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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 06/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 5 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gilberto Parte_1
Cerutti e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via Boezio n. 19 Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Fabrizio Proietti e dall'avv. Emanuele Bove e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma viale Vaticano n. 46 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9126/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 04/11/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 06/02/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver lavorato presso stazione appaltante di Parte_1 CP_2
, sin dal 01/05/1997 e da ultimo dal 01/07/2020 alle Controparte_3
1 dipendenze di e dedotto di essere stato adibito da Controparte_1 quest'ultima società allo svolgimento di mansioni di “addetto alle pulizie”, diversamente rispetto al precedente periodo in cui aveva svolto mansioni di
“addetto alla reception”, e ciò in virtù del verbale di accordo del 30/06/2020 da ritenersi invalido, e nonostante egli fosse affetto da patologie inibenti mansioni di fatica, e dedotta altresì una unilaterale modifica dei propri turni lavorativi dal giugno 2021, oltre che una riduzione della voce retributiva “scatti di anzianità”, ha agito in giudizio contro assegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“a) - dichiarare il diritto del ricorrente allo svolgimento delle mansioni di “addetto al ricevimento”; b) – accertare comunque l'illiceità dell'adibizione del ricorrente alle mansioni di operaio “addetto alle pulizie” dichiarando, se del caso, l'invalidità dell'accordo 30/6/2020; c) – accertare l'illegittimità della variazione dei turni orari, ordinando alla convenuta il ripristino dei turni pregressi ovvero di altri turni CP_4 articolati su 5 giorni la settimana;
d) – dichiarare il diritto del ricorrente a percepire gli scatti di anzianità maturati alla data del 30/6/2020 e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.319,64”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: Controparte_1
“accerta il diritto del a percepire gli scatti di anzianità maturati alla data Parte_1 del 30/6/2020 e per l'effetto condanna la al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della somma di € 1.319,64, oltre gli interessi legali e la rivalutazione;
rigetta per il resto. Spese compensate”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata l'eccezione di invalidità dell'accordo del 30/06/2020, tenuto conto delle previsioni dell'art. 16 punto 2.4 CCNL applicato e della presenza, in sede di stipula dell'accordo, delle strutture competenti delle OO.SS. stipulanti il medesimo CCNL, nonché della non obbligatorietà della partecipazione delle RSA;
b) legittima l'attribuzione al ricorrente delle mansioni di
“addetto alle pulizie”, sia in ragione della clausola 4) del richiamato accordo sindacale, sia tenuto conto della conformità all'art. 2103 c.c. di tale determinazione datoriale, sia infine in virtù della accertata – alla luce delle dichiarazioni dei testimoni – compatibilità di tali nuove mansioni con lo stato di salute del lavoratore;
c) legittimo altresì il cambio del turno di lavoro del ricorrente, in quanto rientrante nella sfera di intangibilità dell'organizzazione dell'attività produttiva;
d) non riscontrato il carattere di “ritorsività” delle nuove mansioni assegnate, essendo emerso dall'istruttoria che le attività di receptionist assegnate alle dipendenti Pt_2
e erano in realtà promiscue, atteso che “loro svolgono attività
[...] Controparte_5 come addette alle pulizie ed addette alla reception, entrambe” (teste , Tes_1 sintomo questo di una legittima redistribuzione dei compiti all'interno dell'organizzazione produttiva, rispettosa di quanto previsto nell'accordo sul cambio appalto;
e) ingiustificata la riduzione della voce “scatti di anzianità” da € 122,68, importo incluso delle buste paga rilasciate dal precedente datore di lavoro, ad € 28,42 corrisposti da con conseguente diritto del CP_1 CP_1 lavoratore a conseguire l'importo di € 1.319,64. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza per aver omesso il primo giudice di disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la compatibilità delle mansioni di addetto alle pulizie con le patologie del lavoratore, senza motivare in alcun modo tale scelta, nonché per aver erroneamente valutato la prova
2 testimoniale, con particolare riguardo alle dichiarazioni della testimone Tes_2
[...]
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. In via preliminare osserva la Corte che la gravata sentenza non è stata impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di invalidità dell'accordo di cui al verbale del 30/06/2020, nella parte in cui ha ritenuto rientrante “nella sfera di intangibilità dell'organizzazione dell'attività produttiva il cambio del turno di lavoro del ricorrente”, nella parte in cui ha escluso la “paventata ritorsività delle nuove mansioni assegnate” e nella parte in cui ha ritenuto dovute al lavoratore ricorrente differenze retributive per scatti di anzianità per l'importo totale di € 1.319,64, ragion per cui tali specifiche statuizioni non sono più suscettibili di essere poste in discussione nel presente grado di giudizio.
4.1. Resta devoluta alla cognizione del giudice di appello unicamente la questione attinente la compatibilità delle mansioni di “addetto alle pulizie” con le condizioni di salute dell'odierno appellante, con riguardo altresì all'istruttoria asseritamente omessa sul punto, il che appare avvalorato dalle significative differenze tra le conclusioni rassegnate da in primo grado e le conclusioni del ricorso Parte_1 in appello, come di seguito si riporta: A) conclusioni del ricorso di primo grado: “a) - dichiarare il diritto del ricorrente allo svolgimento delle mansioni di “addetto al ricevimento”; b) – accertare comunque l'illiceità dell'adibizione del ricorrente alle mansioni di operaio “addetto alle pulizie” dichiarando, se del caso, l'invalidità dell'accordo 30/6/2020; c) – accertare l'illegittimità della variazione dei turni orari, ordinando alla convenuta il CP_4 ripristino dei turni pregressi ovvero di altri turni articolati su 5 giorni la settimana;
d)
– dichiarare il diritto del ricorrente a percepire gli scatti di anzianità maturati alla data del 30/6/2020 e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.319,64”; B) conclusioni del ricorso in appello;
“a) – in via istruttoria, acquisire la documentazione medica formatasi dopo il deposito del ricorso di primo grado di cui al doc. n. 2; b) – in via istruttoria, disporre l'espletamento di C.T.U. medico-legale diretta ad accertare la compatibilità (o meno) delle mansioni di addetto alle pulizie con la patologia invalidante dell'appellante; c) – nel merito, dichiarare il diritto del ricorrente allo svolgimento delle mansioni di “addetto al ricevimento”; d) – accertare comunque l'illiceità dell'adibizione del ricorrente alle mansioni di operaio “addetto alle pulizie”; e) – in ogni caso, condannare la società appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”. 5. E' infondato il primo motivo di gravame, con cui l'appellante censura la sentenza impugnata per aver omesso il primo giudice di disporre consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, nonostante la relativa richiesta fosse stata dedotta nel ricorso e ribadita nella prima udienza di trattazione della causa, senza specificare le ragioni di siffatta omissione e con grave carenza per quanto riguarda l'accertamento dei fatti. In altri termini, sostiene l'appellante che, pur risultando acquisiti agli atti
3 documenti e referti medici, nonché gli esiti della visita medica di idoneità da parte aziendale e quelli espressi dalla su ricorso del lavoratore, tuttavia, in Parte_3 considerazione del fatto che l'appellante veniva adibito esclusivamente alle mansioni di pulizia, anziché anche a quelle di “receptionist”, il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad un accertamento medico-legale al fine di verificare se l'attività fisica connaturata alla pulizia delle camere e dei bagni dell' fosse Parte_4 compatibile o meno con la patologia di cui soffriva il lavoratore.
5.1. Va, in primo luogo, precisato che: i) con il ricorso introduttivo del giudizio,
operava un richiamo dettagliato ai documenti - referti, esiti delle Parte_1 visite di idoneità, esiti di esami strumentali, ecc. - che, nella prospettazione della domanda proposta, dimostravano le condizioni patologiche invalidanti che, all'epoca, avrebbero reso incompatibile l'adibizione alle mansioni di addetto alle pulizie: la richiesta di c.t.u. medico-legale veniva pertanto avanzata, unicamente nelle conclusioni, soltanto in via ipotetica (“se del caso, si chiede C.T.U. medico-legale diretta ad accertare l'inidoneità del ricorrente allo svolgimento delle mansioni di addetto alle pulizie”); ii) alla prima udienza di discussione del giudizio di primo grado (cfr. verbale del 04/02/2022) il procuratore di parte ricorrente si rimetteva
“al giudice quanto alla opportunità di esperire i mezzi istruttori e la CTU”; iii) all'esito della prova testimoniale (cfr. verbale del 08/04/2022), il procuratore di parte ricorrente ha insistito “per la consulenza tecnica richiesta in ricorso”; iv) in sede di discussione (cfr. verbale ultima udienza del 04/11/2022), i procuratori delle parti si sono riportati “ai rispettivi atti”.
5.2. Ciò posto, parte appellante richiama un orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17399 del 01/09/2015).
5.3. Trattasi di un orientamento, invero, consolidato, avendo la Suprema Corte confermato, anche con successive pronunce (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 37027 del 16/12/2022, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13038 del 13/05/2024), sia la necessità per il giudice di motivare il rigetto dell'istanza di ammissione di una c.t.u., sia il vizio di motivazione della sentenza nei casi in cui il giudice, specie in ipotesi di domanda di parte, non abbia proceduto all'accertamento tecnico necessario per la risoluzione della controversia, con conseguente grave carenza nell'accertamento dei fatti.
5.4. Osserva, tuttavia, la Corte che, in primo luogo, essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientra nel potere discrezionale del giudice la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e la motivazione dell'eventuale diniego di ammissione del mezzo può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020; conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18299 del 04/07/2024).
4 5.4.1. Inoltre, l'implicita statuizione di rigetto dell'istanza di ammissione della c.t.u. medico-legale ben può essere integrata, nell'aspetto relativo alle argomentazioni fondati tale determinazione, dal giudice di appello.
5.4.2. Ancora, va evidenziato che le pronunce della Suprema Corte richiamate dal gravame sono tutte riferibili a casi in cui la consulenza tecnica d'ufficio si imponeva, dovendo affrontarsi questioni concrete utilizzando “nozioni tecniche non sostituibili con sole allegazioni di parte”.
5.5. Nel caso che occupa, il giudice di prime cure non ha reputato necessario svolgere un accertamento tecnico d'ufficio poiché la questione della compatibilità delle mansioni di “addetto alle pulizie” assegnate al lavoratore al momento del subentro nell'appalto della con le condizioni di salute dello stesso è Controparte_1 stata affrontata e risolta alla stregua dei dati evincibili dalla documentazione medica prodotta dallo stesso lavoratore - e riportata in sentenza - e della testimonianza resa da : un quadro probatorio che, valutato nella sua interezza, Testimone_2 attestava il rispetto delle limitazioni imposte dai giudizi di idoneità che si erano susseguiti nel tempo.
5.6. Un modus procedendi, a giudizio della Corte, corretto e condivisibile, atteso che, avendo il giudice di prime cure a disposizione giudizi tecnici espressi sia dal medico competente (in data 20/02/2020, in data 31/03/2021 ed in data 10/09/2021), sia da un soggetto del tutto estraneo al datore di lavoro quale la competente Commissione della ASL , e dovendo valutare esclusivamente la compatibilità Pt_3 delle mansioni svolte con le condizioni di salute sino alla data del ricorso (il che rende non rilevanti aio fini della decisione certificazioni mediche di data successiva), egli non ha dovuto esprimere un giudizio “tecnico” che avrebbe necessitato la nomina di un c.t.u., bensì verificare in concreto se effettivamente le mansioni affidate al lavoratore - per come in concreto svolte - fossero rispettose delle prescrizioni e dei limiti che quei giudizi tecnici avevano imposto. Ed avendo riscontrato il rispetto dei giudizi di idoneità, il primo giudice ne ha conseguentemente dedotto la compatibilità delle mansioni svolte con le patologie e condizioni di salute del lavoratore.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze della prova testimoniale, sostenendo, in particolare, che: i) la compatibilità delle operazioni concrete di pulizia appare in contrasto con principi di ragionevolezza e soprattutto con nozioni di comune esperienza, non essendo ipotizzabile la “parcellizzazione” dei movimenti necessari ed utili alle operazioni manuali di pulizia con modalità tali da “frazionare” l'attività, limitandola alla “spolveratura delle parti alte” ed effettuando il “lavaggio del pavimento con MOP” senza piegamento del tronco;
ii) risulta evidente, peraltro, l'inattendibilità della teste resa ancor più assiomatica se si considerano Tes_1 le affermazioni successive strumentalmente funzionali a legittimare le ragioni aziendali per cui il secondo la teste, correttamente veniva adibito ai soli Parte_1 lavori di pulizia;
iii) la dichiarazione della teste risulta manifestamente irragionevole ed illogica, in quanto, nel maldestro e non commendevole tentativo di favorire la tesi della società convenuta, assume l'incompatibilità delle mansioni di
“receptionist”, perché le operazioni manuali del ricorrente ne avrebbero imposto un piegamento del tronco superiore al 30% mediante l'esecuzione di operazioni quali la consegna delle chiavi e/o il telecomando e la “presa” dell'apparecchio telefonico;
5 iv) precisa inoltre l'appellata sentenza che: “in tale contesto è oltretutto incontestato, nonché dimostrato documentalmente dai cedolini paga, che a causa delle sopra descritte patologie il abbia lavorato soltanto per 10 giorni in sei mesi;
Parte_1 appare quindi evidente che la società datrice abbia dovuto organizzare i turni da receptionist in modo da coprirli senza poter fare affidamento sulla sua presenza e nello spazio di autonomi ad essa riservato dall'art. 41 Cost. e comunque no in violazione di quanto stabilito tra le parti con l'accordo del 30/3/2020”: anche siffatta parte motiva merita censura, essendo irrilevante la deduzione prospettata, atteso che la domanda del non riguardava la temporalità di svolgimento delle Parte_1 mansioni di addetto alle pulizie, ma l'accertamento del diritto ad espletare le mansioni di “receptionist” in via esclusiva, con esclusione delle altre mansioni, perché incompatibili con le condizioni patologiche in atto, e che, allo stato, si sono ulteriormente aggravate come emerge dal referto radiografico bacino/anche in atti.
6.1. In premessa, va riportata in dettaglio la motivazione del Tribunale oggetto del motivo di appello in disamina: «In merito alla compatibilità delle mansioni assegnate con lo stato di salute del la teste ha dichiarato che “da quando Parte_1 Tes_1 ha avuto limitazioni solo spazzamento del pavimento senza macchinari solo con la scopa perché non si poteva piegare, lavaggio pavimento con MOP, spolveratura delle parti alte e basta. Non potendo alzare pesi non poteva prendere il secchio dell'acqua, nulla”. Le risultanze probatorie in ordine all'attività concretamente prestata (la prova sulla quale è stata peraltro richiesta da parte resistente) tratteggiano un quadro in cui, dopo l'insorgenza delle limitazioni, il ricorrente è stato addetto soltanto allo spazzamento del pavimento senza macchinari in ragione della impossibilità al piegamento, al lavaggio del pavimento con MOP (che non comporta alcun piegamento del tronco) ed alla spolveratura delle sole parti alte, senza sollevamento pesi né trasporto di secchi dell'acqua. Si tratta di movimenti compatibili con le limitazioni Part imposte dalla e dal medico competente, ossia la non adibizione ad attività che comportano una flessione del tronco maggiore di 30° e al sollevamento/trasporto di pesi superiore a 10 kg;
ne discende che non vi è stata da parte della società datrice alcuna violazione delle prescrizioni, né tantomeno del diritto alla salute del lavoratore tutelato dall'art 2087 cc.».
6.2. Va, altresì, evidenziato come la Commissione della Parte_5
, ed il medico competente all'esito della visita del 10/09/2021,
[...] avessero giudicato idoneo alla mansione di addetto alle pulizie Parte_1 quotidiane, con le seguenti limitazioni: - “non adibire ad attività che comportano una flessione del tronco maggiore di 30°; non adibire al sollevamento/trasporto di pesi > 10 Kg” (visita Commissione); - “non adibire ad attività che comportino flessioni del tronco maggiori di 30 gradi per tempi prolungati e per più di 10 minuti in posizioni fisse e obbligate” (visita medico competente).
6.3. La testimone , sentita all'udienza del 08/04/2022, ha Testimone_2 dichiarato: “sono responsabile operativa di area presso Dussman Service, dal maggio 2011. Conosco la sig. e che sono dipendenti Dussman in servizio presso Pt_2 CP_5
Ferrotel Porta Maggiore Roma, in via Prenestina 41 (io vado tutte le mattine o quasi, delle volte per tuta la mattinata delle volte di pomeriggio, delle volte un'ora delle volte tutto il tempo), loro svolgono attività come addette alle pulizie ed addette alla reception, entrambe;
il invece è addetto solamente alle pulizie da quanto è Parte_1 inidoneo a determinate mansioni, mentre in precedenza svolgeva entrambe le attività
6 (è stato dichiarato idoneo con limitazioni). Quando non aveva le limitazioni faceva tutto quello che si fa nella stanza di un Hotel ma da quando ha avuto limitazioni solo spazzamento del pavimento senza macchinari solo con la scopa perché non si poteva piegare, lavaggio pavimento con MOP, spolveratura delle parti alte e basta. Non potendo alzare pesi non poteva prendere il secchio dell'acqua, nulla;
il Parte_1 inizialmente lavorava in ogni turno, da quando ha avuto il giudizio di cui ho detto, solo il turno di mattina, quando poteva fare il suo lavoro senza avere problemi (anche perchè avevamo altro personale di mattina e se non veniva non creava problemi di copertura del turno). ADR: Il non è stato adibito alla reception, in quanto Parte_1 non doveva piegare il tronco più del 30% e quindi dovendo consegnare le chiavi, il telecomando, da dove era seduto, si sarebbe dovuto allungare e flettere anche per rispondere al telefono ed usare il computer e non poteva farlo. ADR: c'erano altri dipendenti che facevano la parte inferiore (il solo quella superiore). Io Parte_1 quando sono in sede vedo il gli altri che lavorano;
controllo le stanze e vedo Parte_1 cosa fanno;
lui può anche stare nelle stanze a pulire armadi o specchi”.
6.4. Posto che incombeva sull'originario ricorrente l'onere di provare la non compatibilità tra le mansioni alo stesso assegnate ed in concreto svolte e le sue condizioni di salute, e rilevato che il ricorso di primo grado fondava essenzialmente sulla documentazione medica prodotta l'affermazione secondo cui egli “non doveva essere considerato in condizioni di effettuare mansioni di pulizie con piegamenti e flessioni funzionali al risultato dell'attività”, le dichiarazioni rese da Tes_2
come ritenuto dal primo giudice, attestano all'evidenza l'esatto contrario.
[...]
6.5. Difatti, la teste ha riferito in modo chiaro che l'odierno appellante svolgeva unicamente attività che non comportavano piegamenti del busto - ossia spazzare senza macchinari il pavimento, lavare il pavimento tramite mop (strumento che notoriamente consente di mantenere la posizione eretta), spolverare unicamente le parti alte del mobilio - né tantomeno sollevamento di pesi superiori a dieci chili. La teste ha altresì precisato che altri dipendenti si occupavano di pulire la parte inferiore del mobilio e di aver personalmente controllato l'attività lavorativa dei dipendenti e le stanze in cui gli stessi operavano, il che conforta nel giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla medesima, scevre anche da profili di contraddittorietà intrinseca e/o di non credibilità oggettiva.
6.6. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, resta ferma la non accoglibilità della richiesta di c.t.u. medico-legale, espressamente riproposta in grado di appello: tale mezzo istruttorio, invocato tra l'altro in modo generico, avrebbe unicamente natura esplorativa, essendo volta alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provate e, quindi, a colmare le carenze allegative ed istruttorie di parte e ad aggirare il regime dell'onere della prova sopra richiamato.
7. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata, sia pure con le integrazioni di cui sopra.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
9. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
7
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore della società appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 06/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
8
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 06/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 5 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gilberto Parte_1
Cerutti e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via Boezio n. 19 Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Fabrizio Proietti e dall'avv. Emanuele Bove e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma viale Vaticano n. 46 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9126/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 04/11/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 06/02/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver lavorato presso stazione appaltante di Parte_1 CP_2
, sin dal 01/05/1997 e da ultimo dal 01/07/2020 alle Controparte_3
1 dipendenze di e dedotto di essere stato adibito da Controparte_1 quest'ultima società allo svolgimento di mansioni di “addetto alle pulizie”, diversamente rispetto al precedente periodo in cui aveva svolto mansioni di
“addetto alla reception”, e ciò in virtù del verbale di accordo del 30/06/2020 da ritenersi invalido, e nonostante egli fosse affetto da patologie inibenti mansioni di fatica, e dedotta altresì una unilaterale modifica dei propri turni lavorativi dal giugno 2021, oltre che una riduzione della voce retributiva “scatti di anzianità”, ha agito in giudizio contro assegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“a) - dichiarare il diritto del ricorrente allo svolgimento delle mansioni di “addetto al ricevimento”; b) – accertare comunque l'illiceità dell'adibizione del ricorrente alle mansioni di operaio “addetto alle pulizie” dichiarando, se del caso, l'invalidità dell'accordo 30/6/2020; c) – accertare l'illegittimità della variazione dei turni orari, ordinando alla convenuta il ripristino dei turni pregressi ovvero di altri turni CP_4 articolati su 5 giorni la settimana;
d) – dichiarare il diritto del ricorrente a percepire gli scatti di anzianità maturati alla data del 30/6/2020 e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.319,64”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: Controparte_1
“accerta il diritto del a percepire gli scatti di anzianità maturati alla data Parte_1 del 30/6/2020 e per l'effetto condanna la al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della somma di € 1.319,64, oltre gli interessi legali e la rivalutazione;
rigetta per il resto. Spese compensate”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata l'eccezione di invalidità dell'accordo del 30/06/2020, tenuto conto delle previsioni dell'art. 16 punto 2.4 CCNL applicato e della presenza, in sede di stipula dell'accordo, delle strutture competenti delle OO.SS. stipulanti il medesimo CCNL, nonché della non obbligatorietà della partecipazione delle RSA;
b) legittima l'attribuzione al ricorrente delle mansioni di
“addetto alle pulizie”, sia in ragione della clausola 4) del richiamato accordo sindacale, sia tenuto conto della conformità all'art. 2103 c.c. di tale determinazione datoriale, sia infine in virtù della accertata – alla luce delle dichiarazioni dei testimoni – compatibilità di tali nuove mansioni con lo stato di salute del lavoratore;
c) legittimo altresì il cambio del turno di lavoro del ricorrente, in quanto rientrante nella sfera di intangibilità dell'organizzazione dell'attività produttiva;
d) non riscontrato il carattere di “ritorsività” delle nuove mansioni assegnate, essendo emerso dall'istruttoria che le attività di receptionist assegnate alle dipendenti Pt_2
e erano in realtà promiscue, atteso che “loro svolgono attività
[...] Controparte_5 come addette alle pulizie ed addette alla reception, entrambe” (teste , Tes_1 sintomo questo di una legittima redistribuzione dei compiti all'interno dell'organizzazione produttiva, rispettosa di quanto previsto nell'accordo sul cambio appalto;
e) ingiustificata la riduzione della voce “scatti di anzianità” da € 122,68, importo incluso delle buste paga rilasciate dal precedente datore di lavoro, ad € 28,42 corrisposti da con conseguente diritto del CP_1 CP_1 lavoratore a conseguire l'importo di € 1.319,64. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza per aver omesso il primo giudice di disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la compatibilità delle mansioni di addetto alle pulizie con le patologie del lavoratore, senza motivare in alcun modo tale scelta, nonché per aver erroneamente valutato la prova
2 testimoniale, con particolare riguardo alle dichiarazioni della testimone Tes_2
[...]
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. In via preliminare osserva la Corte che la gravata sentenza non è stata impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di invalidità dell'accordo di cui al verbale del 30/06/2020, nella parte in cui ha ritenuto rientrante “nella sfera di intangibilità dell'organizzazione dell'attività produttiva il cambio del turno di lavoro del ricorrente”, nella parte in cui ha escluso la “paventata ritorsività delle nuove mansioni assegnate” e nella parte in cui ha ritenuto dovute al lavoratore ricorrente differenze retributive per scatti di anzianità per l'importo totale di € 1.319,64, ragion per cui tali specifiche statuizioni non sono più suscettibili di essere poste in discussione nel presente grado di giudizio.
4.1. Resta devoluta alla cognizione del giudice di appello unicamente la questione attinente la compatibilità delle mansioni di “addetto alle pulizie” con le condizioni di salute dell'odierno appellante, con riguardo altresì all'istruttoria asseritamente omessa sul punto, il che appare avvalorato dalle significative differenze tra le conclusioni rassegnate da in primo grado e le conclusioni del ricorso Parte_1 in appello, come di seguito si riporta: A) conclusioni del ricorso di primo grado: “a) - dichiarare il diritto del ricorrente allo svolgimento delle mansioni di “addetto al ricevimento”; b) – accertare comunque l'illiceità dell'adibizione del ricorrente alle mansioni di operaio “addetto alle pulizie” dichiarando, se del caso, l'invalidità dell'accordo 30/6/2020; c) – accertare l'illegittimità della variazione dei turni orari, ordinando alla convenuta il CP_4 ripristino dei turni pregressi ovvero di altri turni articolati su 5 giorni la settimana;
d)
– dichiarare il diritto del ricorrente a percepire gli scatti di anzianità maturati alla data del 30/6/2020 e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.319,64”; B) conclusioni del ricorso in appello;
“a) – in via istruttoria, acquisire la documentazione medica formatasi dopo il deposito del ricorso di primo grado di cui al doc. n. 2; b) – in via istruttoria, disporre l'espletamento di C.T.U. medico-legale diretta ad accertare la compatibilità (o meno) delle mansioni di addetto alle pulizie con la patologia invalidante dell'appellante; c) – nel merito, dichiarare il diritto del ricorrente allo svolgimento delle mansioni di “addetto al ricevimento”; d) – accertare comunque l'illiceità dell'adibizione del ricorrente alle mansioni di operaio “addetto alle pulizie”; e) – in ogni caso, condannare la società appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”. 5. E' infondato il primo motivo di gravame, con cui l'appellante censura la sentenza impugnata per aver omesso il primo giudice di disporre consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, nonostante la relativa richiesta fosse stata dedotta nel ricorso e ribadita nella prima udienza di trattazione della causa, senza specificare le ragioni di siffatta omissione e con grave carenza per quanto riguarda l'accertamento dei fatti. In altri termini, sostiene l'appellante che, pur risultando acquisiti agli atti
3 documenti e referti medici, nonché gli esiti della visita medica di idoneità da parte aziendale e quelli espressi dalla su ricorso del lavoratore, tuttavia, in Parte_3 considerazione del fatto che l'appellante veniva adibito esclusivamente alle mansioni di pulizia, anziché anche a quelle di “receptionist”, il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad un accertamento medico-legale al fine di verificare se l'attività fisica connaturata alla pulizia delle camere e dei bagni dell' fosse Parte_4 compatibile o meno con la patologia di cui soffriva il lavoratore.
5.1. Va, in primo luogo, precisato che: i) con il ricorso introduttivo del giudizio,
operava un richiamo dettagliato ai documenti - referti, esiti delle Parte_1 visite di idoneità, esiti di esami strumentali, ecc. - che, nella prospettazione della domanda proposta, dimostravano le condizioni patologiche invalidanti che, all'epoca, avrebbero reso incompatibile l'adibizione alle mansioni di addetto alle pulizie: la richiesta di c.t.u. medico-legale veniva pertanto avanzata, unicamente nelle conclusioni, soltanto in via ipotetica (“se del caso, si chiede C.T.U. medico-legale diretta ad accertare l'inidoneità del ricorrente allo svolgimento delle mansioni di addetto alle pulizie”); ii) alla prima udienza di discussione del giudizio di primo grado (cfr. verbale del 04/02/2022) il procuratore di parte ricorrente si rimetteva
“al giudice quanto alla opportunità di esperire i mezzi istruttori e la CTU”; iii) all'esito della prova testimoniale (cfr. verbale del 08/04/2022), il procuratore di parte ricorrente ha insistito “per la consulenza tecnica richiesta in ricorso”; iv) in sede di discussione (cfr. verbale ultima udienza del 04/11/2022), i procuratori delle parti si sono riportati “ai rispettivi atti”.
5.2. Ciò posto, parte appellante richiama un orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17399 del 01/09/2015).
5.3. Trattasi di un orientamento, invero, consolidato, avendo la Suprema Corte confermato, anche con successive pronunce (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 37027 del 16/12/2022, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13038 del 13/05/2024), sia la necessità per il giudice di motivare il rigetto dell'istanza di ammissione di una c.t.u., sia il vizio di motivazione della sentenza nei casi in cui il giudice, specie in ipotesi di domanda di parte, non abbia proceduto all'accertamento tecnico necessario per la risoluzione della controversia, con conseguente grave carenza nell'accertamento dei fatti.
5.4. Osserva, tuttavia, la Corte che, in primo luogo, essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientra nel potere discrezionale del giudice la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e la motivazione dell'eventuale diniego di ammissione del mezzo può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020; conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18299 del 04/07/2024).
4 5.4.1. Inoltre, l'implicita statuizione di rigetto dell'istanza di ammissione della c.t.u. medico-legale ben può essere integrata, nell'aspetto relativo alle argomentazioni fondati tale determinazione, dal giudice di appello.
5.4.2. Ancora, va evidenziato che le pronunce della Suprema Corte richiamate dal gravame sono tutte riferibili a casi in cui la consulenza tecnica d'ufficio si imponeva, dovendo affrontarsi questioni concrete utilizzando “nozioni tecniche non sostituibili con sole allegazioni di parte”.
5.5. Nel caso che occupa, il giudice di prime cure non ha reputato necessario svolgere un accertamento tecnico d'ufficio poiché la questione della compatibilità delle mansioni di “addetto alle pulizie” assegnate al lavoratore al momento del subentro nell'appalto della con le condizioni di salute dello stesso è Controparte_1 stata affrontata e risolta alla stregua dei dati evincibili dalla documentazione medica prodotta dallo stesso lavoratore - e riportata in sentenza - e della testimonianza resa da : un quadro probatorio che, valutato nella sua interezza, Testimone_2 attestava il rispetto delle limitazioni imposte dai giudizi di idoneità che si erano susseguiti nel tempo.
5.6. Un modus procedendi, a giudizio della Corte, corretto e condivisibile, atteso che, avendo il giudice di prime cure a disposizione giudizi tecnici espressi sia dal medico competente (in data 20/02/2020, in data 31/03/2021 ed in data 10/09/2021), sia da un soggetto del tutto estraneo al datore di lavoro quale la competente Commissione della ASL , e dovendo valutare esclusivamente la compatibilità Pt_3 delle mansioni svolte con le condizioni di salute sino alla data del ricorso (il che rende non rilevanti aio fini della decisione certificazioni mediche di data successiva), egli non ha dovuto esprimere un giudizio “tecnico” che avrebbe necessitato la nomina di un c.t.u., bensì verificare in concreto se effettivamente le mansioni affidate al lavoratore - per come in concreto svolte - fossero rispettose delle prescrizioni e dei limiti che quei giudizi tecnici avevano imposto. Ed avendo riscontrato il rispetto dei giudizi di idoneità, il primo giudice ne ha conseguentemente dedotto la compatibilità delle mansioni svolte con le patologie e condizioni di salute del lavoratore.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze della prova testimoniale, sostenendo, in particolare, che: i) la compatibilità delle operazioni concrete di pulizia appare in contrasto con principi di ragionevolezza e soprattutto con nozioni di comune esperienza, non essendo ipotizzabile la “parcellizzazione” dei movimenti necessari ed utili alle operazioni manuali di pulizia con modalità tali da “frazionare” l'attività, limitandola alla “spolveratura delle parti alte” ed effettuando il “lavaggio del pavimento con MOP” senza piegamento del tronco;
ii) risulta evidente, peraltro, l'inattendibilità della teste resa ancor più assiomatica se si considerano Tes_1 le affermazioni successive strumentalmente funzionali a legittimare le ragioni aziendali per cui il secondo la teste, correttamente veniva adibito ai soli Parte_1 lavori di pulizia;
iii) la dichiarazione della teste risulta manifestamente irragionevole ed illogica, in quanto, nel maldestro e non commendevole tentativo di favorire la tesi della società convenuta, assume l'incompatibilità delle mansioni di
“receptionist”, perché le operazioni manuali del ricorrente ne avrebbero imposto un piegamento del tronco superiore al 30% mediante l'esecuzione di operazioni quali la consegna delle chiavi e/o il telecomando e la “presa” dell'apparecchio telefonico;
5 iv) precisa inoltre l'appellata sentenza che: “in tale contesto è oltretutto incontestato, nonché dimostrato documentalmente dai cedolini paga, che a causa delle sopra descritte patologie il abbia lavorato soltanto per 10 giorni in sei mesi;
Parte_1 appare quindi evidente che la società datrice abbia dovuto organizzare i turni da receptionist in modo da coprirli senza poter fare affidamento sulla sua presenza e nello spazio di autonomi ad essa riservato dall'art. 41 Cost. e comunque no in violazione di quanto stabilito tra le parti con l'accordo del 30/3/2020”: anche siffatta parte motiva merita censura, essendo irrilevante la deduzione prospettata, atteso che la domanda del non riguardava la temporalità di svolgimento delle Parte_1 mansioni di addetto alle pulizie, ma l'accertamento del diritto ad espletare le mansioni di “receptionist” in via esclusiva, con esclusione delle altre mansioni, perché incompatibili con le condizioni patologiche in atto, e che, allo stato, si sono ulteriormente aggravate come emerge dal referto radiografico bacino/anche in atti.
6.1. In premessa, va riportata in dettaglio la motivazione del Tribunale oggetto del motivo di appello in disamina: «In merito alla compatibilità delle mansioni assegnate con lo stato di salute del la teste ha dichiarato che “da quando Parte_1 Tes_1 ha avuto limitazioni solo spazzamento del pavimento senza macchinari solo con la scopa perché non si poteva piegare, lavaggio pavimento con MOP, spolveratura delle parti alte e basta. Non potendo alzare pesi non poteva prendere il secchio dell'acqua, nulla”. Le risultanze probatorie in ordine all'attività concretamente prestata (la prova sulla quale è stata peraltro richiesta da parte resistente) tratteggiano un quadro in cui, dopo l'insorgenza delle limitazioni, il ricorrente è stato addetto soltanto allo spazzamento del pavimento senza macchinari in ragione della impossibilità al piegamento, al lavaggio del pavimento con MOP (che non comporta alcun piegamento del tronco) ed alla spolveratura delle sole parti alte, senza sollevamento pesi né trasporto di secchi dell'acqua. Si tratta di movimenti compatibili con le limitazioni Part imposte dalla e dal medico competente, ossia la non adibizione ad attività che comportano una flessione del tronco maggiore di 30° e al sollevamento/trasporto di pesi superiore a 10 kg;
ne discende che non vi è stata da parte della società datrice alcuna violazione delle prescrizioni, né tantomeno del diritto alla salute del lavoratore tutelato dall'art 2087 cc.».
6.2. Va, altresì, evidenziato come la Commissione della Parte_5
, ed il medico competente all'esito della visita del 10/09/2021,
[...] avessero giudicato idoneo alla mansione di addetto alle pulizie Parte_1 quotidiane, con le seguenti limitazioni: - “non adibire ad attività che comportano una flessione del tronco maggiore di 30°; non adibire al sollevamento/trasporto di pesi > 10 Kg” (visita Commissione); - “non adibire ad attività che comportino flessioni del tronco maggiori di 30 gradi per tempi prolungati e per più di 10 minuti in posizioni fisse e obbligate” (visita medico competente).
6.3. La testimone , sentita all'udienza del 08/04/2022, ha Testimone_2 dichiarato: “sono responsabile operativa di area presso Dussman Service, dal maggio 2011. Conosco la sig. e che sono dipendenti Dussman in servizio presso Pt_2 CP_5
Ferrotel Porta Maggiore Roma, in via Prenestina 41 (io vado tutte le mattine o quasi, delle volte per tuta la mattinata delle volte di pomeriggio, delle volte un'ora delle volte tutto il tempo), loro svolgono attività come addette alle pulizie ed addette alla reception, entrambe;
il invece è addetto solamente alle pulizie da quanto è Parte_1 inidoneo a determinate mansioni, mentre in precedenza svolgeva entrambe le attività
6 (è stato dichiarato idoneo con limitazioni). Quando non aveva le limitazioni faceva tutto quello che si fa nella stanza di un Hotel ma da quando ha avuto limitazioni solo spazzamento del pavimento senza macchinari solo con la scopa perché non si poteva piegare, lavaggio pavimento con MOP, spolveratura delle parti alte e basta. Non potendo alzare pesi non poteva prendere il secchio dell'acqua, nulla;
il Parte_1 inizialmente lavorava in ogni turno, da quando ha avuto il giudizio di cui ho detto, solo il turno di mattina, quando poteva fare il suo lavoro senza avere problemi (anche perchè avevamo altro personale di mattina e se non veniva non creava problemi di copertura del turno). ADR: Il non è stato adibito alla reception, in quanto Parte_1 non doveva piegare il tronco più del 30% e quindi dovendo consegnare le chiavi, il telecomando, da dove era seduto, si sarebbe dovuto allungare e flettere anche per rispondere al telefono ed usare il computer e non poteva farlo. ADR: c'erano altri dipendenti che facevano la parte inferiore (il solo quella superiore). Io Parte_1 quando sono in sede vedo il gli altri che lavorano;
controllo le stanze e vedo Parte_1 cosa fanno;
lui può anche stare nelle stanze a pulire armadi o specchi”.
6.4. Posto che incombeva sull'originario ricorrente l'onere di provare la non compatibilità tra le mansioni alo stesso assegnate ed in concreto svolte e le sue condizioni di salute, e rilevato che il ricorso di primo grado fondava essenzialmente sulla documentazione medica prodotta l'affermazione secondo cui egli “non doveva essere considerato in condizioni di effettuare mansioni di pulizie con piegamenti e flessioni funzionali al risultato dell'attività”, le dichiarazioni rese da Tes_2
come ritenuto dal primo giudice, attestano all'evidenza l'esatto contrario.
[...]
6.5. Difatti, la teste ha riferito in modo chiaro che l'odierno appellante svolgeva unicamente attività che non comportavano piegamenti del busto - ossia spazzare senza macchinari il pavimento, lavare il pavimento tramite mop (strumento che notoriamente consente di mantenere la posizione eretta), spolverare unicamente le parti alte del mobilio - né tantomeno sollevamento di pesi superiori a dieci chili. La teste ha altresì precisato che altri dipendenti si occupavano di pulire la parte inferiore del mobilio e di aver personalmente controllato l'attività lavorativa dei dipendenti e le stanze in cui gli stessi operavano, il che conforta nel giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla medesima, scevre anche da profili di contraddittorietà intrinseca e/o di non credibilità oggettiva.
6.6. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, resta ferma la non accoglibilità della richiesta di c.t.u. medico-legale, espressamente riproposta in grado di appello: tale mezzo istruttorio, invocato tra l'altro in modo generico, avrebbe unicamente natura esplorativa, essendo volta alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provate e, quindi, a colmare le carenze allegative ed istruttorie di parte e ad aggirare il regime dell'onere della prova sopra richiamato.
7. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata, sia pure con le integrazioni di cui sopra.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
9. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
7
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore della società appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 06/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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