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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/12/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 339/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 339 RGAC, anno 2023, avente ad oggetto: contratti BAri, passata in decisone all'udienza del 14 luglio 2025 e vertente
TRA
, in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Florindo Di CE e AB AN, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Via
Andrea D'Isernia n. 8, giusta procura in atti.
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Trulio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino, alla Via Vasto n. 22, giusta mandato in atti.
1 CONVENUTA
Conclusioni: come da verbale di udienza del 14 luglio 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo
La Parte_1
esponeva di aver intrattenuto con la filiale Controparte_1
di Sant' Agata dei Goti, diversi rapporti (conto corrente e conti anticipi) in relazione ai quali l'istituto di credito aveva addebitato oneri non dovuti (meglio specificati nell'atto introduttivo, cui si rimanda).
Conveniva quindi in giudizio la al fine di Controparte_1
rideterminare il saldo effettivo dei rapporti BAri in oggetto, nonché per sentirla condannare al pagamento delle somme illegittimamente addebitate, anche a titolo di arricchimento.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva in Controparte_1
via preliminare l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 del D. Lsg. 28/10 e la prescrizione limitatamente al conto corrente n. 1281099; nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si procedeva all'istruttoria; venivano disposti accertamenti tecnici. All'esito, la causa veniva riservata in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare, va rigettata l'eccezione sulla improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sollevata dalla BA convenuta. La stessa risulta esperita dinanzi all' Organismo di Mediazione di CP_2
2 Benevento e conclusa in data 15.6.23, con esito negativo per mancato raggiungimento di accordo, come da verbale in atti.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Deve premettersi che nel contratto di conto corrente,
l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832
c.c., si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace (o, comunque, su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile.(26.7.01 n. 10186).
Sul tema specifico dell'anatocismo BArio, deve osservarsi che il parametro di riferimento è costituito dall'art. 1283 del codice civile (anatocismo) e, in particolare, dall'inciso "salvo usi contrari" che, in apertura della norma, circoscrive la portata della regola, di seguito in essa enunciata, per cui "gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre, che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi
Come è noto, la giurisprudenza più recente ha enunciato il principio (al quale ha dato comunque immediato riscontro anche il legislatore (che, con l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999 n.
342 ha, all'uopo, ridisciplinato le modalità di calcolo degli interessi su base paritaria tra BA e cliente) per cui gli "usi contrari", idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi
3 stabilito, sono solo gli usi "normativi" in senso tecnico;
desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole BArie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato art. 1283.
Il principio della nullità delle clausole BArie anatocistiche parte dalla premessa che gli "usi contrari", suscettibili di derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., sono non i meri usi negoziali di cui all'art. 1340 c.c. ma esclusivamente i veri e propri "usi normativi", di cui agli artt. 1 e 8 disp. prel. cod. civ., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento, accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitro soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis). (Cfr. Cass. S.U.
4.11.04 n. 21095)
E' noto infine che da ultimo è stata affermata la portata retroattiva che il nuovo indirizzo ha inteso attribuire alla rilevata inesistenza di un uso normativo in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi BAri (Cass.
4.11.04 n. 21095). Secondo la Suprema Corte, infatti,
l'affermata recente illegittimità delle prassi sull'anatocismo non significa che in precedenza le stesse fossero percepite come conformi a ius e che, sulla base di una tale convinzione (opinio iuris), venissero accettate dai clienti. Più semplicemente, di fatto, le pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito,
4 in conformità a direttive delle associazioni di categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito BArio e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità, ab initio, della prassi di inserimento, nei contratti BAri, delle clausole in questione, ad un uso negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto, dunque con il precetto dell'articolo 1283 c.c.), come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive.
La illegittima capitalizzazione degli interessi, viene infatti confermata dalla sentenza n. 24418/10 delle Sezioni Unite della
S.C “detta giurisprudenza, come è noto, ha escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore BArio, una deroga ai limiti posti all'anatocismo dall'art. 1283
c.c.: ma non perché abbia messo in dubbio il reiterarsi nel tempo della consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente BAri la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi, bensì per difetto del requisito della "normatività" di tale pratica. Sarebbe, di conseguenza, assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di normatività, usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla
5 opinio uris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori. Ne segue che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”. Non vi è, dunque, possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è consentito dal sistema – con norma eccezionale e derogatoria - soltanto in presenza di determinate condizioni
(quelle di cui all'art. 1283 c.c.), in mancanza delle quali esso rimane giuridicamente non pattuito tra le stesse.
Fatta questa premessa per stabilire se la convenuta ha CP_1
applicato, nella gestione del conto corrente in esame, interessi anatocistici e altri oneri, sono stati disposti accertamenti tecnici.
Dalla istruttoria processuale è quindi emerso che il
[...]
ha intrattenuto, Parte_1
con la convenuta, i seguenti rapporti BAri: Conto CP_1
corrente n. 1281099 (stipulato il 23.10.2006) e collegati Conto anticipi n. 1281110 (23.10.2006) e Conto anticipi n. 1412805
(5.2.2013).
Parte attrice ha avanzato molteplici doglianze, in ordine ai rapporti sopra menzionati, sostenendo che l'istituto di credito
6 avesse addebitato oneri non dovuti a titolo di illegittima capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e altro.
Tenuto conto della documentazione, il CTU ha provveduto a ricostruire il conto corrente in oggetto, utilizzando gli estratti conto e riassunti scalari depositati nel fascicolo di causa.
Il CTU nominato in istruttoria ha rilevato che per il conto corrente n. 1281099, stipulato successivamente al 9.2.2000,
(conto chiuso in data 16.4.2016 con un passaggio a sofferenza per € 74,61) è stata convenuta la pattuizione in forma scritta del tasso d' interesse sia a debito che a credito (Tasso creditore:
0,000 % Unico, Tasso Debitore: - 1^ tasso 14,100% (14,8632%)
– c.m.s. 1,100% fino a €1.000 2 tasso 14,100% (14,8632%) –
c.m.s. 1,100% oltre € 1.000); per il conto anticipi fatture
1281110, (acceso in data 26.10.2006 e chiuso in data
12.04.2013, con saldo zero), è stata convenuta la pattuizione in forma scritta del tasso d' interesse sia a debito che a credito
(Tasso creditore: 0,000 % Unico, Tasso Debitore: - 1^ tasso
9,000% (9,3083%) – c.m.s. 1,100% fino a €1.000 - 2 tasso
9,000% (9,3083%) – c.m.s. 1,100% oltre € 1.000.
Per entrambi i conti risulta indicato il TAE, sia per gli interessi a debito che a credito, anche se per il tasso creditore risulta che il
TAN è uguale al TAE;
pertanto, ai fini del ricalcolo, non si è tenuto conto degli effetti della capitalizzazione.
Ha dedotto che la BA ha operato, sui conti menzionati, per tutta la loro durata, la capitalizzazione trimestrale degli interessi: “la capitalizzazione degli interessi è avvenuta in maniera trimestrale, ma non risulta il rispetto del criterio di
7 reciprocità degli interessi sia a debito che a credito (sia in ordine al TAN sia in ordine all'incremento reciproco del relativo ad entrambi i tassi – a credito e a debito.”
In entrambi i contratti manca una chiara indicazione della modalità di calcolo della CMS.
Inoltre, ha precisato che il rapporto di conto corrente n.
1412805, acceso in data 5.2.2013 e chiuso in data 9.10.2015, con saldo zero, non è stato oggetto di ricalcolo poiché risultano pattuite tutte le condizioni economiche. Sullo stesso conto, inoltre non risulta mai essere stata applicata la Commissione di
MA CO e l'effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori risulta essere stato neutralizzato dalle operazioni di giroconto avvenute, con cadenza trimestrale, sul rapporto di conto corrente ordinario n. 1281099.
Premesso ciò, il CTU ha ricostruito i rapporti utilizzando, per le operazioni attive e passive, i tassi di interessi convenzionali sia per i tassi debitori che per i tassi creditori;
ha epurato la
Commissione di MA CO, applicando la capitalizzazione semplice;
ha espunto il rapporto di c.c. n.
1281099 dalle competenze giro-contate dai rapporti di conto corrente anticipi fatture n. 1281100 e n. 1412805.
Ha correttamente considerato nulla la CMS, per indeterminatezza dell'oggetto. Nel contratto, infatti, la CMS viene indicata nella percentuale dell'1%, senza specificare la base di calcolo e le modalità di applicazione.
In questi casi la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul
8 quale tale percentuale deve essere calcolata è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto” (Cass., Sez. I, 20/06/2022,
n.19825).
Quanto alla dedotta applicazione di interessi usurari, in relazione al conto corrente ordinario 1281099, il CTU, ai fini della verifica (riportandosi alle istruzioni della BA d' AL), ha accertato che l'istituto di credito, nei periodi verificabili, non ha applicato un tasso di interesse usurario, come definito dalla legge 108/96: in particolare non risulta accertata l'usura originaria (TAN 14,100%, TAE 14,8632 rispetto al Tasso soglia usura 19,62%) e non è stata mai accertata usura sopravvenuta.
Per il conto anticipi n. 1281110 ha accertato che l'istituto di credito, nei periodi verificabili, non ha applicato un tasso di interesse usurario come definito dalla legge 108/96: in particolare non risulta accertata l'usura originaria ((TAN 9,000%,
T (AE 9,3083 rispetto al Tasso soglia usura 10,77%) e non è stata mai accertata usura sopravvenuta.
Per il conto anticipi 1412805, ha riportato le stesse conclusioni.
Bisogna analizzare, poi, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla BA convenuta relativamente al c/c n. 1281099, (acceso il 23.10.2006), riferita alle rimesse per il periodo decorrente dal
30.11.2006 al 26.02.2009.
A tal proposito va evidenziato che il CTU ha presentato una doppia ipotesi di conteggio in relazione all' esistenza o meno del contratto di affidamento.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n.
24418/2010, distinguendo tra rimesse ripristinatorie della provvista (che ricostituiscono la disponibilità) e rimesse 9 solutorie (che estinguono un debito), hanno puntualmente individuato nell'estinzione del saldo di chiusura (ovvero nei pagamenti volti a ripianare il passivo extrafido di un conto affidato) il momento in cui si verifica il pagamento dell'indebito e da cui nasce il diritto di ripetizione e, dunque, il momento dal quale decorre il termine prescrizionale, così come previsto dall'art. 2935 del c.c..
La più recente giurisprudenza, (Corte di Cass n. 28990/2025) ha precisato che l'onere della prova dell'affidamento BArio, inclusa la specificazione del suo limite, spetta interamente al cliente. Solo provando l'esistenza di un fido, infatti, i versamenti possono essere qualificati come “ripristinatori” della provvista, per i quali il termine di prescrizione decorre non da ogni singolo versamento, ma solo dalla data di chiusura del conto.
La Corte, dunque ha ribadito il fatto che grava sull'attore che agisce in ripetizione l'onere di provare il contratto di affidamento, ma non ha sancito alcun onere di prova scritta.
Infatti, la prova dell'apertura di credito può essere fornita anche tramite presunzioni. (Cass. Sent. n. 9712/2024).
Per i rapporti sorti prima delle leggi sulla trasparenza BAria
(L. 154/1992 e D.Lgs. 385/1993), era pacificamente ammessa la conclusione di contratti per facta concludentia. Anche per i periodi successivi, la nullità per difetto di forma scritta è una
“nullità di protezione”, che può essere fatta valere solo dal cliente e non dalla BA. Se il cliente sceglie di avvalersi del contratto, seppur non scritto, la BA non può opporre il vizio di forma per sottrarsi ai propri obblighi.
Ancora la Corte ritiene che, prima di valutare la natura
10 solutoria o ripristinatoria delle rimesse, è necessario “epurare” il conto corrente da tutti gli addebiti illegittimi (interessi anatocistici, commissioni non dovute, ecc.). Solo dopo aver ricalcolato il saldo reale, si può verificare se un versamento abbia coperto un'esposizione debitoria all'interno o all'esterno del fido. L'esistenza di un affidamento di fatto rende le rimesse ripristinatorie, posticipando il dies a quo della prescrizione al momento della chiusura del rapporto.
Nel caso de quo, il CTU ha verificato l'esistenza di un affidamento, seppur non regolato in forma scritta. Il rapporto risulta affidato sin dall'apertura, avvenuta in data 23.10.2006.
L'esistenza dell'affidamento per tutto il periodo documentato, ovvero a partire dal 01.12.2006, è provata dagli estratti conto e dalla Centrale Rischi della BA D'AL, da cui si evince che la allora segnala la presenza di un Controparte_3
affidamento di € 100.000 (rischi a revoca) e di una linea anticipi di 300.000 (rischi autoliquidanti) già a partire da novembre
2006.
In proposito, deve evidenziarsi che l'esistenza di un c.d. affidamento può essere riconosciuta (Cass., 18 ottobre 2023, n.
34997; Cass., 24 gennaio 2024, n. 2338), in presenza di una serie di indici sintomatici, tra cui la sistematica, non occasionale e tollerata operatività del correntista con “saldo passivo”, l'assenza di azioni di recupero dell'esposizione debitoria da parte della BA (mancanza di intimazioni di rientro, di rifiuti nell'esecuzione di ordini su saldo debitore o di diffide rivolte al correntista a non disporre ulteriormente sul conto passivo), l'esistenza di estratti conto nei quali siano
11 riportati tassi differenziati (evidentemente riferibili a condizioni entro-fido ed extra-fido), l'applicazione della commissione di massimo scoperto, considerata una remunerazione per l'utilizzazione di somme di denaro extra-fido (Trib. Bergamo, 3 agosto 2016; App. Milano, 4 luglio 2018).
Ai fini della prova dell'esistenza del cd. fido “di fatto”, rilevano anche le informazioni presenti nella Centrale dei Rischi di
BA d'AL (voci “accordato/utilizzato”), che possono configurarsi come una prova privilegiata e, in alcuni casi, addirittura confessoria dell'esistenza di un affidamento di fatto
(Trib. Firenze, 29 novembre 2018; Trib. Milano, 29 novembre
2017; Trib. Massa, 21 dicembre 2017; Trib. Torino, 8 gennaio
2021; Trib. Firenze, 22 giugno 2022).
Dunque, correttamente, il CTU ha proceduto alla verifica delle rimesse solutorie prescritte considerando a) che il saldo giornaliero è quello rilevabile dal conto corrente ricostruito e non già da quello riportato dalla b) che ai fini CP_1
dell'accertamento dell'affidamento concesso, rilevante per quanto al punto precedente, l'affidamento risultante dagli estratti di c/c scalare;
d) che la prima operazione contabile è quella del 30.11.2006 con saldo di conto corrente pari a zero;
e) che la prima interruzione dei termini è avvenuta con missiva datata 26.2.19.
Pertanto, ha provveduto a ricostruire il saldo giornaliero in linea capitale;
i saldi sono stati depurati poi dagli interessi debitori e dalle Commissioni di MA CO, senza capitalizzarli, individuando così la differenza tra i nuovi saldi e l'importo dell'affidamento (risultante dagli estratti di c/c scalare). Per i
12 trimestri in cui si è verificato che il nuovo saldo di conto corrente sia stato superiore all'importo del fido, è stata verificata la quota degli interessi trimestrali e della CMS pagata dal correntista, considerando prescritta la quota delle predette competenze pagate pari alla differenza tra il nuovo saldo e l'affidamento.
In conclusione, il c.t.u. ha rilevato che per il periodo dal
23.10.2006 al 26.02.2009 il rapporto di conto corrente è stato ricalcolato con applicazione dei tassi convenzionali e che la
CMS/CDF azzerata risulta essere stata addebitata solo dal 4^ trimestre 2009, pertanto, non risultano differenze a titolo di interessi debitori da prescrivere per il periodo dal 23.10.2006 al
26.02.2009.
In conclusione, il saldo finale del conto corrente n. 1281099
(ricalcolo CTU al 16.4.2016) è pari ad € 53.624,79,
(considerando che alla stessa data il conto era stato chiuso con un passaggio a sofferenza di €. 74,61) poichè la BA ha addebitato maggiori competenze per 53.699,40 (interessi anatocistici €. 39.716,68, CMS €. 13259,97, interessi creditori
€. 722,75); il saldo finale del conto anticipi n. 1281100 (ricalcolo
CTU al 12.4.13) è pari ad € 17141,78 (interessi anatocistici €.
625,39, CMS €. 16.516,39); la somma dovuta in totale è pari ad di €. 70.736,57 considerando l'esistenza di fatto dell'affidamento e dunque non risultando somme prescritte.
Le conclusioni cui è giunto il CTU appaiono condivisibili e non meritano censure, essendo basate su argomentazioni corrette.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
13 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
, con atto di citazione notificato il 18.1.2023, nei
[...]
confronti di ogni diversa istanza eccezione e Controparte_1
deduzione, così provvede
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della somma di € Parte_1
70.736,57, oltre interessi dalla domanda.
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 5.500,00 per la fase istruttoria, € 6.000,00 per la fase decisionale, oltre alle spese di C.U. e alle spese di C.T.U., oltre ancora rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge, con distrazione in favore degli avv.ti Florindo Di
CE e AB AN, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento 5.12.25
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Angelamaria Fuccio, funzionaria addetta all'Ufficio del processo
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 339 RGAC, anno 2023, avente ad oggetto: contratti BAri, passata in decisone all'udienza del 14 luglio 2025 e vertente
TRA
, in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Florindo Di CE e AB AN, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Via
Andrea D'Isernia n. 8, giusta procura in atti.
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Trulio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino, alla Via Vasto n. 22, giusta mandato in atti.
1 CONVENUTA
Conclusioni: come da verbale di udienza del 14 luglio 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo
La Parte_1
esponeva di aver intrattenuto con la filiale Controparte_1
di Sant' Agata dei Goti, diversi rapporti (conto corrente e conti anticipi) in relazione ai quali l'istituto di credito aveva addebitato oneri non dovuti (meglio specificati nell'atto introduttivo, cui si rimanda).
Conveniva quindi in giudizio la al fine di Controparte_1
rideterminare il saldo effettivo dei rapporti BAri in oggetto, nonché per sentirla condannare al pagamento delle somme illegittimamente addebitate, anche a titolo di arricchimento.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva in Controparte_1
via preliminare l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 del D. Lsg. 28/10 e la prescrizione limitatamente al conto corrente n. 1281099; nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si procedeva all'istruttoria; venivano disposti accertamenti tecnici. All'esito, la causa veniva riservata in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare, va rigettata l'eccezione sulla improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sollevata dalla BA convenuta. La stessa risulta esperita dinanzi all' Organismo di Mediazione di CP_2
2 Benevento e conclusa in data 15.6.23, con esito negativo per mancato raggiungimento di accordo, come da verbale in atti.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Deve premettersi che nel contratto di conto corrente,
l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832
c.c., si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace (o, comunque, su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile.(26.7.01 n. 10186).
Sul tema specifico dell'anatocismo BArio, deve osservarsi che il parametro di riferimento è costituito dall'art. 1283 del codice civile (anatocismo) e, in particolare, dall'inciso "salvo usi contrari" che, in apertura della norma, circoscrive la portata della regola, di seguito in essa enunciata, per cui "gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre, che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi
Come è noto, la giurisprudenza più recente ha enunciato il principio (al quale ha dato comunque immediato riscontro anche il legislatore (che, con l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999 n.
342 ha, all'uopo, ridisciplinato le modalità di calcolo degli interessi su base paritaria tra BA e cliente) per cui gli "usi contrari", idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi
3 stabilito, sono solo gli usi "normativi" in senso tecnico;
desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole BArie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato art. 1283.
Il principio della nullità delle clausole BArie anatocistiche parte dalla premessa che gli "usi contrari", suscettibili di derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., sono non i meri usi negoziali di cui all'art. 1340 c.c. ma esclusivamente i veri e propri "usi normativi", di cui agli artt. 1 e 8 disp. prel. cod. civ., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento, accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitro soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis). (Cfr. Cass. S.U.
4.11.04 n. 21095)
E' noto infine che da ultimo è stata affermata la portata retroattiva che il nuovo indirizzo ha inteso attribuire alla rilevata inesistenza di un uso normativo in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi BAri (Cass.
4.11.04 n. 21095). Secondo la Suprema Corte, infatti,
l'affermata recente illegittimità delle prassi sull'anatocismo non significa che in precedenza le stesse fossero percepite come conformi a ius e che, sulla base di una tale convinzione (opinio iuris), venissero accettate dai clienti. Più semplicemente, di fatto, le pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito,
4 in conformità a direttive delle associazioni di categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito BArio e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità, ab initio, della prassi di inserimento, nei contratti BAri, delle clausole in questione, ad un uso negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto, dunque con il precetto dell'articolo 1283 c.c.), come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive.
La illegittima capitalizzazione degli interessi, viene infatti confermata dalla sentenza n. 24418/10 delle Sezioni Unite della
S.C “detta giurisprudenza, come è noto, ha escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore BArio, una deroga ai limiti posti all'anatocismo dall'art. 1283
c.c.: ma non perché abbia messo in dubbio il reiterarsi nel tempo della consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente BAri la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi, bensì per difetto del requisito della "normatività" di tale pratica. Sarebbe, di conseguenza, assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di normatività, usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla
5 opinio uris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori. Ne segue che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”. Non vi è, dunque, possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è consentito dal sistema – con norma eccezionale e derogatoria - soltanto in presenza di determinate condizioni
(quelle di cui all'art. 1283 c.c.), in mancanza delle quali esso rimane giuridicamente non pattuito tra le stesse.
Fatta questa premessa per stabilire se la convenuta ha CP_1
applicato, nella gestione del conto corrente in esame, interessi anatocistici e altri oneri, sono stati disposti accertamenti tecnici.
Dalla istruttoria processuale è quindi emerso che il
[...]
ha intrattenuto, Parte_1
con la convenuta, i seguenti rapporti BAri: Conto CP_1
corrente n. 1281099 (stipulato il 23.10.2006) e collegati Conto anticipi n. 1281110 (23.10.2006) e Conto anticipi n. 1412805
(5.2.2013).
Parte attrice ha avanzato molteplici doglianze, in ordine ai rapporti sopra menzionati, sostenendo che l'istituto di credito
6 avesse addebitato oneri non dovuti a titolo di illegittima capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e altro.
Tenuto conto della documentazione, il CTU ha provveduto a ricostruire il conto corrente in oggetto, utilizzando gli estratti conto e riassunti scalari depositati nel fascicolo di causa.
Il CTU nominato in istruttoria ha rilevato che per il conto corrente n. 1281099, stipulato successivamente al 9.2.2000,
(conto chiuso in data 16.4.2016 con un passaggio a sofferenza per € 74,61) è stata convenuta la pattuizione in forma scritta del tasso d' interesse sia a debito che a credito (Tasso creditore:
0,000 % Unico, Tasso Debitore: - 1^ tasso 14,100% (14,8632%)
– c.m.s. 1,100% fino a €1.000 2 tasso 14,100% (14,8632%) –
c.m.s. 1,100% oltre € 1.000); per il conto anticipi fatture
1281110, (acceso in data 26.10.2006 e chiuso in data
12.04.2013, con saldo zero), è stata convenuta la pattuizione in forma scritta del tasso d' interesse sia a debito che a credito
(Tasso creditore: 0,000 % Unico, Tasso Debitore: - 1^ tasso
9,000% (9,3083%) – c.m.s. 1,100% fino a €1.000 - 2 tasso
9,000% (9,3083%) – c.m.s. 1,100% oltre € 1.000.
Per entrambi i conti risulta indicato il TAE, sia per gli interessi a debito che a credito, anche se per il tasso creditore risulta che il
TAN è uguale al TAE;
pertanto, ai fini del ricalcolo, non si è tenuto conto degli effetti della capitalizzazione.
Ha dedotto che la BA ha operato, sui conti menzionati, per tutta la loro durata, la capitalizzazione trimestrale degli interessi: “la capitalizzazione degli interessi è avvenuta in maniera trimestrale, ma non risulta il rispetto del criterio di
7 reciprocità degli interessi sia a debito che a credito (sia in ordine al TAN sia in ordine all'incremento reciproco del relativo ad entrambi i tassi – a credito e a debito.”
In entrambi i contratti manca una chiara indicazione della modalità di calcolo della CMS.
Inoltre, ha precisato che il rapporto di conto corrente n.
1412805, acceso in data 5.2.2013 e chiuso in data 9.10.2015, con saldo zero, non è stato oggetto di ricalcolo poiché risultano pattuite tutte le condizioni economiche. Sullo stesso conto, inoltre non risulta mai essere stata applicata la Commissione di
MA CO e l'effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori risulta essere stato neutralizzato dalle operazioni di giroconto avvenute, con cadenza trimestrale, sul rapporto di conto corrente ordinario n. 1281099.
Premesso ciò, il CTU ha ricostruito i rapporti utilizzando, per le operazioni attive e passive, i tassi di interessi convenzionali sia per i tassi debitori che per i tassi creditori;
ha epurato la
Commissione di MA CO, applicando la capitalizzazione semplice;
ha espunto il rapporto di c.c. n.
1281099 dalle competenze giro-contate dai rapporti di conto corrente anticipi fatture n. 1281100 e n. 1412805.
Ha correttamente considerato nulla la CMS, per indeterminatezza dell'oggetto. Nel contratto, infatti, la CMS viene indicata nella percentuale dell'1%, senza specificare la base di calcolo e le modalità di applicazione.
In questi casi la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul
8 quale tale percentuale deve essere calcolata è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto” (Cass., Sez. I, 20/06/2022,
n.19825).
Quanto alla dedotta applicazione di interessi usurari, in relazione al conto corrente ordinario 1281099, il CTU, ai fini della verifica (riportandosi alle istruzioni della BA d' AL), ha accertato che l'istituto di credito, nei periodi verificabili, non ha applicato un tasso di interesse usurario, come definito dalla legge 108/96: in particolare non risulta accertata l'usura originaria (TAN 14,100%, TAE 14,8632 rispetto al Tasso soglia usura 19,62%) e non è stata mai accertata usura sopravvenuta.
Per il conto anticipi n. 1281110 ha accertato che l'istituto di credito, nei periodi verificabili, non ha applicato un tasso di interesse usurario come definito dalla legge 108/96: in particolare non risulta accertata l'usura originaria ((TAN 9,000%,
T (AE 9,3083 rispetto al Tasso soglia usura 10,77%) e non è stata mai accertata usura sopravvenuta.
Per il conto anticipi 1412805, ha riportato le stesse conclusioni.
Bisogna analizzare, poi, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla BA convenuta relativamente al c/c n. 1281099, (acceso il 23.10.2006), riferita alle rimesse per il periodo decorrente dal
30.11.2006 al 26.02.2009.
A tal proposito va evidenziato che il CTU ha presentato una doppia ipotesi di conteggio in relazione all' esistenza o meno del contratto di affidamento.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n.
24418/2010, distinguendo tra rimesse ripristinatorie della provvista (che ricostituiscono la disponibilità) e rimesse 9 solutorie (che estinguono un debito), hanno puntualmente individuato nell'estinzione del saldo di chiusura (ovvero nei pagamenti volti a ripianare il passivo extrafido di un conto affidato) il momento in cui si verifica il pagamento dell'indebito e da cui nasce il diritto di ripetizione e, dunque, il momento dal quale decorre il termine prescrizionale, così come previsto dall'art. 2935 del c.c..
La più recente giurisprudenza, (Corte di Cass n. 28990/2025) ha precisato che l'onere della prova dell'affidamento BArio, inclusa la specificazione del suo limite, spetta interamente al cliente. Solo provando l'esistenza di un fido, infatti, i versamenti possono essere qualificati come “ripristinatori” della provvista, per i quali il termine di prescrizione decorre non da ogni singolo versamento, ma solo dalla data di chiusura del conto.
La Corte, dunque ha ribadito il fatto che grava sull'attore che agisce in ripetizione l'onere di provare il contratto di affidamento, ma non ha sancito alcun onere di prova scritta.
Infatti, la prova dell'apertura di credito può essere fornita anche tramite presunzioni. (Cass. Sent. n. 9712/2024).
Per i rapporti sorti prima delle leggi sulla trasparenza BAria
(L. 154/1992 e D.Lgs. 385/1993), era pacificamente ammessa la conclusione di contratti per facta concludentia. Anche per i periodi successivi, la nullità per difetto di forma scritta è una
“nullità di protezione”, che può essere fatta valere solo dal cliente e non dalla BA. Se il cliente sceglie di avvalersi del contratto, seppur non scritto, la BA non può opporre il vizio di forma per sottrarsi ai propri obblighi.
Ancora la Corte ritiene che, prima di valutare la natura
10 solutoria o ripristinatoria delle rimesse, è necessario “epurare” il conto corrente da tutti gli addebiti illegittimi (interessi anatocistici, commissioni non dovute, ecc.). Solo dopo aver ricalcolato il saldo reale, si può verificare se un versamento abbia coperto un'esposizione debitoria all'interno o all'esterno del fido. L'esistenza di un affidamento di fatto rende le rimesse ripristinatorie, posticipando il dies a quo della prescrizione al momento della chiusura del rapporto.
Nel caso de quo, il CTU ha verificato l'esistenza di un affidamento, seppur non regolato in forma scritta. Il rapporto risulta affidato sin dall'apertura, avvenuta in data 23.10.2006.
L'esistenza dell'affidamento per tutto il periodo documentato, ovvero a partire dal 01.12.2006, è provata dagli estratti conto e dalla Centrale Rischi della BA D'AL, da cui si evince che la allora segnala la presenza di un Controparte_3
affidamento di € 100.000 (rischi a revoca) e di una linea anticipi di 300.000 (rischi autoliquidanti) già a partire da novembre
2006.
In proposito, deve evidenziarsi che l'esistenza di un c.d. affidamento può essere riconosciuta (Cass., 18 ottobre 2023, n.
34997; Cass., 24 gennaio 2024, n. 2338), in presenza di una serie di indici sintomatici, tra cui la sistematica, non occasionale e tollerata operatività del correntista con “saldo passivo”, l'assenza di azioni di recupero dell'esposizione debitoria da parte della BA (mancanza di intimazioni di rientro, di rifiuti nell'esecuzione di ordini su saldo debitore o di diffide rivolte al correntista a non disporre ulteriormente sul conto passivo), l'esistenza di estratti conto nei quali siano
11 riportati tassi differenziati (evidentemente riferibili a condizioni entro-fido ed extra-fido), l'applicazione della commissione di massimo scoperto, considerata una remunerazione per l'utilizzazione di somme di denaro extra-fido (Trib. Bergamo, 3 agosto 2016; App. Milano, 4 luglio 2018).
Ai fini della prova dell'esistenza del cd. fido “di fatto”, rilevano anche le informazioni presenti nella Centrale dei Rischi di
BA d'AL (voci “accordato/utilizzato”), che possono configurarsi come una prova privilegiata e, in alcuni casi, addirittura confessoria dell'esistenza di un affidamento di fatto
(Trib. Firenze, 29 novembre 2018; Trib. Milano, 29 novembre
2017; Trib. Massa, 21 dicembre 2017; Trib. Torino, 8 gennaio
2021; Trib. Firenze, 22 giugno 2022).
Dunque, correttamente, il CTU ha proceduto alla verifica delle rimesse solutorie prescritte considerando a) che il saldo giornaliero è quello rilevabile dal conto corrente ricostruito e non già da quello riportato dalla b) che ai fini CP_1
dell'accertamento dell'affidamento concesso, rilevante per quanto al punto precedente, l'affidamento risultante dagli estratti di c/c scalare;
d) che la prima operazione contabile è quella del 30.11.2006 con saldo di conto corrente pari a zero;
e) che la prima interruzione dei termini è avvenuta con missiva datata 26.2.19.
Pertanto, ha provveduto a ricostruire il saldo giornaliero in linea capitale;
i saldi sono stati depurati poi dagli interessi debitori e dalle Commissioni di MA CO, senza capitalizzarli, individuando così la differenza tra i nuovi saldi e l'importo dell'affidamento (risultante dagli estratti di c/c scalare). Per i
12 trimestri in cui si è verificato che il nuovo saldo di conto corrente sia stato superiore all'importo del fido, è stata verificata la quota degli interessi trimestrali e della CMS pagata dal correntista, considerando prescritta la quota delle predette competenze pagate pari alla differenza tra il nuovo saldo e l'affidamento.
In conclusione, il c.t.u. ha rilevato che per il periodo dal
23.10.2006 al 26.02.2009 il rapporto di conto corrente è stato ricalcolato con applicazione dei tassi convenzionali e che la
CMS/CDF azzerata risulta essere stata addebitata solo dal 4^ trimestre 2009, pertanto, non risultano differenze a titolo di interessi debitori da prescrivere per il periodo dal 23.10.2006 al
26.02.2009.
In conclusione, il saldo finale del conto corrente n. 1281099
(ricalcolo CTU al 16.4.2016) è pari ad € 53.624,79,
(considerando che alla stessa data il conto era stato chiuso con un passaggio a sofferenza di €. 74,61) poichè la BA ha addebitato maggiori competenze per 53.699,40 (interessi anatocistici €. 39.716,68, CMS €. 13259,97, interessi creditori
€. 722,75); il saldo finale del conto anticipi n. 1281100 (ricalcolo
CTU al 12.4.13) è pari ad € 17141,78 (interessi anatocistici €.
625,39, CMS €. 16.516,39); la somma dovuta in totale è pari ad di €. 70.736,57 considerando l'esistenza di fatto dell'affidamento e dunque non risultando somme prescritte.
Le conclusioni cui è giunto il CTU appaiono condivisibili e non meritano censure, essendo basate su argomentazioni corrette.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
13 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
, con atto di citazione notificato il 18.1.2023, nei
[...]
confronti di ogni diversa istanza eccezione e Controparte_1
deduzione, così provvede
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della somma di € Parte_1
70.736,57, oltre interessi dalla domanda.
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 5.500,00 per la fase istruttoria, € 6.000,00 per la fase decisionale, oltre alle spese di C.U. e alle spese di C.T.U., oltre ancora rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge, con distrazione in favore degli avv.ti Florindo Di
CE e AB AN, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento 5.12.25
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Angelamaria Fuccio, funzionaria addetta all'Ufficio del processo
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