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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2026, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08531/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02240 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08531/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8531 del 2024, proposto da
La Voce del Mare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ceceri, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Licenziati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Terza) n. 2279/2024 N. 08531/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. IA AR
IN e uditi per le parti gli avvocati Marcello Fortunato su delega dichiarata dell'avvocato Giuseppe Ceceri
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Torre del Greco, a seguito di sopralluogo adottava nei confronti della società appellante, il 14 dicembre 2018, l'ordinanza di demolizione n. 836 contestando, tra l'altro, il cambio di destinazione d'uso del locale tecnico seminterrato trasformato in cucina del ristorante.
Impugnato il provvedimento, con la sentenza n. 696/2021, pubblicata il 2 febbraio
.2021, il ricorso era accolto parzialmente con riferimento alla sola unità immobiliare corrispondente al subalterno n. 29, destinata ad uso garage, con rigetto di tutti gli altri rilievi formulati nei confronti delle attività svolte dalla P.A. convenuta e dei provvedimenti dalla stessa posti in essere.
È stata quindi emessa l'ordinanza del Comune di Torre del Greco n. 22 del 23 gennaio
2020 con al quale veniva contestato, tra l'altro, 1. L'unità immobiliare posta al piano seminterrato, identificato al NCEU al foglio 503, particella 854, sub 35 è stato oggetto di un cambio di destinazione d'uso da locale tecnico da adibire all'alloggio di impianti tecnologici a locale adibito a cucina dell'attività di ristorazione, avvenuto tramite CILA, comunicazione non idonea a compiere le opere di cambia di destinazione. Si precisa che tale cambio di destinazione non è legittimo in quanto il N. 08531/2024 REG.RIC.
Dirigente del settore Urbanistica con nota n.15704 del 20.03.2015 esprimeva parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica n. 23 del 26/05/2015 (relativa al suddetto locale) a condizione che "... l'ampliamento previsto sia destinato esclusivamente a locale tecnico da adibire ad alloggio di impianti tecnologici".
La Voce del Mare s.r.l., impugnava il provvedimento con ricorso assunto al R.G. n.
2540/2022.
Contestualmente sul piano amministrativo, il 27 maggio 2022, la società presentava una S.C.I.A. di ripristino (volta all'eliminazione di opere e arredi concretanti il contestato cambio d'uso nel deposito seminterrato, prot. n. 44567/2022), in modo tale da ottemperare alla ordinanza dirigenziale n. 22 del 23 gennaio 2020.
Il Comune di Torre del Greco, relativamente alla SCIA di ripristino adottava, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, l'ordinanza di demolizione n. 74 del 30 giugno
2023.
Con autonomo ricorso, la proprietaria dell'immobile condotto in locazione dalla società La Voce del Mare s.r.l., ha chiesto l'annullamento della ordinanza del Comune di Torre del Greco n. 22 del 23 gennaio 2020 e con ricorso per motivi aggiunti l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 74 del 30 giugno 2023, adottata nei suoi confronti dal Comune di Torre del Greco.
Il giudizio veniva definito con sentenza di rigetto n.4522/2025 del Tar Campania
Con la sentenza n. 2279/2024 resa dal Tar Campania-Napoli nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 2540/2022 proposto dalla società appellante, in questa sede impugnata, venivano respinti: a) il ricorso introduttivo avverso la nota prot. n. 26557 del 17 maggio 2022 avente ad oggetto la comunicazione di conclusione del procedimento di annullamento e inefficacia della SCIA n. 1091/2018 per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti bevande (ristorante); b) il ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento prot. n. 0057059/2022 dichiarativo di non N. 08531/2024 REG.RIC.
procedibilità della SCIA di ripristino prot. SUE n. 44567/2022 e c) il ricorso per motivi aggiunti avverso l'ordinanza di demolizione n. 74 del 30 giugno 2023.
Appellata la sentenza, con ordinanza n.8539/2025 il Consiglio di Stato ha disposto un adempimento istruttorio con la richiesta al Comune di Torre Del Greco di depositare una relazione di chiarimenti al fine di: Descrivere lo stato attuale dei luoghi e delle opere oggetto di provvedimento sanzionatorio; Chiarire il proprio decreto n. 2 del 23 settembre 2025, versato in atti da parte appellante, nel quale si evidenzia che è stato archiviato il procedimento sanzionatorio attivato con l'ordinanza dirigenziale
n.22/2020 per avvenuta ottemperanza spontanea mediante ripristino dello stato del luoghi, ma che restano salvi gli effetti e le conseguenze sanzionatorie dell'ordinanza dirigenziale n.74/2023 la quale era stata adottata relativamente alla SCIA di ripristino, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001.
Con relazione depositata in data 21 gennaio 2026 l'Amministrazione civica ottemperava all'ordinanza versando agli atti una relazione nella quale evidenziava, tra l'altro, che era stato annullato in autotutela il decreto dirigenziale n. 2 del 23 settembre
2025, versato in atti da parte appellante, di “archiviazione del procedimento sanzionatorio attivato con l'ordinanza dirigenziale n.22/2020 per avvenuta ottemperanza spontanea mediante ripristino dello stato dei luoghi”.
All'udienza del 17 febbraio 2026 la causa passava in decisione.
DIRITTO 1.Con il primo motivo di appello l'appellante deduce la violazione dell'art. 19, commi 3 e 6-bis, l. 241/1990 in quanto il provvedimento di declaratoria di “improcedibilità” (rectius, di inefficacia) della s.c.i.a. del 27 maggio 2022 era tardivo.
Evidenzia che l'art. 19, c. 3, della legge n. 241 del 1990 è esplicito nell'imporre che l'amministrazione, ove accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, adotti motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli N. 08531/2024 REG.RIC.
eventuali effetti dannosi di essa nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione. Con specifico riferimento al settore urbanistico-edilizio, poi, il comma
6-bis della norma sancisce che nei casi di s.c.i.a. in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni.
La censura non è fondata.
Come ribadito di recente da questo Consiglio, “Anche dopo la scadenza del termine per l'esercizio dei poteri inibitori degli effetti della s.c.i.a., l'amministrazione competente conserva un potere residuale di autotutela, da intendere, però, come potere sui generis, che si differenzia dalla consueta autotutela decisoria proprio perché non implica un'attività di secondo grado insistente su un precedente provvedimento amministrativo; si tratta di un potere che non si attua mediante un provvedimento di secondo grado in senso tecnico, dato che esso non ha per oggetto una precedente manifestazione di volontà dell'amministrazione, ma incide sugli effetti prodotti ex lege dalla presentazione della s.c.i.a. ed eventualmente dal trascorrere di un determinato periodo di tempo, e che con l'autotutela classica condivide soltanto i presupposti e il procedimento; scaduto il termine per l'esercizio dei poteri inibitori,
l'amministrazione può vietare lo svolgimento dell'attività e ordinare l'eliminazione degli effetti già prodotti solo se ricorrono in concreto i presupposti per l'autotutela;
e, dunque, entro un ragionevole lasso di tempo, dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendone le ragioni di interesse pubblico” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2024, n.3896; Cons. St., sez. VII, 27 settembre 2023, n. 8553; id., sez. II, 4 febbraio 2022, n. 782; id., sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717).
Alla luce di tale orientamento, ormai del tutto consolidato, l'intervento dell'amministrazione in casi siffatti assume i connotati tipici del potere di autotutela laddove sia decorso il termine per il consolidamento del titolo.
Nella specie il gravame avverso il provvedimento di non procedibilità della s.c.i.a. di ripristino prot. SUE n. 27 maggio 2022 è stato dichiarato giustamente improcedibile N. 08531/2024 REG.RIC.
in quanto l'Ente, in seguito ai disposti cautelari reclamati dal ricorrente, ha rilasciato il nulla osta al ripristino che, peraltro, non è stato correttamente eseguito.
In particolare è stata rilevata la mancata ottemperanza del ripristino delle dimensioni del vano interrato e la mancata demolizione di due setti murari realizzati sine titulo o la loro regolarizzazione, secondo le NTC 2018, a seguito di una valutazione sismica della sicurezza estesa all'intero aggregato edilizio, poiché trattasi di opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo o alle norme tecniche per le costruzioni che hanno inciso sul comportamento dell'intera struttura in fondazione ed in elevazione.
Pertanto, in assenza di una comunicazione di inizio o fine lavori nonché del certificato di collaudo delle strutture murarie e non potendo ridursi la regolarizzazione delle strutture realizzate sine titulo ad un mero deposito all'unità sismica di un intervento di tipo “locale” di chiusura delle nicchie e delle aperture realizzate sulle stesse, permangono le variazioni essenziali alle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, di cui all'art. 32 lett. e) del D.P.R. 380/01, che definisce la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali. La segnalazione certificata è stata, quindi, ritenuta inadeguata a supplire alle ulteriori difformità sostanziali riscontrate, avendosi particolare riguardo alla complessiva destinazione d'uso del sub 37, come emergente dalla relazione tecnica prot. n. 56875 del 4 novembre 2022, depositata in giudizio, cui si è aggiunta anche la constatazione dell'esistenza di setti murari portanti, sussumibili nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 32 lett. e) del d.P.R. n. 380/2001.
Sul punto peraltro si registra un preciso orientamento giurisprudenziale (Consiglio di
Stato n. 5322/2025, Adunanza Plenaria n. 11/2015) secondo cui: “La segnalazione certificata d'inizio attività non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita
e non dà luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma è un atto privato volto a comunicare all'amministrazione l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge. Il Comune, a fronte di tale segnalazione, deve N. 08531/2024 REG.RIC.
verificare l'eventuale mancanza di uno dei presupposti normativamente previsti per
l'esecuzione dei lavori edilizi esercitando il potere inibitorio entro il termine perentorio di legge, decorso il quale restano comunque impregiudicati, sia il potere di autotutela (annullamento d'ufficio o revoca) sia, ai sensi dell' art. 21 della legge n.
241/1990, le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo, previste dalla disciplina in materia di repressione degli abusi edilizi e non soggette a limiti temporali”.
Decorsi i primi trenta giorni dalla presentazione della s.c.i.a, al Comune restano impregiudicati distintamente e alternativamente: il potere di autotutela (annullamento d'ufficio, archiviazione, inefficacia, o revoca), nei limiti e presupposti propri dell'istituto di autotutela da parte della Pubblica Amministrazione; il potere di vigilanza, prevenzione e controllo previsti dalla disciplina in materia di repressione degli abusi edilizi, non soggette a limiti temporali.
2.Con il secondo motivo di appello l'appellante deduce la violazione dell'art. 7 e dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Difetto di motivazione e istruttoria (art. 3 l. 241/1990).
Violazione dei canoni di collaborazione e buona fede ex art. 1, c. 2-bis, l. 241/1990.
Evidenzia, nel caso che si ritenga che l'atto impugnato sia da intendersi come un annullamento della segnalazione del 27 maggio 2022, la illegittimità sotto i seguenti profili: - per omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990, che è adempimento necessario allorché si intervenga in autotutela su una s.c.i.a. i cui effetti si siano ormai consolidati per decorso del termine di legge (60 o 30 giorni, secondo i casi) entro cui se ne può dichiarare la inefficacia (Cons. St., V, 5725/2020);
- per omessa esplicitazione delle ragioni sottese alla scelta caducatoria in alternativa a quella conservativa, avuto riguardo alla gravità delle illegittimità riscontrate e agli interessi del privato; - per irragionevolezza del termine di intervento in autotutela, posto che, se è vero che il Comune ha ex lege un anno di tempo per esercitare il potere di annullamento, è del pari vero che tale termine è quello ne ultra quem, restando N. 08531/2024 REG.RIC.
comunque salva la possibilità di apprezzare, all'interno di esso, la intrinseca ragionevolezza delle modalità temporali dell'intervento caducatorio.
Lamenta l'appellante che procedere a distanza di quasi sei mesi dalla segnalazione, dopo che già vi erano state altre molteplici occasioni in cui esplicitare le ragioni di criticità della situazione e dopo ben cinque mesi dallo stesso intervento cautelare del
Tar del 14 giugno 2022, appare oggettivamente irragionevole.
Le censure non sono fondate
Nell'atto impugnato si rinviene la precisazione secondo cui “la presente ordinanza ha, altresì, valore ed effetto di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, Legge
n. 241/1990” il che non sarebbe sufficiente in quanto l'adempimento previsto dalla norma deve precedere l'adozione del provvedimento.
Di contro, è principio consolidato che i provvedimenti di repressione degli abusi sono di natura vincolata e la loro adozione si giustifica sulla base del mero riscontro e descrizione dell'abusività dell'opera senza che al riguardo occorra alcuna ulteriore valutazione in termini di interesse pubblico, urbanistico, edilizio o paesaggistico inciso dagli abusi (cfr. Cons. di St. sent. nn. 1148/2021 e 3036/2020), e che il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell'abuso.
Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso (Cons. di
Stato nn. 6771/2020 e 6023/2020) ed ancora …l'abusività delle opere rende l'ordine di demolizione rigidamente vincolato ragion per cui esso non richiede alcuna specifica valutazione delle ragioni d'interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati e neppure una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non N. 08531/2024 REG.RIC.
essendo, peraltro, configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente. Al fine di disporre la demolizione è, infatti, sufficiente il richiamo dell'abusività dell'opera in rapporto alla strumentazione urbanistica e di tutela paesaggistica, senza che occorra alcuna altra precisazione, con la conseguenza che essa (l'ordinanza di demolizione) è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività (cfr. Cons. Stato n. 4649/2023).
Sulla s.c.i.a. si richiama quanto già evidenziato nei superiori motivi di appello.
3. Con il terzo motivo di appello riferito al secondo ricorso per motivi aggiunti l'appellante ha dedotto che la destinazione d'uso commerciale al piano terra e i pilastri sono elementi entrambi presenti nella (e dunque legittimati dalla) s.c.i.a. del 27 maggio 2022, prot. n. 0044567, sicché il Comune avrebbe dovuto preliminarmente eliminare quest'ultimo titolo edilizio per potere poi ordinare la demolizione.
Evidenzia che se l'atto di novembre è una declaratoria di inefficacia, è tardivo (cfr. il primo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti); - se è un annullamento, è illegittimo (cfr. in particolare il secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti);
- non essendo stata la s.c.i.a. annullata (o non essendo stata annullata validamente), essa resiste e copre efficacemente la legittimità del piano terra e dunque non si poteva ordinare il ripristino di una pregressa in tesi diversa destinazione (senza intervenire –
o re-intervenire – su di essa in autotutela).
Il motivo non è fondato.
Il fatto principale che residuava dagli abusi contestati all' appellante è il cambio di destinazione d'uso del locale tecnico seminterrato trasformato in cucina del ristorante contestato con l'ordinanza di demolizione n. 836/2018 la quale ha trovato conferma, sul punto, nella sentenza n. 696/2021 del Tar Campania – Napoli passata in giudicato
Il Comune di Torre del Greco, in esecuzione dell'ordinanza collegiale esecutiva del disposto cautelare del Tar n. 3149 del 25 maggio 2023, diede il nulla osta e quindi la N. 08531/2024 REG.RIC.
procedibilità alla esecuzione degli interventi di messa in pristino indicati nella s.c.i.a. prot. SUE n. 44567 del 27 maggio 2022.
Tuttavia, a seguito della comunicazione di fine lavori, l'Ente, tramite personale dell'ufficio tecnico unitamente alla Polizia Municipale, in data 5 settembre 2023 ha effettuato un sopralluogo evidenziando che il ripristino non risultava eseguito in quanto permaneva ancora, tra l'altro, la canna fumaria e gli impianti nella pavimentazione e nelle pareti.
La destinazione d'uso di un immobile non è l'utilizzo dello stesso, ovvero l'attività che vi viene esercitata.
La destinazione d'uso è quella stabilita dalla documentazione indicata dall'art. 9 bis co. 1 bis DPR 380/01.
Le categorie funzionali relative alla destinazione d'uso dell'immobile si distinguono in residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale.
Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevate è quello generato da un diverso utilizzo dell'immobile con il passaggio da una categoria funzionale ad altra distinta.
Il locale tecnico, come quello in oggetto, non poteva essere destinato a locale commerciale (nella specie adibito a cucina del ristorante) senza il titolo abilitativo espresso trattandosi di categorie edilizie palesemente disomogenee.
Accertata l'abusività delle opere ed invero dell'intera struttura adibita ad attività di ristorazione quanto alla diversa destinazione d'uso e alla presenza di interventi edilizi non legittimati, il Comune non si poteva limitare ad inibire l'utilizzo del solo locale adibito a cucina in quanto la regolarità urbanistica va valutata per l'intero e per l'intero condiziona l'esercizio dell'attività commerciale anche perché, diversamente opinando, ne scaturirebbe l'elusione delle sanzioni previste per gli illeciti edilizi (cfr.
Cons. Stato sent. n. 9786/2022). N. 08531/2024 REG.RIC.
3.1.Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti l'appellante aveva censurato che l'ordinanza comunale n. 74/2023, all'esito di una premessa ridondante e confusa, ribadiva le stesse identiche motivazioni del provvedimento del 7 novembre 2022 prot.
n. 0057059 che aveva decretato la improcedibilità della scia del 27 maggio 2022, prot.
n. 0044567 (si veda pag. 3 della ordinanza, punti 1 e 2) e in particolare la questione della destinazione d'uso del piano terra e quella dei setti murari al piano seminterrato.
Cioè proprio le due motivazioni che già il Tar (ord. 35/2023) aveva considerato deboli e insufficienti a sorreggere la scelta caducatoria della s.c.i.a. (tanto che la ordinanza
Tar n. 1806/2023 aveva poi imposto al Comune di dare integrale esecuzione all'ordinanza cautelare n. 35/2023, provvedendo a rivalutare, in via di riesame ed in contraddittorio con la parte interessata, il provvedimento gravato, censurabile per difetto di motivazione).
La censura non è fondata.
L'ordinanza di demolizione n. 74 del 30 giugno .2023, è stata adottata ex novo in ossequio a quanto stabilito dal Tar con le ordinanze collegiali n. 1806 del 22 marzo
2023 e n. 3149 del 24 maggio 2023 laddove, nella specie, si è sollecitata, su impulso di parte ricorrente, l'Amministrazione comunale a provvedere ad una specifica ed autonoma contestazione degli abusi accertati, diversi rispetto a quelli già rilevati con l'ordinanza di demolizione n. 22 del 23 gennaio 2020, “ritenendosi, quindi, necessaria per gli ulteriori abusi eventualmente riscontrati una specifica autonoma contestazione, ferma restando ogni possibile soluzione in via amministrativa, attesa
l'indubbia presenza di oggettive criticità tecniche, da valutarsi in contraddittorio tra le parti”.
In esecuzione del decisum cautelare l'Ufficio comunale ha illustrato, nel dettaglio, il quadro normativo e regolamentare nel quale ha operato, richiamando ai fini della descrizione in fatto, tutti i provvedimenti adottati nel tempo in relazione agli accertamenti svolti sull'immobile de quo. N. 08531/2024 REG.RIC.
Il Tar ha condivisibilmente osservato che l'ordinanza di demolizione è un atto dovuto e vincolato e non necessita di alcuna motivazione aggiuntiva rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e l'individuazione e qualificazione degli abusi; è, invero, sufficiente la constatazione che le opere siano state eseguite in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire come avvenuto nel caso di specie (Cons. di Stato, sez. VI, n. 6404/2023).
Né vale a supportare il consolidamento del diritto al godimento del bene della vita e, quindi, a ingenerare un legittimo affidamento nell'interessato, il fatto che l'amministrazione è intervenuta dopo anni a contestare la situazione di irregolarità.
3.2. Con il terzo motivo (del secondo ricorso per motivi aggiunti) la ricorrente aveva dedotto che il Comune non aveva comunicato l'avvio del procedimento, violando sia l'art. 7 l. proc., e sia l'autovincolo desumibile dal fatto che l'ordinanza n. 74/2023 contiene la anomala precisazione che essa vale quale comunicazione di avvio del procedimento, dal che si desume che l'ente locale aveva provveduto direttamente prescindendo dall'instaurazione di un confronto procedimentale.
Sulla violazione dell'art. 7 della legge sul procedimento amministrativo si è già detto.
Il Tar ha condivisibilmente affermato che la natura vincolata dell'ordine demolitorio, esclude la rilevanza del vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento e che, in ogni caso il rilievo teoricamente invalidante della violazione dell'art. 7 l. proc. sarebbe superato dalla l'applicazione della regola di cui all'art. 21-octies, c. 2, della medesima legge, atteso che nessun elemento era stato addotto dalla ricorrente per dimostrare che, con la sua partecipazione al procedimento, il provvedimento avrebbe potuto essere diverso.
3.3. Con riferimento al quarto motivo (del secondo ricorso per motivi aggiunti) relativo al cambio di destinazione d'uso l'appellante lamenta in sostanza che il primo giudice non si era avveduto che la richiesta di sanatoria presentata nel 2004, poi esitata nel p.d.c. n. 98/2006, tendeva semplicemente a legittimare (non una diversa N. 08531/2024 REG.RIC.
destinazione d'uso, ma) una serie di interventi edilizi eseguiti presso i diversi cespiti con la finalità di farne un'unica struttura per la vendita dei mitili mentre i locali avevano ab origine destinazione commerciale, rispetto alla quale non era mai stata avanzata richiesta di modifica.
Tuttavia il permesso a costruire in sanatoria n. 98 del 7.8.2006 attesta la destinazione d'uso produttivo/laboratorio e non quella attuale commerciale/ristorazione, come dichiarato anche nella documentazione allegata all'Autorizzazione SUAP n. 23/2015 del 26 giugno 2015 per l'ampliamento del locale tecnico al piano seminterrato, dove poi è stata realizzata la cucina.
Il p.d.c. n. 98/2006 espressamente prevede il suo rilascio in conformità del progetto presentato unitamente all'istanza nel quale è riportata chiaramente la natura laboratorio/produttiva dell'immobile, sicchè la censura è infondata.
4. Con il quarto motivo di appello l'appellante richiama la violazione del legittimo affidamento per avere il Comune, contestato l' abuso a distanza di cinque anni dall'inizio della vicenda che sorge con l'ordinanza di demolizione n. 836/2018 relativa al solo piano seminterrato.
Anche questa cesura deve essere disattesa.
A fronte della commissione di un illecito edilizio non è invocabile alcun legittimo affidamento neanche nel caso di notevoli ritardi dell'Amministrazione. Infatti, la mera inerzia, anche prolungata, da parte dell'Amministrazione, nell'esercizio dei propri poteri di controllo del territorio, non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall'origine illegittimo, con la conseguenza che il trascorrere del tempo non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell'opera abusiva sulla regolarizzazione di fatto di quest'ultima.
Peraltro, come correttamente evidenziato dal Tar, l'ordinanza di demolizione n. 74 del
30 giugno 2023 è stata emessa in esecuzione del disposto cautelare n. 3149 del 25 maggio 2023, nel quale si prevede espressamente che per gli ulteriori abusi riscontrati N. 08531/2024 REG.RIC.
e valutati nell'ambito della SCIA di ripristino sarebbe stata necessaria una specifica autonoma contestazione da parte dell'Amministrazione.
Nella specie l'attività di ristorazione in questione veniva svolta in un immobile con vari abusi tra cui l'illegittimo cambio di destinazione d'uso in zona plurivincolata, ragion per cui, l'azione amministrativa non poteva che essere di tipo repressiva come la legge impone all'Ente preposto al controllo del territorio.
4.1. Quanto ai setti murari la sentenza ha correttamente evidenziato che il ricorso per i secondi motivi aggiunti avverso l'ordinanza di ripristino n. 74 del 20 giugno 2023 è parimenti infondato sussistendo, ancora oggi, gli abusi in essa rilevati (cambio di destinazione d'uso e realizzazione di setti murari) non contrastati in modo incisivo e determinante, neppure in sede di appello, senza nulla rilevare quando siano stati rilevati e contestati dalla P.A. preposta al controllo del territorio.
L'esistenza di setti murari (che è la seconda ragione addotta a sostegno dell'ordine demolitorio), cioè di due pilastri strutturalmente portanti, che non sono presenti nei grafici della autorizzazione unica n. 23/2015 e per i quali non vi è autorizzazione sismica deve essere qualificata come variazione essenziale, ai sensi dell'art. 32, lett.
e), del d.P.R. n. 380/2001.
Tali opere concretano, infatti, difformità fra quanto rappresentato nella s.c.i.a. di ripristino n. 44567/2022 (tavola “Attività di ripristino a seguito dell'Ordinanza n. 22 del 23 gennaio 2020”) e quanto rappresentato nel grafico di progetto dell'Autorizzazione unica SUAP n. 23/2015 del 26 giugno 2015.
I rilievi del tecnico di parte, il quale ha ipotizzato che la presenza dei setti murari nello stato dei luoghi, in difformità al grafico di progetto dell'Autorizzazione unica SUAP
n. 23/2015 del 26 giugno 2015, derivi dal rinvenimento in corso d'opera dei suddetti elementi strutturali, non sono suffragati da una relazione di fine lavori del direttore dei lavori che attesti i motivi delle variazioni, non essendo presente nel fascicolo N. 08531/2024 REG.RIC.
dell'Autorizzazione unica n. 23/2015 alcuna comunicazione inizio lavori o fine lavori con collaudo.
Correttamente, dunque, la sentenza ha ritenuto che le difformità riscontrate dello stato dei luoghi rispetto del progetto dell'Autorizzazione unica SUAP n. 23/2015 del
26.06.2015, consistenti nella presenza di setti murari portanti, vadano sanate sia urbanisticamente che sismicamente.
L'appello deve essere, conseguentemente, respinto.
In considerazione tuttavia della complessità della questione trattata sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
IA AR IN, Consigliere, Estensore N. 08531/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
IA AR IN
IL PRESIDENTE
Marco IP
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02240 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08531/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8531 del 2024, proposto da
La Voce del Mare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ceceri, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Licenziati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Terza) n. 2279/2024 N. 08531/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. IA AR
IN e uditi per le parti gli avvocati Marcello Fortunato su delega dichiarata dell'avvocato Giuseppe Ceceri
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Torre del Greco, a seguito di sopralluogo adottava nei confronti della società appellante, il 14 dicembre 2018, l'ordinanza di demolizione n. 836 contestando, tra l'altro, il cambio di destinazione d'uso del locale tecnico seminterrato trasformato in cucina del ristorante.
Impugnato il provvedimento, con la sentenza n. 696/2021, pubblicata il 2 febbraio
.2021, il ricorso era accolto parzialmente con riferimento alla sola unità immobiliare corrispondente al subalterno n. 29, destinata ad uso garage, con rigetto di tutti gli altri rilievi formulati nei confronti delle attività svolte dalla P.A. convenuta e dei provvedimenti dalla stessa posti in essere.
È stata quindi emessa l'ordinanza del Comune di Torre del Greco n. 22 del 23 gennaio
2020 con al quale veniva contestato, tra l'altro, 1. L'unità immobiliare posta al piano seminterrato, identificato al NCEU al foglio 503, particella 854, sub 35 è stato oggetto di un cambio di destinazione d'uso da locale tecnico da adibire all'alloggio di impianti tecnologici a locale adibito a cucina dell'attività di ristorazione, avvenuto tramite CILA, comunicazione non idonea a compiere le opere di cambia di destinazione. Si precisa che tale cambio di destinazione non è legittimo in quanto il N. 08531/2024 REG.RIC.
Dirigente del settore Urbanistica con nota n.15704 del 20.03.2015 esprimeva parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica n. 23 del 26/05/2015 (relativa al suddetto locale) a condizione che "... l'ampliamento previsto sia destinato esclusivamente a locale tecnico da adibire ad alloggio di impianti tecnologici".
La Voce del Mare s.r.l., impugnava il provvedimento con ricorso assunto al R.G. n.
2540/2022.
Contestualmente sul piano amministrativo, il 27 maggio 2022, la società presentava una S.C.I.A. di ripristino (volta all'eliminazione di opere e arredi concretanti il contestato cambio d'uso nel deposito seminterrato, prot. n. 44567/2022), in modo tale da ottemperare alla ordinanza dirigenziale n. 22 del 23 gennaio 2020.
Il Comune di Torre del Greco, relativamente alla SCIA di ripristino adottava, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, l'ordinanza di demolizione n. 74 del 30 giugno
2023.
Con autonomo ricorso, la proprietaria dell'immobile condotto in locazione dalla società La Voce del Mare s.r.l., ha chiesto l'annullamento della ordinanza del Comune di Torre del Greco n. 22 del 23 gennaio 2020 e con ricorso per motivi aggiunti l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 74 del 30 giugno 2023, adottata nei suoi confronti dal Comune di Torre del Greco.
Il giudizio veniva definito con sentenza di rigetto n.4522/2025 del Tar Campania
Con la sentenza n. 2279/2024 resa dal Tar Campania-Napoli nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 2540/2022 proposto dalla società appellante, in questa sede impugnata, venivano respinti: a) il ricorso introduttivo avverso la nota prot. n. 26557 del 17 maggio 2022 avente ad oggetto la comunicazione di conclusione del procedimento di annullamento e inefficacia della SCIA n. 1091/2018 per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti bevande (ristorante); b) il ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento prot. n. 0057059/2022 dichiarativo di non N. 08531/2024 REG.RIC.
procedibilità della SCIA di ripristino prot. SUE n. 44567/2022 e c) il ricorso per motivi aggiunti avverso l'ordinanza di demolizione n. 74 del 30 giugno 2023.
Appellata la sentenza, con ordinanza n.8539/2025 il Consiglio di Stato ha disposto un adempimento istruttorio con la richiesta al Comune di Torre Del Greco di depositare una relazione di chiarimenti al fine di: Descrivere lo stato attuale dei luoghi e delle opere oggetto di provvedimento sanzionatorio; Chiarire il proprio decreto n. 2 del 23 settembre 2025, versato in atti da parte appellante, nel quale si evidenzia che è stato archiviato il procedimento sanzionatorio attivato con l'ordinanza dirigenziale
n.22/2020 per avvenuta ottemperanza spontanea mediante ripristino dello stato del luoghi, ma che restano salvi gli effetti e le conseguenze sanzionatorie dell'ordinanza dirigenziale n.74/2023 la quale era stata adottata relativamente alla SCIA di ripristino, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001.
Con relazione depositata in data 21 gennaio 2026 l'Amministrazione civica ottemperava all'ordinanza versando agli atti una relazione nella quale evidenziava, tra l'altro, che era stato annullato in autotutela il decreto dirigenziale n. 2 del 23 settembre
2025, versato in atti da parte appellante, di “archiviazione del procedimento sanzionatorio attivato con l'ordinanza dirigenziale n.22/2020 per avvenuta ottemperanza spontanea mediante ripristino dello stato dei luoghi”.
All'udienza del 17 febbraio 2026 la causa passava in decisione.
DIRITTO 1.Con il primo motivo di appello l'appellante deduce la violazione dell'art. 19, commi 3 e 6-bis, l. 241/1990 in quanto il provvedimento di declaratoria di “improcedibilità” (rectius, di inefficacia) della s.c.i.a. del 27 maggio 2022 era tardivo.
Evidenzia che l'art. 19, c. 3, della legge n. 241 del 1990 è esplicito nell'imporre che l'amministrazione, ove accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, adotti motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli N. 08531/2024 REG.RIC.
eventuali effetti dannosi di essa nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione. Con specifico riferimento al settore urbanistico-edilizio, poi, il comma
6-bis della norma sancisce che nei casi di s.c.i.a. in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni.
La censura non è fondata.
Come ribadito di recente da questo Consiglio, “Anche dopo la scadenza del termine per l'esercizio dei poteri inibitori degli effetti della s.c.i.a., l'amministrazione competente conserva un potere residuale di autotutela, da intendere, però, come potere sui generis, che si differenzia dalla consueta autotutela decisoria proprio perché non implica un'attività di secondo grado insistente su un precedente provvedimento amministrativo; si tratta di un potere che non si attua mediante un provvedimento di secondo grado in senso tecnico, dato che esso non ha per oggetto una precedente manifestazione di volontà dell'amministrazione, ma incide sugli effetti prodotti ex lege dalla presentazione della s.c.i.a. ed eventualmente dal trascorrere di un determinato periodo di tempo, e che con l'autotutela classica condivide soltanto i presupposti e il procedimento; scaduto il termine per l'esercizio dei poteri inibitori,
l'amministrazione può vietare lo svolgimento dell'attività e ordinare l'eliminazione degli effetti già prodotti solo se ricorrono in concreto i presupposti per l'autotutela;
e, dunque, entro un ragionevole lasso di tempo, dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendone le ragioni di interesse pubblico” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2024, n.3896; Cons. St., sez. VII, 27 settembre 2023, n. 8553; id., sez. II, 4 febbraio 2022, n. 782; id., sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717).
Alla luce di tale orientamento, ormai del tutto consolidato, l'intervento dell'amministrazione in casi siffatti assume i connotati tipici del potere di autotutela laddove sia decorso il termine per il consolidamento del titolo.
Nella specie il gravame avverso il provvedimento di non procedibilità della s.c.i.a. di ripristino prot. SUE n. 27 maggio 2022 è stato dichiarato giustamente improcedibile N. 08531/2024 REG.RIC.
in quanto l'Ente, in seguito ai disposti cautelari reclamati dal ricorrente, ha rilasciato il nulla osta al ripristino che, peraltro, non è stato correttamente eseguito.
In particolare è stata rilevata la mancata ottemperanza del ripristino delle dimensioni del vano interrato e la mancata demolizione di due setti murari realizzati sine titulo o la loro regolarizzazione, secondo le NTC 2018, a seguito di una valutazione sismica della sicurezza estesa all'intero aggregato edilizio, poiché trattasi di opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo o alle norme tecniche per le costruzioni che hanno inciso sul comportamento dell'intera struttura in fondazione ed in elevazione.
Pertanto, in assenza di una comunicazione di inizio o fine lavori nonché del certificato di collaudo delle strutture murarie e non potendo ridursi la regolarizzazione delle strutture realizzate sine titulo ad un mero deposito all'unità sismica di un intervento di tipo “locale” di chiusura delle nicchie e delle aperture realizzate sulle stesse, permangono le variazioni essenziali alle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, di cui all'art. 32 lett. e) del D.P.R. 380/01, che definisce la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali. La segnalazione certificata è stata, quindi, ritenuta inadeguata a supplire alle ulteriori difformità sostanziali riscontrate, avendosi particolare riguardo alla complessiva destinazione d'uso del sub 37, come emergente dalla relazione tecnica prot. n. 56875 del 4 novembre 2022, depositata in giudizio, cui si è aggiunta anche la constatazione dell'esistenza di setti murari portanti, sussumibili nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 32 lett. e) del d.P.R. n. 380/2001.
Sul punto peraltro si registra un preciso orientamento giurisprudenziale (Consiglio di
Stato n. 5322/2025, Adunanza Plenaria n. 11/2015) secondo cui: “La segnalazione certificata d'inizio attività non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita
e non dà luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma è un atto privato volto a comunicare all'amministrazione l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge. Il Comune, a fronte di tale segnalazione, deve N. 08531/2024 REG.RIC.
verificare l'eventuale mancanza di uno dei presupposti normativamente previsti per
l'esecuzione dei lavori edilizi esercitando il potere inibitorio entro il termine perentorio di legge, decorso il quale restano comunque impregiudicati, sia il potere di autotutela (annullamento d'ufficio o revoca) sia, ai sensi dell' art. 21 della legge n.
241/1990, le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo, previste dalla disciplina in materia di repressione degli abusi edilizi e non soggette a limiti temporali”.
Decorsi i primi trenta giorni dalla presentazione della s.c.i.a, al Comune restano impregiudicati distintamente e alternativamente: il potere di autotutela (annullamento d'ufficio, archiviazione, inefficacia, o revoca), nei limiti e presupposti propri dell'istituto di autotutela da parte della Pubblica Amministrazione; il potere di vigilanza, prevenzione e controllo previsti dalla disciplina in materia di repressione degli abusi edilizi, non soggette a limiti temporali.
2.Con il secondo motivo di appello l'appellante deduce la violazione dell'art. 7 e dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Difetto di motivazione e istruttoria (art. 3 l. 241/1990).
Violazione dei canoni di collaborazione e buona fede ex art. 1, c. 2-bis, l. 241/1990.
Evidenzia, nel caso che si ritenga che l'atto impugnato sia da intendersi come un annullamento della segnalazione del 27 maggio 2022, la illegittimità sotto i seguenti profili: - per omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990, che è adempimento necessario allorché si intervenga in autotutela su una s.c.i.a. i cui effetti si siano ormai consolidati per decorso del termine di legge (60 o 30 giorni, secondo i casi) entro cui se ne può dichiarare la inefficacia (Cons. St., V, 5725/2020);
- per omessa esplicitazione delle ragioni sottese alla scelta caducatoria in alternativa a quella conservativa, avuto riguardo alla gravità delle illegittimità riscontrate e agli interessi del privato; - per irragionevolezza del termine di intervento in autotutela, posto che, se è vero che il Comune ha ex lege un anno di tempo per esercitare il potere di annullamento, è del pari vero che tale termine è quello ne ultra quem, restando N. 08531/2024 REG.RIC.
comunque salva la possibilità di apprezzare, all'interno di esso, la intrinseca ragionevolezza delle modalità temporali dell'intervento caducatorio.
Lamenta l'appellante che procedere a distanza di quasi sei mesi dalla segnalazione, dopo che già vi erano state altre molteplici occasioni in cui esplicitare le ragioni di criticità della situazione e dopo ben cinque mesi dallo stesso intervento cautelare del
Tar del 14 giugno 2022, appare oggettivamente irragionevole.
Le censure non sono fondate
Nell'atto impugnato si rinviene la precisazione secondo cui “la presente ordinanza ha, altresì, valore ed effetto di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, Legge
n. 241/1990” il che non sarebbe sufficiente in quanto l'adempimento previsto dalla norma deve precedere l'adozione del provvedimento.
Di contro, è principio consolidato che i provvedimenti di repressione degli abusi sono di natura vincolata e la loro adozione si giustifica sulla base del mero riscontro e descrizione dell'abusività dell'opera senza che al riguardo occorra alcuna ulteriore valutazione in termini di interesse pubblico, urbanistico, edilizio o paesaggistico inciso dagli abusi (cfr. Cons. di St. sent. nn. 1148/2021 e 3036/2020), e che il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell'abuso.
Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso (Cons. di
Stato nn. 6771/2020 e 6023/2020) ed ancora …l'abusività delle opere rende l'ordine di demolizione rigidamente vincolato ragion per cui esso non richiede alcuna specifica valutazione delle ragioni d'interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati e neppure una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non N. 08531/2024 REG.RIC.
essendo, peraltro, configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente. Al fine di disporre la demolizione è, infatti, sufficiente il richiamo dell'abusività dell'opera in rapporto alla strumentazione urbanistica e di tutela paesaggistica, senza che occorra alcuna altra precisazione, con la conseguenza che essa (l'ordinanza di demolizione) è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività (cfr. Cons. Stato n. 4649/2023).
Sulla s.c.i.a. si richiama quanto già evidenziato nei superiori motivi di appello.
3. Con il terzo motivo di appello riferito al secondo ricorso per motivi aggiunti l'appellante ha dedotto che la destinazione d'uso commerciale al piano terra e i pilastri sono elementi entrambi presenti nella (e dunque legittimati dalla) s.c.i.a. del 27 maggio 2022, prot. n. 0044567, sicché il Comune avrebbe dovuto preliminarmente eliminare quest'ultimo titolo edilizio per potere poi ordinare la demolizione.
Evidenzia che se l'atto di novembre è una declaratoria di inefficacia, è tardivo (cfr. il primo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti); - se è un annullamento, è illegittimo (cfr. in particolare il secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti);
- non essendo stata la s.c.i.a. annullata (o non essendo stata annullata validamente), essa resiste e copre efficacemente la legittimità del piano terra e dunque non si poteva ordinare il ripristino di una pregressa in tesi diversa destinazione (senza intervenire –
o re-intervenire – su di essa in autotutela).
Il motivo non è fondato.
Il fatto principale che residuava dagli abusi contestati all' appellante è il cambio di destinazione d'uso del locale tecnico seminterrato trasformato in cucina del ristorante contestato con l'ordinanza di demolizione n. 836/2018 la quale ha trovato conferma, sul punto, nella sentenza n. 696/2021 del Tar Campania – Napoli passata in giudicato
Il Comune di Torre del Greco, in esecuzione dell'ordinanza collegiale esecutiva del disposto cautelare del Tar n. 3149 del 25 maggio 2023, diede il nulla osta e quindi la N. 08531/2024 REG.RIC.
procedibilità alla esecuzione degli interventi di messa in pristino indicati nella s.c.i.a. prot. SUE n. 44567 del 27 maggio 2022.
Tuttavia, a seguito della comunicazione di fine lavori, l'Ente, tramite personale dell'ufficio tecnico unitamente alla Polizia Municipale, in data 5 settembre 2023 ha effettuato un sopralluogo evidenziando che il ripristino non risultava eseguito in quanto permaneva ancora, tra l'altro, la canna fumaria e gli impianti nella pavimentazione e nelle pareti.
La destinazione d'uso di un immobile non è l'utilizzo dello stesso, ovvero l'attività che vi viene esercitata.
La destinazione d'uso è quella stabilita dalla documentazione indicata dall'art. 9 bis co. 1 bis DPR 380/01.
Le categorie funzionali relative alla destinazione d'uso dell'immobile si distinguono in residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale.
Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevate è quello generato da un diverso utilizzo dell'immobile con il passaggio da una categoria funzionale ad altra distinta.
Il locale tecnico, come quello in oggetto, non poteva essere destinato a locale commerciale (nella specie adibito a cucina del ristorante) senza il titolo abilitativo espresso trattandosi di categorie edilizie palesemente disomogenee.
Accertata l'abusività delle opere ed invero dell'intera struttura adibita ad attività di ristorazione quanto alla diversa destinazione d'uso e alla presenza di interventi edilizi non legittimati, il Comune non si poteva limitare ad inibire l'utilizzo del solo locale adibito a cucina in quanto la regolarità urbanistica va valutata per l'intero e per l'intero condiziona l'esercizio dell'attività commerciale anche perché, diversamente opinando, ne scaturirebbe l'elusione delle sanzioni previste per gli illeciti edilizi (cfr.
Cons. Stato sent. n. 9786/2022). N. 08531/2024 REG.RIC.
3.1.Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti l'appellante aveva censurato che l'ordinanza comunale n. 74/2023, all'esito di una premessa ridondante e confusa, ribadiva le stesse identiche motivazioni del provvedimento del 7 novembre 2022 prot.
n. 0057059 che aveva decretato la improcedibilità della scia del 27 maggio 2022, prot.
n. 0044567 (si veda pag. 3 della ordinanza, punti 1 e 2) e in particolare la questione della destinazione d'uso del piano terra e quella dei setti murari al piano seminterrato.
Cioè proprio le due motivazioni che già il Tar (ord. 35/2023) aveva considerato deboli e insufficienti a sorreggere la scelta caducatoria della s.c.i.a. (tanto che la ordinanza
Tar n. 1806/2023 aveva poi imposto al Comune di dare integrale esecuzione all'ordinanza cautelare n. 35/2023, provvedendo a rivalutare, in via di riesame ed in contraddittorio con la parte interessata, il provvedimento gravato, censurabile per difetto di motivazione).
La censura non è fondata.
L'ordinanza di demolizione n. 74 del 30 giugno .2023, è stata adottata ex novo in ossequio a quanto stabilito dal Tar con le ordinanze collegiali n. 1806 del 22 marzo
2023 e n. 3149 del 24 maggio 2023 laddove, nella specie, si è sollecitata, su impulso di parte ricorrente, l'Amministrazione comunale a provvedere ad una specifica ed autonoma contestazione degli abusi accertati, diversi rispetto a quelli già rilevati con l'ordinanza di demolizione n. 22 del 23 gennaio 2020, “ritenendosi, quindi, necessaria per gli ulteriori abusi eventualmente riscontrati una specifica autonoma contestazione, ferma restando ogni possibile soluzione in via amministrativa, attesa
l'indubbia presenza di oggettive criticità tecniche, da valutarsi in contraddittorio tra le parti”.
In esecuzione del decisum cautelare l'Ufficio comunale ha illustrato, nel dettaglio, il quadro normativo e regolamentare nel quale ha operato, richiamando ai fini della descrizione in fatto, tutti i provvedimenti adottati nel tempo in relazione agli accertamenti svolti sull'immobile de quo. N. 08531/2024 REG.RIC.
Il Tar ha condivisibilmente osservato che l'ordinanza di demolizione è un atto dovuto e vincolato e non necessita di alcuna motivazione aggiuntiva rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e l'individuazione e qualificazione degli abusi; è, invero, sufficiente la constatazione che le opere siano state eseguite in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire come avvenuto nel caso di specie (Cons. di Stato, sez. VI, n. 6404/2023).
Né vale a supportare il consolidamento del diritto al godimento del bene della vita e, quindi, a ingenerare un legittimo affidamento nell'interessato, il fatto che l'amministrazione è intervenuta dopo anni a contestare la situazione di irregolarità.
3.2. Con il terzo motivo (del secondo ricorso per motivi aggiunti) la ricorrente aveva dedotto che il Comune non aveva comunicato l'avvio del procedimento, violando sia l'art. 7 l. proc., e sia l'autovincolo desumibile dal fatto che l'ordinanza n. 74/2023 contiene la anomala precisazione che essa vale quale comunicazione di avvio del procedimento, dal che si desume che l'ente locale aveva provveduto direttamente prescindendo dall'instaurazione di un confronto procedimentale.
Sulla violazione dell'art. 7 della legge sul procedimento amministrativo si è già detto.
Il Tar ha condivisibilmente affermato che la natura vincolata dell'ordine demolitorio, esclude la rilevanza del vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento e che, in ogni caso il rilievo teoricamente invalidante della violazione dell'art. 7 l. proc. sarebbe superato dalla l'applicazione della regola di cui all'art. 21-octies, c. 2, della medesima legge, atteso che nessun elemento era stato addotto dalla ricorrente per dimostrare che, con la sua partecipazione al procedimento, il provvedimento avrebbe potuto essere diverso.
3.3. Con riferimento al quarto motivo (del secondo ricorso per motivi aggiunti) relativo al cambio di destinazione d'uso l'appellante lamenta in sostanza che il primo giudice non si era avveduto che la richiesta di sanatoria presentata nel 2004, poi esitata nel p.d.c. n. 98/2006, tendeva semplicemente a legittimare (non una diversa N. 08531/2024 REG.RIC.
destinazione d'uso, ma) una serie di interventi edilizi eseguiti presso i diversi cespiti con la finalità di farne un'unica struttura per la vendita dei mitili mentre i locali avevano ab origine destinazione commerciale, rispetto alla quale non era mai stata avanzata richiesta di modifica.
Tuttavia il permesso a costruire in sanatoria n. 98 del 7.8.2006 attesta la destinazione d'uso produttivo/laboratorio e non quella attuale commerciale/ristorazione, come dichiarato anche nella documentazione allegata all'Autorizzazione SUAP n. 23/2015 del 26 giugno 2015 per l'ampliamento del locale tecnico al piano seminterrato, dove poi è stata realizzata la cucina.
Il p.d.c. n. 98/2006 espressamente prevede il suo rilascio in conformità del progetto presentato unitamente all'istanza nel quale è riportata chiaramente la natura laboratorio/produttiva dell'immobile, sicchè la censura è infondata.
4. Con il quarto motivo di appello l'appellante richiama la violazione del legittimo affidamento per avere il Comune, contestato l' abuso a distanza di cinque anni dall'inizio della vicenda che sorge con l'ordinanza di demolizione n. 836/2018 relativa al solo piano seminterrato.
Anche questa cesura deve essere disattesa.
A fronte della commissione di un illecito edilizio non è invocabile alcun legittimo affidamento neanche nel caso di notevoli ritardi dell'Amministrazione. Infatti, la mera inerzia, anche prolungata, da parte dell'Amministrazione, nell'esercizio dei propri poteri di controllo del territorio, non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall'origine illegittimo, con la conseguenza che il trascorrere del tempo non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell'opera abusiva sulla regolarizzazione di fatto di quest'ultima.
Peraltro, come correttamente evidenziato dal Tar, l'ordinanza di demolizione n. 74 del
30 giugno 2023 è stata emessa in esecuzione del disposto cautelare n. 3149 del 25 maggio 2023, nel quale si prevede espressamente che per gli ulteriori abusi riscontrati N. 08531/2024 REG.RIC.
e valutati nell'ambito della SCIA di ripristino sarebbe stata necessaria una specifica autonoma contestazione da parte dell'Amministrazione.
Nella specie l'attività di ristorazione in questione veniva svolta in un immobile con vari abusi tra cui l'illegittimo cambio di destinazione d'uso in zona plurivincolata, ragion per cui, l'azione amministrativa non poteva che essere di tipo repressiva come la legge impone all'Ente preposto al controllo del territorio.
4.1. Quanto ai setti murari la sentenza ha correttamente evidenziato che il ricorso per i secondi motivi aggiunti avverso l'ordinanza di ripristino n. 74 del 20 giugno 2023 è parimenti infondato sussistendo, ancora oggi, gli abusi in essa rilevati (cambio di destinazione d'uso e realizzazione di setti murari) non contrastati in modo incisivo e determinante, neppure in sede di appello, senza nulla rilevare quando siano stati rilevati e contestati dalla P.A. preposta al controllo del territorio.
L'esistenza di setti murari (che è la seconda ragione addotta a sostegno dell'ordine demolitorio), cioè di due pilastri strutturalmente portanti, che non sono presenti nei grafici della autorizzazione unica n. 23/2015 e per i quali non vi è autorizzazione sismica deve essere qualificata come variazione essenziale, ai sensi dell'art. 32, lett.
e), del d.P.R. n. 380/2001.
Tali opere concretano, infatti, difformità fra quanto rappresentato nella s.c.i.a. di ripristino n. 44567/2022 (tavola “Attività di ripristino a seguito dell'Ordinanza n. 22 del 23 gennaio 2020”) e quanto rappresentato nel grafico di progetto dell'Autorizzazione unica SUAP n. 23/2015 del 26 giugno 2015.
I rilievi del tecnico di parte, il quale ha ipotizzato che la presenza dei setti murari nello stato dei luoghi, in difformità al grafico di progetto dell'Autorizzazione unica SUAP
n. 23/2015 del 26 giugno 2015, derivi dal rinvenimento in corso d'opera dei suddetti elementi strutturali, non sono suffragati da una relazione di fine lavori del direttore dei lavori che attesti i motivi delle variazioni, non essendo presente nel fascicolo N. 08531/2024 REG.RIC.
dell'Autorizzazione unica n. 23/2015 alcuna comunicazione inizio lavori o fine lavori con collaudo.
Correttamente, dunque, la sentenza ha ritenuto che le difformità riscontrate dello stato dei luoghi rispetto del progetto dell'Autorizzazione unica SUAP n. 23/2015 del
26.06.2015, consistenti nella presenza di setti murari portanti, vadano sanate sia urbanisticamente che sismicamente.
L'appello deve essere, conseguentemente, respinto.
In considerazione tuttavia della complessità della questione trattata sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
IA AR IN, Consigliere, Estensore N. 08531/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
IA AR IN
IL PRESIDENTE
Marco IP
IL SEGRETARIO