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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/10/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2380 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
in persona del sindaco legale rappresentante pro- Parte_1 tempore rappresentato e difeso dall'avv. Amato Angelo
OPPONENTE
E
(C.F e P.I. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Roberto Franco
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 06 maggio 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 6
Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
In data 02.07.2018 la società con ricorso ex art 633 c.p.c. Parte_2 chiedeva al Tribunale di Castrovillari di emettere, nei confronti del
[...]
ingiunzione di pagamento peer l'importo di €. 20.057,02, oltre Parte_1 interessi maturati, in virtù di fatture presuntivamente insolute derivanti dalla somministrazione di energia elettrica;
il credito era ceduto alla società
[...]
e successivamente all'odierna opposta. Controparte_2
Era emesso decreto ingiuntivo n° 458/2018 del 20.06.2018, con cui si ingiungeva al il pagamento della somma capitale di €. 20.057,02 Parte_1 oltre alle spese e competenze della procedura e oltre rimborso forfetario.
Avverso il Decreto ingiuntivo, il proponeva Parte_1 opposizione con atto di citazione regolarmente notificato per le ragioni analiticamente ivi stilate. Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e di risposta, l'opposta che contestava le avverse rappresentazioni sia nella esposizione dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Concludeva per il rigetto dell'opposizione, per la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese.
La causa, previa istruzione, precisate le conclusioni, viene per la decisione.
^^^
Deve evidenziarsi che per costante giurisprudenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente è attore solo formalmente, in quanto sostanzialmente è tale colui che fa valere la pretesa in giudizio, mediante la richiesta del decreto ingiuntivo, e che formalmente appare essere il convenuto.
Conseguentemente, la regola generale posta dall'art. 2697 c.c. circa l'onere della prova va applicata secondo la posizione processuale effettivamente assunta dalle parti e non secondo quella apparente.
Pertanto, in applicazione dei principi in materia di riparto dell'onere della prova tra creditore e debitore sanciti da Cass., Sez. un., n. 13533 del 2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento
Pagina 2 di 6 della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007).
Il creditore dunque, deve dare la prova del contratto.
Dall'applicazione del richiamato indirizzo giurisprudenziale al compendio probatorio in atti, emerge che nel caso specifico non ha Controparte_1 fornito la prova della fonte negoziale della propria pretesa .
Alla stregua di quanto sancito dagli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n.
2440, i contratti con la P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.
Ciò comporta, per giurisprudenza costante (cfr Cass. Civ. 10910/2011) che la volontà della pubblica amministrazione debba essere manifestata all'esterno dall'organo rappresentativo;
che la manifestazione di volontà non può essere implicita né desunta da comportamenti meramente attuativi (come ad esempio il pagamento della prestazione) e che il contratto, salvo diversa previsione di legge, deve essere consacrato in unico documento contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (Cass. Civ. 2772/1998, 6406/1998, 11687/1999 e
20340/2010).
Si aggiunga, ancora, che l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale
è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto appunto dall'art. 191
D.Lgs.vo n. 267 del 2000; diversamente discendendone la nullità tanto dell'eventuale delibera che lo autorizzi quanto del conseguente contratto stipulato in assenza della stessa, ferma, pur sempre, l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (Cass. Civ. n. 33768/2019).
E inoltre “In materia di contratti conclusi dalla p.a., i vizi del relativo procedimento amministrativo — e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico — incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto”. (Cassazione civile sez. I, 13/06/2018, n.15410).
Alla luce della documentazione prodotta dall'opposta creditrice deve ritenersi l'assenza di prova circa l'esistenza e la validità del contratto di fornitura.
Pagina 3 di 6 Ne discende che non può ritenersi sorta alcuna valida obbligazione a carico del per mancanza di valido rapporto contrattuale. Parte_1
^^^
La richiesta avanzata in via subordinata da parte attrice, di condanna del
[...] al pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. in Parte_1 riferimento ai crediti non riconosciuti in via principale, va anch'essa rigettata.
Come noto, i presupposti per la proposizione dell'azione ex art. 2014 c.c. vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), nel senso che essa può avere ingresso solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti.
Per quanto attiene in particolare al nesso di correlazione tra arricchimento e impoverimento, si osserva che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 2 febbraio 1963, n. 183, hanno stabilito che, perché possa configurarsi il diritto all'indennizzo ex art. 2041 c.c., è necessario che l'impoverimento e l'arricchimento derivino, in via immediata, dal medesimo fatto causativo, così aderendosi alla c.d. teoria del fatto unico (cui si contrappone la c.d. teoria della causalità storica), con la conseguenza che il fondamento dell'indennizzo viene meno qualora lo spostamento patrimoniale tra due soggetti, pur se ingiustificato, sia determinato da una successione di fatti che hanno inciso su due diverse situazioni patrimoniali soggettive, in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro (cfr. Cass. 1978, n. 2087; Cass. 1981, n. 3716, Cass. 1981, n. 6664; Cass.
10 febbraio 1993, n. 1686; Cass. 2015 n. 18878).
Tale orientamento è stato confermato dalle medesime Sezioni Unite con la sentenza n. 24772 dell'8 ottobre 2008, con la quale è stata ribadita la necessità, oltre che della mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito, della unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito.
Ebbene, nel caso in esame, non si riscontra l'unicità del fatto costitutivo dell'arricchimento e del depauperamento né la sussistenza del legame causale diretto tra i dedotti arricchimento e impoverimento, conseguendo quest'ultimo alla cessione (da parte dell'originaria impoverita ovvero la cedente società Parte_2 all'odierna parte attrice) di un credito di origine contrattuale in realtà
[...]
Pagina 4 di 6 inesistente, per difetto di prova del contratto. Per cui l'impoverimento dell'odierna attrice può al più configurarsi come effetto mediato ed indiretto dell'avvenuta stipula del contratto di cessione di un credito inesistente, rispetto al quale l'odierna attrice può, in astratto, esperire azione di inadempimento contrattuale nei confronti della cedente.
Dal che consegue che, nel caso in esame, non si ravvisa neanche la sussistenza del requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. a norma del quale l'azione di arricchimento senza causa non è legittimamente esperibile né qualora il danneggiato abbia facoltà di esercitare un'altra azione tipica nei confronti dell'arricchito onde evitare il pregiudizio economico lamentato, né – come nel caso in esame – quando tale azione tipica sia sperimentabile contro persone diverse, obbligate per legge o per contratto (Cass. 20 novembre 2002, n. 16340; Cass. 5 agosto 2003, n. 11835), con la precisazione che la valutazione dell'esistenza delle altre azioni va effettuata in astratto, prescindendo dall'esito concreto delle stesse
(Cass. 3 ottobre 2007, n. 20747; Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28042;
Cass., sez. un., 28 aprile 2011, n. 9441).
Nel caso di specie, infatti, è chiaro che l'unico soggetto che può dirsi depauperato è solo la società cedente il credito. È questa, infatti, che ha provveduto alla fornitura per cui è solo detta società che potrebbe, astrattamente, lamentare di aver subito un depauperamento. è sì succeduta nella posizione della Controparte_1 cedente in forza della cessione del credito ma meramente in relazione al credito contrattuale e non anche a quello di cui all'ingiustificato arricchimento, che non solo ha una causale ma anche un contenuto e, quindi, un importo diverso.
Ne consegue che va negato ingresso al rimedio sussidiario di cui all'art. 2041 c.c., risultando carente l'unicità del fatto costitutivo e l'immediata correlazione tra arricchimento e depauperamento, come già sopra evidenziato, e trovando applicazione pure l'effetto preclusivo derivante dalla proponibilità (in astratto) dell'azione contrattuale da parte dell'odierna attrice nei confronti della cedente in virtù del contratto di cessione.
Segue il rigetto.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (fase studio euro 700,00, fase introduttiva euro 600,00, fase istruttoria euro 1.000,00, fase decisionale euro 1.200,00).
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2380/2018 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 458/2018; condanna parte opposta, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese processuali sostenute dal in Parte_1 persona del sindaco, legale rappresentante pro-tempore , che liquida in Euro 145,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge che distrae in favore del procuratore costituito, avv. Amato Angelo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari il 22 ottobre 2025
Il giudice G.O,P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2380 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
in persona del sindaco legale rappresentante pro- Parte_1 tempore rappresentato e difeso dall'avv. Amato Angelo
OPPONENTE
E
(C.F e P.I. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Roberto Franco
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 06 maggio 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 6
Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
In data 02.07.2018 la società con ricorso ex art 633 c.p.c. Parte_2 chiedeva al Tribunale di Castrovillari di emettere, nei confronti del
[...]
ingiunzione di pagamento peer l'importo di €. 20.057,02, oltre Parte_1 interessi maturati, in virtù di fatture presuntivamente insolute derivanti dalla somministrazione di energia elettrica;
il credito era ceduto alla società
[...]
e successivamente all'odierna opposta. Controparte_2
Era emesso decreto ingiuntivo n° 458/2018 del 20.06.2018, con cui si ingiungeva al il pagamento della somma capitale di €. 20.057,02 Parte_1 oltre alle spese e competenze della procedura e oltre rimborso forfetario.
Avverso il Decreto ingiuntivo, il proponeva Parte_1 opposizione con atto di citazione regolarmente notificato per le ragioni analiticamente ivi stilate. Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e di risposta, l'opposta che contestava le avverse rappresentazioni sia nella esposizione dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Concludeva per il rigetto dell'opposizione, per la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese.
La causa, previa istruzione, precisate le conclusioni, viene per la decisione.
^^^
Deve evidenziarsi che per costante giurisprudenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente è attore solo formalmente, in quanto sostanzialmente è tale colui che fa valere la pretesa in giudizio, mediante la richiesta del decreto ingiuntivo, e che formalmente appare essere il convenuto.
Conseguentemente, la regola generale posta dall'art. 2697 c.c. circa l'onere della prova va applicata secondo la posizione processuale effettivamente assunta dalle parti e non secondo quella apparente.
Pertanto, in applicazione dei principi in materia di riparto dell'onere della prova tra creditore e debitore sanciti da Cass., Sez. un., n. 13533 del 2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento
Pagina 2 di 6 della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007).
Il creditore dunque, deve dare la prova del contratto.
Dall'applicazione del richiamato indirizzo giurisprudenziale al compendio probatorio in atti, emerge che nel caso specifico non ha Controparte_1 fornito la prova della fonte negoziale della propria pretesa .
Alla stregua di quanto sancito dagli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n.
2440, i contratti con la P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.
Ciò comporta, per giurisprudenza costante (cfr Cass. Civ. 10910/2011) che la volontà della pubblica amministrazione debba essere manifestata all'esterno dall'organo rappresentativo;
che la manifestazione di volontà non può essere implicita né desunta da comportamenti meramente attuativi (come ad esempio il pagamento della prestazione) e che il contratto, salvo diversa previsione di legge, deve essere consacrato in unico documento contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (Cass. Civ. 2772/1998, 6406/1998, 11687/1999 e
20340/2010).
Si aggiunga, ancora, che l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale
è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto appunto dall'art. 191
D.Lgs.vo n. 267 del 2000; diversamente discendendone la nullità tanto dell'eventuale delibera che lo autorizzi quanto del conseguente contratto stipulato in assenza della stessa, ferma, pur sempre, l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (Cass. Civ. n. 33768/2019).
E inoltre “In materia di contratti conclusi dalla p.a., i vizi del relativo procedimento amministrativo — e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico — incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto”. (Cassazione civile sez. I, 13/06/2018, n.15410).
Alla luce della documentazione prodotta dall'opposta creditrice deve ritenersi l'assenza di prova circa l'esistenza e la validità del contratto di fornitura.
Pagina 3 di 6 Ne discende che non può ritenersi sorta alcuna valida obbligazione a carico del per mancanza di valido rapporto contrattuale. Parte_1
^^^
La richiesta avanzata in via subordinata da parte attrice, di condanna del
[...] al pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. in Parte_1 riferimento ai crediti non riconosciuti in via principale, va anch'essa rigettata.
Come noto, i presupposti per la proposizione dell'azione ex art. 2014 c.c. vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), nel senso che essa può avere ingresso solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti.
Per quanto attiene in particolare al nesso di correlazione tra arricchimento e impoverimento, si osserva che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 2 febbraio 1963, n. 183, hanno stabilito che, perché possa configurarsi il diritto all'indennizzo ex art. 2041 c.c., è necessario che l'impoverimento e l'arricchimento derivino, in via immediata, dal medesimo fatto causativo, così aderendosi alla c.d. teoria del fatto unico (cui si contrappone la c.d. teoria della causalità storica), con la conseguenza che il fondamento dell'indennizzo viene meno qualora lo spostamento patrimoniale tra due soggetti, pur se ingiustificato, sia determinato da una successione di fatti che hanno inciso su due diverse situazioni patrimoniali soggettive, in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro (cfr. Cass. 1978, n. 2087; Cass. 1981, n. 3716, Cass. 1981, n. 6664; Cass.
10 febbraio 1993, n. 1686; Cass. 2015 n. 18878).
Tale orientamento è stato confermato dalle medesime Sezioni Unite con la sentenza n. 24772 dell'8 ottobre 2008, con la quale è stata ribadita la necessità, oltre che della mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito, della unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito.
Ebbene, nel caso in esame, non si riscontra l'unicità del fatto costitutivo dell'arricchimento e del depauperamento né la sussistenza del legame causale diretto tra i dedotti arricchimento e impoverimento, conseguendo quest'ultimo alla cessione (da parte dell'originaria impoverita ovvero la cedente società Parte_2 all'odierna parte attrice) di un credito di origine contrattuale in realtà
[...]
Pagina 4 di 6 inesistente, per difetto di prova del contratto. Per cui l'impoverimento dell'odierna attrice può al più configurarsi come effetto mediato ed indiretto dell'avvenuta stipula del contratto di cessione di un credito inesistente, rispetto al quale l'odierna attrice può, in astratto, esperire azione di inadempimento contrattuale nei confronti della cedente.
Dal che consegue che, nel caso in esame, non si ravvisa neanche la sussistenza del requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. a norma del quale l'azione di arricchimento senza causa non è legittimamente esperibile né qualora il danneggiato abbia facoltà di esercitare un'altra azione tipica nei confronti dell'arricchito onde evitare il pregiudizio economico lamentato, né – come nel caso in esame – quando tale azione tipica sia sperimentabile contro persone diverse, obbligate per legge o per contratto (Cass. 20 novembre 2002, n. 16340; Cass. 5 agosto 2003, n. 11835), con la precisazione che la valutazione dell'esistenza delle altre azioni va effettuata in astratto, prescindendo dall'esito concreto delle stesse
(Cass. 3 ottobre 2007, n. 20747; Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28042;
Cass., sez. un., 28 aprile 2011, n. 9441).
Nel caso di specie, infatti, è chiaro che l'unico soggetto che può dirsi depauperato è solo la società cedente il credito. È questa, infatti, che ha provveduto alla fornitura per cui è solo detta società che potrebbe, astrattamente, lamentare di aver subito un depauperamento. è sì succeduta nella posizione della Controparte_1 cedente in forza della cessione del credito ma meramente in relazione al credito contrattuale e non anche a quello di cui all'ingiustificato arricchimento, che non solo ha una causale ma anche un contenuto e, quindi, un importo diverso.
Ne consegue che va negato ingresso al rimedio sussidiario di cui all'art. 2041 c.c., risultando carente l'unicità del fatto costitutivo e l'immediata correlazione tra arricchimento e depauperamento, come già sopra evidenziato, e trovando applicazione pure l'effetto preclusivo derivante dalla proponibilità (in astratto) dell'azione contrattuale da parte dell'odierna attrice nei confronti della cedente in virtù del contratto di cessione.
Segue il rigetto.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (fase studio euro 700,00, fase introduttiva euro 600,00, fase istruttoria euro 1.000,00, fase decisionale euro 1.200,00).
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2380/2018 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 458/2018; condanna parte opposta, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese processuali sostenute dal in Parte_1 persona del sindaco, legale rappresentante pro-tempore , che liquida in Euro 145,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge che distrae in favore del procuratore costituito, avv. Amato Angelo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari il 22 ottobre 2025
Il giudice G.O,P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
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