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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/02/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 8996/2023 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...] Catania il 15.09.1968 Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv Alfio Sambataro giusta procura in atti;
CONTRO
l' ( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente, legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza (C.F.
per procura generale alle liti n. 37590/7331, a rogito del 23.01.2023 CodiceFiscale_1
del notaio di Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato in piazza della Persona_1
Repubblica, 26, Catania;
CP_ Con ricorso depositato il 25.08.2023 ha evocato in giudizio l' Parte_1
premettendo che con verbale del 25/09/2020 è stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, con decorrenza da marzo 2020 e senza revisione;
che con provvedimento del 26/10/2020, l' gli erogava la pensione di inabilità civile CP_1
n. 07251592, comprensiva di maggiorazione ex art. 70, c. 6 della legge 388/2000 e della maggiorazione/incremento, ex art. 38 l. 448/2001; che con provvedimento del CP_ 29/12/2022, sulla base dei redditi comunicati dal ricorrente per l'anno 2020, rideterminava la prestazione, revocando le maggiorazioni sociali, sin dalla data di decorrenza della pensione e calcolando l'indebito, nel periodo da marzo 2020 a gennaio
2023, per complessivi € 10.993,21; -che in data 07/03/2023 egli presentava domanda di ricostituzione chiedendo il riesame del provvedimento di revoca, e rappresentando i redditi di cui effettivamente è titolare, insieme alla moglie;
che la domanda veniva respinta dall'istituto, con la motivazione che sussisteva una difformità tra i redditi dichiarati e quelle accertati per l'anno 2020; di aver interposto ricorso amministrativo avverso il suddetto provvedimento, che veniva respinto dal Comitato Provinciale, ritenendo superati i limiti di reddito previsti dalla legge per la concessione delle summenzionate maggiorazioni. Tanto premesso il ricorrente lamentava la presunta illegittimità del provvedimento redibitorio, poiché i limiti di reddito, anche coniugali, per farsi luogo alle predette maggiorazioni non sarebbero stati superati e le dichiarazioni dei redditi sarebbero sempre state a disposizione dell' e, conseguentemente, non può essere CP_1
attribuita responsabilità alcuna al ricorrente, per errore in cui sarebbe incorso l' , CP_1
CP_ dunque l'affidamento dell'accipiens, e la colpa dell' giustificherebbero la irripetibilità della prestazione da parte dell' . CP_1
Il ricorrente concludeva chiedendo al Giudice adito, di voler: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, in accoglimento del presente ricorso, ritenere e dichiarare, per i motivi sopra allegati: a. che il ricorrente non ha alcuna colpa rispetto all'errore in cui è incorso l'Istituto CP_ nell'accertamento dei redditi personali e coniugali dello stesso, in quanto l' aveva a disposizione i redditi del 2020, consultabili attraverso Agenzia delle Entrate, alla quale erano stati regolarmente dichiarati e, per lo effetto, ritenere e dichiarare che il ricorrente, in ogni caso, nulla deve restituire all'Istituto a titolo di indebito, calcolato dalla data di decorrenza della pensione (marzo 2020) fino alla data del provvedimento di revoca del
29/12/2022 ( Cass. 04/08/2022 n. 24180). b. In caso di accoglimento della domanda a),
Pag. 2 di 9 ritenere e dichiarare che il ricorrente non supera i limiti di reddito previsti dalla legge, per gli anni 2022 e 2023, al fine di ottenere il pagamento delle maggiorazioni revocate, con CP_ decorrenza dall'01/01/2023, e, per lo effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle maggiorazioni revocate, con decorrenza
01/01/2023, determinandone gli importi, secondo i redditi accertati in base alla compienda istruttoria, anche in fase amministrativa. c. In subordine, senza rinunciare alle domanda a)
e b), ritenere e dichiarare che i redditi del ricorrente e del suo coniuge nell'anno 2020 non superavano i limiti di legge pertanto lo stesso aveva il diritto di percepire la maggiorazione di cui all'art. 70 c. 6 della legge 388/2000 e quella prevista dall'art. 38 c.4 legge 448/2001, così come modificato dal d.l. 104/2020, e per lo effetto, ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento di revoca del 29/12/2022 ( e quello successivo del Controparte_2
CP_
e che nulla debba essere restituito all' a titolo di indebito dalla data
[...]
dell'01/03/2020 alla data dell'01/01/2023. d. ritenere e dichiarare che i redditi del ricorrente e del coniuge per l'anno 2021,2022, 2023 non superano i limiti di legge pertanto permane il diritto dello stesso di percepire le suddette maggiorazione per gli anni successivi CP_ al 2020 e, per lo effetto, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle suddette maggiorazioni dalla data dell'01/02/2023, successiva a quella finale indicata nel provvedimento di revoca summenzionato, con gli importi che risulteranno in base alla compienda istruttoria, anche nella successiva fare amministrativa e in ogni caso si chiede la condanna dell' al pagamento delle CP_1
interessi legali dal di del dovuto al soddisfo.” Spese e compensi di lite.
CP_ Con memoria di costituzione si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore premettendo in punto di fatto che l'indebito per cui è causa scaturiva da un provvedimento di ricostituzione del 29.12.2022 eseguito sulla prestazione cat.
INVCIV n. 07251592 (cfr. Te08 in all.), effettuato sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020 pervenuta dall'Agenzia delle Entrate. Rilevava che ai fini dell'incremento della maggiorazione sociale si deve tener conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
che vanno dunque considerati i redditi assoggettabili
Pag. 3 di 9 all'IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, nonché i redditi tassati alla fonte, ed i redditi esenti non assoggettabili all'IRPEF. Rilevava altresì che dal controllo su punto Fisco effettuato, oltre al possesso di redditi da fabbricati in capo al ricorrente, è stato riscontrato per la moglie un volume d'affari da Parte_2
dichiarazione IVA per gli anni 2020, 2021 e 2022 (cfr. dich. in all.); che i limiti reddituali, trattandosi, nella specie, di pensionato coniugato, dal 2020 sono i seguenti: da 9715,81
(integrazione piena) a 14459,90 integrazione parziale 2021: da 9715,81 a 14459,90;
2022: da 9900,49 a 14701,00; 2023: da 10702,64 a 15748,33; 2024: da 11280,62 a
16502,98;che gli importi considerati per il ricorrente e la coniuge sono i seguenti: anno
2020: Prestianni € 3.809, coniuge € 14.962; anno 2021: Prestianni € 3.809, coniuge €
27.487; anno 2022: Prestianni € 3.809, coniuge € 33.413. Concludeva che considerato il superamento dei limiti reddituali, la maggiorazione non spetta e si chiede la conferma, per il pregresso, dell'indebito. Allegava provvedimento di ricostituzione e dichiarazioni pervenute dall'Agenzia delle Entrate.
Tanto premesso in punto di fatto, l' eccepiva in punto di diritto in riferimento al CP_1
provvedimento di revoca della maggiorazione sociale oggetto del provvedimento di rideterminazione della prestazione di invalidità civile cat. INVCIV 07251592 del
29.12.2022 la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42, d.l. n. 269/2003- improcedibilita' ex art. 445 bis c.p.c.. ciò sia con riferimento alle annualità pregresse alla data del provvedimento (dal 2020 al 2022), che con riferimento all'annualità 2023, anch'essa oggetto del provvedimento, e della quale controparte richiede il pagamento della maggiorazione dall'1.2.2023, poiché non corrisposta.
L'Ente previdenziale eccepiva, sempre in via preliminare, il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente su controparte , in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti per farsi luogo al beneficio preteso da controparte. Concludeva chiedendo al Giudice adito di rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile e/o comunque infondato, per le causali esposte in narrativa, con conferma del provvedimento di indebito ex adverso impugnato e del provvedimento di rideterminazione
Pag. 4 di 9 della prestazione ex adverso impugnato. Con condanna di Spese, competenze ed onorari come per legge.
La causa istruita documentalmente veniva delegata a questo Giudice che rinviava per discussione e decisione all'udienza del 17.12.2024 con trattazione ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.; depositate le note 127 ter c.p.c. dalla parti nel rispetto della normativa la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Il ricorso non può trovare accoglimento in quanto in parte inammissibile e in parte rigettato.
Deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'azione giudiziaria ex art 42 dl
269/2003-improcedibilità ex art. 445 bis c.p.c.. in riferimento al provvedimento di revoca della maggiorazione sociale oggetto del provvedimento di rideterminazione della prestazione di invalidità civile cat. INVCIV 07251592 del 29.12.2022.
La fattispecie in esame soggiace infatti alla disciplina prevista in materia di prestazioni per invalidità civile e, quindi, anche alla normativa dell'art. 42, d. l. sopra citato.
Tale norma, la cui efficacia era stata differita al 31.12.2004 ai sensi dell'art. 23, comma 2°,
D.L. n. 355/2003, convertito il L. 47/2004, è in vigore dal 01.01.2005.
Ai sensi della norma in esame l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa, termine che, nella fattispecie, non risulta essere stato rispettato.
Il dato testuale della disposizione in esame appare inconfutabile circa l'applicabilità alla fattispecie di causa dell'istituto della decadenza semestrale, posto che la norma, dopo aver statuito che avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di invalidità civile non è più previsto l'esperimento del previo ricorso amministrativo, pone il termine decadenziale di sei mesi per l'impugnativa degli stessi, e ciò lo fa indistintamente con riferimento a tutti i detti provvedimenti, senza circoscrivere l'ambito di applicabilità della normativa ad alcuna
Pag. 5 di 9 particolare fattispecie. Quindi tutti i provvedimenti in materia di invalidità civile soggiacciono al termine semestrale per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
In particolare l'eccepita decadenza dall'azione giudiziaria si è maturata con riferimento alla mancata impugnativa giudiziale del provvedimento di rideterminazione della prestazione di invalidità civile, che è stato regolarmente comunicato a controparte in data 13.02.2023 (cfr. a.r. in all. alla memoria) il ricorso giudiziario avverso il suddetto provvedimento avrebbe dovuto essere proposto nel termine di sei mesi, dunque entro il 13.08.2023.
L'odierna azione è dunque inammissibile, per la sopraggiunta decadenza ex art. 42, d.l.
n. 269/2003, poiché il ricorso giudiziario è stato depositato il 25.08.2023 e, quindi, oltre il termine semestrale evidenziato.
Come univocamente ritenuto dalla Suprema Corte, il termine decadenziale de quo si applica a prescindere dalle motivazioni poste a base del diniego della prestazione, e dunque non solo ai dinieghi di carattere sanitario, ma anche a quelli di carattere extra sanitario;
si vedano al riguardo, le pronunce di Corte di Cassazione, sez. lavoro, nn.
25268/2016, 15573/2017, 6699/2019, 12302/2019, n. 7494/2020, 2740/2023. Va altresì rimarcato come nel caso di specie si sia in presenza di un provvedimento esplicito da parte dell' , non tempestivamente impugnato, e la circostanza CP_1
dell'eventuale erronea indicazione nella comunicazione dei termini per proporre ricorso in sede giurisdizionale non costituisce comunque fatto idoneo ad incidere sul decorso dei termini di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, trattandosi di termini stabiliti da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti (così Cass. N. 7494/2020, resa proprio in fattispecie riguardante riconoscimento di prestazione di invalidità civile). Pertanto, in conseguenza della normativa sopra riferita, appare indubitabile come controparte sia incorsa nella decadenza de qua.
Anche questo Tribunale si è già pronunciato in fattispecie analoghe alla presente, di
Pag. 6 di 9 indebito assistenziale, dichiarando l'inammissibilità dei ricorsi per intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria, con sentenze prodotte dall' . CP_1
Pertanto va dichiarata la decadenza dall'azione giudiziaria in riferimento alla prestazione di invalidità civile che ha revocato le maggiorazioni sociali di cui fruiva il ricorrente, e ciò sia con riferimento alle annualità pregresse alla data del provvedimento (dal 2020 al 2022), che con riferimento all'annualità 2023, anch'essa oggetto del provvedimento, e della quale controparte richiede il pagamento della maggiorazione dall'1.2.2023, poiché non corrisposta.
In punto di merito, in riferimento alla revoca dell'importo della maggiorazione sociale spettante, scaturente da motivi reddituali, appaiono infondate le deduzioni di parte riorrente.
Invero, come evidenziato già in memoria dall' , sulla base dei redditi accertati, CP_1
propri (includenti anche la prestazione di cui è titolare da incrementare) e del coniuge, per il periodo indicato, la maggiorazione non spetta, dalla documentazione estratta da punto fisco (in all. alla memoria) la soglia reddituale risulta ampiamente superata, a nulla rilevando la documentazione ex adverso prodotta in atti (sia del ricorrente che del coniuge), dal momento che nel computo dei redditi vanno inclusi tutti i redditi, come detto anche quelli esenti da IRPEF, dichiarati dal ricorrente e dalla di lui coniuge.
Peraltro, in ordine allo specifico tema all'esame, di rilevanza dei redditi, anche esenti
IRPEF, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della maggiorazione sociale, si richiama la recente sentenza della Corte
d'Appello di Bari, resa nel giudizio sub R.G. n. 405/2022, con la quale è stato ribadito il principio che al fine del riconoscimento della maggiorazione sociale vanno computati tutti i redditi, ivi inclusi quelli esenti da IRPEF.
L'importo della maggiorazione viene determinato dalla differenza tra l'ammontare del limite di reddito ed il reddito percepito dal richiedente diviso 13 mensilità; pertanto, in ogni caso dovrà tenersi conto di tutti i redditi al fine, anche di verificare l'effettivo
Pag. 7 di 9 ammontare della maggiorazione spettante.
Inconducenti appaiono anche le deduzioni rispetto alla fattispecie secondo cui, avendo la ricorrente dichiarato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate, l'indebito sarebbe irripetibile per la presunta buona fede dell'accipiens, giacché nel caso di specie, come rilevato la disciplina di riferimento è da rinvenirsi nella specifica norma di CP_ cui all'art. 35, c. 9 l.n. 14/2009, ed il pagamento in eccesso operato da in sede di prima liquidazione non è in alcun modo ricollegabile ad alcun errore dell' , posto CP_1
che l'unica disposizione che rileva è quella relativa alla tempestività del recupero di cui all'art. 35 della l. n. 14/2009, e nel caso di specie esso è stato attivato del tutto tempestivamente considerato altresì quanto disposto dall'art. 21 del suddetto decreto legge n. 144/22; invero, nella speculare materia dell'assegno sociale, prestazione, anche, questa, collegata al redditi di natura assistenziale come la maggiorazione sociale, da ultimo la Suprema Corte, nella pronuncia n. 3522/2024 ha avuto modo di affermare: “Il peculiare meccanismo di liquidazione dell'assegno sociale, scandito in una fase di erogazione provvisoria sulla base della dichiarazione reddituale prognostica rilasciata dal richiedente e in una successiva fase di conguaglio all'esito della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, esclude che possa esservi un affidamento meritevole di tutela circa l'irripetibilità della prestazione concessa, finchè il procedimento non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi e legittima, pertanto, l'azione di ripetizione attivata dall' .” Peraltro, nel caso in CP_1
esame non si è in presenza né di alcun provvedimento definitivo di liquidazione, CP_ giacché, come visto, trattasi di una verifica che si effettua soltanto allorquando l' viene a conoscenza dei dati reddituali “a consuntivo”, né, in conseguenza, di alcun errore imputabile all' . Tra l'altro, come evidenziato, l'erogazione della CP_1
prestazione di che trattasi, è, per sua natura provvisoria, poiché soggetta a modificazioni nell'an e nel quantum, non appena noti i dati reddituali. (CFR sentenza del Tribunale lavoro di Catania n. 4715/2024, resa sull'argomento).
Pertanto, la circostanza dell'eventuale avvenuta comunicazione da parte del
Pag. 8 di 9 pensionato dei fatti incidenti sulla misura e sul diritto a pensione, in ogni caso essa rimane del tutto irrilevante ai fini della ripetibilità dell'indebito, ove il recupero sia posto in essere nei tempi previsti dell'art. 21, d.l. n. 144/2022, come occorso nel caso di specie. Si è, infatti, chiarito che la previsione dell'art. 13, 2° comma (e correlativamente, dall'art. 35, d.l. n. 207/2008, conv. in l. n. 14/2009), non richiede alcun accertamento del dolo dell'assicurato o dell'esistenza di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione del bene, ma impone soltanto il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurato è avvenuta e la tempestività della richiesta dell' CP_1
rispetto ad esse. In ordine all'indebito di che trattasi si rileva inoltre come alcun affidamento del ricorrente possa nella specie ravvisarsi.
In cosiderazione delle peculiarità delle questioni scrutinate si ritiene sussistano giudti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando nella causa n.
8996/2023 RG cosi statuisce;
dichiara inammissibile l'azione giudiziaria in riferimento al provvedimento di revoca della maggiorazione sociale oggetto del provvedimento di rideterminazione della prestazione di invalidità civile cat. INVCIV 07251592 del 29.12.2022;
rigetta nel resto il ricorso con conferma del provvedimento di indebito impugnato e del provvedimento di rideterminazione della prestazione impugnato. spese compensate.
Così deciso li 23.02.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 8996/2023 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...] Catania il 15.09.1968 Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv Alfio Sambataro giusta procura in atti;
CONTRO
l' ( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente, legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza (C.F.
per procura generale alle liti n. 37590/7331, a rogito del 23.01.2023 CodiceFiscale_1
del notaio di Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato in piazza della Persona_1
Repubblica, 26, Catania;
CP_ Con ricorso depositato il 25.08.2023 ha evocato in giudizio l' Parte_1
premettendo che con verbale del 25/09/2020 è stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, con decorrenza da marzo 2020 e senza revisione;
che con provvedimento del 26/10/2020, l' gli erogava la pensione di inabilità civile CP_1
n. 07251592, comprensiva di maggiorazione ex art. 70, c. 6 della legge 388/2000 e della maggiorazione/incremento, ex art. 38 l. 448/2001; che con provvedimento del CP_ 29/12/2022, sulla base dei redditi comunicati dal ricorrente per l'anno 2020, rideterminava la prestazione, revocando le maggiorazioni sociali, sin dalla data di decorrenza della pensione e calcolando l'indebito, nel periodo da marzo 2020 a gennaio
2023, per complessivi € 10.993,21; -che in data 07/03/2023 egli presentava domanda di ricostituzione chiedendo il riesame del provvedimento di revoca, e rappresentando i redditi di cui effettivamente è titolare, insieme alla moglie;
che la domanda veniva respinta dall'istituto, con la motivazione che sussisteva una difformità tra i redditi dichiarati e quelle accertati per l'anno 2020; di aver interposto ricorso amministrativo avverso il suddetto provvedimento, che veniva respinto dal Comitato Provinciale, ritenendo superati i limiti di reddito previsti dalla legge per la concessione delle summenzionate maggiorazioni. Tanto premesso il ricorrente lamentava la presunta illegittimità del provvedimento redibitorio, poiché i limiti di reddito, anche coniugali, per farsi luogo alle predette maggiorazioni non sarebbero stati superati e le dichiarazioni dei redditi sarebbero sempre state a disposizione dell' e, conseguentemente, non può essere CP_1
attribuita responsabilità alcuna al ricorrente, per errore in cui sarebbe incorso l' , CP_1
CP_ dunque l'affidamento dell'accipiens, e la colpa dell' giustificherebbero la irripetibilità della prestazione da parte dell' . CP_1
Il ricorrente concludeva chiedendo al Giudice adito, di voler: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, in accoglimento del presente ricorso, ritenere e dichiarare, per i motivi sopra allegati: a. che il ricorrente non ha alcuna colpa rispetto all'errore in cui è incorso l'Istituto CP_ nell'accertamento dei redditi personali e coniugali dello stesso, in quanto l' aveva a disposizione i redditi del 2020, consultabili attraverso Agenzia delle Entrate, alla quale erano stati regolarmente dichiarati e, per lo effetto, ritenere e dichiarare che il ricorrente, in ogni caso, nulla deve restituire all'Istituto a titolo di indebito, calcolato dalla data di decorrenza della pensione (marzo 2020) fino alla data del provvedimento di revoca del
29/12/2022 ( Cass. 04/08/2022 n. 24180). b. In caso di accoglimento della domanda a),
Pag. 2 di 9 ritenere e dichiarare che il ricorrente non supera i limiti di reddito previsti dalla legge, per gli anni 2022 e 2023, al fine di ottenere il pagamento delle maggiorazioni revocate, con CP_ decorrenza dall'01/01/2023, e, per lo effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle maggiorazioni revocate, con decorrenza
01/01/2023, determinandone gli importi, secondo i redditi accertati in base alla compienda istruttoria, anche in fase amministrativa. c. In subordine, senza rinunciare alle domanda a)
e b), ritenere e dichiarare che i redditi del ricorrente e del suo coniuge nell'anno 2020 non superavano i limiti di legge pertanto lo stesso aveva il diritto di percepire la maggiorazione di cui all'art. 70 c. 6 della legge 388/2000 e quella prevista dall'art. 38 c.4 legge 448/2001, così come modificato dal d.l. 104/2020, e per lo effetto, ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento di revoca del 29/12/2022 ( e quello successivo del Controparte_2
CP_
e che nulla debba essere restituito all' a titolo di indebito dalla data
[...]
dell'01/03/2020 alla data dell'01/01/2023. d. ritenere e dichiarare che i redditi del ricorrente e del coniuge per l'anno 2021,2022, 2023 non superano i limiti di legge pertanto permane il diritto dello stesso di percepire le suddette maggiorazione per gli anni successivi CP_ al 2020 e, per lo effetto, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle suddette maggiorazioni dalla data dell'01/02/2023, successiva a quella finale indicata nel provvedimento di revoca summenzionato, con gli importi che risulteranno in base alla compienda istruttoria, anche nella successiva fare amministrativa e in ogni caso si chiede la condanna dell' al pagamento delle CP_1
interessi legali dal di del dovuto al soddisfo.” Spese e compensi di lite.
CP_ Con memoria di costituzione si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore premettendo in punto di fatto che l'indebito per cui è causa scaturiva da un provvedimento di ricostituzione del 29.12.2022 eseguito sulla prestazione cat.
INVCIV n. 07251592 (cfr. Te08 in all.), effettuato sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020 pervenuta dall'Agenzia delle Entrate. Rilevava che ai fini dell'incremento della maggiorazione sociale si deve tener conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
che vanno dunque considerati i redditi assoggettabili
Pag. 3 di 9 all'IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, nonché i redditi tassati alla fonte, ed i redditi esenti non assoggettabili all'IRPEF. Rilevava altresì che dal controllo su punto Fisco effettuato, oltre al possesso di redditi da fabbricati in capo al ricorrente, è stato riscontrato per la moglie un volume d'affari da Parte_2
dichiarazione IVA per gli anni 2020, 2021 e 2022 (cfr. dich. in all.); che i limiti reddituali, trattandosi, nella specie, di pensionato coniugato, dal 2020 sono i seguenti: da 9715,81
(integrazione piena) a 14459,90 integrazione parziale 2021: da 9715,81 a 14459,90;
2022: da 9900,49 a 14701,00; 2023: da 10702,64 a 15748,33; 2024: da 11280,62 a
16502,98;che gli importi considerati per il ricorrente e la coniuge sono i seguenti: anno
2020: Prestianni € 3.809, coniuge € 14.962; anno 2021: Prestianni € 3.809, coniuge €
27.487; anno 2022: Prestianni € 3.809, coniuge € 33.413. Concludeva che considerato il superamento dei limiti reddituali, la maggiorazione non spetta e si chiede la conferma, per il pregresso, dell'indebito. Allegava provvedimento di ricostituzione e dichiarazioni pervenute dall'Agenzia delle Entrate.
Tanto premesso in punto di fatto, l' eccepiva in punto di diritto in riferimento al CP_1
provvedimento di revoca della maggiorazione sociale oggetto del provvedimento di rideterminazione della prestazione di invalidità civile cat. INVCIV 07251592 del
29.12.2022 la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42, d.l. n. 269/2003- improcedibilita' ex art. 445 bis c.p.c.. ciò sia con riferimento alle annualità pregresse alla data del provvedimento (dal 2020 al 2022), che con riferimento all'annualità 2023, anch'essa oggetto del provvedimento, e della quale controparte richiede il pagamento della maggiorazione dall'1.2.2023, poiché non corrisposta.
L'Ente previdenziale eccepiva, sempre in via preliminare, il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente su controparte , in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti per farsi luogo al beneficio preteso da controparte. Concludeva chiedendo al Giudice adito di rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile e/o comunque infondato, per le causali esposte in narrativa, con conferma del provvedimento di indebito ex adverso impugnato e del provvedimento di rideterminazione
Pag. 4 di 9 della prestazione ex adverso impugnato. Con condanna di Spese, competenze ed onorari come per legge.
La causa istruita documentalmente veniva delegata a questo Giudice che rinviava per discussione e decisione all'udienza del 17.12.2024 con trattazione ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.; depositate le note 127 ter c.p.c. dalla parti nel rispetto della normativa la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Il ricorso non può trovare accoglimento in quanto in parte inammissibile e in parte rigettato.
Deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'azione giudiziaria ex art 42 dl
269/2003-improcedibilità ex art. 445 bis c.p.c.. in riferimento al provvedimento di revoca della maggiorazione sociale oggetto del provvedimento di rideterminazione della prestazione di invalidità civile cat. INVCIV 07251592 del 29.12.2022.
La fattispecie in esame soggiace infatti alla disciplina prevista in materia di prestazioni per invalidità civile e, quindi, anche alla normativa dell'art. 42, d. l. sopra citato.
Tale norma, la cui efficacia era stata differita al 31.12.2004 ai sensi dell'art. 23, comma 2°,
D.L. n. 355/2003, convertito il L. 47/2004, è in vigore dal 01.01.2005.
Ai sensi della norma in esame l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa, termine che, nella fattispecie, non risulta essere stato rispettato.
Il dato testuale della disposizione in esame appare inconfutabile circa l'applicabilità alla fattispecie di causa dell'istituto della decadenza semestrale, posto che la norma, dopo aver statuito che avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di invalidità civile non è più previsto l'esperimento del previo ricorso amministrativo, pone il termine decadenziale di sei mesi per l'impugnativa degli stessi, e ciò lo fa indistintamente con riferimento a tutti i detti provvedimenti, senza circoscrivere l'ambito di applicabilità della normativa ad alcuna
Pag. 5 di 9 particolare fattispecie. Quindi tutti i provvedimenti in materia di invalidità civile soggiacciono al termine semestrale per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
In particolare l'eccepita decadenza dall'azione giudiziaria si è maturata con riferimento alla mancata impugnativa giudiziale del provvedimento di rideterminazione della prestazione di invalidità civile, che è stato regolarmente comunicato a controparte in data 13.02.2023 (cfr. a.r. in all. alla memoria) il ricorso giudiziario avverso il suddetto provvedimento avrebbe dovuto essere proposto nel termine di sei mesi, dunque entro il 13.08.2023.
L'odierna azione è dunque inammissibile, per la sopraggiunta decadenza ex art. 42, d.l.
n. 269/2003, poiché il ricorso giudiziario è stato depositato il 25.08.2023 e, quindi, oltre il termine semestrale evidenziato.
Come univocamente ritenuto dalla Suprema Corte, il termine decadenziale de quo si applica a prescindere dalle motivazioni poste a base del diniego della prestazione, e dunque non solo ai dinieghi di carattere sanitario, ma anche a quelli di carattere extra sanitario;
si vedano al riguardo, le pronunce di Corte di Cassazione, sez. lavoro, nn.
25268/2016, 15573/2017, 6699/2019, 12302/2019, n. 7494/2020, 2740/2023. Va altresì rimarcato come nel caso di specie si sia in presenza di un provvedimento esplicito da parte dell' , non tempestivamente impugnato, e la circostanza CP_1
dell'eventuale erronea indicazione nella comunicazione dei termini per proporre ricorso in sede giurisdizionale non costituisce comunque fatto idoneo ad incidere sul decorso dei termini di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, trattandosi di termini stabiliti da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti (così Cass. N. 7494/2020, resa proprio in fattispecie riguardante riconoscimento di prestazione di invalidità civile). Pertanto, in conseguenza della normativa sopra riferita, appare indubitabile come controparte sia incorsa nella decadenza de qua.
Anche questo Tribunale si è già pronunciato in fattispecie analoghe alla presente, di
Pag. 6 di 9 indebito assistenziale, dichiarando l'inammissibilità dei ricorsi per intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria, con sentenze prodotte dall' . CP_1
Pertanto va dichiarata la decadenza dall'azione giudiziaria in riferimento alla prestazione di invalidità civile che ha revocato le maggiorazioni sociali di cui fruiva il ricorrente, e ciò sia con riferimento alle annualità pregresse alla data del provvedimento (dal 2020 al 2022), che con riferimento all'annualità 2023, anch'essa oggetto del provvedimento, e della quale controparte richiede il pagamento della maggiorazione dall'1.2.2023, poiché non corrisposta.
In punto di merito, in riferimento alla revoca dell'importo della maggiorazione sociale spettante, scaturente da motivi reddituali, appaiono infondate le deduzioni di parte riorrente.
Invero, come evidenziato già in memoria dall' , sulla base dei redditi accertati, CP_1
propri (includenti anche la prestazione di cui è titolare da incrementare) e del coniuge, per il periodo indicato, la maggiorazione non spetta, dalla documentazione estratta da punto fisco (in all. alla memoria) la soglia reddituale risulta ampiamente superata, a nulla rilevando la documentazione ex adverso prodotta in atti (sia del ricorrente che del coniuge), dal momento che nel computo dei redditi vanno inclusi tutti i redditi, come detto anche quelli esenti da IRPEF, dichiarati dal ricorrente e dalla di lui coniuge.
Peraltro, in ordine allo specifico tema all'esame, di rilevanza dei redditi, anche esenti
IRPEF, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della maggiorazione sociale, si richiama la recente sentenza della Corte
d'Appello di Bari, resa nel giudizio sub R.G. n. 405/2022, con la quale è stato ribadito il principio che al fine del riconoscimento della maggiorazione sociale vanno computati tutti i redditi, ivi inclusi quelli esenti da IRPEF.
L'importo della maggiorazione viene determinato dalla differenza tra l'ammontare del limite di reddito ed il reddito percepito dal richiedente diviso 13 mensilità; pertanto, in ogni caso dovrà tenersi conto di tutti i redditi al fine, anche di verificare l'effettivo
Pag. 7 di 9 ammontare della maggiorazione spettante.
Inconducenti appaiono anche le deduzioni rispetto alla fattispecie secondo cui, avendo la ricorrente dichiarato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate, l'indebito sarebbe irripetibile per la presunta buona fede dell'accipiens, giacché nel caso di specie, come rilevato la disciplina di riferimento è da rinvenirsi nella specifica norma di CP_ cui all'art. 35, c. 9 l.n. 14/2009, ed il pagamento in eccesso operato da in sede di prima liquidazione non è in alcun modo ricollegabile ad alcun errore dell' , posto CP_1
che l'unica disposizione che rileva è quella relativa alla tempestività del recupero di cui all'art. 35 della l. n. 14/2009, e nel caso di specie esso è stato attivato del tutto tempestivamente considerato altresì quanto disposto dall'art. 21 del suddetto decreto legge n. 144/22; invero, nella speculare materia dell'assegno sociale, prestazione, anche, questa, collegata al redditi di natura assistenziale come la maggiorazione sociale, da ultimo la Suprema Corte, nella pronuncia n. 3522/2024 ha avuto modo di affermare: “Il peculiare meccanismo di liquidazione dell'assegno sociale, scandito in una fase di erogazione provvisoria sulla base della dichiarazione reddituale prognostica rilasciata dal richiedente e in una successiva fase di conguaglio all'esito della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, esclude che possa esservi un affidamento meritevole di tutela circa l'irripetibilità della prestazione concessa, finchè il procedimento non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi e legittima, pertanto, l'azione di ripetizione attivata dall' .” Peraltro, nel caso in CP_1
esame non si è in presenza né di alcun provvedimento definitivo di liquidazione, CP_ giacché, come visto, trattasi di una verifica che si effettua soltanto allorquando l' viene a conoscenza dei dati reddituali “a consuntivo”, né, in conseguenza, di alcun errore imputabile all' . Tra l'altro, come evidenziato, l'erogazione della CP_1
prestazione di che trattasi, è, per sua natura provvisoria, poiché soggetta a modificazioni nell'an e nel quantum, non appena noti i dati reddituali. (CFR sentenza del Tribunale lavoro di Catania n. 4715/2024, resa sull'argomento).
Pertanto, la circostanza dell'eventuale avvenuta comunicazione da parte del
Pag. 8 di 9 pensionato dei fatti incidenti sulla misura e sul diritto a pensione, in ogni caso essa rimane del tutto irrilevante ai fini della ripetibilità dell'indebito, ove il recupero sia posto in essere nei tempi previsti dell'art. 21, d.l. n. 144/2022, come occorso nel caso di specie. Si è, infatti, chiarito che la previsione dell'art. 13, 2° comma (e correlativamente, dall'art. 35, d.l. n. 207/2008, conv. in l. n. 14/2009), non richiede alcun accertamento del dolo dell'assicurato o dell'esistenza di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione del bene, ma impone soltanto il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurato è avvenuta e la tempestività della richiesta dell' CP_1
rispetto ad esse. In ordine all'indebito di che trattasi si rileva inoltre come alcun affidamento del ricorrente possa nella specie ravvisarsi.
In cosiderazione delle peculiarità delle questioni scrutinate si ritiene sussistano giudti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando nella causa n.
8996/2023 RG cosi statuisce;
dichiara inammissibile l'azione giudiziaria in riferimento al provvedimento di revoca della maggiorazione sociale oggetto del provvedimento di rideterminazione della prestazione di invalidità civile cat. INVCIV 07251592 del 29.12.2022;
rigetta nel resto il ricorso con conferma del provvedimento di indebito impugnato e del provvedimento di rideterminazione della prestazione impugnato. spese compensate.
Così deciso li 23.02.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessia Trovato
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