Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 18/06/2025, n. 11915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11915 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11915/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04010/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4010 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Marcello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto ministeriale -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l'istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera d), della Legge 5.2.19952 n. 91, disposizione riferita all'ipotesi del cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee che risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica, provvedimento notificato al ricorrente in data 8 febbraio 2021.
Con riserva di avanzare autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi, derivanti - in caso di accoglimento del presente ricorso - dall'illegittimo comportamento dell'Amministrazione per non aver evaso l'istanza di riesame in autotutela e fato avviare un contenzioso che poteva essere evitato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino rumeno residente in Italia dal 1998, ha presentato il 2 febbraio 2016 un'istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, lett. d) della legge n. 91 del 1992, tramite portale telematico.
Il 27 marzo 2020, veniva inoltrato all’interessato il preavviso di rigetto, cui seguiva il decreto del 17 settembre 2020, notificato l’8 febbraio 2021, con il quale è stata respinta l’istanza.
Il provvedimento è motivato in riferimento alla condanna penale inflitta nel 2014 al ricorrente per il delitto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.). Tale condanna costituirebbe indice di inaffidabilità e di mancata integrazione sociale, dimostrando che lo straniero non ha adeguatamente fatto propri i valori della comunità nazionale.
Avverso tale determinazione sfavorevole il ricorrente formula i seguenti motivi di impugnazione:
(1) Violazione degli articoli 1, 3, 7, 10-bis e 21-octies della Legge n. 241 del 1990 – Violazione di legge – Eccesso di potere - Difetto di istruttoria – Manifesta erroneità – Irragionevolezza – Invalidità – Violazione del giusto procedimento – Violazione del principio di partecipazione - Violazione del contraddittorio - Travisamento – Arbitrarietà – Genericità – Sviamento – Disparità di trattamento – Ingiustizia **Manifesta** – Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Il ricorrente contesta la violazione delle garanzie partecipative. Espone, infatti, di avere avuto effettiva conoscenza del preavviso di rigetto solo il 16 settembre 2020, a causa di problemi tecnici di accesso al portale. Nonostante avesse inviato osservazioni entro i dieci giorni previsti, l’Amministrazione non le avrebbe considerate, affermando erroneamente di non averle ricevute;
(2) Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione e 41 della Carta di Nizza e dei criteri di buon andamento, imparzialità, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa nonché dei principi del giusto procedimento, pubblicità e istruttoria – Violazione degli articoli 1, 3, 7 e 21octies della Legge n. 241 /1990 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 9 della Legge n. 91 del 1992 - Manifesta irragionevolezza ed illogicità. Travisamento dei fatti, difetto di attività istruttoria e carenza di motivazione - Mancata valutazione della motivazione della Sentenza penale di condanna - Difetto di motivazione – Irragionevolezza della stessa – Abnormità . Il ricorrente contesta la motivazione del decreto di diniego, in quanto basata soltanto su una condanna penale per appropriazione indebita, per una condotta risalente al 2011. La sentenza di condanna, relativa a una condotta di scarsa offensività, non sarebbe stata valutata in concreto dall’Amministrazione, che si sarebbe limitata a considerare il mero fatto storico del reato. Il ricorrente avrebbe, infatti, risarcito il danno e non sarebbe gravato da altri precedenti penali. Inoltre, al momento della proposizione del ricorso, il procedimento penale sarebbe ancora pendente in grado di appello.
Nelle more del giudizio è, poi, intervenuta la decisione della Corte d’Appello di -OMISSIS-che ha prosciolto l’imputato, assolvendolo perché il fatto non sussiste.
Chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 21 marzo 2025, la causa è stata, infine, assegnata alla decisione.
Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo d’impugnazione. Può, quindi, prescindersi dall’esame della prima censura, riguardante la contestata violazione della garanzia di partecipazione al procedimento, essendo, nel caso in esame, da preferire la risoluzione delle questioni sostanziali prospettate dal ricorrente, anche in ossequio al principio della “ ragione più liquida ” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
Ai fini dello scrutinio delle censure, il Collegio ritiene, innanzitutto, di dover richiamare la pacifica giurisprudenza secondo la quale la concessione della cittadinanza italiana è atto ampiamente discrezionale, che implica accurati apprezzamenti da parte dell’amministrazione sulla personalità e sulla condotta di vita dell'interessato e che si esplica in un potere valutativo circa l'avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto i molteplici profili della sua condizione lavorativa, economica, familiare e di irreprensibilità della condotta (cfr., ex MU , Cons. Stato, n. 5262 del 2018; Id., n. 5571 del 2014; Id., n. 5913 del 2011; Id., n. 282 del 2010).
Quanto all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte ricordato come, ad eccezione dei casi in cui l’attenzione alla salvaguardia delle attività preventive e di indagine renda inopportuna una particolareggiata ostensione dei dati rilevanti, l’obbligo ex art. 3, della l. 241 del 1990 viga nella sua ordinaria portata, dovendosi esplicare in termini proporzionati alla varietà delle circostanze meritevoli di considerazione nel giudizio discrezionale dell’amministrazione (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, n. 5262 del 2018; Id., n. 3206 del 2018).
Il provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza, dunque, pur non sindacabile per i profili di merito della valutazione dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, n. 3819 del 2016; Id., n. 3696 del 2016; Id., n. 1874 del 2016), lo è invece per i suoi eventuali profili di eccesso di potere, tra i quali è tradizionalmente annoverata l’inadeguatezza della motivazione e il difetto di istruttoria per erronea valutazione dei fatti (cfr. Cons. Stato, n. 3456 del 2006; n. 4498 del 2016; id., n. 2102 del 2019; id., n. 3121 del 2019).
Con specifico riferimento al difetto di motivazione, la giurisprudenza d’appello – con considerazioni che il Collegio condivide – ha affermato che l’Amministrazione, nel valutare, ai fini dell’art. 9, l. n. 91 del 1992, l’effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, “ non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, senza contestualizzarlo all’interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta ” (cfr. Cons. Stato, n. 2879 del 2020).
Applicando tali principi al caso di specie ne deriva la fondatezza dei vizi denunciati dal ricorrente.
Il provvedimento ministeriale qui controverso, difatti, si fonda sulla mera rilevanza di un unico precedente penale riferito ad una vicenda anomala e singolare, originata da un’operazione di cessione di un autoveicolo avvenuta al di fuori di canali professionali mediante l’interposizione di un intermediario che non avrebbe cooperato nella formale conclusione della vendita e nel disbrigo delle necessarie pratiche amministrative. Si tratterebbe, pertanto, di una condotta che di per sé non pare possa costituire un insuperabile fattore ostativo, specie alla luce della recente pronuncia della Corte d’Appello, che ha escluso la responsabilità dell’imputato mandandolo assolto perché il fatto non sussiste, e dell’assenza di ulteriori pregiudizi, circostanza quest’ultima che all’opposto potrebbe attestare uno stile di vita sufficientemente corretto e un’adeguata condivisione dei valori propri della comunità.
Costituisce, del resto, ius receptum il principio secondo cui la concessione dello status civitatis ex art. 9, co. 1 lett. f) legge n. 91 del 1992, pur se connotata pacificamente da ampia discrezionalità amministrativa, non possa prescindere da un giudizio globale sulla personalità dello straniero e, soprattutto, dal giudizio sulla gravità in sé della vicenda sottesa alla condanna penale, a fronte di ogni altro comportamento del soggetto (Cons. Stato, Sez. III, 16 settembre 2022, n. 8034).
Ma, nel caso di specie, il provvedimento rifugge da una disamina globale della personalità dell’istante appiattendosi esclusivamente su un precedente penale, reso non più attuale dalla pronuncia integralmente assolutoria, senza ancora considerare l’assenza di ulteriori, benché minimi pregiudizi, e la prova positiva di tutti gli indicatori capaci di dimostrare la piena e definitiva assimilazione nella comunità nazionale.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere accolto.
All’accoglimento del gravame segue l’annullamento del provvedimento impugnato, nonché l’obbligo per l’Amministrazione, fatte salve le ulteriori determinazioni in merito, di rivalutare la posizione complessiva del richiedente e la sua effettiva integrazione nel tessuto economico e sociale, tenendo conto di tutte le particolari circostanze del caso concreto e delle eventuali sopravvenienze.
Le spese del giudizio, attesa la delicatezza degli interessi coinvolti che devono essere attentamente riesaminati dal Ministero dell’Interno alla luce dei principi sin qui affermati, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.