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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 31/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 709/2021 in materia di lesione personale
T R A
, C.F. nato a [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
via Caronda 28, rappresentato e difeso dall' avv. BUCCHERI ANTONIO EMANUELE parte attrice
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore C.F.: , rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. LA FOLAGA EZIO ENZO parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in intestazione ha convenuto in giudizio il in persona del sindaco pro tempore, per sentirlo dichiarare responsabile CP_1 dell'evento verificatosi in data 19.08.2019, intorno alle ore 09.15, con conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dall'accaduto.
Assume, parte attrice, che nelle circostanze di tempo di cui sopra, percorreva a piedi il Lungomare
Federico II di Svevia di Gela, quando giunto all'altezza dell'immobile ove era ubicata la ex Pt_2
cadeva a terra, dopo essere sceso dagli scalini che conducono alla passerella in legno, a causa di un dissesto della stessa.
Per i traumi subìti l'attore ha avuto necessità delle cure da parte del personale medico dell'Ospedale
Vittorio Emanuele di in cui gli veniva diagnosticata la “frattura scomposta della base del V CP_1
metarsale piede sx”; a guarigione avvenuta ne sarebbero derivati postumi invalidanti;
la richiesta risarcitoria per il danno alla persona avanzata nei confronti del non ha avuto seguito. CP_1 In seno al conclusum dell'atto introduttivo, parte attrice, previo riconoscimento dell'addebito di responsabilità in capo al convenuto, avanza la richiesta risarcitoria di €. 8.612,99 per danni non patrimoniali e patrimoniali.
Si è costituito ritualmente il respingendo l'addebito di responsabilità ritenendosi CP_1
non ravvisabile un pericolo occulto quindi adducendo il verificarsi dell'evento dannoso esclusivamente alla condotta dell'attore, la quale ha spezzato il nesso eziologico tra l'evento e il danno subito.
In seno al conclusum della comparsa di costituzione viene chiesto il rigetto di tutte le domande di parte attrice e in subordine accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale dell'attore nella causazione del sinistro de quo.
All'udienza di prima comparizione le parti hanno insistito nelle rispettive prospettazioni difensive e stante specifica richiesta si concedevano i termini di cui all'art. 183 6 comma c.p.c.
La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta ammissibile.
Espletata la prova, è stata disposta CT medico legale per la quantificazione del danno alla persona.
Espletata l'istruttoria, all'udienza fissata, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni ed il procedimento posto in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
*** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11). Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Fatta tale opportuna premessa, il Tribunale ritiene che nel presente giudizio siano rimaste integrate le condizioni per poter ritenere provata l'intrinseca pericolosità della res causativa della caduta. A tale conclusione può pervenirsi in base alla dichiarazione testimoniale assunta in data 22.9.2022 in una al corredo fotografico allegato dalla stessa parte attrice.
Il testimone escusso ha confermato la dinamica della caduta per essere stato presente sui luoghi al momento del fatto;
la prova deve ritenersi attendibile per i dettagli forniti;
ed invero le circostanze narrate dal teste evidenziano che la caduta è stata dovuta al rialzo della passerella in legno, posta immediatamente sotto i gradini del Lungomare Federico II di Svevia;
il teste ha confermato che l'anomalia causativa della caduta non era visibile. Il teste ha riconosciuto i luoghi della caduta dalle foto che gli sono state esibite, peraltro scattate dallo stesso;
ha dichiarato di aver accompagnato l'attore, dopo la caduta, in Ospedale.
Assodato il fatto, occorre procedere all'imputazione di responsabilità che, a parere di questo giudicante, non può che essere addebitata al CP_1
Appare incontrovertibile che l'Ente Locale, quale proprietario delle reti viarie nell'abitato, si sia sottratto a quel dovere di vigilanza finalizzato a scongiurare danni a terzi.
La dichiarazione testimoniale conferma il dato documentale costituito dal corredo fotografico del luogo della caduta: ed invero occorre, in primis, evidenziare che il tratto di passerella del
Lungomare Federico II di Svevia in all'altezza dell'immobile ove era ubicata la ex CP_1 Pt_2
presenta un rialzo di qualche centimetro rispetto ai listelli di legno che compongono l'ulteriore pavimentazione di quel tratto pedonale. Nello specifico due dei listelli non appaiono perfettamente in linea rispetto al piano di calpestio costituendo potenziale pericolo di inciampo, come nel caso di specie si è verificato, ancor di più se si considera la loro collocazione sottostante rispetto ai gradini.
In secundis appare inoltre opportuno evidenziare che la sporgenza non risulta in alcun modo segnalata o transennata.
Tale specifica conformazione dei luoghi avrebbe quindi dovuto indurre il convenuto ad CP_1
una maggiore vigilanza di quel tratto di sede viaria tenuto altresì conto che esso è intensamente trafficato per via del passeggio pedonale.
Sotto altro profilo, nessun elemento è presente agli atti di causa tale da dimostrare un uso anomalo della strada da parte dell'attore e quindi ad integrare il caso fortuito condizione necessaria ad interrompere il nesso causale tra la res e l'evento lesivo.
Sul quantum risarcitorio
La qualificazione e quantificazione del danno alla persona dell'attrice è stato affidato all'ausiliario del giudice, dott. . Persona_1
Dall'elaborato è dato leggersi che sussiste nesso di causalità tra evento traumatico e le lesioni riportate nell'occorso per cui è causa e che i postumi permanenti sono conseguenza diretta delle lesioni patite. La menomazione dell'integrità psico-fisica del danneggiato è stata determinata come segue: Invalidità temporanea assoluta giorni (15) quindici;
invalidità temporanea al 75% giorni (30) trenta;
invalidità temporanea al 50% giorni (30) trenta;
invalidità temporanea al 25% giorni (45) quarantacinque. In conseguenza delle lesioni descritte si è verificata una invalidità permanente psico-fisica dell'attrice valutabile complessivamente nella misura del 3%.
Si ritiene di poter aderire alle conclusioni raggiunte dalla consulenza, la quale appare immune da vizi logici e può essere posta a fondamento della liquidazione del danno. Per il ristoro dei suddetti pregiudizi, si ritiene che non sia applicabile ai casi di insidia stradale quanto previsto dalle tabelle ex art. 139 d.lgs. 209/2005 (aggiornate al D.M. 22 luglio 2019), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro-permanenti.
Deve infatti rilevarsi che con sentenza 7 giugno 2011 la III sezione della Corte di Cassazione ha posto importanti paletti in tema di liquidazione del danno alla persona. La sentenza de qua, ha affermato che i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal
Tribunale di Milano "costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee a aumentarne o ridurne l'entità"; la
Corte ha anche preso posizione in ordine all'applicazione coattiva o meno del Dm di valutazione delle micro permanenti di cui all'articolo 139 del Codice delle assicurazioni.
I punti fermi sono costituiti da: 1) per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale varranno i criteri di liquidazione ordinari ed equitativi adottati dai tribunali (e quindi le tabelle milanesi) e non quelli posti dall'articolo 139 del Codice delle assicurazioni per ragioni che la
Corte ritiene preclusive di una applicazione analogica dei criteri ministeriali ai casi “non auto”.
2) Al contrario, "quante volte la lesione derivi dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal ministero della Attività produttive (ex articolo 139, comma V), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 139 comma
III)". I principi sopra enucleati sono stati applicati sia dalla giurisprudenza di merito (cfr: Tribunale della Spezia – Sentenza n. 852/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza 9 aprile 2016, n. 434; Trib.
Napoli 8/1/2016 n. 144) oltre che ribaditi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13982/2015, Cass. Civ. sezione sesta, Ordinanza n.12787/2017).
Ciò premesso, il grado di invalidità permanente, riconosciuto secondo i valori tabellari del
Tribunale di Milano ratione temporis applicabili (2018), in rapporto all'età del soggetto danneggiato alla data del sinistro (anni 67), è risarcito con €. 2.674,00.
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo si liquida complessivamente in €. 6.247,50 (valore €.
98,00 punto base I.T.T.) e così per un totale provvisorio di €. 8.921,50. Gli importi liquidati a titolo di danno biologico devono poi essere rivalutati fino alla data della presente sentenza, mediante l'applicazione degli indici ISTAT f.o.i. Per il calcolo degli interessi c.d. “compensativi” si fa riferimento al criterio stabilito dalle S.U. della Corte di cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, secondo la quale detti interessi vanno calcolati inizialmente sull'importo del danno come liquidato alla data del fatto e, successivamente, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale operata sulla base dei citati indici ISTAT.
Si perviene quindi ad una somma definitiva da corrispondersi pari a €. 9.776,84.
A seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale del danno, spettano inoltre gli ulteriori interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Sul danno morale
Quanto al danno morale deve ormai ritenersi definitivamente abbandonata l'interpretazione che ne vede la quantificazione in misura percentuale al danno biologico e ciò al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. Al riguardo si osservi che, in linea di principio, la Suprema Corte (Cass. n.17209/2015) ha stabilito che “il danno morale per le lesioni permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento”.
Tale impostazione è stata da ultimo confermata dalla Suprema Corte tornata ad affrontare, con la sentenza n. 25164/2020, la delicata questione della risarcibilità del danno non patrimoniale, attraverso il richiamo a principi già espressi in ordine al danno biologico (leggasi danno alla salute), alla sua personalizzazione, e al danno morale.
Nella citata sentenza si riafferma il principio secondo il quale il danno morale mantiene una sua autonomia rispetto al danno biologico, in quanto si tratta di una sofferenza di natura interiore e non relazionale;
un pregiudizio siffatto, laddove sussistente, è ritenuto meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi. Gli
Ermellini affermano pertanto che il danno morale “1) non è suscettibile di accertamento medico- legale;
2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
Sulla scorta di tale principio, in caso di positivo accertamento del danno morale, esso deve essere liquidato separatamente dal danno biologico sulla base dell'aumento percentuale previsto dalle
Tabelle di Milano. In caso di accertamento negativo, ai fini della liquidazione il danno dinamico- relazionale, deve essere considerata la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellare del danno morale, onde evitare la duplicazione del risarcimento per il medesimo pregiudizio.
Orbene, questo decidente ritiene che, nel caso di specie, non è stato addotto alcun elemento idoneo a configurare il riconoscimento della suddetta voce di danno. Anche la resa CTU ha escluso la sussistenza di particolari circostanze riferibili ad una sofferenza soggettiva di particolare intensità.
Si dica ancora che parte attrice non ha formulato specifici mezzi istruttori tendenti alla dimostrazione di una sofferenza soggettiva diversa e più intensa rispetto all'ordinario nocumento morale ricollegabile alla tipologia di lesione specifica.
Sul danno patrimoniale
Non risultano spese mediche depositate nel fascicolo telematico.
Le spese processuali
Parte convenuta, in applicazione del principio di soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese e compensi di procedimento in applicazione dei parametri tabellari minimi di cui al D.M.
n.55/2014, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, della qualità e della quantità delle difese e del valore del decisum.
Le spese di consulenza tecnica sono già state liquidate come da separato provvedimento e sono definitivamente poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
Accoglie la domanda di parte attrice.
Dichiara il in persona del sindaco pro tempore, responsabile del danno alla CP_1
persona subìto da in conseguenza dell'evento verificatosi in data 12 agosto 2019. Parte_3
Condanna il in persona del sindaco p.t., al risarcimento del danno non CP_1
patrimoniale a favore dell'attore nella quantificata misura di €. 9.776,84, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna il in persona del sindaco p.t., alla rifusione delle spese e compensi di CP_1 giudizio nella misura di €. 1.700,00 ( esclusi i valori per la fase decisionale atteso il mancato deposito degli scritti difensivi ex art. 190 c.p.c.) oltre al 15% del compenso per spese generali, iva e cpa + spese per c.u. e spese di notifica documentate il tutto a favore di parte attrice.
Così deciso in Gela 31.03.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 709/2021 in materia di lesione personale
T R A
, C.F. nato a [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
via Caronda 28, rappresentato e difeso dall' avv. BUCCHERI ANTONIO EMANUELE parte attrice
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore C.F.: , rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. LA FOLAGA EZIO ENZO parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in intestazione ha convenuto in giudizio il in persona del sindaco pro tempore, per sentirlo dichiarare responsabile CP_1 dell'evento verificatosi in data 19.08.2019, intorno alle ore 09.15, con conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dall'accaduto.
Assume, parte attrice, che nelle circostanze di tempo di cui sopra, percorreva a piedi il Lungomare
Federico II di Svevia di Gela, quando giunto all'altezza dell'immobile ove era ubicata la ex Pt_2
cadeva a terra, dopo essere sceso dagli scalini che conducono alla passerella in legno, a causa di un dissesto della stessa.
Per i traumi subìti l'attore ha avuto necessità delle cure da parte del personale medico dell'Ospedale
Vittorio Emanuele di in cui gli veniva diagnosticata la “frattura scomposta della base del V CP_1
metarsale piede sx”; a guarigione avvenuta ne sarebbero derivati postumi invalidanti;
la richiesta risarcitoria per il danno alla persona avanzata nei confronti del non ha avuto seguito. CP_1 In seno al conclusum dell'atto introduttivo, parte attrice, previo riconoscimento dell'addebito di responsabilità in capo al convenuto, avanza la richiesta risarcitoria di €. 8.612,99 per danni non patrimoniali e patrimoniali.
Si è costituito ritualmente il respingendo l'addebito di responsabilità ritenendosi CP_1
non ravvisabile un pericolo occulto quindi adducendo il verificarsi dell'evento dannoso esclusivamente alla condotta dell'attore, la quale ha spezzato il nesso eziologico tra l'evento e il danno subito.
In seno al conclusum della comparsa di costituzione viene chiesto il rigetto di tutte le domande di parte attrice e in subordine accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale dell'attore nella causazione del sinistro de quo.
All'udienza di prima comparizione le parti hanno insistito nelle rispettive prospettazioni difensive e stante specifica richiesta si concedevano i termini di cui all'art. 183 6 comma c.p.c.
La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta ammissibile.
Espletata la prova, è stata disposta CT medico legale per la quantificazione del danno alla persona.
Espletata l'istruttoria, all'udienza fissata, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni ed il procedimento posto in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
*** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11). Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Fatta tale opportuna premessa, il Tribunale ritiene che nel presente giudizio siano rimaste integrate le condizioni per poter ritenere provata l'intrinseca pericolosità della res causativa della caduta. A tale conclusione può pervenirsi in base alla dichiarazione testimoniale assunta in data 22.9.2022 in una al corredo fotografico allegato dalla stessa parte attrice.
Il testimone escusso ha confermato la dinamica della caduta per essere stato presente sui luoghi al momento del fatto;
la prova deve ritenersi attendibile per i dettagli forniti;
ed invero le circostanze narrate dal teste evidenziano che la caduta è stata dovuta al rialzo della passerella in legno, posta immediatamente sotto i gradini del Lungomare Federico II di Svevia;
il teste ha confermato che l'anomalia causativa della caduta non era visibile. Il teste ha riconosciuto i luoghi della caduta dalle foto che gli sono state esibite, peraltro scattate dallo stesso;
ha dichiarato di aver accompagnato l'attore, dopo la caduta, in Ospedale.
Assodato il fatto, occorre procedere all'imputazione di responsabilità che, a parere di questo giudicante, non può che essere addebitata al CP_1
Appare incontrovertibile che l'Ente Locale, quale proprietario delle reti viarie nell'abitato, si sia sottratto a quel dovere di vigilanza finalizzato a scongiurare danni a terzi.
La dichiarazione testimoniale conferma il dato documentale costituito dal corredo fotografico del luogo della caduta: ed invero occorre, in primis, evidenziare che il tratto di passerella del
Lungomare Federico II di Svevia in all'altezza dell'immobile ove era ubicata la ex CP_1 Pt_2
presenta un rialzo di qualche centimetro rispetto ai listelli di legno che compongono l'ulteriore pavimentazione di quel tratto pedonale. Nello specifico due dei listelli non appaiono perfettamente in linea rispetto al piano di calpestio costituendo potenziale pericolo di inciampo, come nel caso di specie si è verificato, ancor di più se si considera la loro collocazione sottostante rispetto ai gradini.
In secundis appare inoltre opportuno evidenziare che la sporgenza non risulta in alcun modo segnalata o transennata.
Tale specifica conformazione dei luoghi avrebbe quindi dovuto indurre il convenuto ad CP_1
una maggiore vigilanza di quel tratto di sede viaria tenuto altresì conto che esso è intensamente trafficato per via del passeggio pedonale.
Sotto altro profilo, nessun elemento è presente agli atti di causa tale da dimostrare un uso anomalo della strada da parte dell'attore e quindi ad integrare il caso fortuito condizione necessaria ad interrompere il nesso causale tra la res e l'evento lesivo.
Sul quantum risarcitorio
La qualificazione e quantificazione del danno alla persona dell'attrice è stato affidato all'ausiliario del giudice, dott. . Persona_1
Dall'elaborato è dato leggersi che sussiste nesso di causalità tra evento traumatico e le lesioni riportate nell'occorso per cui è causa e che i postumi permanenti sono conseguenza diretta delle lesioni patite. La menomazione dell'integrità psico-fisica del danneggiato è stata determinata come segue: Invalidità temporanea assoluta giorni (15) quindici;
invalidità temporanea al 75% giorni (30) trenta;
invalidità temporanea al 50% giorni (30) trenta;
invalidità temporanea al 25% giorni (45) quarantacinque. In conseguenza delle lesioni descritte si è verificata una invalidità permanente psico-fisica dell'attrice valutabile complessivamente nella misura del 3%.
Si ritiene di poter aderire alle conclusioni raggiunte dalla consulenza, la quale appare immune da vizi logici e può essere posta a fondamento della liquidazione del danno. Per il ristoro dei suddetti pregiudizi, si ritiene che non sia applicabile ai casi di insidia stradale quanto previsto dalle tabelle ex art. 139 d.lgs. 209/2005 (aggiornate al D.M. 22 luglio 2019), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro-permanenti.
Deve infatti rilevarsi che con sentenza 7 giugno 2011 la III sezione della Corte di Cassazione ha posto importanti paletti in tema di liquidazione del danno alla persona. La sentenza de qua, ha affermato che i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal
Tribunale di Milano "costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee a aumentarne o ridurne l'entità"; la
Corte ha anche preso posizione in ordine all'applicazione coattiva o meno del Dm di valutazione delle micro permanenti di cui all'articolo 139 del Codice delle assicurazioni.
I punti fermi sono costituiti da: 1) per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale varranno i criteri di liquidazione ordinari ed equitativi adottati dai tribunali (e quindi le tabelle milanesi) e non quelli posti dall'articolo 139 del Codice delle assicurazioni per ragioni che la
Corte ritiene preclusive di una applicazione analogica dei criteri ministeriali ai casi “non auto”.
2) Al contrario, "quante volte la lesione derivi dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal ministero della Attività produttive (ex articolo 139, comma V), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 139 comma
III)". I principi sopra enucleati sono stati applicati sia dalla giurisprudenza di merito (cfr: Tribunale della Spezia – Sentenza n. 852/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza 9 aprile 2016, n. 434; Trib.
Napoli 8/1/2016 n. 144) oltre che ribaditi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13982/2015, Cass. Civ. sezione sesta, Ordinanza n.12787/2017).
Ciò premesso, il grado di invalidità permanente, riconosciuto secondo i valori tabellari del
Tribunale di Milano ratione temporis applicabili (2018), in rapporto all'età del soggetto danneggiato alla data del sinistro (anni 67), è risarcito con €. 2.674,00.
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo si liquida complessivamente in €. 6.247,50 (valore €.
98,00 punto base I.T.T.) e così per un totale provvisorio di €. 8.921,50. Gli importi liquidati a titolo di danno biologico devono poi essere rivalutati fino alla data della presente sentenza, mediante l'applicazione degli indici ISTAT f.o.i. Per il calcolo degli interessi c.d. “compensativi” si fa riferimento al criterio stabilito dalle S.U. della Corte di cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, secondo la quale detti interessi vanno calcolati inizialmente sull'importo del danno come liquidato alla data del fatto e, successivamente, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale operata sulla base dei citati indici ISTAT.
Si perviene quindi ad una somma definitiva da corrispondersi pari a €. 9.776,84.
A seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale del danno, spettano inoltre gli ulteriori interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Sul danno morale
Quanto al danno morale deve ormai ritenersi definitivamente abbandonata l'interpretazione che ne vede la quantificazione in misura percentuale al danno biologico e ciò al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. Al riguardo si osservi che, in linea di principio, la Suprema Corte (Cass. n.17209/2015) ha stabilito che “il danno morale per le lesioni permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento”.
Tale impostazione è stata da ultimo confermata dalla Suprema Corte tornata ad affrontare, con la sentenza n. 25164/2020, la delicata questione della risarcibilità del danno non patrimoniale, attraverso il richiamo a principi già espressi in ordine al danno biologico (leggasi danno alla salute), alla sua personalizzazione, e al danno morale.
Nella citata sentenza si riafferma il principio secondo il quale il danno morale mantiene una sua autonomia rispetto al danno biologico, in quanto si tratta di una sofferenza di natura interiore e non relazionale;
un pregiudizio siffatto, laddove sussistente, è ritenuto meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi. Gli
Ermellini affermano pertanto che il danno morale “1) non è suscettibile di accertamento medico- legale;
2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
Sulla scorta di tale principio, in caso di positivo accertamento del danno morale, esso deve essere liquidato separatamente dal danno biologico sulla base dell'aumento percentuale previsto dalle
Tabelle di Milano. In caso di accertamento negativo, ai fini della liquidazione il danno dinamico- relazionale, deve essere considerata la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellare del danno morale, onde evitare la duplicazione del risarcimento per il medesimo pregiudizio.
Orbene, questo decidente ritiene che, nel caso di specie, non è stato addotto alcun elemento idoneo a configurare il riconoscimento della suddetta voce di danno. Anche la resa CTU ha escluso la sussistenza di particolari circostanze riferibili ad una sofferenza soggettiva di particolare intensità.
Si dica ancora che parte attrice non ha formulato specifici mezzi istruttori tendenti alla dimostrazione di una sofferenza soggettiva diversa e più intensa rispetto all'ordinario nocumento morale ricollegabile alla tipologia di lesione specifica.
Sul danno patrimoniale
Non risultano spese mediche depositate nel fascicolo telematico.
Le spese processuali
Parte convenuta, in applicazione del principio di soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese e compensi di procedimento in applicazione dei parametri tabellari minimi di cui al D.M.
n.55/2014, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, della qualità e della quantità delle difese e del valore del decisum.
Le spese di consulenza tecnica sono già state liquidate come da separato provvedimento e sono definitivamente poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
Accoglie la domanda di parte attrice.
Dichiara il in persona del sindaco pro tempore, responsabile del danno alla CP_1
persona subìto da in conseguenza dell'evento verificatosi in data 12 agosto 2019. Parte_3
Condanna il in persona del sindaco p.t., al risarcimento del danno non CP_1
patrimoniale a favore dell'attore nella quantificata misura di €. 9.776,84, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna il in persona del sindaco p.t., alla rifusione delle spese e compensi di CP_1 giudizio nella misura di €. 1.700,00 ( esclusi i valori per la fase decisionale atteso il mancato deposito degli scritti difensivi ex art. 190 c.p.c.) oltre al 15% del compenso per spese generali, iva e cpa + spese per c.u. e spese di notifica documentate il tutto a favore di parte attrice.
Così deciso in Gela 31.03.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca