Art. 4. 1. In allegato alla relazione previsionale e programmatica il Governo trasmette al Parlamento un elenco di tutte le opere pubbliche finanziate integralmente o parzialmente dallo Stato per una spesa superiore a lire 50 miliardi, indicando le leggi di finanziamento, l'importo complessivo della somma stanziata, di quella impegnata e di quella erogata, l'anno di deliberazione dell'opera, quello di inizio dei lavori e quello del suo completamento.
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15 luglio 1999
15 luglio 1999