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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2163/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2163/2021 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CHIODI MARIA ASSUNTA APPELLANTI contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FORMARO ANTONIO APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “ Voglia la Corte d'Appello di Ferrara, in riforma integrale della sentenza impugnata:
Sospendere - altresì in audita altera parte - l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 654/2021 emessa dal Tribunale di Ferrara, Giudice dott. Stefano Giusberti, nel processo iscritto al numero di ruolo 2794/2019. NEL MERITO
Accertare e dichiarare, in via preliminare, 1) l'inidoneità dell'efficacia del titolo esecutivo con le annesse conseguenze di legge;
2) la nullità dei tassi BO dei mutui e per la carenza degli elementi essenziali, e per lo effetto accertare e dichiarare nulli i contratti di mutuo per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto nonché perchè violativi delle disposizioni codicistiche e TUB come indicato in premessa;
accertare e dichiarare, la fondatezza di tutte le ulteriori ragioni evidenziate dalla parte appellante e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza appellata (nei capi a) b) e
c)) in quanto infondata, inammissibile e non supportata da valide ragioni in fatto e di diritto.
Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.”.
pagina 1 di 6 Per parte appellata: “in via preliminare, venga accertata e dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., tenuto conto che l'atto d'appello avversario verte soltanto ed esclusivamente su domande nuove e, in quanto tali, inammissibili nel presente grado di giudizio. La difesa della convenuta ha, infatti, espressamente dimostrato che, con l'atto d'appello, CP_1 controparte ha formulato domande nuove, mai allegate ovvero dedotte nel giudizio di primo grado (né in punto di fatto né in punto di diritto).
Sempre in via preliminare, venga accertata e dichiarata l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis e 348 ter c.p.c. per tutti i motivi specificati in comparsa. Nel merito, in via principale, venga respinto, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello promosso avverso la Sentenza n. 654/2021 emessa dal Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica nella persona del Dott. Stefano Giusberti in data 24.09.2021, pubblicata in data 11.10.2021 e notificata il successivo 12.10.2021, e, per l'effetto confermata la Sentenza di primo grado. In via istruttoria, venga rigettata qualsivoglia istanza istruttoria per tutti i motivi dedotti in narrativa”.
IN FATTO
1. ed proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c. contro l'esecuzione Parte_1 Parte_2
immobiliare promossa nei loro confronti dalla in forza di due Controparte_1
contratti di mutuo fondiario stipulati rispettivamente in data 22 dicembre 2006 ed in data 25 agosto
2008, chiedendo accertarsi la nullità di detti mutui per violazione del limite di finanziabilità, con conseguente nullità dell'iscrizione ipotecaria effettuata in base agli stessi, deducendo altresì la responsabilità professionale della banca opposta per la relativa concessione, con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Chiedevano inoltre accertarsi la usurarietà originaria del tasso di interessi applicato ai suddetti mutui fondiari, e per l'effetto disporsi la totale esclusione degli interessi ex art. 1815 c.c. con rideterminazione del saldo debitore, ove sussistente, a seguito di compensazione giudiziale con gli importi versati dagli opponenti, da imputarsi interamente in quota capitale, con le relative conseguenze risarcitorie e restitutorie.
2. Si costituiva l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e in subordine, nell'ipotesi di accertata violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 e ss. del T.U.B., la conversione dei contratti da mutui fondiari in mutui ipotecari ordinari.
3. Espletata una c.t.u. contabile, con sentenza n. 654/2021 il Tribunale di Ferrara rigettava l'opposizione, condannando gli opponenti alle spese.
Riteneva il giudice che, nel caso concreto, il limite di finanziabilità dall'art. 38, co. 2, del d.l.vo n. 385 del 1993, non fosse stato superato;
in ogni caso, quand'anche fosse stata accertata la violazione di quest'ultima norma, appariva preferibile l'opinione secondo la quale tale ipotesi comportasse soltanto la disapplicazione della speciale disciplina del mutuo fondiario, con qualificazione dei contratti come ordinari mutui ipotecari;
nella specie, avendo il creditore procedente notificato anche il titolo esecutivo,
pagina 2 di 6 oltre all'atto di precetto, l'esecuzione immobiliare risultava comunque ritualmente instaurata ai sensi dell'art. 479 del c.p.c.
Doveva poi ritenersi abbandonata, in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda degli opponenti fondata sulla pretesa responsabilità professionale della banca opposta nella concessione dei mutui.
Quanto alla asserita usura originaria anche in relazione agli interessi moratori, il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato che il tasso di interesse convenzionale, così come contrattualmente pattuito, risultava determinato e determinabile per entrambi i contratti, che i tassi in concreto applicati erano conformi alle pattuizioni contrattuali e che doveva escludersi, per entrambi, la sussistenza di interessi convenzionali usurari.
In particolare, con riguardo agli interessi convenzionali moratori, il c.t.u. aveva accertato che,
“applicando i criteri sanciti dalla sentenza della Corte di Cassazione, S.U., del 18/09/2020, n. 15597”, ossia operando la maggiorazione di 2,1 punti, non si configurava usurarietà.
Il perito d'ufficio aveva poi replicato in modo esauriente e convincente alle osservazioni del consulente della parte attrice a pagina 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del proprio elaborato, richiamando altresì i prospetti allegati, fra i quali quelli contenenti i conteggi elaborati “per la determinazione del
ISC/TAEG” e per la verifica del “tasso applicato dalla banca alla stipula e durante il rapporto”.
Conclusivamente, alla luce delle puntuali repliche del c.t.u., le censure del c.t.p. di parte opponente richiamate degli attori apparivano infondate.
4. Avverso la sentenza hanno proposto appello e ha resistito Pt_1 Pt_2 Controparte_1
già eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del Controparte_1
gravame.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10.4.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo di appello gli appellanti deducono la nullità dei mutui oggetto di causa per asserita traditio fittizia e di fatto insussistente delle somme erogate, mai eccepita nel corso del giudizio di primo grado.
6. Con il secondo motivo deducono “la nullità dei contratti di mutuo per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto – Nullità Tasso BO anni 2005/2008”, mai eccepita in primo grado.
7. Con il terzo motivo deducono “nullità dei mutui per mancanza di elementi essenziali – violazione art. 1284-1346 c.c. e dell'art. 117 TUB” in quanto privi di indicazione dell'ammortamento applicato, eccezione mai sollevata in primo grado.
pagina 3 di 6 8. Con il quarto motivo censurano il ritenuto mancato superamento in concreto del limite di finanziabilità.
9. I primi tre motivi concernono questioni di nullità mai sollevate nel corso del giudizio di primo grado.
In proposito, la più recente giurisprudenza della S.C. ha chiarito che: “La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi” (Cass., n. 4867/2024).
10. Orbene, applicando quest'ultimo principio ed effettuando di conseguenza la delibazione delle nuove eccezioni di nullità dedotte in grado di appello entro i limiti dell'acquisizione al giudizio di primo grado degli elementi costituenti presupposti di fatto delle eccezioni medesime, si osserva, quanto al primo motivo, che la circostanza che le somme mutuate siano state effettivamente erogate risulta dagli stessi contratti notarili di mutuo oggetto di causa, con i quali la parte mutuataria ha dichiarato di avere ricevuto gli importi mutuati, rilasciandone relativa quietanza.
Né il fatto che la somme siano state costituite in deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie fa venire meno la natura di contratto reale dei mutui in questione, poiché, come affermato in argomento dalla S.C., “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e
l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”
(Cass., n. 9299/2022; Cass., n. 25632/2017).
11. Quanto al secondo motivo, la S.C. ha di recente affermato che “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'BO, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'BO, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE” (S.C., n. 12007/2024).
pagina 4 di 6 Alla stregua di tali principi, nel caso di specie si osserva, sotto un primo profilo, che non è stato mai allegato, né risulta dagli atti che la banca mutuante abbia partecipato a intese o pratiche restrittive della concorrenza, è tanto meno vi è prova della conoscenza di queste ultime.
Con riguardo, poi, all'aspetto della determinabilità, la S.C. ha chiarito che “in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione” (Cass., n. 96/2022).
Appare quindi sufficiente nella fattispecie in esame, ai fini della sussistenza del requisito della determinatezza o determinabilità del tasso degli interessi, il riferimento al parametro BO, acronimo di EURO Inter Bank Offered Rate (Tasso interbancario di offerta in Euro), tasso di riferimento per i mercati finanziari, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee.
12. Il terzo motivo è altresì infondato, in quanto, come risulta dalla c.t.u., i contratti di muto fondiario sono corredati dai relativi documenti di sintesi con le condizioni economiche.
Sono stati inoltre acquisiti dal perito d'ufficio i piani di ammortamento, la cui eventuale mancanza, in ogni caso, non appare rilevante;
invero le Sezioni Unite (S.U., n. 15130/2024) hanno di recente chiarito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
13. Priva di fondamento è la reiterata doglianza con la quale si lamenta il ritenuto mancato superamento in concreto, nei contratti in questione, del limite di finanziabilità, poiché anche in questa materia sono di recente intervenute le S.U. con la sentenza n. 33719/2022, affermando il principio, nel caso di specie assorbente, secondo il quale “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art.
38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza
pagina 5 di 6 prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
14. Infine, nell'ultima parte dell'atto di appello vengono reiterate alcune considerazioni teoriche e generiche in relazione al preteso carattere usurario degli interessi, con le quali si lamenta, tra l'altro, che il c.t.u. non abbia rilevato la nullità dei tassi BO (al riguardo si è sopra esaminata la relativa questione), mentre, per il resto, non sono state formulate critiche sufficientemente specifiche nei confronti della disamina, effettuata dal c.t.u. e recepita dal tribunale, con la quale è stato operato il raffronto tra i tassi convenzionali e quelli soglia vigenti al momento della pattuizione anche in relazione ai tassi moratori, in quest'ultimo caso facendo corretta applicazione dei criteri fissati dalle
S.U. con la sentenza n. 19597 del 2020.
Anche queste doglianze vanno pertanto disattese.
15. In conclusione, l'appello risulta nel complesso infondato e deve essere perciò respinto.
Parte appellante va condannata a rifondere le spese di lite del grado all'appellata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 12.150,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Appello il
7.1.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2163/2021 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CHIODI MARIA ASSUNTA APPELLANTI contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FORMARO ANTONIO APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “ Voglia la Corte d'Appello di Ferrara, in riforma integrale della sentenza impugnata:
Sospendere - altresì in audita altera parte - l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 654/2021 emessa dal Tribunale di Ferrara, Giudice dott. Stefano Giusberti, nel processo iscritto al numero di ruolo 2794/2019. NEL MERITO
Accertare e dichiarare, in via preliminare, 1) l'inidoneità dell'efficacia del titolo esecutivo con le annesse conseguenze di legge;
2) la nullità dei tassi BO dei mutui e per la carenza degli elementi essenziali, e per lo effetto accertare e dichiarare nulli i contratti di mutuo per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto nonché perchè violativi delle disposizioni codicistiche e TUB come indicato in premessa;
accertare e dichiarare, la fondatezza di tutte le ulteriori ragioni evidenziate dalla parte appellante e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza appellata (nei capi a) b) e
c)) in quanto infondata, inammissibile e non supportata da valide ragioni in fatto e di diritto.
Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.”.
pagina 1 di 6 Per parte appellata: “in via preliminare, venga accertata e dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., tenuto conto che l'atto d'appello avversario verte soltanto ed esclusivamente su domande nuove e, in quanto tali, inammissibili nel presente grado di giudizio. La difesa della convenuta ha, infatti, espressamente dimostrato che, con l'atto d'appello, CP_1 controparte ha formulato domande nuove, mai allegate ovvero dedotte nel giudizio di primo grado (né in punto di fatto né in punto di diritto).
Sempre in via preliminare, venga accertata e dichiarata l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis e 348 ter c.p.c. per tutti i motivi specificati in comparsa. Nel merito, in via principale, venga respinto, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello promosso avverso la Sentenza n. 654/2021 emessa dal Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica nella persona del Dott. Stefano Giusberti in data 24.09.2021, pubblicata in data 11.10.2021 e notificata il successivo 12.10.2021, e, per l'effetto confermata la Sentenza di primo grado. In via istruttoria, venga rigettata qualsivoglia istanza istruttoria per tutti i motivi dedotti in narrativa”.
IN FATTO
1. ed proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c. contro l'esecuzione Parte_1 Parte_2
immobiliare promossa nei loro confronti dalla in forza di due Controparte_1
contratti di mutuo fondiario stipulati rispettivamente in data 22 dicembre 2006 ed in data 25 agosto
2008, chiedendo accertarsi la nullità di detti mutui per violazione del limite di finanziabilità, con conseguente nullità dell'iscrizione ipotecaria effettuata in base agli stessi, deducendo altresì la responsabilità professionale della banca opposta per la relativa concessione, con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Chiedevano inoltre accertarsi la usurarietà originaria del tasso di interessi applicato ai suddetti mutui fondiari, e per l'effetto disporsi la totale esclusione degli interessi ex art. 1815 c.c. con rideterminazione del saldo debitore, ove sussistente, a seguito di compensazione giudiziale con gli importi versati dagli opponenti, da imputarsi interamente in quota capitale, con le relative conseguenze risarcitorie e restitutorie.
2. Si costituiva l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e in subordine, nell'ipotesi di accertata violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 e ss. del T.U.B., la conversione dei contratti da mutui fondiari in mutui ipotecari ordinari.
3. Espletata una c.t.u. contabile, con sentenza n. 654/2021 il Tribunale di Ferrara rigettava l'opposizione, condannando gli opponenti alle spese.
Riteneva il giudice che, nel caso concreto, il limite di finanziabilità dall'art. 38, co. 2, del d.l.vo n. 385 del 1993, non fosse stato superato;
in ogni caso, quand'anche fosse stata accertata la violazione di quest'ultima norma, appariva preferibile l'opinione secondo la quale tale ipotesi comportasse soltanto la disapplicazione della speciale disciplina del mutuo fondiario, con qualificazione dei contratti come ordinari mutui ipotecari;
nella specie, avendo il creditore procedente notificato anche il titolo esecutivo,
pagina 2 di 6 oltre all'atto di precetto, l'esecuzione immobiliare risultava comunque ritualmente instaurata ai sensi dell'art. 479 del c.p.c.
Doveva poi ritenersi abbandonata, in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda degli opponenti fondata sulla pretesa responsabilità professionale della banca opposta nella concessione dei mutui.
Quanto alla asserita usura originaria anche in relazione agli interessi moratori, il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato che il tasso di interesse convenzionale, così come contrattualmente pattuito, risultava determinato e determinabile per entrambi i contratti, che i tassi in concreto applicati erano conformi alle pattuizioni contrattuali e che doveva escludersi, per entrambi, la sussistenza di interessi convenzionali usurari.
In particolare, con riguardo agli interessi convenzionali moratori, il c.t.u. aveva accertato che,
“applicando i criteri sanciti dalla sentenza della Corte di Cassazione, S.U., del 18/09/2020, n. 15597”, ossia operando la maggiorazione di 2,1 punti, non si configurava usurarietà.
Il perito d'ufficio aveva poi replicato in modo esauriente e convincente alle osservazioni del consulente della parte attrice a pagina 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del proprio elaborato, richiamando altresì i prospetti allegati, fra i quali quelli contenenti i conteggi elaborati “per la determinazione del
ISC/TAEG” e per la verifica del “tasso applicato dalla banca alla stipula e durante il rapporto”.
Conclusivamente, alla luce delle puntuali repliche del c.t.u., le censure del c.t.p. di parte opponente richiamate degli attori apparivano infondate.
4. Avverso la sentenza hanno proposto appello e ha resistito Pt_1 Pt_2 Controparte_1
già eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del Controparte_1
gravame.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10.4.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo di appello gli appellanti deducono la nullità dei mutui oggetto di causa per asserita traditio fittizia e di fatto insussistente delle somme erogate, mai eccepita nel corso del giudizio di primo grado.
6. Con il secondo motivo deducono “la nullità dei contratti di mutuo per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto – Nullità Tasso BO anni 2005/2008”, mai eccepita in primo grado.
7. Con il terzo motivo deducono “nullità dei mutui per mancanza di elementi essenziali – violazione art. 1284-1346 c.c. e dell'art. 117 TUB” in quanto privi di indicazione dell'ammortamento applicato, eccezione mai sollevata in primo grado.
pagina 3 di 6 8. Con il quarto motivo censurano il ritenuto mancato superamento in concreto del limite di finanziabilità.
9. I primi tre motivi concernono questioni di nullità mai sollevate nel corso del giudizio di primo grado.
In proposito, la più recente giurisprudenza della S.C. ha chiarito che: “La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi” (Cass., n. 4867/2024).
10. Orbene, applicando quest'ultimo principio ed effettuando di conseguenza la delibazione delle nuove eccezioni di nullità dedotte in grado di appello entro i limiti dell'acquisizione al giudizio di primo grado degli elementi costituenti presupposti di fatto delle eccezioni medesime, si osserva, quanto al primo motivo, che la circostanza che le somme mutuate siano state effettivamente erogate risulta dagli stessi contratti notarili di mutuo oggetto di causa, con i quali la parte mutuataria ha dichiarato di avere ricevuto gli importi mutuati, rilasciandone relativa quietanza.
Né il fatto che la somme siano state costituite in deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie fa venire meno la natura di contratto reale dei mutui in questione, poiché, come affermato in argomento dalla S.C., “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e
l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”
(Cass., n. 9299/2022; Cass., n. 25632/2017).
11. Quanto al secondo motivo, la S.C. ha di recente affermato che “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'BO, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'BO, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE” (S.C., n. 12007/2024).
pagina 4 di 6 Alla stregua di tali principi, nel caso di specie si osserva, sotto un primo profilo, che non è stato mai allegato, né risulta dagli atti che la banca mutuante abbia partecipato a intese o pratiche restrittive della concorrenza, è tanto meno vi è prova della conoscenza di queste ultime.
Con riguardo, poi, all'aspetto della determinabilità, la S.C. ha chiarito che “in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione” (Cass., n. 96/2022).
Appare quindi sufficiente nella fattispecie in esame, ai fini della sussistenza del requisito della determinatezza o determinabilità del tasso degli interessi, il riferimento al parametro BO, acronimo di EURO Inter Bank Offered Rate (Tasso interbancario di offerta in Euro), tasso di riferimento per i mercati finanziari, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee.
12. Il terzo motivo è altresì infondato, in quanto, come risulta dalla c.t.u., i contratti di muto fondiario sono corredati dai relativi documenti di sintesi con le condizioni economiche.
Sono stati inoltre acquisiti dal perito d'ufficio i piani di ammortamento, la cui eventuale mancanza, in ogni caso, non appare rilevante;
invero le Sezioni Unite (S.U., n. 15130/2024) hanno di recente chiarito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
13. Priva di fondamento è la reiterata doglianza con la quale si lamenta il ritenuto mancato superamento in concreto, nei contratti in questione, del limite di finanziabilità, poiché anche in questa materia sono di recente intervenute le S.U. con la sentenza n. 33719/2022, affermando il principio, nel caso di specie assorbente, secondo il quale “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art.
38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza
pagina 5 di 6 prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
14. Infine, nell'ultima parte dell'atto di appello vengono reiterate alcune considerazioni teoriche e generiche in relazione al preteso carattere usurario degli interessi, con le quali si lamenta, tra l'altro, che il c.t.u. non abbia rilevato la nullità dei tassi BO (al riguardo si è sopra esaminata la relativa questione), mentre, per il resto, non sono state formulate critiche sufficientemente specifiche nei confronti della disamina, effettuata dal c.t.u. e recepita dal tribunale, con la quale è stato operato il raffronto tra i tassi convenzionali e quelli soglia vigenti al momento della pattuizione anche in relazione ai tassi moratori, in quest'ultimo caso facendo corretta applicazione dei criteri fissati dalle
S.U. con la sentenza n. 19597 del 2020.
Anche queste doglianze vanno pertanto disattese.
15. In conclusione, l'appello risulta nel complesso infondato e deve essere perciò respinto.
Parte appellante va condannata a rifondere le spese di lite del grado all'appellata.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 12.150,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Appello il
7.1.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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