecnica;
5. l'erronea valutazione del complesso degli atti di istruzione probatoria;
6. il manca- to superamento della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c.; 7.
l'erronea valutazione dei postumi invalidanti patiti dal Sig. Parte_5
[...
e l'omessa e/o carente valutazione delle osservazioni del consulente di parte UnipolSai, Dott. con richiesta di rinnovazione della Persona_1
CTU medico-legale;
8. la richiesta di sospensione della efficacia esecuti- va della sentenza impugnata.
Ciò posto, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le
Tribunale adito, contrariis reictis, previa sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nr.
4723/23, resa dal Giudice di Pace di Santa Maria C.V. in data 29/01/23,
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depositata in data 27/07/23sentenza nr. 598/23, nonché previa acquisi- zione del fascicolo relativo al primo grado di giudizio R.G. nr. 1685/22 del Giudice di Pace di Santa Maria C.V.: A) in via principale ed in totale riforma della impugnata sentenza, previa rinnovazione della espletata
CTU tecnica, che tenga conto anche delle risultanze della “Ricostruzione
Cinematica” dell'incidente e, ancor prima di quelle del dispositivo satel- litare installato sul veicolo presunto responsabile civile, si chiede che il seguente passaggio della pronuncia appellata: “L'espletata istruttoria ha consentito di accertare le modalità di verificazione del sinistro così come dedotte da parte attrice in atto di citazione al presente giudizio. Da quanto esposto e confermato dal teste appare evidente la responsabilità del conducente del veicolo Renault Clio tg. CZ 571 VV di proprietà di per non aver osservato quanto norma e prudenza im- Controparte_3 pongono”, sia annullato e così sostituito: “Attese le risultanze del dispo- sitivo satellitare installato sulla vettura del presunto responsabile civile, aventi valore di prova legale, di cui parte attrice non ha provato il mal- funzionamento e/o la manomissione, che nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte non registravano alcun crash, deve ritenersi e dichiararsi che parte attrice ed interventrice non hanno compiutamente assolto all'onere probatorio sulle stesse incombenti, e per l'effetto rigetta inte- gralmente ogni e qualsiasi domanda proposta dai Sigg.ri Parte_2
, , e in quanto
[...] Parte_3 Controparte_1 CP_2 infondata e, comunque, poiché insufficientemente provata, disponendosi la restituzione di tutte le somme eventualmente corrisposte a qualsivoglia titolo e/o ragione, da agli odierni appellati, con Controparte_4 ogni conseguente statuizione di legge e con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”; B) in via subordinata ed in parziale riforma della impugnata sentenza, sempre e comunque previa rinnovazione della espletata CTU tecnica, che tenga conto anche delle risultanze della “Ricostruzione Cinematica” dell'incidente e, ancor pri- ma di quelle del dispositivo satellitare installato sul veicolo presunto re- sponsabile civile, oltre che della CTU medico-legale, si chiede che i se- guenti passaggi della pronuncia appellata: “L'espletata istruttoria ha consentito di accertare le modalità di verificazione del sinistro così come dedotte da parte attrice in atto di citazione al presente giudizio. Da
4
quanto esposto e confermato dal teste appare evidente la responsabilità del conducente del veicolo Renault Clio tg. CZ 571 VV di proprietà di per non aver osservato quanto norma e prudenza im- Controparte_3 pongono” e: “Per quanto riguarda le lesioni subite da , CP_2 possono essere accolte le conclusioni cui è pervenuto il CTU Dott.
[...]
, pertanto le stesse vanno così quantificate … omissis”, Persona_2 siano annullati e così sostituiti: “Non potendo considerarsi superata a presunzione di cui all'art. 2054 c.c., dichiara i conducenti la Peugeot
208, di proprietà del Sig. , e della Peugeot 3008, di pro- Controparte_1 prietà dei Sigg.ri ed , corresponsabili Parte_2 Pt_3 dell'incidente per cui è causa” con ogni conseguente statuizione di leg- ge, anche sul quantum da liquidarsi in favore dei predetti, disponendosi la restituzione di tutto quanto eventualmente in più già versato in favore dei riferiti appellati dalla istante società, a qualsiasi titolo e/o ragione, e con vittoria delle spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, nonché quanto alle lesioni patite dal Sig. “Atte- CP_2 se le risultanze della rinnovata CTU medico-legale condanna i convenuti in solido al pagamento di quanto di spettanza in ragione degli esiti in es- sa riportati, disponendosi la restituzione di tutto quanto eventualmente in più già versato in favore del riferito appellato dalla istante società, a qualsiasi titolo e/o ragione, e con vittoria delle spese e compensi profes- sionali del presente grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio opponendosi alla istanza inibi- Controparte_1 toria avanzata dall'appellante, non ricorrendo il presupposto dell'apparente fondatezza dell'appello e del periculum.
Si costituivano altresì in giudizio gli appellati e Parte_2 [...]
riportandosi alle precedenti difese ed insistendo per il ri- Parte_3 getto dell'appello, con il favore delle spese a carico della stessa appellan- te.
Con ordinanza del 21.12.2023, il Giudice rigettava l'istanza di sospen- sione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 19.02.2024, il Giudice, rilevandone la necessità, di- sponeva la rinnovazione della CTU, conferendo all'ausiliario nominato il seguente incarico: “
1. Esaminata la documentazione agli atti di causa, visionato il veicolo ed espletata ogni opportuna indagine, descriva il
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C.T.U. i pregiudizi patiti dai veicoli sinistrati, trattando separatamente i danni quelli alla parte meccanica e quelli alla carrozzeria;
2. Accerti il
C.T.U. se i danni riscontrati siano obiettivamente riconducibili alla di- namica del fatto dannoso come descritta in citazione;
3. Riferisca il CTU se i dati registrati dalla scatola nera installata sul veicolo presunto re- sponsabile civile siano compatibili con la dinamica del sinistro narrata in citazione;
4. Indichi analiticamente il C.T.U. gli interventi – riparazioni e, se necessarie, sostituzioni di parti- occorrenti per il ripri- stino della integrale funzionalità del veicolo;
5. Quantifichi dettagliata- mente i costi, stimati all'attualità, per il compimento di tali operazioni, con distinta specificazione degli importi per pezzi di ricambio e per ore di manodopera”.
La causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In via preliminare va dichiarata la contumacia degli appellati CP_2
e i quali, nonostante la regolarità della citazione,
[...] Controparte_3 non si sono costituiti nel presente giudizio.
Nel merito, la CTU espletata nel presente giudizio ha confermato la di- namica del sinistro denunciato da parte attrice e i danni lamentati, nonché il nesso causale tra sinistro e danni. Nello specifico, il CTU a seguito dell'analisi degli elementi probanti forniti dalle parti, ha descritto la di- namica del sinistro:
“
1-Renault Clio Targata CZ517VV guidata dal sig. per- Controparte_1 correva la via Provinciale S.P. n° 229 direzione da Casaluce verso il
Real Sito di Carditello mentre lo precedeva il veicolo Peugeot 208 targa- ta GE844GV guidato dal sig. con passeggero Controparte_1 CP_2
mentre la Peugeot 3008 targata FH971WY proveniva nell'altra
[...] corsia in opposta direzione.
2-Per cause imprecisate la Renault Clio Targata CZ517VV tamponava A
GIUDIZIO DEL CTU IN MODO LIEVE la Peugeot 208 targata
GE844GV come è possibile riscontrare esaminando il paraurti di tale autovettura che presenta centralmente solo delle ABRASIONI e non dan- ni da compressione da giustificare un impatto di una certa rilevanza
3-Ad adiuvandum qual ulteriore conferma del Controparte_6
[...
e' il referto del pronto soccorso dove è stato visitato il conducente
6
del Peugeot 208 sig. richiamato dall'Avv. LO PU CP_2 per la nell'appello che di seguito si riporta in stralcio CP_4
4-Il conducente della Renault Clio Targata CZ517VV A Controparte_3
PARERE DEL CTU non è riuscito a controllare la su autovettura nono- stante il tamponamento fosse di e pertanto invadeva in CP_7 parte la carreggiata opposta sulla quale sopraggiungeva la Peugeot
3008 targata FH971WY guidata da uno dei germani Parte_2
5-La Renault Clio Targata CZ517VV pertanto impattava con lo spigolo anteriore sinistro del paraurti con lo spigolo anteriore sinistro della
Peugeot 3008 targata FH971WY (poi confermato anche dalla compatibi- lità dei danni (Vedi Paragr. n°5.4 a pag. 19 e pag. 20)”.
In conclusione, il CTU ha ritenuto che la responsabilità della causazione del sinistro sia da ripartire nei seguenti termini: “Punto ( 1 ) – La respon- sabilità e causa principale del sinistro l' 80 % è da imputare al Sig.
[...]
che guidava la Renault Clio Targata CZ517VV che ha CP_8 tamponato la Peugeot 208 targata GE844GV Punto ( 2 ) – Un minimo di responsabilità del 20% è da imputare alla imperizia del Controparte_1 che se pur in presenza di un LIEVE TAMPONAMENTO non è riuscito a tenere il controllo dell'autovettura per poter cosi evitare l'impatto con la
Peugeot 3008 targata FH971WY guidata da uno dei germani Parte_2 tale manovra però è stata anche agevolata dalla ridotta dimensione della carreggiata e quindi dalla vicinanza fra i tre veicoli coinvolti . Punto ( 3
) – In ordine agli atti disponibili il guidatore della Peugeot 3008 targata
FH971WY non ha alcuna responsabilità specifica in quanto percorreva nella sua corsia il tratto di strada dal Real Sito verso Casaluce”.
Il CTU ha altresì confermato la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro riferendo sul punto: “E' evidente dalle metriche della
[...] fra i danni da abrasione del paraurti della Peugeot 208 Parte_6 prodotti dal tamponamento con il paraurti della Renault Clio Targata
CZ517VV (cfr pag.19 CTU). Anche in questa comparazione risulta evi- dente la COMPATIBILITA' dei danni con la ipotesi della ricostruzione della dinamica del sinistro ed in particolare dell'impatto fra i due veicoli che hanno subito i danni entrambi nella zona dell'avantreno ed in parti- colare nello spigolo sinistro del paraurti anteriore (cfr. pag. 20 CTU).”
Il sinistro è risultato compatibile anche con il raffronto dei dati riportati
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dalla scatola nera installata sull'auto: “In relazione di quanto descritto e riportato nel report del dispositivo istallata sulla Re- Persona_3 nault Clio Targata CZ517VV si conclude che effettivamente il veicolo
Renault Clio Targata CZ517VV era nella zona indicata negli atti di cau- sa nella quale è avvenuto il sinistro. Ma non trova riscontro invece il che non registra urti da parte della Renault Clio Targata CP_9
CZ517VV, elemento che è stato oggetto di valutazione più approfondita dal CTU nel paragrafo specifico 5.4 di compatibilità dei danni autovettu- re con la dinamica del sinistro.” Il medesimo circa l'assenza del rilievo del crash evidenzia che tale evenienza è compatibile con le circostanze del caso concreto in quanto l'urto si verificava in modo lieve e compati- bile con l'assenza di rilevazione della scatola nera, cfr. pag. 18 circa
l'assenza di crash rilevato dalla scatola nera in quanto l'urto e' stato di
CP_7
Circa i danni e gli interventi di riparazione dei veicoli, il CTU ha elenca- to le riparazioni da eseguire sulla Peugeot 208 quantificandole in €.
1.812,00 per la parte posteriore ed €. 5.279,30 per la parte anteriore, per un totale di €. 7.091,30 (cfr. pagg. 27-28 CTU).
Mentre per la Peugeot 3008 gli interventi di riparazione sono stati quanti- ficati in €. 4.273,05 (cfr. pag. 29 CTU).
Il consulente, sulla base degli atti e degli elementi raccolti, tenuto conto delle osservazioni formulate dalle parti e dai loro consulenti, è giunto alle suddette conclusioni, dalle quali non vi è motivo di discostarsi, essendo compiutamente e correttamente motivate ed immuni da vizi logici.
Tali conclusioni confermano, peraltro, le risultanze della CTU svolta in primo grado e, conseguentemente la decisione del giudice di prime cure ad esclusione dell'accertamento della corresponsabilità del sig. , CP_1 nella misura del 20%, nella causazione del sinistro, come accertato dalla rinnovata CTU e che, pertanto, va modificata sul punto.
Tale accertamento deve ritenersi ammissibile in quanto emerso dalle ri- sultanze peritali, che hanno evidenziato fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce del principio della domanda, deve ritenersi che il campo di indagine entro cui opera il
CTU non possa estendersi ai cosiddetti “fatti avventizi” “ovvero ai fatti
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costitutivi della domanda e, oppostamente, ai fatti modificativi o estintivi che non siano stati oggetto dell'attività deduttiva delle parti”. Infatti, i poteri del consulente d'ufficio sono gli stessi che potrebbe esercitare il giudice se disponesse delle competenze tecnico-scientifiche necessarie a decidere la causa. Pertanto, sia il giudice che il CTU sono soggetti al principio ne eat iudex ultra petita partium (il giudice non deve andare ol- tre le richieste delle parti). Anche nel caso della consulenza percipiente, la giurisprudenza ritiene che, ove il consulente sia chiamato ad accertare i fatti costitutivi, è pur sempre necessario che “la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto” (Cass. 3717/2019). A parzia- le temperamento di quanto sopra, le Sezioni Unite, hanno affermato che nel caso in cui il consulente, nel corso delle proprie indagini, apprenda fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, non dedotti dalla parte, il giudi- ce può porli a fondamento della propria decisione.
Pertanto, deve affermarsi che è immune da vizi la decisione che, rece- pendo le risultanze peritali, ne valorizzi anche quei profili che evidenzino fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa, i quali, ancorché non dedotti dalla parte, siano stati accertati dal consulente nell'espleta- mento dell'incarico. Inoltre, il limite all'indagine del CTU riguarda i fatti principali – che possono essere dedotti solo dalla parte – non già i fatti secondari, i quali sono privi di efficacia probatoria diretta ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali. Infatti, il consulente è legittimato ad acquisire tutti gli elementi necessari a rispondere al quesito sottoposto dal giudice, purché si tratti di fatti accessori che rientrano nell'ambito tecnico della consulenza, e “non di fatti e situazioni che, essendo posti di- rettamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (Cass. 21926/2021).
Per quanto sopra va riconosciuta una responsabilità concorrente, nella misura del 20%, in capo al sig. con conseguente decur- Controparte_1 tazione dell'indennizzo riconosciuto, nella medesima misura percentuale e, pertanto, i convenuti in primo grado vanno condannati in solido al pa- gamento della somma di €. 5.673,04 a titolo di indennizzo in favore di ed €. 4.273,05 in favore di e Controparte_1 Parte_2 [...]
. Parte_7
Stante l'accoglimento parziale della domanda proposta nel giudizio di
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prime cure si ritengono sussistenti i giustificati motivi per disporne la compensazione nella misura della metà ponendosi la rimanente parte a carico dei convenuti nel giudizio di primo grado.
Le spese di lite del presente giudizio, stante l'accoglimento parziale dell'appello, si dichiarano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4723/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, dichiara la responsabilità concorrente, nella misura del 20%, del condu- cente dell'autovettura Peugeot 208 tg. GE844GV di proprietà di CP_1
nella causazione del sinistro per cui è causa;
[...]
- Accoglie la domanda principale e per l'effetto condanna i convenuti in primo grado, in solido, al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 5.673,04, iva compresa, per i danni subiti dal veicolo Peu- geot 208, ed in favore di e della Parte_2 Parte_3 somma di € 5.673,04, iva compresa, per i danni subiti dal veicolo Peu- geot 3008;
- Dichiara compensate tra le parti nella misura della metà le spese del pri- mo grado di giudizio
- Condanna i convenuti nel giudizio di prime cure in solido al pagamento della metà delle spese di lite sopportate da parte attrice e interveniente, che si liquidano in complessivi Euro 1.045,00 oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei rispettivi procura- tori dichiaratisi anticipatari
- Pone le spese di CTU del giudizio di prime cure a carico delle parti in so- lido
- Pone le spese di CTU del presente giudizio a carico delle parti in solido;
- Dichiara compensate le spese di lite del presente grado di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 26.12.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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