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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2252/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Terme Vigliatore (Me), via del Mare n. 148 presso lo studio degli Avv.ti Felice Recupero e Angela Ilenia Genovese che la rappresentano e difendono per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via Kennedy n. 358 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Lopes che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
Conclusioni delle parti: le parti insistono in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21 novembre 2023 agiva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rappresentando che in data 15 dicembre 2021 aveva sottoscritto con il una scrittura di “assistenza Controparte_1 finalizzata in cambio di attività socialmente utili” in forza della Determina dirigenziale n. 222 del 23 dicembre 2021 ed in esecuzione della delibera di G.M. n. 142/2021 per la concessione del contributo di assistenza economica alle persone bisognose ed inoccupate.
Precisava che era stata assunta per l'espletamento di attività di manutenzione o pulizia del patrimonio comunale e del verde pubblico o in varie altre attività di pubblica utilità secondo le esigenze dell'Amministrazione o dell'Ufficio Tecnico.
Riferiva di aver prestato attività socialmente utile per la durata di 24 ore settimanali e con l'impegno di recuperare eventuali assenze a fronte di un contributo di € 400,00 mensili.
Sosteneva di aver ricevuto dal Comune di solo la Controparte_1 somma di € 2.400,00, in luogo della maggior somma di € 6.000,00, nonostante avesse lavorato per quindici mensilità.
Chiedeva, pertanto, la condanna del Comune di al Controparte_1 pagamento della residua somma di € 3.600,00, quale contributo per l'attività socialmente utile svolta dal 15 dicembre 2021 al 15 marzo
2023.
Nella resistenza del , all'udienza dell'1 Controparte_1 aprile 2025 la causa veniva assunta in decisione.
La domanda della ricorrente non merita accoglimento.
Dagli atti di causa si evince che il Comune di , in Controparte_1 forza della delibera di G.M. n. 142/2021 (con la quale è stato approvato il progetto n. 8182 del 10 dicembre 2021), ha avviato il servizio di assistenza economica per l'impiego per 24 ore settimanali di cinque unità (tra cui la ricorrente) collocate in graduatoria per un mese. Nella delibera è altresì previsto un compenso di € 2.000,00 complessivi, pari a € 400,00 per ciascuna unità impiegata nel servizio della durata di un mese.
In esecuzione della delibera di G.M. n. 142/2021 la ricorrente ed il
Comune di hanno stipulato in data 15 dicembre Controparte_1
23021 la scrittura privata per “assistenza economica finalizzata in cambio di attività socialmente utili”, con la quale è stato previsto che “l'attività sociale avrà la durata progettuale di mesi UNO con decorrenza dal 15/12/2021 e cesserà automaticamente alla scadenza in cambio di un impegno sociale”. È altresì previsto che la ricorrente avrebbe prestato servizio per 24 ore settimanali e che tra le parti non si sarebbe instaurato alcun contratto di lavoro subordinato (art. 2).
Il successivo art. 3 prevede un contributo mensile di € 400,00.
Una volta terminato il periodo contrattuale, la ricorrente ha ricevuto il contributo di € 400,00, così come risulta dalla Determinazione dell'Ufficio Amministrativo n. 2 del 21 gennaio 2022.
È poi accaduto che il ha approvato altri Controparte_1 sei progetti con delibere di G.M. n. 7 del 26 gennaio 2022, n. 70 del
31 maggio 2022, n. 100 del 20 luglio 2022, n. 111 del 24 agosto
2022, n. 147 del 19 ottobre 2022, n. 5 del 25 gennaio 2023 (cfr. allegazioni del e le corrispondenti Controparte_1 determine di avviamento).
Tutte le delibere prevedono tutte le medesime condizioni, ovvero una durata progettuale di un mese e la cessazione automatica alla scadenza. È altresì previsto un impegno settimanale di 24 ore, con la precisazione che tra le parti non si sarebbe instaurato alcun contratto di lavoro subordinato.
In tutte le delibere è previsto poi un contributo mensile di € 400,00.
Emerge quindi in via documentale che tra la ed il Comune di Pt_1
non si è instaurato un rapporto di lavoro Controparte_1 continuativo dal 15 dicembre 2021 al 15 marzo 2023.
Piuttosto la ricorrente ha svolto attività socialmente utili tra il 2021 ed il 2023 nell'ambito però di sette progetti di pubblica utilità della durata di un mese ciascuno.
Pertanto deve ritenersi che la durata complessiva del servizio di pubblica utilità svolta dalla ricorrente è pari a sette mesi, ovvero un mese per ciascun progetto.
La circostanza che la abbia svolto il servizio in un arco Pt_1 temporale superiore a sette mesi (ovvero da marzo 2021 a marzo 2023) non inficia tale conclusione perché, come correttamente osservato dal e come peraltro Controparte_1 riconosciuto dalla stessa ricorrente, è stato previsto che le assenze avrebbero dovuto essere recuperate a pena di riduzione del contributo.
E dal registro presenze risulta che in effetti la ricorrente era solita svolgere le 24 ore settimanali in un arco temporale più dilatato, sicché la protrazione dell'attività socialmente utile si giustifica pienamente nell'esigenza, contrattualmente prevista, di recuperare le assenze e di evitare la riduzione del compenso.
Inoltre trova riscontro documentale anche la circostanza, allegata dal
Comune di , che in alcune occasioni l'avvio del Controparte_1 progetto è stata rinviata per l'indisponibilità della ricorrente. Ciò trova conferma sia nella nota inviata dalla (allegato n. 31 del Pt_1 fascicolo del Comune), con la quale esprime l'impossibilità di svolgere l'attività socialmente utile di cui alla determina n. 9 del 2022 chiedendo di non essere cancellata dalla graduatoria, sia nella determina n. 71 del 20 aprile 2022, in cui si dà atto del differimento dell'avviamento al 25 marzo 2023 (data quest'ultima coincidente con la prima data del registro presenze).
Deve, dunque, concludersi, evidenziando che la ricorrente non possa rivendicare il pagamento del contributo per ciascuno dei quindici mesi in cui ha svolto attività socialmente utile. Lo svolgimento di attività socialmente utile lungo questo periodo non incide infatti sulle modalità di determinazione del contributo che va rapportato, piuttosto, alla singola mensilità in cui doveva trovare attuazione il progetto.
Il compenso di € 400,00 è previsto da ciascuna delibera per l'attuazione del progetto della durata di un mese ed infatti nella scrittura privata viene previsto che l'attività sociale “cesserà automaticamente alla scadenza”. Tanto dedotto, si rileva, infine, che il ha dato prova di aver CP_1 liquidato alla ricorrente la complessiva somma di € 2.800,00, pari all'importo del contributo dovuto per i sette progetti avviati dalla ricorrente (€ 400,00 ciascuno).
Ne consegue che nessun'altra somma può avanzare la ricorrente per l'attività socialmente utile svolta per il Comune di . Controparte_1
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 in considerazione della semplicità delle questioni trattate, vanno poste a carico della ricorrente. Le spese vanno poi aumentate nella misura del 20% in considerazione dell'elevato numero di documenti allegati e, in particolar modo, della chiarezza dei richiami ipertestuali operati nella memoria di costituzione.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese del giudizio, liquidate in € 1.576,00 Controparte_1 per compensi (già aumentati), oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 2 aprile 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino