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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FESTA LELIO FABIO, Giudice
GENOVIVA PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 943/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Massafra - Via Livatino 74016 Massafra TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 10637202500025742000
- PRESA IN CARICO n. 10637202500025743000
- PRESA IN CARICO n. 10637202500021868000 - PRESA IN CARICO n. 10637202500021869000
- PRESA IN CARICO n. 10637202500025744000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate - IS (d'ora in avanti, Ader) notificava a Ricorrente_1 i seguenti avvisi di presa in carico per crediti del Comune di Massafra:
1) n. 10637202500021869000, in riferimento all'avviso di accertamento n. 563 notificato il 05.01.2023, di
€.1.353,31;
2) n. 10637202500025744000, in riferimento all'avviso di accertamento n. 1868 notificato il 05.12.2020, di
€.7.569,35.
3) n. 10637202500025742000, in riferimento all'avviso di accertamento n. 2974 notificato il 28.12.2020, di
€.7.710,22;
4) n. 10637202500025743000, in riferimento all'avviso di accertamento n. 3433 notificato il 04.12.2021, di
€.7.671,30;
5) n. 10637202500021868000, in riferimento all'avviso di accertamento n. 1458 notificato il 04.12.2021, di
€.1.371,59.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 943/2025 il Ricorrente_1, difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava i predetti avvisi per i seguenti motivi:
a) Omesso contraddittorio informato ed effettivo - violazione dell'art. 6bis L. 212/2000 violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del principio di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 Cost..
Lamenta il ricorrente che <
ICI/IMU e TASI degli anni citati, stante altresì la omessa notifica degli avvisi di accertamento genericamente indicati negli atti impugnati, sarebbe stato doveroso che l'agente della riscossione e l'ente impositore avessero proceduto, prima della notifica degli avvisi di presa in carico, al previo contraddittorio informato ed effettivo previsto dall'art.6bis della L.212/2000>>.
b) omessa notifica degli atti prodromici
Eccepisce il ricorrente < cosa si riferiscano>>.
c) “omessa allegazione dei prodromici avvisi di accertamento asseritamente notificati al ricorrente –
Difetto di motivazione e/o motivazione apparente, illogica e contraddittoria”.
Deduce il ricorrente: < citati perché si sono limitato a richiamare avvisi di accertamento indicati col numero e con la data dell'asserita notifica, senza allegarli e senza riprodurne il contenuto onde renderli facilmente intellegibili>>.
d) “Difetto del presupposto dell'imposta - intassabilità dei terreni quali aree edificabili – omessa indicazione del criterio per la determinazione del valore impositivo delle singole aree”.
Contesta, nel merito, il ricorrente la pretesa impositiva.
Resisteva il Comune di Massafra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso che nel giudizio tributario, il termine generale per il deposito di nuovi documenti da parte delle parti è di 20 giorni liberi prima della data di trattazione dell'udienza (art. 32, comma 1. d. lgs
546/1992).
Il Comune ha esibito la documentazione relativa alla notifica degli atti in data 29.10.2025, a fronte di una udienza di trattazione fissata per il 20.11.2025.
La produzione è, pertanto, avvenuta tempestivamente.
Ciò premesso, il Comune ha comprovato l'avvenuta regolare notifica degli avvisi di accertamento n. 1, 2)
e 3).
Invero, per gli avvisi di accertamento n. 1) e 3) v'è attestazione del rifiuto del Ricorrente_1 di ricevere l'atto e ciò vale come notifica a mani proprie.
Per l'avviso di accertamento n. 2), la notifica è stata fatta, ritualmente, a mani di familiare convivente.
Su sollecitazione del Collegio, il Comune ha esibito copia della sentenza n. 219/2023 con la quale questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1, sempre difeso dall'avv. Difensore_1
, avverso gli avvisi di accertamento sopra riportati ai nn. 4) e 5).
Pertanto, in evidente mala fede, il ricorrente ha dichiarato che detti atti prodromici non gli erano stati notificati.
Alla rituale notifica degli atti prodromici consegue l'infondatezza di tutti motivi addotti dal ricorrente, giacché ogni contestazione formale e sostanziale andava fatta valere (come, in effetti, avvenuto) mediante impugnazione di quegli atti.
Né v'era la necessità che agli avvisi di presa in carico fossero allegati gli atti prodromici, perché già notificati al contribuente.
Quanto al disposto di cui all'art. 6bis l. 212/2020 (secondo il quale, prima dell'emissione di un avviso di accertamento, l'ente deve comunicare al contribuente lo schema di atto, le motivazioni e il termine per presentare osservazioni e accedere agli atti), solo dal 30 aprile 2024, anche i Comuni e gli altri enti locali devono rispettare tale normativa per i tributi propri e locali, adeguando i propri regolamenti.
Nella specie, gli atti prodromici sono stati emessi tutti in data antecedente.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FESTA LELIO FABIO, Giudice
GENOVIVA PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 943/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Massafra - Via Livatino 74016 Massafra TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 10637202500025742000
- PRESA IN CARICO n. 10637202500025743000
- PRESA IN CARICO n. 10637202500021868000 - PRESA IN CARICO n. 10637202500021869000
- PRESA IN CARICO n. 10637202500025744000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate - IS (d'ora in avanti, Ader) notificava a Ricorrente_1 i seguenti avvisi di presa in carico per crediti del Comune di Massafra:
1) n. 10637202500021869000, in riferimento all'avviso di accertamento n. 563 notificato il 05.01.2023, di
€.1.353,31;
2) n. 10637202500025744000, in riferimento all'avviso di accertamento n. 1868 notificato il 05.12.2020, di
€.7.569,35.
3) n. 10637202500025742000, in riferimento all'avviso di accertamento n. 2974 notificato il 28.12.2020, di
€.7.710,22;
4) n. 10637202500025743000, in riferimento all'avviso di accertamento n. 3433 notificato il 04.12.2021, di
€.7.671,30;
5) n. 10637202500021868000, in riferimento all'avviso di accertamento n. 1458 notificato il 04.12.2021, di
€.1.371,59.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 943/2025 il Ricorrente_1, difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava i predetti avvisi per i seguenti motivi:
a) Omesso contraddittorio informato ed effettivo - violazione dell'art. 6bis L. 212/2000 violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del principio di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 Cost..
Lamenta il ricorrente che <
ICI/IMU e TASI degli anni citati, stante altresì la omessa notifica degli avvisi di accertamento genericamente indicati negli atti impugnati, sarebbe stato doveroso che l'agente della riscossione e l'ente impositore avessero proceduto, prima della notifica degli avvisi di presa in carico, al previo contraddittorio informato ed effettivo previsto dall'art.6bis della L.212/2000>>.
b) omessa notifica degli atti prodromici
Eccepisce il ricorrente < cosa si riferiscano>>.
c) “omessa allegazione dei prodromici avvisi di accertamento asseritamente notificati al ricorrente –
Difetto di motivazione e/o motivazione apparente, illogica e contraddittoria”.
Deduce il ricorrente: < citati perché si sono limitato a richiamare avvisi di accertamento indicati col numero e con la data dell'asserita notifica, senza allegarli e senza riprodurne il contenuto onde renderli facilmente intellegibili>>.
d) “Difetto del presupposto dell'imposta - intassabilità dei terreni quali aree edificabili – omessa indicazione del criterio per la determinazione del valore impositivo delle singole aree”.
Contesta, nel merito, il ricorrente la pretesa impositiva.
Resisteva il Comune di Massafra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso che nel giudizio tributario, il termine generale per il deposito di nuovi documenti da parte delle parti è di 20 giorni liberi prima della data di trattazione dell'udienza (art. 32, comma 1. d. lgs
546/1992).
Il Comune ha esibito la documentazione relativa alla notifica degli atti in data 29.10.2025, a fronte di una udienza di trattazione fissata per il 20.11.2025.
La produzione è, pertanto, avvenuta tempestivamente.
Ciò premesso, il Comune ha comprovato l'avvenuta regolare notifica degli avvisi di accertamento n. 1, 2)
e 3).
Invero, per gli avvisi di accertamento n. 1) e 3) v'è attestazione del rifiuto del Ricorrente_1 di ricevere l'atto e ciò vale come notifica a mani proprie.
Per l'avviso di accertamento n. 2), la notifica è stata fatta, ritualmente, a mani di familiare convivente.
Su sollecitazione del Collegio, il Comune ha esibito copia della sentenza n. 219/2023 con la quale questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1, sempre difeso dall'avv. Difensore_1
, avverso gli avvisi di accertamento sopra riportati ai nn. 4) e 5).
Pertanto, in evidente mala fede, il ricorrente ha dichiarato che detti atti prodromici non gli erano stati notificati.
Alla rituale notifica degli atti prodromici consegue l'infondatezza di tutti motivi addotti dal ricorrente, giacché ogni contestazione formale e sostanziale andava fatta valere (come, in effetti, avvenuto) mediante impugnazione di quegli atti.
Né v'era la necessità che agli avvisi di presa in carico fossero allegati gli atti prodromici, perché già notificati al contribuente.
Quanto al disposto di cui all'art. 6bis l. 212/2020 (secondo il quale, prima dell'emissione di un avviso di accertamento, l'ente deve comunicare al contribuente lo schema di atto, le motivazioni e il termine per presentare osservazioni e accedere agli atti), solo dal 30 aprile 2024, anche i Comuni e gli altri enti locali devono rispettare tale normativa per i tributi propri e locali, adeguando i propri regolamenti.
Nella specie, gli atti prodromici sono stati emessi tutti in data antecedente.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.