Sentenza 4 marzo 1999
Massime • 1
In tema di procedimenti cautelari, ai giudizi iniziati anteriormente alla nuova disciplina ex art. 669 "terdecies" cod.proc.civ. - che ha soppresso il giudizio di convalida del sequestro, dando vita al sistema dei reclami - si applica la disposizione transitoria di cui all'art. 4, comma quinto, del D.L. n. 571 del 1994, convertito nella legge n. 673 del 1994, che dispone , per ragioni di armonizzazione con la nuova disciplina, la inefficacia dei sequestri non convalidati con sentenza pur soggetta ancora ad impugnazione. Ne consegue che in nessun caso l'impugnazione della sentenza che abbia rigettato l'istanza di convalida può realizzare il risultato di ripristinare l'efficacia della misura cautelare con la convalida del sequestro. Tuttavia, l'appello avverso la statuizione che ha negato la convalida è proponibile ad altri fini, se le parti vi abbiano interesse. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza in materia di revocatoria fallimentare della Corte di merito che, nel rigettare l'appello incidentale del curatore fallimentare nei confronti della decisione di primo grado in ordine alla mancata convalida, per asserita inidoneità dell'oggetto, del sequestro eseguito su quote di partecipazione di una società a r.l., cedute da altra società poi fallita, aveva ritenuto inammissibile anche la domanda subordinata diretta ad accertare, ai soli fini del riconoscimento delle spese del procedimento cautelare, la legittimità del sequestro delle stesse quote attuato prima del giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/03/1999, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SIPA Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. MAZZINI 114, presso l'avvocato FRANCO PASCUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADRIANO VIANINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO ST Srl;
- intimato -
e sul 2 ricorso n. 01008/97 proposto da:
FALLIMENTO ST Srl, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 1, presso l'avvocato CAROLINA VALENSISE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFREDO BASSI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SIPA Srl;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1006/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 31/7/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/6/98 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'avvocato Valensise, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale, in subordine per il rigetto;
per l'assorbimento ed in parte per il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il curatore del fallimento della società a r.l. ST (dichiarato dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza 27 settembre 1990), avendo ottenuto dal presidente dello stesso Tribunale il sequestro giudiziario delle quote di partecipazione della società a r.l. "Immobiliare I Rustici" che la società a r.l. Ster aveva ceduto (con scrittura privata 21 marzo 1990) alla società a r.l. SI, citava in giudizio quest'ultima società chiedendo la convalida del sequestro, la revocava della cessione delle quote o, in subordine, la risoluzione del contratto di cessione per l'inadempimento della acquirente. Con sentenza 2 - 3 novembre 1994 il Tribunale di Reggio Emilia revocava la cessione delle quote della società a r.l. Immobiliare I Rustici a norma dell'art. 67, 2 comma, legge fallimentare, ma negava la convalida del sequestro, a suo giudizio inammissibile con riguardo a quote societarie, concedendo per altro la clausola di provvisoria esecuzione della decisione. Con sentenza 31 luglio 1996 la Corte di appello di Bologna rigettava l'appello principale della società SI (che aveva affermato la non revocabilità dell'atto di cessione 21 marzo 1990 perché a contenuto transattivo) e quello incidentale del curatore del fallimento (che aveva chiesto che fosse pronunciata la convalida del sequestro). Riconosceva la Corte di merito che la scrittura privata 21 marzo 1990 rifletteva un accordo transattivo tra le parti e asseriva che essa, come atto a titolo oneroso compiuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, si esponeva tuttavia alla revoca, dovendo per altro ritenersi in re ipsa il pregiudizio per la massa dei creditori (con la transazione la ST subiva un rilevante depauperamento costituito dalla cessione della pressoché totalità delle quote della società proprietaria di un immobile di ingente valore, con conseguenti diminuzione della generica garanzia patrimoniale offerta ai creditori e aggravamento dello stato di insolvenza). Il riferimento - nella stessa scrittura - alle difficoltà in cui versava la società cedente e alla imminente prospettiva di un concordato preventivo o stragiudiziale rendeva infine incontestabile la conoscenza dello stato di insolvenza della ST da parte della acquirente SIPA, sicché a conclusivo giudizio della Corte di merito ricorrevano gli estremi oggettivi e soggettivi della ipotesi di revocatoria di cui al secondo comma dell'art. 67 l.f. (esclusa la prospettata ipotesi della compensazione convenzionale, incompatibile con la natura stessa della transazione). Quanto all'appello incidentale proposto dal curatore del fallimento, al suo accoglimento - rilevava la Corte di merito - si opponeva il disposto dell'art. 4, 5 co., d.l. 7 ottobre 1994, convertito nella legge 6 dicembre 1994 n. 673, che precludeva ogni riesame della questione anche sotto il limitato profilo della legittimità del concesso sequestro e al solo fine del riconoscimento delle spese sostenute al riguardo.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la società a r.l. SIPA, deducendo due motivi di impugnazione;
resiste il curatore del fallimento del fallimento della società a r.l. ST che propone ricorso incidentale affidato a due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Costituendosi con controricorso, il curatore del fallimento della società a r.l. ST ha eccepito la inammissibilità del ricorso per l'asserita omessa esposizione dei fatti della causa, requisito di "contenuto" dell'atto indicato sub 3) dell'art. 366 c.p.c. Giudica il Collegio infondata tale eccezione, poiché dalla breve premessa in apertura del ricorso e dal complesso dell'atto anche nella parte in cui sono argomentate le censure dirette alla sentenza impugnata emergono tuttavia le linee essenziali della vicenda processuale che consentono di esprimere una esauriente valutazione in ordine al fondamento della impugnazione.
2. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c (per asserita extrapetizione) per avere la Corte di merito qualificato come transazione l'atto oggetto della revocatoria che invece la domanda del curatore, accolta dal Tribunale, aveva prospettato come cessione di quote societarie.
Il motivo è infondato. La Corte di merito, infatti, avendo ravvisato un contratto di transazione nella scrittura privata tra le parti 21 marzo 1990 che costituisce l'oggetto dell'azione revocatoria, ha espressamente riconosciuto la irrilevanza (rispetto alla prospettazione del curatore, condivisa dal Tribunale) della ritenuta diversa qualificazione, non incidente sulla natura di atto a titolo oneroso esposto a revocatoria a norma dell'art. 67, comma 2, l.f.. Basti quindi aggiungere che l'avere ravvisato nello specifico regolamento contrattuale della scrittura privata, posta a fondamento della domanda del curatore, il requisito - essenziale nella transazione - delle reciproche concessioni delle parti in funzione di prevenire una lite tra loro, non ha comportato per certo alcuna modificazione degli elementi costitutivi della azione revocatoria in concreto esercitata, diretta appunto a conseguire (con la revoca del contratto) la inefficacia di quella stessa prestazione che nel sinallagma contrattuale era stata posta a carico della società ST e cioè la cessione delle quote di partecipazione nella società a r.l. "Immobiliare i rustici", con obbiettivo effetto di depauperamento patrimoniale della debitrice.
3. Con il secondo motivo la ricorrente, richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito su fattispecie di revocatoria di contratti di transazione fondate sulla diversa ipotesi di cui all'art. 67, primo comma, n.1, l.f. e implicitamente deducendo falsa applicazione di tale disposto e violazione del disposto del secondo comma dello stesso articolo, afferma in linea generale di diritto che la transazione potrebbe essere revocata soltanto nella ipotesi di notevole squilibrio delle prestazioni in danno del debitore (poi fallito) - e dunque a norma dell'art. 67, primo comma -, sicché erronea sarebbe la decisione della Corte di merito che ha confermato l'accoglimento della revocatoria esercitata a norma dell'art. 67, secondo comma, pur diversamente qualificando come transazione il contratto oggetto della domanda (e senza verificare la sussistenza dell'indicato squilibrio).
Esaminando poi i complessi rapporti intercorsi tra le parti, come definiti con la scrittura privata 21 marzo 1990, la ricorrente conclude per la inesistenza in concreto di un "depauperamento del patrimonio della società fallita, così come corrispettivamente [di ] una attribuzione patrimoniale nella sfera giuridica della SIPA". Il motivo è infondato.
Non contesta la ricorrente la fondatezza in diritto della ineccepibile proposizione della sentenza secondo cui il contratto di transazione ha natura di atto a titolo oneroso (come riconoscono concordi dottrina e giurisprudenza) e dunque non v'è ragione per escludere un tale contratto (nel difetto del rilevante squilibrio tra le prestazioni) dalla previsione dell'art. 67, secondo comma, l.f., rimanendo a carico del curatore l'onere di provare (null'altro che) la conoscenza nell'"altra parte" del dissesto del debitore. La ricorrente per altro prospetta la diversa questione (ancora dibattuta in giurisprudenza e in dottrina) del presupposto obbiettivo dell'azione revocatoria come effettivo pregiudizio per la generalità dei creditori e al riguardo basti constatare che la Corte di merito, benché abbia dichiarato di condividere la opinione che coglie nei modelli di azioni revocatorie tipizzate nell'art. 67 l.f. la implicita presunzione di danno, motiva poi in concreto la ricorrenza nella specie di un rilevante pregiudizio per il patrimonio della società debitrice che attraverso l'atto 21 marzo 1990 si spogliò delle quote della società controllata, proprietaria di un immobile di ingente valore (a fronte dell'accollo di un debito per lire 300 milioni: pag. 8 della sentenza). La ricorrente non censura - e neppure considera - la puntuale motivazione sul punto della sentenza impugnata (e in effetti non deduce neppure implicitamente il vizio di cui all'art. 360 n. 5, c.p.c.) e svolge invece una propria diversa valutazione degli effetti patrimoniali per la società fallita del contratto in questione, giungendo alla conclusione (qui sopra riportata nella enunciazione del motivo) contraddetta dalla testualità dell'accordo (che registra la cessione delle quote di partecipazione a società proprietaria di un immobile di ingente valore). Infondati essendo entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso della società SIPA deve essere rigettato.
4. Il curatore del fallimento resistente, con il primo motivo del ricorso incidentale, critica la qualificazione del contratto come transazione che la Corte di merito ha contrapposto al diverso apprezzamento sul punto del Tribunale, conforme alla prospettazione dell'attore. Ma è agevole rilevare che una tale censura è inammissibile perché non sostenuta da alcun interesse (i giudici di appello hanno infatti confermato la revoca del contratto - ritenuto di transazione - come atto a titolo oneroso, sul medesimo fondamento in diritto dell'art. 67, secondo comma);
nè, con riguardo ad un apprezzamento di fatto in ipotesi astratta viziato da non adeguata motivazione, potrebbe esservi luogo a correzione della motivazione, che l'art. 384, secondo comma, c.p.c. prevede per "le sentenze erroneamente motivate in diritto" ("quando il dispositivo sia conforme a diritto").
5. Fondato è invece il secondo motivo del ricorso incidentale con il quale il curatore - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112 e 670 c.p.c., nonché dell'art. 4, n. 5 d.l. 571/1994, convertito nella legge 673/1994 - lamenta che la Corte di merito, nel punto in cui ha rigettato l'appello incidentale dello stesso curatore (in ordine alla mancata convalida del sequestro eseguito sulle quote sociali), abbia ritenuto in sostanza inammissibile anche la domanda subordinata diretta ad accertare, ai soli fini del riconoscimento delle spese del procedimento cautelare, la legittimità del sequestro delle stesse quote attuato prima del giudizio, ma non convalidato dal Tribunale per asserita inidoneità dell'oggetto.
Al presente giudizio - è appena il caso di ripetere in premessa -, iniziato prima della entrata in vigore della nuova disciplina dei procedimenti cautelari (che ha soppresso il giudizio di convalida del sequestro, dando vita al sistema dei reclami: art. 669, terdecies, c.p.c.); ha trovato applicazione la disposizione transitoria di cui all'art. 4, comma 5, citato d.l. 571/1994 che, dall'entrata in vigore dello stesso decreto, regola la sorte dei sequestri anteriormente autorizzati, ad essi applicando il nuovo principio secondo cui il provvedimento che accerta l'inesistenza del diritto, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato e dalla sua esecutorietà, elide l'efficacia del provvedimento cautelare;
e lo stesso effetto estende anche alla sentenza che, come nella specie, pur riconoscendo l'esistenza del diritto, abbia rigettato la istanza di convalida. Non v'è dubbio quindi che l'appello non potesse in ogni caso conseguire il risultato di ripristinare l'efficacia della misura cautelare con la convalida del sequestro, e ciò per l'ostacolo derivante dalla entrata in vigore della nuova disciplina;
ma non v'è ragione di negare che la questione attinente alla legittimità della statuizione che ha negato la convalida (non conforme al più recente orientamento di questa Corte: Cass. n. 1130 del 1997) fosse proponibile con l'appello, al diverso fine di veder riconosciuto, con la legittimità dell'eseguito sequestro giudiziario, il diritto al rimborso delle spese sostenute nel procedimento cautelare e per l'esecuzione della relativa misura. La soluzione sul punto adottata dalla Corte di merito priverebbe totalmente di tutela una posizione soggettiva maturata nel vigore della precedente disciplina, mentre nessuna preclusione al riguardo può dirsi discendere dal richiamato art. 4, comma 5, d.l. 571/1994 che, per ragioni di armonizzazione - in termini di diritto transitorio - con la nuova disciplina, si limita a disporre la inefficacia (anche) dei sequestri non convalidati pur con sentenza ancora soggetta ad impugnazione, ma non esclude che nel successivo grado possa discutersi, ad altri fini e se le parti vi abbiano interesse, della legittimità della azione cautelare, anche in relazione come nella specie, alla idoneità del bene che ha formato oggetto della misura.
Accolto dunque il secondo motivo del ricorso incidentale e cassata sul punto la sentenza impugnata, il giudice di rinvio, designato in altra sezione della Corte d'appello di Bologna, provvederà in ordine alla domanda proposta dal curatore con l'appello incidentale, adeguandosi al principio qui sopra indicato.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale. Accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa sul punto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna, diversa sezione.
Roma, 23 giugno 1998.
Depositata in cancelleria il 04/03/1999.