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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/11/2025, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
08/10/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. GAROFALO DOMENICO
- Ricorrente – contro
in persona del legale rappr.te Controparte_1
pro tempore rappr. e difeso da funzionari ex art 417 bis
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 07/06/2025 , dipendente Parte_1
dell ha impugnato il licenziamento irrogato Controparte_1
Contr dall dell'ente con provvedimento prot. 2556/RI del 25.07.2024 eccependo la violazione del ne bis in idem disciplinare atteso che, con provvedimento prot. 1668/RI del 15.06.2023 gli era già stata irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso per i medesimi fatti, (impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro di Taranto e dichiarato illegittimo con sentenza nr 1602/2024), nonché l'infondatezza degli addebiti contestatigli per l'insussistenza della giusta causa.
Pertanto, chiedeva che il licenziamento fosse dichiarato illegittimo con conseguente condanna dell alla reintegra nel posto di lavoro Controparte_1
precedentemente ricoperto, nonché al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
L costituitasi, ha eccepito l'infondatezza del Controparte_3
ricorso, chiedendone quindi il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è infondata e, pertanto, il ricorso non può essere accolto.
Il presente giudizio ha ad oggetto il licenziamento senza preavviso intimato al lavoratore con provvedimento prot. 2556/RI del 25.07.2024 Parte_1
notificato a mezzo pec il 29.07.2024, a cagione del deposito delle motivazioni della sentenza del Tribunale di Firenze, II sez. pen, n. 5992/2022, con la quale si condannava lo stesso, per reati di violenza sessuale, ad anni 5 e mesi 6 di reclusione nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Orbene, lamenta il ricorrente, in primo luogo, il comportamento illegittimo della convenuta laddove, applicando tale sanzione successivamente alla già avvenuta irrogazione di un primo licenziamento poi dichiarato illegittimo dal Tribunale di
Taranto, avrebbe violato il principio del ne bis in idem disciplinare.
Deve a tal proposito premettersi che per costante giurisprudenza di legittimità, affermatasi sin da Cass., sez. lav., 6 marzo 2008. n. 6055 (che per prima ha modificato il precedente orientamento sul punto) “il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo;
sicché entrambi gli atti di recesso sono in sè astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente”.
(così anche Cass., sez. lav., 20 gennaio 2011, n. 1244)
Successivamente, come evidenziato da parte ricorrente, la Suprema Corte ha specificato che “occorre che si tratti di un motivo non solo diverso da quello posto a fondamento del primo licenziamento, ma anche sopravvenuto, nel senso di non noto in precedenza al datore di lavoro” in quanto, condivisibilmente, ha ritenuto che se il datore “indica a fondamento del recesso una specifica ragione giustificatrice, rinuncia implicitamente a far valere altre ragioni giustificatrici a lui note che parimenti potrebbero, in astratto, esser poste a fondamento del recesso e non può successivamente intimare un secondo licenziamento fondato su una di tali diverse ragioni, ove anche con efficacia sospensivamente condizionata alla declaratoria di illegittimità del primo licenziamento”(cfr. Cass. sentenza n. 106 del 04 gennaio 2013;
e nello stesso senso Cass. Nr. 19089/2018).
E tanto nel dichiarato intento di evitare le cd “contestazioni a catena”, rinvenibili in un frazionamento non giustificato delle contestazioni da muovere al lavoratore a fronte di un comportamento che, seppur plurimo e ripetutosi nel tempo, era comunque già ben noto e conosciuto al datore.
Nello stesso solco si è posta anche la giurisprudenza di legittimità più recente, pur richiamata da parte ricorrente, con la sentenza nr. 25901/2021 a mente della quale è stato escluso che due procedimenti disciplinari abbiano riguardo ad illeciti differenti quando “il nucleo della condotta, in cui si esprime l'offensività a base delle due ipotesi, sia il medesimo e consista nel comportamento denigratorio verso i superiori.
Non vi e' quindi dubbio che la condotta perseguita, riguardando i medesimi comportamenti denigratori, sia sempre la stessa e che pertanto il secondo licenziamento non possa dirsi riguardare un diverso fatto”. Orbene, ritiene questo giudicante che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, proprio dall'applicazione delle coordinate ermeneutiche fornite dalla
Suprema Corte, sia possibile ritenere insussistente nel caso in esame il bis in idem disciplinare.
Ed invero, analizzando le fattispecie concrete poste alla base dei giudizi su menzionati ed il percorso logico argomentativo seguito dal Supremo Consesso, risulta di chiara evidenza che si tratti di ipotesi in cui un unico comportamento tenuto dal lavoratore – ovvero più comportamenti tenuti a distanza di poco tempo – e conosciuti dal datore di lavoro siano stati da questi valutati “doppiamente” e, dunque, in modo progressivo rispetto ad un unico momento genetico di un determinato fatto.
Fatto che, in tutte le ipotesi suddette, è stato rappresentato da un comportamento umano, di cui vi era prova della conoscenza da parte del datore di lavoro già al momento della contestazione del primo licenziamento.
Tale circostanza si riscontra anche nella sentenza della Corte d'Appello di Milano nr
1243/2021, pur citata da parte ricorrente, ove, addirittura, il collegio, a seguito della lettura e della comparazione tra la prima contestazione disciplinare e la seconda, ha statuito che “Ciò premesso, tenuto conto del tenore delle due contestazioni , ritiene il collegio che , contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante , nel licenziamento del 2018, aveva già contestato a non solo richieste Controparte_4 Parte_2
eccessive ed abnormi di rimborsi per spese mediche ma anche di aver fatto risultare un esborso senza che lui e la sua compagna si fossero sottoposti ai relativi trattamenti
e di aver esposto esborsi non effettivi. Ed infatti già nella contestazione del 2018 la società aveva già evidenziato una serie di elementi che inducevano a dubitare della effettività delle cure per le quali erano stati chiesti il rimborso”.
Inoltre, condividendo l'assunto del Tribunale di primo grado la Corte ha evidenziato che “Il secondo licenziamento si fonda sulle risultanze delle indagini preliminari svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, indagini scaturite dalla denuncia presentata dalla società opponente poco dopo il primo licenziamento disciplinare. Dal tenore della prima contestazione è peraltro evidente che la società opponente fosse già all'epoca consapevole della possibile rilevanza penale di dette condotte, avanzando sospetti non solo circa l'effettiva necessità dei trattamenti, ma anche sul fatto che gli stessi fossero stati effettivamente posti in essere”.
Al contrario, in netta distinzione rispetto a tali ipotesi, nel caso in esame risulta che, seppur a fronte della notifica del medesimo dispositivo di sentenza, parte convenuta abbia dapprima licenziato il ricorrente a cagione dell'intervenuta condanna all'interdizione perpetua e, poi, avviato e sospeso il secondo procedimento disciplinare per il comportamento ivi contestato, riavviandolo solo allorquando ha ottenuto le motivazioni della sentenza penale.
Quindi il primo licenziamento è stato irrogato sulla base di un dato oggettivo, così come tipizzato dall'art. 43 CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 che prevede quale specifica e puntuale ipotesi sanzionatoria l'aver riportato una condanna, anche non definitiva, da cui derivi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Dunque, non si tratta di “fatto” inteso come comportamento umano ma di un evento predeterminato verificatosi, come chiarito puntualmente da Cass. Civ. Sent. N. 3698 del 17/02/2010 laddove ha specificato che “l'amministrazione, in presenza di una sentenza penale di condanna con pena accessoria interdittiva, non può fare altro che disporre la cessazione dal servizio con un provvedimento che non ha carattere nè costitutivo, nè discrezionale, venendo in rilievo bensì un atto vincolato, dichiarativo di uno status conseguente al giudizio penale definitivo nei confronti del dipendente”.
In tale pronuncia, ove per vero si analizzava il caso di una sentenza di condanna definitiva all'interdizione perpetua dai pubblici uffici emessa però al di fuori di ipotesi tipizzate dal ccnl di riferimento, la Corte ha concluso affermando che “Trattandosi infatti di un effetto automaticamente conseguente alla pena accessoria che scaturisce dalla condanna penale, non suscettibile di autonoma valutazione da parte della amministrazione, si è in sostanza “fuori” dall'ambito delle sanzioni e delle procedure disciplinari vere e proprie (cfr. sul punto Cass. 16153/2009 cit.), per cui è inapplicabile nella fattispecie la previsione del contratto collettivo che, nel detto ambito, richiede il “previo procedimento disciplinare”. Tale pronuncia, sebbene resa in un caso parzialmente diverso, si lascia apprezzare per aver puntualmente dato conto del fatto che laddove vi siano espresse previsioni normative che prevedano come conseguenza del verificarsi di certi eventi la sanzione espulsiva, si è del tutto al di fuori di valutazioni discrezionali di comportamenti, rimanendo l'amministrazione vincolata all'azione predeterminata dalla norma (salvo poi valutarne la proporzionalità).
Diversamente, il “fatto” posto alla base del secondo licenziamento risulta essere un comportamento umano, da vagliare e valutare alla stregua di altri parametri, ovvero quelli contenuti nella motivazione della sentenza penale e nel relativo impianto probatorio.
Quindi, in sostanza, può dirsi che nel caso di specie venga in rilievo la distinzione tra un fatto/sentenza e un fatto/comportamento, o meglio ancora, tra un evento tipizzato dal CCNL ed un comportamento umano discrezionalmente valutabile.
Comportamento che, peraltro, risulta pacificamente non conosciuto o conoscibile dal datore di lavoro all'epoca della irrogazione del primo licenziamento (circostanza peraltro neppure contestata da parte ricorrente), e dunque sopravvenuto ad esso, atteso che le motivazioni della sentenza penale sono state inoltrate all'amministrazione solo in data 5 marzo 2024 (cfr. all. nr 9 alla memoria di costituzione).
Soccorre questa ricostruzione anche la sentenza del Tribunale di Taranto, Sez, Lav.,
n. 1602/2024 laddove è stato affermato che “ l'amministrazione convenuta, oltre ad avere omesso ogni valutazione di adeguatezza e proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata, ha omesso altresì di acquisire nel procedimento disciplinare, così come di produrre in giudizio, ogni ulteriore documentazione relativa al processo penale a carico del ricorrente, ivi compresa la motivazione della sentenza (di cui ha acquisito e prodotto il solo dispositivo), benché depositata già in data 20.3.2023, ovvero prima della irrogazione del licenziamento, come si evince dall'atto di appello depositato dal ricorrente in data 27.4.2023 e versato in atti.” (….) L'amministrazione convenuta, pertanto, ha applicato la sanzione espulsiva quale diretta e immediata conseguenza della condanna penale (come detto non definitiva) con interdizione dai pubblici uffici riportata dal dipendente, riservando la valutazione in concreto della gravità dei fatti dallo stesso commessi a un distinto procedimento disciplinare, contestualmente avviato e sospeso”. (…) Ebbene, siffatto modus operandi dell'amministrazione convenuta, sia pure di per sé legittimo, non consente tuttavia di formulare, nell'ambito della presente controversia, il prescritto giudizio di congruità della sanzione espulsiva, la quale non può d'altra parte, per le ragioni già evidenziate, giustificarsi in relazione alla mera tipizzazione della fattispecie ad opera della contrattazione collettiva”.
Ciò che si evince dal tenore letterale delle considerazioni del giudice del primo licenziamento è che i fatti/comportamento che avevano originato il secondo procedimento disciplinare non erano conosciuti al datore al momento della prima contestazione, e che in alcun modo siano entrati a far parte di quel giudizio, tanto che concludeva per l'accoglimento dell'impugnativa del licenziamento per non aver potuto effettuare un giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata.
Infine, in modo puntuale la Cassazione, con sentenza del 2018 nr 27567, ha statuito che: “L'avvenuta irrogazione al dipendente di una sanzione conservativa per condotte di rilevanza penale esclude che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per i medesimi fatti, possa essere intimato il licenziamento disciplinare, non essendo consentito (in linea con quanto affermato dalla Corte EDU, sentenza 4 marzo 2014, GR ST ed altri
contro
Italia, che ha affermato la portata generale, estesa a tutti i rami del diritto, del principio del divieto di “ne bis in idem”), per il principio di consunzione del potere disciplinare, che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica” (Cass. n. 22388 del 2014; Cass. n. 17912 del 2016; Cass.
24752 del 2017). In particolare, si è sostenuto come, in forza del generale principio del ne bis in idem, comune a tutti i rami del diritto, il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere, ormai consumato. Il relativo giudizio presuppone necessariamente un raffronto fra gli elementi di fatto e le circostanze di tempo, di luogo e di persona che hanno dato luogo alle contestazioni disciplinari. Solo quando vi sia corrispondenza tra tutti detti elementi sussiste
l'identità del fatto che integra la preclusione connessa con il principio del ne bis in idem. (Cass. n. 23841 del 2012). Difatti, ai fini del ne bis in idem occorre avere riguardo al criterio della identità sostanziale dei fatti oggetto dei diversi procedimenti instaurati, indipendentemente cioè dalla diversa qualificazione attribuita ai fatti stessi dall'organo giudiziario che li ha valutati (Cass. n. 23388 del 2014 e precedenti ivi richiamati).Nel caso di specie, la Corte territoriale, con argomentazioni logiche e coerenti, ha rilevato come la sanzione conservativa ed il licenziamento fossero stati intimati sulla base degli stessi fatti, sottolineando come il riferimento, nella seconda contestazione, alla sopraggiunta condanna penale per il delitto di peculato non valesse a mutare i termini della questione. Il licenziamento, infatti, non era stato intimato a causa della condanna penale ma in ragione della condotta di appropriazione delle somme dei due bonifici, coincidente con quella descritta nella prima lettera di contestazione e già nota, quindi, a parte datoriale. Quest'ultimo ne aveva, fin dall'inizio, rimarcato la rilevanza penale (che sottende l'elemento soggettivo doloso) ed aveva presentato denuncia all'autorità giudiziaria;
in tale contesto, la condanna penale non poteva costituire un elemento nuovo, suscettibile di autonomo rilievo disciplinare, quanto piuttosto la veste penalistica della medesima condotta.”
Facendo applicazione di tali precise indicazioni circa la verifica della sussistenza cumulativa di tutti gli elementi “di fatto e le circostanze di tempo, di luogo e di persona che hanno dato luogo alle contestazioni disciplinari” al fine di ritenere sussistente un medesimo fatto, sub specie identità sostanziale tra due fatti, nel caso in esame tale operazione non può che concludersi negativamente.
Vieppiù laddove si evidenzia, ancora una volta, per un verso il ruolo centrale rivestito dalla “medesima condotta”, e per latro verso che la sentenza penale risulti fatto sopravvenuto idoneo a giustificare un autonomo e diverso licenziamento se posta a base di fatti/ comportamenti nuovi.
In conclusione, trattandosi di sanzione irrogata sul presupposto di un fatto e motivo diverso, nuovo e sopravvenuto rispetto a quello contestato nel primo licenziamento,
l'eccezione risulta infondata.
In secondo luogo, è necessario dirigere l'accertamento giudiziale sulla fondatezza degli addebiti posti alla base del licenziamento senza preavviso irrogato ai sensi degli artt
55-bis comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e 42 e 43 CCNL Comparto Funzioni Centrali
2019-2021.
Nella nota Prot. 2556/RI del 25 luglio 2024, notificata al ricorrente a mezzo pec il Contro 29.07.2024, la in sostanza ha rappresentato di aver ritenuto, a seguito della lettura delle motivazioni della sentenza, i fatti penalmente rilevanti (così come emergenti dal complesso probatorio richiamato nella medesima sentenza) di gravità tale da provocare una irreparabile compromissione del rapporto di fiducia intercorrente tra l'amministrazione e il lavoratore, legittimante l'applicabilità della sanzione espulsiva.
Invero ha richiamato l'art 43 ccnl di riferimento (2019-2021) laddove prevede al comma 9, nr 2 lett. d), che “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica senza preavviso per commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”.
In particolare la convenuta, dapprima con nota prot. 508/RI del 17.02.2023, successivamente con nota Prot. 1417/RI del 22.04.2024 ed infine con nota prot.
2556/RI del 25.07.2024 ha ritenuto “per quanto sopra, di contestare al sig. Parte_1
, a fini disciplinari, i comportamenti ed i fatti di cui alla sentenza n.
[...]
5992/2022 ed in particolare l'aver compiuto atti aventi valenza sessuale nei confronti dell'allora undicenne – figlia della propria compagna CP_6 CP_7
(dunque dipendente dell e sua collega di lavoro) – in diverse occasioni: CP_1 nella notte fra il 9 ed il 10 maggio 2019, in casa della sig.ra entrava nella CP_7
stanza della minore e “con gesto subdolo e repentino” – secondo CP_6
quanto rilevabile dall'imputazione penale ed emerso nel corso del giudizio dibattimentale – si avvicinava al suo letto, scostandole le coperte e toccandole le labbra;
nella notte fra il 10 e l'11 maggio 2019, in due successive occasioni, nuovamente si introduceva nella stanza dove dormiva la minore e, nella prima CP_6
scostava le coperte della piccola, mentre nella seconda le alzava la maglietta rimanendo a fissarla, per poi allontanarsi repentinamente nel momento in cui la bambina si era accorta di quanto stesse accadendo;
”
Dunque, nel caso de quo, i fatti oggetto di licenziamento sono proprio quelli cui fa riferimento la sentenza penale, tanto che l'amministrazione ha ritenuto di poter concludere il procedimento disciplinare sulla base degli elementi raccolti dall'autorità giudiziaria, ed in particolare: le dichiarazioni dibattimentali dei testimoni, i messaggi audio (trascritti debitamente) intercorsi tra la minore ed una sua amica nell'immediatezza dei fatti, la registrazione di una conversazione tra presenti (ovvero la mamma della minore e l'odierno ricorrente) ed infine le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio dalla minore . CP_6
Di contro, la difesa di parte ricorrente lamenta, in primo luogo, l'avvenuta riapertura e conclusione del procedimento disciplinare in assenza dell'acquisizione del compendio probatorio penale da parte del datore di lavoro, nonché il fatto che questi si sia appiattito sulla ricostruzione, asseritamente parziale, contenuta in una sentenza del
Tribunale Penale di Firenze non definitiva.
Giova rammentare, in ordine all'utilizzabilità delle risultanze del procedimento penale, come la giurisprudenza di legittimità abbia a più riprese chiarito che il giudice civile può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti del proprio convincimento le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale ambito (cfr. Cass., sentenza del 27.4.2010, n. 10055;
Cassazione civile, sentenza del 17.06.2013 n. 15112; Cass. n. 6347/2006; Cass. 2409/2005; Cass. 22020/2007; Cass. 22200/2010; Cass. 2186/2013; Cass.
15673/2013), e sottoponendoli al proprio vaglio critico mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile.
Ne consegue che il giudice civile ha la possibilità di valutare le risultanze probatorie assunte in altra sede e che, in ogni caso, queste devono essere autonomamente vagliate nell'ambito del giudizio civile (sul punto cfr. Cassazione civile, sentenza del
17.06.2013 n. 15112; Cassazione civile, sentenza 29.12.2009 n. 27494; Cassazione civile, sentenza 25.03.2005 n. 6478).
Ed infatti, è stato a più riprese affermato che “ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto, né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine all'idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo del recesso” (cfr. Cass. civ. n. 27810 del 2013 e n. 37 del 2011).
Peraltro, proprio con riferimento al principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, sancito dall'art. 27, secondo comma, Cost., 5.1. secondo la giurisprudenza ormai consolidata “il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva di cui all'art. 27, comma 2° Cost. concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può applicarsi in via analogica o estensiva all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento che possa altresì integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna” (tra le tante Cass. civ. sez. lav. n. 20602 del 2014; n. 13955 del 2014).
Ne consegue che l'operatività del principio di non colpevolezza va limitata all'ambito del processo penale, mentre non esplica alcun rilievo decisivo nell'ambito del procedimento civile teso ad accertare la sussistenza della giusta causa di licenziamento che pertanto, può essere irrogato senza necessità di attendere l'emissione di una sentenza di condanna definitiva.
Tale possibilità emerge in modo evidente dalla disciplina contenuta nell'art. 55 ter d.lgs
165/2001 che disciplina gli effetti del giudicato penale sopravvenuto in contrasto con la decisione assunta in sede disciplinare, confermando che il procedimento disciplinare può essere concluso senza attendere l'esito definitivo del processo penale (cfr
Cassazione civile, sez. lav., 13/05/2019, n. 12662).
Il giudice del lavoro dovrà quindi procedere ad una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto ad integrare gli estremi della giusta causa, e quindi quei profili soggettivi ed oggettivi quali elementi costitutivi dell'illecito disciplinare posto alla base dell'atto di recesso (anche se astrattamente costituenti fatti di reato).
In tale contesto la sentenza penale di condanna non definitiva, quale prova atipica, può essere di per sé idonea a fondare la legittimità del licenziamento, in quanto può offrire elementi di giudizio sufficienti a provare l'intervenuta compromissione del vincolo fiduciario.
Pur mancando, infatti, nell'ordinamento civilistico una norma generale, che legittimi espressamente l'ammissibilità delle prove atipiche, tuttavia, da anni, in ragione della mancanza di una norma di chiusura ed altresì dell'affermazione del diritto alla prova e del correlativo principio del libero convincimento del giudice ex art. 116 cpc, la consolidata ed unanime giurisprudenza esclude che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa e ritiene, quindi, ammissibili le prove atipiche.
Così come, allo stesso modo, è stata considerata anche la sentenza penale di assoluzione per non aver commesso il fatto, qualificabile come prova atipica dell'insussistenza dell'addebito disciplinare (Cassazione Lavoro, n. 26042/2023) e anche quella di assoluzione con la formula 'perché il fatto non sussiste', la quale non determina automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare, in quanto quest'ultimo può essere riaperto per una nuova valutazione dei fatti alla luce del diritto del lavoro (Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16934 Anno 2025). Pertanto, “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative alla ammissione e alla assunzione della prova” (cfr. Cass. civ. sent. n. 10825 del 2016; n. 13229 del 2015; n. 840 del 2015).
Quanto detto ha trovato conferma anche nei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. sez. Lav. 4 novembre 2022 n. 32611) che ha così avuto modo di ribadire l'utilizzabilità dell'ordinanza cautelare del g.i.p. (seppur atipica nel processo civile) nella formazione del convincimento del giudice civile, in quanto documento reputato come fonte di cognizione di dati fattuali dotati di un elevato grado di oggettività come da esso risultanti.
In particolare, proprio in caso analogo al presente, in cui la Corte Territoriale aveva valutato l'ordinanza e gli elementi probatori per come in essa richiamati, il Supremo
Consesso ha statuito che “ La Corte territoriale non ha valorizzato l'ordinanza cautelare del GIP nei suoi effetti propri di provvedimento giudiziale, ma soltanto come documento ricognitivo di determinate risultanze istruttorie (video riprese;
servizi di pedinamento;
dati rilevati dai badge) su cui poi si è sviluppato il ragionamento istruttorio in questa sede civile. Non vi è stata quindi alcuna violazione sulle norme che regolano l'efficacia nei giudizi disciplinari o civili del giudicato penale, perché non di ciò si è trattato, quanto dell'utilizzazione, nella formazione del convincimento, di quel documento come fonte di cognizione delle emergenze istruttorie quali (e come) da esso risultanti. È del resto noto che nel processo civile vige un principio di valutabilità delle prove documentali c.d. atipiche (Cass. 10 Corte di Cassazione - copia non ufficiale 4 di 6 novembre 2020, n. 25162; Cass., S.U., 23 giugno 2010, n. 15169, purché non illecite (Cass. 5 maggio 2020, n. 8459), sicché del tutto ritualmente la
Corte d'Appello ha fatto leva su quegli elementi istruttori, quali da essa desunti attraverso la mediazione dell'ordinanza resa in sede penale. Nel caso di specie è poi evidente che la Corte distrettuale ha valorizzato i predetti elementi nel loro convergere univoco verso la fondatezza dell'accertamento disciplinare, il che costituisce esercizio della formazione del convincimento di merito, trattandosi di dati plausibilmente ritenuti significativi, trattandosi di riscontri di una certa oggettività (video riprese/relazioni sui pedinamenti/dati dei badge)”.
Appare condivisibilmente acclarato che il giudice, quindi, può fondare il proprio convincimento anche sulla scorta di una pronuncia giurisdizionale, non dotata di efficacia di giudicato, quale prova atipica, anche senza che sia stato acquisito il compendio probatorio nella stessa richiamato.
Pertanto, il Giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, senza essere tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale ed esaminarne il contenuto, qualora per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza.
Vieppiù ove si consideri che trattasi di un provvedimento giurisdizionale, emesso a conclusione di un iter procedurale di formazione delle prove ove viene garantito per legge il pieno contraddittorio tra le parti, e dunque, contrariamente a quanto adombrato a più riprese da parte ricorrente, assolutamente non parziale.
Del resto, anche la stessa Amministrazione, che non è tenuta a svolgere una propria istruttoria autonoma, è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale
(incluse le indagini preliminari e le intercettazioni) e di ritenerli sufficienti a fondare una contestazione disciplinare, senza bisogno di ulteriori indagini. Gli elementi emersi in sede penale possono costituire piena prova dei fatti addebitati, spostando sul lavoratore l'onere di dedurre e provare circostanze che possano confutare tali fatti.
Pertanto, del tutto legittima risulta la riattivazione del procedimento disciplinare avvenuta il 22.4.2024 (cfr all. nr 11 alla memoria di costituzione) perché nel caso di procedimento disciplinare sospeso in attesa del giudizio penale, non è richiesto al datore di lavoro, ai fini della riattivazione del procedimento disciplinare, di attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale, potendo il datore riattivarlo ai sensi dell'art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001 in caso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento disciplinare, incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo.
Nel caso de quo risulta pacifico che la riattivazione del procedimento è stata evidentemente effettuata a seguito degli elementi di novità sopravvenuti, consistiti nell' acquisizione delle motivazioni della sentenza penale di condanna.
Ciò premesso, sulla base degli elementi acquisiti in atti, ed in particolare della sentenza penale quale prova atipica ed elemento ricognitivo delle prove ammesse nel processo penale, il Tribunale ritiene di poter condividere le valutazioni espresse dal Giudice penale in merito alla sussistenza dei fatti contestati al lavoratore e, dunque, al raggiungimento della prova dell'avvenuta commissione da parte del ricorrente di fatti di reato di particolare gravità, ancorché nell'ambito extralavorativo.
Va rilevato, preliminarmente, che, come afferma la Suprema Corte "in tema di licenziamento, l' Art. 5 della Legge n° 604/66 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il Giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte" (Cass. Civ. Sez. Lav. 29.03.2018 n° 7830).
Quindi, per rilevare, il fatto deve costituire inadempimento disciplinarmente rilevante, ed essere astrattamente punibile con il licenziamento, ed inoltre, deve essere provato dal datore di lavoro.
Orbene, il datore di lavoro sul quale grava l'onere di dimostrare i fatti giustificativi del recesso, ha tempestivamente prodotto nel presente giudizio, a sostegno della propria determinazione, la sentenza penale con le motivazioni, sui quali ha fondato la propria decisione espulsiva.
Il ricorrente, dal canto suo, ha mosso specifiche contestazioni alla dettagliata ricostruzione in sede penale di tali comportamenti addebitatigli, ritenendo sostanzialmente le prove raccolte e ritenute decisive (ovvero files audio inoltrati dalla minore alla sua amica, dichiarazioni testimoniali, registrazioni di conversazioni tra presenti e dichiarazioni della vittima) non solo non sufficienti a fondare la responsabilità penale ma anche assoggettabili ad una diversa interpretazione rispetto a quella fornita dal giudice penale.
Inoltre, ha insistito per la carenza di attendibilità della minore basando tale assunto sulla relazione a firma della dott.ssa ctu in sede di incidente probatorio, Per_1
nella quale aveva dichiarato che la personalità di era caratterizzata da CP_6
“suggestionabilità interrogativa”.
Orbene, alla luce di tutti gli elementi compendiati in atti, ritiene il Tribunale che i fatti oggetto della contestazione disciplinare non solo siano sufficientemente provati nella loro materialità, ma altresì di gravità tale da condurre questo Tribunale a concordare con la valutazione datoriale di sussistenza della giusta causa.
La condotta tenuta dal e dettagliatamente descritta nella sentenza penale di Parte_1
condanna emessa dal Tribunale di Firenze integra, dunque, anche gli elementi costitutivi dell'illecito disciplinare posto alla base dell'atto di recesso, in quanto particolarmente grave ed idonea a ledere in modo irrimediabile il vincolo fiduciario.
Né alcun elemento di segno contrario può essere desunto dall'esame della documentazione depositata dal ricorrente, compreso l'atto di appello penale, valorizzata dalla sua difesa.
Ciò in quanto, nonostante le diffuse e talvolta inopportune critiche di parte ricorrente circa la completezza e l'imparzialità della decisione, il solido impianto accusatorio emergente non lascia residuare dubbio alcuno neppure alla luce dell'autonoma valutazione esperibile dal giudice civile, proprio in ragione del fatto che questo si fondi per larga parte su materie oggettivo e di difficile confutazione (files e registrazioni) oltre che su dichiarazioni, prima fra tutte quelle di terzi, del tutto scevre da qualsiasi rilievo di inattendibilità.
Neppure l'atto di appello, richiamato e riportato nella sua interezza per consentire al giudicante di valutare la posizione della difesa, se per un verso colma quella asserita assenza di valutazione delle prove a difesa contestata al Tribunale di Firenze e dedotta dal ricorrente, per altro verso è idoneo a confutare tali conclusioni, per i motivi che di seguito si vanno a specificare.
Innanzitutto, il Tribunale Penale nella sentenza in parola dopo aver dato conto di tutte le prove acquisite in dibattimento, ha anche precisato che: non era stato effettuato l'esame dell'imputato per assenza ingiustificata di quest'ultimo all'udienza a ciò dedicata;
che il ricorrente aveva rinunciato all'esame della dott.ssa così Per_1
come all'escussione della dott.ssa depositando però la sua relazione;
che il Per_2
ricorrente aveva prodotto copia dei messaggi scambiati tra questi e la in data 2 CP_7
e 3 aprile 2019, dunque più di un mese prima del fatto;
che non erano state ammesse le sit della minore antecedenti all'incidente probatorio;
che era stato sentito il teste dott.ssa , di cui però non si acquisiva la relazione;
che erano state rese Tes_1
dichiarazioni spontanee dell'imputato.
Deve sul punto rilevarsi, che sebbene nessuno degli atti del processo penale sia stato interamente prodotto nel presente giudizio, il Tribunale nel condurre la sua autonoma valutazione dei fatti prende le mosse dalla lettura delle trascrizioni dei files audio inviati da alla propria amica ed il cui contenuto non è stato CP_6 Testimone_2
contestato da parte ricorrente, così come delle registrazioni della conversazione tra la ed il ricorrente e delle dichiarazioni dei testi, che non sono state contestati nella CP_7
loro letteralità da parte ricorrente, e dunque, risultano pacifici.
Invero, già dalla lettura dei messaggi vocali inviati la mattina dell'11 maggio da CP_6
all' amica in un impeto dovuto alla necessità di sfogarsi, il fatto Testimone_2
materiale si connota nei suoi elementi decisivi, evidenziando come il ricorrente durante la notte tra il 9 e 10 maggio era entrato nella camera della minore sfiorandole le labbra con qualcosa (che la stessa ha in un primo momento ricondotto al pene, sebbene poi abbia precisato di non esserne mai stata sicura) e che la notte dopo, rientrando nella stanza per ben due volte, aveva dapprima alzato le coperte e successivamente le aveva alzato la maglietta mentre la minore era senza reggiseno. La minore, chiaramente sconvolta paventa la possibilità che l'uomo sia un “pedofilo” ricordando di aver notato uno sguardo fisso su di lei, da “maniaco”.
Orbene, in modo del tutto convergente con queste prime rivelazioni del fatto, dalle quali traspare un atteggiamento turbato e spaventato di , e oggettivamente CP_6
cristallizzate in un supporto audio, risulta la registrazione della conversazione intercorsa tra la ed il ricorrente subito dopo la rivelazione dei fatti da parte di CP_7
alla propria madre. CP_6
Invero, basti rilevare che la donna si è rivolta al ricorrente con atteggiamento si disperato ed alterato, ma senza specificare alcun fatto o contestare una specifica circostanza, affermando solo alla fine “ti devi augurare che non racconti niente CP_6
al padre” ottenendo come risposta immediata “non so che mi è preso, era la prima volta”.
Tali parole, non possono che assumere un unico e solo valore letterale e probatorio, quale ammissione di colpevolezza del ricorrente di aver tenuto un comportamento quantomeno inopportuno, anomalo, fuori dall'ordinario come invece poteva essere il mero controllo dei bambini o una semplice carezza, e denotano un animo travagliato, che ha percepito il disvalore della condotta posta in essere (non certo a questo punto con spirito paterno) tanto che il ricorrente, non appena viene nominata la bambina, non fa altro che ammettere sommessamente la condotta e la sua gravità, senza neppure provare a controbattere sul fatto che la minore avesse travisato una semplice carezza.
Il ricorrente, dunque, semplicemente si vergogna, e ammette le proprie responsabilità
e di sapere che i bambini “non si toccano” perché ne percepisce la riprovevolezza;
immediatamente si allontana dalla vita della donna e della sua famiglia senza mai addurre scusanti alcune.
Pertanto, di tali affermazioni e di tale condotta non risulta plausibile alcuna valida e logica spiegazione alternativa, che peraltro, risultano del tutto incoerenti rispetto alla spiegazione fornita dalla difesa del ricorrente.
A tale convergenza probatoria, si aggiungono anche le dichiarazioni rese dai vari testi escussi, non contestate nella loro veridicità ma piuttosto tacciate di irrilevanza. Tale rilevo, tuttavia, non risulta affatto fondato atteso che le varie dichiarazioni riportate in sentenza cristallizzano ancor di più i connotati della vicenda e avvalorano quanto già emerso dalle precedenti prove nella misura in cui emerge non solo il clima assolutamente disteso all'interno della famiglia, il rapporto del tutto normale tra il e la bambina, ma anche la fiducia che la mamma di ripone nell'uomo, Parte_1 CP_6
incrinata solo ed improvvisamente dal comportamento anomalo da questi tenuto poco tempo prima dei fatti per cui è causa.
La donna invero ha dichiarato di aver già notato, poco prima di Pasqua 2019, lo stesso comportamento, ovvero il ricorrente intento a stazionare davanti alla camera da letto dei figli, al buio, rivolto verso il letto di . CP_6
Il fatto l'aveva turbata così tanto da aver cambiato le proprie abitudini, cercando di non addormentarsi prima dell'uomo di modo da poterlo controllare, fino poi a confessare tale disagio ad un'amica, che, sentita come testimone, ha Testimone_3
confermato tale circostanza e anche la cautela della OR nel non aver pensato nell'immediatezza a possibili abusi, ma solo ad un comportamento anomalo.
La stessa difesa di parte ricorrente sottolinea che la donna “ha tracciato un quadro più che positivo della personalità e della sessualità del Sig. circostanza che Persona_3
corrobora l'assenza di qualsiasi intento calunnioso o mistificatorio della donna, che, nonostante i fatti accaduti, ammette il bel rapporto che il aveva con i suoi Parte_1
figli e la sua personalità mite.
Tutti gli ulteriori testi hanno corroborato questo clima sereno tra la mamma ed il ricorrente, e tra questi e , tanto che l'unico momento di disappunto era sorto solo CP_6
a seguito di quel comportamento tenuto poco prima di Pasqua.
Circostanza ulteriormente corroborata dal fatto che è emerso che la sera del 9 maggio, prima del primo episodio contestato, erano stati proprio la minore ed il suo fratellino a chiedere che l'uomo dormisse in casa con loro, e che conforta definitivamente come la minore fino a quella sera vivesse in modo sereno la presenza dell'uomo in casa anche di notte. Peraltro, lo stesso ricorrente in sede di dichiarazioni spontanee ha ammesso di essere entrato in camera della bambina nella notte tra il 10 e l'11 maggio e di averla accarezzata sul viso. Tale dato storico appresenta, dunque, il fulcro incontestato della condotta del che, tuttavia, pone l'accento sulla mancanza di sessualità di Parte_1
quell'unico gesto (sebbene poi in contestazione ve ne siano ben tre) e sulla mancanza di attendibilità della minore rispetto a come ha ricostruito tale episodio.
Da questo angolo di visuale, i problemi personali del ricorrente e, più in generale, lo stato confusionale in cui versava in quel periodo, più che una scriminante sembrano essere l'occasione che ha generato i comportamenti contestati, perché, per sua stessa ammissione, il ha riferito che da quando la propria mamma era morta sentiva Parte_1
l'esigenza di recarsi nella stanza dei bambini.
Orbene, la scansione cronologica degli eventi così come offerta dalla lettura incrociata di tali elementi, il forte valore probatorio degli stessi in quanto oggettivi ed incontrovertibili, nonché la loro coerenza intrinseca ed estrinseca, già di per sé conducono il Giudice a ritenere provata nel presente giudizio la condotta contestata al e, ad ogni modo offrono anche un quadro chiaro ed incontrovertibile Parte_1
dell'atteggiamento della bambina e di come la stessa abbia dapprima subito e poi interiorizzato tali scioccanti avvenimenti.
Invero, nonostante la profusa difesa del ricorrente in ordine alla mancata acquisizione al dibattimento penale delle sit rese da nell'immediatezza dei fatti, dalle quali CP_6
sarebbe stato rinvenibile un contrasto con le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio, deve rilevarsi come in atti non sia stata depositata una copia integrale delle stesse, ma solo alcune trascrizioni parziali rinvenibili negli scritti di parte ricorrente, così da non consentire al giudicante una valutazione globale e integrale dell'accertamento ivi svolto.
Ne consegue, per un verso, che tutte le dichiarazioni non riportate da parte ricorrente come fonte di contrasto devono ritenersi non contestate tra le parti, e che, per altro verso, l'accertamento giudiziale della eventuale contraddittorietà (rectius attendibilità della minore) verrà effettuato sulla base di quanto complessivamente riportato nella stessa sentenza, e negli scritti difensivi delle parti in causa.
Ciò premesso, deve rilevarsi come parte ricorrente affermi che “una simile contraddittorietà, che, appunto, genera contrasto fra le varie deposizioni succedutesi nel tempo, non può che dipendere dalle condizioni psicologiche in cui versava e CP_6
che non le hanno consentito (e probabilmente non le consentono tuttora) di distinguere fatti realmente accaduti da ciò che è frutto della sua immaginazione.”
Sostanzialmente parte ricorrente fa derivare la totale inattendibilità di quanto riferito dalla minore in sede di incidente probatorio, non solo dalla sussistenza di alcune contraddizioni con le sit originariamente rese alla pg nell'immediatezza dei fatti, ma anche da quanto rilevato dalla CTU dott.ssa in ordine alla Per_1
“suggestionabilità interrogativa” della minore.
Quanto alle prime ritiene il giudicante che alcuna contraddizione palese ed insanabile sia rinvenibile nel raffronto tra le dichiarazioni.
Invero, a ben vedere, lo stesso ricorrente evidenzia in concreto una sola ed unica circostanza discorde, riferendosi al fatto che in prima battuta aveva dichiarato di CP_6
essere stata toccata sulle labbra dal pene del ricorrente, per poi dichiarare in sede di incidente probatorio di non aver mai saputo bene con cosa l'avesse toccata.
Tuttavia, appare dirimente osservare come la minore, in modo lineare e del tutto comprensibile, ha in effetti chiarito che aveva solo desunto di essere stata toccata con il pene tanto da ritrattare tale aspetto nella prima occasione utile.
Tanto ben si concilia con l'evoluzione dei fatti e dello stato d'animo di , per come CP_6
chiarito dalla mamma e dalla stessa bambina in sede di incidente probatorio, che candidamente afferma “non l'ho mai saputo” , e dunque ammettendo lo stato confusionale dovuto all'orario notturno e al successivo stato di turbamento e vergogna.
Vieppiù che ulteriori effettive contraddizioni non sono rinvenibili nelle dichiarazioni della minore, come pure risultano del tutto infondate e prive di alcun fondamento fattuale e giuridico le pur dedotte gravi anomalie nel comportamento e la vaghezza nella descrizione degli accadimenti. Quanto poi alla “suggestionabilità interrogativa” che secondo la dott.ssa Per_1
“fa, dunque, alterare la verità dei racconti a causa della notevole influenza esercitata sulla predetta p.o., dalle persone a lei vicine e dal contesto circostante” deve rilevarsi innanzitutto che questa è un concetto diverso da credibilità e attendibilità del teste, che laddove manchino minano la stessa utilizzabilità del racconto, in quanto nulla ha a che fare con la asserita alterazione della realtà.
La stessa dott.ssa CRESCENTE dichiara che “in merito alla suggestionabilità, vale a dire la misura della vulnerabilità o l'attitudine di lasciarsi facilmente influenzare da fattori esterni, soprattutto sul piano emotivo, la prestazione di indica una CP_6
tendenza positiva. … accetta e conseguentemente incorpora le informazioni post CP_6
– evento all'interno dei ricordi della propria memoria, più di quanto fanno i bambini della stessa età” e poi “sotto pressione, sotto stress e con delle domande ben specifiche lei cede alla suggestione” (cfr. pag. 11 trascrizioni dell'udienza del 21.01.2020).”
Ad ogni modo, quand'anche si volesse ritenere che tale aspetto possa incidere sul piano della verità raccontata dalla minore, sul punto si condividono pienamente le considerazioni del Tribunale di Firenze che ha valorizzato dettagli molti importanti, quali: Invero ha avuto reazioni immediate rispetto al fatto e cristallizzate in plurimi CP_6
elementi probatori (messaggi all'amica, sit della mamma, sit fratello) che denotano un comportamento agitato ed imbarazzato, privo di qualsiasi volontà di “eliminare un nemico” e quando comunque non era stata influenzata da alcuna suggestione e men che mai da quella condizione di “sotto pressione, sotto stress e con delle domande ben specifiche lei cede alla suggestione”ritenuta dalla dott.ssa causa scatenate Per_1
della suggestionabilità.
Pertanto, ritiene il Tribunale, che il narrato di , nella sua evoluzione cronologica, CP_6
risulti del tutto attendibile e risulti scevro da qualsiasi deduzione in ordine alla sua utilizzabilità.
In ordine, infine, ai gesti compiuti dal ricorrente, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, questi risultano rientrare a pieno titolo nella nozione di “atti sessuali” di cui all'art. 609-bis c.p. così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, la giurisprudenza ha attribuito a tale formula un significato di sintesi, comprendente una vasta tipologia di condotte in precedenza sussumibili nel reato di congiunzione carnale o in quello degli atti di libidine.
Secondo il principio consolidato, in particolare, per stabilire ciò che può considerarsi atto sessuale non è sufficiente fare riferimento alle parti anatomiche aggredite, ma occorre tenere conto, con un approccio interpretativo di tipo sintetico, dell'intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva (cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 8968/2019, dep. 2020). Possono costituire una indebita intrusione fisica della sfera sessuale, pertanto, non solo i toccamenti delle zone genitali e quelli delle zone ritenute "erogene", ossia in grado di stimolare l'istinto sessuale secondo gli approdi conseguiti dalla scienza medica, psicologica ed antropologica-sociologica (Cass. pen., Sez. III, n. 37395/2004), ma anche il contatto con un distretto corporeo della vittima sessualmente indifferente, a condizione che la porzione del corpo che l'agente raggiunge sia connotata da valenza sessuale (Cass. pen., Sez. III, n. 38926/2018).
La durata del contatto, ai fini della configurabilità del reato, non assume particolare rilievo: è ritenuto atto sessuale pure un contatto corporeo fugace ed estemporaneo se pone in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale, che costituisce l'oggetto della tutela penale (Cass. pen., Sez. III, n. 7369/2006).
E' stato altresì statuito che il bacio sulla guancia, in quanto atto non direttamente indirizzato a zone chiaramente definibili come erogene, configura violenza sessuale, nella forma consumata e non tentata, allorquando, in base ad una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l'azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima (cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 6158/2020; Cass. pen., Sez. III, n. 43423/2019 in una fattispecie in cui è stato ritenuto atto sessuale il bacio sulla guancia di un professore ad una alunna, dopo aver provato a farlo sulla bocca)
Orbene alla luce delle più recenti indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità non può che rilevarsi come l'età minore di , il legame esistente con il CP_6
ricorrente quale membro della sua famiglia, le circostanze di tempo e luogo, ovvero di notte in camera della bambina e mentre la stessa non era cosciente, le zone interessate
(labbra e seno) non fanno residuare dubbio alcuna circa la valenza sessuale degli stessi.
Per tutto quanto su rappresentato del tutto influenti risultano gli elementi probatori dedotti da parte ricorrente nelle sue difese, per come riportati nell'atto di appello ivi trasfuso, perché isolatamente considerati e nella loro valutazione complessiva non solo sono inconferenti ma neppure scalfiscono il solido impianto probatorio. Trattasi, in particolare della “perizia disposta dal gip sulla minore , di 31 CP_6
pagine, a firma della dott.ssa (doc. n. 15), del manoscritto della Persona_4
stessa carla cagnina prodotto all'udienza del 12.10.2022, della relazione della dott.ssa
, consulente tecnico dell'imputato, depositata il 14.11.2022, dei messaggi Persona_5
whatsapp scambiati tra l'imputato e la sig.ra il 2 e 3 aprile 2019, CP_7
depositati anch'essi il 14.11.2022, della testimonianza resa dalla dott.ssa di Per_6
, delle dichiarazioni spontanee dell'imputato.” Tes_1
Deve rilavarsi che, anche in questo caso, tali atti non sono stati integralmente prodotti neppure nell' atto di appello che li riporta solo parzialmente, e che, ad ogni modo le doglianze di parte ricorrente non sono affatto condivisibili.
Invero, a fronte di tutte le considerazioni su svolte, lo scritto olografo di che CP_6
auspica il ritorno insieme dei genitori e i messaggi intercorsi tra il ricorrente e la madre della bambina più di un mese prima dei fatti, risultano per tabulas del tutto irrilevanti.
Quanto poi riferito dalla dott.ssa , per la quale i racconti di risultano Tes_1 CP_6
“frutto di fantasia”, anche se non per cattiveria verso l'odierno appellante, ma per il bisogno di affetto esclusivo e di attenzioni da parte di sua madre, “ostacolato” dalla relazione sentimentale del Sig. risulta del tutto smentito dalle circostanze Parte_1
fattuali su rappresentate, in uno alla parziale ammissione del di aver Persona_3
accarezzato sul viso la minore, tanto da ritenerle del tutto infondate e prive di qualsiasi fondamento psicologico e giuridico.
Allo stesso modo per le considerazioni della dott.ssa laddove ha Persona_7
affermato che la ragazza era “fin da piccola … particolarmente gelosa che ha sempre fatto i conti con il dividersi l'attenzione dei genitori rispetto al fratello gemello,
”, che ha molto sofferto della separazione, peraltro estremamente conflittuale, Per_8
intervenuta fra i suoi genitori quando aveva 6 anni e con un rapporto ambivalente con la madre che “da un lato, è colei che fornisce il nutrimento sul piano materiale dall'altro … viene rappresentata assente (dormiente) rispetto al soddisfacimento di bisogni di tipo emotivo”, di talché “la frustrazione generata nel legame con l'oggetto materno provoca nella minore un'aggressività molto intensa, distruttiva, connotata da tratti di onnipotenza” ed in cui il terzo è percepito come potenziale rivale
“nell'accaparrarsi le scarse attenzioni materne”.
Tale considerazioni risultano del tutto estranee ai fatti di causa e addebitati al ricorrente, ed in alcun modo sono idonee ad incidere significativamente sulla ricostruzione del fatto, tanto che il Tribunale condivide la conclusione del Tribunale di Firenze laddove ha ritenuto la deposizione della po completa e coerente.
Peraltro, la dott.ssa definisce nel 2020 il ricorrente “nuovo compagno Persona_7
della madre” quando la stessa, separata dal marito nel 2009, si era legata al ricorrente già da molti anni e senza che ci fosse mai stato un rapporto conflittuale.
Le emergenze probatorie appaiono difficilmente confutabili, tanto da aver determinato anche l'emissione della sentenza di condanna, per tutti i reati ascritti al Parte_1
I concorrenti elementi probatori acquisiti depongono univocamente nel senso di ritenere il responsabile dei fatti addebitati e di conseguenza deve rilevarsi Parte_1
che il datore di lavoro, titolare della potestà disciplinare nei confronti del dipendente, ha correttamente esercitato le sue prerogative nel momento in cui ha ritenuto caducato il rapporto fiduciario e ha inflitto la sanzione basandosi sulla valutazione della condotta tenuta dal dipendente così come risultante dalla sentenza penale.
Ebbene, le argomentazioni sopra svolte portano ad affermare, nella fattispecie concreta, l'esistenza di un fatto disciplinarmente rilevante, idoneo a sorreggere il provvedimento datoriale qui impugnato, che quindi risulta dotato anche della necessaria proporzionalità.
Acclarata la consumazione dei delitti di cui artt 609 bis, ult comma, 609 ter ult comma, nonché 56, 81 c.p. e artt 609 bsi e ter c.p., non v'è dubbio che la condotta del lavoratore sia, anche isolatamente considerata, di gravità tale da giustificare, non solo l'adozione di un provvedimento disciplinare nei suoi confronti, ma la decisione di irrogare la più grave delle sanzioni: il licenziamento disciplinare.
Le condotte poste in essere dal per come accertate, sono sicuramente lesive, Parte_1
in modo irreversibile, della fiducia che assisteva il rapporto lavorativo, non solo e non tanto perché integrano gravi reati, ma soprattutto per essere state poste in essere dal ricorrente all'interno di un ambiente familiare, abusando della propria posizione all'interno della stessa, che gli ha consentito di sorprendere la minore nella propria camera da letto mentre dormiva.
Certamente significativa ai fini della valutazione della gravità della condotta del lavoratore è, poi, la reiterazione delle condotte in un breve lasso temporale e la loro idoneità - pure valorizzata nella lettera di licenziamento disciplinare – a provocare non solo grave nocumento ad una minore ma anche alla società datrice di lavoro, rischiando di compromettere l'immagine di una amministrazione pubblica dedita, tra l'altro, alla repressione dei reati.
Ne consegue che, facendo proprio l'accertamento del “fatto contestato” avvenuto in sede penale, il Giudice lo ritiene sussistente, ai fini della giusta causa. Fatto costituente anche inadempimento ai doveri di lealtà, correttezza, affidabilità connessi con la funzione esercitata dal dipendente in quel contesto di tempo e di luogo.
Quanto alla proporzionalità tra fatto e sanzione, le stesse modalità (luogo, orario, durata dell'episodio, legame familiare, età della minore) accertate in sede penale, sono tali da ritenere assai grave la condotta contestata (trattasi di condotte tutte evidentemente dolose) e tale da far venir meno il vincolo fiduciario tra le parti.
La grave condotta extralavorativa promana senz'altro riflessi sulla funzionalità del rapporto stesso compromettendo le aspettative sul futuro puntuale adempimento della prestazione.
Sul puto Cass Civile Ord. Sez. L Num. 28368 Anno 2021 ha affermato “E' bene rammentare in proposito che la condotta illecita extralavorativa è , suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a • fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso, di talché tali condotte possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva ove siano presenti caratteri di gravità” (vedi Cass. 17/2/2015 n.3136, Cass. 19/1/2015 n.776, Cass.
30/1/2013 n.3168); La Cassazione ha anche ribadito che fatti estranei all'attività lavorativa possono essere così gravi da compromettere irrimediabilmente la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel proprio dipendente.
Nel caso specifico, i reati commessi sono stati considerati sintomatici di una personalità non compatibile con i valori etici e morali richiesti dal rapporto di lavoro, ledendo la
“figura morale” del lavoratore. La gravità oggettiva e soggettiva di tali atti è stata ritenuta sufficiente a giustificare il licenziamento. (cass 2025 nr Ordinanza di
Cassazione Civile Sez. L Num. 24100 Anno 2025) “anche se si tratta di reati commessi al di fuori dell'attività lavorativa, poiché è innegabile la compromissione dell'elemento fiduciario che connota fortemente il rapporto di lavoro, essendo fondatamente venuta meno nel datore di lavoro la fiducia che egli deve poter riporre nel suo dipendente, il quale invece si è reso responsabile di gravi fatti di negazione di valori etici e morali e lesivi di interessi meritevoli di tutela penale, come tali idonei a pregiudicare la statura morale del lavoratore, come da fattispecie disciplinare prevista nel CCNL (art. 10 lett. A, punto g)”
Nel caso di specie, trattasi di reati commessi dal lavoratore che non sono conformi ai valori dell'ordinamento e sono di natura tale da compromettere la fiducia del datore di lavoro nel corretto espletamento del rapporto, avuto riguardo alle modalità concrete dei fatti, all'elemento intenzionale e alla reiterazione delle condotte violente in danno della minore.
Gli accadimenti verificatisi sono certamente sufficienti a giustificare il licenziamento senza preavviso del Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.), ridotta ai sensi dell'art. 152- bis disp. att. cpc., trattandosi di pubblica amministrazione assistita da propri dipendenti ai sensi dell'art. 417-bis cpc.
Si precisa altresì che, ove si tratti di accertare la esistenza o persistenza di un rapporto di lavoro potenzialmente a tempo indeterminato, il valore della causa non può che essere indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della convenuta Controparte_1
delle spese processuali, che liquida – ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. cpc.
[...]
- in complessivi € 2.000,00 ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre accessori se dovuti.
Taranto, 3 novembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
08/10/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. GAROFALO DOMENICO
- Ricorrente – contro
in persona del legale rappr.te Controparte_1
pro tempore rappr. e difeso da funzionari ex art 417 bis
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 07/06/2025 , dipendente Parte_1
dell ha impugnato il licenziamento irrogato Controparte_1
Contr dall dell'ente con provvedimento prot. 2556/RI del 25.07.2024 eccependo la violazione del ne bis in idem disciplinare atteso che, con provvedimento prot. 1668/RI del 15.06.2023 gli era già stata irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso per i medesimi fatti, (impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro di Taranto e dichiarato illegittimo con sentenza nr 1602/2024), nonché l'infondatezza degli addebiti contestatigli per l'insussistenza della giusta causa.
Pertanto, chiedeva che il licenziamento fosse dichiarato illegittimo con conseguente condanna dell alla reintegra nel posto di lavoro Controparte_1
precedentemente ricoperto, nonché al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
L costituitasi, ha eccepito l'infondatezza del Controparte_3
ricorso, chiedendone quindi il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è infondata e, pertanto, il ricorso non può essere accolto.
Il presente giudizio ha ad oggetto il licenziamento senza preavviso intimato al lavoratore con provvedimento prot. 2556/RI del 25.07.2024 Parte_1
notificato a mezzo pec il 29.07.2024, a cagione del deposito delle motivazioni della sentenza del Tribunale di Firenze, II sez. pen, n. 5992/2022, con la quale si condannava lo stesso, per reati di violenza sessuale, ad anni 5 e mesi 6 di reclusione nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Orbene, lamenta il ricorrente, in primo luogo, il comportamento illegittimo della convenuta laddove, applicando tale sanzione successivamente alla già avvenuta irrogazione di un primo licenziamento poi dichiarato illegittimo dal Tribunale di
Taranto, avrebbe violato il principio del ne bis in idem disciplinare.
Deve a tal proposito premettersi che per costante giurisprudenza di legittimità, affermatasi sin da Cass., sez. lav., 6 marzo 2008. n. 6055 (che per prima ha modificato il precedente orientamento sul punto) “il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo;
sicché entrambi gli atti di recesso sono in sè astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente”.
(così anche Cass., sez. lav., 20 gennaio 2011, n. 1244)
Successivamente, come evidenziato da parte ricorrente, la Suprema Corte ha specificato che “occorre che si tratti di un motivo non solo diverso da quello posto a fondamento del primo licenziamento, ma anche sopravvenuto, nel senso di non noto in precedenza al datore di lavoro” in quanto, condivisibilmente, ha ritenuto che se il datore “indica a fondamento del recesso una specifica ragione giustificatrice, rinuncia implicitamente a far valere altre ragioni giustificatrici a lui note che parimenti potrebbero, in astratto, esser poste a fondamento del recesso e non può successivamente intimare un secondo licenziamento fondato su una di tali diverse ragioni, ove anche con efficacia sospensivamente condizionata alla declaratoria di illegittimità del primo licenziamento”(cfr. Cass. sentenza n. 106 del 04 gennaio 2013;
e nello stesso senso Cass. Nr. 19089/2018).
E tanto nel dichiarato intento di evitare le cd “contestazioni a catena”, rinvenibili in un frazionamento non giustificato delle contestazioni da muovere al lavoratore a fronte di un comportamento che, seppur plurimo e ripetutosi nel tempo, era comunque già ben noto e conosciuto al datore.
Nello stesso solco si è posta anche la giurisprudenza di legittimità più recente, pur richiamata da parte ricorrente, con la sentenza nr. 25901/2021 a mente della quale è stato escluso che due procedimenti disciplinari abbiano riguardo ad illeciti differenti quando “il nucleo della condotta, in cui si esprime l'offensività a base delle due ipotesi, sia il medesimo e consista nel comportamento denigratorio verso i superiori.
Non vi e' quindi dubbio che la condotta perseguita, riguardando i medesimi comportamenti denigratori, sia sempre la stessa e che pertanto il secondo licenziamento non possa dirsi riguardare un diverso fatto”. Orbene, ritiene questo giudicante che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, proprio dall'applicazione delle coordinate ermeneutiche fornite dalla
Suprema Corte, sia possibile ritenere insussistente nel caso in esame il bis in idem disciplinare.
Ed invero, analizzando le fattispecie concrete poste alla base dei giudizi su menzionati ed il percorso logico argomentativo seguito dal Supremo Consesso, risulta di chiara evidenza che si tratti di ipotesi in cui un unico comportamento tenuto dal lavoratore – ovvero più comportamenti tenuti a distanza di poco tempo – e conosciuti dal datore di lavoro siano stati da questi valutati “doppiamente” e, dunque, in modo progressivo rispetto ad un unico momento genetico di un determinato fatto.
Fatto che, in tutte le ipotesi suddette, è stato rappresentato da un comportamento umano, di cui vi era prova della conoscenza da parte del datore di lavoro già al momento della contestazione del primo licenziamento.
Tale circostanza si riscontra anche nella sentenza della Corte d'Appello di Milano nr
1243/2021, pur citata da parte ricorrente, ove, addirittura, il collegio, a seguito della lettura e della comparazione tra la prima contestazione disciplinare e la seconda, ha statuito che “Ciò premesso, tenuto conto del tenore delle due contestazioni , ritiene il collegio che , contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante , nel licenziamento del 2018, aveva già contestato a non solo richieste Controparte_4 Parte_2
eccessive ed abnormi di rimborsi per spese mediche ma anche di aver fatto risultare un esborso senza che lui e la sua compagna si fossero sottoposti ai relativi trattamenti
e di aver esposto esborsi non effettivi. Ed infatti già nella contestazione del 2018 la società aveva già evidenziato una serie di elementi che inducevano a dubitare della effettività delle cure per le quali erano stati chiesti il rimborso”.
Inoltre, condividendo l'assunto del Tribunale di primo grado la Corte ha evidenziato che “Il secondo licenziamento si fonda sulle risultanze delle indagini preliminari svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, indagini scaturite dalla denuncia presentata dalla società opponente poco dopo il primo licenziamento disciplinare. Dal tenore della prima contestazione è peraltro evidente che la società opponente fosse già all'epoca consapevole della possibile rilevanza penale di dette condotte, avanzando sospetti non solo circa l'effettiva necessità dei trattamenti, ma anche sul fatto che gli stessi fossero stati effettivamente posti in essere”.
Al contrario, in netta distinzione rispetto a tali ipotesi, nel caso in esame risulta che, seppur a fronte della notifica del medesimo dispositivo di sentenza, parte convenuta abbia dapprima licenziato il ricorrente a cagione dell'intervenuta condanna all'interdizione perpetua e, poi, avviato e sospeso il secondo procedimento disciplinare per il comportamento ivi contestato, riavviandolo solo allorquando ha ottenuto le motivazioni della sentenza penale.
Quindi il primo licenziamento è stato irrogato sulla base di un dato oggettivo, così come tipizzato dall'art. 43 CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 che prevede quale specifica e puntuale ipotesi sanzionatoria l'aver riportato una condanna, anche non definitiva, da cui derivi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Dunque, non si tratta di “fatto” inteso come comportamento umano ma di un evento predeterminato verificatosi, come chiarito puntualmente da Cass. Civ. Sent. N. 3698 del 17/02/2010 laddove ha specificato che “l'amministrazione, in presenza di una sentenza penale di condanna con pena accessoria interdittiva, non può fare altro che disporre la cessazione dal servizio con un provvedimento che non ha carattere nè costitutivo, nè discrezionale, venendo in rilievo bensì un atto vincolato, dichiarativo di uno status conseguente al giudizio penale definitivo nei confronti del dipendente”.
In tale pronuncia, ove per vero si analizzava il caso di una sentenza di condanna definitiva all'interdizione perpetua dai pubblici uffici emessa però al di fuori di ipotesi tipizzate dal ccnl di riferimento, la Corte ha concluso affermando che “Trattandosi infatti di un effetto automaticamente conseguente alla pena accessoria che scaturisce dalla condanna penale, non suscettibile di autonoma valutazione da parte della amministrazione, si è in sostanza “fuori” dall'ambito delle sanzioni e delle procedure disciplinari vere e proprie (cfr. sul punto Cass. 16153/2009 cit.), per cui è inapplicabile nella fattispecie la previsione del contratto collettivo che, nel detto ambito, richiede il “previo procedimento disciplinare”. Tale pronuncia, sebbene resa in un caso parzialmente diverso, si lascia apprezzare per aver puntualmente dato conto del fatto che laddove vi siano espresse previsioni normative che prevedano come conseguenza del verificarsi di certi eventi la sanzione espulsiva, si è del tutto al di fuori di valutazioni discrezionali di comportamenti, rimanendo l'amministrazione vincolata all'azione predeterminata dalla norma (salvo poi valutarne la proporzionalità).
Diversamente, il “fatto” posto alla base del secondo licenziamento risulta essere un comportamento umano, da vagliare e valutare alla stregua di altri parametri, ovvero quelli contenuti nella motivazione della sentenza penale e nel relativo impianto probatorio.
Quindi, in sostanza, può dirsi che nel caso di specie venga in rilievo la distinzione tra un fatto/sentenza e un fatto/comportamento, o meglio ancora, tra un evento tipizzato dal CCNL ed un comportamento umano discrezionalmente valutabile.
Comportamento che, peraltro, risulta pacificamente non conosciuto o conoscibile dal datore di lavoro all'epoca della irrogazione del primo licenziamento (circostanza peraltro neppure contestata da parte ricorrente), e dunque sopravvenuto ad esso, atteso che le motivazioni della sentenza penale sono state inoltrate all'amministrazione solo in data 5 marzo 2024 (cfr. all. nr 9 alla memoria di costituzione).
Soccorre questa ricostruzione anche la sentenza del Tribunale di Taranto, Sez, Lav.,
n. 1602/2024 laddove è stato affermato che “ l'amministrazione convenuta, oltre ad avere omesso ogni valutazione di adeguatezza e proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata, ha omesso altresì di acquisire nel procedimento disciplinare, così come di produrre in giudizio, ogni ulteriore documentazione relativa al processo penale a carico del ricorrente, ivi compresa la motivazione della sentenza (di cui ha acquisito e prodotto il solo dispositivo), benché depositata già in data 20.3.2023, ovvero prima della irrogazione del licenziamento, come si evince dall'atto di appello depositato dal ricorrente in data 27.4.2023 e versato in atti.” (….) L'amministrazione convenuta, pertanto, ha applicato la sanzione espulsiva quale diretta e immediata conseguenza della condanna penale (come detto non definitiva) con interdizione dai pubblici uffici riportata dal dipendente, riservando la valutazione in concreto della gravità dei fatti dallo stesso commessi a un distinto procedimento disciplinare, contestualmente avviato e sospeso”. (…) Ebbene, siffatto modus operandi dell'amministrazione convenuta, sia pure di per sé legittimo, non consente tuttavia di formulare, nell'ambito della presente controversia, il prescritto giudizio di congruità della sanzione espulsiva, la quale non può d'altra parte, per le ragioni già evidenziate, giustificarsi in relazione alla mera tipizzazione della fattispecie ad opera della contrattazione collettiva”.
Ciò che si evince dal tenore letterale delle considerazioni del giudice del primo licenziamento è che i fatti/comportamento che avevano originato il secondo procedimento disciplinare non erano conosciuti al datore al momento della prima contestazione, e che in alcun modo siano entrati a far parte di quel giudizio, tanto che concludeva per l'accoglimento dell'impugnativa del licenziamento per non aver potuto effettuare un giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata.
Infine, in modo puntuale la Cassazione, con sentenza del 2018 nr 27567, ha statuito che: “L'avvenuta irrogazione al dipendente di una sanzione conservativa per condotte di rilevanza penale esclude che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per i medesimi fatti, possa essere intimato il licenziamento disciplinare, non essendo consentito (in linea con quanto affermato dalla Corte EDU, sentenza 4 marzo 2014, GR ST ed altri
contro
Italia, che ha affermato la portata generale, estesa a tutti i rami del diritto, del principio del divieto di “ne bis in idem”), per il principio di consunzione del potere disciplinare, che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica” (Cass. n. 22388 del 2014; Cass. n. 17912 del 2016; Cass.
24752 del 2017). In particolare, si è sostenuto come, in forza del generale principio del ne bis in idem, comune a tutti i rami del diritto, il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere, ormai consumato. Il relativo giudizio presuppone necessariamente un raffronto fra gli elementi di fatto e le circostanze di tempo, di luogo e di persona che hanno dato luogo alle contestazioni disciplinari. Solo quando vi sia corrispondenza tra tutti detti elementi sussiste
l'identità del fatto che integra la preclusione connessa con il principio del ne bis in idem. (Cass. n. 23841 del 2012). Difatti, ai fini del ne bis in idem occorre avere riguardo al criterio della identità sostanziale dei fatti oggetto dei diversi procedimenti instaurati, indipendentemente cioè dalla diversa qualificazione attribuita ai fatti stessi dall'organo giudiziario che li ha valutati (Cass. n. 23388 del 2014 e precedenti ivi richiamati).Nel caso di specie, la Corte territoriale, con argomentazioni logiche e coerenti, ha rilevato come la sanzione conservativa ed il licenziamento fossero stati intimati sulla base degli stessi fatti, sottolineando come il riferimento, nella seconda contestazione, alla sopraggiunta condanna penale per il delitto di peculato non valesse a mutare i termini della questione. Il licenziamento, infatti, non era stato intimato a causa della condanna penale ma in ragione della condotta di appropriazione delle somme dei due bonifici, coincidente con quella descritta nella prima lettera di contestazione e già nota, quindi, a parte datoriale. Quest'ultimo ne aveva, fin dall'inizio, rimarcato la rilevanza penale (che sottende l'elemento soggettivo doloso) ed aveva presentato denuncia all'autorità giudiziaria;
in tale contesto, la condanna penale non poteva costituire un elemento nuovo, suscettibile di autonomo rilievo disciplinare, quanto piuttosto la veste penalistica della medesima condotta.”
Facendo applicazione di tali precise indicazioni circa la verifica della sussistenza cumulativa di tutti gli elementi “di fatto e le circostanze di tempo, di luogo e di persona che hanno dato luogo alle contestazioni disciplinari” al fine di ritenere sussistente un medesimo fatto, sub specie identità sostanziale tra due fatti, nel caso in esame tale operazione non può che concludersi negativamente.
Vieppiù laddove si evidenzia, ancora una volta, per un verso il ruolo centrale rivestito dalla “medesima condotta”, e per latro verso che la sentenza penale risulti fatto sopravvenuto idoneo a giustificare un autonomo e diverso licenziamento se posta a base di fatti/ comportamenti nuovi.
In conclusione, trattandosi di sanzione irrogata sul presupposto di un fatto e motivo diverso, nuovo e sopravvenuto rispetto a quello contestato nel primo licenziamento,
l'eccezione risulta infondata.
In secondo luogo, è necessario dirigere l'accertamento giudiziale sulla fondatezza degli addebiti posti alla base del licenziamento senza preavviso irrogato ai sensi degli artt
55-bis comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e 42 e 43 CCNL Comparto Funzioni Centrali
2019-2021.
Nella nota Prot. 2556/RI del 25 luglio 2024, notificata al ricorrente a mezzo pec il Contro 29.07.2024, la in sostanza ha rappresentato di aver ritenuto, a seguito della lettura delle motivazioni della sentenza, i fatti penalmente rilevanti (così come emergenti dal complesso probatorio richiamato nella medesima sentenza) di gravità tale da provocare una irreparabile compromissione del rapporto di fiducia intercorrente tra l'amministrazione e il lavoratore, legittimante l'applicabilità della sanzione espulsiva.
Invero ha richiamato l'art 43 ccnl di riferimento (2019-2021) laddove prevede al comma 9, nr 2 lett. d), che “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica senza preavviso per commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”.
In particolare la convenuta, dapprima con nota prot. 508/RI del 17.02.2023, successivamente con nota Prot. 1417/RI del 22.04.2024 ed infine con nota prot.
2556/RI del 25.07.2024 ha ritenuto “per quanto sopra, di contestare al sig. Parte_1
, a fini disciplinari, i comportamenti ed i fatti di cui alla sentenza n.
[...]
5992/2022 ed in particolare l'aver compiuto atti aventi valenza sessuale nei confronti dell'allora undicenne – figlia della propria compagna CP_6 CP_7
(dunque dipendente dell e sua collega di lavoro) – in diverse occasioni: CP_1 nella notte fra il 9 ed il 10 maggio 2019, in casa della sig.ra entrava nella CP_7
stanza della minore e “con gesto subdolo e repentino” – secondo CP_6
quanto rilevabile dall'imputazione penale ed emerso nel corso del giudizio dibattimentale – si avvicinava al suo letto, scostandole le coperte e toccandole le labbra;
nella notte fra il 10 e l'11 maggio 2019, in due successive occasioni, nuovamente si introduceva nella stanza dove dormiva la minore e, nella prima CP_6
scostava le coperte della piccola, mentre nella seconda le alzava la maglietta rimanendo a fissarla, per poi allontanarsi repentinamente nel momento in cui la bambina si era accorta di quanto stesse accadendo;
”
Dunque, nel caso de quo, i fatti oggetto di licenziamento sono proprio quelli cui fa riferimento la sentenza penale, tanto che l'amministrazione ha ritenuto di poter concludere il procedimento disciplinare sulla base degli elementi raccolti dall'autorità giudiziaria, ed in particolare: le dichiarazioni dibattimentali dei testimoni, i messaggi audio (trascritti debitamente) intercorsi tra la minore ed una sua amica nell'immediatezza dei fatti, la registrazione di una conversazione tra presenti (ovvero la mamma della minore e l'odierno ricorrente) ed infine le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio dalla minore . CP_6
Di contro, la difesa di parte ricorrente lamenta, in primo luogo, l'avvenuta riapertura e conclusione del procedimento disciplinare in assenza dell'acquisizione del compendio probatorio penale da parte del datore di lavoro, nonché il fatto che questi si sia appiattito sulla ricostruzione, asseritamente parziale, contenuta in una sentenza del
Tribunale Penale di Firenze non definitiva.
Giova rammentare, in ordine all'utilizzabilità delle risultanze del procedimento penale, come la giurisprudenza di legittimità abbia a più riprese chiarito che il giudice civile può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti del proprio convincimento le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale ambito (cfr. Cass., sentenza del 27.4.2010, n. 10055;
Cassazione civile, sentenza del 17.06.2013 n. 15112; Cass. n. 6347/2006; Cass. 2409/2005; Cass. 22020/2007; Cass. 22200/2010; Cass. 2186/2013; Cass.
15673/2013), e sottoponendoli al proprio vaglio critico mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile.
Ne consegue che il giudice civile ha la possibilità di valutare le risultanze probatorie assunte in altra sede e che, in ogni caso, queste devono essere autonomamente vagliate nell'ambito del giudizio civile (sul punto cfr. Cassazione civile, sentenza del
17.06.2013 n. 15112; Cassazione civile, sentenza 29.12.2009 n. 27494; Cassazione civile, sentenza 25.03.2005 n. 6478).
Ed infatti, è stato a più riprese affermato che “ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto, né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine all'idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo del recesso” (cfr. Cass. civ. n. 27810 del 2013 e n. 37 del 2011).
Peraltro, proprio con riferimento al principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, sancito dall'art. 27, secondo comma, Cost., 5.1. secondo la giurisprudenza ormai consolidata “il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva di cui all'art. 27, comma 2° Cost. concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può applicarsi in via analogica o estensiva all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento che possa altresì integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna” (tra le tante Cass. civ. sez. lav. n. 20602 del 2014; n. 13955 del 2014).
Ne consegue che l'operatività del principio di non colpevolezza va limitata all'ambito del processo penale, mentre non esplica alcun rilievo decisivo nell'ambito del procedimento civile teso ad accertare la sussistenza della giusta causa di licenziamento che pertanto, può essere irrogato senza necessità di attendere l'emissione di una sentenza di condanna definitiva.
Tale possibilità emerge in modo evidente dalla disciplina contenuta nell'art. 55 ter d.lgs
165/2001 che disciplina gli effetti del giudicato penale sopravvenuto in contrasto con la decisione assunta in sede disciplinare, confermando che il procedimento disciplinare può essere concluso senza attendere l'esito definitivo del processo penale (cfr
Cassazione civile, sez. lav., 13/05/2019, n. 12662).
Il giudice del lavoro dovrà quindi procedere ad una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto ad integrare gli estremi della giusta causa, e quindi quei profili soggettivi ed oggettivi quali elementi costitutivi dell'illecito disciplinare posto alla base dell'atto di recesso (anche se astrattamente costituenti fatti di reato).
In tale contesto la sentenza penale di condanna non definitiva, quale prova atipica, può essere di per sé idonea a fondare la legittimità del licenziamento, in quanto può offrire elementi di giudizio sufficienti a provare l'intervenuta compromissione del vincolo fiduciario.
Pur mancando, infatti, nell'ordinamento civilistico una norma generale, che legittimi espressamente l'ammissibilità delle prove atipiche, tuttavia, da anni, in ragione della mancanza di una norma di chiusura ed altresì dell'affermazione del diritto alla prova e del correlativo principio del libero convincimento del giudice ex art. 116 cpc, la consolidata ed unanime giurisprudenza esclude che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa e ritiene, quindi, ammissibili le prove atipiche.
Così come, allo stesso modo, è stata considerata anche la sentenza penale di assoluzione per non aver commesso il fatto, qualificabile come prova atipica dell'insussistenza dell'addebito disciplinare (Cassazione Lavoro, n. 26042/2023) e anche quella di assoluzione con la formula 'perché il fatto non sussiste', la quale non determina automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare, in quanto quest'ultimo può essere riaperto per una nuova valutazione dei fatti alla luce del diritto del lavoro (Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16934 Anno 2025). Pertanto, “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative alla ammissione e alla assunzione della prova” (cfr. Cass. civ. sent. n. 10825 del 2016; n. 13229 del 2015; n. 840 del 2015).
Quanto detto ha trovato conferma anche nei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. sez. Lav. 4 novembre 2022 n. 32611) che ha così avuto modo di ribadire l'utilizzabilità dell'ordinanza cautelare del g.i.p. (seppur atipica nel processo civile) nella formazione del convincimento del giudice civile, in quanto documento reputato come fonte di cognizione di dati fattuali dotati di un elevato grado di oggettività come da esso risultanti.
In particolare, proprio in caso analogo al presente, in cui la Corte Territoriale aveva valutato l'ordinanza e gli elementi probatori per come in essa richiamati, il Supremo
Consesso ha statuito che “ La Corte territoriale non ha valorizzato l'ordinanza cautelare del GIP nei suoi effetti propri di provvedimento giudiziale, ma soltanto come documento ricognitivo di determinate risultanze istruttorie (video riprese;
servizi di pedinamento;
dati rilevati dai badge) su cui poi si è sviluppato il ragionamento istruttorio in questa sede civile. Non vi è stata quindi alcuna violazione sulle norme che regolano l'efficacia nei giudizi disciplinari o civili del giudicato penale, perché non di ciò si è trattato, quanto dell'utilizzazione, nella formazione del convincimento, di quel documento come fonte di cognizione delle emergenze istruttorie quali (e come) da esso risultanti. È del resto noto che nel processo civile vige un principio di valutabilità delle prove documentali c.d. atipiche (Cass. 10 Corte di Cassazione - copia non ufficiale 4 di 6 novembre 2020, n. 25162; Cass., S.U., 23 giugno 2010, n. 15169, purché non illecite (Cass. 5 maggio 2020, n. 8459), sicché del tutto ritualmente la
Corte d'Appello ha fatto leva su quegli elementi istruttori, quali da essa desunti attraverso la mediazione dell'ordinanza resa in sede penale. Nel caso di specie è poi evidente che la Corte distrettuale ha valorizzato i predetti elementi nel loro convergere univoco verso la fondatezza dell'accertamento disciplinare, il che costituisce esercizio della formazione del convincimento di merito, trattandosi di dati plausibilmente ritenuti significativi, trattandosi di riscontri di una certa oggettività (video riprese/relazioni sui pedinamenti/dati dei badge)”.
Appare condivisibilmente acclarato che il giudice, quindi, può fondare il proprio convincimento anche sulla scorta di una pronuncia giurisdizionale, non dotata di efficacia di giudicato, quale prova atipica, anche senza che sia stato acquisito il compendio probatorio nella stessa richiamato.
Pertanto, il Giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, senza essere tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale ed esaminarne il contenuto, qualora per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza.
Vieppiù ove si consideri che trattasi di un provvedimento giurisdizionale, emesso a conclusione di un iter procedurale di formazione delle prove ove viene garantito per legge il pieno contraddittorio tra le parti, e dunque, contrariamente a quanto adombrato a più riprese da parte ricorrente, assolutamente non parziale.
Del resto, anche la stessa Amministrazione, che non è tenuta a svolgere una propria istruttoria autonoma, è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale
(incluse le indagini preliminari e le intercettazioni) e di ritenerli sufficienti a fondare una contestazione disciplinare, senza bisogno di ulteriori indagini. Gli elementi emersi in sede penale possono costituire piena prova dei fatti addebitati, spostando sul lavoratore l'onere di dedurre e provare circostanze che possano confutare tali fatti.
Pertanto, del tutto legittima risulta la riattivazione del procedimento disciplinare avvenuta il 22.4.2024 (cfr all. nr 11 alla memoria di costituzione) perché nel caso di procedimento disciplinare sospeso in attesa del giudizio penale, non è richiesto al datore di lavoro, ai fini della riattivazione del procedimento disciplinare, di attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale, potendo il datore riattivarlo ai sensi dell'art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001 in caso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento disciplinare, incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo.
Nel caso de quo risulta pacifico che la riattivazione del procedimento è stata evidentemente effettuata a seguito degli elementi di novità sopravvenuti, consistiti nell' acquisizione delle motivazioni della sentenza penale di condanna.
Ciò premesso, sulla base degli elementi acquisiti in atti, ed in particolare della sentenza penale quale prova atipica ed elemento ricognitivo delle prove ammesse nel processo penale, il Tribunale ritiene di poter condividere le valutazioni espresse dal Giudice penale in merito alla sussistenza dei fatti contestati al lavoratore e, dunque, al raggiungimento della prova dell'avvenuta commissione da parte del ricorrente di fatti di reato di particolare gravità, ancorché nell'ambito extralavorativo.
Va rilevato, preliminarmente, che, come afferma la Suprema Corte "in tema di licenziamento, l' Art. 5 della Legge n° 604/66 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il Giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte" (Cass. Civ. Sez. Lav. 29.03.2018 n° 7830).
Quindi, per rilevare, il fatto deve costituire inadempimento disciplinarmente rilevante, ed essere astrattamente punibile con il licenziamento, ed inoltre, deve essere provato dal datore di lavoro.
Orbene, il datore di lavoro sul quale grava l'onere di dimostrare i fatti giustificativi del recesso, ha tempestivamente prodotto nel presente giudizio, a sostegno della propria determinazione, la sentenza penale con le motivazioni, sui quali ha fondato la propria decisione espulsiva.
Il ricorrente, dal canto suo, ha mosso specifiche contestazioni alla dettagliata ricostruzione in sede penale di tali comportamenti addebitatigli, ritenendo sostanzialmente le prove raccolte e ritenute decisive (ovvero files audio inoltrati dalla minore alla sua amica, dichiarazioni testimoniali, registrazioni di conversazioni tra presenti e dichiarazioni della vittima) non solo non sufficienti a fondare la responsabilità penale ma anche assoggettabili ad una diversa interpretazione rispetto a quella fornita dal giudice penale.
Inoltre, ha insistito per la carenza di attendibilità della minore basando tale assunto sulla relazione a firma della dott.ssa ctu in sede di incidente probatorio, Per_1
nella quale aveva dichiarato che la personalità di era caratterizzata da CP_6
“suggestionabilità interrogativa”.
Orbene, alla luce di tutti gli elementi compendiati in atti, ritiene il Tribunale che i fatti oggetto della contestazione disciplinare non solo siano sufficientemente provati nella loro materialità, ma altresì di gravità tale da condurre questo Tribunale a concordare con la valutazione datoriale di sussistenza della giusta causa.
La condotta tenuta dal e dettagliatamente descritta nella sentenza penale di Parte_1
condanna emessa dal Tribunale di Firenze integra, dunque, anche gli elementi costitutivi dell'illecito disciplinare posto alla base dell'atto di recesso, in quanto particolarmente grave ed idonea a ledere in modo irrimediabile il vincolo fiduciario.
Né alcun elemento di segno contrario può essere desunto dall'esame della documentazione depositata dal ricorrente, compreso l'atto di appello penale, valorizzata dalla sua difesa.
Ciò in quanto, nonostante le diffuse e talvolta inopportune critiche di parte ricorrente circa la completezza e l'imparzialità della decisione, il solido impianto accusatorio emergente non lascia residuare dubbio alcuno neppure alla luce dell'autonoma valutazione esperibile dal giudice civile, proprio in ragione del fatto che questo si fondi per larga parte su materie oggettivo e di difficile confutazione (files e registrazioni) oltre che su dichiarazioni, prima fra tutte quelle di terzi, del tutto scevre da qualsiasi rilievo di inattendibilità.
Neppure l'atto di appello, richiamato e riportato nella sua interezza per consentire al giudicante di valutare la posizione della difesa, se per un verso colma quella asserita assenza di valutazione delle prove a difesa contestata al Tribunale di Firenze e dedotta dal ricorrente, per altro verso è idoneo a confutare tali conclusioni, per i motivi che di seguito si vanno a specificare.
Innanzitutto, il Tribunale Penale nella sentenza in parola dopo aver dato conto di tutte le prove acquisite in dibattimento, ha anche precisato che: non era stato effettuato l'esame dell'imputato per assenza ingiustificata di quest'ultimo all'udienza a ciò dedicata;
che il ricorrente aveva rinunciato all'esame della dott.ssa così Per_1
come all'escussione della dott.ssa depositando però la sua relazione;
che il Per_2
ricorrente aveva prodotto copia dei messaggi scambiati tra questi e la in data 2 CP_7
e 3 aprile 2019, dunque più di un mese prima del fatto;
che non erano state ammesse le sit della minore antecedenti all'incidente probatorio;
che era stato sentito il teste dott.ssa , di cui però non si acquisiva la relazione;
che erano state rese Tes_1
dichiarazioni spontanee dell'imputato.
Deve sul punto rilevarsi, che sebbene nessuno degli atti del processo penale sia stato interamente prodotto nel presente giudizio, il Tribunale nel condurre la sua autonoma valutazione dei fatti prende le mosse dalla lettura delle trascrizioni dei files audio inviati da alla propria amica ed il cui contenuto non è stato CP_6 Testimone_2
contestato da parte ricorrente, così come delle registrazioni della conversazione tra la ed il ricorrente e delle dichiarazioni dei testi, che non sono state contestati nella CP_7
loro letteralità da parte ricorrente, e dunque, risultano pacifici.
Invero, già dalla lettura dei messaggi vocali inviati la mattina dell'11 maggio da CP_6
all' amica in un impeto dovuto alla necessità di sfogarsi, il fatto Testimone_2
materiale si connota nei suoi elementi decisivi, evidenziando come il ricorrente durante la notte tra il 9 e 10 maggio era entrato nella camera della minore sfiorandole le labbra con qualcosa (che la stessa ha in un primo momento ricondotto al pene, sebbene poi abbia precisato di non esserne mai stata sicura) e che la notte dopo, rientrando nella stanza per ben due volte, aveva dapprima alzato le coperte e successivamente le aveva alzato la maglietta mentre la minore era senza reggiseno. La minore, chiaramente sconvolta paventa la possibilità che l'uomo sia un “pedofilo” ricordando di aver notato uno sguardo fisso su di lei, da “maniaco”.
Orbene, in modo del tutto convergente con queste prime rivelazioni del fatto, dalle quali traspare un atteggiamento turbato e spaventato di , e oggettivamente CP_6
cristallizzate in un supporto audio, risulta la registrazione della conversazione intercorsa tra la ed il ricorrente subito dopo la rivelazione dei fatti da parte di CP_7
alla propria madre. CP_6
Invero, basti rilevare che la donna si è rivolta al ricorrente con atteggiamento si disperato ed alterato, ma senza specificare alcun fatto o contestare una specifica circostanza, affermando solo alla fine “ti devi augurare che non racconti niente CP_6
al padre” ottenendo come risposta immediata “non so che mi è preso, era la prima volta”.
Tali parole, non possono che assumere un unico e solo valore letterale e probatorio, quale ammissione di colpevolezza del ricorrente di aver tenuto un comportamento quantomeno inopportuno, anomalo, fuori dall'ordinario come invece poteva essere il mero controllo dei bambini o una semplice carezza, e denotano un animo travagliato, che ha percepito il disvalore della condotta posta in essere (non certo a questo punto con spirito paterno) tanto che il ricorrente, non appena viene nominata la bambina, non fa altro che ammettere sommessamente la condotta e la sua gravità, senza neppure provare a controbattere sul fatto che la minore avesse travisato una semplice carezza.
Il ricorrente, dunque, semplicemente si vergogna, e ammette le proprie responsabilità
e di sapere che i bambini “non si toccano” perché ne percepisce la riprovevolezza;
immediatamente si allontana dalla vita della donna e della sua famiglia senza mai addurre scusanti alcune.
Pertanto, di tali affermazioni e di tale condotta non risulta plausibile alcuna valida e logica spiegazione alternativa, che peraltro, risultano del tutto incoerenti rispetto alla spiegazione fornita dalla difesa del ricorrente.
A tale convergenza probatoria, si aggiungono anche le dichiarazioni rese dai vari testi escussi, non contestate nella loro veridicità ma piuttosto tacciate di irrilevanza. Tale rilevo, tuttavia, non risulta affatto fondato atteso che le varie dichiarazioni riportate in sentenza cristallizzano ancor di più i connotati della vicenda e avvalorano quanto già emerso dalle precedenti prove nella misura in cui emerge non solo il clima assolutamente disteso all'interno della famiglia, il rapporto del tutto normale tra il e la bambina, ma anche la fiducia che la mamma di ripone nell'uomo, Parte_1 CP_6
incrinata solo ed improvvisamente dal comportamento anomalo da questi tenuto poco tempo prima dei fatti per cui è causa.
La donna invero ha dichiarato di aver già notato, poco prima di Pasqua 2019, lo stesso comportamento, ovvero il ricorrente intento a stazionare davanti alla camera da letto dei figli, al buio, rivolto verso il letto di . CP_6
Il fatto l'aveva turbata così tanto da aver cambiato le proprie abitudini, cercando di non addormentarsi prima dell'uomo di modo da poterlo controllare, fino poi a confessare tale disagio ad un'amica, che, sentita come testimone, ha Testimone_3
confermato tale circostanza e anche la cautela della OR nel non aver pensato nell'immediatezza a possibili abusi, ma solo ad un comportamento anomalo.
La stessa difesa di parte ricorrente sottolinea che la donna “ha tracciato un quadro più che positivo della personalità e della sessualità del Sig. circostanza che Persona_3
corrobora l'assenza di qualsiasi intento calunnioso o mistificatorio della donna, che, nonostante i fatti accaduti, ammette il bel rapporto che il aveva con i suoi Parte_1
figli e la sua personalità mite.
Tutti gli ulteriori testi hanno corroborato questo clima sereno tra la mamma ed il ricorrente, e tra questi e , tanto che l'unico momento di disappunto era sorto solo CP_6
a seguito di quel comportamento tenuto poco prima di Pasqua.
Circostanza ulteriormente corroborata dal fatto che è emerso che la sera del 9 maggio, prima del primo episodio contestato, erano stati proprio la minore ed il suo fratellino a chiedere che l'uomo dormisse in casa con loro, e che conforta definitivamente come la minore fino a quella sera vivesse in modo sereno la presenza dell'uomo in casa anche di notte. Peraltro, lo stesso ricorrente in sede di dichiarazioni spontanee ha ammesso di essere entrato in camera della bambina nella notte tra il 10 e l'11 maggio e di averla accarezzata sul viso. Tale dato storico appresenta, dunque, il fulcro incontestato della condotta del che, tuttavia, pone l'accento sulla mancanza di sessualità di Parte_1
quell'unico gesto (sebbene poi in contestazione ve ne siano ben tre) e sulla mancanza di attendibilità della minore rispetto a come ha ricostruito tale episodio.
Da questo angolo di visuale, i problemi personali del ricorrente e, più in generale, lo stato confusionale in cui versava in quel periodo, più che una scriminante sembrano essere l'occasione che ha generato i comportamenti contestati, perché, per sua stessa ammissione, il ha riferito che da quando la propria mamma era morta sentiva Parte_1
l'esigenza di recarsi nella stanza dei bambini.
Orbene, la scansione cronologica degli eventi così come offerta dalla lettura incrociata di tali elementi, il forte valore probatorio degli stessi in quanto oggettivi ed incontrovertibili, nonché la loro coerenza intrinseca ed estrinseca, già di per sé conducono il Giudice a ritenere provata nel presente giudizio la condotta contestata al e, ad ogni modo offrono anche un quadro chiaro ed incontrovertibile Parte_1
dell'atteggiamento della bambina e di come la stessa abbia dapprima subito e poi interiorizzato tali scioccanti avvenimenti.
Invero, nonostante la profusa difesa del ricorrente in ordine alla mancata acquisizione al dibattimento penale delle sit rese da nell'immediatezza dei fatti, dalle quali CP_6
sarebbe stato rinvenibile un contrasto con le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio, deve rilevarsi come in atti non sia stata depositata una copia integrale delle stesse, ma solo alcune trascrizioni parziali rinvenibili negli scritti di parte ricorrente, così da non consentire al giudicante una valutazione globale e integrale dell'accertamento ivi svolto.
Ne consegue, per un verso, che tutte le dichiarazioni non riportate da parte ricorrente come fonte di contrasto devono ritenersi non contestate tra le parti, e che, per altro verso, l'accertamento giudiziale della eventuale contraddittorietà (rectius attendibilità della minore) verrà effettuato sulla base di quanto complessivamente riportato nella stessa sentenza, e negli scritti difensivi delle parti in causa.
Ciò premesso, deve rilevarsi come parte ricorrente affermi che “una simile contraddittorietà, che, appunto, genera contrasto fra le varie deposizioni succedutesi nel tempo, non può che dipendere dalle condizioni psicologiche in cui versava e CP_6
che non le hanno consentito (e probabilmente non le consentono tuttora) di distinguere fatti realmente accaduti da ciò che è frutto della sua immaginazione.”
Sostanzialmente parte ricorrente fa derivare la totale inattendibilità di quanto riferito dalla minore in sede di incidente probatorio, non solo dalla sussistenza di alcune contraddizioni con le sit originariamente rese alla pg nell'immediatezza dei fatti, ma anche da quanto rilevato dalla CTU dott.ssa in ordine alla Per_1
“suggestionabilità interrogativa” della minore.
Quanto alle prime ritiene il giudicante che alcuna contraddizione palese ed insanabile sia rinvenibile nel raffronto tra le dichiarazioni.
Invero, a ben vedere, lo stesso ricorrente evidenzia in concreto una sola ed unica circostanza discorde, riferendosi al fatto che in prima battuta aveva dichiarato di CP_6
essere stata toccata sulle labbra dal pene del ricorrente, per poi dichiarare in sede di incidente probatorio di non aver mai saputo bene con cosa l'avesse toccata.
Tuttavia, appare dirimente osservare come la minore, in modo lineare e del tutto comprensibile, ha in effetti chiarito che aveva solo desunto di essere stata toccata con il pene tanto da ritrattare tale aspetto nella prima occasione utile.
Tanto ben si concilia con l'evoluzione dei fatti e dello stato d'animo di , per come CP_6
chiarito dalla mamma e dalla stessa bambina in sede di incidente probatorio, che candidamente afferma “non l'ho mai saputo” , e dunque ammettendo lo stato confusionale dovuto all'orario notturno e al successivo stato di turbamento e vergogna.
Vieppiù che ulteriori effettive contraddizioni non sono rinvenibili nelle dichiarazioni della minore, come pure risultano del tutto infondate e prive di alcun fondamento fattuale e giuridico le pur dedotte gravi anomalie nel comportamento e la vaghezza nella descrizione degli accadimenti. Quanto poi alla “suggestionabilità interrogativa” che secondo la dott.ssa Per_1
“fa, dunque, alterare la verità dei racconti a causa della notevole influenza esercitata sulla predetta p.o., dalle persone a lei vicine e dal contesto circostante” deve rilevarsi innanzitutto che questa è un concetto diverso da credibilità e attendibilità del teste, che laddove manchino minano la stessa utilizzabilità del racconto, in quanto nulla ha a che fare con la asserita alterazione della realtà.
La stessa dott.ssa CRESCENTE dichiara che “in merito alla suggestionabilità, vale a dire la misura della vulnerabilità o l'attitudine di lasciarsi facilmente influenzare da fattori esterni, soprattutto sul piano emotivo, la prestazione di indica una CP_6
tendenza positiva. … accetta e conseguentemente incorpora le informazioni post CP_6
– evento all'interno dei ricordi della propria memoria, più di quanto fanno i bambini della stessa età” e poi “sotto pressione, sotto stress e con delle domande ben specifiche lei cede alla suggestione” (cfr. pag. 11 trascrizioni dell'udienza del 21.01.2020).”
Ad ogni modo, quand'anche si volesse ritenere che tale aspetto possa incidere sul piano della verità raccontata dalla minore, sul punto si condividono pienamente le considerazioni del Tribunale di Firenze che ha valorizzato dettagli molti importanti, quali: Invero ha avuto reazioni immediate rispetto al fatto e cristallizzate in plurimi CP_6
elementi probatori (messaggi all'amica, sit della mamma, sit fratello) che denotano un comportamento agitato ed imbarazzato, privo di qualsiasi volontà di “eliminare un nemico” e quando comunque non era stata influenzata da alcuna suggestione e men che mai da quella condizione di “sotto pressione, sotto stress e con delle domande ben specifiche lei cede alla suggestione”ritenuta dalla dott.ssa causa scatenate Per_1
della suggestionabilità.
Pertanto, ritiene il Tribunale, che il narrato di , nella sua evoluzione cronologica, CP_6
risulti del tutto attendibile e risulti scevro da qualsiasi deduzione in ordine alla sua utilizzabilità.
In ordine, infine, ai gesti compiuti dal ricorrente, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, questi risultano rientrare a pieno titolo nella nozione di “atti sessuali” di cui all'art. 609-bis c.p. così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, la giurisprudenza ha attribuito a tale formula un significato di sintesi, comprendente una vasta tipologia di condotte in precedenza sussumibili nel reato di congiunzione carnale o in quello degli atti di libidine.
Secondo il principio consolidato, in particolare, per stabilire ciò che può considerarsi atto sessuale non è sufficiente fare riferimento alle parti anatomiche aggredite, ma occorre tenere conto, con un approccio interpretativo di tipo sintetico, dell'intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva (cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 8968/2019, dep. 2020). Possono costituire una indebita intrusione fisica della sfera sessuale, pertanto, non solo i toccamenti delle zone genitali e quelli delle zone ritenute "erogene", ossia in grado di stimolare l'istinto sessuale secondo gli approdi conseguiti dalla scienza medica, psicologica ed antropologica-sociologica (Cass. pen., Sez. III, n. 37395/2004), ma anche il contatto con un distretto corporeo della vittima sessualmente indifferente, a condizione che la porzione del corpo che l'agente raggiunge sia connotata da valenza sessuale (Cass. pen., Sez. III, n. 38926/2018).
La durata del contatto, ai fini della configurabilità del reato, non assume particolare rilievo: è ritenuto atto sessuale pure un contatto corporeo fugace ed estemporaneo se pone in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale, che costituisce l'oggetto della tutela penale (Cass. pen., Sez. III, n. 7369/2006).
E' stato altresì statuito che il bacio sulla guancia, in quanto atto non direttamente indirizzato a zone chiaramente definibili come erogene, configura violenza sessuale, nella forma consumata e non tentata, allorquando, in base ad una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l'azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima (cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 6158/2020; Cass. pen., Sez. III, n. 43423/2019 in una fattispecie in cui è stato ritenuto atto sessuale il bacio sulla guancia di un professore ad una alunna, dopo aver provato a farlo sulla bocca)
Orbene alla luce delle più recenti indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità non può che rilevarsi come l'età minore di , il legame esistente con il CP_6
ricorrente quale membro della sua famiglia, le circostanze di tempo e luogo, ovvero di notte in camera della bambina e mentre la stessa non era cosciente, le zone interessate
(labbra e seno) non fanno residuare dubbio alcuna circa la valenza sessuale degli stessi.
Per tutto quanto su rappresentato del tutto influenti risultano gli elementi probatori dedotti da parte ricorrente nelle sue difese, per come riportati nell'atto di appello ivi trasfuso, perché isolatamente considerati e nella loro valutazione complessiva non solo sono inconferenti ma neppure scalfiscono il solido impianto probatorio. Trattasi, in particolare della “perizia disposta dal gip sulla minore , di 31 CP_6
pagine, a firma della dott.ssa (doc. n. 15), del manoscritto della Persona_4
stessa carla cagnina prodotto all'udienza del 12.10.2022, della relazione della dott.ssa
, consulente tecnico dell'imputato, depositata il 14.11.2022, dei messaggi Persona_5
whatsapp scambiati tra l'imputato e la sig.ra il 2 e 3 aprile 2019, CP_7
depositati anch'essi il 14.11.2022, della testimonianza resa dalla dott.ssa di Per_6
, delle dichiarazioni spontanee dell'imputato.” Tes_1
Deve rilavarsi che, anche in questo caso, tali atti non sono stati integralmente prodotti neppure nell' atto di appello che li riporta solo parzialmente, e che, ad ogni modo le doglianze di parte ricorrente non sono affatto condivisibili.
Invero, a fronte di tutte le considerazioni su svolte, lo scritto olografo di che CP_6
auspica il ritorno insieme dei genitori e i messaggi intercorsi tra il ricorrente e la madre della bambina più di un mese prima dei fatti, risultano per tabulas del tutto irrilevanti.
Quanto poi riferito dalla dott.ssa , per la quale i racconti di risultano Tes_1 CP_6
“frutto di fantasia”, anche se non per cattiveria verso l'odierno appellante, ma per il bisogno di affetto esclusivo e di attenzioni da parte di sua madre, “ostacolato” dalla relazione sentimentale del Sig. risulta del tutto smentito dalle circostanze Parte_1
fattuali su rappresentate, in uno alla parziale ammissione del di aver Persona_3
accarezzato sul viso la minore, tanto da ritenerle del tutto infondate e prive di qualsiasi fondamento psicologico e giuridico.
Allo stesso modo per le considerazioni della dott.ssa laddove ha Persona_7
affermato che la ragazza era “fin da piccola … particolarmente gelosa che ha sempre fatto i conti con il dividersi l'attenzione dei genitori rispetto al fratello gemello,
”, che ha molto sofferto della separazione, peraltro estremamente conflittuale, Per_8
intervenuta fra i suoi genitori quando aveva 6 anni e con un rapporto ambivalente con la madre che “da un lato, è colei che fornisce il nutrimento sul piano materiale dall'altro … viene rappresentata assente (dormiente) rispetto al soddisfacimento di bisogni di tipo emotivo”, di talché “la frustrazione generata nel legame con l'oggetto materno provoca nella minore un'aggressività molto intensa, distruttiva, connotata da tratti di onnipotenza” ed in cui il terzo è percepito come potenziale rivale
“nell'accaparrarsi le scarse attenzioni materne”.
Tale considerazioni risultano del tutto estranee ai fatti di causa e addebitati al ricorrente, ed in alcun modo sono idonee ad incidere significativamente sulla ricostruzione del fatto, tanto che il Tribunale condivide la conclusione del Tribunale di Firenze laddove ha ritenuto la deposizione della po completa e coerente.
Peraltro, la dott.ssa definisce nel 2020 il ricorrente “nuovo compagno Persona_7
della madre” quando la stessa, separata dal marito nel 2009, si era legata al ricorrente già da molti anni e senza che ci fosse mai stato un rapporto conflittuale.
Le emergenze probatorie appaiono difficilmente confutabili, tanto da aver determinato anche l'emissione della sentenza di condanna, per tutti i reati ascritti al Parte_1
I concorrenti elementi probatori acquisiti depongono univocamente nel senso di ritenere il responsabile dei fatti addebitati e di conseguenza deve rilevarsi Parte_1
che il datore di lavoro, titolare della potestà disciplinare nei confronti del dipendente, ha correttamente esercitato le sue prerogative nel momento in cui ha ritenuto caducato il rapporto fiduciario e ha inflitto la sanzione basandosi sulla valutazione della condotta tenuta dal dipendente così come risultante dalla sentenza penale.
Ebbene, le argomentazioni sopra svolte portano ad affermare, nella fattispecie concreta, l'esistenza di un fatto disciplinarmente rilevante, idoneo a sorreggere il provvedimento datoriale qui impugnato, che quindi risulta dotato anche della necessaria proporzionalità.
Acclarata la consumazione dei delitti di cui artt 609 bis, ult comma, 609 ter ult comma, nonché 56, 81 c.p. e artt 609 bsi e ter c.p., non v'è dubbio che la condotta del lavoratore sia, anche isolatamente considerata, di gravità tale da giustificare, non solo l'adozione di un provvedimento disciplinare nei suoi confronti, ma la decisione di irrogare la più grave delle sanzioni: il licenziamento disciplinare.
Le condotte poste in essere dal per come accertate, sono sicuramente lesive, Parte_1
in modo irreversibile, della fiducia che assisteva il rapporto lavorativo, non solo e non tanto perché integrano gravi reati, ma soprattutto per essere state poste in essere dal ricorrente all'interno di un ambiente familiare, abusando della propria posizione all'interno della stessa, che gli ha consentito di sorprendere la minore nella propria camera da letto mentre dormiva.
Certamente significativa ai fini della valutazione della gravità della condotta del lavoratore è, poi, la reiterazione delle condotte in un breve lasso temporale e la loro idoneità - pure valorizzata nella lettera di licenziamento disciplinare – a provocare non solo grave nocumento ad una minore ma anche alla società datrice di lavoro, rischiando di compromettere l'immagine di una amministrazione pubblica dedita, tra l'altro, alla repressione dei reati.
Ne consegue che, facendo proprio l'accertamento del “fatto contestato” avvenuto in sede penale, il Giudice lo ritiene sussistente, ai fini della giusta causa. Fatto costituente anche inadempimento ai doveri di lealtà, correttezza, affidabilità connessi con la funzione esercitata dal dipendente in quel contesto di tempo e di luogo.
Quanto alla proporzionalità tra fatto e sanzione, le stesse modalità (luogo, orario, durata dell'episodio, legame familiare, età della minore) accertate in sede penale, sono tali da ritenere assai grave la condotta contestata (trattasi di condotte tutte evidentemente dolose) e tale da far venir meno il vincolo fiduciario tra le parti.
La grave condotta extralavorativa promana senz'altro riflessi sulla funzionalità del rapporto stesso compromettendo le aspettative sul futuro puntuale adempimento della prestazione.
Sul puto Cass Civile Ord. Sez. L Num. 28368 Anno 2021 ha affermato “E' bene rammentare in proposito che la condotta illecita extralavorativa è , suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a • fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso, di talché tali condotte possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva ove siano presenti caratteri di gravità” (vedi Cass. 17/2/2015 n.3136, Cass. 19/1/2015 n.776, Cass.
30/1/2013 n.3168); La Cassazione ha anche ribadito che fatti estranei all'attività lavorativa possono essere così gravi da compromettere irrimediabilmente la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel proprio dipendente.
Nel caso specifico, i reati commessi sono stati considerati sintomatici di una personalità non compatibile con i valori etici e morali richiesti dal rapporto di lavoro, ledendo la
“figura morale” del lavoratore. La gravità oggettiva e soggettiva di tali atti è stata ritenuta sufficiente a giustificare il licenziamento. (cass 2025 nr Ordinanza di
Cassazione Civile Sez. L Num. 24100 Anno 2025) “anche se si tratta di reati commessi al di fuori dell'attività lavorativa, poiché è innegabile la compromissione dell'elemento fiduciario che connota fortemente il rapporto di lavoro, essendo fondatamente venuta meno nel datore di lavoro la fiducia che egli deve poter riporre nel suo dipendente, il quale invece si è reso responsabile di gravi fatti di negazione di valori etici e morali e lesivi di interessi meritevoli di tutela penale, come tali idonei a pregiudicare la statura morale del lavoratore, come da fattispecie disciplinare prevista nel CCNL (art. 10 lett. A, punto g)”
Nel caso di specie, trattasi di reati commessi dal lavoratore che non sono conformi ai valori dell'ordinamento e sono di natura tale da compromettere la fiducia del datore di lavoro nel corretto espletamento del rapporto, avuto riguardo alle modalità concrete dei fatti, all'elemento intenzionale e alla reiterazione delle condotte violente in danno della minore.
Gli accadimenti verificatisi sono certamente sufficienti a giustificare il licenziamento senza preavviso del Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.), ridotta ai sensi dell'art. 152- bis disp. att. cpc., trattandosi di pubblica amministrazione assistita da propri dipendenti ai sensi dell'art. 417-bis cpc.
Si precisa altresì che, ove si tratti di accertare la esistenza o persistenza di un rapporto di lavoro potenzialmente a tempo indeterminato, il valore della causa non può che essere indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della convenuta Controparte_1
delle spese processuali, che liquida – ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. cpc.
[...]
- in complessivi € 2.000,00 ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre accessori se dovuti.
Taranto, 3 novembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)