Articolo 49 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206
Articolo 48Articolo 50
Versione
11 gennaio 2024
Art. 49.

Disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

1. All' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale , dopo le parole: «articoli 473 e 474,» sono inserite le seguenti:
« 517-quater, ».
Entrata in vigore il 11 gennaio 2024
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