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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/05/2024, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 16.5.2024, ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1421/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Raffaella Villani Parte_1
RICORRENTE contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio del Funzionario dell'Ente (Dott.ssa CP_1 Per_1
[...]
RESISTENTE Oggetto: indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da conclusioni in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.2.2024, il ricorrente chiedeva la nomina di un c.t.u., ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per poter fruire dell' indennità di accompagnamento dalla data della revisione. CP_
L' si costituiva eccependo che, stante la precedente mancanza di titolarità della prestazione di cui si richiede l'accertamento in questa sede, la domanda giudiziale fosse improponibile, siccome non preceduta dalla presentazione di apposita domanda amministrativa.
In assenza di attività istruttoria, all'odierna udienza all'esito della discussione la causa è decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale.
Il ricorso è improponibile, sulla scorta delle seguenti motivazioni
Si osserva che, ai sensi dell'art. 37, comma 1°, della L. n. 448/1998, lo scopo della visita di revisione è soltanto quello di accertare la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici e che, per ottenere una nuova prestazione, è necessario presentare apposita domanda di aggravamento (cfr. art. 2, comma 3°, del D.M. 20 luglio 1989, n. 293, secondo cui “Nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica. Pertanto l'interessato, ove lo ritenga, può presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge”). Tale interpretazione è supportata anche dalle condivisibili argomentazioni espresse da Cass. Sez. Lav. n. 23618/2021, “Questa Corte ha già precisato al riguardo (Sez. L, Sentenza n. 20664 del 07/10/2011,) che, in materia di prestazioni previdenziali, la richiesta di riconoscimento dell'assegno di invalidità non preclude la possibilità di presentare, nella competente sede amministrativa, domanda per l'attribuzione della pensione di inabilità, dovendosi ritenere che il divieto, previsto dalla L. n. 222 del 1984, art. 11, di presentare una nuova domanda fino a che non sia concluso l'"iter" amministrativo di quella precedentemente avanzata ovvero, in caso di ricorso in sede giudiziaria, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, miri ad evitare la duplicazione delle istanze che abbiano ad oggetto "la stessa prestazione" e non anche il caso di domande per prestazioni distinte e diversamente disciplinate dalla legge, quali sono l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità. Ne consegue che, ove l'interessato abbia chiesto in via amministrativa unicamente l'assegno di invalidità, è improponibile la domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per l'attribuzione della pensione di inabilità attesa, per tale prestazione, la mancanza della preventiva richiesta amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47. Si è anche aggiunto (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1271 del 20/01/2011, Rv. 616035 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6941 del 04/04/2005, Rv. 581039 - 01) che, in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta e, in particolare, la presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, a pena di improcedibilità del ricorso, mentre deve escludersi che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso come quello alla pensione di inabilità, senza che in contrario possa invocarsi il disposto di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., atteso che la citata norma prevede solo, per economia processuale, che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi in sede giudiziaria ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale o assistenziale richiesto con l'originaria domanda”. CP_
Segnatamente nella fattispecie si osserva che l' costituendosi in giudizio, ha espressamente dedotto che, prima della visita di revisione del 9.8.2023 alla quale il ricorrente
è stato sottoposto, non era titolare di indennità di accompagnamento ma solo della totale inabilità . Pertanto non essendo possibile, in sede di impugnazione giudiziale di un verbale sanitario negativo scaturente da una visita di revisione, richiedere una prestazione di cui non si era titolari in precedenza, chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per carenza di domanda amministrativa.
Orbene, dalle deduzioni svolte dall'Istituto (invero documentate) emerge che, all'esito della visita di revisione eseguita in data 9.8.2023 la parte ricorrente, già invalida nella misura del Org 100% (cfr., Copia Integrato - all 2 fasc ), è stata nuovamente riconosciuta CP_1 CP_1 invalida nella misur 100%
Ne deriva che il ricorrente, non essendo prima dell'ultima visita di revisione titolare dell' indennità di accompagnamento, di cui oggi si chiede l'accertamento, il ricorso debba considerarsi improponibile in assenza di nuova domanda di aggravamento;
tanto secondo la lettera della citata normativa e la interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve dichiararsi l'improponibilità del ricorso, con conseguente revoca del decreto di nomina del c.t.u..
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, alla luce della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione lavoro, in persona del Giudice avv Rosa Maria Rella, pronunciando nella causa iscritta al n. 1421/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così definitivamente provvede:
-dichiara improponibile il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, 16.5.2024 ore14.30
Il Giudice
Rosa Maria Rella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 16.5.2024, ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1421/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Raffaella Villani Parte_1
RICORRENTE contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio del Funzionario dell'Ente (Dott.ssa CP_1 Per_1
[...]
RESISTENTE Oggetto: indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da conclusioni in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.2.2024, il ricorrente chiedeva la nomina di un c.t.u., ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per poter fruire dell' indennità di accompagnamento dalla data della revisione. CP_
L' si costituiva eccependo che, stante la precedente mancanza di titolarità della prestazione di cui si richiede l'accertamento in questa sede, la domanda giudiziale fosse improponibile, siccome non preceduta dalla presentazione di apposita domanda amministrativa.
In assenza di attività istruttoria, all'odierna udienza all'esito della discussione la causa è decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale.
Il ricorso è improponibile, sulla scorta delle seguenti motivazioni
Si osserva che, ai sensi dell'art. 37, comma 1°, della L. n. 448/1998, lo scopo della visita di revisione è soltanto quello di accertare la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici e che, per ottenere una nuova prestazione, è necessario presentare apposita domanda di aggravamento (cfr. art. 2, comma 3°, del D.M. 20 luglio 1989, n. 293, secondo cui “Nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica. Pertanto l'interessato, ove lo ritenga, può presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge”). Tale interpretazione è supportata anche dalle condivisibili argomentazioni espresse da Cass. Sez. Lav. n. 23618/2021, “Questa Corte ha già precisato al riguardo (Sez. L, Sentenza n. 20664 del 07/10/2011,) che, in materia di prestazioni previdenziali, la richiesta di riconoscimento dell'assegno di invalidità non preclude la possibilità di presentare, nella competente sede amministrativa, domanda per l'attribuzione della pensione di inabilità, dovendosi ritenere che il divieto, previsto dalla L. n. 222 del 1984, art. 11, di presentare una nuova domanda fino a che non sia concluso l'"iter" amministrativo di quella precedentemente avanzata ovvero, in caso di ricorso in sede giudiziaria, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, miri ad evitare la duplicazione delle istanze che abbiano ad oggetto "la stessa prestazione" e non anche il caso di domande per prestazioni distinte e diversamente disciplinate dalla legge, quali sono l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità. Ne consegue che, ove l'interessato abbia chiesto in via amministrativa unicamente l'assegno di invalidità, è improponibile la domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per l'attribuzione della pensione di inabilità attesa, per tale prestazione, la mancanza della preventiva richiesta amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47. Si è anche aggiunto (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1271 del 20/01/2011, Rv. 616035 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6941 del 04/04/2005, Rv. 581039 - 01) che, in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta e, in particolare, la presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, a pena di improcedibilità del ricorso, mentre deve escludersi che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso come quello alla pensione di inabilità, senza che in contrario possa invocarsi il disposto di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., atteso che la citata norma prevede solo, per economia processuale, che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi in sede giudiziaria ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale o assistenziale richiesto con l'originaria domanda”. CP_
Segnatamente nella fattispecie si osserva che l' costituendosi in giudizio, ha espressamente dedotto che, prima della visita di revisione del 9.8.2023 alla quale il ricorrente
è stato sottoposto, non era titolare di indennità di accompagnamento ma solo della totale inabilità . Pertanto non essendo possibile, in sede di impugnazione giudiziale di un verbale sanitario negativo scaturente da una visita di revisione, richiedere una prestazione di cui non si era titolari in precedenza, chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per carenza di domanda amministrativa.
Orbene, dalle deduzioni svolte dall'Istituto (invero documentate) emerge che, all'esito della visita di revisione eseguita in data 9.8.2023 la parte ricorrente, già invalida nella misura del Org 100% (cfr., Copia Integrato - all 2 fasc ), è stata nuovamente riconosciuta CP_1 CP_1 invalida nella misur 100%
Ne deriva che il ricorrente, non essendo prima dell'ultima visita di revisione titolare dell' indennità di accompagnamento, di cui oggi si chiede l'accertamento, il ricorso debba considerarsi improponibile in assenza di nuova domanda di aggravamento;
tanto secondo la lettera della citata normativa e la interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve dichiararsi l'improponibilità del ricorso, con conseguente revoca del decreto di nomina del c.t.u..
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, alla luce della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione lavoro, in persona del Giudice avv Rosa Maria Rella, pronunciando nella causa iscritta al n. 1421/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così definitivamente provvede:
-dichiara improponibile il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, 16.5.2024 ore14.30
Il Giudice
Rosa Maria Rella