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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1740/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico per ottemperanza in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 6484/2025 depositato il 20/11/2025, relativo alla sentenza n. 214/2025 sezione 14
proposto da Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF Ricorrente 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 580/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto presentato in data 20/11/2025, l'avvocato Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1) propone ricorso ex art. 70 del D.lgs. 546/1992 per giudizio di ottemperanza contro il Comune di Paternò, e: premesso
- che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sez. 14, in esito al ricorso R.G.R. n. 4434/2023, ha pronunciato la sentenza n. 214/2025, depositata il 13 gennaio 2025, notificata in data 11 luglio 2025, con la quale sono state distratte in favore del ricorrente le somme al cui pagamento il Comune di Paternò è stato condannato a titolo di rimborso delle spese di lite, liquidandole in euro 400,00;
-che la condanna in questione ha da intendersi estesa ai (pur non menzionati) accessori di legge, comprendenti non solo le spese generali (in misura del 15%), i contributi previdenziali (4%) e l'Iva (dovuta nel caso di specie, dato che il ricorrente Avv. Ricorrente_1 svolge la professione in regime ordinario Iva), ma anche l'importo del contributo unificato per l'iscrizione della causa a ruolo (ammontato nella specie ad € 60);
- che l'art. 69, D.Lgs. n. 546/1992, prevede che le sentenze di condanna dell'Ufficio al pagamento di somme
"sono immediatamente esecutive" (1° comma) e che "Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione" (4° comma);
- che, nonostante la notifica della sentenza fosse seguita a vari solleciti, il Comune perdura nella sua inerzia, omettendo di pagare le somme dovute;
■ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dagli artt. 69 e 70, D.Lgs. n. 546/1992 per la proposizione e l'accoglimento del giudizio di ottemperanza, chiede l'adozione giudiziale dei «provvedimenti necessari per l'ottemperanza dell'Ufficio agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 214/14/2025 resa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Catania, nominando all'uopo un commissario "ad acta">>, indicando quale mezzo al fine l'accredito delle somme [...] sul conto corrente intestato all'Avv. Ricorrente_1 acceso presso Banca_1 e identificato dal seguente IBAN: Conto_Corrente_1>>;
■chiedeva a questa Corte di Giustizia Tributaria adita, contrariis rejectis, di «adottare i provvedimenti necessari per l'ottemperanza dell'Ufficio agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 214/14/2025 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, nominando all'uopo un commissario “ad acta"». Con condanna di controparte alle spese del giudizio.
- In data 17.02.2026, il ricorrente ha depositato copia della dichiarazione del Comune di Paternò di aver provveduto - in data 13.02.2026 - ad effettuare la liquidazione a favore dell'avvocato Ricorrente_1 delle spese processuali distratte in suo favore dalla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria, di primo grado di Catania, relativa al ricorso R.G.R. n. 4434/2023, e copia, altresì, del mandato di pagamento n. 381/2026.
Il Comune di Paternò non si è costituito nel procedimento. La causa è stata rinviata all'udienza del 20 febbraio 2026 e, quivi, decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta preliminarmente l'ammissibilità della domanda, questa adita Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, esaminata la documentazione prodotta e, segnatamente, la dichiarazione del Comune di Paternò circa l'avvenuta disposizione di pagamento delle somme della cui ottemperanza qui si tratta, e del prodotto mandato di pagamento, dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere, e la conseguente estinzione del giudizio, a mente dell'art. 46, del D.lgs. n. 546/1992.
Tenuto conto, altresì, della prova in atti del compimento, prima del giudizio qui in decisione, di due solleciti avanzati dal ricorrente al Comune per l'adempimento all'obbligo de quo, ed il sopraggiungere dell'adempimento solo tre giorni prima dell'udienza fissata per la decisione della causa, al ricorrente è dovuto il rimborso delle spese processuali del procedimento, secondo quanto liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna il Comune di Paternò al pagamento delle spese processuali del presente procedimento, da versare in favore del ricorrente, liquidate in euro 150,00 (centocinquanta/00) per compensi, oltre che al rimborso del contributo unificato, ed al pagamento delle "spese generali" in misura del 15% sui compensi, oltre ad IVA e CPA, nella misura di legge.
Così deciso in Catania, all'udienza del 20 febbraio 2026.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico per ottemperanza in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 6484/2025 depositato il 20/11/2025, relativo alla sentenza n. 214/2025 sezione 14
proposto da Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF Ricorrente 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 580/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto presentato in data 20/11/2025, l'avvocato Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1) propone ricorso ex art. 70 del D.lgs. 546/1992 per giudizio di ottemperanza contro il Comune di Paternò, e: premesso
- che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sez. 14, in esito al ricorso R.G.R. n. 4434/2023, ha pronunciato la sentenza n. 214/2025, depositata il 13 gennaio 2025, notificata in data 11 luglio 2025, con la quale sono state distratte in favore del ricorrente le somme al cui pagamento il Comune di Paternò è stato condannato a titolo di rimborso delle spese di lite, liquidandole in euro 400,00;
-che la condanna in questione ha da intendersi estesa ai (pur non menzionati) accessori di legge, comprendenti non solo le spese generali (in misura del 15%), i contributi previdenziali (4%) e l'Iva (dovuta nel caso di specie, dato che il ricorrente Avv. Ricorrente_1 svolge la professione in regime ordinario Iva), ma anche l'importo del contributo unificato per l'iscrizione della causa a ruolo (ammontato nella specie ad € 60);
- che l'art. 69, D.Lgs. n. 546/1992, prevede che le sentenze di condanna dell'Ufficio al pagamento di somme
"sono immediatamente esecutive" (1° comma) e che "Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione" (4° comma);
- che, nonostante la notifica della sentenza fosse seguita a vari solleciti, il Comune perdura nella sua inerzia, omettendo di pagare le somme dovute;
■ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dagli artt. 69 e 70, D.Lgs. n. 546/1992 per la proposizione e l'accoglimento del giudizio di ottemperanza, chiede l'adozione giudiziale dei «provvedimenti necessari per l'ottemperanza dell'Ufficio agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 214/14/2025 resa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Catania, nominando all'uopo un commissario "ad acta">>, indicando quale mezzo al fine l'accredito delle somme [...] sul conto corrente intestato all'Avv. Ricorrente_1 acceso presso Banca_1 e identificato dal seguente IBAN: Conto_Corrente_1>>;
■chiedeva a questa Corte di Giustizia Tributaria adita, contrariis rejectis, di «adottare i provvedimenti necessari per l'ottemperanza dell'Ufficio agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 214/14/2025 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, nominando all'uopo un commissario “ad acta"». Con condanna di controparte alle spese del giudizio.
- In data 17.02.2026, il ricorrente ha depositato copia della dichiarazione del Comune di Paternò di aver provveduto - in data 13.02.2026 - ad effettuare la liquidazione a favore dell'avvocato Ricorrente_1 delle spese processuali distratte in suo favore dalla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria, di primo grado di Catania, relativa al ricorso R.G.R. n. 4434/2023, e copia, altresì, del mandato di pagamento n. 381/2026.
Il Comune di Paternò non si è costituito nel procedimento. La causa è stata rinviata all'udienza del 20 febbraio 2026 e, quivi, decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta preliminarmente l'ammissibilità della domanda, questa adita Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, esaminata la documentazione prodotta e, segnatamente, la dichiarazione del Comune di Paternò circa l'avvenuta disposizione di pagamento delle somme della cui ottemperanza qui si tratta, e del prodotto mandato di pagamento, dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere, e la conseguente estinzione del giudizio, a mente dell'art. 46, del D.lgs. n. 546/1992.
Tenuto conto, altresì, della prova in atti del compimento, prima del giudizio qui in decisione, di due solleciti avanzati dal ricorrente al Comune per l'adempimento all'obbligo de quo, ed il sopraggiungere dell'adempimento solo tre giorni prima dell'udienza fissata per la decisione della causa, al ricorrente è dovuto il rimborso delle spese processuali del procedimento, secondo quanto liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna il Comune di Paternò al pagamento delle spese processuali del presente procedimento, da versare in favore del ricorrente, liquidate in euro 150,00 (centocinquanta/00) per compensi, oltre che al rimborso del contributo unificato, ed al pagamento delle "spese generali" in misura del 15% sui compensi, oltre ad IVA e CPA, nella misura di legge.
Così deciso in Catania, all'udienza del 20 febbraio 2026.