Cass. civ., sez. I, sentenza 04/03/1999, n. 1823
CASS
Sentenza 4 marzo 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di procedimenti cautelari, ai giudizi iniziati anteriormente alla nuova disciplina ex art. 669 "terdecies" cod.proc.civ. - che ha soppresso il giudizio di convalida del sequestro, dando vita al sistema dei reclami - si applica la disposizione transitoria di cui all'art. 4, comma quinto, del D.L. n. 571 del 1994, convertito nella legge n. 673 del 1994, che dispone , per ragioni di armonizzazione con la nuova disciplina, la inefficacia dei sequestri non convalidati con sentenza pur soggetta ancora ad impugnazione. Ne consegue che in nessun caso l'impugnazione della sentenza che abbia rigettato l'istanza di convalida può realizzare il risultato di ripristinare l'efficacia della misura cautelare con la convalida del sequestro. Tuttavia, l'appello avverso la statuizione che ha negato la convalida è proponibile ad altri fini, se le parti vi abbiano interesse. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza in materia di revocatoria fallimentare della Corte di merito che, nel rigettare l'appello incidentale del curatore fallimentare nei confronti della decisione di primo grado in ordine alla mancata convalida, per asserita inidoneità dell'oggetto, del sequestro eseguito su quote di partecipazione di una società a r.l., cedute da altra società poi fallita, aveva ritenuto inammissibile anche la domanda subordinata diretta ad accertare, ai soli fini del riconoscimento delle spese del procedimento cautelare, la legittimità del sequestro delle stesse quote attuato prima del giudizio).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/03/1999, n. 1823
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1823
    Data del deposito : 4 marzo 1999

    Testo completo