TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/10/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 22 del mese di Ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 131/19 R.G..
È comparso, per l'opponente, l'avv. Pierfranco DE LUCA MANAÒ per delega dell'avv. Rosario VENUTO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È presente l'avv. Anna Maria LOMBARDO, figlia dell'opponente.
Contesta il preverbale depositato telematicamente dalla convenuta perché infondato in fatto e in diritto, ribadendo la legittimità dell'opposizione di terzo promossa dall'opponente per i motivi esposti in atti e verbali di causa.
È comparso, per l'opposta, l'avv. Gianluca PERRONE il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Si riporta al preverbale depositato telematicamente e chiede la distrazione delle spese.
È comparso, per gli opposti e , e Controparte_1 CP_2 CP_3
l'avv. Dario RESTUCCIA il quale precisa le conclusioni riportandosi CP_4
integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Ribadisce la richiesta di cancellazione, ex art. 89 c.p.c., delle frasi sconvenienti ed offensive contenute alla pag. 13) della comparsa di costituzione.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
1 TRIBUNALE di MESSINA
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 131 del Ruolo Generale Affari Contenziosi 2019
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Messina, Larderia Inferiore, Contrada Pantano s.n.c., elettivamente domiciliata in Messina,
Via San Sebastiano, n. 27, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario VENUTO
OPPONENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_5 C.F._2 residente in [...], Larderia Inferiore, Contrada Pantano ed elettivamente domiciliata in
Messina, Via Ghibellina, n. 75, presso lo studio dell'avv. Gianluca PERRONE dal quale è rappresentata e difesa
E
nata a [...] l'[...], c.f. e Controparte_6 C.F._3
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._4
entrambi residenti in [...], CP_4
, nata a [...] il [...], c.f. e nata a
[...] C.F._5 CP_3
Roma il 28.05.1980, c.f. , entrambe residenti in [...]
Leopoldo Fregoli, n. 8, tutti elettivamente domiciliati in Messina, Via Cesare Battisti, n.
3 TRIBUNALE di MESSINA 191, presso lo studio dell'avv. Dario RESTUCCIA dal quale sono rappresentati e difesi
OPPOSTI avente per OGGETTO: opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 2 gennaio 2019, ha Parte_1 proposto opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c. avverso la sentenza n. 62/2015 resa dal
Tribunale di Messina con la quale è stato dichiarato l'acquisto per usucapione, in favore di e nei confronti di Controparte_5 Controparte_6 CP_1
, e del diritto di proprietà di un terreno sito in
[...] CP_4 CP_3
Messina, Villaggio Larderia Inferiore, Contrada Pantano, identificato catastalmente al foglio
159, part. 2327.
L'attrice ha esposto che, con atto pubblico del 17 novembre 1970, regolarmente trascritto in data 11 dicembre 1970, aveva acquistato da due porzioni di Persona_1
terreno, identificate catastalmente al foglio 149, part. 406/c di mq. 780,00 e 461/b di mq.
190,00 e che, a partire da quel momento, insieme alla sua famiglia, aveva sempre posseduto ininterrottamente i predetti beni quale esclusiva proprietaria, senza subire alcuna turbativa o molestia nel godimento da parte di terzi.
Tuttavia, nel 2018 era venuta a conoscenza dell'esistenza della sentenza oggetto di opposizione mediante la quale il Tribunale di Messina, in accoglimento della domanda di usucapione articolata da nei confronti degli eredi di Controparte_5 Persona_1
– la quale risultava ancora intestataria catastale del bene immobile oggetto della domanda – aveva accertato e dichiarato la stessa proprietaria di un terreno, identificato catastalmente al foglio 149, part. 2327, avente un'estensione complessiva di mq. 3.880,00, che ricomprendeva al suo interno anche il terreno di sua proprietà.
Per tali ragioni, ha chiesto che la sentenza impugnata fosse revocata e che fosse ordinata la cancellazione della relativa trascrizione.
Successivamente, con ricorso depositato in data 18 aprile 2019, ha domandato il sequestro giudiziario ex artt. 670 e 669 quater c.p.c. in corso di causa del bene immobile di cui ha invocato la proprietà.
4 TRIBUNALE di MESSINA Con comparsa di risposta, depositata in data 24 maggio 2019, si è costituita in giudizio la quale ha, preliminarmente, eccepito la tardività Controparte_5 dell'opposizione, asseritamente svolta ex art. 404, comma 2, c.p.c. e l'inammissibilità di tale rimedio, sostenendo che la stessa, al fine di impedire l'esecuzione della sentenza impugnata, avrebbe dovuto proporre opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 619 c.p.c..
Ha, inoltre, eccepito che l'opposizione proposta, laddove qualificata come opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c., sarebbe comunque inammissibile in quanto avanzata in mancanza di un interesse concreto ad agire ma al solo fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia della sentenza impugnata nei propri confronti per la mancata partecipazione al giudizio in cui era stata emessa e non anche al fine di ottenere una nuova decisione nel merito.
Con comparsa di risposta, depositata in data 25 maggio 2019, si sono costituiti in giudizio e , e i quali, Controparte_6 CP_1 CP_4 CP_3
dopo aver, preliminarmente, rappresentato che nel giudizio instaurato da CP_5 non avevano effettuato alcuna contestazione, aderendo alla domanda attorea, in
[...]
ragione del fatto che il terreno oggetto della stessa era appartenuto, insieme ad altri limitrofi, alla propria de cuius e che non erano a conoscenza né della sua collocazione Persona_1
ed estensione, né della circostanza che fosse stato dalla propria dante causa venduto all'odierna opponente mediante atto pubblico, hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e la mancanza di titolarità sul bene oggetto della domanda, invocando l'estromissione dal giudizio.
Con ordinanza del 26 giugno 2020 il Giudice, dopo aver disposto consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo carente il requisito del periculum in mora, ha rigettato il ricorso per sequestro giudiziario proposto in corso di causa dall'opponente.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c. “Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra le altre persone quando pregiudica i suoi diritti”.
Questa disposizione disciplina la c.d. opposizione di terzo ordinaria, cioè quel mezzo di impugnazione esperibile da chiunque sia titolare di un diritto autonomo ed incompatibile 5 TRIBUNALE di MESSINA con quello accertato in un giudizio nel quale è rimasto terzo, al fine di ottenere un nuovo accertamento del rapporto giuridico di cui è stata allegata l'incompatibilità con il proprio diritto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “[…]
4.8. Con specifico riferimento all'opposizione del terzo legittimato ai sensi dell'art. 404 c.p.c., comma 1, la constatazione della presenza per tutte le situazioni legittimanti di una fase rescindente, diretta ad accertare che esiste la situazione legittimante, e di una fase rescissoria che ne accerta
l'incidenza sul giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza opposta, evidenzia che per tutte le situazioni legittimanti l'opposizione è concessa, in definitiva, per far constatare un vizio in iure della sentenza e rendere dunque una nuova decisione sulla domanda oggetto del giudizio in cui venne pronunciata la sentenza opposta, sebbene sulla base dell'incidenza su di essa e, quindi, del cumulo, della domanda introdotta dal terzo.
4.9. La situazione anche fra di esse sarà invero regolata dalla nuova decisione rescissoria che provvederà sulla domanda originaria considerando l'incidenza della domanda del terzo opponente.
Qualora l'opposizione venga accolta nel profilo rescissorio, viene regolato ex novo il rapporto fra le parti originarie. Qualora l'opposizione venga poi rigettata nel profilo rescissorio, in quanto si disconosca la prevalenza del diritto del terzo, si concreta in un accertamento nuovo e di valore ben diverso, proprio perché effettuato e, dunque, vincolante anche nei confronti del terzo, mentre il primo non lo era. […]” (v. Cass. Civ. Sez. 2, n.
8590/22).
Il giudizio di opposizione del terzo, quindi, è caratterizzato da due distinte fasi;
una prima fase rescindente nella quale viene accertata l'esistenza della situazione legittimante la proposizione dell'impugnazione e viene rimossa la sentenza impugnata, ed una seconda fase rescissoria nella quale il Giudice è tenuto ad effettuare una nuova valutazione di merito sulla domanda originaria tenuto conto dell'incidenza sulla stessa del diritto azionato dal terzo;
decisione che, qualunque sarà il suo contenuto in merito alla posizione fatta valere dal terzo, sarà comunque per lui vincolante a differenza della sentenza revocata che non lo era affatto, stante la sua pretermissione nel relativo giudizio.
Nel caso in esame, l'opponente ha affermato di aver acquistato con atto pubblico del
17 novembre 1970, regolarmente trascritto in data 11 dicembre 1970, il medesimo terreno di 6 TRIBUNALE di MESSINA cui è stato accertato l'acquisto per usucapione nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata;
si è, dunque, effettivamente affermata titolare di un diritto di proprietà autonomo ed incompatibile con quello riconosciuto in favore dell'opposta nel suddetto giudizio al quale l'opponente non aveva partecipato, pur essendo legittimata passiva.
Infondate, quindi, sono le eccezioni sollevate dall'opposta secondo cui CP_5
l'opposizione svolta andrebbe qualificata come opposizione revocatoria ex art. 404, comma
2, c.p.c. e, in quanto tale, sarebbe tardiva in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. dalla scoperta del dolo e della collusione e che, in ogni caso,
l'opponente al fine di impedire l'esecuzione della sentenza impugnata avrebbe dovuto proporre opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 619 c.p.c..
Invero, l'opponente non ha affermato di essere avente causa o creditrice delle parti del giudizio ma ha invocato un diritto autonomo ed incompatibile con quello riconosciuto nel precedente giudizio in favore dell'opposta.
D'altra parte, premesso che l'opponente ha contestato l'efficacia della sentenza nei propri riguardi e non anche la sua esecuzione, la giurisprudenza di legittimità ha comunque espressamente chiarito che “Il soggetto che assume di essere proprietario dell'immobile oggetto di un procedimento di esecuzione per rilascio iniziato da chi, a sua volta, si professa proprietario dello stesso immobile sulla base di una sentenza che ne ha accertato
l'usucapione all'esito di un precedente giudizio svoltosi contro un terzo, deve far valere la sua pretesa dominicale non con il rimedio previsto dall'art. 615, comma 1 c.p.c., bensì con
l'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1 c.p.c., proposta avverso la sentenza che ne pregiudica le ragioni, di cui può altresì chiedere la sospensione ai sensi dell'art. 407
c.p.c.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 2, n. 8590/22).
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli opposti e va Controparte_6 Controparte_1 CP_4 CP_3 anch'essa rigettata.
Secondo la Corte di legittimità, infatti, “Nell'opposizione di terzo, la sentenza che accerti che il terzo opponente è titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza pronunciata "inter alias" non deve solo provvedere - ove il diritto del terzo prevalga, per ragioni di diritto sostanziale, su quello della parte vittoriosa 7 TRIBUNALE di MESSINA nel primo giudizio - all'accoglimento, in ragione di detta prevalenza, dell'opposizione, dichiarando, con pronuncia rescindente, l'inefficacia nei confronti del terzo del giudicato formatosi tra le parti originarie, ma deve anche pronunciarsi, in sede rescissoria, sul merito della domanda proposta dal terzo, procedendo, secondo le ordinarie regole processuali, all'accertamento del reale modo d'essere del diritto che lo stesso ha azionato. Sicché, ove
l'accertamento del diritto del terzo debba avvenire (ovvero sia opportuno che avvenga) nei confronti di altri soggetti, il giudice deve (o, rispettivamente, può) disporre, a norma dell'art. 102 c.p.c. (ovvero dell'art. 107 c.p.c.), la loro partecipazione al processo, a prescindere dal fatto che gli stessi non siano già stati parte del giudizio precedente, atteso che il principio secondo cui l'opposizione ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c., costituendo un'impugnazione della decisione contro la quale è proposta, comporta la necessaria presenza in causa di tutte le parti del giudizio nel quale venne emessa la decisione impugnata, va coordinato con la natura del diritto (autonomo ed incompatibile) che il terzo, con prevalenza rispetto a quello risultante dalla sentenza impugnata, ha fatto valere.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 2, n. 21641/19).
Nel giudizio di opposizione di terzo la pronuncia rescindente è finalizzata a caducare il titolo lesivo del diritto dell'opponente; pertanto, tutti i soggetti che hanno partecipato al giudizio conclusosi con la sentenza oggetto di opposizione di terzo, nei limiti del capo o dei capi impugnati, sono litisconsorti necessari.
È, dunque, infondata l'eccezione sollevata da Controparte_6
e erroneamente individuati Controparte_1 CP_4 CP_3 quali legittimati passivi della domanda di usucapione, secondo cui sarebbero privi di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione del terzo instaurato da
[...]
in quanto il giudizio mira proprio a rendere efficace nei confronti di tutte le parti Pt_1
del precedente giudizio al quale l'opponente non ha preso parte l'eventuale accertamento del suo diritto autonomo ed incompatibile con quello già accertato, quanto meno ai fini della pronuncia rescindente.
Nel merito, l'opponente ha affermato di essere proprietaria esclusivamente di una porzione del terreno oggetto della domanda di usucapione;
inizialmente ha affermato di aver acquistato due porzioni di terreno, identificate catastalmente al foglio 149, part. 406/c e 8 TRIBUNALE di MESSINA 461/b, e poi, a pag. 5) dell'atto di citazione, ha precisato che “…Per amor di verità, giova precisare che la particella oggetto di usucapione (n. 2327 del foglio di mappa 149), prima del suo recente frazionamento ad opera della stessa aveva una Controparte_5
superficie di mq. 3.880,00, comprendendo oltre che il terreno di proprietà dell'odierna attrice, anche la superficie di terreno – da oltre cinquanta anni – adibita a strada aperta al pubblico transito…”.
Nel giudizio cautelare in corso di causa è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se il terreno oggetto della sentenza impugnata coincide, integralmente o parzialmente, con quello acquistato dall'opponente con l'atto pubblico sopra menzionato.
In merito all'utilizzabilità dell'accertamento compiuto dal consulente nominato – oltre che a conferma del rigetto dell'istanza di revoca ex art. 177 c.p.c. dell'ordinanza del 14 giugno 2019 di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, proposta con le note del 18 luglio 2023 dall'opposta ad avviso della quale il consulente, Controparte_5
acquisendo d'ufficio documentazione che avrebbe dovuto produrre la parte, avrebbe sopperito alle carenze probatorie dell'opponente – si richiama, al riguardo, il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In materia di consulenza tecnica
d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta ad accertare la condizione urbanistica di un immobile, aveva ritenuto legittimamente utilizzabile dal c.t.u. un "file autocad" dal quale era possibile risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo, dallo stesso c.t.u. autonomamente acquisito al di fuori della produzione documentale delle parti).” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 26144/23; SS.UU., sent. n.
3086/22). 9 TRIBUNALE di MESSINA Nel caso in esame, è vero che il consulente tecnico ha acquisito d'ufficio presso i pubblici uffici visure e mappe catastali, oltre agli atti di vendita e alle note di trascrizione dei terreni limitrofi a quello per cui è causa, al fine di poter stabilire gli esatti confini dello stesso;
è altrettanto vero, però, che i documenti in esame non costituiscono prova del fatto principale dedotto dall'opponente, e cioè la proprietà del bene oggetto di acquisto per usucapione da parte dell'opposta la quale prova, invece, discende Controparte_5
dall'atto pubblico del 17 novembre 1970, da questa prodotto in giudizio.
Ciò acclarato, il consulente tecnico d'ufficio ha, preliminarmente, accertato che
“…Con la sentenza n. 62 del 12 gennaio 2014 emessa dal tribunale di Messina è stata dichiarata la proprietà esclusiva in capo alla signora per avvenuta Controparte_5
usucapione del terreno sito in Messina Villaggio Larderia Inferiore C.da Pantano, in NCU al foglio 149, particella 2327, Seminativo-arborato classe 3 che è quello campito con tratteggio in blu nell'estratto di mappa vettorializzato del 2008 (all. 06). Dall'esame dell'anzidetto estratto di mappa, si può osservare che la particella usucapita comprende anche una porzione della strada Pantano e di un'altra strada che da questa si riparte, oltre al terreno di cui parte ricorrente rivendica la proprietà e a qualche altra piccola porzione di terreno. In esito alla sentenza di usucapione, in data 14/03/2016 la particella 2327 è stata volturata d'ufficio in ditta a far data dal 12/01/2014 (cfr. all. 07). Controparte_5
Successivamente, in data 20/03/2018, la particella 2327 è stata frazionata con frazionamento prot. n. ME 0066119 del 20/03/2018 presentato il 19/03/2018. Col suddetto frazionamento è stata soppressa la particella 3227 ed è stata originata tra le altre la particella 2499 che individua il terreno del quale rivendica la proprietà parte ricorrente
(cfr. all. 07 e 08) …”.
Ai fini della ricostruzione delle vicende che hanno interessato il terreno oggetto del giudizio, l'ausiliario del Tribunale, esaminato l'atto pubblico del 17 novembre 1970 – dal quale risulta che e hanno acquistato da Controparte_7 Controparte_8 un terreno identificato catastalmente con le part. 406/b e 461/c, e Persona_1
ha acquistato da un terreno identificato Parte_1 Persona_1 catastalmente con le part. 406/c e 461/b, giusta frazionamento redatto in data 13 novembre
1970 dal geom. – ha riferito che il frazionamento in esso menzionato non Controparte_9 10 TRIBUNALE di MESSINA era stato allegato all'atto pubblico, né era stato rintracciato presso Agenzia del Territorio;
ha riferito, però, che “…In origine le particelle 406 e 461, dalle quali derivano le attuali particelle 2499 e 2329 rivendicate dalla ricorrente, costituivano un grande fondo di cui era proprietaria la signora Nel corso degli anni la signora ha Persona_2 Per_1 frazionato e venduto a varie ditte parti di tale grande fondo…”.
Ha, poi, aggiunto che “…il terreno oggetto della prima vendita a favore dei coniugi
è quello che oggi è identificato in catasto con le particelle 2346/2345 (ex Parte_2
2326) e 2328… Ad ulteriore conferma che il terreno venduto ai coniugi Parte_2
con l'atto in notar del 17/11/1970 è quello oggi identificato con le particelle Per_3
2346 (ex 2326) e 2328, le stesse particelle sono state inserite in mappa con frazionamento redatto dall'ing. in data 14/12/2007 protocollo n. ME 0438209 validato Persona_4 dall'Agenzia del Territorio in data 05/02/2008 (cfr. all. 12) nel libretto del quale si legge:
”Oggetto della presente relazione è il rilievo finalizzato al frazionamento delle particelle n°
406 e 461 del foglio di mappa n° 149 del Comune di Messina. Le particelle derivate 406/a
(AAA) e 461/a (AAC) anche se di superficie differente sono state trasferite con atto in notaio del 17/11/1970 rep. 44861 ai coniugi e Persona_5 Controparte_7 CP_8
ed il presente tipo di frazionamento si redige al fine di dare corso alla voltura
[...]
catastale…”. Con il suddetto frazionamento è stata soppressa la particella originaria 406 e sono state costituite e particelle 2326 e 2327 (dall'ulteriore e successivo frazionamento di quest'ultima deriva la particella 2499 oggetto di ricorso) ed è stata soppressa l'originaria particella 461 e sono state costituite le particelle 2328 e 2329 (vedi all. 13). In data
31/10/2008 è stata inoltre validata la voltura in ditta e Controparte_7 Controparte_8
delle particelle 2328 e 2326 (oggi 2346 e 2345) per rettifica dell'intestazione all'attualità del 17/11/1970 prot. n. ME 0305886 in forza di atto di compravendita in notaio
[...]
del 17/11/1970 rep. 44861 (cfr. all. 12)…”. Per_5
Il consulente tecnico, inoltre, esaminati i confini descritti nell'atto pubblico del 17 novembre 1970 anche alla luce di quelli descritti nei precedenti atti pubblici mediante i quali la medesima dante causa aveva venduto altre porzioni delle originarie Persona_1 particelle 406 e 461 e tenuto conto della superficie indicata per ciascuna particella venduta – pur consapevole delle approssimazioni dell'epoca – ha ritenuto “…che certamente il fondo 11 TRIBUNALE di MESSINA venduto dalla signora alla ricorrente con atto in TA del Per_1 Persona_5
17/11/1970 coincide con quello oggi censito in Catasto al foglio 149 particelle 2499 e 2329 del comune di Messina… Tutto quanto fin qui ricostruito non lascia dubbi sul fatto che
l'odierna particella 2499 costituisce parte del fondo acquistato dalla ricorrente signora
con rogito del 17/11/1970 in notar ad eccezione di 16 Parte_1 Persona_5 metri quadrati, dato che tutti gli elementi raccolti confermano tale circostanza e nessun elemento sembra smentire tale fatto…”.
Ha concluso affermando che “… a) il fondo oggetto della sentenza n. 62 del 12 gennaio 2015, emessa dal Tribunale di Messina in favore di Controparte_5 coincide in parte con quello oggetto del rogito del 17.11.1970, in TA , Persona_5
che ha trasferito il diritto di proprietà alla ricorrente;
b) La sentenza di Parte_1 usucapione n. 62 del 12.01.2015 assorbe per l'intero la particella catastale di proprietà della sig.ra come acquistata giusto atto del 17.11.1970 in notar Parte_1 [...]
. La suddetta particella di terreno identificata con il n. 406/c nell'atto di Per_5 trasferimento in favore della sig.ra veniva descritta di estensione pari a Parte_1
780 mq. La stessa particella oggi identificata con il n. 2499 ha un'estensione superiore di
16 mq rispetto a quanto risulta nell'atto del 17.11.1970 in forza del quale la sig.ra Pt_1
ha acquistato la proprietà del fondo…”.
Può, quindi, affermarsi che , originaria proprietaria delle particelle 406 Persona_1
e 461, abbia, con diversi atti di vendita, ceduto diverse porzioni delle suddette particelle;
in particolare, con atto del 17 novembre 1970 ha ceduto a e Controparte_7 CP_8
la part. 406/b e la part. 461/c mentre a la part. 406/c e 461/b, e
[...] Parte_1
ciò anche se non è stata rinvenuta alcuna prova che i relativi frazionamenti e le conseguenti volturazioni siano state perfezionate.
Soltanto nel 2008, nell'interesse degli acquirenti e Controparte_7 CP_8
, è stato realizzato un frazionamento della part. 406, così come residuata dai
[...] frazionamenti effettuati in ragione delle altre vendite.
In particolare, è stata soppressa la suddetta part. 406 e sono state costituite le particelle 2326 e 2327 (di cui la part. 2326 della stessa estensione della part. 406/b, mentre la part. 2327 quale residuo della più estesa part. 406 e includente la part. 406/c più altre 12 TRIBUNALE di MESSINA porzioni di territorio); successivamente alla pronuncia dell'acquisto per usucapione della part. 2327 da parte di questa è stata frazionata in diverse particelle, Controparte_5 tra cui la part. 2499 la quale tuttavia, per confini e estensione, coincide, salvo la differenza di pochi metri quadrati (16), con la part. 406/c che aveva precedentemente Persona_1 venduto a Parte_1
Accertato, pertanto, che una delle porzioni di terreno vendute da a Persona_1
con l'atto pubblico del 17 novembre 1970 coincide con una porzione Parte_1 del terreno di cui è stato accertato l'acquisto per usucapione in favore di CP_5
pronunciandosi in fase rescindente ritiene il Tribunale che la sentenza che ha
[...] dichiarato l'usucapione in favore della debba essere revocata in quanto resa CP_5
nei confronti di soggetti – gli eredi della – non titolari del diritto di proprietà sul Per_1 terreno oggetto del giudizio di usucapione per essere stato questo precedentemente ceduto dalla alla che ne era l'effettiva titolare e che avrebbe avuto, come tale, il Per_1 Pt_1
diritto di partecipare al giudizio quale convenuto.
A questo punto, in sede rescissoria, tenuto conto dei principi generali in materia di prova della proprietà dovrà accertarsi a chi, tra l'opponente e l'opposta, appartiene la proprietà di questo terreno.
Preliminarmente si osserva che, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “In caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto attenuato il rigoroso regime probatorio della rivendicazione, nella ipotesi di provenienza del bene rivendicato dallo stesso titolo dei convenuti, un atto di divisione, atteso che quest'ultimo ha valore probatorio nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, con la conseguenza che la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula il riconoscimento dell'appartenenza dei beni in comunione)” (v. massima
Cass. Civ., Sez. 6-2, n. 1569/22). 13 TRIBUNALE di MESSINA Più recentemente è stato affermato che “Nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui;
al fine di tale dimostrazione non è necessaria, né sufficiente, la prova della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficienti, ai fini del riconoscimento della titolarità del diritto di proprietà dell'area in contestazione, le dichiarazioni di mera scienza contenute nelle richieste di accatastamento di alcuni manufatti insistenti sulla predetta area).” (v. massima Cass. Civ. Sez. 2, n. 4547/2025).
Inoltre, in materia di onere probatorio nei giudizi nei quali viene proposta un'azione di rivendicazione e un'eventuale domanda o eccezione riconvenzionale di usucapione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato,
l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il
14 TRIBUNALE di MESSINA convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 2, n. 28865/2021).
Già precedentemente, secondo un orientamento meno rigoroso, la Corte aveva anche affermato che “In tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo
d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 2, n. 8215/16).
Tali principi possono trovare applicazione nel presente giudizio di opposizione in ragione del fatto che, sia l'opponente – in virtù di un contratto di compravendita – che l'opposta – in virtù della sentenza di usucapione – affermano di essere proprietarie del medesimo bene, sebbene per titoli diversi.
In particolare, l'opponente ha dimostrato di aver acquistato il terreno oggetto della domanda da mediante una compravendita stipulata con atto pubblico del 17 Persona_1
novembre 1970, mentre con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di usucapione l'opposta ha affermato di aver iniziato a possedere uti dominus dal 1974 e di aver posseduto ininterrottamente per oltre venti anni la quota indivisa di una “…stradella interpoderale…” in comproprietà con identificata catastalmente al foglio 149, part. 2327, Persona_1 proponendo tale domanda nei confronti di Controparte_6 CP_1
, e quali eredi di , comproprietaria
[...] CP_4 CP_3 Persona_1 del suddetto bene immobile e intestataria catastale della predetta particella.
Risulta evidente che proponendo la domanda di usucapione Controparte_5 nei confronti degli eredi di , ha riconosciuto esplicitamente che, nel momento Persona_1 in cui aveva iniziato a possedere, a dante causa di Persona_1 Parte_1
apparteneva non solo la quota indivisa della “…stradella interpoderale…” ma, più in generale, l'intera part. 2327 all'interno della quale risultava ricompresa la porzione di terreno venduta a Parte_1 15 TRIBUNALE di MESSINA E, pur avendo affermato di aver iniziato a possedere in un'epoca successiva all'acquisto in favore di né nel precedente giudizio di usucapione – nel Parte_1 quale vi era stata piena adesione alla domanda da parte degli eredi di e non Persona_1
era stata svolta alcuna attività istruttoria – né, e soprattutto, nel presente giudizio di opposizione ha fornito la prova degli elementi costitutivi dell'invocata usucapione.
Peraltro, alla luce del principio secondo cui “In tema di azione di rivendicazione, all'attore fa capo l'onere di allegare i fatti storici su cui fonda la proprietà in guisa da consentire all'avversario di prendere consapevolmente posizione al riguardo, anche ai fini della eventuale delimitazione della catena probatoria dei titoli di acquisto, non potendo la relevatio ab onere probandi correlata al principio di non contestazione ex art. 115, comma
1, c.p.c. prescindere da essa.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 2, n. 32820/2023), allegato e prodotto dall'opponente il titolo in ragione del quale ha affermato di essere proprietaria, la on lo ha contestato. CP_5
A ciò si aggiunga che, in sede di escussione del teste citato dall'opponente,
questi, pur non essendo stato in grado di identificare catastalmente Testimone_1
il terreno di proprietà di ha affermato che per trent'anni almeno e fino Parte_1 al 2018 la stessa si era occupata direttamente ed indirettamente della coltivazione del terreno in questione;
in particolare, ha riferito “…mi risulta che la sig.ra è Parte_1 proprietaria di un fondo sito in Larderia Inf. ctd. Pantano che si spinge fino alla via
Comunale. Non conosco le particelle catastali… Posso dire che mi risulta proprietaria di detto terreno da trent'anni, cioè da quando ho iniziato a frequentarlo… Da quell'epoca mi risulta che lo abbia sempre coltivato il sig. BA, marito della sig.ra , fino al Pt_1
giorno della sua morte… Dopo il decesso del BA del terreno si occupavano: il sig.
e i nipoti della , e Io stesso ogni tanto CP_10 Pt_1 CP_11 CP_12
davo una mano alla cura del terreno, sia prima della morte del BA che dopo. Per questo sono in condizioni di affermare quanto sopra... Posso dire che i sig.ri , CP_13
e si sono occupati del terreno, su incarico della sig.ra , fino al CP_11 CP_14 Pt_1
2018, così come me ne occupavo io… Non sono in grado di dare la corretta data a partire dalla quale ho iniziato ad occuparmi del terreno;
sicuramente da quando avevo sedici anni… In tutti questi anni (circa trenta) non ho mai saputo di persone che abbiano 16 TRIBUNALE di MESSINA contestato al il possesso del terreno in questione. Io vedevo sempre loro CP_15
nel terremo e mai estranei non incaricati da loro… Non ho mai visto la sig.ra sul CP_5 fondo in questione, per cui posso dire che la stessa non ne ha mai esercitato il possesso esclusivo…”, fornendo così anche la prova dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà sulla particella oggetto di causa.
Alla luce dei principi sopra esposti, in mancanza di prova dell'acquisto per usucapione da parte della e considerata l'attenuazione dell'onere probatorio CP_5 gravante su deve ritenersi che la produzione in giudizio del contratto di Parte_1
compravendita mediante il quale questa ha acquistato la proprietà del terreno per cui è causa da potere di costituisce da sola prova sufficiente della proprietà del predetto Persona_1
cespite.
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c. proposta da deve essere revocata la sentenza n. 62/2015 del Tribunale Parte_1
di Messina nella parte in cui ha accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore di della porzione del terreno sito in Messina, Villaggio Controparte_5
Larderia Inferiore, Contrada Pantano, originariamente identificata contrattualmente con la part. 406/c, poi ricompresa nella part. 2327 e oggi, a seguito di frazionamento, coincidente con la part. 2499, limitatamente alla minor estensione di mq. 780,00 e con esclusione di mq.
16,00; particella, la 2499, della quale deve essere accertata la proprietà in capo a
[...] nei limiti dell'estensione, appunto, di mq. 780,00. Pt_1
Con l'atto di citazione l'opponente ha, inoltre, chiesto la cancellazione della trascrizione della sentenza di usucapione dai registri immobiliari con costi a carico dell'opposta soccombente;
domanda che va rigettata in quanto va salvaguardato il principio di continuità delle trascrizioni mentre la tutela nei confronti dei terzi è garantita dal fatto che la domanda di revocazione è stata, plausibilmente, trascritta ai sensi dell'art. 2652, n. 9, c.c.
e tale trascrizione non sarebbe possibile e sarebbe inutile se si procedesse alla cancellazione della trascrizione della sentenza, ormai revocata, che ha pronunciato l'usucapione.
Con il preverbale del 14 giugno 2019 Controparte_6 CP_1
, e hanno domandato ex art. 89 c.p.c. la
[...] CP_4 CP_3
17 TRIBUNALE di MESSINA cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive con le quali CP_5
li ha accusati di truffa processuale.
[...]
L'art. 89 c.p.c. prevede che “Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.
Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa”.
Orbene, vi è una chiara differenza tra l'affermare che la costituzione di e nel Controparte_6 Controparte_1 CP_4 CP_3 giudizio di usucapione e la mancata contestazione della proprietà dei terreni in quella sede possano essere avvenute in modo negligente, senza verificarne effettivamente la reale titolarità – in realtà, l'istruttoria ha dimostrato che i convenuti, così come d'altronde l'attrice, non potevano essere a conoscenza della vendita dei terreni a parte opponente da potere della loro dante causa stante il mancato frazionamento nel catasto della Per_1
particella venduta – e l'affermare, invece, che tale costituzione sia avvenuta con dolo al fine di trarre inganno il Giudice non si sa bene con quale scopo occulto.
Con l'accusa di comportamento fraudolento – consistito nel non dichiarare i convenuti di non essere proprietari del terreno oggetto della domanda di usucapione –
l'odierna convenuta ha, infatti, inteso addossare a Controparte_6
e gli effetti negativi di un Controparte_1 CP_4 CP_3 disallineamento catastale che ha indotto in errore tutte le parti di quel procedimento dimenticando che, se fosse riscontrabile una responsabilità dei convenuti nell'omissione della necessaria diligenza al fine di verificare l'effettiva titolarità del bene oggetto di quel giudizio prima di dichiararsi proprietari, a maggior ragione sarebbe rinvenibile una responsabilità dell'attrice nell'aver omesso di compiere le necessarie verifiche, presso i registri immobiliari, al fine di individuare il reale legittimato passivo del giudizio di usucapione. 18 TRIBUNALE di MESSINA Onere che processualmente, all'epoca, gravava sulla e dalla quale CP_5
questa si è ritenuta esonerata alla luce del principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c. ma di cui non poteva, formulando accuse risultate infondate, imputarne gli effetti negativi alla controparte allorché la non contestazione si era fondata, come di fatto avvenuto, su un errore documentale di cui i convenuti non erano responsabili e di cui sono stati vittime incolpevoli.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale che l'espressione in questione, seppur molto dura, aggressiva ed ai limiti della giustificabilità, non esuli del tutto dal normale dispiegarsi del diritto di difesa della – che con questa espressione intendeva soltanto CP_5 allontanare da sé la responsabilità per ciò che era accaduto, addebitandola ai convenuti – e, pur non essendo stata rivolta alla contestazione, nel merito, della linea difensiva adottata da e nel Controparte_6 Controparte_1 CP_4 CP_3 presente giudizio ma a quella seguita nel precedente giudizio di usucapione, non si è comunque tradotta in apprezzamenti dettati “…da un passionale e incomposto intento dispregiativo…conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa…” (v. Cass. Civ., sent. n. 805/04), essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità (v. Cass. Civ., sent. n. 21031/16).
Pertanto, l'istanza di cancellazione della frase offensiva contenuta alla pag. 13) della comparsa di risposta di deve essere rigettata. Controparte_5
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio per sequestro giudiziario in corso di causa seguono la soccombenza;
devono, pertanto, essere poste a carico di e liquidate in Parte_1 favore di tenuto conto del valore e della complessità della Controparte_5
controversia e delle questioni trattate, in complessivi € 2.300,00 per compensi di avvocato, di cui € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria, € 400,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la rituale dichiarazione di legge.
19 TRIBUNALE di MESSINA Nei rapporti tra e le spese del giudizio Parte_1 Controparte_5
di merito seguono la soccombenza;
devono essere poste a carico di quest'ultima e liquidate in favore di tenuto conto del valore e della complessità della Parte_1
controversia, in complessivi € 3.417,26 di cui € 217,26 per spese vive ed € 3.200,00 per compensi di avvocato di cui € 600.00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva,
€ 1.000,00 per la fase istruttoria, € 1.000,00 per la fase decisionale, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_6 CP_1
, e vista la mancata contestazione da parte degli
[...] CP_4 CP_3 stessi della titolarità del bene oggetto di domanda in capo a e la Parte_1
soccombenza della in sede cautelare, le spese del giudizio, anche cautelare, Pt_1 devono essere compensate integralmente.
Le spese e gli onorari di c.t.u. devono essere posti a carico di tutte le parti in solido nei rapporti esterni ed a carico dell'opposta nei rapporti interni e ne Controparte_5 va disposta la rifusione in favore dell'opponente o degli altri opposti, ove da questi anticipati integralmente o parzialmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di e Parte_1 Controparte_5
e Controparte_6 Controparte_1 CP_4 CP_3
1) accoglie l'opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c. proposta da
[...]
nei confronti di Pt_3 Controparte_5 Controparte_6
e Controparte_1 CP_4 CP_3
2) per l'effetto, revoca la sentenza n. 62/2015 del Tribunale di Messina nella parte in cui ha accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore di della porzione del terreno sito in Messina, Villaggio Larderia Controparte_5
Inferiore, Contrada Pantano, originariamente identificata contrattualmente con la part. 406/c, poi ricompresa nella part. 2327 e oggi, a seguito di frazionamento, coincidente con la part. 2499, limitatamente alla minor estensione di mq. 780,00 e con esclusione di mq. 16,00; 20 TRIBUNALE di MESSINA 3) accerta e dichiara che l'opponente è proprietaria della Parte_1
porzione del terreno sito in Messina, Villaggio Larderia Inferiore, Contrada Pantano, originariamente identificata contrattualmente con la part. 406/c, poi ricompresa nella part. 2327 e oggi, a seguito di frazionamento, coincidente con la part. 2499, limitatamente alla minor estensione di mq. 780,00 e con esclusione di mq. 16,00;
4) visto l'art. 89 c.p.c. rigetta l'istanza di cancellazione della frase sconveniente contenuta alla pag. 13) della comparsa di risposta;
5) condanna alla rifusione delle spese del procedimento Parte_1
cautelare per sequestro giudiziario in favore di che liquida in Controparte_5 complessivi € 2.300,00 per compensi di avvocato di cui € 600,00 per la fase di studio, €
500,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria, € 400,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la rituale dichiarazione di legge;
6) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore Controparte_5 di che liquida in complessivi € 3.417,26 di cui € 217,26 per spese vive Parte_1
ed € 3.200,00 per compensi di avvocato di cui € 600.00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria, € 1.000,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7) compensa integralmente le spese del giudizio, anche cautelare, tra
[...]
e gli opposti Pt_1 Controparte_6 Controparte_1 CP_4
e CP_3
8) pone definitivamente le spese e gli onorari di c.t.u. a carico di tutte le parti in solido nei rapporti esterni ed a carico dell'opposta nei rapporti Controparte_5 interni e ne dispone la rifusione in favore dell'opponente o degli altri opposti, ove da questi anticipati integralmente o parzialmente.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 22.10.2025. Il Giudice (dott. Francesco CATANESE)
21 TRIBUNALE di MESSINA Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Cavallaro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
22
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 22 del mese di Ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 131/19 R.G..
È comparso, per l'opponente, l'avv. Pierfranco DE LUCA MANAÒ per delega dell'avv. Rosario VENUTO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È presente l'avv. Anna Maria LOMBARDO, figlia dell'opponente.
Contesta il preverbale depositato telematicamente dalla convenuta perché infondato in fatto e in diritto, ribadendo la legittimità dell'opposizione di terzo promossa dall'opponente per i motivi esposti in atti e verbali di causa.
È comparso, per l'opposta, l'avv. Gianluca PERRONE il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Si riporta al preverbale depositato telematicamente e chiede la distrazione delle spese.
È comparso, per gli opposti e , e Controparte_1 CP_2 CP_3
l'avv. Dario RESTUCCIA il quale precisa le conclusioni riportandosi CP_4
integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Ribadisce la richiesta di cancellazione, ex art. 89 c.p.c., delle frasi sconvenienti ed offensive contenute alla pag. 13) della comparsa di costituzione.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
1 TRIBUNALE di MESSINA
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 131 del Ruolo Generale Affari Contenziosi 2019
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Messina, Larderia Inferiore, Contrada Pantano s.n.c., elettivamente domiciliata in Messina,
Via San Sebastiano, n. 27, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario VENUTO
OPPONENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_5 C.F._2 residente in [...], Larderia Inferiore, Contrada Pantano ed elettivamente domiciliata in
Messina, Via Ghibellina, n. 75, presso lo studio dell'avv. Gianluca PERRONE dal quale è rappresentata e difesa
E
nata a [...] l'[...], c.f. e Controparte_6 C.F._3
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._4
entrambi residenti in [...], CP_4
, nata a [...] il [...], c.f. e nata a
[...] C.F._5 CP_3
Roma il 28.05.1980, c.f. , entrambe residenti in [...]
Leopoldo Fregoli, n. 8, tutti elettivamente domiciliati in Messina, Via Cesare Battisti, n.
3 TRIBUNALE di MESSINA 191, presso lo studio dell'avv. Dario RESTUCCIA dal quale sono rappresentati e difesi
OPPOSTI avente per OGGETTO: opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 2 gennaio 2019, ha Parte_1 proposto opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c. avverso la sentenza n. 62/2015 resa dal
Tribunale di Messina con la quale è stato dichiarato l'acquisto per usucapione, in favore di e nei confronti di Controparte_5 Controparte_6 CP_1
, e del diritto di proprietà di un terreno sito in
[...] CP_4 CP_3
Messina, Villaggio Larderia Inferiore, Contrada Pantano, identificato catastalmente al foglio
159, part. 2327.
L'attrice ha esposto che, con atto pubblico del 17 novembre 1970, regolarmente trascritto in data 11 dicembre 1970, aveva acquistato da due porzioni di Persona_1
terreno, identificate catastalmente al foglio 149, part. 406/c di mq. 780,00 e 461/b di mq.
190,00 e che, a partire da quel momento, insieme alla sua famiglia, aveva sempre posseduto ininterrottamente i predetti beni quale esclusiva proprietaria, senza subire alcuna turbativa o molestia nel godimento da parte di terzi.
Tuttavia, nel 2018 era venuta a conoscenza dell'esistenza della sentenza oggetto di opposizione mediante la quale il Tribunale di Messina, in accoglimento della domanda di usucapione articolata da nei confronti degli eredi di Controparte_5 Persona_1
– la quale risultava ancora intestataria catastale del bene immobile oggetto della domanda – aveva accertato e dichiarato la stessa proprietaria di un terreno, identificato catastalmente al foglio 149, part. 2327, avente un'estensione complessiva di mq. 3.880,00, che ricomprendeva al suo interno anche il terreno di sua proprietà.
Per tali ragioni, ha chiesto che la sentenza impugnata fosse revocata e che fosse ordinata la cancellazione della relativa trascrizione.
Successivamente, con ricorso depositato in data 18 aprile 2019, ha domandato il sequestro giudiziario ex artt. 670 e 669 quater c.p.c. in corso di causa del bene immobile di cui ha invocato la proprietà.
4 TRIBUNALE di MESSINA Con comparsa di risposta, depositata in data 24 maggio 2019, si è costituita in giudizio la quale ha, preliminarmente, eccepito la tardività Controparte_5 dell'opposizione, asseritamente svolta ex art. 404, comma 2, c.p.c. e l'inammissibilità di tale rimedio, sostenendo che la stessa, al fine di impedire l'esecuzione della sentenza impugnata, avrebbe dovuto proporre opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 619 c.p.c..
Ha, inoltre, eccepito che l'opposizione proposta, laddove qualificata come opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c., sarebbe comunque inammissibile in quanto avanzata in mancanza di un interesse concreto ad agire ma al solo fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia della sentenza impugnata nei propri confronti per la mancata partecipazione al giudizio in cui era stata emessa e non anche al fine di ottenere una nuova decisione nel merito.
Con comparsa di risposta, depositata in data 25 maggio 2019, si sono costituiti in giudizio e , e i quali, Controparte_6 CP_1 CP_4 CP_3
dopo aver, preliminarmente, rappresentato che nel giudizio instaurato da CP_5 non avevano effettuato alcuna contestazione, aderendo alla domanda attorea, in
[...]
ragione del fatto che il terreno oggetto della stessa era appartenuto, insieme ad altri limitrofi, alla propria de cuius e che non erano a conoscenza né della sua collocazione Persona_1
ed estensione, né della circostanza che fosse stato dalla propria dante causa venduto all'odierna opponente mediante atto pubblico, hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e la mancanza di titolarità sul bene oggetto della domanda, invocando l'estromissione dal giudizio.
Con ordinanza del 26 giugno 2020 il Giudice, dopo aver disposto consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo carente il requisito del periculum in mora, ha rigettato il ricorso per sequestro giudiziario proposto in corso di causa dall'opponente.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c. “Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra le altre persone quando pregiudica i suoi diritti”.
Questa disposizione disciplina la c.d. opposizione di terzo ordinaria, cioè quel mezzo di impugnazione esperibile da chiunque sia titolare di un diritto autonomo ed incompatibile 5 TRIBUNALE di MESSINA con quello accertato in un giudizio nel quale è rimasto terzo, al fine di ottenere un nuovo accertamento del rapporto giuridico di cui è stata allegata l'incompatibilità con il proprio diritto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “[…]
4.8. Con specifico riferimento all'opposizione del terzo legittimato ai sensi dell'art. 404 c.p.c., comma 1, la constatazione della presenza per tutte le situazioni legittimanti di una fase rescindente, diretta ad accertare che esiste la situazione legittimante, e di una fase rescissoria che ne accerta
l'incidenza sul giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza opposta, evidenzia che per tutte le situazioni legittimanti l'opposizione è concessa, in definitiva, per far constatare un vizio in iure della sentenza e rendere dunque una nuova decisione sulla domanda oggetto del giudizio in cui venne pronunciata la sentenza opposta, sebbene sulla base dell'incidenza su di essa e, quindi, del cumulo, della domanda introdotta dal terzo.
4.9. La situazione anche fra di esse sarà invero regolata dalla nuova decisione rescissoria che provvederà sulla domanda originaria considerando l'incidenza della domanda del terzo opponente.
Qualora l'opposizione venga accolta nel profilo rescissorio, viene regolato ex novo il rapporto fra le parti originarie. Qualora l'opposizione venga poi rigettata nel profilo rescissorio, in quanto si disconosca la prevalenza del diritto del terzo, si concreta in un accertamento nuovo e di valore ben diverso, proprio perché effettuato e, dunque, vincolante anche nei confronti del terzo, mentre il primo non lo era. […]” (v. Cass. Civ. Sez. 2, n.
8590/22).
Il giudizio di opposizione del terzo, quindi, è caratterizzato da due distinte fasi;
una prima fase rescindente nella quale viene accertata l'esistenza della situazione legittimante la proposizione dell'impugnazione e viene rimossa la sentenza impugnata, ed una seconda fase rescissoria nella quale il Giudice è tenuto ad effettuare una nuova valutazione di merito sulla domanda originaria tenuto conto dell'incidenza sulla stessa del diritto azionato dal terzo;
decisione che, qualunque sarà il suo contenuto in merito alla posizione fatta valere dal terzo, sarà comunque per lui vincolante a differenza della sentenza revocata che non lo era affatto, stante la sua pretermissione nel relativo giudizio.
Nel caso in esame, l'opponente ha affermato di aver acquistato con atto pubblico del
17 novembre 1970, regolarmente trascritto in data 11 dicembre 1970, il medesimo terreno di 6 TRIBUNALE di MESSINA cui è stato accertato l'acquisto per usucapione nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata;
si è, dunque, effettivamente affermata titolare di un diritto di proprietà autonomo ed incompatibile con quello riconosciuto in favore dell'opposta nel suddetto giudizio al quale l'opponente non aveva partecipato, pur essendo legittimata passiva.
Infondate, quindi, sono le eccezioni sollevate dall'opposta secondo cui CP_5
l'opposizione svolta andrebbe qualificata come opposizione revocatoria ex art. 404, comma
2, c.p.c. e, in quanto tale, sarebbe tardiva in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. dalla scoperta del dolo e della collusione e che, in ogni caso,
l'opponente al fine di impedire l'esecuzione della sentenza impugnata avrebbe dovuto proporre opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 619 c.p.c..
Invero, l'opponente non ha affermato di essere avente causa o creditrice delle parti del giudizio ma ha invocato un diritto autonomo ed incompatibile con quello riconosciuto nel precedente giudizio in favore dell'opposta.
D'altra parte, premesso che l'opponente ha contestato l'efficacia della sentenza nei propri riguardi e non anche la sua esecuzione, la giurisprudenza di legittimità ha comunque espressamente chiarito che “Il soggetto che assume di essere proprietario dell'immobile oggetto di un procedimento di esecuzione per rilascio iniziato da chi, a sua volta, si professa proprietario dello stesso immobile sulla base di una sentenza che ne ha accertato
l'usucapione all'esito di un precedente giudizio svoltosi contro un terzo, deve far valere la sua pretesa dominicale non con il rimedio previsto dall'art. 615, comma 1 c.p.c., bensì con
l'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1 c.p.c., proposta avverso la sentenza che ne pregiudica le ragioni, di cui può altresì chiedere la sospensione ai sensi dell'art. 407
c.p.c.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 2, n. 8590/22).
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli opposti e va Controparte_6 Controparte_1 CP_4 CP_3 anch'essa rigettata.
Secondo la Corte di legittimità, infatti, “Nell'opposizione di terzo, la sentenza che accerti che il terzo opponente è titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza pronunciata "inter alias" non deve solo provvedere - ove il diritto del terzo prevalga, per ragioni di diritto sostanziale, su quello della parte vittoriosa 7 TRIBUNALE di MESSINA nel primo giudizio - all'accoglimento, in ragione di detta prevalenza, dell'opposizione, dichiarando, con pronuncia rescindente, l'inefficacia nei confronti del terzo del giudicato formatosi tra le parti originarie, ma deve anche pronunciarsi, in sede rescissoria, sul merito della domanda proposta dal terzo, procedendo, secondo le ordinarie regole processuali, all'accertamento del reale modo d'essere del diritto che lo stesso ha azionato. Sicché, ove
l'accertamento del diritto del terzo debba avvenire (ovvero sia opportuno che avvenga) nei confronti di altri soggetti, il giudice deve (o, rispettivamente, può) disporre, a norma dell'art. 102 c.p.c. (ovvero dell'art. 107 c.p.c.), la loro partecipazione al processo, a prescindere dal fatto che gli stessi non siano già stati parte del giudizio precedente, atteso che il principio secondo cui l'opposizione ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c., costituendo un'impugnazione della decisione contro la quale è proposta, comporta la necessaria presenza in causa di tutte le parti del giudizio nel quale venne emessa la decisione impugnata, va coordinato con la natura del diritto (autonomo ed incompatibile) che il terzo, con prevalenza rispetto a quello risultante dalla sentenza impugnata, ha fatto valere.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 2, n. 21641/19).
Nel giudizio di opposizione di terzo la pronuncia rescindente è finalizzata a caducare il titolo lesivo del diritto dell'opponente; pertanto, tutti i soggetti che hanno partecipato al giudizio conclusosi con la sentenza oggetto di opposizione di terzo, nei limiti del capo o dei capi impugnati, sono litisconsorti necessari.
È, dunque, infondata l'eccezione sollevata da Controparte_6
e erroneamente individuati Controparte_1 CP_4 CP_3 quali legittimati passivi della domanda di usucapione, secondo cui sarebbero privi di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione del terzo instaurato da
[...]
in quanto il giudizio mira proprio a rendere efficace nei confronti di tutte le parti Pt_1
del precedente giudizio al quale l'opponente non ha preso parte l'eventuale accertamento del suo diritto autonomo ed incompatibile con quello già accertato, quanto meno ai fini della pronuncia rescindente.
Nel merito, l'opponente ha affermato di essere proprietaria esclusivamente di una porzione del terreno oggetto della domanda di usucapione;
inizialmente ha affermato di aver acquistato due porzioni di terreno, identificate catastalmente al foglio 149, part. 406/c e 8 TRIBUNALE di MESSINA 461/b, e poi, a pag. 5) dell'atto di citazione, ha precisato che “…Per amor di verità, giova precisare che la particella oggetto di usucapione (n. 2327 del foglio di mappa 149), prima del suo recente frazionamento ad opera della stessa aveva una Controparte_5
superficie di mq. 3.880,00, comprendendo oltre che il terreno di proprietà dell'odierna attrice, anche la superficie di terreno – da oltre cinquanta anni – adibita a strada aperta al pubblico transito…”.
Nel giudizio cautelare in corso di causa è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se il terreno oggetto della sentenza impugnata coincide, integralmente o parzialmente, con quello acquistato dall'opponente con l'atto pubblico sopra menzionato.
In merito all'utilizzabilità dell'accertamento compiuto dal consulente nominato – oltre che a conferma del rigetto dell'istanza di revoca ex art. 177 c.p.c. dell'ordinanza del 14 giugno 2019 di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, proposta con le note del 18 luglio 2023 dall'opposta ad avviso della quale il consulente, Controparte_5
acquisendo d'ufficio documentazione che avrebbe dovuto produrre la parte, avrebbe sopperito alle carenze probatorie dell'opponente – si richiama, al riguardo, il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In materia di consulenza tecnica
d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta ad accertare la condizione urbanistica di un immobile, aveva ritenuto legittimamente utilizzabile dal c.t.u. un "file autocad" dal quale era possibile risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo, dallo stesso c.t.u. autonomamente acquisito al di fuori della produzione documentale delle parti).” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 26144/23; SS.UU., sent. n.
3086/22). 9 TRIBUNALE di MESSINA Nel caso in esame, è vero che il consulente tecnico ha acquisito d'ufficio presso i pubblici uffici visure e mappe catastali, oltre agli atti di vendita e alle note di trascrizione dei terreni limitrofi a quello per cui è causa, al fine di poter stabilire gli esatti confini dello stesso;
è altrettanto vero, però, che i documenti in esame non costituiscono prova del fatto principale dedotto dall'opponente, e cioè la proprietà del bene oggetto di acquisto per usucapione da parte dell'opposta la quale prova, invece, discende Controparte_5
dall'atto pubblico del 17 novembre 1970, da questa prodotto in giudizio.
Ciò acclarato, il consulente tecnico d'ufficio ha, preliminarmente, accertato che
“…Con la sentenza n. 62 del 12 gennaio 2014 emessa dal tribunale di Messina è stata dichiarata la proprietà esclusiva in capo alla signora per avvenuta Controparte_5
usucapione del terreno sito in Messina Villaggio Larderia Inferiore C.da Pantano, in NCU al foglio 149, particella 2327, Seminativo-arborato classe 3 che è quello campito con tratteggio in blu nell'estratto di mappa vettorializzato del 2008 (all. 06). Dall'esame dell'anzidetto estratto di mappa, si può osservare che la particella usucapita comprende anche una porzione della strada Pantano e di un'altra strada che da questa si riparte, oltre al terreno di cui parte ricorrente rivendica la proprietà e a qualche altra piccola porzione di terreno. In esito alla sentenza di usucapione, in data 14/03/2016 la particella 2327 è stata volturata d'ufficio in ditta a far data dal 12/01/2014 (cfr. all. 07). Controparte_5
Successivamente, in data 20/03/2018, la particella 2327 è stata frazionata con frazionamento prot. n. ME 0066119 del 20/03/2018 presentato il 19/03/2018. Col suddetto frazionamento è stata soppressa la particella 3227 ed è stata originata tra le altre la particella 2499 che individua il terreno del quale rivendica la proprietà parte ricorrente
(cfr. all. 07 e 08) …”.
Ai fini della ricostruzione delle vicende che hanno interessato il terreno oggetto del giudizio, l'ausiliario del Tribunale, esaminato l'atto pubblico del 17 novembre 1970 – dal quale risulta che e hanno acquistato da Controparte_7 Controparte_8 un terreno identificato catastalmente con le part. 406/b e 461/c, e Persona_1
ha acquistato da un terreno identificato Parte_1 Persona_1 catastalmente con le part. 406/c e 461/b, giusta frazionamento redatto in data 13 novembre
1970 dal geom. – ha riferito che il frazionamento in esso menzionato non Controparte_9 10 TRIBUNALE di MESSINA era stato allegato all'atto pubblico, né era stato rintracciato presso Agenzia del Territorio;
ha riferito, però, che “…In origine le particelle 406 e 461, dalle quali derivano le attuali particelle 2499 e 2329 rivendicate dalla ricorrente, costituivano un grande fondo di cui era proprietaria la signora Nel corso degli anni la signora ha Persona_2 Per_1 frazionato e venduto a varie ditte parti di tale grande fondo…”.
Ha, poi, aggiunto che “…il terreno oggetto della prima vendita a favore dei coniugi
è quello che oggi è identificato in catasto con le particelle 2346/2345 (ex Parte_2
2326) e 2328… Ad ulteriore conferma che il terreno venduto ai coniugi Parte_2
con l'atto in notar del 17/11/1970 è quello oggi identificato con le particelle Per_3
2346 (ex 2326) e 2328, le stesse particelle sono state inserite in mappa con frazionamento redatto dall'ing. in data 14/12/2007 protocollo n. ME 0438209 validato Persona_4 dall'Agenzia del Territorio in data 05/02/2008 (cfr. all. 12) nel libretto del quale si legge:
”Oggetto della presente relazione è il rilievo finalizzato al frazionamento delle particelle n°
406 e 461 del foglio di mappa n° 149 del Comune di Messina. Le particelle derivate 406/a
(AAA) e 461/a (AAC) anche se di superficie differente sono state trasferite con atto in notaio del 17/11/1970 rep. 44861 ai coniugi e Persona_5 Controparte_7 CP_8
ed il presente tipo di frazionamento si redige al fine di dare corso alla voltura
[...]
catastale…”. Con il suddetto frazionamento è stata soppressa la particella originaria 406 e sono state costituite e particelle 2326 e 2327 (dall'ulteriore e successivo frazionamento di quest'ultima deriva la particella 2499 oggetto di ricorso) ed è stata soppressa l'originaria particella 461 e sono state costituite le particelle 2328 e 2329 (vedi all. 13). In data
31/10/2008 è stata inoltre validata la voltura in ditta e Controparte_7 Controparte_8
delle particelle 2328 e 2326 (oggi 2346 e 2345) per rettifica dell'intestazione all'attualità del 17/11/1970 prot. n. ME 0305886 in forza di atto di compravendita in notaio
[...]
del 17/11/1970 rep. 44861 (cfr. all. 12)…”. Per_5
Il consulente tecnico, inoltre, esaminati i confini descritti nell'atto pubblico del 17 novembre 1970 anche alla luce di quelli descritti nei precedenti atti pubblici mediante i quali la medesima dante causa aveva venduto altre porzioni delle originarie Persona_1 particelle 406 e 461 e tenuto conto della superficie indicata per ciascuna particella venduta – pur consapevole delle approssimazioni dell'epoca – ha ritenuto “…che certamente il fondo 11 TRIBUNALE di MESSINA venduto dalla signora alla ricorrente con atto in TA del Per_1 Persona_5
17/11/1970 coincide con quello oggi censito in Catasto al foglio 149 particelle 2499 e 2329 del comune di Messina… Tutto quanto fin qui ricostruito non lascia dubbi sul fatto che
l'odierna particella 2499 costituisce parte del fondo acquistato dalla ricorrente signora
con rogito del 17/11/1970 in notar ad eccezione di 16 Parte_1 Persona_5 metri quadrati, dato che tutti gli elementi raccolti confermano tale circostanza e nessun elemento sembra smentire tale fatto…”.
Ha concluso affermando che “… a) il fondo oggetto della sentenza n. 62 del 12 gennaio 2015, emessa dal Tribunale di Messina in favore di Controparte_5 coincide in parte con quello oggetto del rogito del 17.11.1970, in TA , Persona_5
che ha trasferito il diritto di proprietà alla ricorrente;
b) La sentenza di Parte_1 usucapione n. 62 del 12.01.2015 assorbe per l'intero la particella catastale di proprietà della sig.ra come acquistata giusto atto del 17.11.1970 in notar Parte_1 [...]
. La suddetta particella di terreno identificata con il n. 406/c nell'atto di Per_5 trasferimento in favore della sig.ra veniva descritta di estensione pari a Parte_1
780 mq. La stessa particella oggi identificata con il n. 2499 ha un'estensione superiore di
16 mq rispetto a quanto risulta nell'atto del 17.11.1970 in forza del quale la sig.ra Pt_1
ha acquistato la proprietà del fondo…”.
Può, quindi, affermarsi che , originaria proprietaria delle particelle 406 Persona_1
e 461, abbia, con diversi atti di vendita, ceduto diverse porzioni delle suddette particelle;
in particolare, con atto del 17 novembre 1970 ha ceduto a e Controparte_7 CP_8
la part. 406/b e la part. 461/c mentre a la part. 406/c e 461/b, e
[...] Parte_1
ciò anche se non è stata rinvenuta alcuna prova che i relativi frazionamenti e le conseguenti volturazioni siano state perfezionate.
Soltanto nel 2008, nell'interesse degli acquirenti e Controparte_7 CP_8
, è stato realizzato un frazionamento della part. 406, così come residuata dai
[...] frazionamenti effettuati in ragione delle altre vendite.
In particolare, è stata soppressa la suddetta part. 406 e sono state costituite le particelle 2326 e 2327 (di cui la part. 2326 della stessa estensione della part. 406/b, mentre la part. 2327 quale residuo della più estesa part. 406 e includente la part. 406/c più altre 12 TRIBUNALE di MESSINA porzioni di territorio); successivamente alla pronuncia dell'acquisto per usucapione della part. 2327 da parte di questa è stata frazionata in diverse particelle, Controparte_5 tra cui la part. 2499 la quale tuttavia, per confini e estensione, coincide, salvo la differenza di pochi metri quadrati (16), con la part. 406/c che aveva precedentemente Persona_1 venduto a Parte_1
Accertato, pertanto, che una delle porzioni di terreno vendute da a Persona_1
con l'atto pubblico del 17 novembre 1970 coincide con una porzione Parte_1 del terreno di cui è stato accertato l'acquisto per usucapione in favore di CP_5
pronunciandosi in fase rescindente ritiene il Tribunale che la sentenza che ha
[...] dichiarato l'usucapione in favore della debba essere revocata in quanto resa CP_5
nei confronti di soggetti – gli eredi della – non titolari del diritto di proprietà sul Per_1 terreno oggetto del giudizio di usucapione per essere stato questo precedentemente ceduto dalla alla che ne era l'effettiva titolare e che avrebbe avuto, come tale, il Per_1 Pt_1
diritto di partecipare al giudizio quale convenuto.
A questo punto, in sede rescissoria, tenuto conto dei principi generali in materia di prova della proprietà dovrà accertarsi a chi, tra l'opponente e l'opposta, appartiene la proprietà di questo terreno.
Preliminarmente si osserva che, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “In caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto attenuato il rigoroso regime probatorio della rivendicazione, nella ipotesi di provenienza del bene rivendicato dallo stesso titolo dei convenuti, un atto di divisione, atteso che quest'ultimo ha valore probatorio nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, con la conseguenza che la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula il riconoscimento dell'appartenenza dei beni in comunione)” (v. massima
Cass. Civ., Sez. 6-2, n. 1569/22). 13 TRIBUNALE di MESSINA Più recentemente è stato affermato che “Nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui;
al fine di tale dimostrazione non è necessaria, né sufficiente, la prova della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficienti, ai fini del riconoscimento della titolarità del diritto di proprietà dell'area in contestazione, le dichiarazioni di mera scienza contenute nelle richieste di accatastamento di alcuni manufatti insistenti sulla predetta area).” (v. massima Cass. Civ. Sez. 2, n. 4547/2025).
Inoltre, in materia di onere probatorio nei giudizi nei quali viene proposta un'azione di rivendicazione e un'eventuale domanda o eccezione riconvenzionale di usucapione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato,
l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il
14 TRIBUNALE di MESSINA convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 2, n. 28865/2021).
Già precedentemente, secondo un orientamento meno rigoroso, la Corte aveva anche affermato che “In tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo
d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 2, n. 8215/16).
Tali principi possono trovare applicazione nel presente giudizio di opposizione in ragione del fatto che, sia l'opponente – in virtù di un contratto di compravendita – che l'opposta – in virtù della sentenza di usucapione – affermano di essere proprietarie del medesimo bene, sebbene per titoli diversi.
In particolare, l'opponente ha dimostrato di aver acquistato il terreno oggetto della domanda da mediante una compravendita stipulata con atto pubblico del 17 Persona_1
novembre 1970, mentre con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di usucapione l'opposta ha affermato di aver iniziato a possedere uti dominus dal 1974 e di aver posseduto ininterrottamente per oltre venti anni la quota indivisa di una “…stradella interpoderale…” in comproprietà con identificata catastalmente al foglio 149, part. 2327, Persona_1 proponendo tale domanda nei confronti di Controparte_6 CP_1
, e quali eredi di , comproprietaria
[...] CP_4 CP_3 Persona_1 del suddetto bene immobile e intestataria catastale della predetta particella.
Risulta evidente che proponendo la domanda di usucapione Controparte_5 nei confronti degli eredi di , ha riconosciuto esplicitamente che, nel momento Persona_1 in cui aveva iniziato a possedere, a dante causa di Persona_1 Parte_1
apparteneva non solo la quota indivisa della “…stradella interpoderale…” ma, più in generale, l'intera part. 2327 all'interno della quale risultava ricompresa la porzione di terreno venduta a Parte_1 15 TRIBUNALE di MESSINA E, pur avendo affermato di aver iniziato a possedere in un'epoca successiva all'acquisto in favore di né nel precedente giudizio di usucapione – nel Parte_1 quale vi era stata piena adesione alla domanda da parte degli eredi di e non Persona_1
era stata svolta alcuna attività istruttoria – né, e soprattutto, nel presente giudizio di opposizione ha fornito la prova degli elementi costitutivi dell'invocata usucapione.
Peraltro, alla luce del principio secondo cui “In tema di azione di rivendicazione, all'attore fa capo l'onere di allegare i fatti storici su cui fonda la proprietà in guisa da consentire all'avversario di prendere consapevolmente posizione al riguardo, anche ai fini della eventuale delimitazione della catena probatoria dei titoli di acquisto, non potendo la relevatio ab onere probandi correlata al principio di non contestazione ex art. 115, comma
1, c.p.c. prescindere da essa.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 2, n. 32820/2023), allegato e prodotto dall'opponente il titolo in ragione del quale ha affermato di essere proprietaria, la on lo ha contestato. CP_5
A ciò si aggiunga che, in sede di escussione del teste citato dall'opponente,
questi, pur non essendo stato in grado di identificare catastalmente Testimone_1
il terreno di proprietà di ha affermato che per trent'anni almeno e fino Parte_1 al 2018 la stessa si era occupata direttamente ed indirettamente della coltivazione del terreno in questione;
in particolare, ha riferito “…mi risulta che la sig.ra è Parte_1 proprietaria di un fondo sito in Larderia Inf. ctd. Pantano che si spinge fino alla via
Comunale. Non conosco le particelle catastali… Posso dire che mi risulta proprietaria di detto terreno da trent'anni, cioè da quando ho iniziato a frequentarlo… Da quell'epoca mi risulta che lo abbia sempre coltivato il sig. BA, marito della sig.ra , fino al Pt_1
giorno della sua morte… Dopo il decesso del BA del terreno si occupavano: il sig.
e i nipoti della , e Io stesso ogni tanto CP_10 Pt_1 CP_11 CP_12
davo una mano alla cura del terreno, sia prima della morte del BA che dopo. Per questo sono in condizioni di affermare quanto sopra... Posso dire che i sig.ri , CP_13
e si sono occupati del terreno, su incarico della sig.ra , fino al CP_11 CP_14 Pt_1
2018, così come me ne occupavo io… Non sono in grado di dare la corretta data a partire dalla quale ho iniziato ad occuparmi del terreno;
sicuramente da quando avevo sedici anni… In tutti questi anni (circa trenta) non ho mai saputo di persone che abbiano 16 TRIBUNALE di MESSINA contestato al il possesso del terreno in questione. Io vedevo sempre loro CP_15
nel terremo e mai estranei non incaricati da loro… Non ho mai visto la sig.ra sul CP_5 fondo in questione, per cui posso dire che la stessa non ne ha mai esercitato il possesso esclusivo…”, fornendo così anche la prova dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà sulla particella oggetto di causa.
Alla luce dei principi sopra esposti, in mancanza di prova dell'acquisto per usucapione da parte della e considerata l'attenuazione dell'onere probatorio CP_5 gravante su deve ritenersi che la produzione in giudizio del contratto di Parte_1
compravendita mediante il quale questa ha acquistato la proprietà del terreno per cui è causa da potere di costituisce da sola prova sufficiente della proprietà del predetto Persona_1
cespite.
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c. proposta da deve essere revocata la sentenza n. 62/2015 del Tribunale Parte_1
di Messina nella parte in cui ha accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore di della porzione del terreno sito in Messina, Villaggio Controparte_5
Larderia Inferiore, Contrada Pantano, originariamente identificata contrattualmente con la part. 406/c, poi ricompresa nella part. 2327 e oggi, a seguito di frazionamento, coincidente con la part. 2499, limitatamente alla minor estensione di mq. 780,00 e con esclusione di mq.
16,00; particella, la 2499, della quale deve essere accertata la proprietà in capo a
[...] nei limiti dell'estensione, appunto, di mq. 780,00. Pt_1
Con l'atto di citazione l'opponente ha, inoltre, chiesto la cancellazione della trascrizione della sentenza di usucapione dai registri immobiliari con costi a carico dell'opposta soccombente;
domanda che va rigettata in quanto va salvaguardato il principio di continuità delle trascrizioni mentre la tutela nei confronti dei terzi è garantita dal fatto che la domanda di revocazione è stata, plausibilmente, trascritta ai sensi dell'art. 2652, n. 9, c.c.
e tale trascrizione non sarebbe possibile e sarebbe inutile se si procedesse alla cancellazione della trascrizione della sentenza, ormai revocata, che ha pronunciato l'usucapione.
Con il preverbale del 14 giugno 2019 Controparte_6 CP_1
, e hanno domandato ex art. 89 c.p.c. la
[...] CP_4 CP_3
17 TRIBUNALE di MESSINA cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive con le quali CP_5
li ha accusati di truffa processuale.
[...]
L'art. 89 c.p.c. prevede che “Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.
Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa”.
Orbene, vi è una chiara differenza tra l'affermare che la costituzione di e nel Controparte_6 Controparte_1 CP_4 CP_3 giudizio di usucapione e la mancata contestazione della proprietà dei terreni in quella sede possano essere avvenute in modo negligente, senza verificarne effettivamente la reale titolarità – in realtà, l'istruttoria ha dimostrato che i convenuti, così come d'altronde l'attrice, non potevano essere a conoscenza della vendita dei terreni a parte opponente da potere della loro dante causa stante il mancato frazionamento nel catasto della Per_1
particella venduta – e l'affermare, invece, che tale costituzione sia avvenuta con dolo al fine di trarre inganno il Giudice non si sa bene con quale scopo occulto.
Con l'accusa di comportamento fraudolento – consistito nel non dichiarare i convenuti di non essere proprietari del terreno oggetto della domanda di usucapione –
l'odierna convenuta ha, infatti, inteso addossare a Controparte_6
e gli effetti negativi di un Controparte_1 CP_4 CP_3 disallineamento catastale che ha indotto in errore tutte le parti di quel procedimento dimenticando che, se fosse riscontrabile una responsabilità dei convenuti nell'omissione della necessaria diligenza al fine di verificare l'effettiva titolarità del bene oggetto di quel giudizio prima di dichiararsi proprietari, a maggior ragione sarebbe rinvenibile una responsabilità dell'attrice nell'aver omesso di compiere le necessarie verifiche, presso i registri immobiliari, al fine di individuare il reale legittimato passivo del giudizio di usucapione. 18 TRIBUNALE di MESSINA Onere che processualmente, all'epoca, gravava sulla e dalla quale CP_5
questa si è ritenuta esonerata alla luce del principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c. ma di cui non poteva, formulando accuse risultate infondate, imputarne gli effetti negativi alla controparte allorché la non contestazione si era fondata, come di fatto avvenuto, su un errore documentale di cui i convenuti non erano responsabili e di cui sono stati vittime incolpevoli.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale che l'espressione in questione, seppur molto dura, aggressiva ed ai limiti della giustificabilità, non esuli del tutto dal normale dispiegarsi del diritto di difesa della – che con questa espressione intendeva soltanto CP_5 allontanare da sé la responsabilità per ciò che era accaduto, addebitandola ai convenuti – e, pur non essendo stata rivolta alla contestazione, nel merito, della linea difensiva adottata da e nel Controparte_6 Controparte_1 CP_4 CP_3 presente giudizio ma a quella seguita nel precedente giudizio di usucapione, non si è comunque tradotta in apprezzamenti dettati “…da un passionale e incomposto intento dispregiativo…conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa…” (v. Cass. Civ., sent. n. 805/04), essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità (v. Cass. Civ., sent. n. 21031/16).
Pertanto, l'istanza di cancellazione della frase offensiva contenuta alla pag. 13) della comparsa di risposta di deve essere rigettata. Controparte_5
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio per sequestro giudiziario in corso di causa seguono la soccombenza;
devono, pertanto, essere poste a carico di e liquidate in Parte_1 favore di tenuto conto del valore e della complessità della Controparte_5
controversia e delle questioni trattate, in complessivi € 2.300,00 per compensi di avvocato, di cui € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria, € 400,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la rituale dichiarazione di legge.
19 TRIBUNALE di MESSINA Nei rapporti tra e le spese del giudizio Parte_1 Controparte_5
di merito seguono la soccombenza;
devono essere poste a carico di quest'ultima e liquidate in favore di tenuto conto del valore e della complessità della Parte_1
controversia, in complessivi € 3.417,26 di cui € 217,26 per spese vive ed € 3.200,00 per compensi di avvocato di cui € 600.00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva,
€ 1.000,00 per la fase istruttoria, € 1.000,00 per la fase decisionale, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_6 CP_1
, e vista la mancata contestazione da parte degli
[...] CP_4 CP_3 stessi della titolarità del bene oggetto di domanda in capo a e la Parte_1
soccombenza della in sede cautelare, le spese del giudizio, anche cautelare, Pt_1 devono essere compensate integralmente.
Le spese e gli onorari di c.t.u. devono essere posti a carico di tutte le parti in solido nei rapporti esterni ed a carico dell'opposta nei rapporti interni e ne Controparte_5 va disposta la rifusione in favore dell'opponente o degli altri opposti, ove da questi anticipati integralmente o parzialmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di e Parte_1 Controparte_5
e Controparte_6 Controparte_1 CP_4 CP_3
1) accoglie l'opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c. proposta da
[...]
nei confronti di Pt_3 Controparte_5 Controparte_6
e Controparte_1 CP_4 CP_3
2) per l'effetto, revoca la sentenza n. 62/2015 del Tribunale di Messina nella parte in cui ha accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore di della porzione del terreno sito in Messina, Villaggio Larderia Controparte_5
Inferiore, Contrada Pantano, originariamente identificata contrattualmente con la part. 406/c, poi ricompresa nella part. 2327 e oggi, a seguito di frazionamento, coincidente con la part. 2499, limitatamente alla minor estensione di mq. 780,00 e con esclusione di mq. 16,00; 20 TRIBUNALE di MESSINA 3) accerta e dichiara che l'opponente è proprietaria della Parte_1
porzione del terreno sito in Messina, Villaggio Larderia Inferiore, Contrada Pantano, originariamente identificata contrattualmente con la part. 406/c, poi ricompresa nella part. 2327 e oggi, a seguito di frazionamento, coincidente con la part. 2499, limitatamente alla minor estensione di mq. 780,00 e con esclusione di mq. 16,00;
4) visto l'art. 89 c.p.c. rigetta l'istanza di cancellazione della frase sconveniente contenuta alla pag. 13) della comparsa di risposta;
5) condanna alla rifusione delle spese del procedimento Parte_1
cautelare per sequestro giudiziario in favore di che liquida in Controparte_5 complessivi € 2.300,00 per compensi di avvocato di cui € 600,00 per la fase di studio, €
500,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria, € 400,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la rituale dichiarazione di legge;
6) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore Controparte_5 di che liquida in complessivi € 3.417,26 di cui € 217,26 per spese vive Parte_1
ed € 3.200,00 per compensi di avvocato di cui € 600.00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria, € 1.000,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7) compensa integralmente le spese del giudizio, anche cautelare, tra
[...]
e gli opposti Pt_1 Controparte_6 Controparte_1 CP_4
e CP_3
8) pone definitivamente le spese e gli onorari di c.t.u. a carico di tutte le parti in solido nei rapporti esterni ed a carico dell'opposta nei rapporti Controparte_5 interni e ne dispone la rifusione in favore dell'opponente o degli altri opposti, ove da questi anticipati integralmente o parzialmente.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 22.10.2025. Il Giudice (dott. Francesco CATANESE)
21 TRIBUNALE di MESSINA Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Cavallaro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
22