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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA RI CA ET
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 17-11-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 999 dell'anno 2025
OGGETTO
Pagamento TFR
TRA
- c.f. – rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico, dall'Avv. Francesco Tozzi (c.f. ) e dall'Avv. Giuseppina C.F._2
IA (c.f.: ), ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._3 studio. ricorrente
E CP_ (cf. ), in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida P.IVA_1
GI ) giusta procura generale alle liti in atti. C.F._4 resistente
CONCLUSIONI CP_ Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 07-02-2025, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_2
(di seguito soltanto ) per il periodo dal 2/6/2017 al 30/6/2022, con
[...] CP_2 inquadramento di operaio e mansioni di addetto alla movimentazione merci di 5° livello del C.C.N.L. Autotrasporto Merci e Logistica in regime orario full-time 39 ore settimanali;
che la è stata una società che ha operato nel settore privato (della CP_2
Cont movimentazione merci c/o appalto con in forza oltre 49 Controparte_4
1 dipendenti e che in ragione di ciò era stata sottoposta all'obbligo legale di versamento del T.f.r. al Fondo Tesoreria (L. 296/2006); che dopo la cessazione del rapporto CP_1 lavorativo (avvenuta in data 30/6/2022), il lavoratore ricorreva in giudizio, anche per richiedere il pagamento del Tfr, nei confronti della società che rimaneva contumace;
che vista la totale inoperosità della (sia giudiziale che amministrativa) e, quindi, il CP_2 rifiuto di fatto da parte della stessa ad inviare la dichiarazione di incapienza all' , CP_1 con pec del 14/12/2023 inoltrava formale richiesta di intervento all' - Fondo di CP_1
Tesoreria1 per ottenere il pagamento diretto del T.f.r., allegando all'uopo il modello CP_ MVFTES04/MV34 in uno al Modello MV32 e alla nota pec del 25/9/2023; che l' aveva respinto tale richiesta con nota pec del 19/1/2024, con la seguente testuale motivazione: “...Il Tfr deve essere pagato dal datore di lavoro che, solo caso di incapienza, può presentare la relativa dichiarazione all' chiedendo CP_1 contestualmente, tramite mod. FTES01, che sia il Fondo di Tesoreria a provvedere al pagamento della prestazione. La pratica può essere caricata d'ufficio, con modello
MV34, solo in caso di aziende sottoposte a procedura concorsuale il cui responsabile
(es. curatore fallimentare) manifesti per iscritto il rifiuto telematicamente le domande”
Tanto premesso, il ricorrente, lamentando l'illegittimità della determinazione dell'istituto, chiedeva la condanna del Fondo di Tesoreria presso l' al pagamento CP_1 del TFR nell'importo di €.3.381,80 oltre accessori. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione. CP_
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente il difetto di contraddittorio dovendo il ricorrente convenire in giudizio la società datrice di lavoro non fallita l'infondatezza della domanda. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda con varie argomentazioni concludendo per il rigetto della stessa.
Disposta la citazione della , la stessa non si costituiva in giudizio. Parte_2
All'odierna udienza, il difensore del ricorrente dichiarava che il proprio assistito aveva percepito il TFR dal Fondo di Tesoreria. Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione CP_ della materia del contendere con vittoria di spese processuali. L' chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito della discussione. questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Deve essere dichiarata la contumacia della ritualmente citata (cfr. la relata Parte_2 di notifica telematica prodotta in atti) e non costituitasi in giudizio.
Deve poi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2 Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento
3 avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. CP_
Nel caso in esame, il ondo di Tesoreria presso l' ha corrisposto al ricorrente il TFR nella misura richiesta in ricorso con valuta 12-07-2025 (cfr. CP_ comunicazione in atti). Dunque, in virtù dell'effettuato pagamento, deve ritenersi venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia in ordine alla fondatezza della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo CP_ l' provveduto alla corresponsione del TFR successivamente alla domanda amministrativa presentata in data 07-02-2025. Ciò anche per le considerazioni che seguono.
Con riguardo al pagamento del tfr, com'è noto, nell'istituire il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.2120 c.c., con modalità di finanziamento rispondenti al principio della CP_ ripartizione, l'art.1 comma 755 della L.n.296/2006 ne ha affidato all' la gestione per conto dello Stato, disponendo che il Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione del tfr per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile.
Quanto alle modalità di finanziamento, i commi successivi hanno previsto che con effetto sui periodi di paga decorrenti dall'1-01-2007 affluisca al Fondo un contributo pari alla quota di cui all'art.2120 c.c., al netto del contributo di cui all'art.3 ultimo comma della L. 29 maggio 1982 n.297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al d. lgs n.5 dicembre 2005
n.252, ovvero all'opzione di cui al comma 756 bis;
il contributo, al cui versamento sono tenuti i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, è versato mensilmente dagli stessi datori di lavoro al Fondo, secondo modalità stabilite con apposito decreto ministeriale;
ad esso si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi agevolazione contributiva.
La liquidazione del tfr e delle relative anticipazioni al lavoratore viene infine effettuata dal Fondo sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto.
4 CP_ Ad avviso dell' il Fondo risponde unicamente nei limiti di quanto il datore di lavoro abbia accantonato, restando quest'ultimo obbligato per la quota parte di TFR che non risulti versato al Fondo.
Tali considerazioni non possono essere condivise.
Infatti, aderendo alle argomentazioni espresse dal recente orientamento della
S. C. (Cass. n. 25035 del 2023, n.11569 del 2024), dal combinato disposto della l. n.
296 del 2006, artt. 1, comma 756, e del D.M. n. 30.1.2007, art. 2, commi 2 e 4, si ricava anzitutto che l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al 1.1.2007 è il Fondo di tesoreria: il datore di lavoro, infatti, risponde dell'obbligazione quale adiectus solutionis causa e nei soli limiti dei contributi dovuti per quel mese al Fondo stesso e, in subordine, agli altri enti previdenziali.
Si tratta di un meccanismo di anticipazione salvo conguaglio, del tutto analogo a quello che presiede alla corresponsione di altre prestazioni previdenziali (ad es., assegni familiari, indennità di malattia, indennità di maternità), le quali, proprio per ciò, vengono del pari corrisposte sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, (cfr. Cass n. 11569/2024 cit.) esattamente come prevede, per la prestazione in esame, la l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756.
Ciò premesso, va aggiunto che la circostanza che il D.M. n. 30.1.2007, art. 1, comma 1, stabilisca che "il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile", avvalora un'ulteriore conclusione già desumibile dal tenore testuale della l. n. 296 del 2006, artt. 1, commi 755 ss.: e precisamente, che quella corrisposta dal è una prestazione che, sebbene modulata quanto a CP_5 presupposti e misura secondo le previsioni dell'art. 2120 c.c., costituisce nondimeno una prestazione previdenziale.
Deve infatti rimarcarsi che la L. n. 296 del 2006 abbia all'uopo istituito una gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 2114 c.c.: al Fondo invero, affluiscono i contributi obbligatoriamente versati dai datori di lavoro che abbiano cinquanta o più dipendenti ed è il Fondo medesimo tenuto ad erogare le relative prestazioni secondo il principio della ripartizione;
né, in contrario, potrebbe argomentarsi in relazione al disposto della l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui "la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata
(...) limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro": la
5 disposizione testè citata deve infatti ritenersi riferita al fatto che, operando il Fondo a far data dall'1.1.2007, le quote di TFR maturate nel periodo precedente dai lavoratori interessati non possono che restare a carico del datore di lavoro.
Del resto, la considerazione che non si possa attribuire alla disposizione in esame il significato di rendere piuttosto il Fondo adiectus solutionis causa delle quote di TFR liberamente e volontariamente versate dal datore di lavoro, si ricava dal meccanismo obbligatorio che presiede alla corresponsione del contributo mensilmente dovuto in misura pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c. che non sia stata destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252 del 2005 ovvero all'opzione di cui al successivo comma 756-bis: il D.M. n. 30.1.2007, art. 1, oltre ad affermare, al comma 5, che i datori di lavoro indicati nella l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, sono obbligati al versamento del contributo, stabilisce, al comma 3, che ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo previsto dalla L. 27 dicembre
2006, n. 296, art. 1, comma 756, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
Ritiene quindi questo giudicante che l'insieme di tali previsioni si spieghi solo con l'intenzione del legislatore di attribuire al contributo de quo la stessa natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori. E se è vero che, già sulla base del rapporto di lavoro privato, il TFR costituisce retribuzione differita con funzione previdenziale, è evidente che non si può garantire pubblicamente la meritevolezza di tale funzione se non per tramite dell'istituzione di una forma di previdenza obbligatoria, solo quest'ultima essendo assistita dalla previsione di cui all'art. 2116, comma 1, c.c., secondo cui "le prestazioni (...) sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando
l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali".
In quest'ottica, si può ulteriormente rilevare che l'istituzione del Fondo di tesoreria intende sottrarre ai datori di lavoro privati che abbiano cinquanta o più dipendenti la disponibilità diretta del risparmio forzoso costituito dagli accantonamenti per il Tfr che il lavoratore non abbia destinato, sua sponte, alla previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 oppure all'opzione di cui alla l. 296 del 2006, art. 1, comma 756-bis, allo scopo di gestirli secondo un sistema a ripartizione che consenta, all'occorrenza, anche il loro impiego per fini di pubblica utilità, così come prevede la l. n. 296 del 2 006, art. 1, comma 758; e ciò, mentre
6 avvalora ulteriormente la natura squisitamente contributiva del “contributo” cui sono tenuti i datori di lavoro di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta per fini di pubblica utilità (ossia di un'imposta speciale, così come in generale i contributi previdenziali), non può specularmente che confermare che quella erogata dal è una presta zione previdenziale pubblica, CP_5 ancorché modulata, quanto a presupposti e misura, sulle previsioni di cui all'art. 2120
c.c.
Tanto premesso, alla luce delle regole di funzionamento del Fondo e delle considerazioni espresse, ritiene questo giudicante che il Fondo sia chiamato ad erogare al lavoratore le quote di tfr versate anche in mancanza della incapienza datoriale ed indipendentemente dall'entità dei contributi versati.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_ nei confronti dell' con ricorso depositato in data 07-02- Parte_1
2025, così provvede:
• dichiara la contumacia della;
Parte_2
• dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
• condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.1.200,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere 17-11-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA RI CA ET
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 17-11-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 999 dell'anno 2025
OGGETTO
Pagamento TFR
TRA
- c.f. – rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico, dall'Avv. Francesco Tozzi (c.f. ) e dall'Avv. Giuseppina C.F._2
IA (c.f.: ), ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._3 studio. ricorrente
E CP_ (cf. ), in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida P.IVA_1
GI ) giusta procura generale alle liti in atti. C.F._4 resistente
CONCLUSIONI CP_ Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 07-02-2025, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_2
(di seguito soltanto ) per il periodo dal 2/6/2017 al 30/6/2022, con
[...] CP_2 inquadramento di operaio e mansioni di addetto alla movimentazione merci di 5° livello del C.C.N.L. Autotrasporto Merci e Logistica in regime orario full-time 39 ore settimanali;
che la è stata una società che ha operato nel settore privato (della CP_2
Cont movimentazione merci c/o appalto con in forza oltre 49 Controparte_4
1 dipendenti e che in ragione di ciò era stata sottoposta all'obbligo legale di versamento del T.f.r. al Fondo Tesoreria (L. 296/2006); che dopo la cessazione del rapporto CP_1 lavorativo (avvenuta in data 30/6/2022), il lavoratore ricorreva in giudizio, anche per richiedere il pagamento del Tfr, nei confronti della società che rimaneva contumace;
che vista la totale inoperosità della (sia giudiziale che amministrativa) e, quindi, il CP_2 rifiuto di fatto da parte della stessa ad inviare la dichiarazione di incapienza all' , CP_1 con pec del 14/12/2023 inoltrava formale richiesta di intervento all' - Fondo di CP_1
Tesoreria1 per ottenere il pagamento diretto del T.f.r., allegando all'uopo il modello CP_ MVFTES04/MV34 in uno al Modello MV32 e alla nota pec del 25/9/2023; che l' aveva respinto tale richiesta con nota pec del 19/1/2024, con la seguente testuale motivazione: “...Il Tfr deve essere pagato dal datore di lavoro che, solo caso di incapienza, può presentare la relativa dichiarazione all' chiedendo CP_1 contestualmente, tramite mod. FTES01, che sia il Fondo di Tesoreria a provvedere al pagamento della prestazione. La pratica può essere caricata d'ufficio, con modello
MV34, solo in caso di aziende sottoposte a procedura concorsuale il cui responsabile
(es. curatore fallimentare) manifesti per iscritto il rifiuto telematicamente le domande”
Tanto premesso, il ricorrente, lamentando l'illegittimità della determinazione dell'istituto, chiedeva la condanna del Fondo di Tesoreria presso l' al pagamento CP_1 del TFR nell'importo di €.3.381,80 oltre accessori. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione. CP_
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente il difetto di contraddittorio dovendo il ricorrente convenire in giudizio la società datrice di lavoro non fallita l'infondatezza della domanda. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda con varie argomentazioni concludendo per il rigetto della stessa.
Disposta la citazione della , la stessa non si costituiva in giudizio. Parte_2
All'odierna udienza, il difensore del ricorrente dichiarava che il proprio assistito aveva percepito il TFR dal Fondo di Tesoreria. Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione CP_ della materia del contendere con vittoria di spese processuali. L' chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito della discussione. questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Deve essere dichiarata la contumacia della ritualmente citata (cfr. la relata Parte_2 di notifica telematica prodotta in atti) e non costituitasi in giudizio.
Deve poi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2 Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento
3 avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. CP_
Nel caso in esame, il ondo di Tesoreria presso l' ha corrisposto al ricorrente il TFR nella misura richiesta in ricorso con valuta 12-07-2025 (cfr. CP_ comunicazione in atti). Dunque, in virtù dell'effettuato pagamento, deve ritenersi venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia in ordine alla fondatezza della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo CP_ l' provveduto alla corresponsione del TFR successivamente alla domanda amministrativa presentata in data 07-02-2025. Ciò anche per le considerazioni che seguono.
Con riguardo al pagamento del tfr, com'è noto, nell'istituire il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.2120 c.c., con modalità di finanziamento rispondenti al principio della CP_ ripartizione, l'art.1 comma 755 della L.n.296/2006 ne ha affidato all' la gestione per conto dello Stato, disponendo che il Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione del tfr per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile.
Quanto alle modalità di finanziamento, i commi successivi hanno previsto che con effetto sui periodi di paga decorrenti dall'1-01-2007 affluisca al Fondo un contributo pari alla quota di cui all'art.2120 c.c., al netto del contributo di cui all'art.3 ultimo comma della L. 29 maggio 1982 n.297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al d. lgs n.5 dicembre 2005
n.252, ovvero all'opzione di cui al comma 756 bis;
il contributo, al cui versamento sono tenuti i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, è versato mensilmente dagli stessi datori di lavoro al Fondo, secondo modalità stabilite con apposito decreto ministeriale;
ad esso si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi agevolazione contributiva.
La liquidazione del tfr e delle relative anticipazioni al lavoratore viene infine effettuata dal Fondo sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto.
4 CP_ Ad avviso dell' il Fondo risponde unicamente nei limiti di quanto il datore di lavoro abbia accantonato, restando quest'ultimo obbligato per la quota parte di TFR che non risulti versato al Fondo.
Tali considerazioni non possono essere condivise.
Infatti, aderendo alle argomentazioni espresse dal recente orientamento della
S. C. (Cass. n. 25035 del 2023, n.11569 del 2024), dal combinato disposto della l. n.
296 del 2006, artt. 1, comma 756, e del D.M. n. 30.1.2007, art. 2, commi 2 e 4, si ricava anzitutto che l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al 1.1.2007 è il Fondo di tesoreria: il datore di lavoro, infatti, risponde dell'obbligazione quale adiectus solutionis causa e nei soli limiti dei contributi dovuti per quel mese al Fondo stesso e, in subordine, agli altri enti previdenziali.
Si tratta di un meccanismo di anticipazione salvo conguaglio, del tutto analogo a quello che presiede alla corresponsione di altre prestazioni previdenziali (ad es., assegni familiari, indennità di malattia, indennità di maternità), le quali, proprio per ciò, vengono del pari corrisposte sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, (cfr. Cass n. 11569/2024 cit.) esattamente come prevede, per la prestazione in esame, la l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756.
Ciò premesso, va aggiunto che la circostanza che il D.M. n. 30.1.2007, art. 1, comma 1, stabilisca che "il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile", avvalora un'ulteriore conclusione già desumibile dal tenore testuale della l. n. 296 del 2006, artt. 1, commi 755 ss.: e precisamente, che quella corrisposta dal è una prestazione che, sebbene modulata quanto a CP_5 presupposti e misura secondo le previsioni dell'art. 2120 c.c., costituisce nondimeno una prestazione previdenziale.
Deve infatti rimarcarsi che la L. n. 296 del 2006 abbia all'uopo istituito una gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 2114 c.c.: al Fondo invero, affluiscono i contributi obbligatoriamente versati dai datori di lavoro che abbiano cinquanta o più dipendenti ed è il Fondo medesimo tenuto ad erogare le relative prestazioni secondo il principio della ripartizione;
né, in contrario, potrebbe argomentarsi in relazione al disposto della l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui "la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata
(...) limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro": la
5 disposizione testè citata deve infatti ritenersi riferita al fatto che, operando il Fondo a far data dall'1.1.2007, le quote di TFR maturate nel periodo precedente dai lavoratori interessati non possono che restare a carico del datore di lavoro.
Del resto, la considerazione che non si possa attribuire alla disposizione in esame il significato di rendere piuttosto il Fondo adiectus solutionis causa delle quote di TFR liberamente e volontariamente versate dal datore di lavoro, si ricava dal meccanismo obbligatorio che presiede alla corresponsione del contributo mensilmente dovuto in misura pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c. che non sia stata destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252 del 2005 ovvero all'opzione di cui al successivo comma 756-bis: il D.M. n. 30.1.2007, art. 1, oltre ad affermare, al comma 5, che i datori di lavoro indicati nella l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, sono obbligati al versamento del contributo, stabilisce, al comma 3, che ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo previsto dalla L. 27 dicembre
2006, n. 296, art. 1, comma 756, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
Ritiene quindi questo giudicante che l'insieme di tali previsioni si spieghi solo con l'intenzione del legislatore di attribuire al contributo de quo la stessa natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori. E se è vero che, già sulla base del rapporto di lavoro privato, il TFR costituisce retribuzione differita con funzione previdenziale, è evidente che non si può garantire pubblicamente la meritevolezza di tale funzione se non per tramite dell'istituzione di una forma di previdenza obbligatoria, solo quest'ultima essendo assistita dalla previsione di cui all'art. 2116, comma 1, c.c., secondo cui "le prestazioni (...) sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando
l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali".
In quest'ottica, si può ulteriormente rilevare che l'istituzione del Fondo di tesoreria intende sottrarre ai datori di lavoro privati che abbiano cinquanta o più dipendenti la disponibilità diretta del risparmio forzoso costituito dagli accantonamenti per il Tfr che il lavoratore non abbia destinato, sua sponte, alla previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 oppure all'opzione di cui alla l. 296 del 2006, art. 1, comma 756-bis, allo scopo di gestirli secondo un sistema a ripartizione che consenta, all'occorrenza, anche il loro impiego per fini di pubblica utilità, così come prevede la l. n. 296 del 2 006, art. 1, comma 758; e ciò, mentre
6 avvalora ulteriormente la natura squisitamente contributiva del “contributo” cui sono tenuti i datori di lavoro di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta per fini di pubblica utilità (ossia di un'imposta speciale, così come in generale i contributi previdenziali), non può specularmente che confermare che quella erogata dal è una presta zione previdenziale pubblica, CP_5 ancorché modulata, quanto a presupposti e misura, sulle previsioni di cui all'art. 2120
c.c.
Tanto premesso, alla luce delle regole di funzionamento del Fondo e delle considerazioni espresse, ritiene questo giudicante che il Fondo sia chiamato ad erogare al lavoratore le quote di tfr versate anche in mancanza della incapienza datoriale ed indipendentemente dall'entità dei contributi versati.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_ nei confronti dell' con ricorso depositato in data 07-02- Parte_1
2025, così provvede:
• dichiara la contumacia della;
Parte_2
• dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
• condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.1.200,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere 17-11-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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