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Articolo 2 della Legge 29 aprile 1976, n. 226
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Legge 29 aprile 1976, n. 226
Articolo 2 della Legge 29 aprile 1976, n. 226
Versione
15 maggio 1976
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 15 maggio 1976
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