Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2026, n. 2240
TAR
Ordinanza collegiale 29 aprile 2021
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TAR
Ordinanza cautelare 24 giugno 2021
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TAR
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
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TAR
Ordinanza collegiale 16 maggio 2022
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TAR
Sentenza 19 dicembre 2022
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CS
Ordinanza cautelare 11 aprile 2023
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CS
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2023
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Ordinanza collegiale 26 marzo 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 25 ottobre 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 15 gennaio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 19, commi 3 e 6-bis, l. 241/1990 - tardività declaratoria di inefficacia SCIA

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'amministrazione conserva un potere residuale di autotutela anche dopo la scadenza dei termini per l'esercizio dei poteri inibitori, purché esercitato entro un ragionevole lasso di tempo e nel rispetto dei presupposti di autotutela. Ha altresì considerato che il ripristino non è stato correttamente eseguito.

  • Rigettato
    Violazione art. 7 e 21-nonies l. 241/1990 - Difetto di motivazione e istruttoria; Violazione canoni di collaborazione e buona fede

    Il Consiglio di Stato ha affermato che i provvedimenti di repressione degli abusi sono vincolati e non richiedono motivazione in ordine all'interesse pubblico. Ha inoltre precisato che l'eventuale vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento è superato dall'art. 21-octies, c. 2, l. 241/1990, non avendo l'appellante dimostrato che il provvedimento sarebbe potuto essere diverso con la sua partecipazione.

  • Rigettato
    Destinazione d'uso commerciale al piano terra e pilastri presenti nella SCIA

    Il Consiglio di Stato ha confermato che il cambio di destinazione d'uso del locale tecnico seminterrato a cucina di ristorante, contestato con ordinanza n. 836/2018 e confermato in giudicato, non era legittimo. Ha altresì accertato che il ripristino non era stato eseguito correttamente, persistendo la canna fumaria e gli impianti. La destinazione d'uso del locale tecnico non poteva essere modificata a commerciale senza titolo abilitativo espresso.

  • Rigettato
    Ordinanza n. 74/2023 ribadisce motivazioni del provvedimento del 7 novembre 2022

    Il Consiglio di Stato ha chiarito che l'ordinanza di demolizione n. 74/2023 è stata adottata in esecuzione delle ordinanze cautelari del TAR, sollecitando un'autonoma contestazione degli abusi riscontrati. Ha ribadito che l'ordinanza di demolizione è un atto dovuto e vincolato, sufficiente con la descrizione degli abusi e le ragioni della loro abusività.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione avvio procedimento

    Il Consiglio di Stato ha ribadito che la natura vincolata dell'ordine demolitorio esclude la rilevanza del vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento e che, in ogni caso, tale vizio sarebbe superato dall'art. 21-octies, c. 2, l. 241/1990, non avendo l'appellante dimostrato che il provvedimento avrebbe potuto essere diverso.

  • Rigettato
    Cambio di destinazione d'uso

    Il Consiglio di Stato ha rilevato che il permesso di costruire in sanatoria n. 98/2006 attesta una destinazione d'uso produttivo/laboratorio e non commerciale/ristorazione, come dichiarato anche nella documentazione allegata all'Autorizzazione SUAP n. 23/2015. La censura è quindi infondata.

  • Rigettato
    Ritardo del Comune nel contestare l'abuso

    Il Consiglio di Stato ha affermato che di fronte ad un illecito edilizio non è invocabile alcun legittimo affidamento, neanche in caso di ritardi dell'amministrazione. L'inerzia dell'amministrazione non può rendere legittimo ciò che è sin dall'origine illegittimo. Ha inoltre ricordato che l'ordinanza n. 74/2023 è stata emessa in esecuzione di un disposto cautelare che prevedeva una specifica contestazione per gli ulteriori abusi riscontrati.

  • Rigettato
    Presenza di setti murari non autorizzati

    Il Consiglio di Stato ha confermato che l'esistenza di setti murari portanti, non presenti nei grafici autorizzativi e per i quali non vi è autorizzazione sismica, costituisce una variazione essenziale ai sensi dell'art. 32, lett. e), del D.P.R. 380/2001. La mancanza di una relazione di fine lavori che attesti i motivi delle variazioni rende infondata la censura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2026, n. 2240
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2240
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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