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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 20/10/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1232/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL GI Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1232/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Ubaldo Ricci, giusta C.F._1 procura in atti e
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Popolini, giusta C.F._2 procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 20 marzo 2025, i sig.ri Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Parte_2
Roma in data 18 ottobre 1997 e precisando che dall'unione non sono nati figli - essendo trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione delle parti davanti al Presidente
(14 ottobre 2019) nel procedimento di separazione personale (r.g. n. 1510/2019), conclusosi con il decreto di omologazione del Tribunale di Tivoli del 4 novembre
2019 – hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Acquisito il parere del Pubblico Ministero, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473 -bis.51 c.p.c., la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 10 ottobre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“A) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, in quanto entrambi svolgono attività lavorativa e sono pertanto indipendenti l'uno dall'altro sotto il profilo economico;
B) la casa coniugale, sita in 00012 Guidonia Montecelio (RM), Via Svetonio n. 42/C, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, rimarrà nella disponibilità del sig. con i beni e gli arredi ivi contenuti. La sig.ra Parte_1
se ne è già allontanata da tempo, avendo asportato i suoi effetti e beni CP_1 personali, fissando nuova residenza in Roma, Via Pratolungo Casilino n.130;
C) I coniugi concordano che la moglie s'impegna a trasferire al marito, che accetta, la propria quota di proprietà pari al 50% della predetta unità immobiliare sita in
00012 Guidonia Montecelio (RM), Via Svetonio n. 42/C, così composta:
1) appartamento identificato al Catasto del Comune di Guidonia Montecelio (RM),
Cod. M1CI, Catasto U, Sez. MAR, Foglio 5, particella 1412, sub.11, Nat. A2, vani
3,5, piano TS1;
2) box auto di pertinenza del sopradetto immobile, identificato al Catasto del
Comune di Guidonia Montecelio (RM), Cod. M1CI, Catasto U, Sez. MAR, Foglio 5, particella 1412, sub.26, Nat. A2, vani 3,5, piano S1, a fronte della corresponsione dell'importo di € 40.000,00.
Il trasferimento in favore del Sig. della quota di proprietà della Parte_1
Sig.ra dell'immobile come sopra individuato avrà luogo entro e Controparte_1 non oltre 30 (trenta) giorni dall'udienza di comparizione personale dei coniugi
2 innanzi il Presidente del Tribunale tramite atto notarile, dinanzi a Notaio scelto dal
Sig. che sopporterà in via esclusiva anche tutte le spese a ciò Parte_1 connesse.
D) il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile di cui al superiore punto
C) è da ritenersi funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, con conseguente diritto all'applicazione dell'esenzione fiscale di cui all'art. 19 della L. n. 74 del 1987, così come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999, nonché alla luce dell'interpretazione delle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2012, n. 18/E del 2013 e n. 2/E del 2014”.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta depositate in data 7 ottobre 2025.
Le condizioni sono congrue, conformi a legge .
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra signor i
[...]
e i quali hanno contratto matrimonio in data 18 Parte_1 Controparte_1 ottobre 1997 in Roma, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, atto n. 01303, parte II, serie A03 – anno 1997.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL GI RA UP
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL GI Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1232/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Ubaldo Ricci, giusta C.F._1 procura in atti e
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Popolini, giusta C.F._2 procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 20 marzo 2025, i sig.ri Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Parte_2
Roma in data 18 ottobre 1997 e precisando che dall'unione non sono nati figli - essendo trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione delle parti davanti al Presidente
(14 ottobre 2019) nel procedimento di separazione personale (r.g. n. 1510/2019), conclusosi con il decreto di omologazione del Tribunale di Tivoli del 4 novembre
2019 – hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Acquisito il parere del Pubblico Ministero, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473 -bis.51 c.p.c., la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 10 ottobre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“A) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, in quanto entrambi svolgono attività lavorativa e sono pertanto indipendenti l'uno dall'altro sotto il profilo economico;
B) la casa coniugale, sita in 00012 Guidonia Montecelio (RM), Via Svetonio n. 42/C, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, rimarrà nella disponibilità del sig. con i beni e gli arredi ivi contenuti. La sig.ra Parte_1
se ne è già allontanata da tempo, avendo asportato i suoi effetti e beni CP_1 personali, fissando nuova residenza in Roma, Via Pratolungo Casilino n.130;
C) I coniugi concordano che la moglie s'impegna a trasferire al marito, che accetta, la propria quota di proprietà pari al 50% della predetta unità immobiliare sita in
00012 Guidonia Montecelio (RM), Via Svetonio n. 42/C, così composta:
1) appartamento identificato al Catasto del Comune di Guidonia Montecelio (RM),
Cod. M1CI, Catasto U, Sez. MAR, Foglio 5, particella 1412, sub.11, Nat. A2, vani
3,5, piano TS1;
2) box auto di pertinenza del sopradetto immobile, identificato al Catasto del
Comune di Guidonia Montecelio (RM), Cod. M1CI, Catasto U, Sez. MAR, Foglio 5, particella 1412, sub.26, Nat. A2, vani 3,5, piano S1, a fronte della corresponsione dell'importo di € 40.000,00.
Il trasferimento in favore del Sig. della quota di proprietà della Parte_1
Sig.ra dell'immobile come sopra individuato avrà luogo entro e Controparte_1 non oltre 30 (trenta) giorni dall'udienza di comparizione personale dei coniugi
2 innanzi il Presidente del Tribunale tramite atto notarile, dinanzi a Notaio scelto dal
Sig. che sopporterà in via esclusiva anche tutte le spese a ciò Parte_1 connesse.
D) il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile di cui al superiore punto
C) è da ritenersi funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, con conseguente diritto all'applicazione dell'esenzione fiscale di cui all'art. 19 della L. n. 74 del 1987, così come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999, nonché alla luce dell'interpretazione delle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2012, n. 18/E del 2013 e n. 2/E del 2014”.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta depositate in data 7 ottobre 2025.
Le condizioni sono congrue, conformi a legge .
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra signor i
[...]
e i quali hanno contratto matrimonio in data 18 Parte_1 Controparte_1 ottobre 1997 in Roma, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, atto n. 01303, parte II, serie A03 – anno 1997.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL GI RA UP
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